CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DELLA
FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE “DIRIGENTI” E “QUADRI DIRETTIVI”
ED ALLE “AREE PROFESSIONALI”
STIPULATO IN DATA 17 DICEMBRE 2002
Il giorno 17 dicembre 2002 in Macerata, presso la Sede di Palazzo Galeotti,
tra
la Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, d’ora in poi per brevità denominata “Fondazione”, rappresentata dal Vice Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxxx Gentiloni Silverj, con l’assistenza del Segretario Generale Sig. Xxxxx Xxxxxxx e dei Consulenti Sigg. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
FIBA/Cisl, Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi, rappresentata dai Dirigenti Sindacali Sigg. Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx,
FISAC/Cgil, Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito, rappresentata dai Dirigenti Sindacali Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx,
UILCA/Uil, Unione Italiana Lavoratori Credito e Assicurazioni, rappresentata dai Dirigenti Sindacali Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxxx,
FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, rappresentata dai Dirigenti Sindacali Sigg. Xxxxxxxx Di Modugno e Xxxxxxx Xxxxxxx,
premesso che:
la Fondazione, ai sensi dell’Accordo 10.06.1992 e della Lettera del 14.09.1993, è tenuta alla applicazione al proprio personale, attuale e di futura assunzione, dei C.C.N.L. tempo per tempo vigenti per i dirigenti, i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali;
le Parti hanno assunto, con Accordo del 16.12.2002, l’impegno a sottoscrivere entro il 31.12.2002 il Contratto Aziendale della Fondazione secondo quanto previsto all’art. 5 e nel rispetto di quanto già concordato all’art. 6;
nell’allegato A) viene riportato il progetto relativo all’Organigramma della Fondazione, la cui operatività decorrerà dalla data di trasferimento del personale di Carima Servizi S.r.l. in Fondazione;
tenuto conto che
le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo,
si è stipulato
il seguente “Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro” per il Personale della Fondazione, appartenente alle categorie “Dirigenti” e “Quadri Direttivi” ed alle “Aree Professionali”.
ARTICOLO 1
Al personale appartenente alle Aree Professionali, ai sensi dell’art. 75 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti minimi contrattuali:
all’iniziale adibizione 3^ Area Professionale, primo livello, salvo eventuali assunzioni relative a mansioni specifiche della 2^ e della 1^ Area Professionale;
nel tempo, ai lavoratori di cui al precedente alinea sub a):
3^ Area Professionale, secondo livello, entro sei anni dall’iniziale adibizione;
3^ Area Professionale, terzo livello, entro dodici anni dall’iniziale adibizione;
3^ Area Professionale, quarto livello, entro diciotto anni dall’iniziale adibizione.
Al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi, ai sensi dell’art. 66 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, sono riconosciuti i seguenti inquadramenti minimi contrattuali:
1° livello:
al Coordinatore di una delle Attività di cui all’allegato A) con almeno altri due addetti;
al Coordinatore di una Attività, che sia stato precedentemente Coordinatore di un’altra Attività;
al lavoratore cui la Fondazione conferisca una responsabilità ed una delega specifica;
2° livello, al Responsabile dell’”Attività Istituzionale”.
Al Segretario Generale sarà applicato il C.C.N.L. 1.12.2000 relativo ai Dirigenti dipendenti dalle Aziende di credito, finanziarie e strumentali.
ARTICOLO 2
In caso di promozione che comporti passaggio tra le Aree Professionali, tra i vari livelli retributivi delle stesse Aree ed al 1° e 2° livello della categoria Quadri Direttivi, nonché il passaggio dal 3° al 4° livello dei Quadri Direttivi e da questi alla categoria Dirigenti, il dipendente manterrà lo stesso numero di scatti dell’inquadramento di provenienza, con conservazione dell’anzianità maturata. Al lavoratore viene conservata l’anzianità maturata nel livello di provenienza ai fini del successivo scatto di anzianità in corso di maturazione al momento della promozione.
Il riconoscimento dell’eventuale acceleramento dell’aumento periodico ha l’effetto di attribuire al beneficiario lo scatto di anzianità corrispondente all’anzianità effettiva, aumentata di quella dell’acceleramento. La suddetta anzianità complessiva resta acquisita ai fini dei successivi scatti di anzianità.
ARTICOLO 3
Al personale viene corrisposto un contributo pasto o ticket restaurant giornaliero di € 5,29.
Qualora il limite di esenzione fiscale nel 2003 venisse elevato, il valore del buono pasto sarà adeguato con la prima decorrenza utile.
Il medesimo ticket competerà per le giornate di effettiva presenza, compresi i giorni semifestivi ed i permessi sindacali, con esclusione delle giornate in cui il dipendente percepisce il trattamento di diaria od il rimborso delle spese per il pasto meridiano e quando non venga osservato l’orario intero.
Il dipendente può optare, alle stesse condizioni e nel limite di € 4,39 giornalieri, per l’inserimento in busta paga del contributo pasto.
L’opzione per il passaggio dall’inserimento in busta paga al ticket restaurant, o viceversa, potrà essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno con decorrenza dal mese successivo.
Il contributo previsto non è computabile ai fini del Trattamento di fine rapporto e di ogni altra voce di trattamento economico, anche aziendalmente in atto.
La liquidazione del trattamento di cui sopra sarà effettuata alla fine del mese successivo a quello di rilevamento delle presenze.
NOTA A VERBALE
Il contributo pasto o ticket-restaurant sarà corrisposto per intero al personale che effettua turni o che non osserva l'intero orario di lavoro perché usufruisce dei periodi di riposo giornalieri di cui al D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo pasto verrà erogato, alle condizioni sopra esposte, in proporzione alla minore durata della prestazione lavorativa.
ARTICOLO 4
Al personale addetto, in via continuativa e prevalente, alle macchine video terminali od ai personal computer spetta una indennità mensile nella misura di € 36,15 per 13 mensilità.
In caso di adibizione giornaliera e saltuaria alle predette macchine verrà corrisposta per ogni giornata effettiva di lavoro prevalente l’indennità giornaliera di € 1,55 con un massimo pari alla misura dell’indennità mensile.
ARTICOLO 5
In relazione a quanto previsto dall’art. 40 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, si conviene di utilizzare, per la determinazione del premio aziendale, i seguenti indicatori di produttività:
attività degli organi collegiali, corrispondente al numero annuale delle riunioni effettuate;
attività erogativa, risultante dal numero annuale di richieste di contributi presentate da terzi.
Gli indici annuali di produttività e la correlazione con le misure dell’erogazione sono definite nella successiva tabella.
Riunioni degliOrgani collegiali |
Misure dell’erogazione |
Richieste di contributi presentateda terzi |
Misure dell’erogazione |
|||
Quotafissa |
Quota variabile |
Quotafissa |
Quota Variabile |
|||
fino a 49 |
€ 600,00 |
€ 0,00 |
fino a 349 |
€ 400,00 |
€ 0,00 |
|
da 50 a 59 |
€ 150,00 |
da 350 a 399 |
€ 100,00 |
|||
da 60 a 64 |
€ 300,00 |
da 400 a 449 |
€ 200,00 |
|||
da 65 a 69 |
€ 450,00 |
da 450 a 499 |
€ 300,00 |
|||
oltre 69 |
€ 600,00 |
oltre 499 |
€ 450,00 |
Sono utili per il calcolo del premio aziendale le quote corrispondenti agli indici raggiunti nell’anno di competenza. La misura individuale del premio aziendale sarà pari alla sommatoria delle eventuali quote variabili, da riparametrare al 3° livello retributivo della 3^ Area professionale, con quelle fisse.
Le misure tabellari dell’erogazione verranno annualmente aggiornate per effetto dell’applicazione degli indici di rivalutazione ISTAT.
Il premio aziendale, utile ai fini del calcolo del T.F.R., verrà corrisposto entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello di competenza.
Ai fini della quantificazione individuale del premio si farà riferimento all’inquadramento posseduto al 31 dicembre dell’anno di riferimento o all’atto della cessazione; nei confronti del personale che nell’anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio verrà erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato.
In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno il premio verrà corrisposto pro quota arrotondando a mese intero la frazione di mese.
In caso di assenza dal servizio senza corresponsione dell’intera retribuzione, il premio aziendale sarà erogato in proporzione al servizio prestato, arrotondando a mese intero l’eventuale frazione di mese.
Per quanto non espressamente disciplinato, troveranno applicazione le disposizioni di cui al richiamato art. 40 del C.C.N.L. vigente.
Per definire le misure individuali del premio aziendale sarà utilizzata la seguente scala parametrale:
Dirigente 298,48
Quadro direttivo 4° livello retributivo 232,56
Quadro direttivo 3° livello retributivo 195,08
Quadro direttivo 2° livello retributivo 172,71
Quadro direttivo 1° livello retributivo 162,41
3^ Area prof. 4° livello retributivo 144,00
3^ Area prof. 3° livello retributivo 134,00
3^ Area prof. 2° livello retributivo 127,00
3^ Area prof. 1° livello retributivo 120,00
2^ Area prof. 3° livello retributivo 113,00
2^ Area prof. 2° livello retributivo 110,00
2^ Area prof. 1° livello retributivo 107,00
1^ Area prof. unico livello 100,00
NOTA A VERBALE
Al personale proveniente dalla ex Banca Carima S.p.A. (ora Banca Marche S.p.A.) si applica, in materia di trattamento economico, l’Intesa del 05.04.1995 eccetto il caso in cui il risultato del presente premio aziendale sia, a parità di Area e livello, più elevato.
ARTICOLO 6
Le parti, per il periodo di valenza contrattuale, concordano di stabilire una quota minima complessiva annuale, destinata al sistema incentivante per l’intero personale, di € 6.000,00 sulla scorta di un organico pari ad otto dipendenti.
L’importo di cui al 1° comma verrà aggiornato annualmente per effetto dell’applicazione degli indici di rivalutazione ISTAT.
L’incentivo, utile ai fini del calcolo del T.F.R., sarà erogato entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello di competenza.
All’inizio di ciascun anno la Fondazione presenterà alle Strutture sindacali territoriali firmatarie un progetto con gli obiettivi e le relative misure individuali da corrispondere. Le Organizzazioni Sindacali formuleranno loro proposte in merito.
ARTICOLO 7
Al personale che abbia compiuto il 20° anno di servizio viene erogato un “premio di fedeltà” pari ad un dodicesimo della retribuzione annua lorda riferita al mese di compimento del 20° anno di servizio, considerandosi a tal fine utili le voci elencate negli artt. 68 e 79 del C.C.N.L. 11 luglio 1999.
I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini della determinazione del numero di anni per il raggiungimento del diritto ed in proporzione alla effettiva attività lavorativa, rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno, ai fini del calcolo della misura del premio.
ARTICOLO 8
La sede della Fondazione osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45 nei giorni lavorativi e dalle ore 8.15 alle ore 13.15 in quelli semifestivi.
Il personale delle aree professionali potrà optare, d’intesa con la Fondazione, per un intervallo meridiano della durata di 30 minuti ovvero di 1 ora ovvero di 1 ora e 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di entrata e di uscita pomeridiano.
Tale opzione andrà esercitata entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede.
ARTICOLO 9
Il termine massimo per il recupero delle 23 ore di riduzione dell’orario settimanale riversate in banca delle ore, ai sensi dell’art. 85 del CCNL 11.7.1999, per i lavoratori appartenenti alle aree professionali è individuato, in deroga ai 10 mesi previsti dal relativo art. 91, nel 31 dicembre dell’anno di riferimento.
ARTICOLO 10
In materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi di l° e 2° livello retributivo, l’art. 71 del CCNL 11 luglio 1999 prevede, per le prestazioni eccedenti in misura significativa il limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile gestire secondo il meccanismo previsto dallo stesso articolo, che le stesse vengano rappresentate alla Fondazione, la quale, valutatane la congruità, corrisponderà un’apposita erogazione;
A tal fine sono state individuare tre fasce, comprensive della prestazione relativa alla c.d. forfetizzazione del lavoro straordinario, corrispondenti rispettivamente a 120, 150 e 180 ore, al raggiungimento di ciascuna delle quali la Fondazione provvederà all’erogazione di un importo pari ad € 671,39 a favore dei quadri di primo e secondo livello retributivo.
Ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello che, per constatate esigenze di servizio, prestano lavoro oltre l’orario normale viene riconosciuto, ai sensi del 4° comma dell’art. 71 del CCNL 11 luglio 1999, per prestazioni minime rispettivamente di 50, 75 e 100 ore un compenso pari ad € 1.549,37 ovvero € 2.324,06 ovvero € 3.098,74.
Le somme erogate, utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, verranno corrisposte sotto la voce “Compenso di cui all’art. 71 del CCNL”.
ARTICOLO 11
In relazione ad esigenze operative, connesse all’introduzione di importanti novità normative ovvero a necessità derivanti dall’attività istituzionale, che richiedano interventi straordinari programmati, i lavoratori interessati, in relazione alle specializzazioni, competenze e conoscenze, potranno essere chiamati ad effettuare la propria prestazione lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro.
La Fondazione si impegna ad un utilizzo attento e limitato ad inderogabili necessità organizzative ed a fornire alle XX.XX. Aziendali una informativa preventiva sulle attività in questione.
Alle prestazioni di cui al 1° comma sarà applicata la seguente disciplina:
l’impegno verrà comunicato ai dipendenti interessati con un preavviso di almeno quindici giorni;
il dipendente si intenderà in servizio per l’intervento dal momento della partenza dalla propria abitazione fino al relativo rientro;
ai fini del riposo compensativo verrà aggiunta per interventi programmati, rispettivamente in giorno lavorativo, non lavorativo e notturni (tra le ore 22 e le ore 6), una maggiorazione pari ad 1/3, 2/3 e 3/3 della durata dell’intera prestazione;
i riposi compensativi dovranno essere goduti entro dodici mesi dall’effettuazione dell’intervento;
verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
ARTICOLO 12
Per il personale inviato in missione o trasferta, nell’ambito dell’applicazione della disciplina dell’art. 52 del CCNL 11.7.1999, si concorda quanto segue:
con riferimento allo svolgimento di trasferte in località che costringono il dipendente al pernottamento fuori sede, la Fondazione, in deroga alla normativa nazionale, provvederà a rimborsare la spesa, opportunamente documentata, relativa al pernottamento anche se di entità superiore all’importo del relativo terzo di diaria;
per tutte le trasferte si terrà conto, della residenza del lavoratore (o del domicilio abituale, se non coincidente) quale parametro per la definizione del rimborso delle spese di viaggio;
la distanza tra il comune di residenza e quello della sede della missione viene calcolata mediante il software “And Xxxxx 0000 Xxxxxx” con l’applicazione di una tolleranza del 10% con un minimo di 5 km ed un massimo di 10 km.
Si ritiene altresì, per missioni di durata non superiore alle 10 ore, che il dipendente abbia consumato fuori sede il pasto:
a) meridiano, quando si sia avviato per la missione prima delle ore 13 o sia rientrato in sede dopo le ore 14;
b) serale, quando sia rientrato in sede dopo le 21.
La Fondazione consentirà al dipendente di assentarsi prima della fine del proprio orario di lavoro, nel caso in cui questi debba effettuare una missione che comporti una notevole percorrenza.
Il rimborso chilometrico per spostamenti con mezzi propri è così articolato in relazione alle classi di cilindrata:
AUTO A BENZINA
- fino a 1000 cc misura come da tabella A.C.I.
- superiore a 1000 cc misura come da tabella A.C.I. per classe di cilindrata da
1001 cc a 1500 cc
AUTO A GASOLIO
- fino a 1500 cc misura come da tabella A.C.I.
- superiore a 1500 cc misura come da tabella A.C.I. per classe di cilindrata da
1501 cc a 2500 cc decurtata del 20%.
ARTICOLO 13
La Fondazione accorderà permessi retribuiti fino ad un massimo di cinque giorni all’anno, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinario, al personale che ne faccia richiesta con esibizione di idonea documentazione per:
a) necessità di assistenza e recupero di familiari con gravi problemi di salute e/o di socializzazione;
b) cura ed assistenza verso figli fino a quattordici anni di età, nonché familiari conviventi;
c) decesso di familiari conviventi e/o fino al terzo grado di parentela.
Vengono compresi nei familiari i conviventi more-uxorio e/o le unioni di fatto.
Per le fattispecie non previste nel presente articolo valgono le norme portate dall’art. 48 del C.C.N.L. 11.7.1999.
Potranno inoltre essere richiesti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 10 giorni l’anno, previa esibizione di idonea documentazione, per:
- cura ed assistenza di cui al precedente punto b);
- inserimento di figli in asili nido, scuole materne ed elementari;
- assistenza ai figli maggiori di quattordici anni e familiari conviventi, in caso di problemi derivanti da gravi infermità e/o di socializzazione.
ARTICOLO 14
Ai dipendenti che frequentano scuole abilitate al rilascio del diploma di scuola media superiore o corsi universitari saranno corrisposti contributi annuali, a titolo di concorso per spese di studio, rispettivamente di € 154,94 per la scuola media superiore e di € 230,00 per l’università.
Per la scuola media superiore e per l’Università saranno riconosciuti ulteriori contributi rispettivamente di € 38,73 e di € 80,00 quando nel comune di residenza del dipendente non esistano scuole o università abilitate al rilascio dei suddetti titoli di studio.
L’erogazione degli anzidetti contributi è subordinata alle seguenti condizioni:
- promozione per gli studenti di scuola media superiore;
- superamento nelle sessioni dell’anno accademico di almeno due esami per la durata del corso legale di laurea;
- superamento nelle sessioni dell’anno accademico di almeno due esami nei quattro anni successivi al corso legale di laurea.
Gli anzidetti contributi saranno maggiorati di € 259,23 al conseguimento del diploma di scuola media superiore e di € 516,46 al conseguimento del diploma di laurea.
La concessione dei suddetti contributi è operante per un periodo massimo non superiore a quattro anni oltre la durata del corso legale degli studi universitari.
Gli interessati dovranno produrre idonea documentazione per ottenere l’erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.
I contributi previsti dai precedenti commi verranno erogati anche per il conseguimento della laurea breve o diploma universitario, in misura intera per quanto riguarda i contributi annuali, e in proporzione agli anni previsti per la laurea breve o il diploma universitario, rispetto alla durata del corso normale, per quanto riguarda le maggiorazioni per il conseguimento del diploma o della laurea.
ARTICOLO 15
In relazione alle anticipazioni sul T.F.R. previste dall’art. 2120 del Codice civile, come modificato dalla Legge n. 297 del 29/5/1982, le Parti, fermo quanto concordato in data 26/10/1983 fra l’ACRI e le XX.XX. in merito, stabiliscono che le anticipazioni, sempre con le modalità e nei limiti fissati dal precitato accordo, potranno essere concesse anche per le seguenti comprovate motivazioni:
1) estinzione, anche parziale, di mutuo ipotecario acceso contestualmente all’acquisto della prima casa;
2) assistenza paramedica oltre che per il richiedente anche per il nucleo familiare convivente;
3) straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione della casa di abitazione del dipendente o del figlio anche se non contestuali all’acquisto, che siano rese necessarie da effettive esigenze abitative;
4) acquisto di mobilio e/o arredamento in occasione di matrimonio del dipendente o del figlio;
5) acquisto dell’autovettura del dipendente;
6) pagamento della quota di imposta di successione relativa all’immobile che sarà destinato alla abitazione del nucleo familiare del dipendente.
7) estinzione di passività, opportunamente documentate, comunque connesse all’acquisto della prima casa o alla straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione della casa di abitazione del dipendente o del figlio che sia resa necessaria da effettive esigenze abitative.
Le spese dovranno essere documentate.
L’anticipazione verrà concessa comunque per l’esigenza di effettuare, con carattere di particolare urgenza, riparazioni dell’immobile di proprietà, ove il dipendente risieda, per danni che possano pregiudicarne l’abitabilità; la medesima causale giustifica altresì la reiterabilità della domanda, nell’ipotesi in cui l’anticipazione sia già stata concessa per altri motivi. domanda, nell’ipotesi in cui l’anticipazione sia già stata concessa per altri motivi.
E’ inoltre possibile la reiterabilità dei casi di anticipazione riportati ai punti 1), 2), 3), 6) e 7) nonché per l’acquisto della prima casa.
ARTICOLO 16
La Fondazione si impegna a stipulare una convenzione bancaria che preveda condizioni a favore del personale dipendente in ordine a: conti correnti e relativo scoperto, depositi, utenze, deleghe imposte, titoli, mutui ipotecari prima casa ed altri immobili, prestiti personali, operazioni estero ed altri servizi.
ARTICOLO 17
La Fondazione stipulerà una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile a favore dei dipendenti per i rischi professionali connessi alle mansioni svolte.
Le parti stabiliranno le condizioni, gli ambiti e le modalità di copertura.
ARTICOLO 18
In merito ai “ruoli chiave” le parti concordano che la materia verrà definita congiuntamente entro il 30 giugno 2003.
ARTICOLO 19
Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del C.C.N.L. 11.7.1999 in materia di formazione del personale, la Fondazione entro il mese di febbraio di ogni anno, nel corso di un apposito incontro con le XX.XX. aziendali, fornirà una preventiva informativa su indirizzi, principi, criteri che si intendono adottare nonché sui corsi da attivare e le modalità di partecipazione dei lavoratori. Le XX.XX. potranno formulare osservazioni e proposte per la definizione congiunta degli interventi formativi in questione.
ARTICOLO 20
La Fondazione, alla fine di ogni anno solare, procede alla redazione del giudizio professionale complessivo annuale. Tale giudizio non compete al personale che non abbia terminato il periodo di prova. Le assenze dal servizio non pregiudicano l’attribuzione del giudizio ma, qualora l’entità dell’assenza non consenta di valutare il dipendente, si farà luogo alla conferma del giudizio attribuito per l’anno precedente a quello di riferimento.
La Fondazione dovrà comunicare per iscritto il giudizio professionale al lavoratore che dovrà sottoscriverne la copia per ricevuta, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello di competenza.
Ai fini dell’erogazione del premio aziendale il giudizio professionale complessivo annuale si intenderà negativo laddove tutte le aree oggetto di valutazione abbiano riportato il livello minimo ovvero quando al lavoratore sia stata inflitta una sanzione disciplinare grave, intendendosi come tali i provvedimenti di cui:
- all’art. 114, lettere e) ed f) C.C.N.L. 19 dicembre 1994;
- all’art. 114, punti 3) e 4) C.C.N.L. 19 dicembre 1994;
- all’art. 71, lettere e) ed f) C.C.N.L. 16giugno 1995.
Il lavoratore che non ritenesse rispondente alle sue prestazioni il giudizio professionale attribuitogli potrà ricorrere entro quindici giorni al Presidente della Fondazione che esprimerà la sua decisione sull’accoglimento o meno del ricorso entro due mesi, dopo aver ascoltato il lavoratore ove questi lo richieda.
Il lavoratore interessato al ricorso potrà richiedere l’intervento di un rappresentante delle XX.XX. firmatarie notificandolo per iscritto alla Fondazione.
Il rappresentante sindacale designato potrà intervenire verso il Presidente a sostegno del dipendente e, previa autorizzazione espressa da parte del ricorrente, potrà prendere visione del documento contenente il giudizio professionale nonché, in assenza del lavoratore, farsi illustrare le motivazioni che hanno dato luogo al giudizio; in caso di richiesta dell’interessato, l’illustrazione avverrà in forma scritta.
Il lavoratore che, ai sensi del 3° comma, avrà riportato un giudizio professionale complessivo annuale negativo potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio.
ARTICOLO 21
Al personale della Fondazione verrà fornita una informativa tempestiva sui provvedimenti aziendali adottati in ordine a d assegnazioni di incarichi, promozioni e cessazioni dal servizio.
ARTICOLO 22
La Fondazione, per garantire con efficacia le condizioni igienico-ambientali, consentirà l’accesso ad operatori degli Enti pubblici competenti e/o accreditati nonché dei Servizi di Medicina del Lavoro che potranno, durante l’orario di lavoro, intrattenere i dipendenti interessati a verifica circa eventuali condizioni di nocività ed alla prevenzione di esse. Gli oneri conseguenti tali interventi ed i permessi da concedere ai lavoratori per visite specialistiche od incontri con operatori sanitari saranno a carico della Fondazione, che metterà a disposizione i locali e gli strumenti, di organizzazione e conoscenza, di volta in volta ritenuti necessari. La Fondazione si impegna ad intervenire allo scopo di rimuovere le cause di accertata nocività.
In relazione al D.Lgs. n. 626 del 19/9/1994 sono nominati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i quali operano sulla base dei compiti e delle prerogative stabilite dalla suddetta normativa.
I lavoratori addetti ai videoterminali e/o personal computer in via continuativa e prevalente saranno sottoposti, su base comunque volontaria, a visita oculistica con cadenza triennale, salvo diversa prescrizione medica, da effettuare presso strutture pubbliche o convenzionate con oneri a carico della Fondazione.
Nell’ipotesi di installazione di impianti di aerazione, si avrà cura di norma di evitare che siano a riciclo interno; i relativi filtri verranno puliti due volte all’anno e sostituiti ogni biennio.
Per rilevanti forniture di hardware la Fondazione provvederà a chiedere alla casa fornitrice la conformità con gli standard indicati nella normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
NOTA A VERBALE
La Fondazione conviene sull’opportunità che le lavoratrici in stato di gravidanza non vengano adibite ai videoterminali.
ARTICOLO 23
L’anticipata astensione dal lavoro di cui al D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 viene parificata, a tutti gli effetti contrattuali, all’astensione obbligatoria di cui alla medesima legge.
Lo stesso trattamento si applica ai periodi di astensione obbligatoria superiori ai cinque mesi.
ARTICOLO 24
Con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dall’1 gennaio 2003, il contributo a carico della Fondazione per ciascun dipendente in pianta stabile è fissato nella misura di € 310,00 per il personale appartenente alle Aree Professionali ed al 1° e 2° livello dei Quadri direttivi. Per il restante personale le misure sono quelle previste tempo per tempo dai vigenti C.C.N.L.
NOTA A VERBALE
Le parti concordano, anche a seguito del preventivato passaggio del personale di Carima Servizi S.r.l. in Fondazione, di richiedere per il proprio personale l’iscrizione alla “Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori della Banca delle Marche”.
In tale caso l’onere per la Fondazione sarà pari, tempo per tempo, a quello richiesto dalla stessa Associazione.
In difetto dell’accoglimento della richiesta di cui ai commi precedenti, la Fondazione, previa intesa con le XX.XX. firmatarie del presente contratto, stipulerà con decorrenza 1° gennaio 2003 una polizza assicurativa che preveda, indipendentemente dal costo unitario, prestazioni identiche a quelle già riconosciute al personale di Carima Servizi S.r.l. ex Banca Carima S.p.A.
ARTICOLO 25
La Fondazione erogherà annualmente, nel mese di dicembre, provvidenze economiche a favore dei dipendenti con figli portatori di handicap, nella misura annua di € 500,00.
ARTICOLO 26
La Fondazione provvederà ad erogare in unica soluzione, ai superstiti dei dipendenti deceduti in servizio, una integrazione del Trattamento di Fine Rapporto pari, per ciascun figlio, ad un importo di € 500,00 per ogni anno di studi ancora da compiere, considerando convenzionalmente il periodo dal 6° al 26° anno di età.
La Fondazione, nel momento in cui dovesse effettuare assunzioni di personale, prenderà in considerazione in via preliminare le domande presentate da coniugi e/o figli superstiti di dipendenti deceduti in servizio.
ARTICOLO 27
Date le attuali dimensioni dell’organico della Fondazione, le parti concordano che la gestione amministrativa del personale è affidata ad un soggetto terzo, nel rispetto dell’area contrattuale del credito.
Qualora necessario, le parti si incontreranno per definire idonee soluzioni.
ARTICOLO 28
Il presente Contratto:
si applica al personale in servizio alla data di stipula e a quello che sarà successivamente assunto, salvo per quanto diversamente previsto in appositi accordi per il personale proveniente dalla ex Banca Carima S.p.A. (ora Banca Marche S.p.A.) già destinatari dell’Accordo del 05.04.1995;
ha decorrenza per la parte economica e normativa dal 1° gennaio 2003, salvo per quanto diversamente previsto dalle singole norme;
scade ai fini del rinnovo, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. 11.7.1999 e 1.12.2000, in data 31.12.2006.
I N D I C E
Art. 1 – Inquadramento del personale;
" 2 – Scatti di anzianità;
" 3 – Contributo pasto o ticket restaurant;
" 4 – Indennità di macchina;
" 5 – Premio aziendale;
" 6 – Sistema incentivante;
" 7 – Premio di fedeltà;
" 8 – Orario di lavoro ed intervallo meridiano;
" 9 – Fruizione della Banca Ore;
" 10 – Surplus prestazioni dei Quadri Direttivi;
" 11 – Attività straordinarie programmate;
" 12 – Missioni e trasferte;
" 13 – Permessi familiari;
" 14 – Contributi a lavoratori studenti;
" 15 – Anticipi su T.F.R.;
" 16 – Condizioni al personale dipendente;
" 17 – Assicurazione per rischi professionali;
" 18 – Ruoli chiave;
" 19 – Formazione;
" 20 – Giudizio professionale;
" 21 – Processi di comunicazione aziendale;
" 22 – Salute e sicurezza;
" 23 – Trattamento economico gravidanza a rischio;
" 24 – Assistenza sanitaria integrativa;
" 25 – Provvidenze per figli portatori di handicap;
" 26 – Provvidenze e/o assunzione superstiti di dipendenti deceduti in servizio;
" 27 – Appalti e lavorazioni a terzi;
" 28 – Decorrenze e scadenza.