ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA
E Codice Etico
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Nell’ipotesi in cui si è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione ai sensi della L. 479/99.
Art. 2
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito, a mezzo pec, di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM), a seguente indirizzo pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM (solo in
caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- richiesta che l’incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODM.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda.
Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione, sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM, o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’Organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM a norma dell’art 14 bis del D.M. n. 180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n. 139/2014, dovrà darne comunicazione all’ODM al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione.
Qualora tutte le parti della procedura di mediazione dichiarino di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione ed eventualmente di volere poi proseguire nella medesima procedura, nonostante una o più di esse siano assistite da avvocato iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM o da chiunque a qualsiasi titolo rivesta carica nell’ODM, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, la procedura avrà luogo secondo le regole del presente regolamento.
Art. 3
LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di almeno i due terzi di quelle di mediazione, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10;
b) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999) e che potrà prendere visione ed estrarre copia dei documenti depositati, solo dopo aver aderito al procedimento; l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro la propria adesione; chi sarà presente; l’accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c..
Art. 4
IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la
composizione della controversia.
Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell’ODM, é designato dall’ODM - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri di turnazione predeterminati, tenendo conto anche della specifica competenza professionale.
E’ facoltà dell’Organismo nominare più di un mediatore.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM.
Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un biennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
Sarà consentito da parte dell’ODM il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lett. b) D.L. 145/11, anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell’Unione Lombarda.
Al fine di garantire il tirocinio assistito, né il mediatore designato, né le parti, possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.
I suddetti mediatori assistono alle varie fasi della procedura senza aver diritto a compenso alcuno.
Anche il mediatore in tirocinio dovrà attenersi alle norme relative all’incompatibilità, alla
riservatezza ed alla segretezza, applicabili al mediatore designato.
Art. 5 INCONTRO DI MEDIAZIONE
L’ODM fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma D.lgs. 28/2010.
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4 D.lgs. 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali
Art. 6
ESITO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.
Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.
In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 D.lgs. 28/10.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l’indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.
L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e, all’esito del procedimento, verrà rilasciato verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e del conseguente mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs., anche nel caso in cui la parte sia rappresentata da avvocato iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM o da chiunque a qualsiasi titolo rivesta carica nell’ODM, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, non avendo neppure inizio in tal caso la procedura di mediazione.
Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’ODM trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco la scheda per via telematica o con qualsiasi altra modalità che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Nel caso in cui l’ODM venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.
Art. 7 INDENNITA'
A titolo di spese di segreteria, ciascuna parte, dovrà corrispondere un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione.
E’ facoltà delle parti accollarsi tutte le spese relative al procedimento di mediazione (raccomandate, copie verbali, comunicazioni varie, ecc.), senza pertanto dovere alcuna somma all’ODM, salvo le indennità di mediazione dovute in caso di avvio del procedimento di mediazione.
Le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore - sono dovute, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento come da tabella allegata al presente regolamento e
devono essere corrisposte per l’intero entro l’inizio del primo incontro di mediazione; l’eventuale saldo dovuto per l’esito positivo dell’incontro o per l’adeguamento del valore della procedura, deve essere versato prima del rilascio del verbale sottoscritto dal mediatore.
In caso di mancato pagamento delle spese all’ODM, l’incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso salvo i casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs 28/10.
Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesto al mediatore la redazione di un verbale anche nell’eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.
Il compenso per l’esperto di cui all’art.5 c.8 D.lgs. 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Mantova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato o indeterminabile, lo scaglione di riferimento sarà quello da € 50.001,00 ad € 250.000,00. Qualora vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione del valore della controversia, questo verrà determinato dall’ODM, che lo comunicherà alle parti, anche a mezzo del mediatore designato del procedimento.
In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore dell’accordo risulti su valori superiori a quelli inizialmente dichiari, l’importo delle indennità sarà aumentato al corrispondente scaglione. Nessuna variazione sarà invece dovuta se l’accordo dovesse essere di valore inferiore a quello dichiarato dalle parti”.
L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
Art. 8
INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore
o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l’avvocato e il praticante abilitato che le assiste, devono svolgere la
loro prestazione gratuitamente.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 9
REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO
L'ODM tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.
Art. 10
DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.
Art. 11 RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro
abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 Dlgs 28/10.
Art. 12
PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE
Ove l'ODM si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
Art. 13 RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO
L'ODM, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.
L’ODM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.
Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.
Art. 14 RAPPORTI CON ALTRI ODM
L’ODM si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri ODM al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.
Mantova xx, 00.00.0000
ALLEGATO A – CODICE ETICO
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI
L’iscrizione all’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova è riservata agli avvocati.
Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto é la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, della durata di almeno 40 ore, tenuto con i criteri e secondo le modalità indicate da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Lombardia.
In ogni caso l’iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’ODM.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, e dalla normativa in vigore, frequentando un corso di 12 ore ogni anno tenuto con i criteri e secondo le modalità indicate da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Lombardia, e partecipando per ogni anno, ad almeno 8 ore di corsi-incontri pratici svolti presso l’Organismo di Mediazione di Mantova.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, e/o agli incontri pratici di cui sopra, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la sospensione dalla turnazione dei mediatori e la segnalazione dell’inadempimento al Ministero di Giustizia.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all’incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell’arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dell’ODM.
Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’ODM.
L’ODM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’ODM.
I mediatori devono avere un’anzianità d'iscrizione all’Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.
Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E’ fatto loro divieto di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
b) informare immediatamente le parti e l’ODM delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
e) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
f) deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
g) deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia;
h) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’ODM;
l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell’ODM;
m) l’inosservanza delle disposizioni del codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’eventuale sospensione dall’incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.
ALLEGATO B – TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Spese amministrative di gestione della pratica: € 40,00 + Iva
da versarsi a cura:
- della parte istante al deposito della domanda;
- dalle altre parti al momento dell’adesione al procedimento di mediazione
Spese di mediazione:
Valore della lite | |
Fino a € 1.000 | €. 65 |
Da €. 1.001 a €. 5.000 | €. 130 |
Da € 5.001 a € 10.000 | €. 240 |
Da € 10.001 a € 25.000 | €. 360 |
Da € 25.001 a € 50.000 | €. 600 |
Da € 50.001 a € 250.000 | €. 1.000 |
Da € 250.001 a € 500.000 | €. 2.000 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | €. 3.800 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | €. 5.200 |
Oltre € 5.000.000 | €. 9.200 |
Le Spese di mediazione, come sopra indicate, comprensive anche dell’onorario del mediatore, sono escluse di IVA.
Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia
una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, il Responsabile dell’ODM individuerà la tariffa da applicarsi.
Ai sensi dell’art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di mediazione possono subire incrementi o diminuzioni (vedi nota sottostante)1.
1 Si riporta il contenuto dell’art.16 co. 4 D.M. 180/10: “L’importo massimo delle spese di mediazione (…):
a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 decreto legislativo (d.lgs.28/10);
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che abbia introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.”.
ALLEGATO C – SCHEDA DI VALUTAZIONE
nella procedura di conciliazione RG n.
PROMOSSA DA NEI CONFRONTI DI
CONCILIATORE NOMINATO INCONTRO AVVENUTO IN DATA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il sottoscritto
Esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:
a) Numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore;
b) Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall’Organismo di mediazione: o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
c) Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell’Organismo di mediazione o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
d) Efficienza e professionalità del mediatore
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
e) Grado di soddisfazione circa l’utilizzo del servizio di mediazione prestato
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
f) Eventuali considerazioni e/o suggerimenti:
Mantova, il
firma