ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI ED ATTREZZATURE OPERATIVI SENZA CONDUCENTE CON ANNESSO SERVIZIO DI FULL SERVICE
LOTTO/I
Allegato 5– Schema di Contratto Pag. 1 di 43
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 Condizioni delle Prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore 9
Articolo 5 Consegna e riconsegna dei Mezzi 15
Articolo 6 Responsabile del Fornitore 16
Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione 17
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 18
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 20
Articolo 10 Penali 24
Articolo 11 Cauzione 25
Articolo 12 Riservatezza 26
Articolo 13 Risoluzione 27
Articolo 14 Recesso 29
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 30
Articolo 16 Rischi da interferenze 32
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 32
Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 32
Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 34
Articolo 20 Subappalto 34
Articolo 21 Foro competente 36
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 36
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 36
Articolo 24 Trasparenza 37
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 38
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 39
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Articolo 27 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 40
Articolo 28 Codice Etico 41
Articolo 29 Clausola finale 41
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
per l’affidamento del servizio di noleggio di veicoli ed attrezzature operativi senza conducente con annesso servizio di full service
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx, , xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. del (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via _, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali
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al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del noleggio freddo (senza conducente) di veicoli ed attrezzature operativi per parco mezzi AMA;
c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del - ha indetto la “Procedura, suddivisa in 9 Lotti, per la conclusione, ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 163/2006, di un Accordo Quadro con più operatori economici, della durata di 24 mesi, afferente all’affidamento del servizio di noleggio Full Service senza conducente per veicoli ed attrezzature operativi per parco mezzi AMA” (di seguito anche solo “Procedura”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi appalti specifici afferenti al/i menzionato/i Lotto/i, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico e lo Schema di ordine, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei
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confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro l’Allegato “A” (il Capitolato tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (l’Offerta tecnica presentata dal Fornitore per il/i Lotto/i ), l’Allegato “C” (l’Offerta/le Offerte economica/economiche presentate dal Fornitore con riferimento al/i Lotto/i
), l’Allegato “D” (lo Schema di ordine) e l’Allegato “E” (Protocollo di legalità).
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi appalti specifici che verranno affidati da AMA attraverso appositi ordinativi di prestazioni, emessi di volta in volta sulla base delle effettive esigenze della stessa AMA e conformi allo Schema di ordine di cui all’Allegato “D” (di seguito anche solo “Ordine/i”), è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro e degli Ordini;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa
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prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro e degli Ordini sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro e/o gli Ordini.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato tecnico e relativi Allegati: il documento di cui all’Allegato “A” unitamente ai relativi allegati;
d) Offerta tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Offerta economica: il/i documento/i di cui all’Allegato “C”, comprensivo dei Listini presentati dal Fornitore;
Schema di ordine: il documento di cui all’Allegato “D”
f) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura con riferimento al/i Lotto/i che sottoscrive il presente Accordo Quadro e che, in adempimento a quanto previsto e disposto nel presente atto e nei suoi allegati, si obbliga a dare esecuzione ai singoli Ordini emessi da AMA;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di mezzi, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi, descritti nel presente Accordo Quadro, nell’Allegato “A”, ove migliorativo, nell’Allegato “B”, nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura;
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i) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire il Servizio così come richiesto da AMA nei singoli Ordini, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa di ciascun Lotto aggiudicato al Fornitore e della quota di attività riservata al Fornitore stesso sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria finale della Procedura. La quota di attività riservata al Fornitore è indicata nel prosieguo del presente atto, mentre di seguito è riportato l’importo complessivo massimo di spesa del/i Lotto/i della Procedura aggiudicato/i al Fornitore:
• importo complessivo massimo di spesa del Lotto - Euro ,00 (_ /00), IVA esclusa;
• importo complessivo massimo di spesa del Lotto - Euro ,00 (_ /00), IVA esclusa.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato tecnico e relativi Allegati (Allegato “A”) e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica del Fornitore (Allegato “B”), e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. AMA, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, si riserva di incrementare o ridurre con riferimento ad uno o più Lotti della Procedura per i quali è stato
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sottoscritto il presente atto, le attività oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto del relativo importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente comma 2, ai sensi dell’articolo 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
5. AMA S.p.A. si riserva altresì di esercitare nel corso della durata dell’Accordo Quadro la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Con riferimento a ciascun Lotto della Procedura afferente al presente Accordo Quadro, AMA si riserva di prorogare la durata del medesimo Accordo Quadro nel caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non sia stato esaurito il corrispondente (al singolo Lotto) importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente aumentato ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa.
3. I singoli Ordini, che potranno essere emessi soltanto nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, avranno durata corrispondente a quella indicata da AMA nei medesimi Ordini e che, comunque, non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. I singoli Ordini non potranno, in ogni caso, avere una durata che ecceda la data di scadenza della durata dell’Accordo Quadro.
4. E’ vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4 Affidamento degli appalti specifici
1. Gli appalti specifici afferenti all’Accordo Quadro verranno affidati da AMA attraverso l’emissione degli Ordini che verranno di volta in volta inviati al Fornitore ed agli altri eventuali aggiudicatari dei Lotti della Procedura relativi al presente Accordo Quadro.
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2. Nei singoli Ordini AMA indicherà, sulla base delle sue effettive esigenze, il numero di veicoli richiesti a noleggio con riferimento alle singole categorie di veicoli, nonché il relativo periodo di durata del noleggio e, più in generale, del Servizio.
3. Con riferimento ai veicoli afferenti a ciascun Lotto e alla durata di ciascun appalto specifico, i singoli Ordini verranno emessi da AMA nel rispetto della percentuale di attività riservata (in termini di numero di veicoli noleggiati nonché di periodo di noleggio e di erogazione del Servizio) al Fornitore sulla base della posizione dallo stesso ottenuta nella graduatoria dei Lotti della Procedura relativi al presente Accordo Quadro (di seguito “Attività riservata/e”) e, segnatamente:
(i) relativamente al Lotto _ , l’Attività riservata al Fornitore è pari al _% ( per cento) dell’attività complessiva oggetto del Lotto;
(ii) relativamente al Lotto _ , l’Attività riservata al Fornitore è pari al _%
( per cento) dell’attività complessiva oggetto del Lotto.
4. Nel caso in cui con riferimento ai singoli Ordini, ai fini del corretto calcolo delle Attività riservate ai diversi Fornitori risultasse necessario procedere ad arrotondamenti a seguito dell’applicazione delle menzionate percentuali, tali arrotondamenti saranno operati per eccesso partendo dal Fornitore primo in graduatoria nei singoli Lotti della Procedura e procedendo in ordine decrescente di graduatoria.
5. Qualora, tuttavia, con riferimento ai singoli Lotti e ai fini dell’esecuzione di singoli Ordini, uno (o più) dei Fornitori non sia in grado di svolgere per intero le proprie Attività riservate (di seguito “Fornitore/i impossibilitato/i”), AMA potrà richiedere agli altri eventuali aggiudicatari del/i Lotto/i di interesse (di seguito “Fornitori sostituti”) di svolgere la quota parte delle Attività riservate che il Fornitore impossibilitato non riesce ad eseguire; la quota parte di Attività riservate che il Fornitore impossibilitato non riesce ad eseguire verrà ripartita tra i Fornitori sostituti applicando a detta quota parte di attività del Fornitore impossibilitato la percentuale per il calcolo delle Attività riservate spettante a ciascuno dei Fornitori sostituti sulla base della posizione da questi ultimi ottenuta nella graduatoria del/i Lotto/i di riferimento.
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6. Si precisa, tuttavia, che relativamente ai singoli Lotti della Procedura allo stesso aggiudicati e per ciascun Ordine, ogni Fornitore è, in ogni caso, obbligato a prestare attività (in termini di numero di veicoli noleggiati nonché di periodo di noleggio e di erogazione del Servizio) per una quota minima corrispondente all’80% (ottanta per cento) delle proprie Attività riservate (di seguito “Quota minima di attività”): nel caso di mancato rispetto da parte di un Fornitore della propria Quota minima di attività, AMA potrà applicare al Fornitore inadempiente le penali di cui al presente atto e al Capitolato tecnico.
7. Ai fini del calcolo della Quota minima di attività di cui al precedente comma 6 troverà applicazione, ove necessario, il meccanismo di arrotondamento previsto al precedente comma 4 ai fini del calcolo delle Attività riservate.
Articolo 5
Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di ogni attività necessaria all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini deve svolta nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativi, all’Offerta tecnica (Allegato “B”), tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli Ordini.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. AMA riconosce che il diritto di proprietà dei veicoli oggetto dell’Accordo Quadro è, e rimarrà, del Fornitore: AMA non potrà pertanto sublocare, ipotecare o
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sottoporre i veicoli stessi a qualsiasi forma di privilegio, pegno o, più in generale, garanzia in favore di terzi.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini.
5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
8. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, dei singoli Ordini.
9. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e dei suoi Allegati, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presenta atto, del Capitolato tecnico (Allegato “A”), negli ulteriori atti della Procedura e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica (Allegato “B”);
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità
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delle prestazioni alle clausole del presente atto, del Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativa, dell’Offerta tecnica (Allegato “B”);
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) comunicare tempestivamente ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile del contratto;
e) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso dei veicoli determinati da inadempimenti del Fornitore - nella fornitura dei veicoli e/o nell’erogazione del Servizio e/o nell’erogazione dei Servizi extra garanzia.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e/o delle aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA.
11. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato tecnico (Allegato “A”)
14. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
15. Con riferimento a ciascun veicolo noleggiato ad AMA in esecuzione del presente
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Accordo Quadro e dei relativi Ordini, il Fornitore provvederà al pagamento, nei modi e termini di legge, della tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio.
16. Con riferimento a ciascun veicolo noleggiato ad AMA in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordini, il Fornitore si impegna a fornire a propria cura ed onere e nei tempi previsti per la regolare circolazione dei veicoli tutta la documentazione attestante l’avvenuta copertura assicurativa dei veicoli stessi, come indicato anche nel Capitolato tecnico (Allegato”A”). Ogni veicolo oggetto di noleggio deve essere dotato di Carta Verde valida per i paesi aderenti alla C.E.E. I veicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, potranno avere coperture assicurative diverse da quelle del veicolo oggetto di noleggio dagli stessi sostituiti, ma in ogni caso non inferiori a quelle indicate nel Capitolato tecnico.
17. In caso di sinistro/incendio/furto relativamente ad uno dei veicoli noleggiati ad AMA dal Fornitore in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Ordini, AMA è tenuta a comunicare per iscritto l’accaduto al Fornitore, entro 3 giorni dall’evento.
18. In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio nazionale, e nei Paesi esteri previsti nella Carta verde Assicurativa, e qualora il veicolo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, il Fornitore dovrà provvedere al soccorso stradale immediato, rimorchiando l’autoveicolo presso il proprio xxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxxx xx xxxx AMA. Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24 per tutti i giorni relativi alla durata contrattuale. Il Fornitore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali, furti e incendio occorsi ai veicoli noleggiati ad AMA curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, con esclusione di ogni responsabilità di AMA.
19. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli noleggiati ad AMA sono a carico di AMA e verranno notificate direttamente ad AMA, che provvederà al pagamento o qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di contestarle. AMA riconoscerà al Fornitore l’importo di € 7,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica, per ogni sanzione rinotificata.
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20. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
21. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
22. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 6
Consegna e riconsegna dei veicoli
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la consegna dei veicoli nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e, ove migliorativa, all’Offerta Tecnica, così come verranno indicati da AMA nei singoli Ordini, esattamente nei luoghi indicati da AMA nei medesimi Ordini.
2. La consegna di ciascun veicolo, dovrà essere svolta presso le sedi indicate da AMA e si intende comprensiva delle attività di trasporto, consegna, messa su strada e verifica di funzionalità del veicolo.
3. I veicoli dovranno essere consegnati, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine indicato nei relativi Ordini.
4. Unitamente a ciascun veicolo, il Fornitore dovrà consegnare, oltre alla documentazione prevista dal Codice della Strada, tutta la documentazione prevista nel Capitolato tecnico.
5. All’atto della consegna di ciascun veicolo, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con AMA, nel quale dovranno essere indicati: la data dell’avvenuta consegna, il numero dei veicoli effettivamente consegnati, la targa ed il numero di immatricolazione dei veicoli, lo stato del veicolo.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad una sola delle
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obbligazioni di cui ai precedenti commi, che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, anche se riferito ad un solo veicolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e/o i singoli Ordini.
7. Alla scadenza della durata del noleggio dei singoli veicoli, così come indicata nei relativi Ordini, ovvero in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata dei medesimi Ordini o dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere a ritirare i veicoli presso le sedi AMA indicate da quest’ultima. Lo stato di riconsegna del veicolo sarà valutato dal Fornitore, in contraddittorio con AMA, tramite propri incaricati e delle attività di verifica verrà redatto apposito “verbale di riconsegna” che dovrà recare la data e la firma congiunta di AMA e del Fornitore; copia di detto verbale di riconsegna dovrà essere data ad AMA immediatamente dopo la firma dello stesso. In caso di contestazione di AMA, lo stato del veicolo sarà valutato da perito, scelto di concerto tra le parti, iscritto ad apposito ordine professionale, il cui giudizio sarà insindacabile. Eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunziati saranno a carico di AMA.
Articolo 7 Responsabile del Fornitore
1. Il Fornitore nomina quale Responsabile incaricato del centro di assistenza dei veicoli - sito in , Via , n. , il Sig. - al quale verranno inviate da parte di AMA tutte le comunicazioni attinenti alle attività di assistenza dei veicolo oggetto del Servizio. I recapiti del Responsabile del centro di assistenza dei veicoli sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
Il Responsabile del centro di assistenza dei veicoli, che deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti l’affidamento del Servizio.
2. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo
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Quadro e dei singoli Ordini. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti legati all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini. I recapiti del Responsabile sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
Il Responsabile del contratto, che deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore
22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti l’affidamento del Servizio.
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 2.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 8
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto dell’Accordo quadro e dei singoli Ordini sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il
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rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativi, nell’Offerta tecnica (Allegato “B”), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare il Servizio e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio
1. Il canone mensile omnicomprensivo per singolo veicolo dovuto da AMA al Fornitore per l’effettiva erogazione del Servizio è indicato nell’Allegato “C” (Offerta economica) e deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. Il canone di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione del Servizio oggetto dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, dei singoli Ordini e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto, dal Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativa, dall’Offerta tecnica (Allegato “B”).
3. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore - solo al configurarsi delle ipotesi indicate nel paragrafo “Interventi di riparazione a titolo oneroso per la stazione appaltante” di cui all’articolo 13 del Capitolato tecnico (Allegato”A”) - a fronte della prestazione da parte di quest’ultimo degli interventi previsti nel menzionato paragrafo del Capitolato tecnico, saranno determinati in conformità con i preventivi che il Fornitore stesso è tenuto a predisporre per iscritto e consegnare ad AMA prima della realizzazione di detti interventi; a tali interventi il Fornitore potrà procedere solo a seguito dell’approvazione scritta da parte di AMA dei citati preventivi. I preventivi devono essere predisposti dal Fornitore - e quindi il relativo importo deve essere determinato – (i) moltiplicando il costo orario della
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manodopera prefissato (pari ad Euro/ora 36,00) per le ore di attività necessarie, (ii) applicando sui listini presentati dal Fornitore (Allegato “C”), ovverosia sul prezzo di ciascuno dei ricambi che necessitano ai fini dell’intervento, la percentuale di sconto prefissata, pari al 35% (trentacinque per cento) nel caso di ricambi originale, pari al 50% nel caso di ricambi equivalenti, (iii) applicando le ulteriori condizioni economiche, in merito a franchigie e scoperti, offerte e risultanti dall’Offerta economica del Fornitore (Allegato “C”). Tutti i menzionati prezzi, costi e condizioni economiche contenute nell’Offerta economica del Fornitore devono intendersi qui integralmente trascritti.
4. Il canone di cui al precedente comma 1 ed i corrispettivi di cui al precedente comma 3 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativa, all’Offerta tecnica (Allegato “B”) e che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini, nonchè dall’osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
6. Il canone di cui al precedente comma 1 ed i prezzi e le condizioni economiche di cui al precedente comma 3 - e, conseguentemente, i corrispettivi che verranno determinati sulla base degli stessi - sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
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7. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente al Fornitore, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero
(ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Con riferimento a ciascun Ordine, il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore in rate mensili posticipate di pari importo.
2. Pertanto, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, potrà emettere la fattura inerente il canone – di cui al precedente articolo 9, comma
1 - di ciascuno dei veicoli noleggiati. Quale condizione per il pagamento di ciascuna fattura, il Fornitore deve trasmettere ad AMA, unitamente alla fattura la documentazione inerente alla consegna e riconsegna dei singoli veicoli oggetto del Servizio nel mese di riferimento.
3. Il Fornitore, con cadenza mensile e sempre entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere anche la fattura (separata rispetto a quella di cui al precedente comma 2) relativa ai corrispettivi - determinati con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3 – afferenti agli interventi di cui al paragrafo “Interventi di riparazione a titolo oneroso per la stazione appaltante” dell’articolo 13 del Capitolato tecnico (Allegato”A”) effettivamente e correttamente eseguiti nel mese precedente. A ciascuna fattura deve essere allegata, quale condizione necessaria per il pagamento degli importi dalla stessa portati documentazione attestante le attività eseguite nel mese di riferimento della fattura.
4. L’importo di ciascuna delle fatture di cui al precedente commi 2 e 3 verrà corrisposto da AMA, secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per
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accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle medesime, mediante bonificato sul conto corrente n.
, intestato al Fornitore presso , IBAN . Le spese del bonifico sono a carico di AMA. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
5. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
5. (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al corrispondente Ordine, al CIG (Codice Identificativo Gara), nonché il dettaglio del periodo di riferimento della medesima, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
8. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti
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del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 7: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
10. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
11. Nel caso in cui firmatario del presente Accordo Quadro sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della
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società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Procedura risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordini. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
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Articolo 11 Penali
1. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui il Fornitore risultasse inadempiente alle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e/o ai singoli Ordini e/o al Capitolato tecnico (Allegato “A”), AMA potrà applicare al Fornitore stesso le penali di cui all’articolo 12 del Capitolato tecnico (Allegato “A”).
2. I singoli veicoli saranno considerati indisponibili e, conseguentemente, troveranno applicazione le penali di cui al precedente comma 1 anche nel caso in cui detta indisponibilità dipendesse da prestazioni contrattuali eseguite in modo difforme rispetto a condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e/o Livelli di servizio prescritti nel presente atto e/o nel Capitolato tecnico (Allegato “A”). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Con riferimento alle prestazioni afferenti ai singoli Lotti della Procedura, AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al
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10% (dieci per cento) del corrispondente importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Ordini.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore
– e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata dell’Accordo Quadro, entro il limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel
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rispetto di quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Ordini e sempre che non via sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed i singoli Ordini.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordini, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o degli Ordini.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e relativi Ordini; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la
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riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e relativi Xxxxxx possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione degli ordini, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro e/o dei relativi Ordini per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e relativi Ordini, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine,
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non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o i singoli Ordini ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e/o i relativi Ordini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui, nel corso di un singolo anno di durata dell’Accordo Quadro, per almeno 3 (tre) volte si ripeta l’indisponibilità dei veicoli sostitutivi di cui al Capitolato tecnico, nonché negli altri casi di cui agli articoli 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni), 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Consegna e riconsegna dei veicoli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 20 (Divieto di cessione del’Accordo Quadro – Cessione del credito), 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (organizzata Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del gruppo Roma Capitale), 29 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest’ultimo.
4. Nei casi di risoluzione di uno o più Ordini senza che ciò comporti la risoluzione anche dell’Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per un ammontare proporzionato al valore che il singolo Ordine ha rispetto al valore complessivo dell’Accordo Quadro o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
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1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
Articolo 15 Recesso
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,
di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordini, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a
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qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordini in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore, con riferimento ai singoli Lotti, ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni,
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negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai relativi Ordini, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro e i relativi Ordini si risolveranno di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Procedura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o i singoli Ordini, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordini dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
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disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro e i singoli Ordini.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
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Articolo 20
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro ed i relativi singoli Ordini, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli Ordini.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
(da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta)
Articolo 21 Subappalto
1.
Non
essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordini.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e relativamente ai singoli Lotti afferenti al presente Accordo Quadro, si riserva di affidare in subappalto, in
,
misura non superiore al 30% dell’importo complessivo massimo di spesa dei menzionati singoli Lotti, di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per la perfetta esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, anche con riferimento a quelle affidate in subappalto.
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3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006
n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli ordini, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Articolo 22 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, anche con riferimento ai singoli Ordini, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi all’Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad
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eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 25 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro e i singoli Ordini potranno essere risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli
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eventuali danni.
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro e i relativi Ordini, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli
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Xxxxxx - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell’Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo Accordo Quadro e/o nei singoli Ordini;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
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n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro e i singoli Ordini si intenderanno risolti e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro e relativi Ordini, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal
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Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il Accordo Quadro e i singoli Ordini ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 29 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i singoli Ordini.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere
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nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. | IL FORNITORE |
L’Amministratore Delagato | |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Affidamento degli appalti specifici); Articolo 5 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Consegna e riconsegna dei veicoli); Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 9 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 20 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro
– Cessione del credito); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 25 (Trasparenza);
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Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 28 (organizzata Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale); Articolo 29 (Codice Etico); Articolo 30 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Specifica Tecnica ; ALLEGATO “B”- Offerta economica. ALLEGATO “C” – Protocollo di legalità.
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