Accordo
Allegato
Accordo
tra la Regione e l’Università degli Studi di disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 0000, x. 000
xx Xxxxxxx (XX. ), xxx xxxx xx , xx persona del
Presidente, Dott. ;
E
l’Università degli Studi di (CF. ), con sede in , Via , rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. ;
Premesso quanto segue:
• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
– A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
– l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
– le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
– i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si
applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
– gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
– con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
• che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l’assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi di ;
• che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l’accordo tra la Regione e l’Ateneo di , previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
• che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
• che la formazione pratica si svolge nell’azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell’art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
si conviene quanto segue.
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’Università degli Studi di (d’ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.
3. L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
6. Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell’area della sanità del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall’odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.
Letto, sottoscritto digitalmente
data