B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’ incarto: SK.2013.32
Sentenza del 4 febbraio 2014 Corte penale | |
Composizione | Giudici penali federali Xxx Xxxxx, Presidente, Xxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxx Fasciati Cancelliere Xxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Parti | MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore capo federale Xxxxxxxxx Xxxx e in qualità di accusatrice privata: BANK OF AMERICA N.A., rappresentata dagli avv. Xxxxxx X. Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
contro | |
X., rappresentato dagli avv. Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx | |
Oggetto | Truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata, subordinatamente amministrazione infedele per abuso della qualità di rappresentante, riciclaggio di denaro aggravato, istigazione a falsità in documenti, corruzione attiva |
Fatti:
A. In data 13 settembre 2007, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria (EAII.07.0139-PAS) nei confronti di A., B., C. e ignoti per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (cl.
2 p. 1.0.1). Tale procedimento si iscrive nel solco di una più vasta inchiesta condotta dallo stesso MPC che trae origine dal dissesto finanziario del gruppo agroalimentare Parmalat e che vede coinvolti, in parte, gli stessi imputati.
B. Con decisione del 30 ottobre 2007, il MPC ha esteso la suddetta inchiesta ad A. per titolo di corruzione attiva giusta l'art. 322ter CP e nei confronti di B. per corruzione passiva ai sensi dell'art. 322quater CP (cl. 2 p. 1.0.3-4). In data 30 novembre 2007, il MPC ha proceduto ad estendere l'inchiesta anche nei confronti di D. ed E. per l'ipotesi di reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP (cl. 2 p. 1.0.5-6). In seguito, con decisione del 18 marzo 2008, l'inchiesta è stata ulteriormente estesa nei confronti di X. per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (cl. 2 p. 1.0.7-8). In data 17 marzo 2009 il MPC ha infine esteso il procedimento, per quanto riguarda A., all'ipotesi di reato di truffa ex art. 146 CP e, subordinatamente, di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP (cl. 2 p. 1.0.11-12). Con decisione del 13 maggio 2011 l'autorità inquirente ha esteso l'indagine nei confronti di B. per titolo di truffa ex art. 146 CP e subordinatamente amministrazione infedele ex art. 158 CP e nei confronti di C. per le ipotesi di reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP e truffa ex art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ex art. 158 CP (cl. 2 p. 1.0.14- 15).
C. In data 18 marzo 2008, il MPC ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di X. per pericolo di fuga e collusione (cl. 4 p. 6.1.1-3). L'imputato è stato tratto in arresto dalle autorità slovene in data 29 febbraio 2008 ed in seguito estradato in Svizzera. Il 14 maggio 2008, il MPC ha quindi presentato al competente Giudice istruttore federale (di seguito: GIF) una domanda di conferma dell'arresto (cl. 4 p. 6.1.19-30). In data 15 maggio 2008 si è tenuta l'udienza per la conferma dell'arresto dinanzi al GIF, al termine della quale detta autorità ha reso, in data 16 maggio 2008, un'ordinanza di misure sostitutive all'arresto mediante la quale, respingendo l'istanza del MPC, ha ordinato la scarcerazione dell'imputato subordinandola a determinate condizioni, tra le quali, il versamento di una cauzione pari a EUR 100'000.-- (cl. 4 p. 6.1.112-117).
D. Adita su ricorso presentato dal MPC, l'allora I Corte dei reclami penali (di seguito anche I CRP) - previo conferimento dell'effetto sospensivo al citato gravame mediante decreto del 16 maggio 2008 (cl. 4 p. 6.1.127 - 130) - ha accolto l'impugnativa, annullando l'ordinanza del GIF e confermando l'arresto di A., per pericolo di collusione, con sentenza 10 giugno 2008 (cl. 38 p. 21.1.100-109).
E. Con scritto del 25 giugno 2008, il MPC ha presentato alla I CRP una domanda di interpretazione della suddetta sentenza del 10 giugno 2008, nonché, subordinatamente un'istanza di proroga della detenzione (cl. 38 p. 21.1.114). Con sentenza del 9 luglio 2008, la I CRP ha respinto l'istanza di interpretazione e dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'istanza di proroga della carcerazione preventiva, ordinando al contempo la liberazione dell'opponente A. (cl. 38 p. 21.1.145-154).
F. Il MPC ha allora spiccato, in data 9 luglio 2008, un secondo ordine di arresto nei confronti di X. per pericolo di fuga e di collusione (cl. 4 p. 6.2.1) e presentato, in data 11 luglio 2008, la relativa domanda di conferma dell'arresto al GIF (cl. 4 p. 6.2.43). Al termine dell'udienza, il GIF ha emesso, in data 12 luglio 2008, un'ordinanza di non conferma dell'arresto (cl. 4. p. 6.2.187-189) e in data 14 luglio 2008 ne ha ordinato la scarcerazione immediata (cl. 4. p. 6.2.191).
G. Con scritto del 16 novembre 2010 Bank of America N.A. (di seguito anche BOFA) ha comunicato di costituirsi parte civile (ora accusatrice privata) nel procedimento penale in questione (cl. 28 p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla I CRP (cl. 38 p. 21.4.4), il quale è stato respinto dalla Corte in data 31 gennaio 2011 con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di BOFA (cl. 38 p. 21.4.172).
H. Nel contempo, il procedimento nei confronti di X. è stato definito, in data 20 gennaio 2012, mediante l'emanazione di un decreto d'accusa per il reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), avverso il quale l'imputato non ha interposto opposizione (cl. 2 p. 22.2.1). Anche per quanto riguarda X., la procedura è terminata in data 11 aprile 2012 con un decreto di accusa per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) (cl. 2 p. 22.2.9). B. è stato invece rinviato a giudizio e giudicato con rito abbreviato dalla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito anche TPF) in data 27 aprile 2012 (inc. n. SK.2012.9) e ritenuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ripetuta corruzione passiva (art. 322quater e art. 315 vCP).
I. Il 5 settembre 2013 (v. cl. 2 p. 22.2.21-36) il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo Tribunale nei confronti di A. per truffa (art. 146 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), subordinatamente amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e corruzione attiva (art. 322ter CP).
X. X pubblici dibattimenti hanno avuto luogo dal 27 al 30 gennaio 2014. L'imputato si è regolarmente presentato in aula (v. cl. 39 p. 39.920.001-014).
K. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
K.1 Per quanto riguarda il MPC: Con riferimento alla pena:
Il MPC chiede che X. sia condannato ad una pena detentiva di 3 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto e cumulativamente ad una pena pecuniaria di 250 aliquote di fr. 150.-- cadauna.
Il MPC si rimette al giudizio di codesta Corte quanto alla sospensione parziale della pena detentiva giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, rilevando comunque che giusta l'art. 42 cpv. 3 CP la concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. Il MPC chiede invece che per la pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale.
Il MPC chiede infine che le spese processuali siano poste a carico dell'imputato.
Con riferimento alle misure:
Il MPC chiede che venga ordinato, ex art. 71 cpv. 1 CP, in favore dello Stato un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 3'700'665.67 (equivalente a USD 2'335'803.15 al cambio interbancario medio dei fatti), con relativi interessi nel frattempo maturati.
In caso di richiesta della parte danneggiata, qui accusatrice privata ex art.
73 cpv. 1 lett. c CP, il MPC chiede a codesta Corte di ordinare l'assegnazione all'accusatrice privata del risarcimento equivalente.
K.2 Per quanto riguarda l'accusatrice privata:
Per quanto riguarda la sanzione penale, l'accusatrice privata si rimette alle richieste del procuratore pubblico, prestando tuttavia il consenso alla sospensione condizionale della pena detentiva.
Per quanto riguarda il risarcimento civile, chiede che A. sia condannato a risarcire l'importo di USD 1'796'161.49 oltre a interessi del 5% a partire dal
20 dicembre 1999 sull'importo di USD 2'335'803.20 fino al 27.09.2012, nonché gli interessi del 5% a partire dal 28.09.2012 sull'importo di USD 1'796'161.49.
L'accusatrice privata postula inoltre il rimborso da parte dell'imputato di tutti i costi e le spese legali pari a CHF 27'885.-- e EUR 17'295.--, oltre alle ore di lavoro impiegate dal 26 gennaio ad oggi ed il costo dei viaggi del 26 gennaio e del 30 gennaio 2014.
K.3 La difesa formula invece le seguenti conclusioni:
- proscioglimento dalle imputazioni di truffa di cui al punto 1.1A dell'atto di accusa;
- proscioglimento dal reato di amministrazione infedele aggravata ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP sub 1.1B dell'atto di accusa;
- proscioglimento del reato di amministrazione infedele qualificata ex art. 158 n. 2 CP di cui al capo di accusa 1.1C;
- proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro aggravato, di cui al capo di accusa 1.2;
- proscioglimento dal reato di istigazione in falsità di documenti (art. 24 cpv. 1 e 251 n. 1 CP) di cui al capo di accusa 1.3;
- proscioglimento dal reato di corruzione attiva ex art. 322ter CP di cui al capo di accusa 1.4;
- reiezione di tutte le pretese di parte civile;
- non riconoscimento di una rifusione in favore dello Stato;
- in caso di condanna: esenzione o riduzione massiccia della pena per violazione del principio della celerità e per il lungo tempo trascorso dai fatti. Riconoscimento dell'attenuante generica della collaborazione. Riduzione della pena da contenersi in ogni caso entro un termine inferiore di un anno, sospeso condizionalmente;
- rimborso delle spese legali come da note che verranno prodotte e riconoscimento di un equo indennizzo, secondo l'apprezzamento della Corte, per ingiusta carcerazione e/o torto morale.
L. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 4 febbraio 2014 dopo una sintetica motivazione orale (v. cl. 39 p. 39.920.011-012).
M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. La difesa ha sollevato tre questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 339 cpv. 2 CPP.
1.1 Anzitutto ha contestato la procedibilità ex art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per violazione del principio della specialità giusta l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 351.1). La questione è stata sollevata sia all'apertura del dibattimento che in sede di arringa. La Corte ha respinto l'eccezione il 27 gennaio 2014 dopo aver accordato alle parti il diritto di essere sentite giusta l'art. 339 cpv. 3 CPP. Nella misura in cui la difesa ha riproposto anche nel merito la questione della presunta violazione del principio della specialità, questa Corte ha considerato a maggioranza che non vi fossero motivi per ritornare sulla propria decisione incidentale 27 gennaio 2014, la quale è stata sommariamente motivata oralmente in aula, e come naturale senza entrare nei dettagli che soltanto la motivazione scritta permette.
La difesa sostiene in particolare che al momento dell'estradizione dell'imputato dalla Slovenia alla Svizzera, le autorità di detto Paese abbiano concesso l'estradizione in relazione a fattispecie che non sono in gran parte oggetto di questo procedimento, motivo per cui quest'ultimo sarebbe lesivo del principio della specialità. A questo proposito va premesso che la difesa non ha mai sollevato prima del 27 gennaio 2014 censure di questo tipo, per cui ci si può domandare in entrata se questo tipo di condotta processuale sia conforme al principio della buona fede processuale, il quale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non vincola soltanto le autorità (v. art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) ma anche i privati (v. DTF 134 I 185 consid. 3.2.4 e sentenza 6B_216/2011 del 13 settembre 2011, consid. 5.1.3). La questione può comunque restare indecisa nella misura in cui l'art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, applicabile nei rapporti estradizionali fra Svizzera e Slovenia, prevede esplicitamente che la regola della specialità vale salvo "se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva, il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato". Orbene nel caso in esame è chiaro che l'imputato, il quale per il procedimento qui in esame non è più soggetto a particolari misure coercitive, né a depositi cauzionali ed in virtù del diritto italiano non avrebbe potuto venire estradato alla Svizzera (art. 6 n. 1 CEEStr richiamato l'art. 26 della Costituzione italiana), ha liberamente scelto di ritornare nel nostro Paese, fatto questo che potrà tutt'al più essere preso in considerazione a suo favore in termini di comportamento processuale (v. infra
consid. 11.4). Dal punto di vista dei rapporti internazionali fra la Slovenia e la Svizzera non vi è per contro alcun dubbio che non vi è alcuna violazione del principio della specialità e che non vi sia nessuna necessità di chiedere un'estensione giusta l'art. 14 n. 1 lett. a CEEstr. Certo la difesa ha in un secondo tempo sollevato in sede di arringa (ma non già in sede di questioni pregiudiziali) anche una violazione della procedura prevista all'art. 38 cpv. 2 n. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), omettendo di considerare che si tratta di una norma concernente la procedura di estradizione dalla Svizzera all'estero, qui chiaramente non rilevante. Concludendo, a prescindere dal fatto che sotto il profilo della buona fede processuale sarebbe auspicabile, fermo restando il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che la difesa non presentasse i propri argomenti "a rate", ma che li facesse valere tutti assieme nella fase esplicitamente prevista dal CPP, segnatamente l'apertura del dibattimento, la censura non merita ulteriore disamina.
1.2 La difesa ha altresì sollevato la violazione del principio accusatorio poiché, a suo dire, la pubblica accusa avrebbe contestato ipotesi di reato diverse tra loro da un punto di vista fattuale, imputando ad A. dei comportamenti delittuosi in contraddizione tra loro, ciò che renderebbe difficoltoso il corretto esercizio dei diritti della difesa.
Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21).
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio accusatorio va detto che la giurisprudenza ammette senz'altro atti di accusa con subordinate di questo genere (v. ancora recentemente sentenza del Tribunale federale 6B_642/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 1.2), senza che questo comporti di per sé l'impossibilità per l'accusato di difendersi regolarmente. Nel caso di specie, le ipotesi
accusatorie subordinate sono ben dettagliate ed espongono semplicemente i fatti attraverso un altro prisma, come naturale vista la diversità degli elementi oggettivi e soggettivi delle varie fattispecie penali. La funzione tipica dell'atto di accusa di circoscrivere in maniera precisa e dettagliata le accuse non è assolutamente disattesa nel caso concreto, permettendo quindi senza ostacolo alcuno una difesa con argomentazioni "a cascata". Anche questa censura va quindi disattesa.
1.3 Infine, la difesa ritiene che il fascicolo allestito dal MPC sia disordinato e lacunoso, ciò che non permetterebbe una sua immediata e agevole fruibilità, con conseguente lesione dei diritti della difesa. Esso sarebbe dunque da rinviare all'autorità inquirente affinché lo completi e riordini gli atti in modo da rendere più semplice e maggiormente comprensibile la loro consultazione.
L'autorità inquirente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e registrati in un elenco (BRÜSCHWEILER, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 6 ad art. 100 CPP). La presentazione di un fascicolo ordinato deve infatti permettere alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e consultare agilmente gli atti; il Tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. In effetti, la completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (XXXXXXX, Commentario basilese, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi elementari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 consid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012, consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata adeguatamente dalla direzione della procedura, e la relativa documentazione deve essere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in particolare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (XXXXXX, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; XXXXXX, Commentario basilese, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 76 CPP). L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica" o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ulteriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e
delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al Tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del Tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento.
Orbene, nel caso concreto l'incartamento presentato alla Corte, e a disposizione delle parti, si compone degli atti in forma cartacea e dei loro corrispettivi in formato elettronico. Gli atti sono elencati e paginati in modo ordinato e la loro consultazione risulta essere agevole o, comunque, non particolarmente difficoltosa. Inoltre, la facoltà di consultare gli atti in formato elettronico permette di risalire al documento, o alla rubrica, in questione in maniera rapida ed efficace. L'incarto non appare a questa Corte nemmeno lacunoso, in particolare alla luce del fatto che tutti gli elementi posti alla base delle ipotesi accusatorie sono contenuti nel fascicolo sottoposto al Tribunale e a conoscenza delle parti. Inoltre, la difesa, nel rispetto della facoltà di proporre istanze probatorie, ha contribuito ad integrare nel fascicolo processuale quei documenti che essa ritiene importanti ai fini della valutazione complessiva della fattispecie dedotta in accusa. Il fascicolo risulta essere quindi completo in ogni suo aspetto. In siffatte circostanze, anche questa censura deve essere respinta.
2. In base all'art. 24 cpv. 1 CPP il reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Alle stesse condizioni il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione in caso di truffa, amministrazione in fedele e falsità in atti, qualora nessuna attività cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione internazionale ed intercantonale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il Ministero pubblico della Confederazione ha correttamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell'efficienza e della celerità della
procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Per quest'ultimo motivo, ma soltanto per questo, va ammessa la giurisdizione federale anche sul reato di corruzione attiva giusta l'art. 322ter CP, atteso che, impregiudicata la questione di merito di sapere se B. abbia o meno la qualità di funzionario pubblico, non si tratterebbe comunque di un funzionario federale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. j CPP, ma tutt'al più cantonale il che escluderebbe già di per sé competenza federale. Le citate ragioni di celerità ed efficienza del perseguimento penale impongono tuttavia un'entrata nel merito anche su quest'ultima accusa.
Xxxx'accusa di truffa
3. In base al capo di accusa 1.1A, X. è accusato di truffa giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, per avere intenzionalmente, col fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo e procacciandolo loro, ingannato con astuzia Bank of America (Jersey) Limited1 e comunque Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx0, sua datrice di lavoro e di cui era managing director, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di Bank of America N.A.3 e comunque di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx, e meglio:
nel periodo fra il 1° luglio 1999 ed il 20 dicembre 1999 fra Coira, I-Milano, GBJ-St. Helier, USA-New York ed ancora Coira,
nel quadro del contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale - polizza n. 1 - sottoscritto il 17 dicembre 1999 da un lato da A. in rappresentanza di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx in qualità di insured e F. e G. in rappresentanza di Bank of America (Jersey) Limited in qualità di contracting party e dall’altro da Steadfast Insurance Company4 in qualità di underwriter per Zurich
U.S. Political Risk5 e collegato ad un finanziamento concesso dalla stessa Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx nel contesto dell’acquisto, da parte della Repubblica
1 Bank of America (Jersey) Limited, GBJ-St. Helier. Società a responsabilità limitata controllata da Bank of America NT & SA; dal 31 dicembre 1999, società affiliata di Bank of America N.A..
2 Bank of America National Association – Xxxxx Xxxxxx, I- Milano.
3 Bank of America National Association N.A.,100 North Xxxxx Street, USA-28255 Charlotte NC. La società predecessore di Bank of America National Association N.A. era Bank of America NT & SA. Bank of America NT & SA è stata incorporata mediante fusione ed è divenuta Bank of America N.A. con effetto a partire dal 23 luglio 1999.
4 Steadfast Insurance Company, Schaumburg, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 0000, Xxxxxxxxxx, XX-XX.
5 Zurich U.S. Political Risk, Schaumburg, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 0000, Xxxxxxxxxx, XX-XX.
del Venezuela - Ministero della Difesa - d’infrastrutture di telecomunicazioni da Italtel SpA6,
per avere indotto in errore Bank of America (Jersey) Limited e comunque Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx, attraverso i rispettivi organi e impiegati, sull’ammontare dovuto per il premio assicurativo, ammontante per il vero a USD 725'508.85 e non già a USD 3'061'312.--, ed inoltre sulla titolarità del conto bancario n. 2 presso Banca Cantonale Grigione7, da utilizzarsi ai fini del pagamento di tale premio, nella sua disponibilità di fatto attraverso il titolare formale C., non già di persona abilitata a ricevere con effetto liberatore dell’obbligazione siffatto pagamento così come sul fatto che già con tale versamento su quel conto l’obbligazione contrattuale relativa al pagamento del premio sarebbe stata adempiuta,
e per ciò fare avvalendosi, già nelle fasi precedenti la sottoscrizione del contratto di assicurazione - polizza n. 1 - di scritti da lui stesso composti e sottoscritti o comunque provocati nonché, contrariamente ai suoi obblighi verso le predette, affermando cose false e dissimulando la verità sull’ammontare del premio, sulla titolarità del conto e sulla destinazione finale di parte dell’importo versato e pure xxxxxxxx della sua posizione di managing director in seno a Bank of America
N.A. Xxxxx Xxxxxx e del partenariato con Bank of America (Jersey) Limited,
e consistendo l’astuzia segnatamente nell’avere artatamente affermato falsamente, nell’offerta di proposta assicurativa del 1° luglio 1999 da lui medesimo ordita e composta benché formalmente fatta formulare e sottoscrivere attraverso
B. da Banca Cantonale Grigione - in qualità di apparente intermediario fra la compagnia assicurativa “Zurich Financial Group” e Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx - così come nel relativo scritto d’accettazione di tale proposta da lui medesimo sottoscritto in data 2 luglio 1999 per conto della sua datrice di lavoro in qualità di insured, un premio assicurativo diverso e superiore da quello dovuto e pure dissimulato, nell’ordine di pagamento dato successivamente attraverso la e- mail del 20 dicembre 1999, la reale titolarità del conto sul quale quest’ultimo avrebbe dovuto essere corrisposto e quindi la reale destinazione successiva della parte dell’ammontare versato ed eccedente il vero importo del premio, facendo tutto ciò anche grazie all’abuso della sua posizione di managing director e quindi del rapporto di fiducia esistente con i colleghi di lavoro, dell’andamento degli affari con l’organizzazione interna nonché della sua posizione di unico rappresentante
6 Italtel SpA, I-Milano, a cui è subentrata a far tempo dal 30 ottobre 1999 Siemens Information and Communication Networks SpA, I-Milano.
7 Istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira, soggetto alla Legge sulla Banca cantonale grigione (Collezione sistematica del diritto cantonale 938.200) accettata dal Popolo grigionese in data 29 novembre 1998 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1999.
al momento della negoziazione della polizza e del premio, in modo che la rinuncia della datrice di lavoro a verificare il vero ammontare del premio era prevedibile,
fatto disporre a Bank of America (Jersey) Limited, in data 20 dicembre 1999, dal conto n. 3 intestato a Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx presso Bank of America New York ed a titolo di pagamento del premio per il contratto di assicurazione - polizza n. 1 - per rischio politico e commerciale, il pagamento di USD 3'061'312.-- con destinazione finale il conto n. 2 presso Banca Cantonale Grigione, nella sua disponibilità di fatto, ed essendo infine solo USD 725'508.85 pertoccati effettivamente alla controparte contrattuale ed avendo egli stesso del resto, pari ad un ammontare di USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo) equivalente complessivamente al suo profitto e a quello degli altri, disposto indebitamente a proprio favore ed in favore degli altri cagionando per ciò un danno di pari ammontare al patrimonio di Bank of America N.A. e comunque di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx.
3.1 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
3.1.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 135 IV 76 consid. 5.2; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; XXXXXXX XXXXXX, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz., Berna 2010, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio
1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 126 IV 165 consid. 2a;
119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; già citata sentenza 6B_94/2007 consid. 3).
3.1.2 L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).
3.1.3 In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato. Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo (truffa triangolare), l'adempimento del reato di truffa richiede che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Solo a tale condizione il comportamento della persona ingannata può essere imputato al danneggiato come fosse il proprio ed il fondamento della truffa quale reato di autolesione considerarsi realizzato (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 126 IV 113 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2;
v. XXXX XXXX, Dreiecksbetrug durch Einlösung eines gekreuzten Checks, Bemerkungen zu BGE 126 IV 113, in AJP/PJA 12/2001 pag. 1464 e segg.; XXXXXX XXXXXXXXXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX XXXXXX, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a ediz., Berna 2010, § 15 n. 33 e seg.; XXXXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00x ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 18 pag. 236; XXXXXXXXX XXXXX/XXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXXXXX, Code pénal annoté, 3a ediz., Losanna 2007, n. 1.31 ad art. 146 CP; XXXXXXX XXXXXX,
op. cit., n. 28 ad art. 146 CP; v. del resto già XXXXX XXXXXX, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Erste Hälfte, Berlino 1937, pag. 271). L'esatta delimitazione della relazione di prossimità richiesta tra la persona ingannata ed il patrimonio della persona danneggiata - nel senso dell'effettiva possibilità di disporre - non è evidente (cfr. STRATENWERTH/XXXXX, op. cit., § 15 n. 34; VEST, op. cit., pag. 1465 e segg.). Determinante è che la persona ingannata si trovi "nel campo" della persona danneggiata (VEST, op. cit., pag. 1466).
3.1.4 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi
costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (XXXXXX, op. cit.,
n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine).
3.2 Preliminarmente si pone un problema giurisdizionale, segnatamente la questione dell'applicabilità del CP svizzero ai fatti in questione. A questo proposito la Corte rileva come nella descrizione dei fatti posta a base dell'accusa di truffa vi siano perlomeno due agganci territoriali con il nostro Paese. Da un lato le operazioni di apertura del conto destinato a ricevere direttamente la presunta disposizione patrimoniale illecita, le quali, secondo l'ipotesi accusatoria sarebbero comunque un elemento dell'inganno astuto, e comunque propedeutiche alla truffa nel suo complesso, ma soprattutto il versamento in quanto tale del presunto provento della truffa su un conto in Svizzera, fatto questo che, secondo la giurisprudenza (v. DTF 133 IV 171 consid. 6.3) costituisce già di per sé un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8 CP. Sul primo capo di accusa vi è quindi competenza territoriale già alla luce di detta giurisprudenza e motivo per entrare nel merito.
3.3 La truffa presuppone in sintesi una disposizione patrimoniale, un inganno astuto, un danno e la volontà di arricchirsi da parte del reo attraverso questa operazione (v. supra consid. 3.1). Orbene la volontà di arricchirsi è indubbia ed è in sostanza l'unico fatto non direttamente contestato dalla difesa. L'imputato voleva arricchirsi da questa operazione (v. cl. 39 p. 39.930.016): il fatto che anche BOFA avesse un interesse finanziario nell'operazione a monte, e abbia in effetti guadagnato dall'affare Italtel/Venezuela nulla toglie a questo accertamento. X. voleva arricchirsi: legalmente secondo la difesa; illegalmente secondo l'accusa.
3.4 Sulla disposizione patrimoniale in quanto tale la difesa non ha speso molte parole, ma anche in proposito non è stato sostanzialmente negato che il 20 dicembre 1999 ci sia stato uno spostamento di cespiti patrimoniali tra BOFA Jersey e un conto corrente nella disponibilità di fatto dell'imputato (cl. 39 p. 39.930.014; cl. 21
p. 21.4.156). Di questi valori patrimoniali una parte, un terzo circa, è andata all'assicurazione ed il resto è restato (ovvero 2'335'903 USD equivalenti a più di fr.
3,7 milioni al cambio interbancario del 20 dicembre 1999 secondo il convertitore Oanda) nelle disponibilità economiche di A. (v. cl. 39 p. 39.930.017; cl. 21 p. 21.4.157-159).
3.4.1 La difesa contesta però sia il danno che l'inganno astuto, con una strategia argomentativa sostanzialmente identica, richiamandosi all'interesse di BOFA per rapporto all'operazione di finanziamento nel suo complesso: interesse che avrebbe portato quest'ultima a chiudere un occhio o addirittura accettare volontariamente eventuali lucri personali dei suoi dipendenti. Facendo così si sposta però l'attenzione da quello che è l'oggetto di questo procedimento: l'assicurazione in quanto tale, e non l'operazione assicurata. Non vi è dubbio che BOFA fosse in difficoltà a causa dell'affare Venezuela/Italtel e che l'imputato abbia in sé trovato una buona soluzione per uscire da quella delicata situazione: il Credit Approval Memorandum, nonché tutte le e-mail citate dalla difesa (v. cl. 39 p.
39.930.033 e segg.; 39.925.088 e segg.) dicono in sostanza questo: che BOFA fosse contenta della soluzione trovata da A., ma non certo a tal punto contenta da concedere a quest'ultimo più di due milioni di dollari di bonus. Le carte e le testimonianze sentite in contraddittorio non dicono questo, né del resto si vede come BOFA avrebbe potuto accettarlo, se si pensa alle conseguenze che ha avuto per lo stesso A. il contenzioso sorto qualche anno dopo per le presunte spese di viaggio maggiorate che hanno portato al suo licenziamento, e questo per poche migliaia di euro (v. cl. 39 p. 39.930.004), una cifra nemmeno alla lontana paragonabile con i due milioni di dollari qui in discussione. Xxxx atti non vi è del resto nessuna traccia di un possibile bonus concesso da BOFA ad A. per questo affare. È inverosimile che BOFA abbia potuto elargire un bonus di questo genere senza che ciò abbia lasciato nemmeno una minima traccia contabile e documentale. Del resto lo stesso A., se l'incasso di una simile somma fosse stato avallato da BOFA, avrebbe avuto senz'altro in mano un documento a riprova di questo. Non si incassano bonus di questa ampiezza senza ricevute di sorta: è insostenibile affermare il contrario come ha tentato di fare A., insinuando addirittura che BOFA avrebbe omesso di produrre parte della documentazione rilevante (v. cl. 39 p. 39.930.018), tanto più che, come precisato da H. in aula, "da un punto di vista contrattuale c'era [da parte dei dipendenti di BOFA] un obbligo di esclusiva di prestazione del servizio nei confronti della banca" (cl. 39 p. 39.930.092).
3.4.2 La difesa ha usato sempre una sorta di "obiettivo grandangolo" in questo processo: ha sempre cercato di allargare lo sguardo sull'insieme dell'operazione di finanziamento. Certo, anche questa Corte ha dovuto a tratti usare il "grandangolare", quando era necessario, perché è chiaro che economicamente non si può capire l'assicurazione in questione senza l'affare a monte: ma quando si passa al diritto penale, occorre "zoomare" sui fatti, come essi sono descritti
nell'atto di accusa. E quando si usa lo "zoom" cosa si vede? Si vede che dall'assicurazione in quanto tale BOFA ha certamente subito un danno: ha pagato un premio assicurativo maggiorato rispetto alla realtà. Sul premio in questione, A. per conto suo e per conto terzi ha fatto una "cresta" superiore al 300% del premio effettivo, corrispondente al suo arricchimento nonché al danno di BOFA N.A. Il fatto che la disposizione patrimoniale venga fatta da BOFA Jersey e dai suoi organi nulla toglie all'applicabilità dell'art. 146 CP (v. supra consid. 3.1.3), perché comunque BOFA Jersey agiva per conto della filiale milanese di BOFA N.A., fatto questo che è stato confermato in aula dallo stesso direttore di BOFA Jersey (v. cl. 39 p. 39.930.058-60, 62). In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato, a condizione che la persona ingannata si trovi "nel campo" (v. supra consid. 3.1.3) della persona danneggiata. A questo proposito è chiaro che BOFA Jersey era nel campo di BOFA Xxxxx Xxxxxx, per il conto della quale il premio è stato pagato.
3.4.3 Si tratta dunque di sapere se BOFA Jersey sia stata ingannata. Per chiarire questo punto cruciale la Corte ha chiamato d'ufficio a deporre una delle persone chiave di tutta l'operazione: F., colui che aveva i poteri di autorizzare il pagamento in questione, cosa che del resto ha fatto. È dunque importante esaminare quanto è stato riferito in aula da F. a questo proposito: egli in sostanza ha detto che l'incarto era liquido; c'era il Credit approval memorandum (CAM) sull'operazione a monte con esplicito richiamo all'esistenza di una copertura assicurativa (v. cl. 39
p. 39.930.059, 63, 67); l'ordine veniva dagli organi competenti di Milano, in primis da A., in qualità di managing director (v. cl. 39 p. 39.930.064, 67); c'era una logica fiscale nell'utilizzare Jersey in tutto questo (v. 39 p. 39.930.057); il conto su cui versare i soldi non lo conosceva ma non aveva ragioni di ritenere che non fosse quello giusto, tanto più che la stessa assicurazione era svizzera; e a quel punto lui ha fatto versare i soldi. Che il conto fosse di C. o di A. lui non lo sapeva assolutamente (v. cl. 39 p. 39.930.062); lui era convinto di pagare all'assicurazione e che quello fosse il premio (v. cl. 39 p. 39.930.062). Di più non occorre sapere per constatare l'errore che è ovviamente la base dell'inganno. F. e quindi BOFA Jersey era in errore ed è chiaro che l'errore è stato indotto da A., visto che è da quest'ultimo che tutta l'operazione è partita e accuratamente gestita, come chiaramente emerso dal dibattimento (v. ad es. cl. 39 p. 39.930.005- 9).
Accertato questo manca soltanto l'esame della sussistenza o meno dell'astuzia.
3.4.4 Il requisito dell'astuzia serve essenzialmente ad evitare che la legge penale debba intervenire per proteggere anche chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo un minimo di attenzione (v. supra consid. 3.1.1). L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a
una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Secondo questa Corte è proprio quest'ultima ipotesi, definita dalla giurisprudenza (v. ad es. DTF 135 IV 76 consid. 5.2), che è qui realizzata, stante già solo la testimonianza della persona chiave in tutto questo: il già citato F. Perché questi avrebbe ragionevolmente dovuto controllare altro? Era tutto a posto nella lunga e complessa filiera dell'operazione.
F. ha correttamente eseguito quello che secondo la normale ripartizione dei compiti esistente nella galassia BOFA si doveva fare e che era normale fare in questi casi. E A. lo sapeva: sapeva che non ci sarebbero state altre domande da parte di F., visto che tutti i documenti erano a posto e l'ordine veniva dalle più alte sfere della sede di Milano: in ogni caso, se ci fossero state domande in seguito, sulla base dei periodici controlli di Londra, A. si era preparato un ulteriore, prezioso paracadute: la lettera che lui stesso aveva dettato a B. e che questi aveva pedissequamente sottoscritto, assieme all'ignaro Associate Director I. (v. la dichiarazione in proposito in aula dello stesso B., cl. 39.930.072); poco importa quando questa lettera sia stata scritta, se nel luglio (come sostiene la difesa) o nel dicembre 1999 (come sostiene l'accusa), fatto sta che questa lettera è stata scritta da A. a se stesso (v. cl. 39 p. 39.930.018) per cautelarsi in caso di verifiche successive: e questo per spiegare il ruolo di Banca Cantonale Grigione (di seguito anche BCG) in tutta questa operazione, facendo credere che ci fosse stata una intermediazione che in realtà non c'è mai stata, come B. ha confermato in aula (v. cl. 39 p. 39.930.071-072), e che il prezzo pagato fosse addirittura conveniente per BOFA, quando in realtà soltanto una minima parte del prezzo indicato nella lettera in questione era in relazione con quanto effettivamente dovuto e pagato all'assicurazione. Per il resto BCG ha semplicemente ricevuto i soldi da BOFA e ne ha girata una parte all'assicurazione: nulla di più. X., esperto ed abile uomo d'affari (v. in proposito le considerazioni in aula di B. in cl. 39 p. 39.930.074) era consapevole di tutto ciò. Egli sapeva esattamente come funzionavano questo tipo di operazioni in BOFA, né si può del resto rimproverare a quest'ultima qualsiasi forma di concolpa (su questa nozione, con particolare attenzione alle persone giuridiche v. adesso XXXXX XXXXXXXX, Opfermitverantwortung beim Betrug, tesi di laurea, Berna 2014, pag. 218 e segg.), visto che è normale che ci sia una ripartizione dei compiti fra le varie entità coinvolte in simili operazioni, fondate sulla reciproca fiducia degli attori responsabili: non si può pretendere che le banche creino una ancora più fitta serie di controlli incrociati per evitare comportamenti truffaldini da parte dei propri manager. I controlli in BOFA c'erano ed avvenivano a più livelli. In aula ciò è emerso chiaramente: X. aveva funzioni di controllo dal punto di vista legale e amministrativo sulla filiale milanese, la quale era a sua volta controllata da Londra dal punto di vista degli affari in quanto tali (v.
dichiarazione di H. in aula, cl. 39 p. 39.930.083); i Credit Approval Memorandum (CAM) permettevano una specifica formalizzazione delle procedure di erogazione dei crediti, coinvolgendo non di rado l'ufficio di Londra che li rivedeva o li approvava (v. cl. 39 p. 39.930.084 e seg.); all'occasione vi erano anche controlli (audit) da responsabili statunitensi (v. cl. 39 p. 39.930.089 e 067) nonché da Pricewaterhouse (v. cl. 39 p. 39.930.068); le linee di credito venivano monitorate (cl. 39 p. 39.930.089). A queste condizioni non si può certo parlare di corresponsabilità del danneggiato, anche a considerare le accresciute esigenze richieste dalla dottrina e dalla giurisprudenza quando in queste truffe sono coinvolte imprese o banche (x. XXXXXXXX, loc. cit.). Una sicurezza assoluta non è infatti pretendibile e sarebbe assurdo portare le esigenze di controllo a livelli parossistici semplicemente perché sono coinvolte società e non persone private. Oltre ad essere economicamente improponibile, visti i costi di questo genere di controlli a tappeto, si rischierebbe di creare un clima di sistematica sfiducia nei collaboratori e nei manager, controproducente per la stessa cultura aziendale. Un minimo di fiducia deve esistere ed era appunto la fiducia che BOFA, e per essa F., riponeva in A., un managing director milanese di lunga esperienza, che non vi era nessun motivo di ritenere stesse astutamente lucrando alle spalle della sua datrice di lavoro. A., forte della sua esperienza, sapeva benissimo di godere di questa fiducia e conosceva altrettanto bene gli interstizi che poteva abilmente sfruttare per sfuggire ai controlli, mantenendo opachi gli aspetti più spinosi (reale entità del premio, titolarità del conto da bonificare) e non mancando, quando necessario, di prezzolare persone chiave come il suo collega E. (v. cl. 39 p. 39.930.019) o l'impiegato della BCG B. (v. cl. 39 p. 39. 930.073), in modo tale da assicurarsi il più ampio controllo – e silenzio – possibile sull'operazione, sia all'interno che all'esterno di BOFA.
Nel complesso sono dunque adempiuti i tipici elementi dell'inganno astuto a danno dell'accusatrice privata.
3.5 Da quanto sopra discende che tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi della fattispecie sono adempiuti. A. si è dunque reso autore colpevole di truffa per i fatti indicati al capo di accusa 1.1A.
Xxxx'accusa di amministrazione infedele
4. In base al capo di accusa 1.1B, X. è accusato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 n. 1. cpv. 3 CP, per avere intenzionalmente, col fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo e procacciandolo loro, sebbene obbligato nella sua qualità di organo - e meglio di
managing director di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx - per contratto e legge ad amministrare e sorvegliare la gestione del patrimonio di Bank of America N.A. e comunque di quello di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx, mancato al suo dovere e danneggiato il patrimonio di Bank of America N.A. e comunque di Bank of America N.A. Xxxxx Xxxxxx.
Dato che tali accuse sono formulate come ipotesi subordinate rispetto all'accusa di truffa, vista la conclusione di cui al punto 3, l'analisi delle ipotesi di amministrazione infedele si rende superflua (sulla problematica dell'argomentazione parallela fra l'art. 146 e l'art. 158 CP v. del resto la recente sentenza del Tribunale federale 6B_642/2013 del 3 febbraio 2014).
Xxxx'accusa di riciclaggio di denaro
5. In base al capo di accusa 1.2, A. è accusato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis nn. 1 e 2 CP, per avere intenzionalmente, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa sub. 1.1A, subordinatamente amministrazione infedele aggravata sub. 1.1B, subordinatamente amministrazione infedele qualificata sub. 1.1C e comunque di crimini da lui stesso o da altri commessi, sapendo quindi della provenienza criminale dei predetti.
5.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
5.2 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2,
242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio
non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; XXXXXX XXXXXXX, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305bis CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4).
Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; XXXXXXX XXXXXX, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis CP; XXXXXX XXXXXXXXXXXX/XXXXX XXXXXX, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; XXXXXX XXXXXXXXX, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Xxxxxx Xxxxxxx, a cura di Xxxxxxx Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx 0000, pag. 432-435; d’altra opinione XXXXXXX XXXX, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; XXXXXXX, op. cit.,
n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; XXXXXXXXX XXXXXX, Der Vortäter als
Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; XXXX XXXXX, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; XXXX XXXXXXX, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid.
3a, nonché XXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxxxx XX, 0x ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT XXXXXXXXX, forumpoenale 2009, n. 31, pag.
160 e seg.).
5.3 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già XXXXX XXXXXXXXXX, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).
5.4 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di autoriciclaggio è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, al consid. 4.2 l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante.
Ciò posto, va rilevato che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
5.5 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l'aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l'autore realizza una cifra d'affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore.
L’autore agisce per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (FF 1989 II 862). L'applicazione di tale fattispecie aggravata presuppone inoltre la ricorrenza di una grossa cifra d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP, precisando che la cifra d'affari corrisponde di massima all'importo riciclato (DTF 129 IV 188 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2; 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2;
XXXXX, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP; XXXXXXX, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e
seg.; XXXXXXXXX, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305bis CP; TRECHSEL/XXXXXXXX- XXXXXXX, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, 0x ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 26 ad art. 305bis CP; XXXXXXXX/XXXXXXX, op. cit., pag. 403 e seg.; XXXXXX, op. cit.,
n. 50 e segg. ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/XXXXXX, op. cit., § 57 n. 38 e seg.; XXXXXXXXXXXX/XXXXXXX, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP).
5.6 Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda in generale, quindi al di là dello specifico della banda di
riciclatori, siano riunite (TRECHSEL/XXXXXXXX-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP; XXXXXXX XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX XXXXXXX, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ediz., Berna 2013, n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l’affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3, anche in: forumpoenale 3/2010, pag. 130 e segg. con il commento di XXXXX XXXXXXX; DTF 122 IV 235 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2). L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio "in dubio pro reo" ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori (FF 1989 II 862).
5.7 La giurisprudenza ammette infine situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6 con rinvio alla DTF 114 IV 164 consid. 2b in materia di previgente LStup). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esemplarità, non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce
dell'ammontare totale dei valori riciclati (3.4 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; XXXX XXXXXXXX, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 5a ediz., Basilea 2012, pag. 34), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (XXXXXXXXX X. XXXXXX, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, XXXXX XXXXXXXX, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2a ediz., Berna 2007, pag. 116 e seg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. XXXXXXX XXXXX/XXXXXXXX XXXXXXXX-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché XXXXXX XXXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXX XXXXXX, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 453 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (x. XXXXXX, op. cit., pag. 914), ha recentemente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell'art. 00 XX (x. XXXXXXXX/XXXXXXXX-XXXXXXX, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto "delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali" che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi
(XXXXXX/XXXXXX/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/XXXXX, op. cit., n. 46 ad art.
305bis CP; XXXXXX, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, per altro in termini tutt'altro che apodittici ("könnte sich […] rechfertigen"), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/XXXXXXXX-EIJSTEN, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; XXXXXX/XXXXXX/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/XXXXX, loc. cit.).
6. Secondo l'accusa, gli atti di riciclaggio di denaro commessi dall'imputato A. sarebbero i seguenti:
- nel mese di dicembre 1999, al più tardi il 20 dicembre 1999 a Coira, per avere fatto aprire, tramite C., il conto n. 2 formalmente intestato e nel beneficio economico di C. presso Banca Cantonale Grigione, allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali provento della truffa sub. 1.1A, subordinatamente amministrazione infedele aggravata sub. 1.1B, subordinatamente amministrazione infedele qualificata sub. 1.1C, da lui commessa, sapendo quindi di siffatta provenienza;
- il 24 dicembre 1999 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 400'000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 tra Coira e Lugano, per avere fatto trasportare da B., e fattosi consegnare, USD 400'000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 a Lugano, per avere consegnato a B. USD 30’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano), USD 370’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 153’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 500'000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Lugano, per avere depositato CHF 141’000.-- e USD 500’000.-- in contanti, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione, nella cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano);
- il 22 marzo 2000 a Lugano, per avere prelevato USD 500’000.-- in contanti dalla cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano), precedentemente ivi depositati a seguito di prelievo di pari importo, tramite
C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 22 marzo 2000 a Lugano, per avere consegnato a E., USD 500’000.-- in contanti, precedentemente prelevati dalla cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano);
- il 13 giugno 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 55’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 13 giugno 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 500’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 13 giugno 2000 a Lugano, per avere depositato USD 500’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B. dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione, nella cassetta di sicurezza
n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano);
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 25’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 460’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere consegnato a X. XXX 25’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Lugano, per avere versato sul conto n. 6 intestato e nel beneficio economico di D., suo fratello, presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano), USD 300’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano), USD 150’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 200’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 17’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Xxxxxx Xxxx & Co. SA, Lugano), USD 200’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 16 maggio 2002, a Coira, per avere prelevato, tramite C., USD 3’900.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- nel periodo tra i mesi di maggio e giugno 2002, al più tardi il 26 giugno 2002 a Coira, per avere fatto chiudere, tramite C., il conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione,
dovendosi ritenere che gli atti descritti ai capi d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.24 costituiscono riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP:
- in quanto egli ha agito, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. b. CP e per gli atti di riciclaggio imputatigli tranne gli atti sub 1.2.1, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.13, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.21, 1.2.22 e 1.2.23, quale membro di una banda perlomeno con B. - funzionario, membro dei quadri e procuratore di Banca Cantonale Grigione, istituto autonomo del diritto pubblico cantonale - costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento della truffa sub. 1.1A, subordinatamente dell’amministrazione infedele aggravata sub. 1.1B, subordinatamente dell’amministrazione infedele qualificata sub. 1.1C, ed organizzatasi attraverso contatti frequenti - stagliatisi sull’arco di più anni, e meglio dal dicembre 1999 al maggio 2001 - fra gli appartenenti della stessa e mediante una pianificata attribuzione di ruoli distinti e definiti fra quest’ultimi, in modo che la
realizzazione della stessa attività criminale ne è risultata facilitata, ed in particolare la dissimulazione dei valori criminali; ed inoltre,
- poiché egli ha fatto mestiere del riciclaggio, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. c. CP, come risulta dal fatto di avere egli commesso l’infrazione a più riprese, di avere agito con frequenza nell’arco temporale di più anni, e meglio dal dicembre 1999 al giugno 2002, di essersi prestato a frequenti contatti con intermediari finanziari in Svizzera, di essersi dimostrato pronto a ripetere più volte gli atti illeciti installandosi quindi nella delinquenza, alfine di procurarsi dei redditi relativamente regolari dall’attività di riciclaggio, di avere dissimulato grosse somme di denaro contaminate e di avere con questo potuto elevare sensibilmente il suo tenore di vita, e comunque
- già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma, infatti costituendo l’attività di riciclaggio tanto dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, riciclaggio grave in quanto egli:
- ha realizzato una grossa cifra d’affari, pari a USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo)8, equivalente alla grossa cifra d’affari secondo l’art. 305bis n. 2 lett. c. CP, e di più
- pur non esercitando in via esclusiva il riciclaggio, ha svolto, per un lungo lasso di tempo (circa 30 mesi), tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo mediato – attraverso il falso beneficiario economico del conto – della formularistica, colloqui e contatti con funzionari di banca, gestione immediata e mediata del conto, prelievo in contanti e trasferimenti all’estero) sul provento di una truffa, subordinatamente amministrazione infedele qualificata o aggravata per USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo) a favore suo ed in parte di terzi, investendo in ciò un tempo considerevole anche nell’ambito dell’espletamento della sua professione, o sottraendolo a questa, rappresentante la sua fonte di sostentamento principale, ed espletando tale attività anche attraverso la corruzione di un funzionario di una banca cantonale in Svizzera e l’istigazione di un terzo alla falsità in documenti.
7. Per ragioni di economia processuale, ritenuto che la questione dell'aggravante è decisiva per la procedibilità in quanto tale per il reato di riciclaggio di denaro, atteso che se la fattispecie qualificata non fosse data tutti gli atti ipotizzati dall'accusa sarebbero pacificamente prescritti, la Corte esaminerà le aggravanti ipotizzate dall'accusa, senza analizzare se i singoli atti sarebbero o meno
8 La cifra equivale al provento del crimine presupposto occultato.
vanificatori della traccia, ma dando per (solo) teoricamente acquisite tutte le ipotesi accusatorie.
7.1 La Corte ha subito escluso l'ipotesi del mestiere, la quale presuppone logicamente che l'autore abbia esercitato la professione del riciclatore (v. supra consid. 5.5), facendo dunque affari con il riciclaggio in quanto tale, il che non risulta in alcun modo dagli atti di causa: inutile in questo senso richiamare la cifra d'affari elevata, la quale non è nemmeno una cifra d'affari in senso stretto perché A. non ha fatto affari con il riciclaggio ma ha semmai speso tutti i soldi precedentemente guadagnati con la truffa. Il guadagno ottenuto dall'imputato è riconducibile esclusivamente alla commissione del crimine a monte e non agli atti di riciclaggio di denaro in quanto tali, che non hanno procurato alcun guadagno. Alla luce della giurisprudenza costante in ambito di aggravante del mestiere (v. ancora recentemente sentenza del Tribunale federale 6B_531/2013 del 17 febbraio 2014, consid. 4 e rinvii), l'ipotesi accusatoria in questione va quindi respinta.
7.2 Più complessa la questione dell'aggravante generica la quale è fondata su di una giurisprudenza non ancora ben definita del TF. Secondo l'atto di accusa essa sarebbe fondata anche sul fatto di aver istigato X. al falso e di aver corrotto un funzionario pubblico come B. Occorre dunque preliminarmente esaminare se queste due ipotesi accusatorie sono date. Come verrà esposto in seguito l'istigazione alla falsità in documenti è data (v. infra consid. 8.4) mentre la corruzione di un pubblico funzionario cade di primo acchito, per mancanza di qualità di pubblico funzionario nella persona di B. (v. infra consid. 9.2.3).
La giurisprudenza e la dottrina ammettono situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (v. supra consid. 5.7). La dottrina cita ad esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi, il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata. Fra gli esempi citati dalla dottrina vi sono anche reati gravi come il genocidio ed i crimini di guerra. Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che per il momento non hanno trovato particolare riscontro nella giurisprudenza. Quest'ultima è infatti molto esigua ed in ambito di Tribunale federale si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010 (v. supra consid. 5.7), sulla quale è dunque opportuno soffermarsi con attenzione per valutare se vi sono elementi paragonabili a quello qui in esame, estrapolandone eventuali principi generali. Il caso giudicato dal TF riguardava un avvocato che pur non esercitando professionalmente il riciclaggio aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), tutta una serie di
operazioni nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno di circa 3,5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario di fr. 20'000.--. Egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito del suo mestiere di avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico. Balza subito all'occhio come il caso di specie presenta grandi differenze, fra cui la più importante è la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale. Occorre quindi valutare se l'assenza di questa importante caratteristica di qualsiasi attività professionale o semiprofessionale possa essere compensata da altri fattori che ci permettano di concludere che A. abbia adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quella del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP.
Come abbiamo visto A. non ha ottenuto nessun guadagno dagli atti di riciclaggio in quanto tali per cui questo elemento cade. Anche per quanto riguarda l’intensità dell’attività delittuosa, essa non può essere in alcun modo paragonata a quella del caso giudicato dal Tribunale federale nella causa 6B_1013/2010, visto che essa si è certo protratta per un più lungo periodo ma impegnando A. in maniera marginale, per alcuni giorni all’anno al massimo, anche a voler considerare la preparazione di queste operazioni. Non va dimenticato del resto che i ritmi di lavoro dell'imputato, nel periodo in questione, erano molto intensi, come del resto si può facilmente immaginare data la funzione manageriale da lui svolta in BOFA, motivo per cui, in proporzione, il tempo dedicato a questi atti è veramente marginale (v. anche cl. 39 p. 39.930.022-024). A ben vedere il caso di A. non si distingue soltanto quantitativamente ma anche qualitativamente da quello giudicato dal TF visto che gli atti di riciclaggio non sono stati commessi nel quadro della sua attività professionale, ma completamente a margine di essa, in ritagli di tempo assai esigui ed in sostanza allo scopo di utilizzare e spendere i proventi della sua frode a danno di BOFA. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte, visto che si tratta certo in entrambi i casi di truffa, ma il TF non ha tratto nessun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte, e non poteva nemmeno farlo visto che in ogni caso l’art. 305bis CP presuppone già di per sé un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP. Non a caso gli esempi fatti dalla dottrina quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro l’umanità o di guerra) non contemplano in alcun modo reati patrimoniali in senso stretto, neppure per cifre totali molto alte (v. supra consid. 5.7 in fine). Resta la questione del concorso con la falsità in documenti, ma anche in questo caso, si tratta certo di un atto grave che però il legislatore tiene già in considerazione in termini di accrescimento della pena giusta l’art. 49 CP e non può essere preso doppiamente in considerazione per costruire un’aggravante generica.
In conclusione va preso atto che non vi è nessun elemento per ritenere data la fattispecie aggravata del riciclaggio nemmeno nella sua variante generica, motivo
per cui, valendo i termini di prescrizione di 7 anni di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, va pronunciato l’abbandono dei capi di accusa 1.2.1, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10,
1.2.13, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.21, 1.2.22 e 1.2.23, in quanto sono indicati dall'atto d'accusa soltanto per le ipotesi del mestiere e della aggravante generica.
7.3 Restano da analizzare i capi di accusa 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.11,
1.2.12, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.19, 1.2.20 e 1.2.22, ovvero quegli atti per i quali la pubblica accusa ipotizza la sussistenza dell'aggravante della banda.
Come visto poc'anzi (cfr. supra consid. 5.6), vi è un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi della citata disposizione quando l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio. Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (sentenza del Tribunale federale 6B_531/2013 del 17 febbraio 2014, consid. 3.2). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV158 consid. 2). L’appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto di atti sistematici di riciclaggio (cfr. DTF 124 IV 86 consid. 2b, 286 consid. 2).
7.4 Nel caso di specie, il modus operandi messo in atto da A. e B. - il cosiddetto "sistema K." [dal nome della signora K.] - ha permesso all'imputato di entrare agevolmente in possesso delle somme depositate sul conto bancario n. 2, intestato ad un terzo, presso BCG. Il meccanismo consisteva, in sostanza, nell'invio, da parte di A. alla BCG di ordini di prelevamento precedentemente sottoscritti "in bianco", ossia senza indicazione dell'importo da prelevare, dal titolare formale del conto, ovvero C. Tali ordini, completati in un secondo momento dall'imputato con le aggiunte dell'esatto importo da ritirare e le relative modalità, venivano recapitati a B., il quale si premuniva di eseguirli, falsificando la firma di
K. sulla ricevuta, che veniva indicata come la persona che sarebbe passata a ritirare la somma di denaro. Nel quadro dei fatti così come sono circoscritti dall'atto di accusa non emergono la volontà e l'energia criminale tipiche di una banda di riciclatori, riconducibili al piano di compiere un numero indeterminato di atti di riciclaggio; ma emerge semplicemente la volontà di A. di entrare fisicamente in possesso dei soldi frodati all'accusatrice privata, cosa che puntualmente è avvenuta fino all'esaurimento dei soldi in questione e quindi entro un orizzonte temporale e materiale ben circoscritto, tipico di una pura e semplice reiterazione di atti in correità, ma senza in alcun modo raggiungere l'energia criminale e la pericolosità sociale tipica di una banda di riciclatori, perlomeno quelli che il
legislatore si poteva ragionevolmente immaginare creando questa aggravante specifica. In altre parole, difetta la volontà degli autori di commettere insieme un numero indeterminato di reati, creando a tal fine un sodalizio criminale duraturo. La loro correità, qui in contrapposizione con la nozione di banda, era determinata dalla semplice volontà di permettere all'imputato di entrare in possesso dei soldi provento del reato a monte, caratterizzandosi piuttosto come una collaborazione puntuale e temporalmente ben definita senza che si intravveda la volontà degli autori di perpetrare il loro agire anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, una volta esauriti i soldi provento della truffa, il conto è stato chiuso, e la "collaborazione" tra A. e B. è cessata. Quello che è avvenuto al di fuori di questo contesto, così come è precisamente definito dall'atto di accusa, non può essere preso in considerazione, né l'istruttoria dibattimentale poteva estendersi ad altro se non a questo (v. a questo proposito anche cl. 39 p. 39.930.050 e 091). Solo questo è in actis per giudicare se queste limitate, circoscritte e puntuali operazioni di prelievo sono tipiche di una banda di riciclatori: per i predetti motivi la risposta è negativa. A. si è semplicemente accordato con B. per una serie limitata di operazioni ma non ha in alcun modo inteso creare con lui un sodalizio stabile volto ad esercitare in maniera sistematica e generica il riciclaggio (v. supra consid. 7.3 in fine). Anche per i restanti capi di accusa dell'ipotesi di riciclaggio va pronunciato quindi l'abbandono per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
Xxxx'accusa di falsità in documenti
8. A. è altresì accusato di istigazione alla falsità in documenti ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 24 e 251 n. 1 CP per avere intenzionalmente determinato una terza persona, al fine di procacciare a sé ed ad altre un indebito profitto, a fare uso di un documento sul quale egli aveva fatto precedentemente attestare, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica. L'accusa in questo ambito si riferisce in particolare al fatto di avere intenzionalmente determinato C. a far uso del formulario A relativo al conto n. 2 a lui intestato presso Banca Cantonale Grigione sul quale egli aveva fatto precedentemente attestare, contrariamente alla verità, di essere l'avente diritto economico del denaro ivi depositato, allo scopo di ingannare la banca in merito al reale beneficiario economico dei valori patrimoniali, al fine di facilitare la truffa di cui al capo d'accusa 1.1A, o rispettivamente i capi di accusa ritenuti in xxx xxxxxxxxxxx (0.0X e 1.1C).
8.1 In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto ("unechte Urkunde"; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unwahre Urkunde"; x. XXXXXX XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 0x ediz., Basilea 2013, n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (XXXXXX XXXX, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Xxxxx, in Konkurs und Strafrecht, a cura di X.-X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxx, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF
138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il
documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 cpv. 3 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP)
8.2 La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico
(ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE (FF 1996 III pag. 1017; XXXX XXXXXXXXXXX, Legge sul riciclaggio di denaro, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'ADE (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell'8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012,
consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I pag. 309 e
6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I pag. 234; critica invece una parte della dottrina: v. XXXXXXX XXXX, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, pag. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza 6B_844/2012, loc. cit. in fine).
8.3 Nella fattispecie, la documentazione di apertura del conto n. 2 presso BCG indica
C. quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati (cl. 8 p.7.12.17). Ciò nonostante, come emerge chiaramente dagli atti, e come anche dichiarato dallo stesso imputato e dal titolare formale del conto, la designazione di
C. non era altro che una copertura per lo stesso X., il titolare formale non avendo mai avuto la reale proprietà e disponibilità dei valori patrimoniali depositati.
Lo stesso X., nel già citato interrogatorio reso in data 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva definito C. come il suo prestanome per le predette operazioni rilevando al contempo come tutte le somme depositate a nome di quest'ultimo fossero ad egli esclusivamente riconducibili (cl. 23 p. 13.3.7).
Durante il suo interrogatorio dibattimentale, confermando in sostanza quanto già sostenuto, l'imputato ha altresì riferito che sapeva perfettamente il significato del formulario A (v. cl. 39 p. 39.930.017) e che sarebbe effettivamente stato più corretto indicare, nel formulario di apertura del conto n. 2 presso BCG, che non tutti i soldi appartenevano a C., ma solo un parte, a suo dire quel 20% concordato inizialmente (cl. 39 p. 39.930.018). A prescindere da ciò e dal ruolo che X. ha continuato ad attribuire a C. nella citata operazione di assicurazione, ma di cui non v'è traccia negli atti, quello che appare in maniera limpida è che i soldi depositati sul conto acceso presso BCG non appartenevano a C., bensì allo stesso imputato, servitosi di questa interposizione di persona al solo scopo di
celare la reale proprietà dei valori patrimoniali, presupposto indispensabile al buon esito della truffa orchestrata ai danni di Bank of America.
8.4 Per quanto riguarda l'istigazione alla falsità in documenti non vi è dubbio, né viene contestato dalla difesa che il formulario A di un conto bancario sia un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP e che C. l'abbia riempito in maniera inveritiera e come tale sia stato utilizzato in Svizzera. Contestata è soltanto un'insufficiente istruzione dell'ipotesi istigatoria. È sì vero che la Corte, come ha provato a fare x. (xx. 00 x. 00.000.000 [xxxxxxxxx], x. 00.000.000 [xxxxxxxx avv. L.], p. 39.920.004 [informazione alle parti]), avrebbe preferito sentire direttamente C. in proposito, ma è altrettanto vero che A., come visto, ha ammesso che i soldi sul conto BCG erano i suoi e non di C., almeno in gran parte, e che si era messo d'accordo con C. sull'apertura del conto in questione, pur dicendo che era in vista di una collaborazione fiduciaria: è chiaro che il falso in sé poteva materialmente compierlo soltanto C., in quanto titolare del conto, ma le circostanze fattuali complessive sono tali da permettere di concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non possa che essere stato indotto a farlo da A., il quale era del resto l'unico che avesse un interesse materiale diretto a che si procedesse così. L'istigazione alla falsificazione è dunque data sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Sull'accusa di corruzione attiva
9. In base al capo di accusa 1.4, A. è accusato di corruzione attiva giusta l'art. 322ter CP, per avere intenzionalmente offerto, promesso e comunque procurato un indebito vantaggio ad un funzionario, per indurlo a commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, e meglio:
in data prossima o comunque al più tardi il 10 ottobre 2000 in Svizzera, in particolare a Coira,
per avere offerto, promesso e comunque corrisposto a B., funzionario di Banca Cantonale Grigione, e meglio procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, CHF 25'000.-- in contanti per commettere atti ed omissioni in grave violazione ai suoi obblighi legali e contrattuali e perciò in contrasto con le direttive interne della sua datrice di lavoro e con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul
riciclaggio di denaro, in parte pure costituenti atti di rilevanza penale, e meglio falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave.
9.1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punto con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 322ter CP).
9.2 A. è sostanzialmente accusato di avere corrotto B., ovvero un funzionario della Banca Cantonale Grigionese. Si pone subito dunque in entrata il quesito di sapere se B. possa essere considerato un funzionario pubblico ai sensi dell'articolo 322ter CP. In base all'art. 110 cpv. 3 CP per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. B. xxx lavorava né per l'amministrazione pubblica né per l'apparato della giustizia al momento dei fatti.
9.2.1 La Banca Cantonale Grigione è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira (art. 1 legge sulla Banca cantonale grigione, RL 938.200, in seguito LBCG). Essa esiste dal 1870. La BCG offre le prestazioni di servizio conformi agli usi bancari e tiene conto nella sua attività aziendale quale banca generale delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione, dell'economia privata e dell'ente pubblico, contribuendo in questo quadro a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione (v. art. 2 LBCG). Il Cantone dei Grigioni risponde di tutti gli obblighi della Banca, ove non bastino i suoi propri mezzi (art. 5 cpv. 1 LBCG). Quale compensazione di questa garanzia statale la BCG versa al Cantone un indennizzo, i cui dettagli sono meglio specificati all'art. 5a LBCG. Il Governo grigionese nomina il presidente e il vicepresidente della BCG, gli altri membri del Consiglio di Banca e approva il rapporto, nonché il conto annuale (v. art. 24 cpv. 1 LBCG). La LBCG è stata accettata in votazione popolare il 29 novembre 1998 ed è entrata in vigore il 1. ottobre 1999 (v. art. 28 LBCG). Essa ha sostituito lo statuto della BCG, emanato dal Gran Consiglio nel 1970, il quale non era più al passo con i tempi e non teneva conto del notevole inasprimento delle norme federali per le banche cantonali nel settore della vigilanza e del controllo (v. presentazione 12 novembre 1998 del Consigliere di Stato Xxxxx Xxxxxxx in occasione della votazione popolare). Contrariamente a quanto proposto da determinati ambienti il Canton Grigioni ha rinunciato a trasformare la banca in una SA, evitando così, secondo le parole dello stesso Capo del Dipartimento delle finanze e militare, "inutili esperimenti", che avrebbero potuto portare, tra le altre cose, alla chiusura
delle "filiali fuori mano", ciò che sarebbe stato in contrasto con "le esigenze di credito e di denaro della popolazione, dell'artigianato e dell'industria" (loc. cit.). In questo senso "la BCG assume qui un compito importante che consiste nell'offrire moderni servizi bancari in tutto il territorio cantonale" nello spirito di quanto prescrittole giusta l'art. 2 LBCG (v. loc. cit.). A prescindere da ciò è chiaro che lo scopo principale della BCG è quello di offrire "prestazioni di servizio conformi agli usi bancari" (art. 2 LBCG) e quindi in questo non si scosta da quelle che sono le finalità economiche di qualsiasi altra banca. È molto dubbio quindi che si possa affermare che essa adempia ad una funzione pubblica che permetta di assimilare i suoi funzionari, a maggior ragione quelli che non sono nemmeno di nomina governativa, a quelli pubblici giusta l'art. 322ter unitamente all'art. 110 cpv. 3 CP. In questi casi limite è importante interrogarsi sulla nozione stessa di compito pubblico, quale criterio discriminante fra Stato e società (v. adesso XXXXXXXX XXXXXXX, Was sind öffentliche Aufgaben?, in recht 2013, pag. 153 e segg.; v. anche XXXXXXX XXXXXXXX, Il funzionario nel diritto penale svizzero, in Rep 1961 e DTF 121 IV 216 consid. 3). Se per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, i trasporti, la posta, determinati servizi essenziali di telecomunicazione, i servizi ospedalieri, e altri settori similari si può certo parlare di compiti pubblici o semipubblici, molto più problematico è estendere indiscriminatamente la nozione a settori come quello bancario e dei servizi finanziari. Non a caso XXXXXXX cita in questo ambito soltanto la Banca nazionale, le cui funzioni sono ovviamente molto diverse rispetto a quelle delle normali banche (v. op. cit., pag. 157 e DTF 000 Xx 000 consid. 4). Ed è chiaro che l'interesse primario della BCG sia quello di produrre utile per se stessa e per il proprio benessere finanziario (v. art. 4 LBCG), e soltanto indirettamente per il Cantone che attraverso la compensazione di cui all'art. 5a beneficia del consolidamento dei mezzi propri della banca. In questo il Cantone è comunque paragonabile ad un normale creditore privato, visto che al di là delle particolarità del suo parziale finanziamento con capitali pubblici (v. art. 8 LBCG), per il resto le forme di finanziamento sono quelle classiche del settore privato (v. art. 9 e segg.) e delle "consuete forme bancarie" (art. 11 LBCG). Fondare una sua funzione pubblica soltanto per questo motivo sarebbe molto problematico, tanto più che la LBCG stessa non è nemmeno specificatamente nominata nella Costituzione cantonale, né oggi né ai tempi del varo della LBCG, la quale si fonda direttamente sull'accettazione popolare (v. Messaggio del 6 ottobre 1997, pag. 369; PGC 1998/99 pag. 128).
9.2.2 Per di più i comportamenti concretamente rimproverati all'accusato e a B. si riferiscono ai classici doveri di diligenza bancaria e di comunicazione in materia di riciclaggio, tipici di qualsiasi funzionario (privato) di banca e non certamente a delle funzioni pubbliche, anche soltanto indirettamente legate all'interesse dell'economia grigionese in quanto tale. Anche quindi a voler ritenere che l'obbligo
di contribuire a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione, di cui alla seconda proposizione dell'art. 2 LBCG, abbia una valenza pubblica sarebbe quanto mai problematico ampliare a tal punto la nozione di funzionario pubblico da inglobare tipiche attività finanziarie e aziendali che non hanno nulla a che vedere con le attività di una pubblica amministrazione né di enti che svolgono compiti pubblici (v. art. 50 Cost./GR). Nemmeno l'odierna Costituzione cantonale definisce del resto fra i compiti pubblici giusta gli art. 75 e segg. quello di fornire prestazioni bancarie come quelle fornite dalla BCG, per cui è esclusa la possibilità di una delega giusta l'art. 50 cpv. 1 di compiti comunque non previsti come pubblici dalla stessa Costituzione cantonale. Questo a riconferma del fatto che il contributo della BCG "ad uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione" va inteso come quadro generale della sua politica aziendale e della volontà cantonale di "promuovere attivamente l'economia" (art. 84 Cost./GR), ma vi è una grande differenza rispetto ad altri compiti esplicitamente nominati quali la garanzia dell'ordine pubblico (art. 79 Cost./GR), l'approvvigionamento idrico ed energetico, il collegamento con le vie di comunicazione nonché le telecomunicazioni (art. 82 Cost./GR), l'assistenza sociale (art. 86 Cost./GR) e medica (art. 87 Cost./GR), l'istruzione (art. 89 Cost./GR) etc. (in generale sulla nozione di "service public" dal punto di vista costituzionale v. DTF 138 I 272 [FFS] e 138 I 289 [fondazione SWITCH]). Per tacere del fatto che anche in tutti questi altri ambiti, pur esplicitamente nominati dalla costituzione, un'eventuale delega di compiti ad altri enti non comporterebbe eo ipso l'applicabilità dell'art. 110 cpv. 3 CP ma dovrebbe essere esaminata caso per caso.
9.2.3 Dato che in concreto la BCG non svolge nessuna funzione pubblica in senso stretto il comportamento rimproverato ad A. e B. non può integrare in alcun modo la fattispecie oggettiva dell'art. 322ter CP, motivo per cui l'imputato va prosciolto dalla relativa accusa senza necessità di approfondire l'esistenza degli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Sulle pene
10.
10.1 I reati ritenuti a carico dell'accusato sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del
24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; XXXXX XXXXXX, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare, per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il diritto previgente (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
10.2 Sulla base della concreta commisurazione della pena di cui si dirà ai prossimi considerandi, per A. entra in considerazione una pena entro i limiti quantitativi di cui all'art. 43 CP nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, ma superiore ai limiti per la concessione di una condizionale piena ex art. 42 CP, rispettivamente ex art. 41 vCP. Il vecchio diritto non prevedeva l'istituto della condizionale parziale, motivo per cui la pena in questione sarebbe stata da espiare nella sua totalità. Vi è motivo dunque di applicare il nuovo diritto sanzionatorio in quanto lex mitior.
11.
11.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an- teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
11.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art.
11.3 In base alla giurisprudenza relativa alla fissazione della pena in caso di concorso di reati giusta l'art. 49 cpv. 1 CP, occorre dapprima determinare la pena per il reato più grave, aumentandola poi in misura adeguata sulla base dei restanti reati (v. sentenza 6B_260/2012 del 19 novembre 2012, consid. 5.1 e rinvii). Nella fattispecie, sia la truffa che l'istigazione a falsità in documenti, perlomeno in astratto sulla base del loro massimo edittale, sono punibili, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. In concreto è comunque la truffa il reato più grave rimproverato ad A. ed è sulla base di questo che verrà principalmente valutata la sua colpevolezza, entro il margine del concorso ex art. 49 cpv. 1 CP.
11.4 A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, xxx trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1999 comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in Bank of America, Xxxxx Xxxxxx, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 A. viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di Bank of America, la posizione di managing director. A livello famigliare, A. è padre di un bambino, nato
nel 2002, avuto dalla relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004, anche a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto sia in Italia sia in Svizzera (cl. 39 p. 30.930.002-003).
A. si è reso colpevole di truffa e istigazione a falsità in documenti. La somma sottratta fraudolentemente a BOFA è oggettivamente molto alta, equivalente a 3,7 milioni circa di franchi al cambio interbancario in vigore all'epoca dei fatti (USD 2'335'803 a 1,5871 in base al convertitore Oanda). Il fine del suo agire è stato puramente egoistico ed era legato alla volontà di trarre un guadagno personale dal contratto di assicurazione in questione. La Corte non nega che A. sia stato un gran lavoratore e che si sia profuso in questo, come in altri affari, anche nell'interesse di Bank of America, traendola dai pasticci in cui si era messa con l'operazione Italtel/Venezuela. Economicamente l'assicurazione trovata da A. era senz'altro interessante, e la Corte durante il suo interrogatorio dell'imputato ha colto la passione con cui egli si è investito in questo affare, ma ciò non toglie che Bank of America pagava già profumatamente il suo manager per svolgere questo, come gli altri compiti che era tenuto a svolgere per la sua banca. A. stesso parla di stipendi e bonus nell'ordine di 460'000.-- euro all'anno (v. cl. 39 p. 39.930.005). Non pago di questo ed evidentemente ritenendosi non sufficientemente onorato dalla banca per il suo lavoro, A. ha deciso di fare la classica "cresta" su questo affare. Egli sapeva che BOFA non avrebbe mai onorato l'operazione con bonus milionari di questo tipo per cui ha pensato di prenderseli da sé. Egli ha agito con movente puramente egoistico e assolutamente ingiustificabile. A. conosceva bene gli interstizi in cui muoversi, le zone d'ombra nei controlli di BOFA che gli avrebbero facilitato l'agire criminale: e così ha abilmente sfruttato queste conoscenze della società per cui lavorava già dal settembre 1993 e per la quale, con gli atti qui accertati, ha dimostrato ben poca riconoscenza e rispetto. A. ha gravemente tradito la fiducia della sua datrice di lavoro e mostrato indifferenza per rapporto all'alta responsabilità sociale che il fatto di essere un manager del suo livello sempre comporta. Un managing director è anche un modello di comportamento per gli altri dipendenti e questo accresce inevitabilmente la riprensibilità dell'offesa giusta l'art. 47 cpv. 2 CP.
Dal punto di vista procedurale l'imputato ha sicuramente collaborato dall'inizio con le autorità italiane e svizzere, e di questo bisogna dargli atto come bisogna dargli atto di essersi presentato di fronte a questo Tribunale nonostante i problemi di salute accertati e di aver mostrato rispetto per le autorità giudiziarie del nostro Paese, pur adducendo non di rado spiegazioni fumose ed evasive di fronte ai nodi fondamentali di questo processo. Nel complesso il comportamento procedurale dell'imputato è comunque positivo. A suo favore va ritenuto anche il lungo tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e CP. Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della
giurisprudenza della CorteEDU sia nella sua durata assoluta che nelle singole componenti. Gli elementi qui giudicati da questo Tribunale erano in sostanza già noti alle autorità di perseguimento penale sia italiane che svizzere dall'inizio del 2004 (e meglio dal primo interrogatorio "spontaneo" reso dall'imputato alle autorità italiane il 24 febbraio 2004) ed è questo il termine a quo da cui partire, perché è da questo momento che è cominciato l'itinerario procedural-penale di A., e l'inevitabile sofferenza che ne deriva per l'individuo coinvolto. Il fatto che le autorità svizzere abbiano poi aspettato più di tre anni prima di aprire formalmente una procedura nei suoi confronti è una scelta che non spetta a questa Corte giudicare sotto il profilo della strategia investigativa, ma che deve essere comunque tenuta oggettivamente in considerazione a livello di commisurazione della pena, come lo devono essere altri momenti di stallo della procedura che possono essere soltanto parzialmente ascritti alle problematiche rogatoriali o alla condotta processuale dell'imputato. Ad ogni modo, dal momento dell'apertura formale dell'indagine (13 settembre 2007) sino alla promozione dell'accusa (5 settembre 2013) sono trascorsi quasi sei anni. Inoltre, il procedimento in questione ha conosciuto diversi momenti di stallo, che per la Corte rivestono un'importanza nella valutazione del rispetto o meno del principio della celerità. In particolare, si evidenzia che dopo i primi anni in cui sostanzialmente l'inchiesta è stata condotta senza interruzioni rilevanti, a partire dall'anno 2009 si sono manifestati alcuni intervalli temporali che vanno tenuti in debita considerazione. Ad esempio, tra l'interrogatorio di A. del 17 marzo 2009 sino alla ricezione degli atti per rogatoria dalle autorità britanniche, avvenuta nel 2010, è trascorso quasi un anno (dieci mesi) senza attività istruttoria rilevante, anche se in questo hanno potuto avere un certo influsso ritardante i reclami esperiti dalla difesa. Dopodiché, l'ulteriore attività istruttoria ha avuto luogo nel 2011, con l'interrogatorio dapprima di D. (14 aprile 2011) e in seguito con l'audizione finale dell'imputato, avvenuta in data 16 giugno 2011, vale a dire a distanza di 15 mesi, senza che nell'intervallo siano riscontrabili atti istruttori rilevanti, o perlomeno giustificanti tale periodo di stallo. In seguito, il 14 luglio 2012, il MPC ha comunicato la chiusura dell'istruzione ex art. 318 CPP impartendo nel contempo un termine per presentare eventuali istanze probatorie supplementari. Esperita quest'ultima fase di scambio di scritti, l'atto di accusa è giunto a questo Tribunale in data 5 settembre 2013, vale a dire undici mesi più tardi.
Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena certamente considerevole per la truffa, aumentata solo marginalmente per il concorso con l'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per la collaborazione e più incisivamente per l'attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP, si arriva ad una pena detentiva di 30 mesi. Da questa vanno tolti 3 mesi in virtù della violazione del principio della celerità giusta l'art. 6 CEDU. Concludendo, appare complessivamente adeguata una pena detentiva di 27 mesi, nei limiti per l'ottenimento della condizionale
parziale, limite entro il quale si manteneva del resto anche il MPC nelle sue conclusioni. Venuta meno l'accusa di riciclaggio aggravato non vi è ragione per pronunciare anche una pena pecuniaria ex art. 305bis n. 2 CP.
11.5 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
Le condizioni formali per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 1 e 2 CP (tipologia della pena, assenza di precedenti condanne negli ultimi cinque anni) sono pacificamente date. Ritenere che A. dovesse riparare il danno prima dell'esito di questo processo, date le circostanze, non è sostenibile, motivo per cui cade anche l'ostacolo dell'art. 42 cpv. 3 CP.
11.6 Sul piano materiale, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta- mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).
11.7 A. è incensurato e ben integrato socialmente. Il fatto che abbia negato le sue responsabilità è l'espressione di suoi diritti procedurali e, salve gravi eccezioni qui certamente non date, non può certamente essere ritenuto come fattore negativo dal punto di vista prognostico (v. DTF 101 IV 257 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 4). Egli non si è mai del resto sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è sempre presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità di perseguimento penale e in generale per la giustizia del nostro Paese. Il suo profilo caratteriale, così come è emerso durante il dibattimento, denota elementi comunque positivi. Nel complesso, è emersa la personalità di un reo che ha certo sbagliato in modo serio, ubbidendo alla volontà di arricchirsi con criminali scorciatoie, ma anche quella di un manager impegnato nel suo lavoro, provato certo dalle vicissitudini giudiziarie in Svizzera e in Italia, ma che non si è lasciato andare e cerca di risalire la china con una nuova attività di consulenza, nel campo delle energie rinnovabili (cl. 39 p. 39.930.003-004), che si auspica rappresenti una chiara cesura rispetto al passato. Alla luce di tutto ciò, non vi è quindi ragione di ritenere che non sussista una prognosi positiva, anche tenuto conto dell'effetto dissuasivo sia del carcere preventivo ed estradizionale sofferto, che della parte di pena ancora da eseguire senza beneficio della condizionale, la quale può comunque essere mantenuta nel suo minimo di sei mesi ex art. 43 cpv. 3 CP. Tale prognosi non è del resto nemmeno contestata dall'accusa. La sospensione parziale della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. Come previsto dall'art. 44 cpv. 3 CP A., in occasione della comunicazione orale di questa sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento all'importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale.
Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti
12. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (v. art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa penale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP).
12.1 Bank of America N.A. si è tempestivamente costituita parte civile in data 16 novembre 2010 (v. supra Fatti lett. G) e in sede di arringa ha avanzato pretese da atto illecito nei confronti dell'imputato.
12.2 La competenza di principio di questo Tribunale a pronunciarsi in merito alla pretesa civile di Bank of America è di per sé data sia alla luce del suddetto art.
124 cpv. 1 CPP che dell’art. 129 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP; RS 291, nuovo testo giusta il
n. 5 dell’all. alla legge federale del 22 giugno 2007, in vigore dal primo luglio 2008, RU 2008 pag. 2551, 2567).
12.3 In assenza di esplicita scelta alternativa giusta l’art. 132 LDIP, dato che tutte le parti in causa non hanno dimora abituale nello stesso Stato, in virtù dell’art. 133 cpv. 2 LDIP, il diritto privato applicabile sembrerebbe di primo acchito quello svizzero in quanto lex loci delicti commissi (v. XXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXX XXXXXXXXX/XXXXXXX XXXXX, Internationales Privatrecht, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 9 e seg. ad art. 133 LDIP; XXXXXX XXXXXX, Loi sur le droit international privé suisse, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 e segg. ad art. 133 LDIP), sennonché la nozione non risulta in tutto e per tutto equipollente alla nozione di diritto penale applicabile ex art. 8 CP (v. in part. i problemi evidenziati da UMBRICHT/XXXXXXXXX/XXXXX, op. cit., n. 10, 13, 14 e da BONOMI, op. cit., n. 9 e segg.), per cui anche il diritto italiano (la cui applicazione soggiacerebbe per altro ai principi di cui all'art. 150 cpv. 2 CPC) potrebbe entrare in considerazione viste le particolari modalità di consumazione del reato, con tutto ciò che la questione potrebbe comportare a livello di prescrizione dell'azione civile, risp. di computo degli interessi (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 12.2). A questo proposito l'allegato dell'accusatrice privata è completamente silente e tale lacuna non risulta sanabile con una mera replica orale in limine litis, come concretamente avvenuto. L'esigenza di motivare sufficientemente per scritto l'azione civile, esplicitamente prevista all'art. 123 CPP, risponde del resto all'esigenza di garantire che le controparti possano adeguatamente difendersi sugli aspetti civili della causa, perlomeno allo stesso modo in cui potrebbero farlo in una causa puramente civile e quindi con il rigore processuale vigente in simili procedure (v. art. 52 e segg. CPC).
12.4 Vi è motivo quindi per rinviare la causa al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, in quanto l'accusatrice privata non ha sufficientemente motivato la sua azione dal punto di vista del diritto civile applicabile e quindi su di una questione giuridica cruciale per il giudizio civile in quanto tale.
13.
13.1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 prima frase CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP).
13.2 Nella fattispecie i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, in quanto sono stati tutti spesi dal condannato. Si giustifica pertanto la pronuncia di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione che va però ridotto alla luce dell'art. 71 cpv. 2 CP, sia per tenere conto dei problemi di esigibilità vista l'attuale situazione finanziaria del condannato (v. cl. 39 p. 39.925.108), sia per non intralciare le esigenze di una sua risocializzazione. Considerato il fatto che il risarcimento pieno dovrebbe essere nell'ordine di fr. 3,7 milioni tenuto conto del cambio interbancario del 20 dicembre 1999 (v. convertitore Oanda, per un cambio dollaro/franco equivalente a 1,5871), data in cui la somma di USD 2'335'803 è stata dirottata in maniera truffaldina sul conto di pertinenza di A., si giustifica una fissazione forfettaria a fr. 1'000'000.--, comunque importante e sufficientemente dissuasiva. A seconda dell'esito della causa civile di cui sopra al consid. 12 e previa cessione ex art. 73 cpv. 2 CP dell'eventuale credito, l'importo in questione potrà essere assegnato all'accusatrice privata.
Sulle spese e ripetibili
14. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.
14.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
14.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari, il MPC fa valere un emolumento di complessivi fr. 11'000.--, di cui fr. 1'000.-- per l'attività della polizia giudiziaria federale e fr. 10'000.-- per la sua attività. Questa Corte ritiene giustificato l'importo allegato, essendo adeguato alla complessità di procedure come quella in esame.
14.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'050.30, così suddivisi:
- fr. 625.20 per "costi generici procedimento";
- fr. 35.10 per "spese di viaggio e altre spese";
- fr. 390.-- per "trasferimento di detenuto".
A questo proposito va rilevato che le spese di viaggio, come da prassi di questo Tribunale (v. anche art. 422 cpv. 2 lett. d CPP) vanno rifuse solo quelle maturate nel contesto della cooperazione internazionale (trasporto e alloggio all'estero), in
casu escluse considerato l'esiguo importo indicato. Relativamente alle spese per il trasferimento del detenuto - in analogia per quanto avviene con le spese di detenzione in quanto tali - esse non possono essere poste a carico della persona condannata.
I costi generici del procedimento, fissati a fr. 625.20, nonostante la loro vaga definizione, possono considerarsi giustificati e rientranti sotto la categoria "corrispondenza postale, conversazioni telefoniche e servizi analoghi" di cui alla lett. e del già citato art. 422 cpv. 2 CPP.
In conclusione, gli esborsi vanno quindi fissati a fr. 625.20.
14.4 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 12'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano in totale a fr. 1'462.90 [fr. 140.90 + fr. 750.-- + fr. 572.--] (v. cl. 39 p. 39.761.002-003, p. 39.762.001).
14.5 Riassumendo, risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi (v. art. 1 cpv. 1 RSPPF):
- per la procedura preliminare: fr. 625.20 a titolo di esborsi ai quali si aggiunge un emolumento di fr. 11'000.--;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 1'462.90 a titolo di disborsi, più un emolumento di fr. 12'000.--.
Il totale è dunque di fr. 25'088.10. Considerato il grado di proscioglimento dell'imputato, all'incirca del 20% (considerato l'alto peso specifico della condanna per truffa in quanto tale, tenendo in considerazione i costi che gli accertamenti sul crimine a monte hanno cagionato e l'importanza che gli accertamenti di polizia sui successivi flussi di denaro hanno comunque avuto per la ricostruzione dello stesso reato a monte), di questa somma vanno posti a suo carico fr. 20'000.--.
15. Ai sensi dell'art. 10 RSPPF, le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'art. 434 CPP.
15.1 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è invece dell'8%. Avendo tuttavia, sia l'imputato che le accusatrici private, il loro domicilio all'estero, le prestazioni legali loro fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).
15.2 Nella fattispecie, l'indennità oraria va fissata, secondo xxxxxx, a fr. 230.-- (cfr. pro multis, sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 del 19 novembre 2012, consid. 18.1 ). Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori di A. e nei limiti previsti dal RSPPF, considerato il già citato grado di proscioglimento dell'imputato, dedotte le spese dell'avv. Soliani comunque già contrattualmente a carico dell'accusatrice privata (v. cl. 39 p. 39.930..37), ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 18'000.- a carico della Confederazione. Visto l'esito dell'azione civile (v. supra consid. 12.4) non si assegnano ripetibili a favore dell'accusatrice privata.
La Corte pronuncia:
I.
1. X. è riconosciuto autore colpevole di:
x. xxxxxx ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP;
b. istigazione a falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP.
2. A. è prosciolto dall'accusa di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322ter CP.
3. Il procedimento è abbandonato in relazione all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP).
II.
1. A. è condannato ad una pena detentiva di 27 (ventisette) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare, dedotto il carcere in vista di estradizione, rispettivamente preventivo sofferto di 137 giorni.
Il Cantone Ticino è incaricato dell'esecuzione della pena detentiva (art. 74 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LOAP).
2. L'esecuzione del resto della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
III.
La pretesa di diritto civile di Bank of America N.A. è rinviata al competente foro civile giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e la relativa pretesa di indennità è respinta.
IV.
In favore della Confederazione è ordinato un risarcimento equivalente di fr. 1'000'000.-- (un milione).
V.
1. A. è condannato al pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di spese procedurali.
2. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 18'000.-- a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).