Lotto 4 polizza All Risks Opere d’arte
Lotto 4
polizza All Risks Opere d’arte
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Comune di Cannara |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 |
X. XXX 00000000000 |
N. CIG 721916101F |
E
Compagnia di assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata della polizza
dalle ore 24.00 del | |
alle ore 24.00 del |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
Descrizione ubicazioni dei beni assicurati
Ubicazione 1
Denominazione | Museo Civico - Comune di Cannara | ||
Indirizzo | Cannara (PG) | ||
Valore beni assicurati | € 2.040.300,00= | Valore beni all’aperto | |
Elenco dei beni assicurati | Come da elenco allegato al presente atto. Si precisa che presso la Xxxx 0 - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx è sita la seguente opera: Mosaico con scene nilotiche del valore di Euro 1.000.000,00 | ||
Base di valutazione: | stima accettata SI valore dichiarato NO |
Sezione 1. Norme che regolano il contratto in generale Art. 1.1Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza | |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione | |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici | |
Broker: | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società | |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne | |
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento | per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Deprezzamento: | La diminuzione del valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro | |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro | |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico | |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Stima accettata: | Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo tra le Parti | |
Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro | |
Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato | |
Terrorismo: | Tutti quegli atti, incluso l’uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in colegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e |
simili o allos copo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo | |
Oggetti di piccole dimensioni: | Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza. |
Art. 1.2Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio –Aggravamento del rischio - Buona fede
- Diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di
rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’articolo 1897 di cui sopra.
Art. 1.3Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 1.4Durata dell’assicurazione, proroga, disdetta
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da
centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si
riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 1.5Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio e decorrenza
dell’assicurazione
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 1.6Regolazione del premio
Il contratto non è soggetto a regolazione premio, salvo vengano attivate le coperture assicurative previste dalla Sezione 4 e 5. In tali ipotesi di precisa che la Società provvederà alla emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento.
Art. 1.7Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all’indennizzo, la Società ed il contraente
hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 1.8Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 1.9Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art. 1.12 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.14 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di Xxxxxxxx però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 1.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 1.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/01 ed al 31/07 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento,
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 1.17 Contiguità e vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati
assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 1.18 Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella di riparto.
Art. 1.19 Clausola Broker
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di
Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 xx.xx. e ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal
Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, il Contraente venga a definire con il Broker Aon
S.p.A. . o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale
Art. 1.20 Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 1.21 Tracciabilità dei flussi
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..
Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Sezione 2. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni
Art. 2.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola “Esclusioni” della presente sezione.
Art. 2.2 Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)
Art. 2.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni:
a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità,
polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell’oggetto;
c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
d) aventi origine diretta in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d’arte rilevata in
occasione di inventario
i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell’atomo,
come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia
naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione degli oggetti stessi.
m) Causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall’Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l’integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all’atto della sottoscrizione del rischio.
Art. 2.4 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.
Il Contraente deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2.5 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 2.6 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4 della presente Sezione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delgli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da
osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.7 Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale
dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
• il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima dell’80%.
L’assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente assicurato, quindi il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Art. 2.8 Assicurazione a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Per “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Art. 2.9 Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma
maggiore di quella assicurata.
L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art. 2.10 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla presente sezione 2 alla clausola “Mandato dei Periti”.
Art. 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società.
Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di Xxxxxxxx. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo
della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 2.12 Colpa Grave
Sono comprese nell’Assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Art. 2.13 Variazioni Climatiche
A parziale deroga della clausola “Esclusioni” lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell’aria
Art. 2.14 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di:
⮚ Contraente, suoi dipendenti
⮚ Altri soggetti giuridici controllati dall’assicurato……………….
A condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale facoltà…
Sezione 3. Garanzia Giacenza Garanzia sempre operante
L’Assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza.
L’assicurazione vale anche per i trasporti le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all’interno della singola ubicazione, nonché tra un luogo ed un altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. Nel caso di trasporti dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:
- fino a € 2.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e
sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 2.000.000,00 ad € 5.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta tecnica a seguito dell’autocarro;
- oltre i 5.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare con sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste, che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta armata al seguito dell’autocarro.
La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da
operatori specializzati.
Art. 3.1 Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:
a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s’intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
· nell’ambito dei locali identificati nella scheda di polizza “Descrizione ubicazioni dei beni assicurati”,
· nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali.
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione
dell’ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto;
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antintrusione indicato nella descrizione dell’ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
Si conviene che, qualora non siano rispettate le “Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza - Gestione dei sistemi di sicurezza” di cui al presente art. 3.1, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00= ed un massimo di € 5.000,00= per ogni sinistro.
VARIANTE N. 1
Si conviene che, qualora non siano rispettate le “Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza - Gestione dei sistemi di sicurezza” di cui al presente art. 3.1, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00= ed un massimo di € 4.000,00= per ogni sinistro.
VARIANTE N. 1
Si conviene che, qualora non siano rispettate le “Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza - Gestione dei sistemi di sicurezza” di cui al presente art. 3.1, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante con l’applicazione di una franchigia fissa di € 500,00
Art. 3.2 Furto commesso dai dipendenti
La garanzia furto di cui alla Sezione 2 alla clausola “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
⮚ che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
⮚ che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie le sue mansioni all’interno dei locali
Art. 3.3 Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione all’evento stesso.
Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili
La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza per:
⮚ l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
⮚ l’esame od il riordino della collezione
⮚ durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali
La garanzia cessa se l’assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.
Art. 3.5 Estorsione
A parziale deroga della clausola, Sezione 2, “Esclusioni” alle lettera g), l’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori
Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 150.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l’imballaggio sia effettuato a regola d’arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,
I suddetti oggetti s’intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.
La garanzia è valida a condizione che l’evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.
Art. 3.7 Esclusione per opere all’aperto
Per le opere d’arte collocate all’aperto, all’esterno dei locali museali s’intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell’integrità delle opere stesse.
Art. 3.8 Calcolo del premio
I Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 xx.xx. e ii sono esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983 :
Ciò precisato la Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto € 2.040.300,00 (Euro duemilionizeroquarantamilatrecento in lettere/00).
Valore complessivamente assicurato | Tasso % | Premio annuo lordo |
€ 2.040.300,00= | ……. | ………….. |
Art. 3.9 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Sezione 4. Garanzia Trasporto beni proprietà dell’Ente Contraente
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dal Contraente
E’ facoltà del Contraente richiedere l’estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d’arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L’assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
La garanzia s’intende convenuta sulla base di “stima accettata”
Art. 4.1Condizioni per l’efficacia della garanzia trasporto
La garanzia è prestata a condizione che:
a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da
personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
b) che l’imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di
trasporto effettuato;
c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate
Art. 4.2Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio
Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d’arte prevista per l’imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l’imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.
Art. 4.3Rottura oggetti fragili
La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.
Art. 4.4Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:
⮚ trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
⮚ imballatori: purché specializzati nel settore Arte
a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.
Art. 4.5Calcolo e pagamento del premio
Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:
• Trasporto in Italia ……% a tratta
• Trasporto in Europa ……% a tratta
• Trasporto nel resto del Mondo ……% a tratta
La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € …. per ogni viaggio.
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Sezione 5. Garanzia “CHIODO A CHIODO”
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dal contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (Allegato A)
E’ facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:
⮚ Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
⮚ Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali
La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L’assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l’ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
Art. 5.1Somme assicurate
La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, e su base di stima accettata per i beni di proprietà dell’Ente assicurato o di terzi soggetti pubblici, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell’ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.
Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
E’ facoltà dell’Ente richiedere alla Società l’emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .
Art. 5.2Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione
della copertura da “chiodo a chiodo” (Allegato A);
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti
Art. 5.3Condizioni della garanzia.
La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione “Garanzia Giacenza” e dalla sezione “Garanzia Trasporti”.
Art. 5.4Calcolo del premio
Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:
⮚ Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
⮚ Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
⮚ Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica
Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:
⮚ Classe A: un tasso lordo di …. %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
⮚ Classe B: un tasso lordo di …. %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
⮚ Classe C: un tasso lordo di …. %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Sezione 6. Costi di Restauro
Garanzia attiva previa accettazione da parte del mercato assicurativo
Art. 6.01 Costi di restauro
In caso di danno risarcibile ai termini del presente contratto la Società è tenuta a corrispondere un importo non superiore ad Euro 700.000,00 per annualità assicurativa, a Primo Rischio Assoluto - ovvero senza l’applicazione della Regola Proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile – per spese necessarie al restauro degli elementi architettonici e decorativi con i seguenti limiti di risarcimento relativi ai beni che a mero titolo esemplificativo e non limitativo sono di seguito elencato:
• Affreschi, dipinti murali, boiserie, bassorilievi e simili, soffittature a cassettone, stucchi, tessuti e carte da parati antiche, vetrate artistiche, mosaici max Euro 500,00 per metro quadrato danneggiato
• Balaustre, inferriate, parapetti, cancellate max Euro 500,00 per metro lineare danneggiato
• Elementi architettonici (quali, scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne marmoree, caminetti, cancelli, porte e portali) max Euro 500 per oggetto danneggiato
Qualora gli elementi sopra descritti siano di pertinenza di muri esterni od androni aperti, e si trovino ad altezza inferiore a 4 mt dal suolo, sono esclusi i danni da imbrattamento, graffiti, incisioni.
Sono comunque comprese le spese per ripulitura o mero ripristino estetico fino ad un importo massimo di Euro 750,00 per sinistro, serie di sinistri, annualità assicurativa.
La Società corrisponderà , con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro, le spese per trasporto, montaggio, smontaggio e noleggi di impalcature, ponteggi, tra battelli, mezzi di sollevamento e quant’altro di inerente; nonché eventuali analisi di laboratorio che si siano rese necessarie per le operazioni di restauro.
Riparto di Coassicurazione
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le Compagnie secondo le quote indicate nelle seguente tabella
Compagnia | Quota | Agenzia | |
Delegataria | |||
Coass. | |||
Coass. | |||
Coass. |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
……………………… …………………………………………….
LE COASSICURATRICI
…………………………………………………………………………………………………………………………
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
⮚ Art. 1.3 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi
assicuratori
⮚ Art. 1.7 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, Recesso a seguito di sinistro
⮚ Art. 2.4 e 2.5, 2.6 Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di sinistro, Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti
IL CONTRAENTE
…………………………………...