CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA
COMUNE DI LAVAGNO - Provincia di Verona Repertorio n. ........................
CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA
CONCESSIONE IN USO LOCALE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO PRESSO LA PALAZZINA XXX XXXXXXX XXXX A SAN BRICCIO DI LAVAGNO.
L’anno duemiladiciassette, addi …… del mese di nella residenza comunale:
TRA
Il COMUNE DI LAVAGNO VR, Via Piazza n. 4 (C.F. 00267720233), che interviene nel presente atto a mezzo del ......................................................................... nato a
....................................... il ................................, Responsabile del Settore ...................., ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 26 e della disposizione Sindacale prot.
n. .... in data ......., eslcusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune medesimo,
E
………. nato a …. il …….. che interviene ed agisce nel presente atto quale Presidente dell’Associazione ......, nel prosieguo chiamato “concessionario”, con sede a .......... in Via
....................., n. e dichiara che il codice fiscale dell’Associazione è il seguente:
..................................;
Premesso che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. .... in data ..................... ha espresso parere favorevole all’indizione di un avviso pubblico, volto ad acquisire manifestazioni di interesse, per individuare Associazioni regolarmente costituite e senza scopo di lucro interessate alla concessione di quattro locali posti al primo piano della Palazzina Xxx Xxxxxxx Xxxx sita in Xxx Xxxx x. 0 x Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx e identificata al Catasto Fabbricati Foglio n. 3,
Mappale n. 835 sub 3) ed è stato stabilito che i locali saranno soggetti al pagamento di un canone annuale fissato in € 11,51/mq;
- che con determinazione del Responsabile del Settore ................... n. .... del ,
in esecuzione degli indirizzi operativi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
........... del ...................., è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di locali comunali ad Associazioni regolarmente costituite e senza scopo di lucro presso l’immobile della Palazzina Xxx Xxxxxxx Xxxx di San Briccio, approvando al contempo i criteri di valutazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria/Affari Generali n del
..................... è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande per la concessione di locali comunali, ad Associazioni regolarmente costituite e senza scopo di lucro, della Palazzina Xxx Xxxxxxx Xxxx di San Briccio;
- con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria/Affari Generali n del
....................... è stato preso atto del verbale datato di assegnazione dei locali
in oggetto ed è stata approvata la graduatoria di assegnazione dei locali della predetta Palazzina e l’Associazione ................ è risultata idonea alla concessione del locale contraddistinto con la lettera a) b) c) d) ...... di mq ;
Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – RINVIO ALLE PREMESSE
Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 – OGGETTO
Il Comune di Lavagno Vr, come sopra rappresentato, concede in uso all’Associazione
......................., che a mezzo il suo legale rappresentante accetta, l’uso del locale della
superficie di mq. (contraddistinto con la lettera a) b c) d) presso la Palazzina Xxx
Xxxxxxx Xxxx di San Briccio di Lavagno sita in Xxx Xxxx x. 0 x Xxx Xxxxxxx e idenfiticata al Catasto Fabbricati Foglio n. 3, Mappale n. 835 sub 3 e come meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;
Art. 3 – DESTINAZIONE
L’immobile dovrà essere utilizzato per l’attività propria dell’Associazione e per lo svolgimento delle attività connesse che, comunque, non dovranno perseguire fini di lucro o interesse privato. Il numero di persone che potranno accere al locale non dovrà superare il massimo consentito stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza. Ogni altra destinazione diversa dall’uso succitato, sarà causa di risoluzione per inadempienza.
Art. 4 – DURATA
La presente concessione decorre dalla data della sottoscrizione della presente scrittura ed avrà la durata di anni 3 (tre). E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 5 – CANONE CONCESSORIO
Il canone annuo per l’utlizzo dell’immobile è pari ad € ................. (€ 11,51/mq. x mq.).
Il concessionario corrisponderà al Comune di Lavagno la suddetta somma entro il 30 settembre di ciascun anno salvo diversa data comunicata dall’Amministrazione. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul c/c del Tesoriere Comunale intestato al Comune di Lavagno. In caso di omesso o ritardato pagamento del canone alla scadenza indicata, il Comune costituirà automaticamente in mora il concessionario in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza dalla concessione, a danno e spese del concessionario.
Art. 6 – STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l’immobile, di trovarlo adatto al proprio uso, così come accertato nello stato di diritto e di fatto descritto nel verbale di consegna dello
stesso. Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall’art. 1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.
Art. 7 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessonario si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto, a quanto segue:
- nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell’Associazione stessa;
- di non vendere alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
- di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà inoltre essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesmo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici/Patrimonio allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
- di non apporre targhe o scritte all’esterno dei locali, se non con autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
- di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
- di non utlizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà essere data preventiva comunicazione all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici/Patrimonio, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l’uso è demandata esclusivamente al concessionario stesso;
- di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l’Amministrazione comunale
da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenente a terzi, in relazione all’uso dei locali in concessione;
- di non scambiarsi tra le Associazioni orari e aule, senza previa autorizzazione del Comune. Se lo scambio diviene palese prassi si applicherà l’art. 13 del Regolamento comunale per la concessione in uso dei locali e delle strutture comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 16/03/2017;
Poichè i locali oggetto di concessione possono essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale in occasione delle tornate elettorali, gli stessi e le parti in comune dovranno essere lasciate per tale periodo libere ed in perfetto stato d’uso (dovranno essere fatte le pulizie necessarie) a totale carico del concessionario.
Art. 8 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione- contratto, che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese.
Il concessionario è responsabile del corretto ed accurato uso del locale che gli viene affidato al solo scopo indicato all’art. 3, comprese le parti comuni, nonchè della buona conservazione di eventuali arredi comunali presenti, sotto pena del risarcimento dei danni. Il concessionario esonera il Comune di Lavagno da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni ecc. dipendenti dall’immobile concesso in uso, nonchè per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi associati e/o di terzi.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile.
Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio dei locali, idonea polizza
assicuraiva per la responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e polizza incendio per rischio locativo con un massimale pari ad euro ...... (.../00) con clausola ricorso terzi da incendio per un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), entrambe consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della presente concessione-contratto.
La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere depositata annualmente al Comune in segno d’attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate.
In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi.
Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà diretttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.
ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici sull’immobile concesso e sulla conformità dell’utilizzo, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione-contratto.
ART. 10 – RICONSEGNA DEI LOCALI
Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune libero e sgombro da materiale ed eventuali attrezzature installate.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contradditorio tra le parti, apposito verbale. ART. 11 – CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI
Il concessionario non potrà cedere il contratto ad altri, nè in tutto nè in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune
concedente. Il concessionario non potrà, altresì, subconcedere a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, l’immobile o parte di esso.
ART. 12 – DECADENZA
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
a) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causo o motivo;
b) cessione e/o subconcessione della concessione – contratto o dell’immobile comunale (art.
11);
c) per condanne a carico del legale rappresentante del concessionario per le quali sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;
d) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione (art. 3);
e) mancata costituzione o rinnovo delle polizze di cui all’art. 8;
f) mancato pagamento del canone di cui all’art. 5;
g) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi stabiiti all’art. 7;
h) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
i) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante messaggio PEC o raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, e
disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.
Il concessionario non potrà pretendere alcunchè a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.
ART. 13 – SOSPENSIONE TEMPORANEA
Il Comune di Lavagno in caso di necessità, si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione dei locali assegnati, dandone comunicazione all’Associazione interessata con un congruo preavviso.
Il Comune di Lavagno si riserva la facoltà di terminare la concessione in qualunque momento, per esigenze connesse con i propri fini istituzionali.
ART. 14 – NORME FINALI E DI RINVIO
Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonchè le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione- contratto, l’applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.
ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede. ART. 16 – PRIVACY
Ai sensi della legge n. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto- concessione.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Il concessionario assume a proprio carico le spese di registrazone ed ogni altra eventuale
spesa inerente alla stipulazione della presente concessione-contratto. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Concessionario
Comune di Lavagno – Il Responsabile Settore ..............................