SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE
DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01 DEL 03/02/2020
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Affidamento diretto, in adesione alla Convenzione Consip Licenze Software Multibrand – Lotto 2 “Fornitura Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) e dei servizi connessi per le PA”, alla società SoftwareONE Italia S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI, STRADA 4 - PALAZZO Q8, C.F./P.IVA 06169220966, per la “Fornitura di licenze Microsoft System Center DataCenter Core e Windows Server 2019 User CAL”.
Progetto finanziato a valere sul PON METRO 2014 – 2020, Agenda Digitale Asse 1 – Intervento NA1.1.1.a.
Impegno della spesa di € 68.379,77 - di cui imponibile pari ad € 55.539,12, IVA al 22% pari ad € 12.218,61 ed € 622,04 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
CUP: B69J16003380006 CIG: 7321383461
CIG derivato: 819507884C
Pervenuta al Servizio Finanziario Registrata all’indice generale in data prot. n. in data prot. n.
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Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Premesso
• che, con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
• che nell'ambito del processo di riforma in argomento, è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
• che con Deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l’altro, del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio - Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana del Comune di Napoli;
• che, con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro;
• che nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.a “Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli”;
• che per tale progetto l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Xxxxxxxx beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione;
• che, con Disposizione n. 12 del 21/03/2017, così come modificata ed integrata dalla disposizione n. 16 del 22/05/2018, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto NA1.1.1.a "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli", per l'importo di € 2.480.518,60, demandando al Dirigente del ex Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche le cui competenze, nell'attuale modello organizzativo scaturito dall'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, con decorrenza 01/04/2019, sono confluite nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale – Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'attuazione del progetto medesimo.
Considerato
• che con Disposizione n. 2 del 04/04/2018 repertorio n. 1849 del 05/04/2018, il Dirigente responsabile ha approvato il Nuovo Quadro Economico del progetto NA1.1.1.a, secondo le modalità previste all’allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell’AdG (MOP), come di seguito indicato:
VOCI DI SPESA | IMPORTO | NOTE |
Beni oggetto dell'acquisto | € 1.483.013,61 | La tipologia prevalente dell’intervento è “l’Acquisto di beni” hardware e software necessari: all’ampliamento dell’infrastruttura IT della Server Farm del Comune di Napoli tramite l’allestimento della sala espansione CED (acquisto armadi Rack, potenziamento impiantistico, ...), al consolidamento e potenziamento delle risorse computazionali, di rete e di storage (acquisto server, apparati per memorizzazione dati, switch,…) ed alle necessarie dotazioni software (acquisto di S.O., DBMS, software per la gestione dei backup, virtualizzazione, disaster recovery, …). |
Si precisa che parte della dotazione economica sarà riservata ai lavori di allestimento impiantistico della sala espansione CED e ai servizi di assistenza che saranno ricompresi negli acquisti dei beni. | ||
Assistenza non compresa nel costo del bene | € 0,00 | |
IVA | € 326.262,99 | Calcolata al 22% su imponibile di cui alla voce “Beni oggetto dell’acquisto” e alla voce “Altro” al netto degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. |
Altro | € 671.242,00 | Comprende: |
- Acquisto servizi per € 629.590,38 incluso IVA al 22%; | ||
- incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per € 41.651,62. | ||
TOTALE | € 2.480.518,60 |
• che il Direttore Generale - Responsabile dell’Organismo Intermedio PON Metro - con Disposizione n. 16 del 22 maggio 2018 ha preso atto del nuovo Quadro Economico;
• che, con Disposizione dirigenziale n. 4 del 12/03/2019 rep. n. 1801, il Dirigente responsabile della spesa, Xxx. Xxxxx Xxxxx, ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto NA1.1.1.a, precedentemente assegnato all'xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, all'xxx. Xxxxx Xxxxxx, matr. 55673.
Considerato, altresì
• che il Comune di Napoli, già dal 2011, anno di “costruzione” dell'attuale Server Farm, ha attuato un processo di consolidamento teso a centralizzare e standardizzare la gestione di tutti i server di produzione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di virtualizzazione e degli apparati di rete critici. Il predetto processo di consolidamento ha consentito:
◦ di ottenere un'unica infrastruttura tecnologica di servizi informatici diffusa a tutte le strutture del Comune e delle dieci Municipalità;
◦ di contenere gli sprechi energetici;
◦ di ottimizzare il controllo del budget di spesa;
◦ di attuare opportune economie di scala;
◦ di efficientare la gestione tecnica in quanto concentrata in un unico punto evitando quindi la ridondanza delle operazioni di monitoraggio e supporto tecnico tipiche delle infrastrutture frammentate;
• che, nell'ambito del progetto codice Na.1.1.1.a sono stati effettuati diversi interventi volti a potenziare e consolidare il Data Center del Comune di Napoli, in coerenza con le previsioni
orientato all'efficienza energetica, alla sicurezza, alla flessibilità di gestione e ad un elevato grado di “scalabilità”, necessario per supportare il potenziale di crescita infrastrutturale dei prossimi anni, fino ad addivenire ad un'unica infrastruttura tecnologica in grado di soddisfare i servizi ICT dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli aderenti;
• che, con Determinazione dirigenziale n. 3 del 31/12/2018, senza impegno di spesa, rep. n. 284, è stata approvata la proposta progettuale propedeutica all’acquisizione di ulteriori forniture IT/TLC hardware e software, in continuità e in armonia con i precedenti interventi già realizzati a valere sul PON Metro 2014-2020;
• che, con Determinazione dirigenziale n. 9 del 27/12/2019, registrata all'Indice Generale in data 31/12/2019 al n. 2857, si è stabilito di procedere all'acquisizione di un nuovo sistema di calcolo composto da 8 nodi computazionali dotati di due processori di ultima generazione con 2.2GHz/2.7GHz, 16C/32T, 64M Cache, 1.5 Tb di memoria RAM composta da moduli da 64GB LRDIMM, 2666MT/s, 1 scheda Dual Port 40/100GbE, QSFP28, 1 scheda Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, 24 dischi 1.92TB SSD SAS.
Rilevata la necessità di procedere, preservando l'asset tecnologico dell'attuale infrastruttura presente nella Server Farm del Comune di Napoli, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, all'acquisizione di sufficienti licenze Microsoft System Center DataCenter Core e Windows Server 2019 User CAL per i predetti nodi di calcolo, al fine di soddisfare le esigenze operative (gestione, monitoraggio, backup ecc.) dei nuovi nodi di calcolo per l'attuazione dei progetti ricadenti sull'asse 1 – Agenda Digitale del PON Metro 2014-2020 e di altri progetti ricadenti sugli altri assi.
Richiamati l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.
Dato atto
• che, ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
• che la fornitura di cui al presente affidamento rientra nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente punto;
• che alla data di adozione del presente provvedimento risulta attiva la Convenzione Consip per la fornitura di Licenze Software Multibrand – Lotto 2 “Fornitura di Prodotti Software Microsoft Government Open License (GOL) e dei servizi connessi per le PA”, stipulata, ai sensi dell’art. 26 della L.488 del 23/12/1999 s.m.i., dell’art. 58 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la società SoftwareONE Italia S.r.l., quale aggiudicatario della procedura di gara;
• che è stata individuata, nell'ambito di suddetto lotto della sopracitata Convenzione Consip, la fornitura dei prodotti di seguito dettagliati, al prezzo di € 55.539.12 oltre IVA al 22%:
• che l'acquisizione dei prodotti di cui al punto precedente è idonea per soddisfare le esigenze operative dei nuovi nodi di calcolo consentendo, tra le altre funzionalità, di creare e gestire "Pool" di risorse condivise in modalità “private cloud” per fornire agli utenti IT servizi SaaS (Software as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service), e di standardizzare e automatizzare i processi di data center per ridurre i costi e migliorare l'affidabilità del servizio;
• che si è, pertanto, ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e xxxxxxx ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p e 513 c.p., di cui alle Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012 nonché all’Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;
• che, per la specificità della predetta fornitura nonché al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra diversi fornitori e garantire omogeneità, sincronismo e continuità operativa per il conseguente rispetto delle tempistiche di realizzazione, si è ritenuto di non suddividere l'affidamento in più lotti funzionali;
• che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in base all’art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98 del 2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), in quanto il servizio in argomento non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, pur restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.
Visti
• l’art. 26, Legge n° 488 del 23/12/1999 cosi come modificato dal D.L. n°168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n° 191 del 30/072004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:
➢ 3. “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
➢ 3-bis. “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.
• il D.L. n° 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n° 135 del 7/08/2012 che all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, che stabilisce quanto segue: “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.
• la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita "Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID.";
• la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
“c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).
d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.
e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché la sezione “soggetti
aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. [omissis]”.
Tenuto conto
• del sopra citato comma c) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente “il ricorso alle convenzioni Consip” fra gli strumenti di acquisto confacente agli obblighi di acquisizione centralizzata;
• del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
• che dal par. 3.1.3 del predetto Piano “Linee di Azione e par 12.1 Indicazioni relative ai data center e al cloud” si evince che le P.A. non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali, salvo che nei casi espressamente previsti.
Richiamati, altresì
• la richiesta di parere inoltrata ad AgID dal già Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche circa l'ammissibilità delle spese per la razionalizzazione, per il consolidamento e per il potenziamento della Server Farm del Comune di Napoli, previste dal progetto NA1.1.1.a "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli";
• il relativo parere positivo espresso da AgID, acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/05/2018 al n. PG/2018/411463.
Atteso
• che il fine che si intende perseguire è quello di rendere pienamente operativi i nuovi nodi di calcolo per creare un unico cluster HyperV al fine di ottimizzare le risorse disponibili, ovvero creare e gestire un “Pool” di risorse condivise in modalità “private cloud” per fornire agli utenti IT servizi SaaS (Software as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service), e per standardizzare e automatizzare i processi di data center (gestione, monitoraggio, backup ecc.) in modo da ridurre i costi e migliorare l'affidabilità del servizio, tutto ciò al fine di rispondere alle attuali esigenze funzionali e prestazionali per l'attuazione dei progetti ricadenti sull'asse 1 – Agenda Digitale del PON Metro 2014-2020 e di altri progetti ricadenti sugli altri assi;
• che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di licenze Microsoft System Center DataCenter Core e Windows Server 2019 User CAL;
• che la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà nell'adesione alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand – Lotto 2”;
• che le clausole essenziali del contratto in questione sono quelle indicate nelle Condizioni Generali della Convenzione Consip denominata “Licenze Software Multibrand – Lotto 2” e nel Capitolato tecnico della suddetta Convenzione, consultabili tra gli allegati alla documentazione di gara, sul seguente sito:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-0
Posto
• che, sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti ed è congrua dal punto di vista economico;
• che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente atto ammonta ad € 68.379,77 di cui € 55.539,12 per imponibile e € 12.218,61 per IVA al 22% oltre a € 622,04 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
Precisato
• che si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC che risulta regolare;
• che il presente affidamento è posto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100/A (DUP 2019/2021), richiesto in data 03/02/2020;
• che, trattandosi di adesione a Convenzione, la Consip S.p.A. ha provveduto, prima della stipula, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del fornitore Converge S.p.A.
Dato atto
• che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, xxx. Xxxxx Xxxxxx.
Atteso
• che, con Deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2019 e lo schema di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx per il periodo 2019/2021;
• che, con Deliberazione di G.C. n. 300 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
• che, con Deliberazione di C.C. n. 73 del 07/08/2019 è stato approvato, tra l'altro, l'assestamento generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
• che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 29/11/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, intercorsi dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e le variazioni al Piano degli obiettivi specifici per il triennio 2019/2021 allegato al Piano Esecutivo di Gestione;
• che, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 23/12/2019, è stata ratificata la Deliberazione di G.C. n. 561 del 29.11.2019 avente ad oggetto: Riprogrammazione del PON "Città Metropolitane 14-20" e del Programma Operativo Complementare. Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione di competenza e di cassa annualità 2019 e di competenza per le annualità 2020 e 2021 del bilancio 2019 – 2021;
• che, conseguentemente, le risorse stanziate sul capitolo di spesa 299111/1 Codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.001, denominato “PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE – SERVER FARM (Capitolo di entrata 404783)” imputate sul bilancio 2019-2021, annualità 2020, ammontano ad € 1.530.354,05.
Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di
G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.
Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.
Visti
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
• l’art. 24 comma 6 della Legge 448/2001;
• l’art. 58 della Legge 388/2000;
• l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
• Linee Guida ANAC n. 4 - recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
• D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
• Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
• Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all’Elenco Telematico degli Operatori Economici;
• artt. 107, 151 comma 4, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• la nota del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare a firma del Coordinatore con PG/2012/64756, che esonera i Dirigenti responsabili della spesa
dall’ottenimento del preventivo nulla osta del C.U.A.G. in caso di acquisti in adesione alle convenzioni CONSIP;
• Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
• Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
• Xxxxxxxxxxxxx xx X. X. x. 0 del 11.01.2019 di approvazione del regolamento per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
• Disposizione Dirigenziale n. 2 del 07/02/2019 rep. n. DISP/2019/0001233 del 21/02/2019 con cui si è costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto NA1.1.1.a;
• Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006;
• le Condizioni Generali della summenzionata Convenzione “Licenze Software Multibrand – Lotto 2”.
Ritenuto pertanto che, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 448/2001, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, l'adesione alla Convenzione Consip denominata “Licenze Software Multibrand – Lotto 2”, stipulata, ai sensi dell’art. 26 della
L.488 del 23/12/1999 s.m.i., dell’art. 58 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con SoftwareONE Italia S.r.l., quale aggiudicatario della procedura di gara;
2. di procedere, pertanto, all'affidamento diretto della fornitura dei beni informatici di seguito indicati alla società SoftwareONE Italia S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 - Palazzo Q8, C.F./P.IVA 06169220966:
3. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 404783;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 68.379,77 sul Bilancio 2019/2021, E.P. 2020,
2.02.03.02.001, finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020, Asse 1 - Agenda Digitale, da intendersi così suddivisa:
• € 67,757.73, di cui imponibile pari ad € 55.539,12 ed IVA al 22% pari ad € 12.218,61 a favore della società SoftwareONE Italia S.r.l;
• € 622,04 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Informatico, xxx. Xxxxx Xxxxxx, giusta disposizione dirigenziale n. 4 del 12/03/2019, rep. n. DISP/2019/0001801 del 26/03/2019;
6. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e in accordo con il RUP xxx. Xxxxx Xxxxxx, il Funzionario Informatico xxx. Xxxxx Xxxxxxx (matricola 55689), incardinato nel Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all'adesione disposta con l’adozione del presente atto;
7. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sono tenuti a svolgere le funzioni ed i compiti previsti e disciplinati dalla vigente normativa;
8. di prendere atto delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi e di assenza di cause di incompatibilità rese dal RUP e dal DEC e conservate agli atti dell'Ufficio;
9. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte della società SoftwareONE Italia S.r.l, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015 e delle condizioni aggiuntive di contratto;
10. di precisare che alla liquidazione in favore della società SoftwareONE Italia S.r.l si procederà con successivo atto e solo a seguito di regolare verifica di conformità della fornitura;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
13. di notificare il presente atto agli interessati.
Elenco Allegati:
1. Patto d'integrità
2. Ordine in bozza n. 5340175
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, composto da complessive n. 20 pagine, comprensive degli allegati sopra elencati, tutte numerate consecutivamente da 1 a 20 e debitamente siglate.
Il Dirigente xxx. Xxxxx Xxxxx
DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 01 DEL 03/02/2020
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul Capitolo 299111, Art. 1 (Vincolo Entrata cap. 404783), Codice di Bilancio 01.8-2.02.03.02.001, Bilancio 2019/2021, E.P. 2020, finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020, Asse 1 - Agenda Digitale, Imp.
Data
IL RAGIONIERE GENERALE
Determinazione n. 01 del 03/02/2020
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il
Il Funzionario Responsabile
ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 01 DEL 03/02/2020