Contract
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto
modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID- comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno
integrativa nazionale
La delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 135 del 9 ottobre 2020
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative sul piano nazionale per
PREMESSO:
che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);
che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e adempimenti connessi del personale docente;
che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito
-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
VISTI:
-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il decreto del Mi che ha previsto
di
ogni istituzione scolastica;
che ha introdotto le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, che si articola in attività sincrone che insegnanti e studenti e attività
asincrone ,
CONCORDANO
di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli
nella modalità a distanza;
Articolo 1
Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-
effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse
, al fine di
complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale
n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.
2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle
organizzativa delle istituzioni scolastiche.
3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.
Articolo 2
Quote orarie settimanali minime di lezione
1.
personale docente sarà tenuto al rispetto d
CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale
39.
2.
CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee
2020,
scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.
Articolo 3
R
1. Il doce
modalità sincrona al gruppo classe o
autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.
2. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi
c8), del CCNL 2016/2018.
Articolo 4 Riservatezza e privacy
1.
L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza
ntità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in
opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.
2. Ai fini del presente articolo si intende integralmente richiamato il documento congiunto MI-
d
.
Articolo 5 Rilevazione delle presenze
1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Articolo 6 Salute e sicurezza
1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 7 Formazione
1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
2.
strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.
Articolo 8 Diritti sindacali
1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la
23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.