Contract
Il set informativo della tua polizza.
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Set informativo
MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
MetLife Programma Infortuni
Contratto di Assicurazione Infortuni per l’individuo e la coppia stipulato a distanza con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia.
I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:
▪ DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
▪ DIP aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni
▪ Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell’Informativa privacy
Mod. MPDM Ed. 2021/10
MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 xx Xxxxx’, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino americano), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese, Xxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx O’Xxxxx (cittadino irlandese), Xxxx Xxxxxx (cittadino belga), Xxxxxx Xxxxxxx (cittadina irlandese), Xxxxx Xxxxxx (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Direzione generale, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Assicurazione Infortuni Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) | |
Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia | Prodotto: MetLife Programma Infortuni |
Questo documento è stato aggiornato in data 01/10/2021 ed è l’ultimo disponibile | |
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Si tratta di una polizza che ha lo scopo di proteggere l’assicurato in caso di infortunio subito a casa, al lavoro o nel tempo libero. |
Che cosa è assicurato? La polizza prevede le seguenti garanzie: ✓ Decesso da infortunio Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano assicurativo. ✓ Decesso da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato Somma assicurata: il doppio della somma assicurata per la garanzia Decesso da infortunio. ✓ Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico Somma assicurata: il triplo della somma assicurata per la garanzia Decesso da infortunio. Le prestazioni relative alle garanzie non sono cumulabili. | Che cosa non è assicurato? Non sono assicurabili le persone che: 🗙 non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione “A chi è rivolto questo prodotto?” del DIP Aggiuntivo Xxxxx; 🗙 percepiscono una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro ente previdenziale pubblico. | |
Ci sono limiti di copertura? Sono esclusi dalla polizza gli infortuni causati da: ! guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità; ! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo; ! i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare; ! delitti dolosi compiuti dall’assicurato; ! partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere; ! abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico; ! alcolismo acuto o cronico; ! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo; ! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo salvo quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ! sport aerei; ! gare e corse di qualsiasi genere. Sono inoltre escluse le conseguenze dirette o indirette di: ! infortuni accaduti antecedentemente alla data di inizio della polizza; ! malattie mentali o nervose se causa o concausa dell’infortunio. |
Dove vale la copertura? ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. |
Che obblighi ho? Hai il dovere di pagare il premio. In caso di sinistro, devi comunicarlo tempestivamente per iscritto all’Impresa presentando i documenti elencati nel modulo di denuncia. |
Quando e come devo pagare? Il premio è annuale e comprensivo di imposta. Se preferisci, puoi pagare il premio anche con cadenza mensile, trimestrale o semestrale senza costi aggiuntivi. Il premio relativo al primo mese di copertura è gratuito. Puoi scegliere di pagare il premio con addebito automatico sul tuo conto corrente bancario o BancoPosta oppure con la tua carta di credito. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa inizia alle ore 24,00 della data di acquisto della polizza. La polizza ha durata annuale. Successivamente essa si rinnova tacitamente di anno in anno a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità e il contraente non abbia ancora compiuto 75 anni. |
Come posso disdire la polizza? In caso di ripensamento, puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dall’acquisto. In tal caso, la polizza sarà annullata e ti sarà restituito il premio eventualmente già pagato. Puoi in ogni caso disdire la polizza alla sua scadenza annuale, con 30 giorni di preavviso, oppure ad ogni ricorrenza di pagamento del premio (mensile, trimestrale o semestrale). In tal caso la polizza cessa ed il premio non sarà più dovuto. Per recedere o disdire la polizza puoi chiamare il servizio clienti al numero gratuito 800.319.665 oppure inviare una lettera raccomandata A/R all’Impresa all’indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. |
Che cosa è assicurato? | |
Decesso da infortunio | In caso di decesso da infortunio, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata relativa al piano assicurativo scelto dal contraente al momento dell’acquisto della polizza. |
Decesso da infortunio su mezzo di trasporto privato | In caso di decesso da infortunio stradale occorso all'assicurato in qualità di: ▪ conducente o passeggero su mezzo terrestre di trasporto privato; ▪ pedone, in caso di investimento da parte di mezzo terrestre di trasporto privato; l’Impresa corrisponde un indennizzo pari al doppio della somma assicurata relativa alla garanzia decesso da infortunio, a condizione che l’assicurato al momento del sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal codice della strada. Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende. |
Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico | In caso di decesso da infortunio stradale occorso all'assicurato in qualità di: ▪ passeggero su mezzo di trasporto pubblico; ▪ pedone, in caso di investimento da parte di mezzo di trasporto pubblico; l’Impresa corrisponde un indennizzo pari al triplo della somma assicurata relativa alla garanzia decesso da infortunio, a condizione che l’assicurato al momento del sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal codice della strada. Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Piano assicurativo | Al momento dell’acquisto della polizza è possibile scegliere tra diversi piani assicurativi, ciascuno dei quali prevede una somma assicurata differente. Il premio varia in base al piano assicurativo scelto. |
Piano di garanzie | In alternativa al Piano di garanzie Individuo, a protezione del solo contraente, è possibile scegliere il Piano di garanzie Coppia, che estende la copertura assicurativa al coniuge, al partner civile o al convivente more uxorio del contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all’Impresa. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.319.665. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: l’assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare di percepire una pensione di invalidità) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’Impresa si riserva la facoltà di modificare il premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza, con almeno 60 giorni di preavviso. In tal caso, potrai recedere dalla polizza senza spese, comunicandolo all’Impresa con almeno 30 giorni di preavviso sulla data di scadenza del quinquennio. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: a) se, in corso di contratto, perdi i requisiti di assicurabilità o diventi soggetto non assicurabile; b) recesso dal contratto. Nel caso a) l’Impresa effettua il rimborso del premio al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; Nel caso b) l’Impresa effettua il rimborso del premio al lordo delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza cessa: ▪ se il contraente trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia o non ha più un codice fiscale italiano; ▪ in caso di decesso; ▪ se, in corso di contratto, sopraggiunge una delle condizioni di inassicurabilità; ▪ in caso di recesso dal contratto; ▪ in caso di disdetta del contratto. |
Sospensione | Ai sensi dell’art. 1901 c.c. se, successivamente al primo mese gratuito, non paghi il premio o la prima rata di premio dovuta alla scadenza convenuta, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Impresa. Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, non paghi le rate di premio successive, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Impresa. Puoi riattivare la polizza versando le rate di premio mancanti. In questo caso, la polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione della polizza, non saranno in ogni caso indennizzati dall’Impresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Questo prodotto è rivolto alle persone che al momento dell’acquisto della polizza: ▪ sono residenti in Italia e sono munite di codice fiscale italiano; ▪ hanno un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione (inclusi nell’importo del premio) | 21,00% del premio netto imposte. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell’Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati: METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Il reclamante potrà presentare reclamo all’Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”. Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Condizioni di Assicurazione
Polizza MetLife Programma Infortuni
Questo documento è stato aggiornato in data 01/10/2021 ed è l’ultimo disponibile
Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o nell’area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.
Glossario
Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia di tipo occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia di tipo abituale (alcolismo cronico).
Assicurato: con riferimento al Piano di Garanzie Individuo, il Contraente; con riferimento al Piano di Garanzie Coppia, la Coppia.
Assicuratore (o Compagnia): MetLife Europe d.a.c. con Sede Legale in '20 xx Xxxxx', Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 Xxxxxxx. MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
Beneficiario: il beneficiario nominativo designato dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza. In caso di mancata designazione del beneficiario, l’Indennizzo sarà corrisposto agli eredi testamentari dell’Assicurato o, in assenza di testamento, ai suoi eredi legittimi. Resta inteso che il Contraente potrà modificare in qualsiasi momento il beneficiario nominativo o designarlo successivamente, inviando alla Compagnia una comunicazione scritta in forma libera.
Certificato di assicurazione: il documento che prova l’assicurazione.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’acquisto della Polizza tramite Telefonia vocale da parte del Contraente in conformità con quanto previsto dall’art. 121 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
Contraente: la persona fisica che acquista la Polizza e corrisponde il Premio.
Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con l’Assicuratore mediante Telefonia vocale.
Coppia: comprende le persone fisiche di seguito indicate:
▪ il Contraente;
▪ una delle seguenti persone a scelta del Contraente:
- il coniuge del Contraente non divorziato o separato legalmente, presente nello stato di famiglia;
- il partner unito civilmente con il Contraente (l. 76/2016) non divorziato;
- il convivente more uxorio del Contraente stabilmente convivente con il Contraente nella stessa residenza.
Decorrenza del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia.
Durata del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia del Programma Assicurativo.
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.
Estero: il territorio al di fuori della Repubblica Italiana.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio stradale: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifica sulla strada o sulle sue pertinenze, in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni obiettivamente constatabili.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale o nervosa: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell’articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (IDC-9 del OMS) e successive modifiche.
Mezzo terrestre di trasporto privato: mezzo terrestre proprio o di terzi a qualsiasi titolo posseduto, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, quale a titolo esemplificativo: autovettura; rimorchio (carrello, appendice, roulotte) trainato da autovettura; autocarro; autocaravan e camper; ciclomotore; motociclo; bicicletta o altro veicolo a braccia.
Mezzo di trasporto pubblico: qualsiasi mezzo destinato al trasporto pubblico di persone e di cose.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa offerta.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte dall’Assicuratore.
Rivalsa o Regresso: azione dell’Assicuratore nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell’Indennizzo pagato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta l’assicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e del Contraente, possa impiegarsi per la Conclusione del Contratto tra le dette parti.
Telefonia vocale: tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la Conclusione del Contratto mediante l’uso del telefono. Ubriachezza: condizione conseguente all’assunzione di alcool, nelle quali il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative in tema di circolazione stradale.
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle dichiarazioni del Contraente.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
▪ l'asfissia non di origine morbosa;
▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l'annegamento;
▪ l'assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole o di calore;
▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
▪ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace;
▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano provocati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni o da alcolismo.
ART. 3 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore comprende le garanzie di seguito elencate:
a) Decesso a seguito di Infortunio;
b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato;
c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali.
Avvertenza: le prestazioni di cui alle garanzie sopra indicate non sono tra di loro cumulabili.
Il Contraente, al momento dell’acquisto della Polizza, ha la facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie:
▪ Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore del Contraente;
▪ Piano di Garanzie Coppia: le garanzie operano a favore della Coppia.
ART. 4 – PERSONE ASSICURABILI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che, al momento dell’acquisto della Polizza:
a) siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana e siano munite di Codice Fiscale;
b) abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti.
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone fisiche che percepiscano una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro ente previdenziale pubblico.
Si rinvia a quanto stabilito all’art. 5 qualora l’Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità o diventare soggetto non assicurabile in corso di Contratto.
Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
▪ sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
Conclusione del Contratto
Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’acquisto della Polizza tramite Telefonia vocale da parte del Contraente, anche nel caso in cui quest’ultimo non dovesse sottoscrivere e restituire all’Assicuratore il Certificato di assicurazione ricevuto. Al momento dell’acquisto della Polizza, il Contraente potrà scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di Contratto, in formato cartaceo o elettronico e sarà informato circa la possibilità di cambiare, anche in corso di Contratto, la modalità di invio della documentazione senza alcun costo a suo carico.
ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di Conclusione del Contratto, ovvero dalle ore 24.00 dell’acquisto tramite Telefonia vocale da parte del Contraente.
Il Programma Assicurativo ha durata annuale. Successivamente esso si intenderà tacitamente rinnovato, a condizione che, alla data del rinnovo, il Contraente possieda i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 4 lett. a), non abbia ancora compiuto 75 anni ed il Premio corrispondente sia pagato, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 6.
Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso del Contraente;
b) qualora, in corso di Contratto, il Contraente dovesse perdere i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 4 lett. a) o dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui all’art. 4;
c) in caso di esercizio del diritto di recesso;
d) in caso di esercizio del diritto di disdetta.
Nei casi a), d), non è dovuta alcuna restituzione di Premio.
Nel caso b) la Compagnia restituirà al Contraente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
Nel caso c) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati all’art. 6.1.
Se il Contraente ha prescelto il Piano di Garanzie Coppia e l’altro componente della Coppia perde i requisiti di assicurabilità, diventa soggetto non assicurabile o compie 75 anni in corso di Contratto, il Contraente può decidere se chiudere il Programma Assicurativo o se mantenerlo attivo scegliendo l’opzione Individuo.
ART. 6 – RECESSO E DISDETTA
6.1 – Recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del medesimo, comunicando la propria volontà al Numero Verde dell’Assicuratore 800.319.665 oppure a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della relativa comunicazione. In tal caso l’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio eventualmente già pagato, al lordo delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
6.2 – Disdetta
Il Contraente ha diritto di disdire il Contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del Premio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, le garanzie cessano alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato versato il Premio ed il Contratto non sarà più rinnovato.
La Compagnia ha diritto di disdire il Contratto ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione al Contraente con preavviso di almeno 30 giorni sulla data di scadenza del quinquennio. In tal caso, le garanzie cessano alla scadenza del quinquennio ed il Contratto non sarà più rinnovato.
ART. 7 – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA
Il Contraente, al momento dell’acquisto della Polizza, ha facoltà di scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze, tra quelli proposti dall’Assicuratore. A ciascun Piano Assicurativo corrispondono differenti somme assicurate. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente.
Il Piano Assicurativo prescelto e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione.
ART. 8 – PRESTAZIONI ASSICURATE
Avvertenza: le prestazioni assicurate di seguito elencate non sono tra di loro cumulabili.
a) Decesso a seguito di Infortunio
In caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 9, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari alla somma assicurata relativa al Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza.
b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato
In caso di decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:
- conducente o passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
- pedone in caso di investimento da parte di Mezzo terrestre di trasporto privato;
la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 9, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari al doppio della somma assicurata relativa alla garanzia Decesso a seguito di Infortunio, a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.
Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.
c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico
In caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:
- passeggero su Mezzo di trasporto pubblico;
- pedone in caso di investimento da parte di Mezzo di trasporto pubblico;
la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 9, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari al triplo della somma assicurata relativa alla garanzia Decesso a seguito di Infortunio, a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.
Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.
Qualora il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la somma sopraindicata. La liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e seguenti c.c. Nel caso in cui, dopo la liquidazione, dovesse risultare che il decesso non si sia verificato o che comunque non sia dipeso da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma liquidata.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alle garanzie oggetto del Programma Assicurativo.
Considerata una somma assicurata pari a € 125.000,00, l’Assicuratore corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari:
▪ alla somma assicurata, ovvero € 125.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato;
▪ al doppio della somma assicurata, ovvero € 250.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio stradale occorso all’Assicurato in qualità di conducente o passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato o pedone in caso di investimento da parte di Mezzo terrestre di trasporto privato;
▪ al triplo della somma assicurata, ovvero € 375.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio occorso all’Assicurato in qualità passeggero su Mezzo di trasporto pubblico o pedone in caso di investimento da parte di Mezzo di trasporto pubblico.
ART. 9 – LIMITAZIONI / ESCLUSIONI
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Sono esclusi dal Programma Assicurativo gli Infortuni causati da:
▪ guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità;
▪ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
▪ i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
▪ delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
▪ abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
▪ Alcolismo;
▪ suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
▪ viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo salvo quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ sport aerei;
▪ gare e corse di qualsiasi genere.
Sono altresì escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze dirette o indirette di:
▪ infortuni accaduti antecedentemente alla data di decorrenza del Programma Assicurativo;
▪ malattie mentali o nervose se causa o concausa dell’Infortunio.
ART. 10 – AGGRAVAMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO IN CORSO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione.
ART. 11 – PREMIO ASSICURATIVO
Il Premio è annuo ed è pari all’importo indicato nel Certificato di assicurazione, in funzione del Piano di Garanzie e del Piano Assicurativo prescelti dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza.
Il Premio viene corrisposto all’Assicuratore tramite addebito automatico sul conto corrente bancario o BancoPosta o carta di credito intestati al Contraente, con la frequenza prescelta dal Contraente medesimo ed indicata nel Certificato di assicurazione. Eventuali altre modalità di pagamento del Premio dovranno pertanto essere preventivamente concordate dal Contraente con l’Assicuratore. L’Assicuratore consente il frazionamento mensile, trimestrale o semestrale del Premio senza oneri aggiuntivi a carico del Contraente. Il primo mese di copertura è gratuito.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, il Contraente, alla scadenza convenuta, non pagasse il Premio o la prima rata di Premio da lui dovuta, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Assicuratore.
Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, il Contraente non pagasse le rate di premio successive, il Programma Assicurativo resterà sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Assicuratore.
Il Contraente può tuttavia riattivare il Programma Assicurativo versando le rate di Premio mancanti. In questo caso, il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo, non saranno in ogni caso indennizzati dall’Assicuratore.
Il Contraente dovrà assicurarsi che sul conto corrente bancario o BancoPosta o sulla carta di credito utilizzato/a per i pagamenti del Premio tramite addebito diretto vi siano fondi sufficienti. In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario o BancoPosta o alla carta di credito, il Contraente dovrà darne notizia all’Assicuratore entro e non oltre cinque giorni dalla data di variazione. Resta inteso che, qualora il pagamento del Premio non sia andato a buon fine per causa non imputabile al Contraente, la copertura non sarà sospesa, fermo l'onere per il Contraente di attivarsi senza ritardo ai fini della soluzione del problema.
Nell’ipotesi in cui i dati medi (es. età, rapporto maschi/femmine, sinistrosità, etc.) non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il Premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni sulla data di scadenza del quinquennio. Resta inteso che il Contraente potrà recedere dal Contratto senza spese con preavviso di almeno 30 giorni sulla data di scadenza del quinquennio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R. Se il Contraente non esercita il diritto di recesso, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni a partire dal quinquennio successivo.
ART. 12 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.319.665.
La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia. L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Xxxxxxxx, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l’accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.
L’assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel Xxxx Xxxxx. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.
ART. 13 – RECLAMI
13.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell’Assicuratore, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:
METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamante potrà presentare reclamo all’Assicuratore anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”.
Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
13.2 – Reclami all’Intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Assicuratore, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
13.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000.000 | PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx nei seguenti casi:
▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
▪ nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
▪ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore o dall’Intermediario.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria.
ART. 14 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo dell’Assicuratore scrivendo a MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su Assistenza Clienti. In alternativa è possibile telefonare al seguente Numero Verde 800.319.665. L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.
ART. 15 – LEGGE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 16 – FORO COMPETENTE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.
In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
ART. 17 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
ART. 18 – ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all’Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona fisica più di un Contratto di assicurazione Infortuni “MetLife Programma Infortuni”. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, l’Assicuratore considererà valido esclusivamente il Programma Assicurativo sottoscritto con la data più remota e restituirà al Contraente i premi incassati al lordo delle imposte in relazione ai Programmi Assicurativi stipulati indebitamente. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il Contraente dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella condizione di aderente ad una polizza collettiva stipulata da una persona giuridica.
ART. 19 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di Rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Informativa Privacy
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Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.
Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. “catena assicurativa”, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.
Quali sono i suoi diritti?
Il diritto ad essere informati attraverso un’informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.
Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.
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Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. “diritto all’oblio”). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l’obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.
Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di “bloccare” o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per “bloccare” un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.
Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:
▪ ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
▪ se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l’adempimento di un contratto;
▪ se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.
Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).
Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non elegibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per ilo raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L’utilizzo di processi decisioni automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.
Come contattarci o chiedere aiuto
Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dai personali, i cui recapiti sono di seguito riportati: Telefono: (x00) 00 000000 o e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000, Xxxx, Tel: (x00) 00.000000 o visitando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come possiamo contattarla
Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto
previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L’accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.
Come proteggiamo i suoi dati personali
La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:
▪ proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
▪ rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
▪ assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di disaster recovery.
Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.
Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi
Previo suo consenso, le offriamo l’opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.
Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell’iscrizione. Lei potrà anche selezionare l’opzione “disiscrizione” per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web xxx.xxxxxxx.xx, scrivendo a MetLife Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso l’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
A chi possono essere comunicati i suoi dati
I suoi dati potranno essere trattati, nell’ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.
Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.
Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?
La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).
Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L’utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.
Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso
Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell’assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell’adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell’emissione della polizza o nell’assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell’amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l’esecuzione del contratto dovesse richiederlo.
Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).
Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione, Per profilazione s’intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.
Per revocare il consenso reso può contattarci ai recapiti forniti nella sezione “Come contattarci o chiedere aiuto”. Ricordiamo tuttavia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.
La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) nella sezione dedicata all’Informativa Privacy:
▪ per avere informazioni più dettagliate sull’Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
▪ per avere aggiornamenti in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Contratto di assicurazione Infortuni “MetLife Programma Infortuni”
DATI RELATIVI AL CONTRAENTE
Nome: …………………………………………………………………...……... Cognome: ………………………………………………………………………….………
Luogo di Nascita: ……………………………………………………………… Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: ……………….…………………...………………………………..
Indirizzo: …………………..……………………………………………………. Cap: Comune: …………….……..…………… Prov: ….……
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO
Nome: …………………………………………………………………...……... Cognome: ………………………………………………………………………….………
Luogo di Nascita: ……………………………………………………………… Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: ……………….…………………...………………………………..
Indirizzo: …………………..……………………………………………………. Cap: Comune: …………….……..…………… Prov: ….……
DATI RELATIVI AL DENUNCIANTE
Nome: …………………………………………………………………...……... Cognome: ………………………………………………………………………….………
Luogo di Nascita: ……………………………………………………………… Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: ……………….…………………...………………………………..
Indirizzo: …………………..……………………………………………………. Cap: Comune: …………….……..…………… Prov: ….……
Rapporto con il Contraente: ……………………………………………………………………………….………………………..…………..………………………………..
DATI RELATIVI ALL’EVENTO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’INDENNIZZO
Decesso a seguito di Infortunio
Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico
Data di accadimento (gg/mm/aa): Ora: ………... Luogo: …………………………………………….…………………..………………….
Descrizione delle cause e delle circostanze dell’Infortunio: ……………………………………………………………..………...………………………………………..
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RIFERIMENTI DI CONTO CORRENTE (PER L’EVENTUALE LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO)
Intestatario: ………………………………………………………….....……... Codice Iban: …………………………………………………………………..….………
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE AL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO OPPURE DA INVIARE SUCCESSIVAMENTE QUALORA NON ANCORA DISPONIBILE ALLA DATA DI COMPILAZIONE DEL MODULO
▪ Certificato di pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall’evento
▪ Relazione medica sulle cause del decesso
▪ Certificato di morte in originale
▪ Verbale delle forze dell’ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso
▪ Eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche
In caso di acquisto del Piano di Garanzie Coppia, sarà necessario anche allegare:
▪ Stato di famiglia del Contraente al momento del Sinistro in originale, nel caso in cui il Sinistro riguardi il coniuge del Contraente
▪ Documentazione attestante l’unione civile, nel caso in cui il Sinistro riguardi il partner unito civilmente con il Contraente
▪ Certificato di residenza del convivente more uxorio del Contraente al momento del Sinistro in originale, nel caso in cui il Sinistro riguardi il convivente more uxorio del Contraente
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.
Informativa Privacy
di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento dei dati) con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx e sede legale in Irlanda, in ’20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito “MetLife” o “Società”)
Gentile Cliente,
ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all’atto della stipula della polizza assicurativa e riportate nell’informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito xxx.xxxxxxx.xx, la informiamo che i dati personali, incluse le particolari categorie di dati1, da lei forniti con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l’eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all’eventuale indennizzo. Tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (a titolo esemplificativo dell’assicurato, se diverso dal contraente, del beneficiario, dell’esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere consegnare la presente informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.
I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell’ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.
Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità2, qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.
La invitiamo a consultare l’informativa Privacy di MetLife sul sito xxx.xxxxxxx.xx, dove troverà ogni ulteriore informazione e aggiornamenti in merito a quali sono i suoi diritti e come esercitarli (cioè l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di ottenere chiarimenti in merito alle decisioni automatizzate) i recapiti del Responsabile della Protezione dei dati per ogni comunicazione o reclamo, il periodo di conservazione dei suoi dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati per la gestione del contratto, anche se in paesi fuori dall’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamento vigenti per la tutela della Privacy.
Presa visione dell’Informativa Privacy e consenso al trattamento delle particolari categorie di dati
Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte di MetLife - in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell’Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l’esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l’informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acconsento al trattamento dei dati sanitari ai fini della trattazione del sinistro.
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Data (gg/mm/aa) Firma dell’Assicurato / Esercente la potestà o del tutore per assicurati minorenni
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Data (gg/mm/aa) Firma del Denunciante se diverso dall’Assicurato
1 Per “particolari categorie di dati personali”, ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato, nonché l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, la vita sessuale e i dati giudiziari.
2 In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.