REGOLAMENTO
AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE
REGOLAMENTO
ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Il servizio consiste nella gestione e manutenzione di giardini ed aree a verde pubblico esistenti all’interno del territorio svolto attraverso Sponsor, che siano cittadini privati, associazioni di volontariato, soggetti economici, comitati, circoli, ecc. che possono sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.
Gli interventi previsti nel servizio in oggetto, consistono nella esecuzione di tutte quelle operazioni volte al mantenimento in maniera decorosa le aiuole/aree a verde e giardini pubblici, con il taglio dell’erba, le potatura siepi e degli alberi, la spollonatura di alberi, lo spazzamento viali e giardini da foglie, cartacce ed altri tipi di rifiuto, con le seguenti modalità:
- Esecuzione di taglio erba ad un’altezza compresa tra 3/5 cm. all’interno delle aiuole, delle aree a verde e dei giardini di proprietà del Comune.
Gli interventi di rasatura dei prati dovranno essere eseguiti con il sistema mulching (la tecnica che prevede di lasciare uno strato di materiale vegetale sparso sul suolo o fra le piante a scopo protettivo
o fertilizzante, ossia erba ed arbusti tagliati finemente) ogni qualvolta l’erba raggiunga la lunghezza di cm.10 compresa la pulizia e il diserbo dei vialetti interni e delle relative zanelle, incluse quelle collocate esternamente a delimitazione delle aree a verde medesime, nonché gli attigui cigli/banchine stradali ed i fossi. In alcune aree non sarà possibile adottare il sistema mulching per il taglio dell’erba e degli arbusti, ma sarà necessario rimuovere l’erba e gli arbusti tagliati per trasportarli alla pubblica discarica. E’ vietato qualsiasi prodotto chimico nelle operazioni di diserbo dei viali pedonali, marciapiedi, zanelle stradali, ecc. Dovranno essere eseguiti gli interventi di manutenzione nelle stesse aree che saranno necessari a mantenere in maniera decorosa l’area assegnata agli Sponsor, o quanto meno, ogni qualvolta l’erba raggiunga l’altezza pari a cm.10.
- Taglio di erba e arbusti lungo le banchine stradali, le fosse stradali e gli argini ad un’altezza compresa tra 4/5 cm. lungo le banchine stradali delle strade comunali ubicate su tutto il territorio comunale, mediante il sistema mulching (la tecnica che prevede di lasciare uno strato di materiale vegetale sparso sul suolo o fra le piante a scopo protettivo o fertilizzante, ossia erba ed arbusti tagliati finemente). Unitamente a tale intervento deve essere effettuata la pulizia delle aree delle circostanti zanelle, raccogliendo, trasportando e smaltendo alla stazione ecologica comunale o discarica autorizzata, eventuali rifiuti di qualsiasi genere.
- Esecuzione potatura di siepi mediante l’utilizzo di attrezzatura adeguata, il recupero, il carico e il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso la stazione ecologica comunale o pubbliche discariche; i tagli orizzontali e verticali dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte evitando rientranze e sporgenze.
- Esecuzione di ripulitura e spollonatura delle piante mediante la parziale eliminazione dei rami in eccesso (doppi, pericolanti, sporgenti, ecc.) tale da ottenere un equilibrato e piacevole aspetto estetico, compreso il recupero, il carico il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.
- Esecuzione dello spazzamento di giardini, dei relativi viali, nonché dei marciapiedi lungo le strade comunali per la relativa pulizia, dopo le operazioni di taglio dell’erba, di potatura delle varie piante, nonché interventi di diserbo al fine di consentirvi il passaggio, mediante l’utilizzo di personale specializzato e attrezzatura adeguata, con recupero, carico e trasporto presso la stazione ecologica comunale o pubbliche discariche, del materiale raccolto.
- Concimazione ed irrigazione delle aiuole, giardini e aree a verde pubblico. Durante il periodo primaverile ed estivo, nel caso in cui sia necessario dovrà essere attuata l’innaffiamento delle aree assegnate agli Sponsor, al fine di evitare il possibile essiccamento delle piante. Per quest’ultime, nei periodi idonei dovrà essere effettuata la concimazione, così come per le aree inerbite, solo nel caso in cui sia effettivamente necessario.
- Interventi di manutenzione e piccole opere di riparazione alle impiantistiche e opere di arredo urbano. Gli Sponsor sono chiamati all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria anche delle opere di arredo urbano che si trovano all’interno delle aree a verde e dei giardini pubblici loro assegnati in gestione. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune di Palaia.
Gli Sponsor potranno eseguire direttamente la gestione e la manutenzione delle aree a loro assegnate, o attraverso ditte specializzate, purché sia impiegato personale specializzato in opere di giardinaggio.
Tutte le spese inerenti il servizio in oggetto, le eventuali migliorie che gli Sponsor intenderanno apportare alle aree a verde pubblico, con esclusione dei soli lavori di manutenzione straordinaria, saranno a completo carico degli stessi Sponsor.
L’area a verde conserverà le funzioni ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
ART.2 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
L’assegnazione degli spazi avverrà a seguito della presentazione di apposita richiesta sulla scorta di pubblicazione di specifico avviso pubblico.
Nel caso di aiuole poste in prossimità di soggetti interessati (frontisti) l’Amministrazione comunale si riserva di affidare direttamente, in base all’ordine di presentazione al protocollo comunale, le aree a seguito di richiesta specifica indicante lo spazio di cui il richiedente intende prendersi cura.
Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l’assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:
- Valore economico degli investimenti e proposte migliorative dello sponsor (es. piantumazioni, tipo di allestimento, inserimento di arredi urbani) – fino ad un massimo di punti 30;
- Qualità dei servizi offerti all’utenza (es. frequenza pulizia dell’area con standard superiore a quanto previsto nel presente regolamento, frequenza di cura delle aiole e delle rasature dell’erba, ecc.) – fino ad un massimo di punti 25;
- tipologia sponsor – fino ad un massimo di punti 25 con il seguente ordine di priorità:
associazione non profit, associazione culturale/sportiva, attività nel settore del verde, attività in genere, privati;
- Durata del periodo di manutenzione offerto oltre quello minimo - fino ad un massimo di punti 15;
- eventuale esperienza del richiedente nella manutenzione del verde e/o aver effettuato già lo sponsor con risultati positivi – fino ad un massimo di punti 5.
L’amministrazione si potrà avvalere della facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di proporre allo sponsor aggiudicatario modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.
ART.3 INTERVENTI DI MIGLIORIA O INSTALLAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO ALL’INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
In sede di presentazione della domanda ogni soggetto interessato può presentare, contestualmente ai documenti richiesti, un progetto di miglioria da apportare all’area o alle aree per le quali presenterà domanda di assegnazione.
I progetti inerenti le migliorie da apportare alle aree di cui all’oggetto della gara di appalto, dovranno essere redatti a carico esclusivo del richiedente. Nel caso di proposta di inserimento di
strutture o arredi di particolare importanza per dimensioni e materiali utilizzati, il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione; gli elaborati progettuali dovranno evidenziare quali essenze e/o elementi di arredo urbano saranno proposti all’interno dell’area o delle aree per le quali il concorrente intenderà gareggiare.
Tutte le modifiche proposte con i progetti di miglioria di cui sopra, dovranno essere, per la loro esecuzione, approvate ed autorizzate preventivamente tramiti i propri tecnici, da parte dell’Amministrazione Comunale.
In base al progetto presentato L’Amministrazione Comunale si riserva di mettere a carico dello sponsor i consumi delle utenze.
Resta convenuto che in caso di assegnazione ed autorizzazione alla esecuzione delle modifiche dell’area o delle aree assegnate, lo Sponsor si impegna a realizzare i suddetti lavori a suo completo carico, oltre a donare all’Amministrazione Comunale gli elementi di arredo urbano e/o delle opere d’arte che intenderà installare all’interno delle stesse aree.
Nel caso in cui lo Sponsor intenda lasciare in esposizione gli elementi di arredo urbano e/o opere artistiche per il periodo limitato alla durata del contratto di Sponsorizzazione, entro la scadenza, si impegnerà al ripristino dei luoghi, rimuovendo eventuali manufatti realizzati per la collocazione degli elementi di arredo e/o delle opere d’arte, oltre alla rimessa a dimora di eventuali essenze arboree e/o piante rimosse per la realizzazione delle suddette modifiche.
Se durante la validità del contratto di sponsorizzazione dovessero verificarsi danni o si dovessero essiccare le essenze arboree e/o le piante presenti entro le aree assegnate, queste verranno sostituite a completo carico dell’Amministrazione Comunale, purché ciò non dipenda dalla mancata manutenzione da parte dello Sponsor.
Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto a quanto pattuito con il contratto di sponsorizzazione deve essere preliminarmente autorizzata dall’Amministrazione.
ART.4 DURATA DEL SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE
Il servizio per l’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, ha la durata massima di tre anni.
In sede di presentazione della domanda di affidamento del servizio di sponsorizzazione, ogni richiedente può indicare la durata del servizio in cui intenderà provvedere alla gestione ed alla manutenzione dell’area o più aree per le quali gareggerà, purché questa non sia inferiore all’anno dalla data di stipula del contratto di Sponsorizzazione.
ART.5 DEPOSITO CAUZIONALE
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere allo Sponsor la costituzione del deposito cauzionale per alcune delle aree di maggior importanza, in uno dei modi previsti dalla vigente normativa, per l’intera durata del contratto di Sponsorizzazione. Il deposito cauzionale dovrà essere pari all’ importo stabilito dall’ufficio tecnico comunale in funzione dell’importanza dell’area verde e/o degli interventi previsti.
La mancata costituzione del deposito cauzionale, nelle modalità di cui al precedente comma, successivamente all’assegnazione dell’area allo Sponsor, implicherà la relativa revoca.
ART.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se non allegati, i seguenti documenti:
- Il presente Regolamento;
- Il verbale di affidamento
- i progetti presentati e approvati dall’A.C.
ART.7 RISARCIMENTO DANNI
Nel caso di depauperamento ed essiccazione di piante, arbusti e aree verdi per la mancanza o non corretta concimazione, annaffiatura, potatura, taglio, ecc, lo sponsor sarà tenuto alla sostituzione e reintegro con le medesime caratteristiche.
Lo Sponsor è tenuto a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del Servizio, saranno arrecati alle strutture, agli impianti, alle essenze ed alle piante presenti all’interno delle aree assegnate, dal personale preposto al servizio medesimo.
Qualora lo Sponsor, avendo costituito il deposito cauzionale di cui al precedente art. 5, non provvedesse al risarcimento sopraccennato l’Amministrazione Comunale provvederà ad trattenere lo stesso deposito cauzionale.
Nel caso di danni arrecati agli elementi di arredo urbano ed alle opere d’arte oggetto d’implementazione esposte nelle aree in argomento, a causa degli effetti degli agenti atmosferici e/o di atti vandalici, l’Amministrazione Comunale non corrisponderà alcun compenso allo Sponsor o al proprietario degli stessi arredi e opere d’arte, poiché la sorveglianza degli stessi beni è demandata allo Sponsor.
L’Amministrazione Comunale controlla periodicamente con i propri tecnici l’esatta adempimento degli oneri assunti dallo sponsor.
Se lo Sponsor sospendesse arbitrariamente il Servizio, l’Amministrazione Comunale, dopo sollecitazione scritta, avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il Servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando allo Sponsor la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.
Qualora l’arbitraria sospensione del Servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata maggiore a 30 (trenta) giorni, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di adottare le procedure per la risoluzione del contratto, attuando le disposizioni di cui agli artt. 136 e seguenti del
D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii.
ART.8 SPESE VARIE E VEICOLAZIONE DELL’IMMAGINE DELLO SPONSOR
Ai sensi degli articoli precedenti, faranno capo allo Sponsor tutte le spese per inerenti la gestione e la manutenzione delle aree a verde e dei giardini pubblici assegnati dall’Amministrazione Comunale.
In virtù del Regolamento Tecnico-Amministrativo per l’assegnazione delle aree a verde e giardini pubblici mediante contratti di sponsorizzazione, sarà possibile veicolare l’immagine promossa dallo Sponsor attraverso l’installazione, in prossimità degli accessi alle stesse aree, di cartelli che pubblicizzeranno tale iniziativa la cui dimensione massima complessiva deve essere contenuta in mq.0,50.
L’Amministrazione comunale si attiverà presso le istituzioni scolastiche per incentivare la predisposizione di progetti di abbellimento delle aree verdi.
Il cartello informativo-pubblicitario, che lo sponsor colloca all’interno dell’area a verde affidata, è esente dell’imposta di pubblicità in quanto si applica l’art. 14 comma 3 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il cartello informativo pubblicitario è altresì esente dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per il pagamento del canone, in quanto di superficie complessiva inferiore a mq.0,50.
Il cartello informativo dovrà essere realizzato rispettando le dimensioni, colorazioni, iscrizioni indicate dall’Amministrazione Comunale; non sono ammessi cartelli di:
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa nonché pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale oltre che messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Lo Sponsor non è autorizzato alla vendita di contratti pubblicitari ed alla installazione all’interno delle aree assegnate, cartelli pubblicitari diversi da quello negoziato in sede di assegnazione.
Diversamente verranno rimossi forzatamente e verrà valutata l’eventuale rescissione in danno del contratto di assegnazione.
ART.9 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A DITTE SPECIALIZZATE
Lo Sponsor ha la possibilità di assegnare ad imprese specializzate la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento.
L’assegnazione dei sopra citati lavori è subordinata alla iniziale comunicazione dei nominativi all’Amministrazione Comunale delle ditte alle quali lo Sponsor intenderà assegnare gli stessi interventi; resta convenuto che l’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà non accogliere tale richiesta.
Nel caso in cui l’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento della suddetta istanza, non abbia espresso parere negativo la stessa richiesta sarà ritenuta accolta.
Lo Sponsor dovrà inoltre trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese specializzate, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.
Lo Sponsor è tenuto inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dalla legge 415/1998 e dell’art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.
Lo Sponsor è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese specializzate subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’incarico assunto.
L’Amministrazione comunale resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra lo Sponsor e le ditte specializzate per cui lo Sponsor medesimo resta l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale della buona e puntuale gestione e manutenzione delle aree assegnate.
È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
Art.10 SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale, costituito ai sensi del precedente art. 5, sarà svincolato 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della convenzione.
Il deposito cauzionale non sarà svincolato, nei casi in cui lo Sponsor non provveda al risarcimento dei danni cagionati all’area ed alle impiantistiche interne all’area avuta in gestione, ai sensi dell’art.
7 comma 2, nonché nel caso in cui non siano state effettuate le volturazioni a carico dell’Amministrazione Comunale di tutte le utenze presenti all’interno delle stesse aree, nonché non siano stati pagati i relativi consumi o non effettuati i pagamenti nei confronti delle ditte subappaltatrici o le stesse aree siano state lasciate in condizioni di manutenzione non ottimali.
ART.11 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E POLIZZE ASSICURATIVE
Lo Sponsor entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare a questa Amministrazione Comunale un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.
L’Amministrazione Comunale predisporrà uno schema di piano di sicurezza tipo per le associazioni di volontariato.
Lo sponsor e le associazioni di volontariato dovranno essere dotate di apposite coperture assicurative.
ART.12 OSSERVAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Lo Sponsor e/o le imprese specializzate sono obbligati ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.
I piani di sicurezza devono essere redatti conformemente alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12/6/1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24/6/1992, relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Lo Sponsor e/o le imprese specializzate sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta di questa Amministrazione Comunale, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali. Lo Sponsor è tenuto a curare il coordinamento di tutte le altre ditte operanti nei vari cantieri, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse ditte subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo Sponsor. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In attesa di definizione si intendono gravi violazioni quelle menzionate nel D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.
ART.13 INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
In caso di inosservanza da parte dello Sponsor e/o le imprese specializzate delle norme sulla sicurezza, questa Amministrazione Comunale intimerà di mettersi in regola ed, in caso d’ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal n.81/2008 e ss. mm. e ii.
In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, l’Amministrazione Comunale procederà a determinare le somme relative che verranno scomputate e recuperate attraverso l’incameramento parziale del deposito cauzionale. In questo caso lo Sponsor dovrà provvedere a reintegrare la stessa cauzione fino a costituire l’importo inizialmente stabilito in sede di stipula del contratto di sponsorizzazione.
ART.14 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, pena di nullità.
ART.15 DOMICILIO
Lo Sponsor dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede dell’ente. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dello Sponsor o al capo cantiere dal dirigente di servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell’appaltatore.
ART.16 CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Pisa.
ART.17 PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Comune di Palaia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati in questione è il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Palaia - Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2015