CITTA’ METROPOLITANA D I B A R I
CITTA’ METROPOLITANA X X X X X X
Il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 10,30 presso la sede dell’ex Palazzo Provincia sita in Bari, Xxx Xxxxxxx, 00 ha avuto luogo l’incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica, costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 CCNL Funzioni locali 16.11.2022, giusta Decreto del Sindaco Metropolitano nr. 375 del 09.12.2022 (PG 94210/2022), e la Delegazione di parte sindacale con i rappresentanti territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del vigente CCNL, nelle seguenti persone:
per la Delegazione di parte pubblica
Composizione | Nominativo | |
Presidente: Segretario Generale | avv. Xxxxxx XXXXX | FIRMATO |
Componente: Dirigente Servizio Risorse Umane- Sicurezza lavoro | avv. Xxxxx XXXXXXXX | FIRMATO |
Componente: Dirigente Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi Economato e Provveditorato | xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXX | FIRMATO |
per la Delegazione di parte sindacale
I rappresentanti territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del vigente CCNL:
Sigla sindacale | Cognome e nome | |
FP CGIL | XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX |
CISL FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX |
UIL FPL | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX |
CSA Regioni Autonomie locali | DI XXXXXXX XXXXXX X.X. | FIRMATO |
I rappresentanti RSU :
Sigla sindacale | Cognome e nome | |
CISL FP | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX | |
CISL FP | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX |
CISL FP | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | |
CISL FP | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX |
FP CGIL | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | FIRMATO |
FP CGIL | XXXXXXXXXXXX XXXXXX | |
FP CGIL | XXXXXXXX XXXXXX | FIRMATO |
FP CGIL | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | FIRMATO |
UIL FPL | DEL XXXXX XXXXXXXXXXXX | FIRMATO |
UIL FPL | XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX |
CSA Regioni Autonomie locali | XXXXXXX XXXXXXX | |
CSA Regioni Autonomie locali | DI XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | FIRMATO |
Al termine dell’incontro le parti,
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 225 del 27.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, recante “Accordo collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente della Città Metropolitana di Bari Anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione”;
sottoscrivono
il seguente Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente Anno 2022, con relativi ALLEGATO A) “Ammontare complessivo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022” ed ALLEGATO B) “Utilizzo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022”.
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
PREMESSO CHE :
L’art. 40 del d.lgs.165/2001 e ss.mm.ii :
-al comma 3 bis dispone: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione…(.omissis)….Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ”;
-al comma 3-quinquies prevede: “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile…..omissis… ”
VISTO l’art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 che , in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, prevede :
“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza
dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016…..OMISSIS……”;
VISTI i CCNL del personale non dirigente per il Comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni locali per il triennio giuridico ed economico 2016- 2018 sottoscritto in data 21.05.2018;
PRESO ATTO CHE in data 16.11.2022 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra la parte pubblica (ARAN) e la parte sindacale (Organizzazione e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto) che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019- 2021;
VISTO il Titolo II del predetto CCNL, che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;
VISTO l‘art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 il quale:
- al comma 1 dispone: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3”;
-al successivo comma 3 prevede: “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è
individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
-al comma 4 prevede l’elencazione specifica delle materie oggetto di contrattazione integrativa;
DATO ATTO CHE:
-con decreto del Sindaco metropolitano nr. 375 del 09.12.2022 (PG 94210/2022), a seguito della sottoscrizione del predetto CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, si è proceduto con la determinazione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative con la parte sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- con decreto nr. 380 del 12.12.2022 (PG 94681/2022) il Sindaco metropolitano ha impartito le direttive alla suddetta delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dipendente anno 2022;
RICHIAMATO il vigente CCDI Piattaforma normativa 2019-2021 e relativi allegati sottoscritto in data 30.12.2019, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 164/2019, successivamente modificato ed integrato con l’Accordo decentrato sottoscritto in data 02.07.2020, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 41 del 03.06.2020 e dagli Accordi decentrati annuali ( da ultimo il CCDI siglato in data 30.12.2021), giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 170 del 28.12.2021);
CONSIDERATO CHE:
-Il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
-le risorse decentrate si suddividono in:
− risorse stabili che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
− risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 sono regolate dall’ art. 67 CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, cui si aggiungono gli importi rivenienti dall’applicazione dell’art. 79 comma 1 lett.
b) e d) e dall’art. 79 comma 3, in combinato disposto con i commi 5 e 6 del medesimo art. 79 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022;
DATO ATTO CHE per effetto dell’applicazione dell’art. 67 comma 1 e dell’art. 15 comma 5 CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative ex art. 13 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 Funzioni locali sono corrisposte a carico del bilancio dell’Ente;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
-l’art. 68 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali “Fondo Risorse decentrate : utilizzo” al comma 1 prevede:
“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”;
comma 2 : “ Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai
seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56- quinquies;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di
cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse
stabili.
comma 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”;
CONSIDERATO CHE ai sensi della vigente normativa in materia:
- i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane –Sicurezza Lavoro nr. 3959/2022 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate del personale dipendente anno 2022. Costituzione parte stabile”;
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 6512/2022 del Servizio Risorse Umane –Sicurezza sul Lavoro avente ad oggetto: “Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2021. Ricognizione amministrativa ammontare complessivo economie anno 2021”;
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 6513/2022 del Servizio Risorse Umane –Sicurezza sul Lavoro con la quale si è proceduto con la ricognizione amministrativa delle economie del Fondo delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente anno 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 6514/2022 del Servizio Risorse Umane –Sicurezza sul Lavoro recante “Fondo risorse decentrate del personale dipendente 2022. Costituzione parte stabile e variabile.”
VISTO il Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 46 del 30.04.2019;
VISTI:
-il Decreto del Sindaco metropolitano nr. 217/2019 avente ad oggetto: “Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative della Città metropolitana di Bari ex art. 13, comma l, lett. a) e b) CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.46/20 19 - art. 3 "Istituzione ed individuazione delle Posizioni Organizzative" e relativi allegati A) e B) a costituirne parte integrante e sostanziale;
- il Decreto del Sindaco metropolitano nr. 383 del 24.12.2021 recante : “Decreto sindacale n.
217 del 21.06.2019 avente ad oggetto "Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative della Città metropolitana di Bari ex art. 13, comma l, letto a) e b) CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.46/20l9 art.3 Istituzione ed individuazione delle Posizioni Organizzative" .Conferma a seguito riorganizzazione dei Servizi dell ' Ente”;
-il Decreto sindacale nr. 201 del 01.06.2022 avente ad oggetto: "Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative della Città metropolitana di Bari ex art. 13, comma l, letto a) e b) CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 46/2019 -art. 3 Istituzione ed individuazione delle Posizioni Organizzative" - Decreto sindacale n.217 del 21.06.2019 e successivo Decreto sindacale n.383 del 24.12.2021 - proroga”;
VISTI i provvedimenti adottati dai Dirigenti dell’Ente in esecuzione dei succitati decreti sindacali per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Città Metropolitana di Bari approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 32 del 19.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 nr. 150 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii.;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Metropolitano:
− nr. 172 del 28.12.2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio periodo 2022/2023 comprensivo del Piano degli obiettivi e del Piano delle performance;
− nr. 51 del 23.05.2022 di approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 e relativi allegati;
− nr. 94 del 14.06.2022 di approvazione del DUP 2022-2024;
− nr. 99 del 22.06.2022 di adozione ed approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente
2022-2024 e relativi allegati;
− nr. 129 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Verifica e salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs n. 267/2000. Variazione di assestamento generale del Bilancio 2022-2024 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8, del D.lgs 267/2000;
− nr. 131 del 27.07.2022 recante “Art. 169 del D.lgs 267/2000-Piano esecutivo di Gestione 2022-2024. Approvazione”;
− nr. 142 del 04 agosto 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n .113/2021;”
− nr.171 dell’11 novembre 2022 avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 deliberazione del Consiglio metropolitano n.142 del 04.08.2022 -modifiche e integrazioni”;
-nr. 188 del 30 novembre 2022 recante “Art. 175 del d.lgs. 18.08.2000. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024”;
Tutto quanto in premessa precisato, che qui si intende trascritto e riportato,
PARTE PUBBLICA E PARTE SINDACALE SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE
per l’anno 2022, in applicazione della clausola di ultrattività contemplata dalla normativa contrattuale nazionale, è confermata la disciplina degli istituti contrattuali del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente di questa Città metropolitana del 30.12.2019 - piattaforma normativa 2019-2021- come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con l’Accordo decentrato integrativo siglato in data 30.12.2021, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 170 del 28.12.2021.
PARTE PUBBLICA E PARTE SINDACALE
addivengono, pertanto, in data odierna, all’ accordo per l’utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2022 come di seguito indicato:
1. Le risorse di cui all’ ALLEGATO A) “Ammontare complessivo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022” sono ripartite secondo quanto riportato nell’ ALLEGATO B) “Utilizzo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022” al presente Accordo collettivo decentrato integrativo, a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Le risorse decentrate stabili sono prioritariamente utilizzate per finanziare i seguenti istituti giuridici con carattere di stabilità:
− progressioni economiche orizzontali storicizzate, comprensive di assegni ad personam;
− quote indennità di comparto incidenti sul Fondo.
3. L’ammontare complessivo delle risorse decentrate stabili ancora disponibile, dopo aver decurtato la quota dei predetti istituti stabili, è destinata:
-al finanziamento delle indennità contemplate dalla contrattazione collettiva nazionale e legate all’organizzazione dell’Ente (indennità turnazione, indennità di reperibilità, art. 24 comma 1 CCNL 14/09/2000);
-al finanziamento delle indennità (indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis; compensi per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies; indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quinquies ed indennità di funzione di cui all’art. 56- sexies CCNL 21.05.2018 per il personale appartenente al Corpo di Polizia Metropolitana) secondo la disciplina del vigente CCDI 30.12.2019 -piattaforma normativa 2019-2021- negli importi e con le modalità ivi stabilite ed in applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari in materia.
LE PARTI CONVENGONO
1. DI DESTINARE, nei limiti delle risorse disponibili nella parte stabile del Fondo risorse decentrate anno 2022, l’importo complessivo di €. 82.000,00 per il finanziamento di una nuova progressione economica orizzontale (art. 68 comma 2 lett. j CCNL 21.05.2018), con decorrenza giuridica ed economica al 01.01.2022, per una percentuale massima del
49% -per ciascun percorso economico- dei dipendenti aventi potenzialmente titolo a beneficiare dell'istituto.
2. DI DESTINARE al finanziamento del PREMIO PERFORMANCE ANNO 2022 del personale dipendente la quota residuale delle risorse decentrate stabili del Fondo anno 2022, nonché l’ammontare complessivo delle risorse variabili come riportato e dettagliato nell’Allegato B) al presente Accordo decentrato a costituirne parte integrante e sostanziale.
Ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 20 del vigente CCDI 30.12.2019 rubricato “Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività ed al miglioramento dei servizi”, la MASSA MONETARIA destinata alle performance da ripartire tra i potenziali aventi titolo in ciascun anno di riferimento è costituita dall’ammontare delle risorse prioritariamente destinate al finanziamento dell’istituto in sede di accordo decentrato annuale, cui si aggiungono le risorse non utilizzate/attribuite nel medesimo anno per le altre destinazioni.
3. DI DESTINARE al finanziamento della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative ex art. 13 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 Funzioni locali l’importo di
€. 3.859,75 (pari al 15% di €. 25.731,64-corrispondente allo 0,22% del monte salari dipendenti anno 2018), risorsa riveniente dall’applicazione del comma 3 dell’art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, ad incremento del Fondo P.O. 2022 (€. 311.050,00, con finanziamento a carico del bilancio, ai sensi dell’art. 67 comma 1 e dell’art. 15 comma 5 CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018).
LE PARTI DANNO ATTO CHE
⮚ Eventuali economie accertate a consuntivo della retribuzione di posizione in un determinato anno, incrementano, per quell’anno, le risorse che l’Ente ha destinato in via ordinaria al finanziamento della retribuzione di risultato e vengono ripartite tra gli incaricati di posizione organizzativa proporzionalmente al punteggio conseguito sulle apposite schede di valutazione con le seguenti modalità:
Massa monetaria: ΣP = valore economico punto percentuale |
- Σ= Sommatoria di tutti i punteggi conseguiti dal personale investito di posizione organizzativa nelle schede di valutazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance. |
- P= Punteggio “Griglia di valutazione personale investito di X.X. xxxxxxx F: “punteggio performance per fattore base 100”. Sistema Misurazione e Valutazione delle performance. |
Quota retribuzione di risultato = Valore economico punto percentuale X (moltiplicato) P |
⮚ Eventuali ulteriori economie derivanti da decurtazioni della retribuzione di risultato, anche per effetto della correlazione della stessa, in applicazione dell’ art. 15 comma 6 CCDI 30.12.2019, con compensi di cui all’art. 18 lett. h) CCNL 21.05.2018, saranno ripartite con le suindicate modalità di attribuzione tra gli incaricati di P.O., ad esclusione del personale interessato dalle predette decurtazioni.
PARTE PUBBLICA E PARTE SINDACALE SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate anno 2022, come dettagliato nell’ ALLEGATO A) e ripartito secondo quanto riportato nell’ ALLEGATO B) a costituire parte
integrante e sostanziale del presente Accordo Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente Anno 2022, potrà comunque essere oggetto di successiva ricognizione ed eventuale modifica, alla luce di significativi orientamenti giurisprudenziali e/o dottrinari e successive applicazioni normative ed ermeneutiche in materia.
ALLEGATO A) Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente
ANNO 2022 Ammontare complessivo risorse decentrate stabii e variabili 2022
DESCRIZIONE | FONDO 2022 | ||
RISORSE STABILI | |||
CCNL 21.05. 2018 Art. 67 comma 1 | Fondo anno 2017 Certificato | € 2.575.244,38 | |
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato PO/ AP nell'anno 2017 | € 311.050,00 | ||
Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, al netto di quelle che l'ente ha destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità (ammontanti a complessivi €. 311.050,00) | € 2.264.194,38 | ||
CCNL 21.05. 2018 Art.67 comma 2 lett. a) | Importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (nr. 529 unità) | € 44.012,80 | importo escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 (cfr art. 11 DL135/2018 convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019 n.12) |
CCNL 21.05. 2018 Art.67 comma 2 lett. b) | Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 21.05.2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. | € 17.968,20 | importo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ( PG 0077984 del 21.06.2018) ed escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 (art.11 DL 135/2018 convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019 n.12) |
CCNL 21.05. 2018 Art.67 comma 2 lett. c) | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell' anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno ( cessati anni 2017/2021) | € 92.139,58 | quota intera in ragione d'anno soggetta al limite art. 23 d.lgs.75/2017 |
CCNL 21.05. 2018 Art. 67 comma 2 lett.e) (voce di DECURTAZIONE) Riduzione per trasferimento personale sovrannumerario Mercato del lavoro | Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 | € 477.333,63 | voce di DECURTAZIONE per personale sovrannumerario Mercato del lavoro trasferito e contrattualizzato presso Regione Puglia a far data dal 01.07.2018 ai sensi della legge 205/2017 |
APPLICAZIONE 33 comma 1 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 -Decreto 11 gennaio 2022 pubblicato su Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2022 | Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. (chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato /rif. nota PG n. 179877 del 1° settembre 2020 e PG n. 12454/2021 ) | € 0,00 | |
TOTALE RISORSE STABILI | € 1.940.981,33 |
INCREMENTI FONDO PARTE STABILE 2022 PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022
CCNL 16.11.2022 Art.79 comma 1 lett. b) | Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (nr. 334 unità) | € 28.223,00 | importo escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 6 |
CCNL 16.11.2022 Art.79 comma 1 lett. d) | di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'Art.76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciscuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla stessa data | € 46.716,02 | importo escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 (cfr ART. 11 DL135/2018 convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12) |
TOTALE PARTE STABILE ANNO 2022 RIDETERMINATA per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 16.11.2022 | € 2.015.920,35 |
ALLEGATO A) Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente
ANNO 2022 Ammontare complessivo risorse decentrate stabii e variabili 2022
RISORSE VARIABILI DESCRIZIONE | FONDO 2022 |
Art.67 comma 3 lett.c) | risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: compensi avvocatura interna art. 9 comma 6 dl 90/2014 per spese compensate e recuperate | € 47.807,48 | risorse escluse dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 |
Art.67 comma 3 lett.c) | risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: INCENTIVI TECNICI art. 113 dlg.50/2016 | € 774.095,86 | risorse escluse dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 |
Art.67 comma 3 lett.d) | importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b) ART. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio. | € 12.526,45 | risorse nel limite art. 23 dlgs. 75/2017 |
Art.67 comma 3 lett.e) | eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999: l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo | € 95.703,72 | risorse escluse dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 |
art. 68 comma 1 | risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, rese disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia contabile | € 106.534,67 | risorse escluse dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 |
INCREMENTI FONDO PARTE VARIABILE 2022 PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022 | |||
CCNL NOVEMBRE 2022 Art.79 comma 1 lett. b) annualita' 2021 | Importo, su base annua, pari ad euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (nr. 334 unità) | € 28.223,00 | importo escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022 |
CCNL 16.11.2022 Art.79 comma 3 | In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. | € 21.871,90 | € 21.871,90 (pari all' 85 % di € 25.731.64 ) ad incremento fondo dipendenti - importo escluso dal limite art. 23 dlgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 |
TOTALE RISORSE VARIABILI | € 1.086.763,08 |
ALLEGATO A) Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente
ANNO 2022 Ammontare complessivo risorse decentrate stabii e variabili 2022
verifica limite art. 23 Dlgs. 75/2017
ammontare complessivo risorse decentrate parte stabile Anno 2022, al netto della riduzione per trasferimento personale sovrannumerario Mercato del lavoro | € 2.015.920,35 | ||
ammontare complessivo risorse decentrate parte variabile Anno 2022 | € 1.086.763,08 | ||
quota finanziamento incarichi posizioni organizzative a bilancio (art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018) assoggettata al limite art. 23 D.LGS. 75/2017 RIF. DD 3544 DELL'11.07.2022 | € 311.050,00 | ||
TOTALE COMPLESSIVO | € 3.413.733,43 | ||
ammontare risorse parte stabile NON assoggettate al limite art. 23 d.lgs. 75/2017 ( art.67 comma 2 lett. a) + (art.67 comma 2 lett. b ) CCNL 21/05/2018 cui si aggiungono gli importi di cui all'art. 79 comma 1 lett. b e d) CCNL 16/11/2022 | € 136.920,02 | ||
ammontare risorse parte variabile NON assoggettate al limite art. 23 d.lgs. 75/2017 ;( Art.67 comma 3 lett.c); ( Art.67 comma 3 lett.e), ART. 68 comma 1 CCNL 21.05.2018, all'art. 79 comma 1 lett. b ) Anno 2021, Art.79 c.3 | € 1.074.236,63 | ||
TOTALE RISORSE stabili e variabili non assoggettate al limite art. 23 dlgs. 75/2017 | € 1.211.156,65 | ||
IMPORTO COMPLESSIVO risorse decentrate stabili e variabili assoggettate al limite (comprensivo della quota a carico del bilancio per il finanziamento PO €. 311.050,00) | € 2.202.576,78 | ||
LIMITE art. 23 decreto legislativo 25 maggio 2017 nr. 75- Art.67 comma 7 CCNL 21/05/2018 | Ammontare limite fondo 2016 (€. 2.575.244,38) rideterminato per omogeneizzazione basi di computo, a seguito di decurtazione ( €. 477.333,63 ) personale sovrannumerario Mercato del lavoro- (rif. DD 7024/2018) | € 2.097.910,75 | |
RICONDUZIONE limite -applicazione art. 23 comma 2 dlgs. 75/2017 | ammontare riduzione per riconduzione al limite FONDO 2016 ( rideterminato rif. DD 7024/2018) | € 104.666,03 | VOCE DI DECURTAZIONE |
IMPORTO COMPLESSIVO risorse decentrate 2022 assoggettate al limite al netto della riduzione per riconduzione al limite fondo (€. 104.666,03) ed al netto della quota a bilancio PO di €. 311.050, 00 | € 1.786.860,75 |
ALLEGATO A) Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente
ANNO 2022 Ammontare complessivo risorse decentrate stabii e variabili 2022
RIEPILOGO FINALE AMMONTARE COSTITUTIVO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 | |
TOTALE risorse decentrate stabili personale dipendente Anno 2022 assoggettate al limite | € 1.786.860,75 |
TOTALE risorse decentrate stabili 2022 comprensivo di risorse fuori limite art. 23 dlgs.75/2017 : art. 67 comma 2 lett. a) e lett b) CCNL 21/05/2018 + art. 79 comma 1 lett. b) e d) CCNL 16/11/2022 | € 1.923.780,77 |
TOTALE risorse decentrate variabili NON assoggettate al limite art. 23 dlgs.75/2017, ( Art 67 c.3 lett e)+ Ar 68 c.1 CCNL 21/05/2018; Art.79 c.1 lett. b) Anno 2021+Art 79 c.3 (€ 21.871,90 pari all' 85 % di € 25.731.64 ad incremento fondo dipendenti), al netto delle risorse decentrate variabili art. 67 comma 3 lett.c) CCNL 21/05/2018 | € 252.333,29 |
Ammontare risorse decentrate variabili art. 67 comma 3 lett.c) che affluiscono al Fondo per specifiche disposizioni ( compensi avvocatura interna/incentivi tecnici) | € 821.903,34 |
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI ANNO 2022 PERSONALE DIPENDENTE | € 2.998.017,40 |
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE 2022 CON FINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO RIF. DD 3544 DELL'11.07.2022 | € 311.050,00 |
AMMONTARE RISORSE AD INCREMENTO FONDO PO 2022 con finanziamento a carico del bilancio (15% di €. 25.731.64 pari allo 0,22% XXX XXXXX SALARI 2018) | € 3.859,75 |
TOTALE FINANZIAMENTO PO | € 314.909,75 |
ALLEGATO A) Accordo collettivo decentrato integrativo del personale dipendente
ANNO 2022 Ammontare complessivo risorse decentrate stabii e variabili 2022
RIEPILOGO INCREMENTI PER EFFETTO DELL' APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022 | TOTALE COMPLESSIVO | 128.893,67 € |
TOTALE INCREMENTI PARTE STABILE | 74.939,02 € | |
TOTALE INCREMENTI PARTE VARIABILE | 50.094,90 € | |
TOTALE COMPLESSIVO INCREMENTO FONDO | 125.033,92 € | |
TOTALE INCREMENTO FONDO PO CON FINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER EFFETTO DELL' APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022 | 3.859,75 € |
ALLEGATO B) Accordo collettivo decentrato integrativo personale dipendente Anno 2022
Utilizzo risorse decentrate stabili e variabili
Anno 2022
FONDO 2022
PARTE STABILE 2022 | € 1.923.780,77 | |
PARTE VARIABILE 2022 | € 252.333,29 | (risparmi da lavoro straordinario contabilizzati in € 95.703,72; economie fondo dipendenti anno precedente contabilizzati in € 106.534,67; 28.223,00 (art. 79 comma 1 lett.b) CCNL 16.11.2022 annualità 2021; €. 21.871,90 (quota fondo pari all' 85% dello 0,22% monte salari 2018) |
TOTALE ammontare costitutivo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022 | € 2.176.114,06 | |
UTILIZZO ART. 68 CCNL 21.05.2018 | ||
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICIZZATE (CON IMPORTI AGGIORNATI AL NUOVO CCNL 16.11.2022) (A) | € 827.988,58 | |
INDENNITA' DI COMPARTO (per la quota incidente sul fondo) (B) | € 142.799,95 | |
Totale voci (A e B) | € 970.788,53 | |
Indennità di turno-art. 23 CCNL 21.05.2018 /art. 24 CCNL 14.09.2000 e s.m.i. - art. 16 CCDI 30.12.2019 | € 110.000,00 | |
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018 - art. 17 CCDI 30.12.2019 | € 40.502,04 | |
indennità di specifiche responsabilità -art 70 quinquies CCNL 21/05/2018 - -art. 19 CCDI 30.12.2019 | € 149.400,00 | |
Indennità condizioni lavoro ex art.70 bis CCNL 21/05/2018 .-art. 18 CCDI 30.12.2019 | € 8.872,00 | |
indennità servizio esterno Polizia Metropolitana art 56 quinquies CCNL 21.05.2018 e -art. 24 CCDI 30.12.2019 | € 12.960,00 | |
indennità di funzione Polizia Metropolitana art 56 sexies CCNL 21.05.2018 e -art. 25 CCDI 30.12.2019 | € 10.800,00 | |
NUOVA PEO ANNO 2022 (art. 68 comma 2 lett. j) | € 82.000,00 | PERCENTUALE DIPENDENTI: 49% per ciascun percorso economico decorrenza giuridica ed economica 01/01/2022 |
PREMIO PERFORMANCE 2022 | € 790.791,49 | l'importo è comprensivo dell'ammontare delle risorse variabili (risparmi da lavoro straordinario, economie fondo dipendenti anno precedente, risorse per effetto dell'applicazione art. 79 comma 1 lett. b) annualità 2021, art. 79 commi 3 e 5 CCNL 16.11.2022) |
Al Fondo risorse decentrate anno 2022 affluiscono ( art. 67 comma 3 lett.
c)-CCNL 21.05.2018 complessivi €. 47.807,48 per compensi avvocatura
interna ( per spese recuperate e compensate) ed €. 774.095,86 incentivi
tecnici ex art. 113 d.lgs.50/2016
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022 A CARICO DEL BILANCIO- art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018 | € 311.050,00 |
IMPORTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ( CORRISPONDENTE AL 15% DELLO 0,22% MONTE SALARI 2018) PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE ART. 79 COMMA 3 CCNL 16.11.2022 | € 3.859,75 |
TOTALE | € 314.909,75 |
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