UNIONE TERRA DI MEZZO
UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio N° -------
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER 3 ANNI SPORTIVI: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (Scadenza: 31/07/2025) - CPV 92610000-0 – CIG –--------- – CIG DERIVATO ----------
Atto redatto in modalità elettronica
L'anno duemila –---------, il giorno –--------- (–--------------) del mese di , presso la
Sede dell'Unione Terra di Mezzo,
AVANTI A ME
–----------------------- nat a –
il –
, CF –
, residente a
–------------- in via –------------- Vice Segretario Generale dell'UNIONE TERRA DI MEZZO, autorizzato a rogare su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali lo stesso è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.c) del D.Lgs 267/2000 e comma 5 del medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in P.zza della Libertà, 1
– 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX);
SONO COMPARSI
Da una parte:
–---------------, nat--- a –------------------ il , domiciliato per la carica presso la sede
dell'Unione Terra di Mezzo, P.zza della Libertà 1, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell'UNIONE TERRA DI MEZZO -
Codice Fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'area Cultura, Sport, Politiche giovanili, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Presidente n.
–--------- del di seguito denominato nel presente atto come “Concedente”;
Dall'altra parte:
–--------------, nat-- a –-------- il –----------- residente a –---------- in Via –---------------, CF
–----------------, il quale interviene in questo atto in qualità di legale Rappresentante di
–------------------- , avente sede Legale in –-------------- in via –-------------, CF/P.IVA
–
La suddetta –-------------- in prosieguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”;
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
– Che l'Unione Terra di Mezzo sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi e che il loro utilizzo è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’uso degli impianti stessi, che si realizza mediante il loro affidamento in gestione attraverso un rapporto da configurare quale concessione di servizi;
– Che con determinazione del Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili n........del ........................., è stata indetta la relativa selezione pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e sono stati, approvando i relativi allegati;
• che nella medesima determinazione si dava corso alla procedura di gara per l'individuazione del Concessionario per la gestione dello stadio comunale F.lli Campari
del comune di Bagnolo in Piano per 3 anni sportivi: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (SCADENZA: 31/07/2025);
• veniva stabilito in € 15.000,00 (quindicimila//00 IVA esclusa) il canone per stagione, soggetto a ribasso, da corrispondere per l'intera durata del contratto, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a “zero”;
• veniva dato atto che al momento dell’attivazione della procedura per l’affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;
• che con la menzionata determinazione è stato demandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla “Convenzione per l'affidamento di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di SUA e di servizi di architettura e ingegneria” sottoscritta dalle parti in data 5/04/2018 (annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n.3/2018);
• che la SUA della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di trasmissione della richiesta del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, trasmessa con nota dell'Unione Terra di Mezzo prot. n. –------ del , ha provveduto a pubblicare, nelle
forme di legge, il bando di gara, prot. –----------------, con termine ricezione offerte alle
ore – - del – ;
• che con Determinazione n. –-------- del –-------- ad oggetto:
la Provincia ha approvato, a seguito di apposita procedura esperita nelle sedute del
–---------------------------------------------, il verbale di gara nel quale risulta che la proposta di aggiudicazione, a favore dell'operatore economico
– , che ha ottenuto il punteggio
complessivo di –----/100 ed ha offerto un ribasso di –------ sul corrispettivo posto a base d'asta;
• che l'Unione Terra di Mezzo riconoscerà, per ogni stagione sportiva, al predetto
operatore, ai fini dell'equilibrio economico finanziario, un corrispettivo di € –--------------
(– ) XXX xxxxxxx;
• che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia con nota del
–-----------, pervenuta via Pec, in atti al Protocollo Generale n.-------------, comunicava l'aggiudicazione definitiva non efficace citata, dando atto, che la suddetta diverrà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti;
• che con Determinazione n.-------- del –-------- il Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace della concessione in oggetto, come da determinazione della Provincia n.--------------, ad –------------------------, rideterminando contestualmente il quadro economico per l'importo pari a € –-------------- (–----------------------) IVA 22% compresa, per il periodo di vigenza della concessione;
• che con nota del –-----, acquisita al protocollo generale n.-------------, la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare, che i requisiti cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. hanno dato esito positivo e non hanno fatto emergere irregolarità, pertanto il provvedimento di aggiudicazione, adottato con determinazione dirigenziale n.------------- è, alla data del , divenuto “efficace”;
• che nei documenti di gara è stata richiamata l'applicazione al presente appalto del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014;
• che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa, con l'efficacia della aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e nei tempi previsti dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• che con determinazione dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di
Mezzo n.------------- del –----------- veniva preso d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dal , sulla base della comunicazione, ed in esito ai controlli effettuati,
dalla SUA della Provincia di Reggio Emilia (Prot. Gen.--------------) a favore di
–-------------------------- alle condizioni prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta economica e nei documenti di gara;
• che con le determinazioni n.--------- citata e n.---------- della Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo ha provveduto altresì a rideterminare il quadro economico del servizio e ad acquisire il seguente CIG
DERIVATO – ;
• che è stata richiesta la verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – prot. INPS –----------- con scadenza il ;
• che in particolare sono stati effettuati dalla Provincia i controlli di cui all'art.80 e 83 del D.LGS 50/2016 s.m.i., tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità;
DATO ATTO CHE
- con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;
- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :
1. L’Unione, all’atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
gli immobili o la porzione d’essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno
destinato all’esercizio delle materie conferite;
i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.
2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all’esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.
3. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.
4. L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.
5. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.
6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d’uso all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.
Tutto ciò premesso,
volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
a. Capitolato Speciale d’Appalto Unico coi relativi allegati (Planimetria, Inventario, Tariffe, Manutenzione campi calcio) unitamente al piano economico finanziario, approvati con la citata determinazione dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.------ del –------------, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;
b. Copia inviata dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica
p.g.
del
presentata da –
in sede di gara;
c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva, prot. –--------- del rilasciata
da –
d. Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.---------------------- emessa il ,
acquisita al prot. –------------------ stipulata con –--------------- –------------- , Agenzia di –--- –----
–-------------- e successivi atti di quietanza (quietanzata sino al );
e. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014;
f. Accordo per il trattamento dei dati personali prot. ;
3. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, vengono depositati nel fascicolo contrattuale
dell'Area Affari generali - Sede operativa di Castelnovo di Sotto. L'originale cartaceo della garanzia, di cui al punto c, è depositato presso il Tesoriere dell'Unione Terra di Mezzo.
ARTICOLO 2 (Norme applicabili)
1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., X.Xxx 81/2008 s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014.
ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)
1. L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentato, nel prosieguo denominato “Unione”, affida a ......................., successivamente definita “.........” o “Concessionario”, la gestione dello stadio F.lli Campari , sito in Bagnolo in Piano, come individuato e descritto nel Capitolato Speciale e relativi allegati che qui si intendono integralmente riportati ed allegati al presente contratto;
2. L'impianto sportivo suddetto deve essere a disposizione e utilizzabile da tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite nel presente contratto e nel Capitolato Speciale e relativi allegati;
3. Gli immobili costituenti l’oggetto del presente atto sono consegnati nello stato di fatto e di diritto e conservazione in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario e come da verbale di consegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dal Concessionario e dalla Stazione Appaltante in data , costituente il verbale di ricognizione e inventario dei beni mobili, unitamente allo stato di consistenza degli immobili, degli spazi e della attrezzature esistenti.
ARTICOLO 4 (Durata della concessione)
La presente concessione ha una durata di 3 anni sportivi: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (SCADENZA: 31/07/2025) ai patti e condizioni previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con la citata determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili n. del e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara.
ARTICOLO 5 (Corrispettivo)
L’Amministrazione concedente, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario (art. 3, c. 1, lett. fff) del D.Lgs. n. 50/2016) e ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, eroga al concessionario un contributo annuo di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) risultante dal ribasso effettuato dal Concessionario, in sede di presentazione dell’offerta economica, corrisposto in tre rate rispettivamente:
• 40% entro il 01 settembre o comunque per la prima stagione sportiva (anno 2022- 2023), non appena siano terminati i relativi controlli dei documenti necessari alla firma del contratto;
• 40% entro il 28 febbraio di ogni stagione sportiva;
• 20% a scadenza della stagione sportiva, previa presentazione della documentazione indicata all'articolo 10 del Capitolato, previa presentazione di
regolare fattura da parte del Concessionario, redatta secondo le normative vigenti in materia di finanza pubblica;
Il corrispettivo potrà essere soggetto ad aumento/diminuzione in base a quanto stabilito al successivo articolo 6.
Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti da:
pagamento delle tariffe d’accesso stabilite dalla Giunta Comunale di Bagnolo in Piano;
proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione/pubblicità autonomamente acquisiti;
liberalità e contributi ottenuti da soggetti pubblici e privati;
ricavi derivanti dall’utilizzo dello spazio attrezzato a bar a servizio degli utenti;
ogni altra entrata derivante da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 6 (Revisione del corrispettivo)
Ai sensi del DL 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale dovuta alla pandemia da covid-19, qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichi una variazione riferita alle utenze di gas ed elettricità che determini un aumento/diminuzione del valore della concessione in misura non inferiore al 10% è possibile una revisione del corrispettivo.
La revisione è concessa sino al un massimo di aumento/diminuzione del 20% (al netto del 10% sopracitato) sul valore delle utenze di gas ed elettricità con conseguente adeguamento del corrispettivo pari alla differenza tra l'aumento/diminuzione del valore delle utenze, eccedente del più o meno 10%, e il valore di partenza.
Il valore dell'aumento/diminuzione delle utenze sarà rilevato mettendo a confronto la stagione sportiva di riferimento con quella precedente (la rilevazione sarà effettuato a fine stagione dopo il 30 giugno); successivamente si procederà ad aumentare/diminuire il corrispettivo fissato in sede di gara.
ARTICOLO 7 (Uso dell'impianto sportivo da parte del concessionario, da associazioni terze e da privati)
a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d’igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.
b) L’impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l’attività sportiva del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive, con squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla Serie D (Lega Nazionale Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti dagli Enti di Promozione Sportiva.
Il Concessionario deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l’uso dell’impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.
Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell’impianto, è obbligato ad osservare qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza nell’utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto stesso e suoi accessori e a quant’altro sia di proprietà del l'Ente.
c) Il Concessionario condivide con l'Ente l’obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell’ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l’accesso e l’utilizzo dell'impianto sportivo, il quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è, e resta, a tutti gli effetti, pubblico.
A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell’impianto, comprensiva della concessione degli spazi e tempi d'uso, secondo i criteri generali previsti all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 8 (Obblighi del Concessionario)
1) La gestione degli impianti sportivi e ricreativi ha natura di rapporto concessorio e, quindi, comporta per il concessionario, lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al funzionamento e alla gestione ottimale degli impianti concessi, dei servizi complementari e delle aree connesse, anche con riferimento alle esigenze di soggetti terzi e, di quanto previsto nel Capitolato Speciale (Art. 9) e all'allegato D – Manutenzione campi da calcio;
2) Inoltre, il Concessionario dovrà provvedere alla gestione della struttura ai sensi del Capitolato Speciale e dei relativi allegati, che si intendono interamente riportati. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere:
a) alla gestione dell'impianto sportivo come meglio specificato nel precedente art. 1;
b) al pagamento delle utenze, assumendo a suo carico le relative intestazioni ed oneri;
c) alla riparazione dei danni prodotti agli impianti ed alle infrastrutture da soggetti terzi o da propri dipendenti o collaboratori;
d) alla custodia idonea e alla vigilanza per assicurare la normale e corretta fruizione da parte degli utilizzatori e del pubblico; sono, pertanto, a carico del concessionario, tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza dell’intero complesso sportivo;
e) alla restituzione all’Amministrazione concedente, alla scadenza del presente contratto, degli impianti in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e all’usura del tempo;
f) al rispetto di tutte le norme vigenti e future per le emergenza sanitarie che potranno sopravvenire.
ARTICOLO 9 (Obblighi dell’Amministrazione concedente)
Sono a carico dell'Unione, oltre all’obbligo del corrispettivo di cui al precedente art. 5, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti ai sensi del successivo art. 13, la
garanzia del mantenimento dello stato degli impianti e delle attrezzature in occasione di manifestazioni e/o esercitazioni eventualmente organizzate dall'Unione e l'inserimento degli immobili nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente.
Sono altresì in carico all'Unione i seguenti oneri:
a) fornire al Concessionario tutta la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione necessaria al gestore per la corretta conduzione degli impianti;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d’uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo o altri comportamenti a questi assimilabili,da parte del Concessionario;
c) tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all’utilizzo e alla gestione;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario, ai citati servizi tecnici dell'Unione “Terra di Mezzo”, titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare;
e) gli interventi di manutenzione ordinaria relative all'uso e al funzionamento delle torri faro;
f) la verifica degli impianti di messa a terra.
ARTICOLO 10 (Utilizzo impianti sportivi)
1) Le parti danno atto che ad oggi la capacità ricettiva presso gli impianti è quella prevista dalla Commissione per il pubblico spettacolo e/o dell’Ufficio competente dei Vigili del Fuoco. Comunque il concessionario s’impegna, a limitare l’accesso a un numero adeguato di utenti e di pubblico in base alla capacità ricettiva degli impianti stessi.
2) Sono invece a carico del soggetto organizzatore di eventi sportivi o di altre manifestazioni con presenza di pubblico, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il concessionario, pertanto, deve controllare il rispetto della relativa normativa e di tutte le prescrizioni impartite dagli Uffici competenti in materia di sicurezza. In
particolare, ogni adempimento amministrativo o federale necessario per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche all’interno dell’impianto dovrà essere assicurato dal soggetto promotore e ciò deve essere dimostrato all’Amministrazione concedente, in qualsiasi tempo, se richiesto.
L'Ente si riserva l’utilizzo gratuito dello Stadio Comunale nei seguenti casi:
• attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti.
• attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/ extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, previo avviso di almeno 15 (quindici) giorni. Potranno essere utilizzate 6 (sei) giornate nell’arco della stagione sportiva, di cui 2 (due) in notturno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.
Il Concessionario per tutte le giornate sopraindicate si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (apertura e chiusura, gestione impianti, supporto tecnico da parte del proprio personale, servizio di pulizia con eventuale igienizzazione se necessaria).
ARTICOLO 11 (Sub-concessione e cessione del contratto)
Il Concessionario, considerata la natura del servizio, mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie di cui potrebbe non essere in grado di assumere in proprio in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze/patentini di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in sub-appalto.
Nello specifico possono essere sub-concessi solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione del bar, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:
a) l'oggetto della sub-concessione
b) la durata della sub-concessione
c) importo della sub-concessione
d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.
Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
ARTICOLO 11 (Conduzione bar e punti di ristoro)
Il Concessionario può gestire il servizio bar all’interno dell'impianto, a complemento dell’attività sportiva, di intrattenimento e svago, assicurandosi che il personale impiegato in tali servizi sia in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti dalle normative vigenti. Tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia. Il Concessionario potrà, altresì, far installare distributori automatici di alimenti e bevande.
La gestione dei bar e dei punti di ristoro deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale.
ARTICOLO 12 (Personale)
Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali
previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente ed il personale impiegato dal Concessionario.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri.
Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 20 del Capitolato Speciale.
ARTICOLO 13 (Tariffe)
Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale di Bagnolo in Piano, sono introitate dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di riportarli nel rendiconto della gestione.
ARTICOLO 14 (Garanzie)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell’art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto e nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il Concessionario presta la cauzione definitiva di € –----------------------- ( )
n. –-------------------------- mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da ,
acquisita in atti al P.G. n.---------------------. Tale importo, come previsto dall'art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, rappresenta il 10% del valore totale, in considerazione del ribasso presentato in sede di gara pari al ;
Il Concessionario dà al Concedente ampia facoltà di utilizzare detta garanzia, in tutto od in parte, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.
Il Concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuta
avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Essa sarà svincolata con le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ARTICOLO 15 (Responsabilità e Assicurazioni)
Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto civile e penale, dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, assumendosi ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dell'Unione, per qualsiasi attività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all’interno dell’impianto stesso. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell’intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.
Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.
Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, aventi caratteristiche di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto).
All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa n.---------------- rilasciata da
– - Agenzia di – in data –
acquisita in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al
–----------------------------, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del
servizio e di consegnarne copia all'Unione.
ARTICOLO 16 (Misure di emergenza sanitaria)
Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative ad emergenze sanitarie (pandemia da Sars-Cov2 o altre) e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o relativi aggiornamenti normativi.
ARTICOLO 17 (Tracciabilità)
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti il presente affidamento saranno eseguiti sul conto corrente presso con codice IBAN
Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme: Sig./Sig.ra
Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione.
Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) ----------------------------
ARTICOLO 18 (Sanzioni e penalità)
In caso di inadempimenti relativi agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Concessionario, l’Amministrazione concedente procederà ai sensi dell'art.23 del Capitolato Speciale, che qui si intende interamente riportato.
ARTICOLO 19 (Revoca della concessione, recesso)
ll Capitolato Speciale d'Appalto disciplina, all'art. 24, che qui si intende integralmente riportati, i casi di revoca, recesso unilaterale, e gli atti conseguenti, in conformità alle vigenti normative.
ARTICOLO 20 (Risoluzione delle controversie)
Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Unione Terra di Mezzo circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
In caso di controversia tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente circa l’interpre- tazione e l’esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attive- ranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.
Ove non si addivenga all’accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Xxxxxx, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 21 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di la- vori pubblici ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)
1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'ogget- to e le condizioni del presente affidamento:
- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.
- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempesti- vamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.
ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.
ARTICOLO 23 (Elezione di domicilio)
Il Concessionario dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in
. Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere effettuate a l’indirizzo sopra indicato
ARTICOLO 24 (Spese)
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresi qualsiasi onere fiscale, sono a carico del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni relative al contratto sono soggette all’IVA per cui il presente atto è registrato in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n. 131.
ARTICOLO 25 (Norme finali)
Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia e a quanto indicato negli atti di gara di cui all'art.1.
Del presente atto, redatto in modalità elettronica, io Vice Segretario Rogante ho dato lettura
alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente ai documenti che costituiscono parte sostanziale del presente contratto, con firma digitale e marca temporale.
Io Vice Segretario Rogante, infine, appongo personalmente, ed in presenza delle parti, la mia firma temporale, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, sul presente contratto e sui documenti che, sia pur non materialmente allegati costituiscono parte del presente contratto.
Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di facciate complete.
Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto analogicamente
p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)
La Responsabile dell'Area Cultura-Sport-Politiche Giovanili
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p. il Concessionario ( )
Il Legale rappresentante
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Il Segretario Rogante dell'Unione Terra di Mezzo
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