PROGETTO: COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2022 - Progetto “COMPOSIZIONE NEGOZIATA
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA - Servizio di supporto alle
tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCC”.
PROGETTO: COMPOSIZIONE NEGOZIATA
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCC.
INDICE
PREMESSA
1. CONTESTO NORMATIVO
2. IL PROGETTO
3. LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
4. GLI STRUMENTI ONLINE
5. DURATA E BUDGET
PREMESSA
La crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo in evidenza una serie di criticità, alcune contingenti, altre strutturali, comuni a molte delle nostre imprese sul fronte finanziario e gestionale. Gli interventi straordinari messi in campo dal Governo e dalle altre amministrazioni pubbliche hanno permesso di ammortizzare gli effetti della fase più acuta della crisi e di porre le basi per un consolidamento di prospettiva delle PMI ma persistono irrisolti i problemi di fondo che caratterizzano il nostro tessuto imprenditoriale:
- un rapporto debito - equity spesso sbilanciato che espone le imprese a periodiche tensioni finanziarie;
- una gestione del cash flow non sempre ottimale;
- una scarsa attenzione alla prospettiva di redditività di medio - lungo periodo;
- una scarsa conoscenza degli strumenti, non solo finanziari, disponibili sul mercato per garantire una più equilibrata gestione delle imprese.
Il D.L. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 ed in vigore dal 25 agosto, unitamente al Decreto Dirigenziale attuativo del 28 settembre 2021 ed alla successiva conversione con Legge 147/2021, offrono una prima risposta introducendo misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci
strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:
1) si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
2) si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento e connotato dal fatto che:
– è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza
– si accede tramite una piattaforma telematica
– all’imprenditore si affianca un esperto, terzo ed indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
3) si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già
previsti dal codice della crisi;
4) si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa; in pratica sono rinviate al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.
E’ inoltre da sottolineare che, anche grazie ad un progetto di gestione associata tra la Camera di Reggio Xxxxxx e quella di Piacenza riferita ad alcune delle attività relative alla Metrologia legale ed all’OCC (Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento), verrà a breve offerta anche alle imprese della nostra provincia l’opportunità di avvalersi dei vantaggi previsti dalla vigente normativa di settore attraverso l’attività camerale.
Il suddetto servizio offerto dall’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla
L. n. 3/2012 ed al D.M. 202/2014, è rivolto ai soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori; tali soggetti, grazie all’OCC, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
Per quanto riguarda nello specifico le competenze che coinvolgono le Camere a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 118/2021 convertito con Legge 147/2021, si ricorda che, come previsto nel decreto, le disposizioni degli articoli 2, 3 e degli articoli da 4 a 19 sono entrate in vigore il 15 novembre 2021, quindi da questa data è stata istituita la piattaforma (Infocamere) per la soluzione della crisi d’impresa ed è possibile utilizzare il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi.
Al fine della promozione del Servizio è utile sottolineare che l’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale (art. 14), quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari, oltre che da misure protettive e cautelari del patrimonio ( artt. 6 e 7).
La Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx ha pertanto intenzione di pianificare una serie di strumenti e di azioni che saranno di seguito illustrati.
1. CONTESTO NORMATIVO
Come riportato nell’art. 2, l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Istituzione della piattaforma telematica nazionale (Art. 3)
È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera.
Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono stati successivamente definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021.
Nomina dell’esperto (Art. 3)
Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti
esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati
- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti non iscritti ad Ordini professionali ma che documentano la specifica esperienza prevista dalla legge, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4, e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.
La nomina dell’esperto avviene ad opera di una Commissione regionale che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
Il contenuto della istanza di nomina dell’esperto (art. 5)
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i
successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non
anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Imprese sotto soglia (Art. 17)
Per le imprese con i requisiti “sotto soglia” viene stabilito che l’istanza va presentata all’Organismo di Composizione della Crisi oppure al Segretario Generale della CCIAA competente territorialmente, che in questa ipotesi convoglierà su di sé le attività previste per la Commissione regionale sopra ricordata: di ciò si tratterà meglio infra.
Infine, come già citato in premessa, grazie al progetto di gestione associata tra la Camera di Reggio Xxxxxx e quella di Piacenza riferita ad alcune delle attività relative alla Metrologia legale ed all’ OCC (Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento), verrà offerta anche alle imprese della nostra provincia l’opportunità di avvalersi dei vantaggi previsti dalla vigente normativa di settore attraverso l’attività camerale.
Il suddetto servizio, di cui alla L. n. 3/2012 ed al D.M. 202/2014, è rivolto ai soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori; tali soggetti, grazie all’OCC, possono provare a risolvere la crisi da sovra- indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione. Difatti il Debitore, grazie ad un Gestore che verrà designato dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i Creditori o - se Consumatore - può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti. Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale ed il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore.
2. IL PROGETTO
Il progetto intende fornire alle imprese, attraverso le attività di seguito elencate, un set di servizi che permettano in primis di individuare e tenere sotto controllo la situazione economico-finanziaria al fine di prevenire possibili tensioni finanziarie e, qualora necessario, fare le opportune valutazioni per definire tale situazione orientandosi verso la possibilità di ricorrere al Servizio di “composizione negoziata della crisi” offerto dalla Legge 147/2021.
Verranno forniti elementi utili su come prevenire le situazioni di tensione finanziaria, ponendo attenzione ai campanelli di allarme da tenere sotto controllo e monitorare nel tempo per creare i presupposti di una governance solida e stabile.
Contestualmente verranno gettate le basi per un’informazione corretta e consapevole di fruizione e gestione delle opportunità offerte dalla Legge 147/2021 attraverso le attività di seguito descritte.
Inoltre, la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx, per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d’impresa e per contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese intende concedere contributi a fondo perduto per le spese sostenute per interventi mirati a sviluppare azioni di prevenzione e gestione del rischio di crisi aziendale.
Quest’ultima iniziativa si colloca nell’attuale fase congiunturale di forte tensione economica dovuta all’emergenza sanitaria, alle incertezze sulle forniture di materie prime nonché alle possibili azioni belliche nell’Europa dell’Est e vuole rispondere alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d’insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza di cui al D. L. 12 gennaio 2019 n. 14.
L’iniziativa si concretizzerà con un Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa - che rientra tra le iniziative finanziate anche dall'aumento del 20% del diritto annuale nell’ambito del progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”.
Il progetto intende altresì supportare in tale percorso l’Ente Camerale ed il Servizio Tutela e Legalità con l’ausilio di due unità da acquisire con i profili di trattamento contabile legati al Progetto Crisi d'Impresa finanziato con il 20% di incremento del diritto annuale.
In particolare, saranno messe a disposizione delle imprese le seguenti attività:
- Attività di formazione ed affiancamento aziendale per aiutare le imprese a districarsi tra le nuove norme, con particolare attenzione all’esigenza di monitorare in itinere, con continuità e tempestività, le potenziali situazioni di crisi allo scopo di presidiare gli andamenti aziendali nel rispetto del nuovo obbligo di monitoraggio della “continuità aziendale” sotto il profilo finanziario, reddituale ed operativo.
- Attività di promozione e supporto rivolte alle imprese in stato di crisi sui principali ed innovativi strumenti normativi previsti dalla Legge 147/2021 per garantire una efficiente gestione delle opportunità offerte alle imprese in difficoltà, sia sotto il profilo della conoscenza del Servizio messo a disposizione che del Regime premiale (art. 14) e delle misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7);
- Attività di sportello per il primo orientamento a supporto delle imprese, per fornire i chiarimenti e le informazioni di un eventuale accesso al Servizio di “composizione negoziata della crisi” o dell’OCC e per l’accesso alla piattaforma informatica prevista dalla Legge 147/2021.
- Attività di sportello e supporto per affiancare le imprese che intendono avvalersi del Servizio di “composizione negoziata della crisi” in merito all’accesso al test di autovalutazione per la verifica della perseguibilità della soluzione della crisi d’impresa previsto nella piattaforma informatica e descritto nella SEZ.I (TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO
DISPONIBILE ONLINE) del Decreto Dirigenziale.
- Attività di sportello e supporto per affiancare le imprese che, avendone i requisiti, intendono partecipare al Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa .
Le attività saranno svolte indicativamente nella fascia oraria dell’ordinaria attività lavorativa, assicurando la tempestività dei procedimenti e l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, con attenzione al rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Particolare riguardo verrà fornito al supporto per l’accesso alla piattaforma informatica e all’erogazione di chiarimenti ed informazioni di accesso al Servizio di “composizione negoziata della crisi” e, se ne ricorrono i presupposti, all’OCC.
L’assistenza potrà anche essere garantita attraverso un numero prestabilito di incontri one-to-one con gli imprenditori che saranno strutturati sulla base delle esigenze manifestate.
Gli incontri avranno una durata prevista di un’ora e potranno tenersi in presenza o online in base ad accordi stabiliti in precedenza.
L’attività di formazione potrà essere svolta anche con l’ausilio di imprese specializzate nella materia che forniscono opportunità formative, rivolte agli imprenditori reggiani, che si inquadrano nell’ambito dell’attività di aiuto nella gestione finanziaria e sull’anticipazione del rischio di sovraindebitamento.
3. LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
Per le imprese del territorio saranno organizzati seminari ed incontri che si avvarranno anche delle più moderne piattaforme web.
I contenuti degli eventi riguarderanno in particolare l’importanza di una corretta gestione finanziaria. Saranno analizzati processi e strumenti che le aziende, anche di piccole e piccolissime dimensioni, possono utilizzare per avere un controllo efficiente della propria situazione finanziaria, ai fini di pianificare i flussi di cassa e prevenire tensioni finanziarie acute o rischi di sovraindebitamento strutturale come ad esempio:
-Strumenti per la pianificazione finanziaria e il monitoraggio dei flussi di cassa
- Budgeting e reporting
- Funzione e interpretazione della Centrale Rischi
- La valutazione del rischio dell’impresa
- La nuova regolamentazione bancaria europea e le conseguenze nei rapporti con le imprese.
Tuttavia sarà importante anche offrire adeguata promozione dei servizi descritti ed offerti dalla Camera alle imprese che, già in stato di difficoltà intendono porre in esser gli strumenti normativi descritti e finalizzati al loro risanamento nonché la promozione sul territorio in merito al Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa.
4. GLI STRUMENTI ON-LINE
Come già citato, per accedere al servizio / istituto della Composizione negoziata della Crisi, sarà necessario l’utilizzo di una piattaforma dedicata. La gestione della piattaforma è curata da Unioncamere con l’ausilio tecnico di Infocamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti che, nell’esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica.
La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:
1. gli strumenti informatici previsti all’articolo 3, comma 2 di seguito indicati:
a. il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte
dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
b. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
c. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;
2. le funzioni per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto prevista all’articolo 5
comma 1 e della documentazione indicata;
3. le funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto, prevista all’articolo 5 comma 4;
4. le funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto, prevista all’articolo 5 comma 8;
5. le funzioni per l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto.
La piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso / cassetti informatici) .
L’area pubblica contiene gli elementi informativi e normativi per l’accesso alla composizione negoziata, fra cui quelli indicati al precedente punto 1.
La parte ad accesso riservato contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.
Gli utenti accedono alla Piattaforma in forma differenziata a seconda del ruolo svolto.
L’utilizzo della piattaforma richiede una stazione di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di
connessione alla rete internet.
Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere ovviamente dotati di dispositivi per la firma digitale.
Inoltre il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull’iter dell’istanza ed i componenti della commissione di cui all’articolo 3, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà messo a disposizione dalla Camera di Commercio che istituisce la commissione.
La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l’uso dell’identità digitale.
Nel caso di problemi informatici per l’imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all’indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di Commercio nel cui registro è iscritta l’impresa oggetto dell’istanza stessa.
Pertanto, considerando la dotazione standard delle apparecchiature informatiche camerali, si ritiene che non siano necessarie implementazioni oltre le ordinarie credenziali di accesso alla piattaforma che saranno fornite da Infocamere.
5. DURATA E BUDGET
Il Progetto Crisi d'Impresa sarà finanziato anche con il 20% di incremento del diritto annuale avvalendosi degli strumenti contabili camerali e si concluderà nel dicembre 2022.
Signed by XXXXX XXXXXXX 08.06.2022 11:54:22 UTC
Signed by DALLA XXXX XXXXXXXXXXXX 08.06.2022 11:52:28 UTC