Contract
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 184 del 24 marzo 2020 E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.- SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca
PREMESSO:
che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);
che il C.C.N.L. 19 aprile 2018 citato, all’art. 7 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del CCNL;
che in data 6/3/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, registrato in data 4/3/2019;
che il richiamato C.C.N.I. prevede la possibilità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario;
che l’art. 58 del decreto-legge 21 Giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dall’articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 e dall’articolo 1, comma 280, della legge 27.12.2019, n. 160, prevede lo svolgimento di diverse procedure di selezione e di mobilità straordinaria del personale dipendente di società titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia esternalizzati nelle istituzioni scolastiche;
che con il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, 20 Novembre 2019 n. 1074 del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati determinati i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento, i termini per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio;
che con D.D.G. 6 Dicembre 2019 n. 2200 è stata indetta la procedura selettiva;
che in base all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata autorizzata una procedura selettiva finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della citata legge fosse titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, nonché un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio al fine di stabilizzare il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
che è necessario procedere all’integrazione del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., Titolo III, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6/32019;
che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21.6.2013, n. 69, e dall’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162,
LE PARTI CONCORDANO
di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale A.T.A. immesso in ruolo a seguito delle procedure di cui all’art. 58, commi 5 ss., D.L. 69/2013 che integra il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6/3/2019;
di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario;
che le disposizioni del presente CCNI si applicano al personale immesso nei ruoli ATA a seguito delle procedure di cui all’art.58, comma 5 e seguenti, del D.L.69/2013 e a quello assunto in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 619 e comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le parti di rispettiva competenza;
che, per il personale assunto ai sensi delle procedure di cui all’art.58, comma 5 e seguenti del D.L.69/2013, con esclusione del personale di cui ai commi 5-quinquies e 6-bis dello stesso articolo, la mobilità può avvenire esclusivamente, secondo le modalità previste dall’art. 3, su posti vacanti e
disponibili nell’ambito dell’organico di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 21.6.2013,
n. 69, nei limiti di complessivi 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo pieno;
ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge 21.6.2013, n. 69, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 6.3.2019.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dell’ipotesi da parte dei soggetti negoziali. A seguito della sigla e nelle more della sottoscrizione, l’Amministrazione procede all’applicazione del contratto nella misura in cui sia strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
3. Eventuali modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con circolare a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione dello stesso contratto.
4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla procedura selettiva nazionale ed alla mobilità del personale ATA, al personale immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 è attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio.
5. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, per gli anni scolastici di applicazione del C.C.N.I. del 6/3/2019, il personale di cui ai commi 4 e 5 non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal citato CCNI sulla mobilità del personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.
ART. 2 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione nei ruoli statali del personale in precedenza dipendente delle società di servizi di pulizie esternalizzati e lo svolgimento delle successive operazioni, i posti di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, assegnati ai titolari a seguito delle procedure di immissione in ruolo, di trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno e/o di mobilità straordinaria, nonché quelli residuati all’esito delle stesse procedure, rimangono destinati alla categoria di personale di cui al citato articolo anche in presenza di riduzione di organico.
2. A conclusione di tutte le procedure di cui al citato articolo 58, comma 5ss., l’Amministrazione si impegna a rendere disponibili i posti di cui al comma precedente qualora vengano meno le esigenze allo stesso comma previste.
ART. 3 – MOBILITA’ STRAORDINARIA.
1. Nel limite di spesa di cui all’articolo 58, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 20.11.2019, per l'anno scolastico 2020/2021 è avviata, una tantum, una procedura di mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater.
2. Le disponibilità per le operazioni di mobilità a domanda sono determinate dalle effettive vacanze risultanti a seguito delle operazioni assunzionali e di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite indicazioni ministeriali, nel limite di 11.263 posti.
3. Le operazioni di mobilità straordinaria del personale che ha partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5 ter sono equiparate alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 6.3.2019 e trovano applicazione gli articoli 40, 41 e 42 dello stesso CCNI, per quanto compatibili.
4. L'elenco dei posti disponibili è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dalla circolare ministeriale sulla mobilità straordinaria.
ART. 4 – PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 619 E COMMA 622, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica, come previsto all’art. 34 comma 4 del CCNI 6 marzo 2019, su cui è stata effettuata l’assegnazione
all’atto dell’assunzione in servizio o della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno a seguito di interventi normativi.
2. Al fine di rispettare il contingente di organico e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti creando situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, al personale di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
3. L’articolo 34, comma 5, del CCNI del 6.3.2019 è prorogato per la durata di vigenza del presente contratto.
Roma,
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
F.L.C.-C.G.I.L
C.I.S.L. Scuola
Federazione U.I.L. Scuola R.U.A.
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS