Contract
Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa
e condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
ERGO commercio su misura
Ramo 95
Ed. Gennaio 2016
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni di assicurazione
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Norme che regolano i settori Incendio ed altre garanzie complementari Norme che regolano il settore Furto
Norme che regolano il settore Responsabilità civile Norme che regolano il settore Elettronica
Norme che regolano i sinistri
- Norme relative ai settori: Incendio, Furto, Elettronica
- Norme relative al settore Responsabilità civile Norme che regolano il settore Assistenza
Allegati
Elenco delle attività assicurabili
Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
Dal 31 ottobre 2013 è on-line l’Area Clienti di ERGO, grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxxxxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Edizione 01/2016
Premessa
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicu- razione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’eser– cizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo
Imprese IVASS al n. 1.00061 ed all’Albo Gruppi al n. 034.
L’indice di solvibilità è pari a 2,49 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di ERGO Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato con il tacito rinnovo alla sua scadenza. Avvertenza. Qualora non disdettato 60 giorni prima della sca- denza, la copertura si intende rinnovata per la successiva an- nualità così come previsto dall’Art. 8 - Termine del contratto
- delle condizioni di polizza.
- Che cosa assicuriamo - di polizza, nonché, se richiesta la relativa estensione e corrisposto il relativo premio aggiuntivo, il Rischio locativo (Art. 15), il Ricorso terzi o locatari (Art. 16), le Merci in refrigerazione (Art. 17), i Cristalli (Art. 18), gli Eventi sociopolitici (Art. 21).
È inoltre possibile estendere le garanzie prestate al Furto del contenuto dei fabbricati assicurati (Art. 24), alla Responsabili- tà Civile (Art. 31), alla garanzia Elettronica (Art. 46) e all’Assi- stenza (Art. 70).
Avvertenza. Il contratto prevede limitazioni alle coperture as- sicurative riguardo al ritardato pagamento del premio (Art. 3), all’aggravamento del rischio (Art. 5), alla possibilità di recesso per sinistro (Art. 7), ed esclusioni (Artt. 17, 24, 30, 44). Per la specifica indicazione si rimanda ai rispettivi articoli delle condi- zioni di polizza indicati fra parentesi.
Avvertenza. Per alcune tipologie di danno sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie indicati agli Artt. 23, 30, 44, 46.
A titolo esemplificativo, nel caso danno indennizzabile causa- to da fenomeno elettrico è prevista una franchigia di € 150,00 ed un limite di indennizzo di € 5.000,00: quindi nel caso il danno, al netto della franchigia, sia superiore ai € 5.000,00, verranno liquidati € 5.000,00, mentre per importi inferiori, ad esempio € 1.000,00, verrà liquidato 1.000,00 – 150,00 (fran- chigia) = € 850,00.
Avvertenza. Nel caso il fabbricato sia assicurato per un valore inferiore a quello di ricostruzione, l’assicurazione sarà parziale così come previsto dall’Art. 55 - Assicurazione parziale - delle condizioni di polizza.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contra- ente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi de- gli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, così come indicato all’Art. 1 delle condizioni di polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle condizioni di poliz- za. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso di un fabbricato su cui si è intervenuti con una ristrutturazione che ha modificato le caratteristiche costruttive dello stesso inserendo ad esempio una copertura in materiale combustibile che comporta quindi un aggrava- mento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ri- dotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazio- namento semestrale, quadrimestrale o trimestrale: nel caso di frazionamento è previsto un aumento del premio pari rispetti- vamente al 3% (semestrale), 4,5% (quadrimestrale), 5% (tri- mestrale) del premio annuale.
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo SCT (SEPA Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere as- segnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a ERGO Assicurazioni
S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di ERGO Assicurazioni S.p.A. o ancora con versamento su C/C postale N. 45438207 intestato a ERGO Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - o mezzo SDD (SEPA Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al Contraente.
Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto l’attivazione del SDD, e fino al momento dell’attiva- zione dello stesso, il versamento dovrà avvenire in uno dei me- todi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Con- traente/Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi pre- cedentemente avvenuta al suo domicilio. Il premio allo firma indicato in polizza deve essere corrisposto con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a ERGO Assicurazioni
S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di ERGO Assicurazioni S.p.A. o ancora con versamento su C/C bancario intestato all’intermediario nella sua qualità di Agente di ERGO Assicurazioni S.p.A.
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di pre- mio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.
Avvertenza. L’assicuratore, per quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza dell’am– montare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili e può quindi esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi. Il contratto prevede che l’esercizio della rivalsa per l’incendio sia limitato al caso di dolo purchè l’Assicurato non eserciti tale azione, come meglio specificato all’Art. 20 punto C) di polizza, mentre per le altre garanzie, con il rinvio alle norme di legge previsto dall’Art. 12 delle condizioni di polizza, l’azione di rivalsa può sempre essere esercitata dall’assicuratore.
Avvertenza. Sia il Contraente che la Società possono inoltre re- cedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo come indicato all’Art 7 – Recesso in caso di sinistro – delle condizioni di polizza.
Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata superio- re ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivan- ti dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge italiana.
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un’imposta del 22,25%, tranne per le garanzie Assistenza ove l’imposta è del 10%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de- vono rispettare gli obblighi indicati all’Art. 49 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme relative ai settori incendio, furto, elet- tronica, all’Art. 65 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme relative al settore responsabilità civile, dell’Art. 72 - Richiesta di assistenza delle condizioni di polizza.
Le spese relative all’eventuale nomina di periti sono sostenu- te da ciascuna parte per il proprio perito incaricato, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà, così come previ- sto dall’Art. 51 – Procedura per la valutazione del danno - delle condizioni di polizza.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni, Xxx Xxxxxxx,
00 00000 Xxxxxx, fax n. 02/00000000, indirizzo e-mail: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nomi- nati uno per parte e il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto dall’Art. 51 delle con- dizioni di polizza.
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giu- diziaria.
Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i set- tori di polizza.
Addetti
Il Titolare, i suoi familiari, i dipendenti stipendiati o salariati, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell’Azienda.
Apparecchiature elettroniche per uso ufficio
Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli qua- li sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati, computers, terminali POS, registratori di cassa, macchine per scrivere, calcolare, fotocopiare ed altre d’ufficio, impianti di allarme, di controllo e video-telefonici posti sottotetto del fabbricato descritto in polizza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
In particolare per il settore Assistenza: gli assicurati della pre- sente polizza e dipendenti dell’Azienda.
Il contratto di assicurazione.
Azienda
Complesso di persone e beni, i cui locali sono coperti dalle pre- stazioni di Assistenza.
Questa deve essere:
- situata in Italia, repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- adibita ad esclusivo uso commerciale.
Cassaforte
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o ar- madio corazzato.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devo- no essere fino a filo di battente e devono essere dotati di di-
spositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve es- sere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
Centrale Operativa
È la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111, 00173 Roma - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorre- voli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.
Commercio Ambulante
Attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, com- prese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, co- perte o scoperte.
Rientrano nelle aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pub- blico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura desti- nata ad uso pubblico.
L’insieme dei beni posti nei locali dell’azienda assicurata, an- che se di proprietà di terzi, purché pertinenti l’attività dichia- rata, e più precisamente:
1) Xxxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento
- macchine, impianti ed attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobilio scaffalature, banchi, arredi (inclusi quadri, tappeti e oggetti d’arte, con limite di indennizzo di
€ 3.000,00 per singolo oggetto);
- insegne e tende frangisole, sia interne che esterne, purché aderenti al fabbricato;
- macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche, registratori di cassa, bilance, strumenti e macchine di sollevamento e trasporto non iscritte al P.R.A.;
- impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, ar- madi di sicurezza e corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti);
- impianti di prevenzione e di allarme;
- cancelleria, campionari, archivi, registri, documenti e disegni;
- opere di abbellimento o migliorie (quali rivestimenti, deco- razioni, soppalchi, soffittature) apportate dall’Assicurato a sue spese, quando Egli non sia proprietario del fabbricato.
materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda semilavorati e finiti, scorte in genere e ma- teriali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, il tutto pertinente all’attività dichiarata, com-
prese imposte di fabbricazione e diritti doganali, ed esclusi, con riferimento alle rispettive “Definizioni” e limitatamente al settore incendio: gli infiammabili, gli esplodenti e le merci speciali.
Sono tuttavia tollerate le seguenti quantità:
- 200 kg di infiammabili;
- 200 kg di merci speciali.
Si intendono comprese merci e materie prime di natura di- versa rispetto a quelle dichiarate, fino al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 10.000,00. È tollerato un aumento temporaneo delle merci pari al 10% per un periodo massimo di 30 giorni.
Sono esplicitamente esclusi gli oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti.
Limitatamente al Settore Incendio, si intendono compre-
se macchine, attrezzature, arredamento e merci poste all’aperto, purché nello spazio antistante l’azienda assicu- rata e sempreché la loro collocazione all’esterno sia limitata alle ore di apertura dell’azienda stessa.
denaro, carte valori, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, titoli di credito in genere (per i quali sia ammessa la procedura di ammortamento), fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.600,00 (salvo quanto previsto all’Art. 23 Furto e rapina di valori trasportati).
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Nel Settore “Responsabilità Civile”, per “cose” si intendono sia gli oggetti che gli animali.
Esplodenti
Sostanze o prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione.
b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati tali dall’Art. 83 del X.X. xx 000 xxx 0 Xxxxxx 0000 ed elencati nel relativo allegato A).
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, do- vuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata ve- locità.
Estorsione
Costringere qualcuno a fare od omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.
L’intera costruzione edile, ovvero la porzione di essa (compre- sa, se trattasi di condominio, la quota millesimale delle parti di proprietà comune), costituita dai locali in cui viene svolta l’attività dichiarata dall’Assicurato, comprese:
- dipendenze, anche se separate, purché realizzate nel fab-
bricato di cui fanno parte i locali assicurati o negli spazi adiacenti;
- infissi, impianti fissi, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione;
- recinzioni e cancelli, anche automatici;
- ascensori, scale mobili, montacarichi;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a po- tenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corret- to funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nomi- nali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidire- zionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’As- sicurato.
Sottrazione della cosa altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.
Impianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell’Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.
Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di ap- propriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Espe- rienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Sostanze o prodotti, non classificati “esplodenti”, che rispon- dono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti os- sigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a con- dizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate “in- fiammabili” le soluzioni idroalcoliche di gradazione non supe- riore a 35 gradi centesimali.
In viaggio (definizione specifica per il settore Assistenza) Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di ubicazione del fabbricato assicurato.
Massimale
L’obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, per danni da responsabilità civile. Quando è previsto un sottolimite di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l’obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.
Celluloide (grezza e oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci spe- ciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.
Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, la Società.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora- tori con contratto d’opera e/o con contratto d’appalto).
Preziosi
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre pre- ziose, perle naturali o di coltura.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minac- cia alla persona che la detiene.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi il “sinistro” e l’entità dei danni che possono derivarne.
Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossi- bilità successiva di un regolare funzionamento senza adegua- ta riparazione.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto
Importo che l’Assicurato tiene a Suo carico per ciascun sini- stro; esso si calcola sull’indennizzo a Lui spettante a termini di contratto, nella misura percentuale pattuita, indicata in poliz- za, e lo si deduce dall’indennizzo stesso.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garan- zia assicurativa.
Società
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra due piani di un fabbricato, escluse pavimenta- zioni e soffittature.
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo
Per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
- per il “Fabbricato”, anche se non di proprietà, la spesa ne- cessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fab- bricato assicurato, escluso soltanto il valore dell’area.
- per “Macchinario”, “Attrezzature”, “Arredamento” e “Appa- recchiature elettroniche per uso ufficio”, il costo di rimpiaz- zo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fisca- li, per la loro sostituzione con cose nuove uguali, oppure, se queste ultime non sono più disponibili, con altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Valore commerciale
Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore a nuovo” dedotto un deprezzamento stabilito in rela- zione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momen- to del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’Art. 1907 del Co- dice Civile.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti quali mazze, pic- coni, spranghe e simili.
Deve essere di uno dei seguenti due tipi:
- o costituito da più strati di vetro accoppiati rigidamente fra di loro, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di ma- teriale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6 (sei millimetri);
- oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a mm. 6 (sei mil- limetri).
ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.
Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Condizioni di assicurazione
Edizione 01/2016
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assi- curazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice Civile, il Con- traente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente polizza. In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicura- tori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato con- cesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pa- gati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla So- cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridur- re il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 8 - Termine del Contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spe- dita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni cioè ad un anno è prorogata di 365 giorni cioè un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’Art. 7 che precede.
Art. 9 - Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio
(non operante se nel simplo di polizza alla casella “indice I.S.T.A.T. (FOI)” non risulta alcuna valorizzazione)
Si conviene fra le parti che le somme assicurate ed i relativi
premi verranno aggiornati ad ogni scadenza annua della po- lizza secondo le seguenti modalità:
- alla stipula del contratto viene rilevato l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) del terzo mese precedente al mese di stipula del contratto il cui valore viene indicato nel contratto stesso;
- ad ogni ricorrenza annuale di polizza viene nuovamente rilevato l’indice di cui sopra con riferimento al terzo mese antecedente la scadenza annuale di polizza;
- le somme assicurate ed i relativi premi vengono di conse- guenza aggiornati in proporzione alle variazioni dei due in- dici di cui ai commi precedenti ed avranno decorrenza dal nuovo periodo assicurativo;
- qualora la differenza fra gli stessi risulti inferiore al 2% non si procederà all’adeguamento.
Qualora invece le variazioni intervenute comportino una va- riazione superiore al 100% del premio iniziale, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare ai successivi adeguamen- ti mediante comunicazione all’altra parte con lettera racco- mandata spedita entro i 60 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di resi- denza o sede di una delle Parti.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Norme che regolano i settori Incendio ed altre garanzie complementari
Art. 13 - Che cosa assicuriamo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) azione del fulmine;
c) implosione;
d) esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
f) urto dei veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
g) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di rot- tura o guasto dei relativi congegni;
La garanzia comprende inoltre i danni causati da:
i) sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale pro- duzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di appa- recchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi sopra specificati, che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse;
l) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a mac- chine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, il tutto costituente l’attrezzatura dell’azienda e del xxxxxx- cato assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sini- stro e per periodo assicurativo, con esclusione:
- dei danni da usura o carenza di manutenzione;
- dei danni verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dei danni dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della sti- pulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispon- dere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- dei primi € 150,00 per ogni sinistro;
m)fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso acciden- tale degli impianti per la produzione di calore esistenti nel fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini;
n) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine.
La Società non risponde dei danni:
1) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua na- turali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto alla succes- siva lettera p);
- cedimento o franamento del terreno, anche se verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
3) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione ed altre apparecchiature che per loro natura o destinazione devono essere poste all’esterno del fabbricato;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e non stabilmente fissati al fabbricato assicurato, od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripri- stino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi conte- nuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non sia- no derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente estensione
di garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sini- stro, di € 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% di quella assicurata ad ogni singola partita.
o) acqua condotta: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura
accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, esclusi:
- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti auto- matici di estinzione;
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta, per ogni
sinistro, di € 250,00; nel caso di danni verificatisi in locali inter- rati o seminterrati, ferma la suddetta franchigia, si applicherà anche uno scoperto del 10%.
Sono inoltre comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato, sostenute allo scopo di ricerca- re o di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimen- to di acqua, nonché le spese per riparare o sostituire tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata.
Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, pari al 20‰ (venti per mille) della somma assicurata alla par- tita “Fabbricato”, con il minimo di € 600,00 ed il massimo di
€ 6.000,00.
Dall’indennizzo spettante a questo titolo verrà detratta, per ciascun sinistro, una franchigia assoluta di € 250,00.
La garanzia non è operante per i danni derivanti o relativi ad im- pianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi, annegati nei solai o nei pavimenti.
p) sovraccarico neve: crollo, totale o parziale, del tetto, provo- cato da sovraccarico di neve.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzio- ne, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo stesso, con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di
€ 10.000,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità as- sicurativa, una somma maggiore del 30% del valore rispettiva- mente assicurato per “Fabbricato” e “Contenuto”.
La Società non risponde dei danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla pre- sente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai so- vraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di costruzione, rifacimento o ristruttura- zione ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, anten- ne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggia- mento sia causato da crollo, totale o parziale, del fabbricato, in seguito al sovraccarico di neve.
q) i danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se
conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato ed i danni provocati da spargimento d’acqua a seguito di occlusione di condutture dei fabbricati assicurati con esclusione di quelle di raccolta e deflusso di acqua pio- vana.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il fabbricato e con il limite massimo di
€ 2.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo;
La Società, fermo l’Art. 60 “Limite massimo dell’indennizzo”, indennizza altresì:
- i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Auto- xxxx allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;
- gli oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro inden- nizzabile a termini di polizza, si rendessero necessari in adempimento a leggi che regolano la ricostruzione dei fabbricati assicurati, purchè i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e senza sostanziali modifiche strutturali o volumetriche fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo con il massimo di € 10.000,00;
- le spese sostenute per rimozione, deposito presso terzi e ri- collocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dell’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza; ciò fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”;
- le spese per gli onorari del Perito che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 47 delle “Norme che regolano i sinistri”; ciò fino
alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato, con il massimo di € 5.000,00.
Art. 14 - Commercio ambulante
Qualora l’attività dell’Assicurato sia riferita al commercio am- bulante e lo stesso risulti in possesso di regolare autorizza- zione di legge, l’assicurazione relativa al contenuto, qualora operante e purchè sia stato corrisposto il relativo premio, si in- tende estesa alle merci ed attrezzature che si trovano all’aper- to negli spazi in cui si svolge l’attività.
Si intendono esclusi i danni da eventi naturali di cui al punto n) dell’Art. 13 che precede.
Art. 15 - Rischio locativo
(operante solo se attivata la relativa partita di polizza con il li- mite ivi indicato)
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi
degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, se- condo le norme relative al settore “Incendio”, comprese quel- le concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 55 delle “Norme che regola- no i sinistri”, qualora la somma assicurata a questo titolo risul- tasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Art. 16 - Ricorso terzi o locatari
(operante se attivata la relativa partita di polizza con il limite ivi indicato)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla
concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, qua- le civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni mate- riali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro, causato da incendio, esplosione o scoppio, indenniz- zabile a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del mas- simale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o de- tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’As- sicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta conse- guenza di incendio, esplosione o scoppio;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rap- presentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministra- tore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una
persona fisica, siano qualificabili come controllanti, control- late o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile.
Art. 17 - Merci in refrigerazione
(operante solo se attivata la relativa partita di polizza con il li- mite ivi indicato)
A parziale deroga dell’Art. 19, lettera h), che segue, ferme le
restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la So- cietà risponde dei danni alle merci in refrigerazione per:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti:
- ad eventi garantiti nel settore “Incendio”;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurez- za, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del xxxx- do si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, a darne immediato avviso alla Società con telegram- ma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un even-
tuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivocabilmen- te l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’evento.
La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene prestata nella forma “a primo rischio as- soluto” e con l’applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00.
Art. 18 - Cristalli
(operante solo se attivata la relativa partita di polizza nel limite ivi indicato)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti
da rottura accidentale, non altrimenti indennizzabili con le al- tre garanzie previste dalla presente polizza, di lastre di cristal- lo, mezzocristallo, vetro, specchio, nonché di insegne interne ed esterne, purché di pertinenza dell’esercizio assicurato ed applicate ai fabbricati indicati in polizza nel limite indicato nel- la relativa partita di polizza.
Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi durante i traslochi, le rimozioni, le riparazioni, i restauri ed i lavori in genere che richiedano prestazioni di operai;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscalda- mento o corto circuito;
- derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato.
La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare per singola la- stra od insegna, un importo superiore a € 1.500,00.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surro-
gazione che le deriva dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il
responsabile del danno, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento dei danni verso il responsabile medesimo.
Questa garanzia viene prestata “a primo rischio assoluto”.
Art. 19 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrori- smo o di sabotaggio;
d) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappre- sentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allu- vioni, inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriu- scita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che sia garantita la partita “Merci in refrigerazione”;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di lo- cazione, di godimento o reddito commerciale od industria- le, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
l) conseguenti a virus informatici;
m) da inquinamento e/o contaminazione.
Art. 20 - Estensioni di garanzia
(sempre operanti).
A) Colpa grave
I danni causati dagli eventi garantiti sono indennizzabili an- che se derivanti o agevolati da ‘colpa grave’ del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere.
B) Anticipi sugli indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to minimo (determinato in base allo “stato d’uso”, così come definito nell’Art. 50 delle “Norme che regolano i sinistri”) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indenniz- zabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisio- ne circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga a lei spettante in base all’Art. 1916 del Codice Civile verso le per-
sone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllanti, controllate, consociate e collegate, i clienti ed i fornitori, purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
D) Buona fede
L’omissione della dichiarazione, da parte del Contraente o dell’Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravan- te il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso del- la stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente e dell’Assicura- to, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispon- dere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
E) Trasferimento
Fermo quanto disposto relativamente all’ubicazione assicura- ta così come indicato nella scheda di polizza, qualora siano in corso operazioni di trasferimento nell’ambito del territorio italiano, le garanzie di polizza si intendono operanti sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per un periodo di tempo pari a sette giorni dall’inizio delle operazioni di trasloco.
Il Contraente dovrà quindi richiedere l’aggiornamento della copertura assicurativa al nuovo indirizzo per la continuazione della copertura assicurativa.
F) Selling price
Se il sinistro indennizzabile a termine di contratto riguarda merci vendute in attesa di consegna non sostituibili con merci non danneggiate, si conviene fra le parti che l’indennizzo del- le stesse sarà calcolato prendendo a riferimento il prezzo di vendita delle stesse al netto delle spese risparmiate per i costi di consegna purché il Contraente ne provi l’avvenuta vendita.
G) Merci presso fiere/terzi
Si conviene fra le parti che sono incluse in garanzia anche le merci in deposito e/o lavorazione presso fiere o terzi nel limite di un 10% della somma assicurata per le stesse con il massimo di € 50.000,00.
H) Pannelli solari e fotovoltaici
Sono inclusi nella somma assicurata per il fabbricato i pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici di pertinenza dello stesso con il limite di € 50.000,00.
Art. 21 - Eventi sociopolitici
(operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrispo- sto il relativo sovrappremio)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose as-
sicurate:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 19 “Esclusioni” si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupa- zione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicura- to provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di ca- lore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assi- curato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico, salvo quanto convenuto nell’Art. 13 lettera l);
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriu- scita del fluido frigorigeno, salvo che sia garantita la partita “Merci in refrigerazione”;
i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da man- cata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione de- gli enti assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di lo- cazione, di godimento o reddito commerciale od industria- le, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra
elencate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
L’indennizzo di cui alla presente estensione di garanzia è soggetto alle seguenti limitazioni:
- franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro;
- limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per ciascuna partita. Detto limite è da considerarsi quale massimo indennizzo per ogni sinistro e per periodo assicurativo.
La Società ed il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia con preavviso di 30 giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società,
Garanzia prestata | Scoperto percentuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Fenomeno elettrico (art. 13 lett. L) | - | 150 | 5.000 |
Eventi atmosferici (art. 13 lett. n) | - | 500 | 80% somma assicurata alla singola partita |
Acqua con- dotta art. 13 lett. o) | 10% se in local iinterrati o seminterrati | 250 | - |
Spese di demolizione e ripristino per ricerca o eliminazione della rottura (art. 13 lett. o) | - | 250 | 20‰ somma assicurata per fabbricato con il minimo di 600 ed il massimo di 6.000 |
Sovraccarico neve (art. 13 lett. p) | 10% min 500 max 10.000 | 500 | 30% somma assicurata per fabbricato e contenuto |
Spese demolizione e sgombero (art. 13) | - | - | 10% indennizzo |
Oneri di urbanizzazione (art. 13) | - | - | 10% indennizzo con il massimo di 10.000 |
Rimozione e deposito presso terzi (art. 13) | - | - | 5% somma assicurata per contenuto |
Indennità aggiuntiva (se operante) (art. 22) | - | - | 10% indennizzo per fabbricato e contenuto |
Xxxxxxx xxxxxx (art. 13) | - | - | 5% indennizzo con il massimo di 5.000 |
Rigurgito di fogna (art.13 lett. Q) | - | - | 5% somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 2.500 |
Merci in refrigerazione (se operante) (art. 17) | 20% | 250 | Somma assicurata alla relativa partita |
Cristalli (se operante) (art. 18) | - | - | 1500 se non attivata la relativa partita di polizza |
Sociopolitici (se operante) (Art. 21) | 500 | 70% somma assicurata |
questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 22 - Indennità aggiuntiva
(operante solo se richiamata nella scheda di xxxxxxx e corrisposto il relativo sovrappremio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 19 lettera i)
la Società Indennizza i danni da interruzione d’esercizio, conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella misura, convenzionalmente stabilita, del 10% dell’importo liquidato per le partite “Fabbricato” e “Contenuto”.
Art. 23 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per l’in- cendio ed altre garanzie complementari
Per tutte le garanzie prestate, ove non diversamente pattuito per la singola garanzia, si intende operante una franchigia fissa pari ad € 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro indennizzabile.
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i limiti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse, fermo quanto indicato al punto che precede ove non sia previsto specifo scoperto e/o franchigia.
Norme che regolano il settore Furto
Art. 24 - Che cosa assicuriamo
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali con- tenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od altri simili arnesi;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il supera- mento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi arti- ficiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione sia avvenuta successivamente, a locali chiusi.
Sono altresì compresi i danni derivanti da:
- rapina/estorsione (vedere “definizione”), avvenuta nei loca- li contenenti le cose assicurate, anche nel caso in cui le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto durante i periodi di chiusura diurna e serale con espo- sizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiu- se, rimangono protette da solo vetro fisso;
- furto con rottura di vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’azienda;
- guasti causati al “Contenuto” in occasione di furto, tentato furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di polizza;
- guasti cagionati ai locali ed agli infissi in occasione di furto o tentato furto indennizzabili a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata, “a primo rischio assoluto”, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e senza applica- zione della eventuale franchigia prevista in polizza, fermo il limite massimo di indennizzo, costituito dalla somma assi- curata per il settore “Furto”;
- atti vandalici compiuti sul “Contenuto” in occasione di fur- to, tentato furto, rapina od estorsione indennizzabili a ter- mini di polizza. Questa garanzia è prestata fino alla concor- renza del 15% della somma assicurata, con il massimo di
€ 3.000,00 per sinistro, fermo il limite massimo di indenniz- zo, costituito dalla somma assicurata per il settore “Furto”;
- furto commesso dai dipendenti dell’Assicurato fuori dalle ore di lavoro, a condizione che:
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza, né che sia incaricato della sorveglianza dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue man- sioni nell’interno dei locali stessi;
- furto e rapina di valori trasportati, entro il limite del 10%
della somma assicurata, con il massimo di € 3.000,00, com- messi sulla persona dell’Assicurato o dei suoi familiari o di- pendenti di fiducia addetti all’azienda assicurata, mentre, al di fuori dei locali indicati in polizza, detengono i valori stessi durante il loro trasporto dal domicilio dell’Assicurato alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Il furto è indennizzabile purché sia avvenuto:
- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona
incaricata del trasporto;
- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incari- cata del trasporto ha i valori indosso o a portata di mano;
- strappando i valori di mano o di dosso.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il ri- manente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Qualora per il settore “Furto” sia prevista una franchigia asso- luta, la stessa non verrà applicata per la presente estensione di garanzia.
L’assicurazione viene prestata “a primo rischio assoluto”, cioè senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 25 - Caratteristiche costruttive, mezzi di chiusura dei locali, impianto di allarme
La garanzia è prestata a condizione che le cose assicurate siano poste in un solo locale, oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calce- struzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemen- to armato, facenti parte di un fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Ogni apertura verso l’esterno, situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza im- piego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti ser- ramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamen- to, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica, sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del re-
ato sia penetrato nei locali attraverso un’apertura difesa da mezzi di protezione non conformi a quelli sopra indicati, oppu- re conformi ma non operanti se in presenza di persone o non sia attivo l’impianto di allarme qualora lo stesso
sia indicato nella scheda di polizza, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di poliz- za, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 26 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per
l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato, la
Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 25%, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di de- cadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto previsto in polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il mini- mo assoluto eventualmente previsto.
Se è operante invece in concomitanza con una franchigia, fer- mo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale minimo assoluto.
Art. 27 - Spese mediche a seguito di rapina o estorsione
La Società rimborsa le spese mediche documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e/o per i propri familiari, per lesioni subi- te a seguito di rapina o estorsione indennizzabili a termini di polizza.
Tale garanzia è prestata con un limite per sinistro e per periodo di € 5.000,00.
Art. 28 - Vetrinette esterne
La Società indennizza il furto commesso con rottura, anche di un solo vetro, di cose contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro, solidamente fissa- te all’esterno degli stessi, purché nelle immediate vicinanze. La garanzia è prestata entro un limite di € 500,00 per sinistro e di € 2.000,00 per periodo assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 29 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasio- ne, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti del- la natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assi- curato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illi- mitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c), od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicura- to deve rispondere;
3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vin- coli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali con- tenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45° giorni consecutivi.
Relativamente ai “valori” (vedasi definizione di “Contenuto”), l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godi- mento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del reato.
Art. 30 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per le ga- ranzie furto
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i limi- ti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse:
Garanzia prestata | Scoperto percentuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Guasti cagionati dai ladri (art. 24) | - | - | 2.000 |
Atti vandalici sul contenuto (art. 24) | - | - | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000 |
Valori trasportati (art. 24) | 20% | - | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000 |
Furto veicoli ricoverati (art. 26) | 25% | - | - |
Norme che regolano il settore Responsabilità civile
Art. 31 - Che cosa assicuriamo
A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’at- tività principale e delle attività complementari e sussidiarie connesse, svolte dai suoi familiari, dai dipendenti salariati e stipendiati, dagli apprendisti e da chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell’azienda anche in via occasio- nale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivan- te all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:
1) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato, o porzione, nel quale si svolge l’attività descritta in polizza, compresi impianti fissi interni ed esterni, nonché ascensori, monta- carichi e scale mobili. La garanzia comprende inoltre i rischi relativi alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, alle strade private e recinzioni in genere (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri), nonché ai cancelli, anche au- tomatici. Sono compresi i danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna, purché verificatisi a seguito di rot- tura accidentale di tubazioni e condutture, con esclusione dei primi € 150,00 per ogni sinistro e fino ad un massimo di risarcimento di € 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
2) dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di
merci, compreso il trasporto, il carico e lo scarico delle
stesse nonché dalla installazione presso terzi delle cose vendute e/o riparate (esclusi i danni alle cose vendute), ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Sono compresi, inoltre, i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e fino ad un massimo di risarcimento di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
3) da incendio di cose dell’Assicurato o da Lui detenute, li- mitatamente ai lavori presso terzi, fino alla concorrenza di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro;
4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mer-
cati, nonché dalla conduzione, allestimento e smontaggio degli stands;
5) dalla proprietà e manutenzione di insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni.
Sono esclusi i danni al fabbricato o alle opere sulle quali sono applicate o installate le insegne, i cartelli pubblicitari e gli striscioni;
6) dalla proprietà o conduzione di distributori automatici, vi- deogiochi e flippers;
7) dalla proprietà ed uso di velocipedi senza motore, nonché di mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
8) dall’esercizio di mense aziendali; uso di macchine distribu- trici di cibi e bevande;
9) dalla proprietà di cani, purché il fatto dannoso si sia verifi- cato nell’azienda assicurata o nella zona immediatamente limitrofa;
10) da servizi di vigilanza nell’ambito dell’azienda a mezzo di guardiani anche armati;
11) da servizio di pronto soccorso nell’ambito dell’azienda, prestato da personale in possesso dei requisiti previsti dal- la legge;
12) dalla “committenza”, e cioè per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in re- lazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a Lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali ca- gionati alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della So- cietà nei confronti dei responsabili;
13) dalla “committenza” di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati descritti in polizza rimanen- do tuttavia esclusa la responsabilità derivante ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni;
14) dalle operazioni di carico e scarico delle merci inerenti l’attività dichiarata. Sono compresi i danni ai mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo dan- neggiato. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose traspor- tate sui mezzi stessi;
15) dalla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’As- sicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro
mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono conside- rati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gra- vi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, fermo quanto previsto dall’Art. 34, lettera A);
16) dall’attività delle squadre antincendio, nell’ambito dell’azienda assicurata, organizzate dall’Assicurato e for- mate dai dipendenti dell’Assicurato stesso;
17) dall’attività del responsabile del servizio protezione e pre- venzione ai sensi del D.Lgs 626/94- 81/2008 e successive modifiche, nell’ambito dell’azienda assicurata;
18) relativamente ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si tro- vino in sosta nell’ambito dell’azienda assicurata; questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia as- soluta di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma re- stando l’esclusione dei danni da furto o da incendio;
19) da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo pro- vocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rot- tura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di € 500,00;
20) conseguenti ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro indenniz- zabile a termini del presente settore. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, e fino ad un massimo risarcimento di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
21) dallo smercio delle cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione dei danni dovuti a vizio originario del prodotto; se l’attività descrit- ta in polizza prevede anche la produzione e la successiva vendita o somministrazione nell’esercizio stesso di generi alimentari o prodotti galenici (farmacie), l’assicurazione è estesa al vizio originario di tali prodotti.
L’assicurazione è operante per i danni verificatisi entro 365 giorni dalla consegna delle cose e comunque non oltre la data di scadenza della polizza e non comprende i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sosti- tuzioni, nonché i danni da mancato uso o disponibilità. La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Inoltre l’assicurazione è estesa anche ai danni:
22) limitatamente a bar, birrerie, ristoranti, tavole calde ed esercizi affini, dalla sottrazione, distruzione e deteriora- mento delle cose portate dai clienti nell’esercizio, conse- gnate o non al servizio di custodia. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 e con un massimo risarcimento di € 1.000,00 per ogni clien- te danneggiato e di € 3.000,00 per ogni sinistro e per perio- do assicurativo.
L’assicurazione non vale per denaro, titoli di credito, valori in genere, gioielli e oggetti di metallo prezioso, veicoli a mo-
tore in genere e cose in essi contenute;
23) limitatamente a tintorie e lavanderie, per i danni cagionati alle cose in lavorazione, ferma l’esclusione dei danni da in- cendio e furto.
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di € 1.200,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni a pellicce, capi di abbi- gliamento in pelle e tappeti.
B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO).
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipen- denti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicura- zione di legge.
La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperita
dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Art. 32 - Delimitazione del rischio
Premesso che la presente copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente, si precisa fra le parti che il numero degli addetti, indicato nella sche- da di polizza, costituisce parametro di valutazione del rischio e quantificazione del premio di polizza. Nel caso siano state indicate più ubicazioni per l’attività, il numero degli addetti può variare fra le stesse purché sia mantenuto il loro numero complessivo.
Nel caso di variazioni il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società che proporrà le nuove condizioni per la copertura del rischio. Si conviene fra le parti che sono ammesse varia- zioni avvenute successivamente alla stipula del contratto nel limite di due addetti, quale tolleranza al parametro di riferi- mento per il calcolo del premio.
Il Contraente è tenuto ad aggiornare il suddetto parametro per la successiva annualità assicurativa come previsto dall’Art. 5. Aggravamento del rischio per non incorrere nella possibilità di perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 33 - Qualifica di terzi
Sono considerati “terzi”, sempreché dall’evento derivino
la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale (escluse le malattie professionali):
- i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assi-
curazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempre che non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
- i titolari e i dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via eccezionale, possono parteci- pare ai lavori di carico e scarico, o complementari all’attivi- tà formante oggetto dell’attività dell’azienda.
Art. 34 - Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rap- presentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministra- tore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assi- curato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’As- sicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro parte- cipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indicato nell’Art. 33 “Qualifica di terzi”.
Art. 35 - Rischi esclusi dell’assicurazione
L’assicurazione RCT, non comprende i danni:
a) derivanti da attività diverse da quelle per le quali è stata sti- pulata l’assicurazione;
b) da furto;
c) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da Lui detenute, salvo quanto previsto dall’Art. 31, lettera A), punto 3;
d) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgi- mento dell’attività assicurata;
e) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demo- lizione e manutenzione straordinaria dei locali dell’esercizio assicurato;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazio- ne dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’in- tera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei la- vori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, ce-
dimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
l) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
m)alle cose che l’Assicurato detenga, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’Art. 31, lettera A), punto 22;
n) causati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultima- zione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
o) da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di na- tanti a motore e da impiego di aeromobili;
p) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia com- piuto il sedicesimo anno di età;
q) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato e della cui opera questi si avvalga, in via non occa- sionale, nell’esercizio della propria attività;
r) conseguenti a: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suo- lo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquife- re, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previ- sto dall’Art. 31 lettera A), punto 19;
s) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di at- tività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servi- zi, salvo quanto previsto dall’Art. 31 lettera A), punto 20;
t) derivanti da detenzione di merci, da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della Sua attività.
L’assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni: u) da detenzione o impiego di esplosivi;
v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamen- ti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine ac- celeratrici, ecc.);
w) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, ma- nipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccag- gio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
x) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chi- miche e/o radioattive;
y) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.
Art. 36 - Buona fede INAIL
Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di deca- denza la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei dipendenti, lavoratori parasubordinati e dirigenti dell’Assicu- rato per errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
Art. 37 - Estensione territoriale
La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
Relativamente alla R.C. dell’Assicurato quale committente ex Art. 2049 del Codice Civile, in relazione ai danni provocati da
dipendenti alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli (vedi Art. 31 lettera A) punto 12), l’assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia RCO - Art. 31 punto B - è invece estesa al mondo intero.
Art. 38 - Persone non dipendenti dall’Assicurato
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 34 punto c) e dall’Art. 35 punto q) si conviene che:
1. sono considerate terzi le persone non in rapporto di dipen- denza con l’Assicurato (quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo i contratti xx.xx.xx. ed interinali) e di cui lo stesso può avvalersi in via occasionale e comprovata nell’e- sercizio dell’attività descritta in polizza, limitatamente ai danni da esse subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale;
2. le stesse sono comprese in garanzia per i danni causati a terzi mentre partecipano all’attività oggetto della presente assicurazione.
La garanzia si intende operante purchè dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità a norma dell’Art. 2049 Co- dice Civile.
Art. 39 - Malattie professionali
(operante solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) è estesa - alle medesime condizioni di cui all’Art. 31 pun- to B, ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla Magistratura. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verifìcatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;
5. per le malattie professionali riconducibili o comunque con- nesse a situazioni di “mobbing”.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.
Tale massimale rappresenta la massima esposizione della
Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso pe- riodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per viola- zione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di xx- xxxxxxxxxx a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell’lNAIL e/o dell’lNPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre- sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Art. 40 - Limitazione alla sola responsabilità per proprietà del fabbricato
(operante solo se richiamata nella scheda di polizza).
Le garanzie prestate in questa sezione - Responsabilità Civile
- si intendono limitate ai soli rischi relativi alla proprietà dei fabbricati descritti in polizza.
Risultano quindi operanti i soli punti 1) e 13) dell’Art. 31 che precede.
Art. 41 - Esclusione della garanzia RCO
(operante solo se richiamata nella scheda di polizza).
ll punto B) Assicurazione della responsabilità civile verso i pre- statori di lavoro (RCO) dell’Art. 31 si intende escluso così come l’Art. 36 - Buona fede INAIL.
Art. 42 - Franchigia danni a cose
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione è prestata con un franchigia di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose, fermi gli eventuali scoperti e/o franchigie previste nel contratto qualora superiori alla stessa.
Art. 43 - Responsabilità civile postuma
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 35, lettera F), alla responsabilità civile postuma derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l’ulti- mazione dei lavori di riparazione, installazione o montaggio, con esclusione dei danni ai beni oggetto della manutenzione, riparazione o sui quali si effettua l’installazione o il montaggio anche se la riparazione o la manutenzione riguarda una parte del bene stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manu- tenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o ripara- zione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque xxxxxx- cati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo. L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il pe- riodo di validità dell’assicurazione ed entro 6 mesi dalla con- clusione dei lavori per eventi causati dall’Assicurato durante il periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata entro un sottolimite per sinistro e per periodo assicurativo pari al 50% del massimale RCT assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto del 10% per ogni sini- stro, con il minimo assoluto di € 500,00, e fino ad un massimo risarcimento pari al 10% del massimale RCT assicurato con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, per i danni a cose.
Art. 44 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per le garanzie di responsabilità civile
Per tutte le garanzie prestate, ove non diversamente pattuito per la singola garanzia, si intende operante una franchigia fissa pari ad € 100,00 per danni a cose che rimane a carico dell’Assi- curato per ogni sinistro indennizzabile.
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i
limiti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse:
Garanzia prestata | Scoperto percen- tuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Danni da spargimento d’acqua (art. 31 punto 1) | - | 150 | 30.000 |
Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci (art. 31 punto 2) | - | 250 | 50.000 |
Incendio di cose dell’assicurati o da lui detenute per lavori presso terzi (art. 31 punto 3) | - | 250 | 60.000 |
Operazioni di carico e scarico merci (art. 31 punto 14) | - | 250 | - |
Ai veicoli di terzi e/o dipendenti escluso incendio/furto (art. 31 punto 18) | - | 150 | - |
Contaminazione dell’acqua e del suolo (art. 31 punto 19) | - | 500 | 10% del massimale con il massimo di 100.000 |
Interruzioni o sospensioni di attività (art. 31 punto 20) | 10% | 2.500 | 60.000 per periodo assicurativo |
Cose portate/ consegnate (limitatamente a bar/birrerie/ristoranti tavole calde) (art. 31 punto 22) | - | 100 | 1.000 per cliente 3.000 per sinistro/periodo assicurativo |
Cose in lavorazione (limitatamente a tintorie/lavanderie) (art. 31 punto 23) | - | 150 | 1.200 per sinistro/periodo assicurativo |
Malattie professionali (art. 39) | - | - | 50% del massimale |
Postuma (art. 43) | 10% per danni a cose | 500 per danni a cose | - 50% massimale RCT per danni a persona - 10 % del massimale RCT con limite di € 100.000 per danni a cose 10% |
Art. 45 - Attività stagionale
(operante solo se richiamata nella scheda di polizza)
Essendo l’attività esercitata dall’Assicurato a carattere stagio- nale in un solo periodo annuo predefinito di durata non su- periore ai sei mesi, si concorda fra le parti che la copertura assicurativa di Responsabilità Civile relativa all’attività esercitata descritta in polizza è operante solo durante la suddetta attività stagionale.
Per quanto sopra è stato ridotto il premio relativo alla presen- te sezione di polizza.
Norme che regolano il settore Elettronica
Art. 46 - Che cosa assicuriamo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “Apparecchiature elettroniche per uso ufficio” (vedere definizione), di esclusiva utilizzazione dell’azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, dai seguenti fatti accidentali:
- imperizia, imprudenza, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico;
- bruciature;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo o di automatismi di regolazione o di segnalazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia assoluta di € 150,00.
Art. 47 - Garanzie accessorie
(sempre operanti)
A) Supporti di dati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri, dischi magnetici, o altri “supporti dati”, distrutti o danneggiati in conseguenza ad un evento indennizzabile in base alle condizioni tutte del presente “Settore”, ferme restando le esclusioni di cui al successivo Art. 48.
Per “supporto dati” s’intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchia- ture elettroniche.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili dalle apparec- chiature elettroniche, memorizzati dall’Assicurato, con esclu- sione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata nel presente Settore, con il massimo di
€ 3.000,00 per evento e per periodo assicurativo. Non sono indennizzabili i danni:
- dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista;
- dovuti ad atti dolosi dell’Assicurato, dei suoi familiari o dei suoi dipendenti.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 365 giorni dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti privi di dati.
B) Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, che provochi l’interruzione parziale o totale alle apparecchia- ture assicurate, la Società indennizza i maggiori costi dovuti a:
- uso di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell’As- sicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’apparecchiatu- ra distrutta o danneggiata;
- danni a supporti di dati.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato ai sensi dell’Art. 44 “Che cosa assicuriamo”.
Art. 48 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza na- turale dell’uso o funzionamento, o causati dagli effetti gra- duali degli agenti atmosferici;
b) di natura estetica, che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
c) per i quali devono rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione, non- ché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimen- ti, e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dei locali dell’esercizio assicurato;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione, oppure a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, a sollecita- zioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, oppure a collegamenti ad impianti non in accordo alle speci- fiche richieste del costruttore;
f) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o di azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell’apparecchiatura assicurata;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche elettromeccaniche dell’apparecchiatura assicurata, verifica- tisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne;
g) causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
h) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili veri- ficatisi anche in altre parti delle apparecchiature assicurate;
i) causati da eventi garantiti dai settori “Incendio” e “Furto” della presente polizza, anche se non attivati;
l) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato; m)causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scio-
peri, sommosse, occupazione militare, invasione;
n) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calo- re o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
o) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvio- ni, inondazioni, piene, mareggiate, frane.
Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazio- ne, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
Norme che regolano i sinistri
Norme relative ai settori: Incendio, Furto, Elettronica
Art. 49 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso alla Società entro i seguenti termini:
- entro tre giorni, per i sinistri relativi ai Settori “Incendio” ed “Elettronica”;
- entro 24 ore, per i sinistri relativi al Settore “Furto”; da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) per gli eventi di cui al settore “Incendio” ed al settore “Elet- tronica”:
1) fare, salvo per le garanzie “Cristalli”, “Merci in refrigera- zione” ed il settore “Elettronica”, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità ap- prossimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
L’obbligo di denuncia all’autorità Giudiziaria sussiste anche per la garanzia “Cristalli”, ”Merci in refrigerazione” e per il settore “Elettronica” in caso di dolo, anche presumibile;
2) conservare le tracce e i residui del sinistro e delle even- tuali parti sostituite, fino a liquidazione del danno, senza avere diritto, a questo titolo, ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose di- strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato par- ticolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al mo- mento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e veri- fiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile del magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate;
d) per gli eventi di cui al settore “Furto”:
1) fare, nelle 24 ore successive, denuncia all’Autorità Giu- diziaria o di Polizia del luogo, specificando le circostan- ze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza, nonché fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi alla denuncia resa all’Autorità, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, allegando copia della denuncia fatta all’Autorità;
2) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, non- ché denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo
consente, la procedura di ammortamento.
Le spese relative - anche se il loro ammontare, unitamen- te a quello del danno, supera la somma assicurata, ed an- che se non si è raggiunto lo scopo - saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente;
3) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate, quanto le tracce e gli in- dizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcun indennizzo;
4) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà ed entità del danno, tenere a dispo- sizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero neces- sario esperire presso terzi;
e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la per- dita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo.
Art. 50 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’am- montare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o mano- mette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosa- mente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 51 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incari- cato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contra- ente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi di- saccordo fra loro, od anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 49 “Obblighi in caso di sinistro”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valu- tazione di cui agli Art. 53 “Valore delle cose assicurate” e 54 “Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com- prese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effet- tuata ai sensi dell’Art. 51 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, con allegata la stima dettaglia- ta, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbli- gatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sot- toscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giu- diziaria.
Art. 53 - Valore delle cose assicurate
Al momento del sinistro si stima:
a) fabbricato (anche nel caso si assicuri il Rischio Locativo) - la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area;
b) macchinario, Attrezzatura, Arredamento ed Apparec– chiature elettroniche per uso ufficio - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali, oppure, se non disponibili, con altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
c) merci - il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni, così formulate, superassero i corrispon- denti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
d) cristalli - il loro valore a nuovo.
Art. 54 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, è dato:
I) per il Fabbricato - (anche nel caso di Rischio Locativo) - dal- la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
II) per Macchinario, Attrezzatura, Arredamento ed Apparec- chiature elettroniche per uso ufficio - dal costo per riporta- re le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trova-
vano al momento del sinistro, o per sostituire le cose dan- neggiate, o distrutte o rubate, con altre nuove equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’Art. 60 “Limite massimo di indennizzo”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base all’Art. 53 “Valore delle cose assicurate”, lettere a) e b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funziona- lità, al rendimento e ad ogni altra circostanza.
Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non si- ano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato “allo stato d’uso”, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla
destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. La deduzione dal valore a nuo- vo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione o riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo.
La Società ha facoltà di provvedere direttamente al loro ripristino o al loro rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
III) per le Merci:
- relativamente al settore Incendio, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
- relativamente al settore Furto, il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
IV) per i Cristalli - si calcola il costo di rimpiazzo, al momen- to del sinistro, di ogni singola lastra, vetrinetta od insegna danneggiata, deducendo il valore ricavabile dai residui.
Per le iscrizioni e decorazioni, qualora occupino più di una lastra, il valore delle stesse verrà ripartito tra le singole lastre proporzionalmente alla loro superficie.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo Art. 55.
Art. 55 - Assicurazione parziale
(valida solo per i settori “Incendio” ed “Elettronica”).
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, con- siderata separatamente, eccedeva, al momento del sinistro, la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Tuttavia, se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati
non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verra applicata per la sola eccedenza.
Art. 56 - Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 57 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
(valida solo per il settore “Furto”).
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di in- dennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assi- curate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scaden- za del periodo di assicurazione in corso.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse in-
vece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rima- ste in essere.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito, non appena, per effetto della procedura di am- mortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 59 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a cia- scun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli As- sicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’inden- nizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l’in- dennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammon- tare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secon- do il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 60 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 61 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste dagli Artt. 19 lettera 21 lettera d) del settore “Incendio” e 29 lettere c) e d) del settore “Furto”.
Art. 62 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non posso- no essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua fa- coltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 63 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’As- sicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamen- to dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 64 - Regolazione di franchigie e scoperti
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’inden- nità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 52 “De- terminazione del danno”, senza tenere conto di eventuali franchigie e/o scoperti, che verranno dedotti successivamente dall’importo dell’indennizzo così calcolato.
Norme relative al settore Responsabilità civile
Art. 65 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Socie- tà, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dan- neggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esisten- za e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stes- so rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli as- sicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 67 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle ver- tenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto mas- simale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massi- mali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore ai 365 giorni cioè all’anno – per più sinistri avvenuti nell’intero periodo di as- sicurazione.
Art. 69 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza, sia per la RCT sia per la RCO, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Norme che regolano il settore Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti da Inter Partner Assi- stance S.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx. Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 70 della presente sezione.
Per Centrale Operativa si intende la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111, 00173 Roma - costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operato- ri), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni o entro i diversi limiti previsti dal contrat- to, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in poliz- za, con costi a carico della medesità Società.
Art. 70 - Prestazioni di assistenza
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a pro- prio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi: Impianto idraulico:
a) allagamento nei locali dell’azienda provocato da una rottu- ra, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impian- to idraulico dell’azienda;
b) mancanza d’acqua nei locali dell’azienda provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’im- pianto idraulico dell’azienda;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienicosa- nitari presenti nei locali dell’azienda provocato da un’ottu- razione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idrauli- co dell’azienda.
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell’azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’azienda;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’azienda.
La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
2. Pronto intervento per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salva- taggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo con- tenuto, la Centrale Operativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di
€ 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e ot- turazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’in- vio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al ma- teriale necessario per la riparazione.
La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente ero- gatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’azienda che ne rendano impossibile l’accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiu- sura dei locali dell’azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
5. Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un arti- giano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della ser- ratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiu- sura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
6. Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un arti- giano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a se- guito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termo- statica.
7. Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assi- curati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denun- ciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
8. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni cau- sati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbia- no colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia com- promessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invie- rà una persona per poter garantire la sicurezza dell’esercizio dell’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di
€ 250,00 per sinistro.
9. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti dall’1 al 10 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti van- dalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Centrale Operativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe eco- nomica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo l’Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 250,00 per sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recupe- rare successivamente il veicolo stesso, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla
Centrale Operativa un’adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
10. Recupero dati
L’Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su suppor- to magnetico, può mettersi in contatto con la Società, tramite la Centrale Operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.
In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell’Assicurato per effettuare l’analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.
I tecnici informatici provvederanno a:
- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell’eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.
L’Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. I rela- tivi costi saranno a carico dell’Assicurato, mentre restano a carico della Società i costi della restituzione all’Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infra- settimanali.
11. Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assi- curati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Art. 71 - Attivazione della Centrale Operativa
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa atti- vazione della Centrale Operativa.
Art. 72 - Richiesta di assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxx
- numero verde: 800 969 649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero:
x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x00 00 0000000 dall’estero).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome; 3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 73 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni al- ternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
Art. 74 - Validità della copertura
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale rife- rimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Re- pubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.
Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero neI corso di ciascun periodo di assicurazione di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite non più di tre volte per annualità assicurativa.
Art. 75 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni assistenza
Tutte le prestazioni di assistenza (cioè prestate ai sensi delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeu- tico di stupefacenti e allucinogeni;
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni al- ternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il ter- mine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 Codice Civile;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Opera- tiva al verificarsi del sinistro;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i me- dici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa;
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 76 - Altre assicurazioni assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione As- sistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusi- vamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Allegati
Edizione 01/2016
Elenco delle attività assicurabili
Voci merceologiche | Categoria di rischio | ||
Incendio | Furto | RCT/RCO | |
Abbigliamento in genere | C | A | A |
Accessori e ricambi per automotoveicoli e natanti: esclusi apparecchi fonoaudiovisivi | C | B | B |
Accessori e ricambi per automotoveicoli e natanti: compresi apparecchi fonoaudiovisivi | C | A | B |
Acque gassate e minerali | A | D | B |
Alimentari in genere | A | B | B |
Animali vivi | C | D | B |
Antichità ed arte, esclusi preziosi | C | A | A |
Apparecchi cinematografici, fotografici ed ottici | C | A | A |
Apparecchi ortopedici | B | D | A |
Apparecchi tecnici e scientifici (esclusi foto-ottici) | B | C | A |
Apparecchi domestici a gas | D | C | A |
Arazzi | C | B | A |
Argenteria | A | A | A |
Armi, comprese munizioni | D | A | B |
Armi, escluse munizioni | C | A | B |
Articoli da regalo | C | C | A |
Articoli medicali, igienici e sanitari (esclusi medicinali e stupefacenti) | C | D | B |
Articoli religiosi (esclusi preziosi ed argenteria) | C | D | A |
Articoli sportivi, escluso abbigliamento | C | B | A |
Articoli sportivi, compreso abbigliamento | C | A | A |
Autoveicoli (esposizione e vendita) | A | C | A |
Bar, senza produzione propria di geiateria/pasticceria | B | B | A |
Bar, anche con produzione propria di gelateria/pasticceria | B | B | B |
Barbiere | B | D | B |
Barche, battelli, motoscafi | C | C | A |
Xxxxx, esclusi preziosi | D | A | A |
Berretti e cappelli, non di paglia | C | D | A |
Biancheria per abbigliamento | C | A | A |
Biancheria da casa | C | B | A |
Bibite in genere | B | D | B |
Biciclette (esposizione e vendita) | A | C | B |
Bigiotteria, esclusi preziosi e argento | A | C | A |
Biliardi | C | D | B |
Biliardini elettrici, juke-box e simili | C | C | B |
Birreria | B | C | A |
Calcolatori elettronici | C | A | A |
Calzature in genere | C | B | A |
Calzolaio su misura | C | B | B |
Camiceria | C | A | A |
Campeggio (articoli per) | D | B | B |
Cancelleria (articoli di) | B | C | A |
Carni in genere, esclusi insaccati | B | B | B |
Xxxxx insaccate e conservate | C | B | B |
Carta da parati | C | D | A |
Carta e cartone (oggetti di) - Cartotecnica | C | D | A |
Cartoleria - Cartolibreria (esclusi preziosi e argento) | B | B | A |
Xxxxxxxxxx, esclusi elettrodomestici in genere | B | C | A |
Casalinghi, compresi elettrodomestici anche audiovisivi | C | A | A |
Casseforti | B | C | A |
Ceramiche, maioliche, porcellane | B | C | A |
Ciabattino | C | C | B |
Cicli e motocicli (anche con riparazione) | B | C | B |
Coloniali | C | B | A |
Colori, coloranti, idropitture (esclusi smalti e vernici) | C | D | A |
Xxxxxxxx, posate, armi bianche (escluso argento) | X | X | X |
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | X | X | X |
Condizionatori d’aria | C | B | A |
Confetture e conserve alimentari | B | B | B |
Copisteria - Fotocopie | B | C | A |
Voci merceologiche | Categoria di rischio | ||
Incendio | Furto | RCT/RCO | |
Cornici | C | D | B |
Corsetteria | C | D | A |
Cravatte | C | B | A |
Cristalli, specchi e vetri | B | D | A |
Cuoio (articoli di) | C | A | A |
Cuscinetti a rulli o a sfere | B | B | A |
Xxxxxxxxx, fiaschi e simili | B | D | A |
Detersivie detergenti | C | C | A |
Dischi fonografici, C.D., audio-video cassette, compreso noleggio | C | B | A |
Disegni, garbi e modelli | D | D | A |
Dolciumi | B | B | B |
Drogheria | C | B | B |
Elettrauto, esclusi apparecchi fonoaudiovisivi | C | B | A |
Elettricità (articoli e materiali), esclusi fonoaudiovisivi | C | B | A |
Elettrodomestici - compresi fonoaudiovisivi e loro ricambi | C | A | A |
Elettrodomestici - esclusi fonoaudiovisivi e loro ricambi | C | B | A |
Elettronica (macchine, strumenti, apparecchiature, ecc.) | C | A | A |
Erbivendolo | B | C | A |
Erboristeria | D | C | B |
Estetista - Visagista | B | O | B |
Farmacia (esclusi stupefacenti) | C | B | B |
Ferramenta | B | C | A |
Figurinista e modellista | C | D | A |
Filatelia e numismatica (esclusi preziosi) | C | A | A |
Filati in genere | C | B | A |
Fioraio | D | D | A |
Formaggi in genere, duri e molli | B | B | B |
Formaggi molli | B | C | B |
Fotografo (studio di ...) | C | B | A |
Frutta e ortaggi freschi | B | D | A |
Frutta e ortaggi freschi, secchi e in scatola | B | B | A |
Gastronomia | C | B | B |
Gelateria e cremeria, senza produzione propria | B | C | A |
Gelateria e cremeria, con produzione propria | B | C | B |
Giocattoli, esclusi, quelli pirici | D | C | A |
Gioielleria | B | Escluso | A |
Giornali e riviste | C | D | A |
Gomma (oggetti di) | C | D | B |
Granaglie e cereali | C | D | A |
Guanti, esclusi pelli e pellami | C | B | A |
Idraulici (materiale per) | B | C | A |
Idrotermosanitari (apparecchi e materiali) | A | C | A |
Xxxxxxx, lamierini, laminati metallici | B | D | A |
Lampadari - Paralumi | C | D | A |
Lampade elettriche e tubi fluorescenti e luminescenti | C | C | B |
Latterie, latticini, esclusi formaggi duri | B | C | B |
Lavanderia e stireria, esclusi capi in pelle e pellicce | C | B | C |
Libreria, escluso antiquariato | B | D | A |
Libreria, compreso antiquariato | C | A | A |
Lubrificanti (oli e grassi) | C | C | A |
Macchine per scrivere e calcolare | B | A | A |
Macchine per duplicare e fotocopiare | B | B | A |
Macchine per cucire | B | B | B |
Macchine e meccanismi agricoli, edili, stradali, industriali | B | D | B |
Macchine per caffè | B | D | A |
Macelleria | A | B | B |
Maglieria | C | A | A |
Maioliche - Porcellane - Ceramiche | A | C | B |
Mangimi | D | D | B |
Xxxxx e affini | A | D | A |
Materassi | D | C | B |
Voci merceologiche | Categoria di rischio | ||
Incendio | Furto | RCT/RCO | |
Merceria, compreso abbigliamento | C | A | A |
Xxxxxxxx, escluso abbigliamento | C | B | A |
Minimarket | C | A | C |
Minuterie metalliche | A | D | A |
Mobili in genere, esclusi quelli di antiquariato | C | C | B |
Mobili di solo metallo | A | D | B |
Modellista e figurinista | D | B | A |
Modisteria | C | B | A |
Motoscafi, barche e battelli | C | C | B |
Oli alimentari, animali e vegetali | C | C | B |
Oli lubrificanti e minerali | D | C | A |
Oreficeria, orologeria | B | Escluso | A |
Ortopedia (articoli per) | C | D | A |
Osteria | B | B | B |
Panetteria con forno non continuo | C | C | B |
Panetteriasenzaforno | A | C | A |
Parrucchiere | B | D | B |
Pastaio (pasta alimentare fresca) | B | C | B |
Paste alimentari | B | C | B |
Pasticceria con forno non continuo | C | C | B |
Pasticceria senza forno | B | C | A |
Pelletteria | C | A | A |
Pellicceria | C | Escluso | A |
Pescheria | A | A | D |
Pizzeria | C | B | B |
Pneumatici | D | B | A |
Polleria morta - Cacciagione | B | B | B |
Poltrone e divani | D | C | A |
Porcellana- maiolica - ceramica | A | C | B |
Profumeria | C | B | A |
Rilegatoria (escluso antiquariato) | C | D | A |
Ristorante | C | B | B |
Rosticceria | C | B | B |
Roulottes (vendita ed esposizione) | C | C | A |
Rubinetterie in metallo | B | C | A |
Salumeria | C | B | B |
Saponi, saponette, saponi liquidi ed in polvere | B | C | A |
Sartoria su misura | C | A | A |
Selleria e finimenti | C | A | A |
Sementi in genere | B | D | A |
Serramenti, anche awolgibili, in legno e plastica | D | D | A |
Serramenti, anche awolgibili, in metallo | A | D | A |
Serrature e lucchetti | B | C | A |
Specchi, vetri e cristalli | B | D | A |
Stireria | C | B | C |
Stoffe per abbigliamento | C | A | A |
Stoffe per arredamento | C | B | A |
Strumenti musicali e loro accessori | X | X | X |
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) | X | X | X |
Tabaccheria | C | Escluso | A |
Xxxxxxx, esclusi quelli d’arte e antiquariato | C | B | A |
Tappezzerie di carta, plastica e tessuti | C | B | A |
Tappezzerie di sola carta e plastica | C | D | A |
Tende e articoli da campeggio | C | B | B |
Trattoria | C | B | B |
Utensileria metallica | B | B | A |
Valigerie | C | A | A |
Vernici e smalti (esclusi infiammabili) | D | D | A |
Vernici e smalti (compresi infiammabili) | R.D. | D | A |
Vini e liquori | C | B | A |
Xxxxxxxx e suoi surrogati | B | C | A |
Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato codice sulla privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 del codice sulla privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), del codice sulla privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connes se all’accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del codice sulla privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del codice sulla privacy).
3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, IVASS);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.
4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato.
5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di Agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici, periti e autofficine; società incaricate per il recupero dei crediti, società di servizi a cui siano affidate la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;
c) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento;
d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Previdenza S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell’Art. 13 del codice sulla privacy da parte di ERGO Previdenza S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del codice sulla privacy nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del codice sulla privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - telefono n. 00.00000 - fax
n. 00.00000000, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del codice sulla privacy.
8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del codice, del trattamento è la ERGO Assicurazioni
S.p.A. nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, con sede in xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del codice, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - telefono 00.00000 - fax 00.00000000, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (responsabili ed incaricati).
ERGO Assicurazioni S.p.A. • Sede e direzione generale: Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx • xxx.xxxxxxxxxx.xx • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Società per Azioni a socio unico - Capitale Sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 N° 146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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