UNIVERSITA’ DI FERRARA ANNO ACCADEMICO 2012/2013 CORSO DI LAUREA
UNIVERSITA’ DI FERRARA ANNO ACCADEMICO 2012/2013 CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
1
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELLA GESTIONE DI
ATTIVITA’ SPORTIVE
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La Responsabilità
Associazioni Non Riconosciute
Associazioni Riconosciute Società di capitali
Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.
Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto
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La Responsabilità
Art. 1173 C.C
(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni
altro atto o fatto Illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell’ordinamento giuridico)
Responsabilità contrattuale
Responsabilità extracontrattuale
obbligo risarcitorio
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La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale
In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’associazione,l’art. 38 c.c. sancisce che per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. E’ una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il criterio, nonostante la formula di chiara matrice negoziale, si applica anche in caso di obbligazioni ex lege , quali i debiti di imposta. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporto è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all’effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).
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La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale
La responsabilità dell’ente sussiste, ex art. 38 c.c. , anche per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l’oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali ( cass.16344/08).
Stante l’assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell’associazione, opera per i terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte,il principio dell’apparenza. Pertanto delle obbligazioni assunte da un associato di associazione non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell’associazione, rispondono sia il fondo comune che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
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La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale
Alla luce di detto principio è valida la notifica della cartella esattoriale ( per conto Enpals volta ad ottenere il pagamento di contributi e sanzioni relative a posizioni lavorative accertate) al legale rappresentante, qualità risultante dall’anagrafe tributaria e non contestata, dell’associazione all’epoca dei fatti cui è riconnesso l’obbligo contributivo (Trib. Genova sez. lavoro 4.3.2009 n. 90).
E’ principio consolidato secondo cui “ la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza ma all’attività effettivamente svolta e risolventesi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’associazione ed i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell’associato ma ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto alla responsabilità dell’associazione, con la conseguenza che
l’obbligazione solidale è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.
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La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale
Pertanto chi invoca n giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita “ (cass. 19486- 19487 / 09). Decisione in vertenza relativa all’accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell’epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale.
E’ logicamente confinate il principio espresso in Cass. n. 977/08: gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell’associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio dl legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell’associazione come rappresentata al momento in cui l’azione fu intrapresa.
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La Responsabilità del Legale Rappresentante per
sanzioni di carattere fiscale
Nella specie veniva messa in esecuzione, nei confronti del legale rappresentante, la sentenza di condanna dell’associazione non riconosciuta a favore del lavoratore, sul presupposto che la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute si estende anche al rappresentante legale . E’ riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell’associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell’art. 38 c.c. non consente l’applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali.
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La Responsabilità Contrattuale
Inadempimento di un contratto
• Art. 1218 Cod. Civ.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
• Esempi: Corsi organizzati dai gestori di un centro sportivo o partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso.
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Responsabilità contrattuale
• Il danneggiato deve provare l’obbligazione a carico del debitore e l’ inadempimento
• Entro 10 anni
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Responsabilità Extracontrattuale
Atipicità dell’ illecito civile
Art. 2043 Cod. Civ.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Elementi costitutivi del fatto illecito:
• Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso di causalità)
• Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza, negligenza, imperizia)
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Responsabilità extracontrattuale
• Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
1. Fatto storico – evento nesso di causalità fattori attributivi
2. Entro 5 anni
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Responsabilità Extracontrattuale Diretta
Organi dell’ ente Fatto illecito
Es.: Organizzazione di competizione o manifestazione aperta al pubblico
quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso
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Responsabilità Extracontrattuale indiretta
Xxxxx all’allievo Condotta colposa dell’ istruttore
2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti la responsabilità dell’istruttore - autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento
responsabilità diretta per il preposto, indiretta per il sodalizio
Nesso di causalità necessaria: illecito agevolato dall’ espletamento delle mansioni
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Trib. Bari sent. 2546 del 20.11.04
“…l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell’omessa verifica dell’idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defatigamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi.”
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Responsabilità dell’Istruttore sportivo
Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La presunzione non è applicabile in caso di danno che
l’allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. In tali casi trova applicazione il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondotta nell’ambito della
responsabilità contrattuale.
Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di non avere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (in special modo in presenza di minorenni) e che
l’evento, nonostante le misure adottate, non era evitabile. E’ un caso di responsabilità diretta del precettore.
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Responsabilità dell’Istruttore sportivo
• La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell’allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
• Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
• Il fondamento della responsabilità dell’istruttore prevista dall’art. 2048 c.c. si ravvisa nella cd. culpa in vigilando che è presunzione fino a prova contraria per agevolare il danneggiato
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Prova Liberatoria
“non avere potuto impedire il fatto”:
• Diligente vigilanza
• Avere adottato le misure organizzative e disciplinari per prevenire il fatto
• Inevitabilità dell’evento nonostante le misure adottate
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Cass. 21.02.2003 n. 2657
“Per superare la presunzione di responsabilità che ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.”
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Corte d’Appello di Milano Sez. IV n. 2504 del 18.09.2008
“L’obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) in senso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale pertanto da non richiedere l’adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare l’evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.
…..il precettore è tenuto a provare che l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per la sua imprevedibilità e repentinità non era evitabile….. è pacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il dovere in parola va rapportato all’età e al grado di maturità dell’allievo, dovendo ridursi gradatamente in relazione al progredire dell’una e dell’altro, ed inoltre va pure commisurato all’indole del minore, al suo carattere, all’ambiente in cui vive.
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Trib. di Milano 28/09/1995
• Responsabilità dell’istruttore e del gestore della palestra, per l’incidente incorso ad un allievo durante l’esecuzione di un esercizio ginnico di inutile pericolosità, richiesto dall’istruttore.
[Non adeguato alle condizioni del soggetto]
• Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.
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Responsabilità dell’istruttore sportivo
I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l’istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo l’utilità in assoluto di un esercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo senza correre inutili rischi.
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Assicurazione
È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (polizza di responsabilità civile verso i terzi) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.
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Responsabilità per strutture e attrezzature utilizzate
La responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il potere di intervento sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.
La presunzione a carico del custode è superata quando si da prova del caso fortuito.
Nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno
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Responsabilità per cose in custodia
Tribunale di Cuneo 14.1.2009
Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell’art. 2051
c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista , o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l’eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree ( zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità.
Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e pertanto occorre esaminare se la situazione di oggettivo pericolo costituisce insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale in tale ipotesi,quanto meno concorre alla produzione dell’evento a titolo di colpa (Cass. 25772/09)
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Responsabilità per cose in custodia
Tribunale Bolzano 21.5.2007
Sia la ricostruzione della responsabilità contrattuale del gestore della pista da sci sula scorta del contratto atipico di skipass sia di quella extracontrattuale ex art. 2051 onerano il gestore della prova liberatoria.
La responsabilità per cose in custodia è esclusa ricorrendo il caso fortuito che può essere costituto dal fatto del danneggiato o del terzo ovvero un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso causale e deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell’imprevedibilità e
dell’eccezionalità del fato medesimo (ex multis cass. 4279/08) Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua interazione con la realtà circostante di talchè una situazione “ oggettivamente pericolosa” può essere aggirata con l’adozione di normali cautele e quindi non costituire insidia insuperabile .
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X. Xxxx. Sezione III 17.01.08 n. 858
Cass. Civ. n 4279/2008
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone ne implica uno specifico obbligo di custodire, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione. Chi agisce per il riconoscimento del danno deve provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale.
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X. Xxxx. Sezione III 17.01.08 n. 858
“Il gestore di una palestra è da configurarsi come custode della struttura e dei relativi attrezzi che possono presentare pericolo per chi li usa o ne viene in contatto esercitando su di essi un potere di fatto che ne impone l’obbligo di vigilanza”
Il gestore è stato condannato al risarcimento del danno in favore di un cliente che si era infortunato cadendo da una cyclette di cui era stata accertata la difettosità
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Responsabilità per cose in custodia
COSE DEL CLIENTE
Cose introdotte – risarcimento Limitato al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino all’equivalente di 100 volte il valore della prestazione
Xxxx consegnate o che l’albergatore aveva l’obbligo di accettare - riconsegna
in forma specifica o risarcimento integrale
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Responsabilità per cose in custodia
• L’ Art. 1786 Cod. Civ. estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e simili la responsabilità dell’albergatore per le cose portate e consegnate in albergo.
• Circoli sportivi = Esercizi simili Intralcio nel godimento
del servizio
• Responsabilità del gestore solo in caso di consegna con finalità di custodia.
• Xxxx. 15490/2008 “affinchè sorga la responsabilità del depositario non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla ma è sufficiente la mera consegna di essa, (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo) non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto.
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Responsabilità per cose in custodia
• Cass. 1537/2007 “per affermare la responsabilità illimitata dell’albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, si deve accertare se il cliente indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell’esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi nel qual caso la responsabilità e quella limitata.”
• Xxxx . 5837/2007 “l’offerta della prestazione di parcheggio cui segue l’accettazione ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia. Peraltro, la eventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestore ne caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio è inefficace, qualora non sia stata approvata specificatamente per iscritto.”
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Dichiarazione di esonero da responsabilità
• L’art. 1229 Cod. Civ. (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) sancisce la nullità di simili clausole in caso di responsabilità per dolo o colpa grave o in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
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Responsabilità Amministrativa deli Enti:
D.Lgs 86/2001 n. 231
Il decreto disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da:
• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di unità organizzativa nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell’ente;
• da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno
dei soggetti sopra indicati.
E’ esclusa la responsabilità dell’ente se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Responsabilità Amministrativa deli Enti:
D.Lgs 86/2001 n. 231
L’ente non risponde se, in caso di reato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione, dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un modello di organizzazione e controllo per prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi, che il compito di vigilanza sull’attuazione del modello era affidato ad un organismo dotato di autonomia e che non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza, che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello (art. 6).
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Responsabilità Amministrativa deli Enti:
D.Lgs 86/2001 n. 231
In caso di reato commesso da persone sottoposte a vigilanza e direzione, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile da inosservanza de doveri di vigilanza o direzione. La responsabilità è esclusa se l’ente prova di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione , gestione e controllo efficace per la prevenzione dei reati della specie di quelli verificatisi. (art. 7)
I reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere sono quelli espressamente indicati dal legislatore. Oltre ai reati di natura colposa ( omicidio, lesioni ) connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la generalità riguarda reati di natura dolosa tra cui: reati contro la P. A. (corruzione, truffe per ottenere finanziamenti , reati societari (false comunicazioni), reati di riciclaggio, ricettazione, delitti informatici (accesso abusivo a sistemi), delitti contro l’industria ed il commercio (vendita di prodotti con segni mendaci)
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Responsabilità Amministrativa deli Enti:
D.Lgs 86/2001 n. 231
Le sanzioni sono: pecuniaria, interdittiva (interdizione dall’esercizio dell’attività , revoca o sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la P.A. esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi) la confisca del profitto tratto da reato, la pubblicazione della sentenza (art. 9)
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Responsabilità Amministrativa deli Enti:
D.Lgs 86/2001 n. 231
Segnalazione Garante Privacy 10.12.2009
sull’opportunità che sia valutata l’adozione di apposite disposizioni volte ad individuare i presupposti d liceità del trattamento effettuato tramite i sistemi di segnalazione degli illeciti commessi; valutare se la disciplina debba essere estesa ad ogni tipo di organizzazione aziendale o limitatamente alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati; individuare fra i soggetti operanti quali possono assumere la qualità di “ segnalati”; individuare le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile denuncia da parte dei segnalanti; definire la portata del diritto di accesso da parte del segnalato in ordine ai dati identificativi dell’autore della segnalazione; stabilire l’ammissibilità di segnalazioni anonime.
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Altre forme di responsabilità
Responsabilità Penale
Responsabilità Sportiva
Reato
Violazioni delle norme dell’ ordinamento sportivo
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Responsabilità Penale Omissiva
(Cass. Sez. Iv penale, sent. 14/12/2005 n° 4462)
Fatto: morte di un utente avvenuta in una piscina sprovvista di personale di sorveglianza.
Il gestore di un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 Cod. Pen. e, pertanto, è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza degli utilizzatori della struttura medesima al fine di tutelarne l’incolumità fisica e di evitare il superamento del limite del rischio tipico, correlato alla normale pratica sportiva. I Regolamenti FIN hanno valore di norme di comune prudenza.
40
SPONSORIZZAZIONE E
PUBBLICITA’
41
La Sponsorizzazione
Fenomeno
commerciale
(Forma evoluta di pubblicità)
Negozio giuridico (Contratto di sponsorizzazione)
Definizione legislativa:
Art. 2, comma 1, t)
d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico della
radiotelevisione”
“… ogni contributo di un’impresa pubblica o privata … al
finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, le sue attività o i suoi prodotti
…”
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Contratto di sponsorizzazione
E’ l’accordo negoziale tra un’impresa (sponsor) ed un
soggetto (sponsee), normalmente il gestore di un’attività o di un evento
mediante il quale quest’ultimo si obbliga ad associare al proprio nome ed immagine e/o alla propria attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, in cambio del pagamento di un corrispettivo (o altra controprestazione)
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Qualificazione giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI APPALTO
(art. 1665 c.c.)
• L’appaltatore è un imprenditore
• L’ obbligazione è di risultato
CONTRATTO D’ OPERA
(art. 2222 c.c.)
• Non adatta ai club: prestazione svolta con attività non prevalentemente propria
• Interferenza di immagine
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Qualificazione Giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO ASSOCIATIVO • rapporto di scambio con fini
differenti;
• non è esercizio in comune di attività sportiva (perdite del soggetto sponsorizzato)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
(art. 1571 C.C.)
• manca il bene oggetto
dello stesso
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Qualificazione Giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI VENDITA
(art. 1470 c.c.)
• manca la causa del
contratto di vendita
CONTRATTO MISTO • difficoltà nell’individuare la figura contrattuale
prevalente
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Qualificazione Giuridica
La Giurisprudenza
Corte di Cassazione sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998
“…il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, figura non specificatamente disciplinata dalla legge, comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria
immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo… L’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 Cod. Civ. … non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni …”.
47
Qualificazione Giuridica
Art. 1322 C.C. : Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Qualificazione Giuridica
Il contratto di sponsorizzazione può dunque dirsi:
Atipico
Consensuale
A titolo oneroso
A prestazioni corrispettive
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Sponsorizzazione / Mecenatismo
SPONSORIZZAZIONE MECENATISMO
Accordo bilaterale
Interesse alla controprestazione
Forme complesse Strategia d’impresa
Donazione Liberalità
Finanziamento Passione
50
Sponsorizzazione e pubblicità
Diverso metodo di comunicazione
La pubblicità tende a privilegiare la “creazione delle vendite” (c.d. “sale’s creation”) del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre la sponsorizzazione costituisce uno dei principali strumenti per creare “condizioni più favorevoli” per la vendita del prodotto (c.d. “sale’s abiliy
creation”)
La manifestazione sportiva “media” atipico attraverso il quale il messaggio viene divulgato
51
Pubblicità in senso stretto (advertising)
Pubblicità: attività comunicazionale che consegue ad un atto negoziale, il contratto di inserzione o di diffusione
modalità di diffusione del messaggio direttamente
determinate dal soggetto promotore della pubblicità;
piena determinazione del contenuto del messaggio, scelta degli slogan, da parte della impresa produttrice;
completa identificabilità della fonte di diffusione del messaggio da parte del pubblico;
costante possibilità dell’audience del pubblico dei consumatori di sottrarsi anche completamente, all’assorbimento del messaggio pubblicitario, non leggendo l’inserzione al momento dell’emissione in onda del messaggio pubblicitario.
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Sponsorizzazione
modalità di diffusione del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall’impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell’avvenimento cui è collegata;
concentrazione del contenuto del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell’azienda;
assenza di diretta identificabilità della fonte del messaggio;
potenzialità di coinvolgimento dell’attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.
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Sponsorizzazione / Pubblicità
SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITA’
• Durata
• Contenuto
• Messaggio
• Coinvolgimento
• Audience
Variabile/Predeterminata Limitato/Ampio Condizionato/Controllato
Alto/Diffidenza Diretta+Mediata/Diretta
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Sponsorizzazione e pubblicità
“Si ha pubblicità, in relazione ad un evento sportivo, se tra l’attività promozionale e lo stesso evento c’è un rapporto di occasionalità, mentre si ha sponsorizzazione quando sussiste, tra gli elementi di cui sopra, uno specifico abbinamento”
(cfr. Cassazione Civile n. 428/1996; Risoluzione Min. Finanze. n. 137/1999; Trib. Bologna sent. n. 2181/1998)
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN CLUB
E’ il contratto stipulato fra un imprenditore ed un club o una società sportiva in forza del quale il primo (sponsor) si obbliga ad una prestazione in denaro o in altri beni (sponsor tecnico) ed il secondo (sponsee) si obbliga a divulgare il nome o il marchio del primo durante la propria attività
Veicolazione del marchio attraverso il materiale utilizzato
+
Obbligazioni accessorie
+
Esclusiva merceologica
+
Diritti di immagine
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Tipologie di sponsorizzazione
ABBINAMENTO
Oltre agli obblighi già analizzati in precedenza, il contratto prevede il cambiamento totale o parziale della denominazione della squadra, che assume quella della ditta dello sponsor o di un suo marchio.
Regolamenti federali
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN ATLETA
Nell’ambito di questo contratto l’atleta viene in considerazione non più come componente della squadra, ma come singolo, specifico veicolo attraverso il quale viene diffuso il
segno distintivo dello sponsor
LIMITI: Regolamenti federali, Sponsorizzazioni di squadra
TENDENZE: Royalties, Marchi dedicati
SPONSORIZZAZIONE / TESTIMONIAL
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO
Questo è il caso in cui lo sponsor assume una tantum l’obbligo di finanziare una
manifestazione sportiva o un evento, in funzione del ritorno pubblicitario che ne deriva
VANTAGGI: riduzione dei rischi tipi della sponsorizzazione di un team o di un atleta e maggiore visibilità mediatica
LIMITI: breve durata
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Tipologie di sponsorizzazione
POOL
Tale termine indica essenzialmente l’unione che si viene a creare tra numerose imprese produttrici di abbigliamento od attrezzature proprie di un settore
sportivo al fine di sponsorizzare un unico ente (tipologia in uso nelle FSN)
Vantaggi pubblicitari + Sviluppo tecnico
Pool = Organismi a base associativa (comitati, consorzi)
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UNA LEGA
NAMING DI EVENTI : in caso di competizioni la cui organizzazione è delegata alla lega (es. Serie A Tim)
GESTIONE UNITARIA SPAZI PUBBLICITARI :
sono spazi offerti in concreto dalle singole società facenti parte di una stessa Lega
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Tipologie di sponsorizzazione
CONTRATTO DI MERCHANDISING
Accordo tramite il quale il titolare (licenziante) di un diritto di esclusiva su un bene immateriale come un nome, un disegno, un emblema, generalmente di grande risonanza nell’opinione pubblica (logo squadra), ne concede l’uso, dietro corrispettivo, ad un soggetto (licenziatario), perché a sua volta lo utilizzi per pubblicizzare o semplicemente per connotare i propri prodotti e/o servizi, di natura molto diversa da quelli per i quali il nome, il disegno, l’emblema sono stati originariamente creati da parte del titolare del relativo diritto
Generalmente vi è un’esclusiva merceologica reciproca
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Tipologie di sponsorizzazione
MERCHANDISING E SPONSORIZZAZIONE
Merchandising
Il licenziatario versa una royalty al titolare del marchio per acquistare il diritto ad apporre l’effigie di quest’ultimo sui propri prodotti
Sponsorizzazione
L’Azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura, moto etc.)
Tendenza ad utilizzare contratti misti
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Tipologie di sponsorizzazione
MERCHANDISING E FRANCHISING
Il contratto di franchising è caratterizzato dall’esistenza di un contratto di licenza di marchio che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.
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Ambush marketing
in italiano letteralmente “marketing d’imboscata” o meglio “parassitario”: campagna promozionale realizzata da un’azienda per legarsi ad un evento di rilievo, anche indirettamente, al fine di trarre un vantaggio economico dai benefici di attenzione che ricevono gli sponsor ufficiali senza pagarne i costi in termini di licensing fees.
uso illegittimo di un marchio, generando confusione, errore o falsa associazione ad un determinato bene, società, brand o evento.
Legge 17 agosto 2005, n. 167 recante “Misure per la tutela del Xxxxxxx Xxxxxxxx in relazione allo svolgimento dei Giochi
invernali Torino 2006” (sanzioni economiche di natura amministrativa di considerevole entità nonché la possibilità di procedere al sequestro del materiale)
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Elementi essenziali del contratto
Art. 1325 c.c.
I requisiti del contratto sono
Accordo tra le parti
Causa Oggetto Forma
(se prescritta a pena di nullità)
Funzione economico sociale del contratto
No illecito (art. 1346) – es.
normativa sui prodotti da fumo (Direttive98/43/CE, 2003/33/CE,Corte Giustizia CE, causaC-376/98)
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Contenuto del contratto
PREMESSE
OBBLIGAZIONI
SPONSOR
Motivi e presupposti. Circostanze esterne la cui presenza è necessaria al momento della stipulazione.
Eventuale clausola sospensiva
(naming)
Trasferimento denaro o altri beni. Fornitore ufficiale/sponsor tecnico Obbligo di non interferenza Clausole di valorizzazione Ulteriori servizi necessari
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Contenuto del contratto
OBBLIGAZIONI SPONSEE
Obbligazione di mezzi. Obblighi di fare (apporre il marchio sul materiale utilizzato, partecipare a determinate manifestazioni etc.)
Rispetto della normativa
sportiva (doping)
Obblighi di pati (lasciar fare): consentire allo sponsor di utilizzare il nome o le immagini dello sponsee, o ancora di fregiarsi della sua qualifica di sponsor (licensing)
Obbligo di esclusiva
Eventuale obbligo reciproco di tutela dell’immagine
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Contenuto del contratto
SPONSORIZZAZIONE DEL CLUB
ACCORDI DEI SINGOLI ATLETI
Riproduzioni di immagini collettive
Responsabilità per l’inadempimento degli ausiliari (art. 1228 C.C.)
Obbligo di dichiarazioni – divieto di manifestare gusti personali in contrasto
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Contenuto del contratto
DURATA E RISOLUZIONE
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Interferenza di immagine relativa (es. mancata realizzazione di determinati risultati)
Meccanismi risolutivi legati a condotte specifiche
attribuiscono ad un collegio arbitrale il potere esclusivo di giudicare eventuali controversie che possano insorgere tra le parti
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Profili di responsabilità contrattuale
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
VALUTAZIONE DEL DANNO
Il mancato raggiungimento di risultati sportivi non comporta inadempimento, però tenere conto dei parametri ex artt.
1175 e 1375 c.c. – buona fede (v. Cassaz. n. 12801/06)
Difficoltà nella valutazione economica del “ritorno di
immagine” atteso dallo sponsor
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Forma del contratto
Natura di un contraente
FORMA SCRITTA
Fini fiscali
Fini probatori
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TITOLARITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
INTERVENTI DELL’AUTORITA’ GARANTE
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Storia dei diritti TV
Fino al 1993 la Lega Calcio cedeva in maniera centralizzata i diritti televisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia ed alla Supercoppa. I proventi derivanti dalla cessione dei diritti alla RAI, allora unico interlocutore, venivano ripartiti in maniera equa tra le società delle due serie. Dall’estate del 1993 in poi, in seguito all’introduzione degli strumenti di diffusione delle immagini con sistemi criptati, i grandi clubs cominciano a rivendicare con insistenza la titolarità individuale dei diritti di trasmissione.
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Storia dei diritti TV
Nel 1999 l’Antitrust svolge un’istruttoria per violazione del divieto d’intesa tra imprese. Ciò che l’Autorità imputò allora alla Lega fu proprio la contrattazione collettiva dei diritti televisivi del campionato. In questo contesto, e nel filone di interessanti pronunce giurisprudenziali a sostegno della tesi dell’AGCM, il Governo D’Alema emanò un decreto legge (D.L. n. 15 del 30 gennaio 1999) convertito poi, con modificazioni, dalla Legge n. 78 del 31 marzo 1999.
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Legge n. 78 del 31 marzo 1999
• Limite del 60% ai diritti in forma codificata acquisibili per le partite di serie A da un singolo operatore
• “Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni”
Principio della soggettività dei diritti televisivi
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Le conseguenze
• La Lega Calcio modifica il proprio regolamento elaborando un nuovo piano di mutualità per la ripartizione degli introiti nel periodo 1999-2005. Tale assetto ha portato al quadruplicarsi dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione su tutte le reti di comunicazione (TV in chiaro, satellitare, digitale terrestre, internet, banda larga).
• Sperequazione delle risorse tra grandi e piccoli clubs. Sulla scia di alcune decisioni, favorevoli alla gestione centralizzata dei proventi (c.d. pool sharing), assunte dalla Commissione Europea (v. i casi “Uefa Champions League 2003”, “Bundesliga 2004” e “Premier League 2006”) anche l’Authority italiana si è orientata verso posizioni di favore per la vendita centralizzata, con alcuni correttivi tesi a contenere le esclusive per periodi maggiori a 3 anni e ad escludere l’abuso di posizione dominante da parte di un operatore.
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Equilibrio competitivo?
• Immaginiamo che esista un equilibrio perfetto tra tutte le squadre di calcio professionistiche italiane
• L’analisi economica ci dice che sotto questa ipotesi nei 10 anni dal 1996 al 2006 17 squadre diverse avrebbero dovuto piazzarsi nei primi 2 posti della serie A
• In realtà, solo 6 squadre sono davvero arrivate tra le prime 2, pari a circa il 35 % rispetto al numero teorico
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Quadro normativo europeo - Francia
• In Francia la legge Lamour del 2003 orienta verso la commercializzazione collettiva dei diritti, confermando peraltro un sistema già in vigore. Il regime francese si caratterizza per la spiccata mutualità imposta per legge, i diritti televisivi sono attribuiti alla Federazione ed agli organizzatori degli spettacoli sportivi, sono collettivi ed i proventi devono essere distribuiti tra tutti. Una parte dei ricavi, pari al 5%, viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili e contribuire agli altri sport. Una quota parte maggioritaria è, poi, distribuita in parti eguali tra le società ed una parte residua in base ai risultati sportivi della stagione.
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Quadro normativo europeo - Germania
• In Germania la Deutsche Fussball Liga detiene i diritti televisivi e li vende centralmente. Il sistema si caratterizza per la previsione della mutualità in favore anche dei dilettanti. La Lega tedesca gestisce collettivamente ogni diritto generato dai 36 clubs di Bundesliga 1 e 2 (fra cui i diritti televisivi) e ridistribuisce i ricavi mediante un regime di mutualità che distingue tra Bundesliga 1 (cui spetta il 79% delle risorse) e Bundesliga 2 (il restante 21%). Ogni Bundesliga poi ripartisce i proventi tra i singoli club mediante una quota pari alla metà distribuita in parti eguali e la restante secondo risultati sportivi. Una quota è riservata alla Federazione. Per i soli diritti pay per view è previsto un ulteriore meccanismo che premia: la società ospitante con il 64% di proventi, l’ospitata con il 32%, la Federazione con il 4% e le società di Bundesliga 2 con il restante 2%.
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Quadro normativo europeo - Inghilterra
• In Inghilterra la Football Association of Premier League detiene e vende collettivamente i diritti di trasmissione in diretta, gli highlights, i diritti relativi ai nuovi media ed i diritti internazionali che rimangono, però, di proprietà dei club azionisti: la commissione CE, con delibera del
22 marzo 2006, ha giudicato positivamente gli impegni
assunti in modo vincolante dalla FAPL dal 2007 al 2013.
• La vendita avviene attraverso una ripartizione in pacchetti (6 complessivamente) con il divieto per un singolo operatore di acquistarne più di 5. I clubs possono comunque trattare singolarmente la cessione sia dei diritti non ricompresi nei 6 pacchetti sia di quelli acquistati da un’emittente ma eventualmente non utilizzati. La mutualità si attua attraverso una redistribuzione della metà dei proventi in parti eguali e la restante metà in base ai punti in classifica ed al numero delle presenze nelle dirette e nelle differite. Una quota scarsamente rilevante viene versata dalla Premier alla serie inferiore.
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Quadro normativo europeo - Spagna
• In Spagna era stato adottato il modello di business senza mutualità. Dopo alcuni mesi, però, si è ritenuto di adottare un modello attenuato di mutualità attraverso una divisione centralizzata degli incassi derivanti dalla vendita individuale dei diritti.
• La Liga ha adottato un sistema che privilegia l’audience di ciascun club per il 55%, mentre la restante parte è suddivisa in ragione dei risultati sportivi conseguiti nelle ultime tre stagioni.
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Legge 19 luglio 2007 n. 106
• Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radio-televisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici
• Il Governo, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio dei diritti radiotelevisivi ed il mercato degli stessi riservandosi altresì la possibilità di emanare decreti correttivi entro ulteriori 12 mesi
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I principi della legge delega
• riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo, in quanto tale non riconducibile tout court, anche nei profili riguardanti la sua utilizzazione economica, a mera attività economica
• attribuzione, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva
• assegnazione della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in esclusiva al club organizzatore
dell’evento, in condizione di reciprocità con il club
ospitato
• introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata
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I principi della legge delega
• garanzia del diritto di cronaca (art. 65, comma 2, L. 633/1942)
• ripartizione delle risorse economiche in modo da assicurare l’equilibrio competitivo tra i soggetti che partecipano alle competizioni e da destinare una quota a fini di mutualità generale del sistema
• il soggetto organizzatore dell’evento (Lega n.d.r.), deve agevolare la fruibilità da parte dell’utenza locale, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine
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Diritto di cronaca
Art. 65, comma 2, Legge 633/1942 sul diritto d’autore
“La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo il caso di
impossibilità, la fonte”
Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca
radiotelevisivo emanato dalla Lega Calcio.
• Il diritto di cronaca viene identificato come “resoconto di attualità”, di durata complessiva di 8 minuti per giornata
• Quale “resoconto” (racconto di un fatto già passato), la cronaca va esercitata solo in differita e per un periodo in cui la notizia può considerarsi ancora di“attualità” (48 ore).
• Unica eccezione la radio, per la quale la cronaca può esercitarsi anche in diretta.
• Al fine di evitare un accesso indiscriminato all’interno degli stadi, il regolamento disciplina le modalità di acquisizione delle immagini ai fini del diritto di cronaca
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Diritti connessi
Articolo 78 quater Legge 633/1942 sul diritto d’autore
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili
• Diritto del produttore delle immagini audiovisive sugli utilizzi delle immagini prodotte (art. 78-ter)
• Diritto dell’emittente radiotelevisiva sugli utilizzi delle proprie emissioni (art. 79)
• I diritti connessi sorgono in capo ai soggetti autorizzati alla ripresa ed alla messa in onda. Viene, dunque, limitato l’utilizzo delle immagini da parte dei terzi.
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I criteri della legge delega
• la vendita dei diritti di trasmissione deve avvenire per singola piattaforma ed è, dunque, vietato l’acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l’operatore è in possesso del titolo abilitativo, la sublicenza dei diritti acquisiti, nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (v. provv. AGCM 18/01/10)
• potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti
• limite di 3 anni (come suggerito dall’Antitrust) per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti
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D. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9
Il provvedimento di attuazione della legge delega disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie ottenute attraverso la commercializzazione in forma centralizzata di diritti audiovisivi con i seguenti obiettivi:
• garantire l’equilibrio competitivo tra partecipanti
• incentivare i settori giovanili delle società professionistiche e le categorie dilettantistiche
• migliorare la sicurezza degli impianti sportivi
• finanziare ogni anno un minimo di due progetti di sostegno a discipline sportive "diverse da quelle calcistiche" con priorità per progetti di promozione di "interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole"
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Mutualità generale
• L’organizzatore della competizione deve destinare una quota delle risorse economiche dei diritti audiovisivi, non inferiore al 4%, per sviluppare i settori giovanili delle società sportive professionistiche, per valorizzare ed incentivare le categorie dilettantistiche, per sostenere gli investimenti per la sicurezza anche infrastrutturale degli impianti sportivi, nonché per finanziare ogni anno almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
• È istituita la “Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”
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Mutualità per le categorie professionistiche inferiori
L’organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare ed incentivare l’attività delle categorie professionistiche inferiori, deve destinare alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori una quota annuale non inferiore al 6% del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato
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Ripartizione delle risorse
La ripartizione delle risorse del Campionato di Calcio italiano di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2010- 2011 verrà effettuata secondo nuove modalità:
• il 40% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
• il 30% in base ai risultati sportivi conseguiti (10% in base ai c.d. risultati storici, cioè dalla stagione sportiva 1946/47 ad oggi; 15% in base ai risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive; 5% in base al risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva);
• il 30% in base al bacino di utenza nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori e nella misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento.
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Sintesi disciplina legislativa
• È stata sancita la contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti alla stessa competizione. Il diritto di sfruttamento appartiene, pertanto, e alle singole squadre partecipanti al campionato e al soggetto organizzatore dell’intera competizione (Federazione o Lega se da questa delegata).
• L’esercizio del diritto, ovvero la cessione dei diritti di sfruttamento, è posto in capo al soggetto organizzatore del campionato pur nel rispetto di principi di mutualità e di ripartizione delle risorse definiti dalla norma stessa.
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Applicabilità a discipline sportive non professionistiche
• Si ritiene che il legislatore italiano, sull’onda di una rilevante produzione in ambito comunitario, abbia voluto sancire il principio della comproprietà e della cessione collettiva dei diritti in tutti i settori sportivi nei quali la cessione dei diritti audiovisivi assume una rilevanza economica apprezzabile.
• Principio di comproprietà e di vendita collettiva dei diritti per tutte quelle realtà sportive la cui negoziazione dei diritti possa essere suscettibile di una valutazione economica di una certa rilevanza (rif. “professional sport” e “professional player” Libro Bianco dello Sport UE e Risoluzione Parlamento Europeo 8/05/08)
• Non potranno, però, adottarsi sic et simpliciter i criteri ed i parametri previsti dal decreto in quanto “cuciti” addosso al calcio ma potranno certamente essere considerati dei principi guida.
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Applicabilità a discipline sportive non professionistiche
• Se per quanto riguarda gli eventi a partecipazione individuale (galà di ginnastica, meeting di atletica etc.), oltreché gli eventi ciclicamente ricorrenti (olimpiadi, mondiali, europei), il dato può essere considerato abbastanza pacifico, non sarebbe del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui la titolarità dei diritti d’immagine di una gara di un campionato a squadre fosse da attribuirsi unicamente al soggetto organizzatore del singolo incontro e che, ospitando l’evento, si assume anche la responsabilità giuridica dell’evento stesso. Tale ultima tesi potrebbe avere il conforto della nostra Carta Costituzionale oltreché di altre fonti normative ma trascurerebbe proprio la specificità dello sport, la sua autonomia sancita dallo stesso ordinamento (v. l. 280/2003) e la natura stessa di spettacolo insito nello sport a qualunque livello esso sia praticato. Ricordiamo, ad esempio, che deve comunque essere garantito il diritto di cronaca e la fruibilità da parte dell’utenza locale.
• Chi organizza un campionato può e deve condividere la titolarità e
l’esercizio dei diritti di sfruttamento della manifestazione. Se è vero che non potrebbe esservi un campionato senza la partecipazione delle squadre, è altrettanto vero che detta manifestazione non potrebbe celebrarsi se non con l’impegno ed il lavoro di un ente organizzatore.
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Gli interventi dell’AGCM in ambito sportivo
• Sulla stessa linea si è mostrata a più riprese anche l’Antitrust italiana allorquando ha definito “associazioni d’imprese” talune Federazioni non professionistiche e “mercato rilevante” quello di eventi sportivi dilettantistici e pertanto, per il nostro ordinamento, senza alcuno scopo di lucro (soggettivo)
• C.d. “market test”
• Particolare attenzione all’ effetto “foreclosure” derivante dall’adozione di norme statutarie e comportamenti ed atti ad esse consequenziali di alcune Federazioni in rapporto all’attività organizzata dagli Enti di promozione sportiva ma anche da soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo (v. casi dell’automobilismo sportivo e degli sport equestri)
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L’ORDINAMENTO SPORTIVO
E LA GIUSTIZIA SPORTIVA
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Pluralità degli ordinamenti giuridici
• Elementi fondamentali di un ordinamento giuridico: plurisoggettività, organizzazione e normazione
• Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale, ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un’altra collettività o comunità, ogni volta che l’organizzazione è distinta, anche non interamente, da quella propriamente statale
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Pluralità degli ordinamenti e critiche
• La pluralità politica di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali con una propria predeterminazione dei soggetti e con proprie (almeno parzialmente) produzioni normative e aspetti organizzativi
• Carnelutti: scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del fair play
• Xxxxxx Xxxx: passaggio dall’agonismo occasionale all’agonismo a programma illimitato. L’attività agonistica a programma illimitato presuppone l’esistenza di regole e tali regole costituiscono l’ordinamento sportivo
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