AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI
(in deroga ex art. 23 L. n. 11/1971 e art. 45 L. n.
203/1982 e ss.mm.ii.)
* * * * *
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio, presso la Sede Legale dell’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di Oristano, articolazione della Azienda per la Tutela della Salute (ATS), xxx Xxxxxxxx x. 00 Xxxxxxxx, per la stipula del presente contratto in deroga ai sensi ex art. 23 L. n. 11/1971 e art. 45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii., sono comparsi i signori:
- in qualità di concedente il Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Oristano, il 29/03/1952, C.F. TVRGRG 52C29G113Q, il quale agisce in nome e per conto della ATS - ASSL Oristano, già ASL n. 5 di Oristano, giusta delibera D.G. n. 824 del 09/07/2008, con la quale è stato nominato Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, assistito in questo atto dal Sig. Acciaro
Allegato A alla determinazione Direttore ASSL Oristano composto da n.
10 pag.
Xxxxxxxxxx dell'Associazione Coltivatori Diretti della Federazione Provinciale di Oristano;
- in qualità di affittuario conduttore il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Oristano il 30/01/1960, residente in xxx. Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx, C.F. MLNSVT60A30G113A, assistito in questo atto dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Contratti Agrari della Federazione Provinciale di Oristano della Coldiretti;
PREMESSO CHE
- l'ATS - ASSL Oristano, a seguito della DGR n. 41/20 del 17/10/2007, di rettifica e integrazione della DGR
n. 50/10 del 17/11/1998, ha proceduto al riordino del proprio patrimonio immobiliare;
- con deliberazione DG dell’allora ASL n. 5 di Oristano n. 926 del 18/10/2010, è stato approvato lo schema tipo di contratto di fondo rustico in deroga ai sensi dell'art. 45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii.;
- nel proprio patrimonio immobiliare è ricompreso il fondo rustico composto dai terreni siti in agro di Oristano, località Arriu Arangiu, identificato catastalmente al foglio 12 mapp. 9, superficie di HA 1.0588, e in località Riu Anadis al foglio 19 mapp. 27, superficie Ha 01,1655, foglio 19 mapp. 53 superficie Ha 02,0700, per una superficie totale pari
a Ha 04,2943 (1,0588+01,1655+02,0700);
- i sopra citati terreni sono condotti in affitto dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, come sopra identificato, in forza contratto stipulato con l’allora ASL n. 5 di Oristano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Oristano, scaduto in data 23/03/2017;
- con nota prot. NP/2017/30064 del 03/04/2017, il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ha delegato alla stipula dei contratti di affitto in deroga, ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 e ss.mm.ii., dei terreni facenti parte del Patrimonio Disponibile aziendale, il Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
- con nota pervenuta al protocollo aziendale in data 19/05/2017, acquisita con n. PG/2017/182192 del 22/05/2017, il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx manifestava la volontà di addivenire al rinnovo del precedente contratto d’affitto, ai sensi dell'art.45 della L. n. 203/1982 e ss.mm.ii., per il fondo rustico composto dai terreni siti in agro di Oristano, località Arriu Arangiu, identificato catastalmente al foglio 12 mapp. 9, superficie di HA 1.0588, e in
località Riu Anadis al foglio 19 mapp. 27, superficie Ha 01,1655, foglio 19 mapp. 53 superficie Ha 02,0700, per una superficie totale pari a Ha 04,2943 (1,0588+01,1655+02,0700).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1 – La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
ART. 2 - l'ATS - ASSL Oristano rinnova il contratto di affitto in deroga ex art. 23 L. n. 11/1971 e art. 45
L. n. 203/1982 e ss.mm.ii. per la conduzione del fondo rustico composto dai terreni siti in agro di Oristano, località Arriu Arangiu, identificato catastalmente al foglio 12 mapp. 9, superficie di HA 1.0588, e in località Riu Anadis al foglio 19 mapp. 27, superficie Ha 01,1655, foglio 19 mapp. 53 superficie Ha 02,0700, per una superficie totale pari a Ha 04,2943 (1,0588+01,1655+02,0700) al Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Oristano il 30/01/1960, residente in xxx. Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx, C.F. MLNSVT60A30G113A, che accetta.
ART. 3 – La durata del presente rinnovo del contratto in deroga all'art. 1 della L. 203/1982 e ss.mm.ii., che stabilisce la durata dei contratti agrari in anni
quindici, viene stabilita ed accettata per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dal giorno 24/03/2017, fino al giorno 23/03/2018.
ART. 4 - Il presente contratto andrà a risolversi alla data indicata del 23/03/2018, senza necessità di preventiva disdetta, ed a tale data l'affittuario si obbliga a riconsegnare l'immobile libero da persone e cose, senza necessità di alcuna costituzione in mora. Alla scadenza stabilita il contratto sarà oggetto di una eventuale nuova e autonoma pattuizione tra le parti e potrà essere rinnovato solo per iscritto, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.
Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3 della L. 203/1982 e ss.mm.ii. opera da parte del conduttore il diritto di prelazione.
ART. 5 – Il canone d'affitto viene tra le parti convenuto, in deroga all'art. 9 della L. 203/1982 e ss.mm.ii., in euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00) annui, da corrispondere in un unica rata anticipata entro il mese di ottobre 2017. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato all'Azienda per la tutela della Salute (ATS) – Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di Oristano, xxx Xxxxxxxx x. 00, codice IBAN
XX00X 00000 00000 0000 0000 0000 riportando la causale “pagamento affitto del fondo rustico sito in agro di Oristano località Arriu Arangiu, Riu Anadis, annata agraria 2017/2018”.
ART. 6 – Il canone d'affitto concordato di euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00), verrà aggiornato annualmente in rapporto alle variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita.
ART. 7 – In caso di mancato pagamento del canone pattuito alle scadenze convenute, decorso il termine di 15 giorni dalla diffida da farsi mediante lettera raccomandata A/R, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto per colpa dell'affittuario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, rinunciando sin d'ora le parti al più lungo termine di cui all'art. 5 della L. 203/1982 e ss.mm.ii.
ART. 8 - In deroga alle norme della L. 203/1982 e ss.mm.ii., artt. 45 e 43, il sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Oristano il 30/01/1960, residente in xxx. Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx, C.F. MLNSVT60A30G113A dichiara di rinunciare espressamente ad indennizzi per eventuali miglioramenti fondiari apportati o che dovesse apportare senza il preventivo assenso in forma scritta da parte del concedente, quale sia la loro entità, e di non aver nulla da
pretendere a riguardo dal proprietario.
ART.9 – E' assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi opera di miglioramento e/o addizione da parte dell'affittuario, anche se con ricorso alle procedure di cui agli artt. 16 e 19 della L. 203/1982 e ss.mm.ii. I miglioramenti e/o addizioni da parte dell'affittuario dovranno essere autorizzati per iscritto dal concedente. La violazione del divieto comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
ART. 10 – In deroga a quanto previsto dall'art. 21 della L. 203/1982 e ss.mm.ii. è fatto divieto all'affittuario di sub concedere o sub affittare, in tutto o in parte, i terreni oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
ART. 11 – Eventuali spese consortili relative a canoni di irrigazione saranno a carico della ditta affittuaria.
ART. 12 – Saranno inoltre a carico della ditta affittuaria le eventuali spese di frazionamento, nel caso in cui il terreno in affitto non sia univocamente determinato dal punto di vista catastale e della consistenza.
ART. 13 – L'affittuario potrà richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitari inerenti alla conduzione del fondo, ad eccezione di quelle che implicano interventi di cui al sopra citato l’art. 9, L. 203/1982 e ss.mm.ii.
ART. 14 – Le parti specificamente convengono che l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei fossi, dei canali e delle strade di accesso a sua completa cura e spese.
ART. 15 – L'affittuario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.
ART. 16 – Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso in fitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario con il presente contratto.
ART. 17 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Oristano.
ART. 18 – Le spese di registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'affittuario.
Le parti riconoscono e dichiarano:
- di essere state ritualmente assistite dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria come sopra rappresentata;
- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;
- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto in particolare quelle sulla durata, il canone d'affitto, la disciplina dei miglioramenti e addizioni, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e conseguente restituzione del fondo, senza nulla poter pretendere per il rapporto d'affitto intercorso.
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria.
Il Presente contratto, redatto in tre originali, viene letto firmato in ogni suo punto e sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti di categoria.
Sottoscrizione delle clausole onerose
L'affittuario, ai sensi dell'art. 1341 c.c., accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:
art. 3) durata dell'affitto; art. 5) Canone d'affitto; art. 6) aggiornamento del canone; art. 7) mancato pagamento del canone; artt. 8 e 9) miglioramenti fondiari; art. 10) sub affitto; art. 11) spese consortili; art. 12) spese per frazionamenti; art. 14) manutenzioni; art. 15) esonero per responsabilità per danni a terzi; art. 17) risoluzione delle controversie.