ACCORDO QUADRO
XXX XXXXXXX XXXXXXX X.X.X. Xxx Xxxxxxxxxxxx 0 – 51100 Pistoia Tel. 0000000000 - Fax 000000000 |
ACCORDO QUADRO
PER SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI – CIG Z410A31922
Pistoia, lì Tra:
l’ACIpistoia servizi S.p.A., con sede in Pistoia, Via Ricciardetto 2, C.F.P.I. 01387550476 in persona del Presidente pro-tempore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Pistoia il 03/08/1961 e domiciliato per la carica in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx 0 C.F. CPC MSM 61M03 G713D in seguito anche “Committente”
da una parte
e
la … con sede in , P.I. …, C.F. … in persona del … in seguito anche “Impresa”
dall’altra
premesso
- che nel corso del prossimo triennio la Committente avrà necessità di effettuare interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché l’affidamento del ruolo di terzo responsabile, su immobili ubicati in Pistoia di proprietà dell’ACI Club Pistoia o comunque nella sua “disponibilità”;
- che non è possibile determinare in questa sede l’entità, il numero e la tipologia di interventi che occorreranno, trattandosi di servizi di manutenzione non programmabili per i quali non si rende possibile la redazione di un progetto ai sensi degli art. 90 e ss. del D.lgs 163 del 2006, ivi compresa l’individuazione di tutti gli aspetti della sicurezza ai sensi del D.lgs 81 del 2008;
- che in tali circostanze, al fine di conseguire risparmi di spesa e tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende opportuno stipulare un “accordo quadro” ai sensi dell’art. 59 del D.lgs 163 del 2006 (già “contratto aperto”), mediante il quale regolare le prestazioni con l’affidatario, pur nella premessa che l’importo stimato a base di gara è meramente indicativo e che la remunerazione delle prestazioni sarà effettuata sulla base di elenchi prezzi ufficiali unicamente per i servizi effettivamente occorrenti (contratto di carattere normativo);
- che l’Autorità di Xxxxxxxxx dei Contratti Pubblici si è espressa in materia di “contratti aperti”, anche per quanto attiene agli obblighi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con determinazione n. 13 del 2004 e con deliberazione n. 22 del 2006;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 ai sensi dell’art. 13 e 125 del D.lgs 136 del 2006 è stata impegnata la spesa per l’affidamento del presente accordo quadro e sono stati approvati gli atti di gara per l’espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
- che in data ……………… 2013 è stata trasmessa la lettera di invito ed avviata la procedura di gara informale;
- che in data … è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa e che da tale data sono decorsi trentacinque giorni (stand still period);
- che in data … è stata effettuata la comunicazione dell’esito della gara al SITAT-SA della Regione Toscana (1) nonché la pubblicazione dell’avviso di post informazione sul relativo portale;
- che in data … è stato acquisito il DURC dell’Impresa;
1 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxxxxxx-xxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxxx
- che le verifiche di legge hanno sortito esito positivo;
si conviene quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La Committente affida all’Impresa, che accetta, l’accordo quadro per la manutenzione degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche nelle proprietà dell’Automobile Club Pistoia comunque gestite dalla Committente stessa, ubicate nel territorio provinciale. Saranno oggetto di manutenzione anche gli immobili che la Committente e l’Automobile Club Pistoia potranno comunque acquisire nella loro disponibilità a titolo di locazione, comodato o in virtù di altri diritti.
Gli impianti, le strutture e le prestazioni sono meglio descritti nel capitolato speciale allegato al presente atto sub. A.
Per “Manutenzione Ordinaria si intendono gli interventi diretti a:
- mantenere o ripristinare l'efficienza degli impianti e delle strutture a seguito della rilevazione di un guasto o di un’avaria;
- limitare il normale degrado d'uso;
- garantire la vita utile degli impianti e delle strutture.
Detti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.) della struttura degli impianti o la loro destinazione d'uso.
Art. 2 – Durata
Il presente contratto ha durata triennale dalla sua sottoscrizione, salvo il caso in cui l’importo di cui al successivo articolo 3 non si esaurisca prima del suddetto termine. In tal caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di esaurimento di tale somma.
Art. 3 – Importo contrattuale stimato
La Committente ha indicativamente stimato il valore contrattuale in
€ 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA triennali, comprensivo delle prestazioni a corpo, di quelle a misura e degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso che si quantificano in
€. 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA triennali per l’attuazione degli adempimenti previsti nel D.U.V.R.I.
L’Impresa non acquista alcun diritto circa l’esaurimento dell’importo stimato per i servizi di manutenzione essendo il contratto di natura normativa ed affidato con la formula dell’accordo quadro ai sensi dell’art.
59 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 (già contratto aperto), cosicché nell’ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma rispetto a quella stimata in sede di gara, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno, giacché la regolazione del presente contratto spetta unicamente alla Committente.
Art. 4 – Corrispettivi e preziari ufficiali 4\1) Corrispettivi a corpo
Il corrispettivo contrattuale triennale per tutte le prestazioni indicate nel capitolato speciale e contabilizzate “a corpo” è pari a € 4.000,00 (quattromila/00), al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, e remunera, oltre alla disponibilità dell’Impresa, anche le prestazioni relative alle verifiche periodiche di legge anche ai sensi del D.lgs 81 del 2008, al ruolo di “terzo responsabile” ai sensi del D.P.R. 412 del 1993 e alla pulizia periodica degli impianti di condizionamento. Nessun ulteriore importo “a corpo” è dovuto oltre la somma suddetta ed è altresì esclusa l’applicazione dei prezzi a misura indicati nel successivo punto applicabili soltanto qualora si renda necessario eseguire un intervento di manutenzione dell’impianto ulteriore rispetto al mero controllo e ispezione e comunque oggetto di
specifico ordine di servizio.
Il corrispettivo annuale per gli oneri della sicurezza stimati nel D.U.V.R.I, allegato al presente atto non è soggetto a ribasso d’asta.
4\2) Corrispettivo per servizi a misura
Gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal Capitolato Speciale ed effettuati unicamente dietro ordine di servizio saranno remunerati:
RU.M02.002.003 | Installatore impianti | Livello 4° | ora | € 29.26 |
4\2\a) quanto alla manodopera al prezzo stabilito per la seguente voce del preziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 (2), in vigore al momento di esecuzione della prestazione:
Il suddetto importo orario è ribassato del ….% (…. percento) offerto dall’Impresa in sede di gara (vds. offerta allegata sub. B) e pari alla data di stipula a € …. (Euro …) al netto del ribasso.
Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto sopra indicato fuori dei casi previsti dalla legge;
4\2\b) quanto alle forniture in base ai seguenti preziari, nel relativo ordine, sui quali verrà applicato il ribasso del ….% (…. percento) offerto dall’Impresa in sede di gara. Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto indicato nel suddetto prezziario fuori dei casi previsti dalla legge. Qualora nel primo preziario non siano riscontrate le voci di prezzo corrispondenti alla fornitura o prestazioni eseguite si procederà ad esaminare i successivi nel seguente ordine:
a) preziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell’intervento (3);
2 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxXX/XxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxx.xx
3 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxXX/XxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxx.xx
b) Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia in vigore alla data di esecuzione dell’intervento;
c) Preziario DEI “Tipografia del Genio Civile” – Impianti tecnologici (4);
d) nuovo prezzo derivante dall’analisi prezzi effettuata in conformità con la normativa vigente.
Art. 5 – RUP e Direttore dell’esecuzione
La Committente designa quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 32 della L.R. Toscana n. 38 del 0000, xx xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Art. 6 – Oneri
Oltre a quanto previsto dal presente contratto sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:
(a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione delle manutenzioni; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;
(b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
(c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni singolo cantiere ed anche di proprietà di xxxxx;
(d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;
(e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;
(f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant’altro non contemplati nel presente appalto;
(g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica.
Art. 7 – Ordini di servizio e divieto di sospensione
L’Impresa dovrà di regola eseguire i servizi di manutenzione ordinaria soltanto ed esclusivamente in seguito ad espresso ordine di servizio. Eventuali interventi eseguiti in difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in pristino dietro richiesta e non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Impresa fin d’ora espressamente rinuncia. Qualora l’urgenza rivesta carattere tale da non poter attendere un espresso ordine di servizio l’Impresa dovrà intervenire anche in seguito a richiesta avanzata da dipendenti della Committente, istituti di vigilanza, forze dell’ordine, etc.
In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto ed a regola d’arte.
L'Impresa non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo
diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
Art. 8 – Obbligo di preavviso e limite del singolo intervento
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria tutti quelli che comportino una spesa unitariamente di importo inferiore a € 3.000 (tremila). L’Impresa, a seguito delle ricezione di un ordine di sevizio (anche verbale) è tenuta ad effettuare un preventivo di spesa prima di ogni intervento al fine di accertare che l’entità dello stesso comporti una spesa inferiore rispetto a quella innanzi indicata. Laddove la spesa dovesse eccedere tale importo l’Impresa è tenuta a formalizzare per iscritto alla Committente tale circostanza, allegando un preventivo di spesa. La Committente rimarrà in tal caso libera di confermare l’esecuzione dell’intervento all’Impresa, ovvero di rivolgersi ad altro operatore economico laddove ritenuto più conveniente.
Art. 9 – Pagamenti
Il corrispettivo “a corpo” sarà corrisposto in due rate di pari importo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno previa trasmissione di fattura con anticipo di almeno trenta giorni.
Trattandosi di affidamento a cottimo di accordo quadro, regolato da disposizione speciali, le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni “a misura” saranno le seguenti.
Per ogni intervento eseguito in seguito ad ordine di servizio l’Impresa è tenuta ad acquisire da un dipendente della Committente o dell’Automobile Club di Pistoia la sottoscrizione di uno specifico rapporto di intervento indicante la data di esecuzione, le ore di manodopera impiegate ed il tipo di intervento realizzato.
L’impresa è tenuta a consegnare al Responsabile del Procedimento entro il giorno 5 del mese successivo al bimestre di riferimento la fattura corredata
da tutti i rapporti di intervento relativi alle manutenzioni effettuate predisposti in conformità con quanto previsto dal presente articolo. I rapporti di intervento dovranno essere accompagnati da un resoconto bimestrale degli interventi redatto a cura dell’Impresa.
Nel resoconto bimestrale, da presentare qualora siano stati effettuati interventi, l’Impresa deve riportare per ciascuna riga:
a) il numero di ore di manodopera distinto per ogni intervento ed il numero dell’allegato rapporto di intervento;
b) la voce dell’elenco prezzi di riferimento, indicando eventualmente le ragioni per le quali si deroga all’ordine di priorità degli elenchi prezzi individuati nel presente contratto.
Il resoconto bimestrale predisposto dall’impresa e corredato dei rapporti di intervento sarà verificato dal Responsabile del Procedimento entro il giorno
20 del mese successivo al bimestre dei riferimento. La verifica non equivarrà a certificazione di regolare esecuzione e l’impresa sarà comunque tenuta al ripristino delle manutenzioni eseguite non a regola d’arte anche per vizi lievi entro i ventiquattro mesi dalla loro esecuzione. Restano ferme le disposizioni di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.
Il pagamento sarà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento qualora le verifiche di cui sopra sortiscano esito positivo.
La Committente procederà ai pagamenti solo a seguito dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell’impresa e la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.
Art. 10 – Interferenza con altre attività ed orari
L’Impresa prende atto che i servizi e le manutenzioni potranno interferire con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad eseguirli senza pregiudizio per dette attività ed in ottemperanza con gli ordini di servizio della Committente. L’Impresa si obbliga a predisporre in cantiere in modo tale da evitare qualsivoglia interferenza con il personale della Committente o di altre Imprese, anche non contemporanea.
I servizi di manutenzione potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, ed anche in orario notturno.
Art. 11 – Personale dell’Impresa
L’Impresa consegnerà al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto un elenco nominativo dei personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Il personale dovrà essere sempre munito di tesserino di riconoscimento in conformità con la normativa vigente.
L’Impresa garantisce che il personale addetto è regolarmente iscritto al proprio libro paga e che applica puntualmente nei suoi confronti tutte le norme previdenziali, antinfortunistiche e dei contratti collettivi di lavoro, obbligandosi a tenere indenne la Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.
L'Impresa è obbligata ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Impresa è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
In caso di violazioni la Committente ordinerà all’Impresa l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Impresa è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.
L’Impresa si dichiara, sin d'ora, responsabile di tutte le irregolarità e contestazioni che dovessero essere mosse alla Committente da qualsiasi Ente Previdenziale ed Assicurativo e dalle Autorità Ispettive e Giudiziarie competenti, nonché di assumere a suo carico tutti gli addebiti, nessuno escluso, conseguenti ad irregolarità nelle assunzioni e nell'assoggettamento agli obblighi contributivi di legge riguardanti il personale impiegato presso le unità della Committente, con espresso esonero di quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo e con obbligo dell’Impresa di rilevarla indenne.
Art. 12 – Tempi di intervento e penali
L’Impresa è tenuta ad intervenire in loco con proprio personale entro i termini indicati nel capitolato speciale. In caso di ritardo imputabile all’Impresa rispetto ai tempi di intervento prescritti e salvo il risarcimento del danno ulteriore, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
Sarà altresì applicata la penale di € 300,00 qualora la contabilità bimestrale trasmessa dall’Impresa non risulti chiara, corredata di tutti i rapporti di intervento o non sia immediatamente possibile per il Responsabile del Procedimento effettuare la liquidazione della fattura per circostanze imputabili all’Impresa.
Qualora alcune informazioni riportate nella contabilità trasmessa dall’Impresa non corrispondano alle evidenze di fatto accertate dalla
Committente, potrà essere applicata la penale di € 1.000, salva ogni determinazione in ordine alla risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Art. 13 – Diritto di recesso
La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta, senza che l’Impresa possa avanzare richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a cui comunque fin d’ora espressamente rinuncia.
Art. 14 – Assicurazione
L’Impresa appaltatrice dovrà stipulare per tutta la durata del contratto, obbligandosi a mantenerla in vigore anche in caso di rinnovi e/o proroghe, un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la stazione appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00, “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro e Euro 250.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”,
l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano l'Impresa stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Impresa si obbliga a fornire alla Committente copia di dette polizze nonché delle quietanze rilasciate dalla compagnia assicurativa in occasione di ogni pagamento del premio.
Art. 15 – Normativa e obblighi sulla sicurezza
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovranno essere svolti i servizi e di aver ricevuto dalla Committente dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.
L’Impresa prende atto e si impegna a rispettare il D.U.V.R.I. allegato al presente contratto sub. C) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. L’Impresa si impegna comunque a non intervenire e ad avvertire formalmente il responsabile del procedimento qualora l’entità o la tipologia delle lavorazioni, stante anche la sussistenza delle interferenze con altre imprese o con il personale presente nelle strutture, comporti la necessità di aggiornare o modificare il D.U.V.R.I. I tal caso la Committente procederà alla revisione del suddetto documento dietro comunicazione della Committente quantificando altresì gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da corrispondere all’Impresa.
In ogni caso in cui l’Impresa dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni che ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008, richiedono la redazione del
piano della sicurezza e coordinamento e la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sospenderà immediatamente l’intervento e comunicherà tali circostanze alla Committente, cosicché quest’ultima possa provvedere all’adozione delle misure di legge. In tal caso l’Impresa, se autorizzata ad intervenire, dovrà produrre il Piano Operativo della Sicurezza integrato con il Piano Sostitutivo della Sicurezza laddove necessario.
La grave o la ripetuta violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza darà diritto alla Committente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.
Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l’Impresa è tenuta:
a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produttore o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;
b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
c) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;
Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.
L’Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’Impresa ha provveduto a redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi che viene allegato al presente atto sub. D.
Art. 16 – Risoluzione di diritto
Oltre che nelle ipotesi previste nei precedenti articoli e ferma l’applicazione delle penali il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:
a) prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
b) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere intimata per iscritto dalla Committente;
c) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio;
d) gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché degli altri adempimenti previsti dall’articolo precedente;
e) ripetute violazioni degli obblighi di produzione della contabilità bimestrale.
Art. 17 – Subappalto
E’ vietato il subappalto in tutto o in parte delle lavorazioni oggetto del presente contratto.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
Art. 19 - Foro esclusivo
Per qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti circa la interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto foro territorialmente competente, unico ed esclusivo sarà quello di Pistoia.
COMMITTENTE L’IMPRESA
L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 1 – Oggetto
Art. 3 – Importo contrattuale stimato Art. 4 – Corrispettivi e preziari ufficiali Art. 6 – Oneri
Art. 7 – Ordini di servizio e divieto di sospensione Art. 12 – Tempi di intervento e penali
Art. 13 – Diritto di recesso
Art. 15 – Normativa e obblighi sulla sicurezza Art. 16 – Risoluzione di diritto
Art. 17 – Subappalto Art. 19 - Foro esclusivo
L’IMPRESA
ALLEGATI
A) capitolato speciale;
B) offerta economica.
C) D.U.V.R.I.
D) documento di Valutazione dei Rischi dell’Impresa.