Assicurazione DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Assicurazione DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Documento predisposto a cura di LLOYD’S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD’S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell’Attività Professionale assicurata.
Che cosa è assicurato?
✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale. L’assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli assicuratori, durante il periodo di assicurazione. Terminato tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere loro denunciata.
✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al Fascicolo
informativo.
✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Fascicolo
informativo.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Xxxxx derivanti da fatti dolosi dell’assicurato o di taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori (art. 1917 del codice civile)
🗶 Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito
🗶 L’assicurazione non tiene indenne l’Assicurato: per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato, in relazione ad attività diverse dall’attività professionale, in relazione ad attività svolte dopo che l’attività professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, penalità, sanzioni, per danni che si verifichino o insorgano da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, per violazione di diritti di autore o di proprietà intellettuale. Sono altresì esclusi i danni che si verifichino e le responsabilità che insorgano da guerra o atti di terrorismo e contaminazioni radioattive o nucleari. Sono escluse le spese di giustizia penale.
🗶 Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che siano direttamente o indirettamente causati connessi o risultanti da: (i) guerra, invasione, azione di nemici, ostilità, operazioni belliche, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili, potere militare, usurpazione di potere; oppure (ii) qualsiasi atto di terrorismo.
🗶 Sono inoltre esclusi: (i) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di qualunque cosa o bene mobile o immobile, i costi e i danni indiretti che ne conseguano; (ii) le responsabilità di qualunque tipo causati o derivanti da radiazioni ionizzati o da contaminazione dovuta alla radioattività che emana da combustibili nucleari o dalle scorie prodotte da tali combustibili, dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di qualunque composto nucleare esplodente o da un suo qualsiasi componente nucleare.
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Fascicolo
informativo.
Ci sono limiti di copertura?
Principali limitazioni:
L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:
! per le richieste di risarcimento già presentate all’Assicurato prima della data di effetto del Periodi di Assicurazione;
! per le richieste di risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di
Assicurazione;
! per le richieste di risarcimento avanzate dalle persone non considerate “terzi”;
! per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari o dalla presenza o uso di amianto;
! per danni derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, natanti, autoveicoli;
! per responsabilità assunte dall’assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
! per le richieste di risarcimento che abbiamo origine nei Paesi esclusi;
! per atti o fatti commessi prima della data di retroattività.
! sono inoltre escluse le spese incontrate dall’Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano designati o approvati dagli Assicurati.
Resta inteso che in nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Esclusioni aggiuntive:
Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Fascicolo informativo.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale per le richieste di risarcimento ovunque nel mondo, con esclusione degli USA, del Canada, delle Isole Vergini e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia
Che obblighi ho?
- Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente al momento dell’emissione del contratto di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico
e senza obbligo di disdetta, a meno che in scheda di copertura non sia richiamata l’operatività della clausola del tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza? Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Xxxxxxxx Insurance Brokers s.r.l. Product: RC Professionale del Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: v. 001
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01/01/2019 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Telefono: x00 00 0000 0000
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Che cosa è assicurato?
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non Previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | |
Incremento Massimale | Il massimale minimo acquistabile è di Euro 1.500.000, fino ad un massimo di 5.000.000 |
Indicare l’opzione | |
Inclusione Rc Amministrativa | Inserendo la garanzia rc amministrativa viene compresa in copertura anche l’attività amministrativa gravante sull’Assicurato che abbia cagionato una perdita patrimoniale all’Ente di Appartenenza o altro Ente Pubblico. |
Indicare l’opzione | |
Estensione Retroattività Illimitata | Inserendo la garanzia “Retroattività Illimitata” il periodo di copertura retroattivo passa da 10 anni a Illimitato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dall’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dall’impresa | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile) | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita toltale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto. (Art. 1892 e 1893 del C.C.) |
Obblighi dell’impresa | La polizza non prevede un termine entro il quale l’impresa si impegna a effettuare il risarcimento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato a seguito dell’accettazione del modulo di proposta da parte del Coverholder. I metodi di pagamento disponibili sono: • Bonifico Bancario; • Carta di Credito; |
Rimborso | Non è previsto il rimborso |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata variabile con un minimo di sei mesi e un massimo di un anno. Le polizze vengono emesse con Xxxxxx Xxxxxxx. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contraente ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento. Il termine decorre dal giorno di ricezione della Scheda di copertura. |
Risoluzione | E’ necessaria, da parte dell’Assicurato, una disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza per interrompere il contratto |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche residenti in Italia
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione – la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15% |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel..: x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOSSARIO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratori: Lloyd’s Insurance Company
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei
Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Broker/Agente di Assicurazioni: la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura.
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può
essere protetto dall’Assicurazione;
Corrispondente dei Lloyd’s: la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella
Scheda di Copertura, debitamente accreditata dai Lloyd’s in questa qualità.
Xxxxx/Xxxxx: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali).
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Xxxxxxxx, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Loss Adjuster: il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione.
Massimale: la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Xxxxxx e Scheda di Copertura Xxxxxx: il documento, annesso al Certificato per farne parte integrante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione: Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nel Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Polizza: il documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a
conoscenza dell’Assicurato :
1. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in
relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
2. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
3. La sentenza per colpa grave emanata dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
penale o Civile
Scheda di Copertura: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro dei Lloyd’s o il gruppo di membri dei Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Sinistro: la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Struttura sanitaria pubblica: l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico.
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SI AVVERTE CHE QUESTA ASSICURAZIONE E’ PRESTATA NELLA FORMA
« CLAIMS MADE »
Si vedano gli articoli 4, 9.1, 17
Articolo 1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Con la firma di questo Polizza l’Assicurato dichiara :
1.1 di esercitare la propria attività professionale con regolare abilitazione o iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nel modulo di Proposta, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia;
1.2 di esercitare la predetta attività nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica inclusa ogni attività professionale esercitata alle dipendenze o in rapporto di lavoro autonomo con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza e ogni altra attività professionale esercitata in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti della Struttura Sanitaria di Appartenenza;
1.3 di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione.
Articolo 2 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel modulo di Proposta.
Articolo 3 DEFINIZIONI
Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.
Assicuratori Lloyd’s Insurance Company
Assicurato il soggetto che svolge o ha svolto una delle attività indicate nel Modulo di Proposta.
Broker/Agente di Assicurazioni la ditta di intermediazione assicurativa
indicata nella Scheda di Copertura.
Corrispondente dei Lloyd’s la ditta di intermediazione assicurativa
indicata nella Scheda di Copertura, debitamente accreditata dai Lloyd’s in questa qualità.
Struttura sanitaria pubblica l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro
stabilimento sanitario, facente capo al Servizio Sanitario Nazionale.
Xxxxx/Xxxxx il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali).
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Massimale la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Periodo di Assicurazione Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Richiesta di risarcimento quella che per prima, tra le seguenti
circostanze, viene a conoscenza
dell’Assicurato:
i. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
ii. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
iii. La sentenza per colpa grave emanata dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, penale o Civile.
Sinistro la richiesta di risarcimento sopra definita, di
cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Loss Adjuster il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione.
Polizza il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione.
Modulo e Scheda di Copertura i documenti, annessi a questo Polizza per
farne parte integrante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.
Articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE ( «CLAIMS MADE» ) - RETROATTIVITÀ
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli l’articoli 9.1 e 17).
Se la Scheda di Copertura non stabilisce diversamente, la data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese d’inizio del primo Periodo di Assicurazione, retrodatati di dieci anni.
Articolo 5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 3 e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano le sotto definite assicurazioni nella forma “Claims Made”.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto, di errore o di omissione, commessi con colpa grave nell’esercizio di tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di esercente la professione sanitaria, che eserciti o abbia esercitato l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico alle dipendenze o in rapporto di lavoro autonomo con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza.
Fermo il disposto del paragrafo precedente, l’Assicurazione è operante anche per l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, a meno che quest’ultima non risulti esclusa nella Scheda di Copertura.
L’assicurazione è operante anche per l’attività di telemedicina e ricerca clinica.
L’assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.
Articolo 6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro, inclusa, laddove previsto dalle leggi vigenti, la quota a carico dell’Assicurato delle spese di conciliazione.
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Articolo 7 NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato,
compresi i pazienti. Sono esclusi da questa nozione:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
b. i prestatori di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni del sistema stesso quali pazienti.
Articolo 8 LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, le Isole Vergini, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per richieste di risarcimento fatte valere, in Paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 9 ESCLUSIONI
9.1 Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nel presente Polizza, sono esclusi:
a. i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 giorni di cui all’articolo 17 che segue;
b. le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
c. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
In aggiunta alle esclusioni di cui all’articolo 9, la presente Assicurazione esclude qualsiasi responsabilità dell’Assicurato e/o qualsiasi Sinistro e/o qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o qualsiasi costo:
1) Per cui l’Assicurato non sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave.
9.2 Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento:
a) riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non e’ applicabile all’attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici.
b) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
c) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
d) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa;
e) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 8;
f) per danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci
somministrati o prescritti dall’Assicurato;
g) basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia
estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
h) derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da
ingiuria o diffamazione;
i) relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
j) relative a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
k) relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
l) riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
m) conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua,
del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale;
n) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni
di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
o) che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
p) derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Assicurato e paziente;
q) che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale svolta dall’Assicurato, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello, Primario o Responsabile di Struttura Complessa, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico-sanitario.
Articolo 10 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 11 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI
In caso di decesso dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione la copertura assicurativa viene automaticamente garantita ai suoi eredi per ulteriori dieci anni per eventuali azioni nei loro confronti purche’ conseguenza di eventi, errori e/o omissioni commessi dall’Assicurato durante il Periodo di Efficacia incluso il periodo di retroattività.
Qualora durante il periodo di assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per qualsiasi motivo, senza che ne sia stata intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità d’adesione la copertura assicurativa viene automaticamente garantita per ulteriori dieci (10) anni per eventuali azioni nei propri confronti purche’ conseguenza di eventi, errori e/o omissioni commessi durante il Periodo di Efficacia incluso il periodo di retroattivita’. Tale facoltà è esercitabile entro trenta giorni dalla scadenza dell’ultimo Certificato attivato come lavoratore attivo.
Valgono le modalità previste dall’articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS
MADE») - RETROATTIVITÀ
Articolo 12 VARIAZIONI LEGALI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 C.C.) o un aggravamento (articolo 1898 C.C.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto agli Assicuratori.
Articolo 13 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Se l’Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Articolo 14 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 15 MODALITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE
Ove nella Scheda di Copertura sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica, è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di tale indicazione nella Scheda di Copertura, Il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.
Clausola della proroga automatica dell’assicurazione
Il contratto s’intende automaticamente prorogato, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell’articolo 13.
La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:
1. che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di xxxxxxxx, xxxx’ come definiti in accordo con il testo di xxxxxxx, che debbano essere denunciati agli Assicuratori;
2. che l’attività professionale dichiarata nella Proposta presentata agli Assicuratori insieme alla richiesta di emissione non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell’assicurazione.
Qualora taluno dei punti 1 e 2 che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del premio se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l’Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1 e 2 che precedono s’intende tacitamente confermato se l’Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile (aggravamento del rischio). (Si veda l’articolo 1).
Qualora si sia verificata una diminuzione del rischio, l’Assicurato può farne comunicazione agli Assicuratori almeno 15 giorni prima della scadenza del Periodo di Assicurazione e gli Assicuratori, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 1897 del Codice Civile, sono tenuti a ridurre il premio della proroga e rinunciano alla facoltà di recesso prevista dallo stesso articolo.
I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle Parti di dare disdetta al
contratto mediante lettera raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà di recesso in caso di sinistro).
Articolo 16 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili.
Qualora un sinistro sia indennizzabile a termini della presente polizza e non a termini delle altre assicurazioni, la presente polizza opererà a primo rischio.
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 17 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta agli Assicuratori o al Corrispondente dei Lloyd’s.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all’articolo 3, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l’articolo 4 e la voce a. dell’articolo 9.1).
Si richiama il secondo comma dell’articolo 16, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
In caso di sinistro, nei casi previsti dal CCNL di riferimento, l’Assicurato ha l’obbligo di richiedere al proprio Ente di appartenenza l’attivazione del patrocinio legale obbligatorio. Il tutto fatta salva l’operatività di polizza ed il diritto alle spese di difesa da parte dell’Assicurato stesso.
Articolo 18 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. Tale articolo non si applica ai casi in cui sia stato
attivato l’articolo 11 “ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DEGLI EREDI”.
Articolo 19 SURROGAZIONE
Gli Assicuratori sono surrogati, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro delle strutture sanitarie pubbliche, che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo
Articolo 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto
dall’Assicurato e dal Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia.
Articolo 21 CLAUSOLA BROKER / LLOYD’S CORRESPONDENT
Con la sottoscrizione della presente Polizza l’Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E’ convenuto pertanto che:
a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni sarà considerata come fatta all’Assicurato;
b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà considerata come fatta dall’Assicurato.
Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei sinistri, regolamentate
dall’articolo 17 che resta invariato e confermato.
Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il
Corrispondente dei Lloyd’s.
Articolo 22 NORME DI LEGGE
Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
Articolo 23 CONCLUSIONE E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Le informazioni fornite e le dichiarazioni rese dall’Assicurando sulla piattaforma web
del Broker concorrono a formare il Modulo di Proposta (articolo 1 e 2). Le parti concordano che le attività di:
1. Registrazione dei propri dati personali;
2. Elaborazione dell’indicazione di premio;
3. Accettazione dei termini e delle condizioni legate all’indicazione di
premio ed al sistema di preventivazione online
costituiscono invito a stipulare il contratto di Assicurazione rivolto dall’Assicurando agli Assicuratori. Il contratto di Assicurazione si intende concluso nel momento della ricezione da parte dell’Assicurando del relativo Certificato di copertura.
Il primo Periodo di Assicurazione decorre dal giorno indicato nella Scheda di Copertura se il premio risulta corrisposto entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta di copertura scritta inviata agli assicuratori e termina alle ore 24 della data di scadenza inserita in polizza;
Tuttavia, se il Premio risulta corrisposto successivamente ai 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta di copertura scritta inviata agli assicuratori, l'Assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Articolo 24 RECESSO PER RIPENSAMENTO
Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno dalla ricezione, da parte del Contraente, della Scheda di Copertura.
Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso per ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del Premio versato (incluse le imposte).
Articolo 25 CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Modulo di Proposta generato dalla piattaforma web del Broker deve pervenire agli Assicuratori entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di completamento della procedura di cui ai punti 1), 2), 3) dell’Articolo 23.
La mancata ricezione da parte degli Assicuratori del Modulo di Proposta entro il suddetto termine perentorio, oppure la ricezione di Modulo di Proposta che non soddisfi uno o piu’ dei requisiti A) B) C) D) E) qui di seguito indicati, comporta la risoluzione del contratto di Assicurazione dalla data di decorrenza della polizza:
A. Firma autografa del proponente apposta sul Modulo di Proposta di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’Articolo 23.
B. Data del documento che ricada entro 30 giorni dalla data riportata nel Modulo di Proposta
C. Coincidenza tra le informazioni fornite, le dichiarazioni rese sulla piattaforma web ed il contenuto del Modulo di Proposta
D. Assenza di domande inevase
E. Dichiarazione dell’Assicurato di NON essere a conoscenza, alla data in cui è stata apposta la firma al Modulo di Proposta, di Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze.
In caso di risoluzione dell’Assicurazione il proponente ha diritto esclusivamente alla ripetizione del premio versato al netto delle tasse, essendo precluso il riconoscimento di alcun diritto derivante dal contratto risolto.
L’Articolo 26 e’ operante solo se espressamente richiamato nella Scheda di
Copertura, ed e’ soggetto al previo pagamento del premio addizionale concordato.
Articolo 26 Appendice Garanzia – RC Amministrativa
Si prende nota che diversamente da quanto stabilito dai termini, le esclusioni, le disposizioni e le condizioni nella polizza o nelle modifiche successive, e soggetto al pagamento da parte dell’Assicurato del premio addizionale concordato, questa assicurazione e’ estesa alla copertura dei sinistri come definiti all’Articolo 3 derivanti dalla Responsabilita’ Amministrativa dell’Assicurato.
Le seguenti modifiche si applicano al testo di polizza:
a. Una definizione addizionale e’ inclusa all’Articolo 3:
“Responsabilita’ Amministrativa” la responsabilita’ gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, piú in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
b. L’esclusione 9.2.q) e’da considerarsi eliminata.
Fermo ed invariato il resto.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
CLAUSOLA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi italiani}, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente italioano.
Lloyd’s Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all’attenzione di:
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
il quale è a tal fine delegato all’accettazione delle notifiche processuali per conto
della società.
Fornendo tale delega Lloyd’s Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.
LBS0006 01/01/2019
NOTA DI RECLAMI - ITALIA
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a: Ufficio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Fax: x00 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.
Conferma scritta di ricezione del reclamo sarà inviata entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. La relativa decisione in merito sarà fornita per iscritto all’assicurato entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo.
In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx Xxxxxx
Telefono: 000 000000 (dall’Italia)
Telefono: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax: x00 00 00000 000 o x00 00 00000 000
Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link: xxx.xxxxx.xx
In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx.
Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell’assicurato di intentare un’azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.
LBS0011 01/01/2019
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE
In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
15/09/10
LMA3100
ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI
Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari Questa polizza non copre:
a) Xxxxxxx o distruzione o danno di qualsiasi proprietá o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
b) Qualsiasi responsabilitá legale di qualsiasi natura
Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi
da:
i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
ii) Le proprietá radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari
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LBS0046 01/01/2019
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1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso
b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale
c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge
- agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto dei Lloyd’s effettuano controlli sull’assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 00 00000000, o all'indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
Il Responsabile della protezione dei dati è {Missing}.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui sopra,
Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
Luogo L'interessato
Data Nome e Cognome leggibili Firma
b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett c)
Luogo L'interessato
Data Nome e Cognome leggibili Firma
¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (relativo alla salute), Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.
25/05/2018
LSW1818B-12
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Xxxxxxx e, agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara:
1 - di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma
«CLAIMS MADE», a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
2 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questo Polizza:
Articolo 1 Dichiarazioni dell’Assicurato
Articolo 4 Forma dell’assicurazione (“Claims made” – Retroattività)
Articolo 9 Esclusioni (in particolare quelle dell’assicurazione claims made - 9.1)
Articolo 15 Modalità della proroga automatica – Rescindibilità annuale Articolo 16 Coesistenza di altre assicurazioni (secondo rischio)
Articolo 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Articolo 18 Facoltà di recesso in caso di sinistro Articolo 21 Clausola Broker
XXXXXXXX INSURANCE BROKERS SRL
Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxx, 00000
Tel 0000.000000 Fax 0000.000000
L’ASSICURATO
Responsabilità civile Personale Dipendente del S.S.N.
Modulo di proposta
La quotazione e’ subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.
AVVISO IMPORTANTE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile)
(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.
(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
01. DATI DEL PROPONENTE
(a) Nome e cognome del proponente:
(b) Indirizzo e codice fiscale:
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(c) Indirizzo e-mail del Proponente:
(d) Denominazione dell’Ente di appartenenza
(e) Indicare la professione del Proponente:
🞏 Dirigente Medico / Dirigente Medico con contratto atipico
🞏 Dirigente Sanitario non Medico
🞏 Pensionato
🞏 Medico in formazione specialistica
(f) Specializzazione conseguita
02. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio
In caso affermativo, precisare:
(a) Impresa assicuratrice:
(b) Periodo di polizza:
(c) Massimale di polizza:
(d) Premio ultima annualita’:
Indicare se al proponente e’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega di fornire dettagli Si 🞏 No 🞏
03. CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza:
(a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO:
Per massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
EUR 1,500,000 EUR 3,000,000 EUR 5,000,000
In caso di estensione alla “Responsabilità Amministrativa”, il massimale prescelto deve intendersi unico e cumulativo per tutte le garanzie di polizza.
(b) PERIODO DI RETROATTIVITA’: 10 Anni
(c) Il proponente richiede l’estensione di copertura “responsabilita’ amministrativa”? Si 🞏 No 🞏
(d) DATA DI DECORRENZA(***): indicare il periodo di polizza richiesto: / / - / /
(***)= La data di decorrenza prescelta deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente Modulo
04. SINISTROSITA’ PREGRESSA:
(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento*, come definite di seguito, nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni? Si 🞏 No 🞏
(b) Indicare se il proponente sia a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di poter cagionare richieste di risarcimento* come definite di seguito. Si 🞏 No 🞏
*Richiesta di risarcimento:
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato :
iv. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
v. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice
manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
IN CASO AFFERMATIVO, SI PREGA DI FORNIRE – IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA:
1. Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”);
2. Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica;
3. Indicazione dei profili di responsabilita’ accertati, presunti o presumibili;
05. DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, dichiara:
a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, xxxx e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;
b. di prendere atto che questa Proposta non vincola ne’ gli Assicuratori ne’ il Proponente alla stipulazione del
contratto di assicurazione;
c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa come base per la stipula del contratto. In tale caso questo modulo sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa;
d. che, se tra la data della Proposta e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite in questo modulo, accetta l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agli Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la loro quotazione o conferma di copertura.
Firma: Data:
Nome (in maiuscolo):
Qualifica:
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento
che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:
3 - di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «CLAIMS MADE», a coprire i Sinistri fatti per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
4 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questa polizza:
Articolo 1 Dichiarazioni dell’Assicurato
Articolo 4 Forma dell’assicurazione (“Claims made” – Retroattività)
Articolo 9 Esclusioni (in particolare quelle dell’assicurazione claims made - 9.1) Articolo 15 Modalità della proroga automatica – Rescindibilità annuale
Articolo 16 Coesistenza di altre assicurazioni (secondo rischio) Articolo 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Articolo 18 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Articolo 21 Clausola Broker
Firma: Data:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO
INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP (ora IVASS)
Firma: Data:
Nome (in maiuscolo):
🞎 Con l’adesione conferisco mandato al Broker di intermediare il premio per le polizze assicurative delle quali richiedo l’emissione;
🞎 Confermo di aver preso visione del Modello 3;
🞎 Confermo di aver preso visione del Modello 4;
🞎 Confermo di aver preso visione dell’Informativa resa all’interessato per il trattamento
assicurativo dei dati personali e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali;
Firma: Data: