LOTTO 3
LOTTO 3
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI STUDENTI, DEL PERSONALE
E ALTRI SOGGETTI
Polizza Infortuni n° …………..
Tra: Università di Pisa
Partita I.V.A./C.F.: 002286820501 …
con sede in : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA INFORTUNI Numero
Contraente : Università di Pisa
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Sede Legale : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2015 Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30.06.2020 Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Ente: Università di Pisa, Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Ente: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o dele- gate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comun- que svolte, nonché’ di tutte le attività deliberate nel corso della durata del presente con- tratto di assicurazione, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta gli importi di danno inferiori alla franchigia non sono rimborsabili e quelli superiori sono ridotti della misura della fran- chigia;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indenniz- zo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro succes- sive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Infortunio: l’evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o oggettivamente constatabili;
Invalidità permanente: la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi la- voro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la ridu-
zione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale);
Inabilità temporanea: l’impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limita- zione (inabilità parziale) all’esercizio delle attività svolte dall’assicurato.
Ospedale, clinica, casa o istituto di cura: la struttura autorizzata, in base alla normativa vigente, al ricovero di pazienti e/o alla assistenza sanitaria con degenza diurna; non rien- trano in questa definizione le strutture termali, di convalescenza, di soggiorno, per le attivi- tà diverse da quelle di ricovero e/o di assistenza sanitaria;
Rischio professionale: l’evento verificatosi durante o riconducibile al rapporto lo svolgi- mento delle attività professionali e/o comunque riconducibile al rapporto con l’Ente;
Rischio extra-professionale: l’evento verificatosi durante o riconducibile a situazioni di tempo o di luogo che non possono essere ricondotte al rischio professionale.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime con- dizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immedia- tamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) gior- ni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che ag- gravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conse- guenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automatica- mente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente con- tratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior ri- schio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e
/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indi- cando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 : Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unica- mente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell’Ente.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Ente pagherà alla Società:
a. entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima ra- ta convenuto;
b. entro i 90 (novanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
x. xxxxx 00 (xxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Ente comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrat- tuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali ve- rifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6: Forma delle comunicazioni – Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto è svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri. Tutte le comunicazioni tra l’Ente e la Società riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 7: Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società dichiara di rinunciare in favore dell’Assicurato all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 8: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà e- ventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la So- cietà rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Art. 9: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 10: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo
di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 del- la Legge.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1: Soggetti assicurati
Sono assicurati i soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, richiamati nella scheda di conteggio del premio del presente contratto:
1.a) i dipendenti, responsabili di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, dirigenti dell’Ente di ogni livello, parasubordinati, temporanei, occasionali, a progetto, acces- sori;
1.b) i componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali e Ac- cademici;
2.a) gli studenti, i laureandi, gli studenti stranieri che in forza di scambi culturali di vario genere frequentano le strutture dell’Ente
2.b) i dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio, frequentatori di master e altri assimilabili
2.c) i soggetti che frequentano l’Ente per tirocinio, formazione, aggiornamento, perfe- zionamento, specializzazione,
2.d) i soggetti incaricati di svolgere prestazioni d’opera in favore di studenti portatori di handicap
2.e) i consulenti e tutti coloro che, a qualunque altro titolo, sono in rapporto con l’Ente. A puro titolo esemplificativo e non limitativo si citano:
i soggetti impegnati a vario titolo per conto o con l’Ente in attività di didattica e di ricerca, sia presso le sedi universitarie sia presso terzi;
cultori della materia e frequentatori;
studenti delle scuole secondarie che a vario titolo svolgono attività presso le sedi dell’Ente o da quest’ultimo organizzate;
studenti con lavoro part-time presso le strutture dell’Ente.
Art. 2: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale, e/o esborsi per cure mediche, e/o ricoveri in istituti di cura, e/o applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno.
Art. 3: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli assi- curati:
a. di cui al punto 1) dell’art. Soggetti assicurati: in relazione alla guida di veicoli (a motore e non) di proprietà o in uso a qualunque titolo agli stessi o all’Ente, per motivi di servi- zio o in conseguenza dell’espletamento del loro mandato o a essi correlati; l’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile. In caso di utilizzo del veicolo per trasporto di persone inabili, le garanzie sono estese alle operazioni svolte dal condu- cente e/o dai trasportati (che assumono limitatamente a queste operazioni la qualifica di assicurati) al fine di prelevare o consegnare le persone oggetto del trasporto;
b. dagli assicurati di cui al punto 2), in occasione della frequentazione dell’Ente e parteci- pazione alle attività dello stesso, come anche nel corso delle attività da loro svolte in accordo e/o per l’Ente e/o autorizzate dall’Ente, anche al di fuori dell’Ente e presso ter- zi, compresa l’attività sportiva organizzata dall’Ente e/o dal Centro Sportivo Universita- rio Pisa, compresi i trasferimenti per, da e tra le strutture dell’Ente e le altre di svolgi- mento delle suddette attività, compresa la guida di veicoli per lo svolgimento delle atti- vità sopra descritte;
c. per entrambe le categorie di Xxxxxxxx assicurati e in aggiunta a quanto sopra, la coper- tura assicurativa è altresì operante per la garanzia “Rischio Volo” di cui al punto 5. dell’art. “Liquidazione del Danno” che segue.
Art. 4: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
imprudenze e negligenze anche gravi
malore ed incoscienza, purchè non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili volontariamente assorbite per scopi non terapeutici
tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti e/o azioni coer- citive di terzi qualunque ne sia il movente
calamità naturali
stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi belli- ci mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra,
nonché’:
l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive il contatto con corrosivi
le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
le influenze termiche e atmosferiche i morsi di animali o punture di insetti
la pratica di sports non a carattere professionale.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologi- che, sia immediate che verificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purchè non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 5: Liquidazione del danno – Franchigia - Massima esposizione della Società
1. In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall’assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato nella scheda di conteggio del premio. In caso di morte presunta dell’assicurato, l’importo verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e ciò anche se il corpo dell’assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo ciò risulti che l’assicurato sia vivo, la stessa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l’assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di invalidità permanente.
Qualora il decesso avvenga in una località diversa da quella della sede di lavoro o di frequentazione o della residenza dell’Assicurato, la Società rimborserà altresì fino alla concorrenza di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) le spese necessarie per il trasporto della salma fino alla residenza dell’Assicurato.
2. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determi- nazione dell’indennità avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle e dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 1124/65 e s.m.i., restando convenuto che:
a.1) qualora l’evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al la- voro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto e- spresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di inte- grità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di in- tegrità fisica residua dopo il verificarsi dell’evento,
a.2) qualora l’evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od atti- tudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica per- manente e totale, l’invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità de- terminato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50% .
In tali casi, il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%; per la determinazione del grado della eventuale invalidità preesistente (della cui preventiva denuncia l’Ente e l’assicurato sono esonerati) varrà, se posseduta, l’attestazione rilasciata dagli Enti assistenziali o previdenziali a carattere obbligatorio all’epoca intervenuti.
Qualora il grado di invalidità accertato ai sensi del punto a) che precede sia inferiore o pari al 33% (trentatrepercento), verrà applicata una franchigia fissa pari a 3 (tre) punti percentuali; diversamente, non verrà applicata alcuna franchigia. Resta inteso tra le parti che la franchigia fissa non sarà applicata in nessun caso alla categoria
1.a) di cui all’art.1 Soggetti assicurati.
b) determinando e liquidando l’indennità applicando il grado di invalidità come sopra calcolato, all’importo indicato nella scheda di conteggio del premio.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
3. In caso di infortunio verranno rimborsate, fino alla concorrenza per evento e anno assi- curativo dell’importo indicato per questo caso, le spese sostenute quali, a titolo esem- plificativo e non limitativo:
spese di ricovero, rette di degenza,
onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria,
uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endoprotesi applicati durante l’intervento,
xxxxx, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti,
trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con am- bulanza e/o mezzi speciali di soccorso,
prestazioni mediche e infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o no- leggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari.
Sono comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.
Qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito della organizzazione ospe- daliera del luogo ove è avvenuto l’infortunio, la Società rimborsa inoltre fino alla concor- renza di euro 3.000,00 (euro tremila/00) le spese di trasferimento con il mezzo più ido- neo al centro ospedaliero attrezzato per la cura dell’Assicurato più vicino alla sua resi- denza.
4. In caso di infortunio che richieda ricovero in istituto di cura e/o applicazione di apparec- chio gessato o di tutore immobilizzante esterno equivalente, fermo quanto previsto al punto 3., la Società corrisponderà la indennità giornaliera indicata, conteggiata a decor- rere dal giorno successivo a quello in cui si e’ verificato l’infortunio e fino al giorno pre- cedente quello della avvenuta dimissione o guarigione:
o per un massimo di 300 giorni (anche non consecutivi) in caso di ricovero
o per un massimo di 100 giorni in caso di applicazione di gesso o tutore.
Se l’infortunio ha determinato anche spese mediche come identificate al paragrafo pre- cedente, l’indennità giornaliera di cui al presente paragrafo, verrà corrisposta solo per la parte eventualmente eccedente le spese indennizzabili ai sensi del paragrafo 3.
5. In caso di infortunio subito in occasione di viaggio aereo (comprese le fasi di imbarco e di sbarco e intendendo in garanzia il viaggio solo se effettuato dall’assicurato in qualità di passeggero a bordo di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linea aerea regolare e non regolare, di aerotaxi, di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di dit- te e privati – esclusi aeroclubs - per attività turistica e di trasferimento, nonché’ di socie- tà di lavoro aereo durante il trasporto pubblico di passeggeri), la somma degli indenniz- zi spettanti non potrà superare complessivamente per aeromobile 5 volte l’importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati presenti a bordo dell’aeromobile; superando questo limi- te, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte.
Con riferimento a tale rischio aeronautico e a parziale deroga di quanto previsto all’art. Estensioni di copertura relativamente alla efficacia della stessa riguardante gli stati di guerra, si conviene tra le parti che la copertura assicurativa è efficace anche per i sor- voli e/o le soste non voluti dall’assicurato in zone in stato di guerra (per guasti, dirotta- menti o altre circostanze similari).
Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente più assicurati, la massima esposizione della Società per ciascuna tipologia di indennizzo non potrà essere superiore complessivamente a 50 volte l’importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati coinvolti nel sinistro; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 6: Modalità per la liquidazione dell’indennità
La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l’atto di morte, provvederà al pa- gamento delle indennità entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti.
La Società effettua il rimborso delle spese mediche di cui all’art. “Liquidazione del danno” a cura ultimata e previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale.
Qualora l’infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidità permanente di grado superiore al 20% (ventiprocento), la Società porrà a disposizione dell’infortunato un terzo della indennità corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di succes- sivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, della certificazione medica da cui risulti l’entità presunta della invalidità.
SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1: Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi sofferti in conseguenza di:
azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tenta- te dall’assicurato, salvo che siano conseguenti a legittima difesa o umana solidarietà; trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dalla accele- razione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Ente;
guerra od insurrezione, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. Estensioni della copertura;
atti di terrorismo posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batterio- logiche o chimiche;
abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, o da ubriachezza alla guida di veicoli a motore o natanti;
partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; guida di mezzi di locomozione aerei;
guida di veicoli o natanti per cui l’assicurato non sia regolarmente abilitato.
Art. 2: Controversie sulla definizione del danno
La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato. A tal fine la Società in- vierà a quest’ultimo una proposta di indennità.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo in ac- cordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Ente. Il collegio peritale eleggerà la propria residenza presso la sede dell’Ente.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide- ranno a maggioranza.
La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale man- canza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 3: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni dello stesso ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, la descrizione delle cause che lo
determinarono, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonché’ tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’evento, e sarà corredata delle certifica- zioni mediche e di ogni ulteriore documentazione necessaria.
L’assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti ne- cessari dalla Società.
Qualora l’evento abbia causato la morte dell’assicurato o quando questa intervenga du- rante il periodo di cura, deve esserne dato prima possibile avviso a mezzo telefax o posta elettronica alla Società.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà all’Ente un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le sole iniziali dell’infortunato
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 4: Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corri- spondenti indicati alla voce “parametri di riferimento” nella scheda di conteggio del premio.
Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti dell’Ente inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
A polizza scaduta, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicu- rati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza
l’obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessa.
Per “parametri di riferimento” si intende il numero dei soggetti rientranti nei gruppi di ri- schio assicurati.
L’Ente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identi- ficazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Altrettanto, l’Ente e gli assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esi- stenti per il medesimo rischio.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 5: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Società Mandataria
Compagnia … Società Mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del sogget- to dalle stesse designato, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese: Compagnia … Quota xx% (Società Mandataria)
Compagnia … Quota xx% (Società Mandante)
Art. 5 bis: Partecipazione delle Società’ – Coassicurazione e Delega
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di se- guito indicate:
Compagnia … Società Delegataria
Compagnia … Società Coassicuratrice
Ciascuna delle Società costituenti il riparto è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il riparto di coassicurazione.
La Società coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti , nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della So- cietà Delegataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispetti- ve quote percentuali di partecipazione:
Compagnia … Quota xx% (Società Delegataria) Compagnia … Quota xx% (Società Coassicuratrice)
Art. 6: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 7: Altre assicurazioni - Detrazioni
Per gli Assicurati per i quali sono efficaci anche coperture assicurative a carattere obbliga- torio stipulate dall’Ente (quale, ad esempio, la tutela assicurativa Inail), dall’indennizzo do- vuto ai sensi del presente contratto verrà dedotto quanto eventualmente spettante ad essi o agli aventi diritto in virtu’ di tali altre assicurazioni.
Art. 8: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese o coassicurazione (se esistente).
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Destinatari della assicurazione | Capitali assicurati | Numero assicurati | Premio imp. unitario | Premio imp. totale | |||
Gruppi di appartenenza | caso morte | invalidità permanente | diaria ro o gesso | spese mediche | |||
1.a) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.937 |
| |
1.b) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60 | ||
2.a) | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 53.924 | ||
2.b) | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 2.135 | ||
2.c) | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 898 | ||
2.d) | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 56 | ||
2.e) | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 4.478 | ||
Totale premio imponibile annuo | euro | ||||||
Imposte | euro | ||||||
Totale premio lordo annuo | euro |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA