Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 febbraio 2008, n. 42850
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 febbraio 2008, n. 42850
Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
(GU n. 54 del 4-3-2008 )
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite massimo di spesa di Euro 45.000.000,00;
Visto il decreto ministeriale n. 40940 del 15 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2007, nel limite di spesa complessivo di Euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2008;
Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, relativamente all'anno 2008, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di
50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di Euro 45.000.000,00 così ripartiti:
Euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; Euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.
Art. 2
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2008. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 3
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 4
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 5
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro: Xxxxxxx