OGGETTO DELL’APPALTO
Schema Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Misure adottate per eliminare le interferenze
(Art. 26 D.lgs. n. 81/08)
LAVORI DI…………………………………………………………………………………………………………
OGGETTO DELL’APPALTO
TIPOLOGIA DELL’APPALTO | |||
APPALTO DI LAVORO | 🞏 | ||
APPALTO DI FORNITURE | |||
APPALTO DI SERVIZI | Importo : € | ||
DURATA DEL CONTRATTO : dal | a |
COMMITTENTE | AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA–CERVELLO” V.le Strasburgo 233 – 00000 Xxxxxxx |
CODICE FISCALE | 05841780827 |
PARTITA IVA | 05841780827 |
DATORE DI LAVORO | Il Direttore Generale : Dr. Xxxxxxxxx Xx Xxxx |
SEDE LEGALE | Viale Strasburgo 233 – 00000 Xxxxxxx |
RESPONSABILE S.P. e X. | Dr. ………. |
MEDICO COMPETENTE | Dr……….. |
ADDETTI ALLE EMERGENZE | Squadre d’Emergenza - Personale del Comparto e Sanitario |
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ( R.L.S.) | Sig.ri…………………………………………… |
IMPRESA APPALTATRICE | |
CODICE FISCALE | |
PARTITA IVA | |
N. ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A. | |
DATORE DI LAVORO | |
SEDE LEGALE | |
TEL. | |
FAX | |
DATA REDAZIONE : ………….
PREMESSA
L’art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell’art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d’appalto e d’opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività/prestazioni. Tale disposizione viene ora integrata con l’obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.
Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della Committenza, presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro.
Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera.
Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.
I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico della Stazione Appaltante.
RICHIAMO NORMATIVO
Art. 26 D. Lgs. 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – DETERMINAZIONE 5 marzo 2008
Si riportano di seguito alcuni passi della determinazione n° 3/2008 ( GU n° 64 del 15-3-2008 ) . Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi ( DUVRI ) e determinazione dei costi della sicurezza.
………
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’ attivita’ delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza e’ pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze e’ stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di piu’ attivita’ svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’ appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e’ previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’ attivita’ propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalita’ di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita’ appaltata).
Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attivita’ che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano ìn luoghi sottratti alla giuridica disponibilita’ del committente e, quindi, alla possibilita’ per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.…………………
Per gli appalti di seguito riportati e’ possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita’ o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- i servizi per i quali non e’ prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per
«interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI e’ un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessita’ di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
Infine, si fa presente che il DUVRI e’ un documento tecnico, che dovra’ essere allegato al contratto di appalto, poiche’ l’appaltatore dovra’ espletare le attivita’ ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara .
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo’ far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dei costi dovra’ essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovra’ essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell’esecuzione e’ tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all’ impresa subappaltatrice. Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui e’ prevista la possibilita’ per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contrattì pubblici) o quando emerge la necessita’ di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessita’ di modificare il DUVRI, attivita’ che puo’ comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l’opportunita’ da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. Non e’ da escludere, infine, che
nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessita’ di apportare modifiche al documento gia’ posto a base d’appalto. In analogia a quanto previsto dall’art. 131 del codice, relativamente ai lavori, puo’, quindi, prevedersi in tale fase la possibilita’ per l’appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L’art. 131, comma 2, lettera
a) del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario puo’ presentare alle amministrazioni aggiudicatricì eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
Si evidenzia, quindi, l’opportunita’ di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potra’ essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita’ realizzative; tale documento potra’, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso
In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell’impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attivita’.
Per risolvere questa problematica e’ necessario considerare che le modifiche all’art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell’ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest’ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruita’ delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest’ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D’altro canto anche l’art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entita’ e caratteristiche dei servizi e delle forniture».
Va inoltre considerato che la piu’ volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che « per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attivita’ svolta».
Infine, occorre rilevare che i rischi dell’attivita’ svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non e’ possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realta’ organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realta’ cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attivita’.
Sulla base di quanto sopra discende che:
1) per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita’ svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l’affidamento mediante procedura negoziata).
Alla luce delle precedenti considerazioni l’Autorità’ ritiene che:
A. per gli appalti di seguito riportati e’ possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita’ o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b) i servizi per i quali non e’ prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per
«interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.
C. Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività’ svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO, LAVORAZIONI E AREE INTERESSATE
Il contratto prevede i Lavori ………………………
ACCESSO ALLA STRUTTURA - AREE/LOCALI DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI
Per accedere alle strutture i dipendenti dell’appaltante devono usare gli ingressi indicati in loco dal Responsabile del Servizio Gestore o suo delegato.
POTENZIALI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZA
Ambiti di interferenza
Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro.
Con il termine di interferenza legata al “ciclo produttivo” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all’interno del medesimo “ciclo produttivo”.
Tutte le attività espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali interferenze si evidenziano già in fase di progettazione, consentendo l’adozione di misure preventive concordate con i responsabili delle strutture/reparto interessato.
Premesso quanto sopra, di seguito si analizzano le sole attività, che per la loro natura, possano comportare interferenze certe sia in termini temporali che spaziali e pertanto oggetto di una gestione da monitorare.
Nelle successive tabelle è riportata una sintesi dei vari rischi potenziali presenti all’interno delle strutture dell’Azienda Ospedaliera e i potenziali rischi ( o situazioni di rischio ) che possono essere introdotti dalla ditta appaltatrice. Non tutti i rischi riportati possono determinare interferenza. Una specifica colonna delle tabelle individua la presenza di tale rischio. Se il rischio da interferenza non è presente non viene sviluppata l’analisi.
Nelle tabelle, in corrispondenza dell’apposita colonna, vengono anche individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare da parte degli operatori sia della committenza che dell’appaltatore, al fine di eliminare o ridurre il rischio di interferenza valutato.
I rischi lavorativi correlati ai locali ed alle attività dell’ Azienda che in essi si svolgono, sono comunque quelli meglio specificati nel documento “SINTESI DVR AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell’Azienda Ospedaliera e le misure di prevenzione” (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l’Azienda Ospedaliera) allegato al presente DUVRI.
INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO DA ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE
Si individuano le situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell’appalto, quali situazioni di emergenza o specifiche dell’attività del Committente e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.
Il rischio biologico, legato alla eventuale presenza di agenti biologici nelle UU.OO dei presidi, in atto risulta contenuto e gestibile
tramite specifiche norme di comportamento.
Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono:
puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.
Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)
· Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio.
· Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
· Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso.
· Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
· Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
Rischio Radiologico
In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.
I locali dove può essere presente il rischio radiologico sono contrassegnati con il segnale indicato.
L’accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Direttore dell’U.O.
Rischio Chimico
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione ad agenti chimici pericolosi.
Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale
interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta trascurabile per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizione più frequente sono:
• Contatto ( pelle, occhi), con liquidi
• Inalazioni di vapori, aerosol che si sviluppano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio anche i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.
Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)
• Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio, per gli interventi da eseguire.
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull’etichetta dei prodotti).
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, ecc.)
• Se è necessario l’ingresso in laboratorio accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individuale.
Rischio elettrico
• In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato di una ditta esterna.
• E’ vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il Settore Tecnico.
Emergenza
In caso di emergenza (incendio, sisma, ecc.), il sistema organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati ( squadra di emergenza ) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (piani di emergenza ); inoltre è già predisposta una apposita cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire.
Gestione delle emergenze: vie di fuga e uscite di sicurezza
La Ditta Appaltatrice deve:
x preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
♉ mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
♉ mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;
♉ partecipare alle prove di evacuazione. Il Committente assicura:
♉ la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all’emergenza), le modalità per l’eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua e dei gas tecnici.
Gestione delle emergenze: incendio
In caso di rilevazione d’incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve:
♉ segnalare la presenza di incendio al personale del reparto; Oppure
• Avvisare:
- Centralino Aziendale: Tel. 2781
• allertare le persone in zona;
• seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.
Nel caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:
♉ mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.);
♉ rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire
intralcio agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale;
♉ recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo l’apposita segnaletica;
♉ il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.
♉ a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la comunicazione di “cessato allarme” per l’accesso ai locali.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ APPALTATE
Di seguito si riporta l’individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre detti rischi.
Tutti gli interessati, Committente e Ditta Appaltatrice, dovranno essere informati sulle modalità esecutive e sui tempi di intervento in modo tale da eliminare eventuali rischi dovuti a interferenze lavorative.
Le attività che la Ditta appaltatrice dovrà svolgere all’interno degli ambienti dell’Azienda Ospedaliera V, Cervello sono sinteticamente:
• LAVORI… ”
.
L’Impresa presenterà il proprio POS sui rischi propri del cantiere.
RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI
RISCHIO | FATTORI DI RISCHIO ED AMBIENTI | POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA’ IN APPALTO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Biologico | Vedere documento “ Sintesi DVR ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell’Azienda Ospedaliera e le misure di prevenzione” | SI | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
Chimico generale | = | NO | |
Chemioterapici antiblastici | = | NO | |
Amianto | = | NO | |
Piombo | = | NO | |
Formaldeide | = | NO | |
Gas anestetici | = | NO | |
Reagenti da laboratorio | = | NO | |
Radiazioni ionizzanti | NO | NO | |
Radiazioni non ionizzanti | = | NO | |
Campi elettromagnetici | = | NO | |
Laser | NO | NO | |
Rumore | = | NO | |
Vibrazioni | = | NO | |
Microclima | = | NO | |
Radon | = | NO | |
Elettrico | SI | SI | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
Meccanico | NO | NO | |
Agenti termici | NO | ||
Incendio e Piano di emergenza ed evacuazione. | Vedere documento “ PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ” | SI | Il sistema organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche. Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/03/1998 e dal DM 18/09/2002 ed in particolare tutte le misure di tipo organizzativo e gestionale : rispetto dell’ordine e della pulizia,osservare rigorosamente i divieti di fumare e utilizzare fiamme libere, non utilizzare prodotti infiammabili, non rimuovere o danneggiare ( in questo caso segnalare immediatamente ) i mezzi di estinzione ( idranti e estintori), evitare accumuli di materiale combustibile. Devono altresì essere immediatamente segnalati eventuali danneggiamenti ad |
impianti elettrici, cavi, apparecchiature ed ogni altra attrezzatura. Non devono essere ostruite le zone di passaggio, le uscite di sicurezza e le vie di fuga. Nei vari reparti e aree dell’Azienda sono esposti pannelli sinottici indicanti le vie di esodo, le uscite di sicurezza i mezzi di estinzione. Si rimanda, per quanto non segnalato, a quanto riportato sul documento “ Sintesi del DVR ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell’Azienda Ospedaliera” ; | |||
Esplosione | = | NO | |
Asfissia | = | NO | |
Investimento | NO | NO | |
Aggressione | NO | ||
RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI DELLA DITTA APPALTATRICE
DESCRIZIONE LAVORI O ATTIVITA’ CHE POSSONO PRODURRE INTERFERENZA | SI / NO | POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA’ ASL VCO SI / NO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | NOTE |
I lavori sono eseguiti all’interno del luogo di lavoro | SI | SI | Vedere punti successivi | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
I lavori sono eseguiti all’esterno del luogo di lavoro | NO | |||
Interventi murari | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
Interventi sugli impianti | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
E’ prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
E’ previsto utilizzo di ponteggi, trabattelli, impianti di sollevamento | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali |
previste in Azienda. | ||||
E’ previsto utilizzo di fiamme libere | NO | |||
E’ previsto l’utilizzo di sostanze chimiche ( es. vernici, solventi, detergenti, ecc..) | NO | NO | ||
E’ prevista produzione di polveri | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
E’ prevista produzione di fumi | NO | NO | ||
Spazi dedicati al carico/scarico dei materiali | NO | NO | ||
E’ prevista movimentazione di merci e carichi con ausilio di macchinari o attrezzature | NO | NO | ||
E’ previsto l’utilizzo di apparecchi elettrici con collegamento alla rete elettrica | SI | SI | Prima di staccare la corrente elettrica chiedere il nulla osta ai responsabili delle UU.OO. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
Sono previsti interventi sulla rete elettrica aziendale | NO | |||
E’ prevista interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua e /o disattivazione dei sistemi di allarme o condizionamento | NO | |||
E’ presente rischio di caduta materiale dall’alto | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
E’ prevista movimentazione di mezzi o automezzi della ditta appaltatrice | NO | NO | ||
E’ previsto utilizzo di macchine o attrezzature | SI | SI | Ved. punti precedenti. | |
E’ previsto sviluppo di rumore | SI | SI | Attenersi al POS. | Usare i necessari D.P.I. e tutte le misure comportamentali previste in Azienda. |
E’ previsto utilizzo di sostanze, liquide o gassose, infiammabili | NO | |||
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI, MENSA, SPOGLIATOI
Servizi igienici: gli operatori della ditta appaltatrice possono usufruire dei servizi igienici per il pubblico presenti presso la struttura.
Spogliatoi: necessari SI
NO X
PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/XXXXXXXX DI PRONTO SOCCORSO
Presso tutte le strutture aziendali non ospedaliere vi è presenza di una cassetta di pronto soccorso che può essere utilizzata all’occorrenza dal personale della ditta appaltatrice.
Si concorda che ogni tipo di infortunio ai propri collaboratori, sarà trattato presso la sede del Pronto Soccorso .
COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE
L’impresa APPALTATRICE deve assicurare che i propri collaboratori siano dotati di apparecchi telefonici portatili , verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (captare il segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali.
Presso le aree in cui non è possibile, per problemi di interferenza con le apparecchiature elettromedicali, l’uso dei telefoni cellulari , è esposta apposita segnaletica. In ogni caso l’ uso di apparecchiature radioricevitori portatili da parte del personale dipendente dall’appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica del committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie
ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE DELL’ APPALTANTE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO
NON PREVISTO X
PREVISTO 🞏
Se previsto utilizzo identificare :
LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI
NON PREVISTO X
PREVISTO
Se previsto :
Il Responsabile di Procedimento o suo delegato, di concerto con il Responsabile dei Servizi Tecnici ha individuato aree di stoccaggio temporaneo dei materiali della ditta appaltatrice;
Il committente non si assume responsabilità per eventuali manomissioni, danneggiamenti di qualsiasi natura e furti delle attrezzature depositate.
Non si devono utilizzare spazi diversi per il deposito di materiali e attrezzature di lavoro da quelli indicati dal Responsabile del Servizio Gestore o dal suo delegato.
Si ricorda che è assolutamente VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI dell’Azienda ; qualora si fumasse all’ esterno il mozzicone deve essere accuratamente spento, prima di gettarlo nei contenitori.
PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA
Qualora si verificasse un’EMERGENZA il personale delle ditte esterne oltre a chiamare tempestivamente il centralino dell’ Ospedale al numero di telefono interno 2781 che è riportato anche sui cartelli affissi a parete:
- per garantire l’avvio delle procedure di emergenza per gli interni
- per garantire le aperture degli accessi
- per permettere di avvisare le altre imprese esecutrici presenti nei locali.
E’ assolutamente VIETATO il bloccaggio/chiusura con catena o altri sistemi delle porte resistenti a fuoco quali USCITE DI SICUREZZA.
Qualora dovesse esserci un’emergenza soprattutto causata da fumo oltre ad avvisare tempestivamente si esce dai locali della struttura andando via attraverso le scale esterne/interne presenti fino a raggiungere un luogo sicuro, non utilizzare assolutamente gli ascensori in funzione se non quelli per le emergenze.
L’eventuale rientro al lavoro verrà impartito dal responsabile della struttura dopo aver verificato con gli organi di competenza la fattibilità del ritorno.
Tutte le procedure di sicurezza che il personale della ditta appaltatrice dei lavori deve seguire in caso di emergenza sono riportate nel Piano di emergenza realizzato dal Committente.
Attenersi, in ogni caso , a quanto indicato sul documento documento “ SINTESI DEL D.V.R. AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. n. 81/08 – I rischi nell’Azienda Ospedaliera e le misure di prevenzione” estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 e art. 28 D. Lgs. 81/08). In tale documento vengono elencati i principali i rischi lavorativi presenti nelle attività e quanto messo in opera per il miglioramento della sicurezza e salute dei dipendenti e lavoratori in appalto o contratto d’opera.
ZONE INTERESSATE ALLA LAVORAZIONE
Non è consentito nei locali dove si lavora, accumulo di materiali combustibili/infiammabili; in specifico con le attrezzature di lavoro non si devono ostruire le vie di esodo, i corridoi e i percorsi.
Tali materiali usati per il lavoro devono essere rimossi non appena terminati i lavori.
ACCESSO CONTROLLATO
Ogni accesso ai reparti ospedalieri ed ai servizi diagnostici deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di reparto o da suo sostituto.
IL CONTROLLO DELL’UTILIZZO DEI DPI
La ditta appaltatrice tramite il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti deve consegnare i DPI personali ai propri dipendenti, e deve controllare sul loro utilizzo. Gli stessi DPI devono essere sostituiti nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento o smarrimento.
MISURE DI SICUREZZA
Riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento.
Riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento da convocare in funzione delle necessità (intermedia, chiusura lavori)
Inoltre si ricorda che:
1. è vietato accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
2. è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
3. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
4. è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all’interno delle strutture dell’Azienda se non prima concordate;
5. è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
6. è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
7. è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
8. è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell’Azienda;
9. è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
10. è obbligo rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
11. è obbligo richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
12. è obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;
13. è obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
14. è obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
15. è obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
Questo documento, che consta di pag.20, è allegato al contratto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la Documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.
Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA VIENE PRESO IN CONSEGNA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COMMITTENTE (RUP) AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.
La ditta Appaltatrice deve consegnare alla parte Committente estratto del proprio Documento di Valutazione dei rischi (Art. 17 e 28 D.lgs.81/08 ) dove sono elencati i rischi connessi all’attività oggetto dell’appalto.
NEL CASO IN CUI SI RAVVISINO CRITICITA’ O INTERFERNEZE NON PREVENTIVAMENTE CONSIDERATE IN SEDE DI STESURA DEL PRESENTE DUVRI, SIA DA PARTE DEL COMMITTENTE CHE DA PARTE DELL’ APPALTATORE , IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE RIFORMULATO CON LE SPECIFICHE INTEGRAZIONI.
QUANTO CONCORDATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI NEL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITÀ IMMEDIATA A PARTIRE DALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERE e/o DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO.
VISTO, LETTO ED APPROVATO:
COMMITTENTE | Responsabile Unico del Procedimento Servizio Istruttore | ||
Responsabile del Servizio Gestore | |||
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione | |||
IMPRESA APPALTATRIC E OPERE / SERVIZI | Datore di lavoro o Dirigente delegato alla SICUREZZA | ||
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione | |||