B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.12
Sentenza 21 maggio 2015 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente, Xxxx Xxxxx e Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | A. INC., rappresentata dall'avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, Ricorrente |
contro | |
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte | |
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. Con richiesta del 2 settembre 2014, la Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Salerno (Italia) ha postulato assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di Monsignor B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano (n. 2881/13 R.G.N.R.). Tale rogatoria riportava in particolare quanto segue (v. act. 1.3):
- a seguito di un furto di beni di ingente valore subito dal predetto, stimati dal medesimo in sede di denuncia in circa EUR 5/6 milioni, le autorità italiane hanno rilevato una ingiustificata sproporzione tra la capacità red- dituale del prelato e le sue enormi disponibilità;
- per questo motivo, sono state avviate delle indagini finalizzate ad accer- tare le modalità con le quali il chierico ebbe ad accumulare le somme di denaro;
- effettuate tali verifiche sono dunque emersi sospetti che egli avrebbe fatto affluire, su conti correnti e altri rapporti finanziari a lui intestati o comunque a lui riconducibili presso l'Istituto di Opere di Religione (di se- guito: IOR) della Città del Vaticano, ingenti somme di denaro apparte- nenti a terze persone e provenienti da conti intestati a diverse società estere e aperti presso istituti di credito svizzero, segnatamente la banca
C. e l'istituto di credito D., precedentemente denominato E.
A mente dell'autorità rogante, le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti così come dal medesimo Monsignor B., per- metterebbero di ipotizzare che tali bonifici sarebbero stati disposti da entità giu- ridiche riconducibili ad una nota famiglia di armatori per far transitare somme di denaro di possibile provenienza illecita. Gli accrediti in questione sarebbero stati mascherati come donazioni per fini caritatevoli, le quali sarebbero state poi frazionate in più tranches di pagamenti ed utilizzate da B. per acquisti di immo- bili e quote societarie in Italia.
Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha quindi richiesto l'elenco di tutti i rapporti finanziari intestati e/o riconducibili alle persone fisiche e giuridiche coinvolte – tra le quali figura anche la ricorrente – e di acquisirne la relativa documentazione.
B. Il 12 settembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), dopo esame preliminare, ha affidato l'esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC).
C. Mediante decisione del 29 ottobre 2013, il MPC è entrato in materia sulla do- manda presentata dall'autorità italiana dichiarando che le misure necessarie sarebbero state ordinate tramite separate decisioni incidentali (v. act. 1.4).
D. Il 12 e 13 novembre 2013, nonché il 4 marzo 2014, il MPC ha ordinato alla banca D. di produrre la documentazione riguardante le relazioni bancarie atti- nenti alle entità menzionate nella rogatoria, tra le quali figurava la ricorrente. In data 21 marzo 2014 la banca forniva l'ultima parte di documentazione richiesta (cfr. act. 1.2 pag. 2).
E. A seguito dell'analisi della documentazione bancaria, con decisione di chiusura del 2 dicembre 2014, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti di apertura, degli estratti e dei documenti giu- stificativi del conto n. 1, di cui la ricorrente era intestataria presso la banca D. (v. act. 1.2).
F. Il 5 gennaio 2015 A. Inc., ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
X. Xxx memoriale di risposta del 6 febbraio 2015, il MPC ha postulato xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (x. xxx. 00).
H. Mediante osservazioni del 10 febbraio 2015, l'UFG ha a sua volta proposto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).
I. Con replica del 5 marzo 2015, la ricorrente ha preso posizione limitatamente al contenuto del memoriale di risposta del MPC, rinviando per il resto alle conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 13).
J. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XXX; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradi- zione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’au- torità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.3 La ricorrente, in qualità di intestataria del conto litigioso, è legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 80h AIMP e dell'art. 9a lett. a OAIMP (v. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 000 Xx 000 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. La ricorrente si duole preliminarmente del fatto che la domanda di assistenza presenti una carenza quanto all'oggetto ed al motivo della stessa, risultando conseguentemente contraria all'art. 14 CEAG ed all'art. 28 AIMP. In particolare, a mente dell'insorgente, l'esposto fattuale contenuto nella rogatoria non permet- terebbe all'autorità svizzera di assistenza di desumere l'adempiersi della condi- zione di doppia punibilità.
2.1 Per verificare se la condizione della doppia punibilità sia adempiuta o meno, l'autorità di assistenza deve disporre di un esposto dei fatti – generalmente un riassunto della procedura in corso – contenente anche una qualifica giuridica delle infrazioni contestate (XXXXXX XXXXXXXXXX, La coopération judiciaire in- ternationale en matière penale, 4a ediz., Berna 2014, p. 293). Tale esposto deve indicare almeno il luogo, la data ed il modo di commissione dell'infrazione (art. 10 cpv. 2 OAIMP). Le indicazioni fornite dall'autorità rogante non devono
tuttavia contenere delle prove a carico, ma devono essere sufficientemente so- stanziate in modo tale da permettere l'effettiva verifica da parte dell'autorità di assistenza dell'ammissibilità della richiesta e dell'assenza di motivi ostativi (cfr. DTF 139 II 405 consid. 7.2.2). Lo Stato richiedente deve in particolare esporre le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richie- sto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c).
2.2 Nel caso oggetto della presente impugnazione, la richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa ed i fatti riportati corrispondono ad un abbreviato dei passi intrapresi dagli in- quirenti italiani (v. act. 1.3). Nella stessa sono inoltre presenti gli elementi richie- sti dall'art. 10 cpv. 2 OAIMP, segnatamente il luogo, il momento e le modalità di commissione delle infrazioni così come l'ipotesi di reato prevista dall'ordina- mento giuridico italiano, ossia il riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) evidenziata peraltro già sullo stesso frontespizio.
2.3 Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'espo- sto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esi- genze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.
3. La ricorrente sostiene inoltre che la condizione stessa di doppia punibilità non sia in casu adempiuta, e che, conseguentemente, la trasmissione della docu- mentazione bancaria litigiosa non andrebbe concessa allo Stato richiedente.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto in- terno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.
3.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 000 Xx 000 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo
il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibi- lità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 000 Xx 000 consid. 3b/aa; 000 Xx 00 consid. 3b/bb; 000 Xx 000 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non de- vono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assi- stenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il proce- dimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commer- ciale o economica.
3.3 In caso di inchieste per riciclaggio di denaro non è necessario che l'autorità rogante indichi sempre quale sarebbe il reato a monte del riciclaggio. Visto il contenuto dell'art. 305bis n. 1 CP, dal punto di vista della doppia punibilità, è sufficiente che essa alleghi elementi concreti di sospetto dell'esistenza di un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.289 del 7 febbraio 2014, RR.2012.139 del 7 febbraio 2013, consid.
3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente XXXXXXXXXX, op. cit., pag. 554 n. 601 e XXXX XXXXXXX, Internationale Rech- tshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in RPS 124/2006, pag. 274 e segg.). Co- munque, seppur in presenza di transazioni ingiustificate ed anche se la prova di un crimine a monte non è richiesta, un’attività criminale preliminare all’atto di riciclaggio dev’essere resa verosimile (TPF 2011 194 consid. 2.3.2).
Nel caso oggetto della presente impugnativa, lo Stato estero ha anzitutto accer- tato che il Monsignor B., all'interno di un immobile di sua proprietà sito a Salerno aveva tra le altre cose beni di ingente valore, fra cui quadri attribuibili a pittori quali De Xxxxxxx, Labella, Fantuzzi, Tafuri, Chagall, Gentile, Guttuso nonché un calco del Crocefisso dell'Altare di San Pietro del Bernini, monili, argenteria, vas- soi e sottopiatti d'argento, candelabri di Bulgari etc., il tutto per un valore stimato dal medesimo B., in occasione della denuncia per furto di cui nei Fatti alla lettera A, in circa 5/6 milioni di euro. Le indagini consentivano sin da subito di acclarare l'assoluta e ingiustificata sproporzione tra la capacità reddituale del prelato e le enormi disponibilità economiche dallo stesso movimentate (spesso anche in contanti) o accumulate nel corso degli anni e reimpiegate in iniziative immobiliari e societarie. Le successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dal Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno, le intercettazioni telefoni- che disposte, gli accertamenti bancari espletati su tutto il territorio italiano, il sequestro di documentazione, nonché le dichiarazioni rese da altri indagati, risp. da persone informate sui fatti, hanno fatto emergere quello che le autorità italiane hanno definito "un inquietante scenario" (v. act. 1.3, pag. 2). In sintesi egli avrebbe fatto affluire sui conti correnti a lui intestati o comunque a lui ricon- ducibili presso lo IOR, ingenti somme di denaro appartenenti a terze persone, in parte poi reinvestite in immobili e società sul territorio salernitano, accumu- lando un notevole patrimonio sia immobiliare che societario. In altri termini B. avrebbe utilizzato somme di denaro provenienti da conti correnti da lui accesi presso lo IOR, a loro volta alimentati da denaro proveniente da banche svizzere, mediante tutta una serie di operazioni precisamente elencate dalle autorità ita- liane nella loro commissione rogatoria (v. act. 1.3 pag. 4 e 5). Certo le autorità italiane non spiegano esattamente quali sarebbero i reati a monte di queste operazioni, ma in virtù della sopraccitata giurisprudenza e dottrina basta che rendano verosimile l'esistenza di un'attività criminale preliminare al riciclaggio. A questo proposito, alla luce della loro dettagliata descrizione dei fatti è indubbio che le condotte rimproverate a B. sono altamente sospette sia per il suo modus operandi che per l'ammontare delle somme che sarebbero passate dai suoi conti bancari: soltanto per quanto riguarda le movimentazioni provenienti dalla
A. Inc e F. Ltd si parla di 57 operazioni tra il 9 agosto 2004 ed il 20 maggio 2013, mediante singoli bonifici che vanno da EUR 10'000.-- fino a 149'975.--, per un totale di EUR 1'623'908.79; ad esse ha fatto seguito un prelevamento in contanti di EUR 588'248.51, poi distribuiti a favore di 56 soggetti (ciascuno destinatario di un importo non superiore a EUR 10'000.-- e quindi alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio italiana per l'utilizzo di contante), i quali si sono poi autonomamente recati presso differenti istituti di credito, consegnando il denaro contante e richiedendo l'emissione di assegni circolari di pari importo, i quali sono poi stati riconsegnati allo stesso B., che li ha infine versati presso una filiale romana della banca G. ad estinzione di un mutuo ipotecario di EUR 600'000.--, gravante su un immobile di sua proprietà. Che questo tipo di operazioni siano difficilmente compatibili con l'attività professionale del prelato (responsabile della contabilità analitica dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di Città del Vaticano), e nemmeno con le pretese dona- zioni per fini caritatevoli in favore del "Fondo anziani" a lui intestato, in parte addotte come giustificazione, è palese. A questo si aggiunge tutta una serie di ulteriori condotte poste in essere dallo stesso B. sul territorio salernitano, con- sistenti nell'impiego di ingenti somme di denaro (spesso in contanti), sempre provenienti da conti correnti presso lo IOR e dettagliatamente descritte nella rogatoria, segnatamente per l'acquisto di differenti immobili nonché di quote so- cietarie, da cui emerge un quadro generale caratterizzato da altissima opacità finanziaria, inspiegabile alla luce di quelle che sarebbero le attività ufficiali del prelato. In questo senso vi sono sufficienti elementi per giudicare verosimile
l'esistenza di un crimine a monte ai sensi della predetta giurisprudenza. L'in- sieme di tutte queste operazioni sospette, per modalità ma anche per ammon- tare, lascia presagire l'esistenza di retroscena criminali, che la commissione ro- gatoria in quanto tale dovrà appunto acclarare (v. anche DTF 129 II 97 consid.
3.2 e 3.3 nonché TPF 2011 194 consid. 2.1 e la sentenza RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, consid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale federale 1C_463/2008 del 13 novembre 2008).
Ritornando alle censure sollevate dall'insorgente, va rilevato che detta giuri- sprudenza trova la sua giustificazione proprio nell'impossibilità, per l'autorità estera, di indicare, in determinati casi, quali siano le attività criminali alla base dell'attività di riciclaggio prima dell'ottenimento delle informazioni bancarie ri- chieste. Un diniego dell'assistenza in tali casi, non corrisponderebbe alla no- zione di assistenza più ampia possibile prevista dall'art. 1 n. 1 CEAG e dall'art. 8 CRic. Va inoltre ricordato che, a norma dell'art. IV dell'Accordo italo-svizzero, le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richie- dente, né essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa (riserva della specialità). Tale divieto trova in particolare applicazione qualora i fatti oggetto della rogatoria hanno, per lo Stato richiesto, natura poli- tica, militare o fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'art. II n. 3 dell'Accordo italo-svizzero. Qualora gli ulteriori accertamenti, che l'autorità pe- nale italiana dovrà fare per far luce sui presunti reati a monte delle operazioni incriminate, dovessero esaurirsi nella constatazione dell'esistenza di meri fatti di natura fiscale, in virtù della riserva della specialità, cui la decisione impugnata esplicitamente rinvia (v. act. 1.2 pag. 9), le autorità italiane non potrebbero uti- lizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera. In virtù del principio della buona fede fra Stati non vi è nessuna ragione per ritenere che le autorità italiane non rispetterebbero tale divieto, facente parte integrante di tutti i rapporti di coope- razione internazionale fra la Svizzera e l'estero. Anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
3.4 Da quanto sopra discende che la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova ostacoli né dal punto di vista della doppia punibilità, né dal punto di vista dell'art. 3 cpv. 3 AIMP richiamati gli art. 2 lett. a CEAG e 18 n. 1 lett. d CRic.
4. Nel prosieguo della sua impugnativa, la ricorrente sostiene che vi sia una vio- lazione del principio della proporzionalità. A. Inc. afferma a tal proposito che la
richiesta non è stata sufficientemente delimitata e che costituisce un'inammis- sibile "fishing expedition".
4.1 Al fine di evadere correttamente la sopracitata censura di parte ricorrente, va preliminarmente rilevato che la scrivente autorità ha già avuto modo di pronun- ciarsi sul contenuto della rogatoria, ritenendola conforme ai requisiti definiti dalla giurisprudenza (si veda supra consid. 2).
4.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 000 Xx 000 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le in- dagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'am- bito di procedimenti per reati patrimoniali, come quello qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il tito- lare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi ille- citi, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va limitato alla cosid- detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedi- mento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi ele- menti concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assi- stenza internazionale in materia penale (x. XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX/XXXXX/
XXXXXXX, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
4.3 Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato operazioni ritenute di rilievo che hanno toccato il conto n. 1 intestato alla ricorrente. In particolare, in data
22 aprile 2008 venivano trasferiti USD 600'059.82 in favore di H. Ltd presso la banca I. a Lugano mentre, in data 6 maggio 2008, EUR 200'000.-- venivano accreditati su un conto intestato a J., anch'esso oggetto delle indagini degli in- quirenti Italiani. Più in generale, dal 23 gennaio 2008 al 26 marzo 2009 com- plessivi EUR 1'070'731.75 venivano bonificati a soggetti implicati nel procedi- mento italiano di cui EUR 159'135.15 sarebbero transitati in favore del conto IOR "Fondo Anziani" intestato a B. attraverso l'espediente delle "false dona- zioni".
Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed il conto intestato alla ricorrente, confor- memente alla predetta giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. Le autorità italiane devono infatti ricostruire il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della presente vertenza in rela- zione alla fattispecie oggetto d'indagine all'estero.
Vista la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penal- mente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale stra- niero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inqui- renti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 000 Xx 000 consid. 5b; 000 Xx 00 consid. 5a e rinvii).
4.4 Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e che la trasmissione della documenta- zione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
5. Da ultimo l'insorgente fa valere un difetto di competenza dell'autorità rogante, in specie la Procura di Salerno. A. Inc. sostiene che i reati sarebbero stati com- messi sul territorio sovrano di Città del Vaticano, Stato che dispone di un distinto sistema giudiziario. La ricorrente censura inoltre la posizione del MPC secondo cui vi sarebbero ad ogni modo evidenze di illeciti commessi anche sul territorio
italiano, in quanto non sarebbero dimostrati né il riciclaggio stesso né tanto- meno dei crimini commessi a monte.
Sempre facendo riferimento all'autorità rogante, A. Inc. invoca l'esistenza di gravi deficienze nel procedimento penale italiano, in rapporto con il fatto che la rogatoria si limita ad indicare una "sedicente" origine illecita senza tuttavia fare menzione dei crimini commessi a monte. Ciò sarebbe contrario agli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., così come all'art. 6 n. 1 e 3 CEDU.
5.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza re- pressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifesta- mente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Nella fattispecie l'autorità inquirente italiana ha avviato un'inchiesta per far luce su reati che sarebbero stati commessi sul territorio italiano, in particolare nella re- gione di Salerno. La giurisdizione italiana è quindi palese alla luce dei criteri riconosciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (x. XXXXX, Internationales Strafrecht, Basilea 2011, n. 130-213; MARAUHN/XXXXX, Die völkerrechtlichen Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx- xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kriminalität, Osnabrück 2012, pag. 21 e segg.). Il fatto che possa anche esserci una parallela competenza repressiva da parte della Città del Vaticano non permette di considerare esclusa e tanto meno abusiva la giurisdizione italiana in merito. Le relative censure della ricorrente vanno quindi palesemente disattese.
5.2 Per quanto riguarda la seconda ed ultima censura sollevata dalla ricorrente, è necessario fare riferimento all'art. 2 AIMP, secondo il quale, una domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d).
Tale disposto ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti concorso a delle procedure che non garantiscano alla persona perseguita uno standard di pro- tezione minimo, corrispondente a quello offerto negli Stati di diritto di natura democratica, così come emerge sia dalle predette convenzioni in materia di diritti umani, sia dall'ordine pubblico internazionale (DTF 133 IV 40 consid. 7.1; 122 II 140 consid. 5a). La ricorrente, persona giuridica con sede al di fuori dello Stato richiedente, non è direttamente oggetto dell'inchiesta estera e secondo la giurisprudenza non è legittimata a sollevare censure di questo genere (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2 e 125 II 356 consid. 8b). A prescindere da ciò non si vede, anche alla luce di quanto considerato sopra in merito alla doppia punibilità (v. consid. 3) e al principio della proporzionalità (v. consid. 4), quali sarebbero
le concrete deficienze rimproverabili alla procedura estera, né dal punto di vista delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, né da quelle dell'or- dine pubblico internazionale. Palesemente infondata la censura andrebbe co- munque respinta anche nel merito.
6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'006.--. La cassa del Tri- bunale restituirà quindi fr. 6.-- alla ricorrente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'006.-- già versato. La cassa del Tribu- nale restituirà quindi fr. 6.-- alla ricorrente.
Bellinzona, 22 maggio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).