PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE
(di cui all'art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n° 81) E
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
(di cui all'art. 45 delD. Lgs. 15 giugno 2015 n° 81)
TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E
Le associazioni dei datori di lavoro:
Associazione Albergatori e Imprese Turistiche Associazione Artigiani e Piccole Imprese Coldiretti del Trentino
Confesercenti del Trentino
Confcommercio Imprese per l'Italia -Trentino Confindustria Trento
Federazione trentina della Cooperazione
Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
CGIL del Trentino CISL del Trentino UIL del Trentino
di seguito denominate "Parti Sociali".
VISTO
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha abrogato il Testo Unico sull'apprendistato e ha introdotto una nuova disciplina in materia di apprendistato, che mira a coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative, prevedendo una ridefinizione delle tipologie e l'integrazione organica, in un sistema duale, di formazione e lavoro (art. 41) un'impostazione generale (art. 42 ) e discipline specifiche per le tre tipologie individuate (artt. 43-45);
- l'articolo 43 del D.legs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e prevede:
* una strutturazione tale da "coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni;
* la possibilità di assumere con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività "i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso del diploma professionale quadriennale ";
* la possibilità di stipulare "contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione superiore " e "contratti di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di stato;
- l'articolo 45 del D.legs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato di alta formazione e di ricerca prevedendo che "possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo»;
- gli articoli 43 e 45 del D.legs. 81/2015 che stabiliscono che "per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi ";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, che prevede particolari benefici alle imprese per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato, emanato successivamente all'Intesa sullo schema di decreto, sancita in Conferenza stato- Regioni il primo ottobre 2015 (repertorio atti n. 162/CSR del 1° ottobre 2015);
- l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella riunione del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale"(repertorio atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015);
- i protocolli d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14 settembre 2011 n° 167 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritti dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali rispettivamente l'8 febbraio 2013, il 25 agosto 2014 e il 25 maggio 2015;
- il protocollo d'intesa in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 5 del D. Lgs 14 settembre 2011 n° 167, sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali l'8
febbraio 2013;
- l'accordo interconfederale (aggiungere)
PRESO ATTO CHE
- l'articolo 42 del d.lgs. n. 81/2015 , comma 5, prevede che, salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, ovvero:
- la forma del contratto ed piano formativo (comma 1);
- la durata minima del rapporto (comma 2);
- la disciplina applicabile in caso di licenziamento illegittimo (comma 3);
- il recesso del rapporto di lavoro (comma 4)
la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
- ai sensi degli articoli 43 e 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015 la regolamentazione dell'apprendistato rispettivamente per la qualifica e il diploma professionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore e per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'ultima tipologia di apprendistato (cfr. articolo 45) è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano anche la durata, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- in assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti (articolo 43, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2015);
- di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 45, comma 5 del D. Lgs. n. 81 del 2015);
- l'articolo 42 del d.lgs. n. 81/2015, comma 8 prevede che "per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali ";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 in attuazione dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015 determina gli standard formativi come livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali della prima e della terza tipologia di apprendistato specificando:
• l'ambito di applicazione;
• la definizione di istituzione formativa;
• la definizione di formazione interna e formazione esterna, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa;
• i requisiti del datore di lavoro;
• la durata minima dei contratti dell'apprendistato (6 mesi) e massima rispetto al titolo formale da conseguire;
• il protocollo tra istituzione formativa e il datore di lavoro che definisce l'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato e le relative modalità di attuazione, nonché la predisposizione dello schema tipo;
• gli elementi minimi che costituiscono il piano formativo individuale e le modalità della sua redazione da parte dell'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore del lavoro e i relativi schemi tipo per il piano formativo individuale e il dossier individuale dell'apprendista;
• gli standard formativi legati all'ordinamento dei diversi percorsi;
• i limiti massimi della durata della formazione esterna e la quantificazione della formazione interna pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna, che deve assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento in termini di competenze previsti per il conseguimento del titolo formale;
• i diritti e doveri dell'apprendista;
• funzioni, compiti e individuazione del tutor aziendale e formativo;
• la valutazione e certificazione delle competenze;
• il monitoraggio;
- l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella riunione del 24 settembre 2015 definisce gli obiettivi, la struttura, l'avvio e la durata del progetto sperimentale, le figure professionali di riferimento, nonché due linee di intervento:
1. sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei CFP, mediante un avviso pubblico realizzato da parte di Italia Lavoro;
2. sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale, che individua le possibili azioni sperimentali da avviare, ma rispetto alle quali non si prevedono, per le Province autonome di Trento e Bolzano, finanziamenti nazionali al riguardo;
- le istituzioni formative provinciali e paritarie della Provincia di Trento hanno partecipato all'avviso di Italia Lavoro e che 10 sedi territoriali sono rientrate nella graduatoria Progetto FIxO di Italia Lavoro e che stanno avviando le attività previste dalla Linea 1 di cui al sopracitao accordo;
CONSIDERATO CHE
- la Provincia Autonoma di Trento e le Parti Sociali hanno sottoscritto negli ultimi 2 anni importanti accordi per continuare a sostenere e avviare più consistentemente l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale volti a:
• definire nuove procedure semplificate per il datore di lavoro rispetto all'attivazione di questa tipologia di apprendistato, vincolando l'avvio del contratto di apprendistato al preventivo accordo tra azienda e istituzione formativa per garantire una maggiore qualità al percorso formativo e lavorativo dell'apprendista e assegnando la responsabilità dell'attività progettuale e amministrativa della predisposizione del piano formativo individuale all'istituzione formativa. Ciò al fine di avviare sperimentalmente questi percorsi anche con il ricorso di Xxxxxxxx Xxxxxxx (cfr. Integrazione del Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale del 25 agosto 2014);
• favorire il ricorso a questa tipologia contrattuale anche per il lavoro a tempo determinato di tipo stagionale, definendo le regole per l'apprendistato stagionale rispetto a definizione delle aziende di carattere stagionale, durata del contratto, formazione, retribuzione e valutazione ti (cfr. Integrazione del Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale del 25 maggio 2015).
- la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sull'apprendistato della prima e terza tipologia pone le premesse per consentire lo sviluppo di questa tipologia contrattuale con riferimento:
• al conseguimento in "apprendistato con forte valenza formativa" di tutti i titoli dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e della formazione terziaria accademica e non accademica, attraverso la costruzione strutturata di un sistema duale, che affianca i sistemi scolastici, formativi e universitari formali a tempo pieno;
• alla portabilità del contratto dell'apprendistato all'interno di un sistema educativo a sviluppo verticale fino ai più alti livelli di istruzione e di formazione terziaria, favorendo nel contempo l'occupabilità dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di lavoro in apprendistato;
• alla significativa riduzione del costo del lavoro, che prevede per queste tipologie di apprendistato l'azzeramento della retribuzione per la formazione esterna presso l'istituzione formativa, la riduzione al 10% della remunerazione della retribuzione per la formazione interna svolta in azienda, l'abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista, lo sgravio dal pagamento dei contributi per l'ASPI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0.30% per la formazione continua e, infine, viene dimezzata l'aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove dipendenti".
- il sistema educativo provinciale, anche con riferimento alla recente modifica della LP 5/2006, è fortemente orientato al lavoro ed ha una maturata esperienza rispetto a molteplici iniziative di raccordo e collegamento tra scuola-lavoro, con particolare riguardo ai tirocini curricolari nell'istruzione e formazione professionale e ora nell'istruzione secondaria di secondo grado superiore, anche a seguito dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro e pertanto l'apprendistato della prima e terza tipologia può costituire per i giovani una via per un effettivo, solido e qualificato accesso nel mondo del lavoro e di contemporaneo innalzamento del livello di acquisizione delle competenze professionali, mediante un contratto di lavoro di tipo formativo.
Tutto ciò premesso LE PARTI, per quanto di rispettiva competenza,
CONCORDANO DI
1. considerare le premesse parte integrante del presente accordo;
2. promuovere lo sviluppo dell'apprendistato della prima e terza tipologia secondo il nuovo impianto introdotto dal D.Lgs 81/2015, riconoscendo la valenza formativa dell'attivazione di una forma
contrattuale di qualità centrata sul connubio studio/lavoro e sulla valorizzazione dell'apprendimento nel contesto lavorativo;
3. dare piena e concreta attuazione ai decreti legislativi 81/2015 e 150/2015 con l'obiettivo di rilanciare l'apprendistato di primo e terzo livello, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica e universitaria, ampliare l'offerta formativa e, al contempo, rafforzare il collegamento fra mondo scolastico e lavorativo;
4. favorire un maggior ricorso a queste tipologie di apprendistato, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione tecnica e professionale, nonché di titoli dell'alta formazione e per la ricerca, utili all'inserimento mirato nel mercato del lavoro, a rafforzare le competenze tecnico professionali di significativa rilevanza per lo sviluppo economico provinciale e a contrastare la disoccupazione giovanile;
5. condividere l'adozione da parte della Giunta Provinciale degli standard per l'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo 81 del 2015, definiti in coerenza a quelli nazionali di cui al DM 12 ottobre 2015 che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, per individuare il quadro regolativo indispensabile per avviare il nuovo apprendistato di prima e terza tipologia, così come indicati rispettivamente nell'allegato A e B della presente intesa;
6. avviare progressivamente la costruzione del sistema duale a partire dai percorsi di istruzione e formazione professionale, rafforzando la metodologia dell'apprendimento esperienziale e nel contempo rafforzare interventi per contrastare più incisivamente la dispersione scolastica e formativa;
7. riconfermare le modalità individuate nel Protocollo già sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali per l'avvio dell'apprendistato della qualifica e del diploma professionale mediante il lavoro stagionale del 25 maggio 2015, applicandolo anche per la realizzazione della prima tipologia di apprendistato di cui al D.Lgs 81/2015, aggiornato per quanto concerne la retribuzione rispetto alla nuova disciplina nazionale e al presente accordo.
Nello specifico, ferma restando la durata complessiva del contratto determinata dagli standard di cui al DM 12 ottobre 2015, è consentito di articolare lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di un titolo formale, in più stagioni attraverso più rapporti stagionali a tempo determinato. La quantificazione del periodo del contratto è dato dalla durata del rapporto di lavoro stagionale, comprensiva della formazione interna più la durata della formazione esterna (di cui al DM 12 ottobre 2015), realizzata posteriormente o antecedentemente alla conclusione o all'avvio del rapporto di lavoro stagionale. La formazione esterna e la formazione interna, di cui agli standard citati, da rendere da parte dell'apprendista e del datore di lavoro sono proporzionate a 11 mesi e moltiplicata per il numero dei mesi lavorati.
L'eventuale partecipazione a corsi articolati su blocchi d'insegnamento, anche fuori dal periodo di copertura del contratto di lavoro, viene computata ai fini del monte ore complessivo di formazione in aula. Per ciascun periodo di formazione viene riconosciuto allo studente un pacchetto crediti che concorre al computo del periodo complessivo di formazione per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale.
8. applicare quanto stabilito nel presente Protocollo anche per l'apprendistato in somministrazione;
9. prevedere che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprendano puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento, nonché appositi interventi di formazione presso le istituzioni formative da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali sui temi dei diritti e doveri degli apprendisti;
10. accompagnare gli imprenditori impegnati nella formazione dell'apprendista. Si conferma una percentuale minima retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, di cui agli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.lgs 81/15;
11. prevedere che all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 sia attribuito un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo prescelto nell'ambito di quelli previsti a livello provinciale e gli sia evidenziato il livello di inquadramento della qualifica finale;
12. stabilire che, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, per i contratti di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, fissata in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto 2, come sotto riportata, ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | |
Primo anno | non inferiore al 50% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Secondo anno | non inferiore al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Terzo anno | non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Quarto anno | non inferiore al 75% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Nell'allegato C la tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e anni dei percorsi di istruzione e formazione;
13. Nel caso in cui l’apprendista, alla fine dell’anno scolastico, riceva una media di voti uguale o superiore ad “8”, la retribuzione per l’intero anno scolastico successivo sarà la seguente:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | |
Secondo anno | non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Terzo anno | non inferiore al 80% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
Quarto anno | non inferiore al 85% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento della qualifica finale |
14. stabilire che, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista, assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015, sia inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
a) per i percorsi di durata superiore all'anno
□ per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
□ per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
b) per i percorsi di durata non superiore all'anno. per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale;
15. stabilire che per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.81/2015, i contratti di apprendistato di cui ai punti precedenti possano fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione sulla disciplina contrattuale da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi;
16. prevedere che è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 5, lett. g), del D.
Lgs. n. 81 del 2015;
17. promuovere azioni congiunte di informazione e comunicazione per chiarire le implicazioni normative, amministrative e contrattuali dell'apprendistato di primo e terzo livello, anche valorizzando gli strumenti informativi già prodotti in materia, a livello territoriale o di categoria, intervenendo anche presso le istituzioni formative ed i datori di lavoro;
18. dare, altresì, atto che l'accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia;
19. qualora futuri accordi nazionali prevedano condizioni retributive inferiori rispetto a quelle del presente Protocollo, le parti dichiarano di continuare ad applicare condizioni non inferiori a quelle previste da questo Protocollo;
20. ai datori di lavoro interessati dall'accordo interconfederale sull'apprendistato del 18 maggio 2016, stipulato da Confindustria e Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, non si applicano i punti 10, 11, 12 e 13, 14 e gli allegati ivi citati.
21. monitorare periodicamente l'andamento delle attività oggetto del presente accordo e a tal fine il Dipartimento della Conoscenza convoca i soggetti firmatari.
Letto, condiviso e sottoscritto
Per la Provincia Autonoma di Trento
l'Assessore allo sviluppo economico e lavoro.
Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per le Associazioni dei Datori di Lavoro
L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche Il Presidente Xxxx Xxxxxxx
L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Il Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx
La Coldiretti Trentino
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino Il Presidente Xxxxxxxx Xxxx
La Confesercenti del Trentino Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx
Confindustria Trento
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
La Federazione Trentina della Cooperazione la vice Presidente vicaria Xxxxxx Xxxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la CGIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxx
la CISL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
la UIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A
Standard formativi dell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio formali in coerenza all’articolo 5 degli standard e dei criteri generali nazionali per la realizzazione dei percorsi di cui al DM 12 ottobre 2015
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:
a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale:
- n. 1681 dell’8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si è istituito il repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
- n. 1682 dell’8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali si sono definiti i piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
- n. 2.171 del 15 ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali si sono definiti i piani di studio per i percorsi di quarto anno (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
- n. 551 del 18 aprile 2016, che ha definito i piani di studio del corso annuale per l'Esame di Stato di Istruzione professionale;
b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi e provinciali di cui del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida nazionali adottate con decreto del 12 marzo 2015 e provinciali di cui al Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento n.20-43/Leg e s.m.e i.;
d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
f) per i percorsi di alta formazione professionale equiparati all'istruzione tecnica superiore, gli standard definiti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 16 febbraio 2016, che ha istituito il repertorio provinciale delle figure provinciali di riferimento dei percorsi di alta formazione professionale (AFP) nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento, di cui al DM del 7 settembre 2011 e s.m.e i., in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.
Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello che verrà definito successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale in coerenza al modello di cui al decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 stabilisce il
contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al paragrafo precedente e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) il titolo da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
La formazione esterna, ovvero quella realizzata presso l’istituzione formativa, scolastica o universitaria, non può superare i seguenti limiti:
a) nei percorsi di istruzione e formazione professionale, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi ordinamentali a tempo pieno, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario previsto per tali percorsi;
b) nei percorsi di istruzione secondaria superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto nei percorsi scolastici ordinamentali a tempo pieno, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
c) nei percorsi di istruzione degli adulti la formazione esterna non può essere superiore:
1) al 60% dell'orario definito nei percorsi di istruzione e formazione professionale per la qualifica/diploma per adulti;
2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;
d) nei percorsi di specializzazione tecnica superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;
f) nei percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
g) nei percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.
Con riferimento alle durate massime dei percorsi di cui sopra la formazione interna, ovvero quella realizzata nell’impresa, è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire in ogni caso una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e relativo profilo educativo, culturale e professionale;
b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e nel corso annuale per l'ammissione all'esame di Stato (CAPES);
c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi di specializzazione tecnica superiore;
d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore
e) i risultati relativi ai percorsi di studi universitari, compresi i dottorati e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.
Per la realizzazione dei percorsi per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per l’attività di ricerca, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto e la formazione esterna non è obbligatoria.
ALLEGATO B
Standard e criteri generali per la realizzazione dell’apprendistato formativo
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato definisce gli standard e i criteri generali per l’apprendistato formativo, in coerenza agli standard nazionali adottati con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Gli standard nazionali i criteri generali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e in quanto tali rappresentano gli elementi minimi imprescindibili e comuni per la costruzione, nei diversi territori, dell’apprendistato formativo nella prospettiva del sistema duale.
Gli standard indicati riguardano:
a) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (detto anche apprendistato della prima tipologia);
b) l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015(detto anche apprendistato della terza tipologia).
Gli standard ed i criteri generali qui individuati si riferiscono a:
- la definizione di istituzione formativa, di formazione interna e formazione esterna:
- i requisiti del datore di lavoro;
- la durata minima dei contratti dell'apprendistato (6 mesi) e massima rispetto al titolo formale da conseguire;
- il protocollo con l’istituzione formativa, il piano formativo individuale, il dossier individuale, la formazione interna ed esterna,
- i diritti e doveri dell’apprendista;
- i tutor aziendale e formativo;
- la valutazione e certificazione delle competenze;
- il monitoraggio.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono:
- un protocollo, secondo lo schema 1 di seguito indicato, che risulta coerente all’allegato n. 1, del DM 12 ottobre 2015, che fa parte integrante del presente allegato B;
- il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo lo schema 1a di seguito indicato, coerente con il modello del DM 12 ottobre 2015, che fa parte integrante del presente allegato B.
2. DEFINIZIONI
Per «istituzioni formative» si intendono:
1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale;
2) le istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
5) le istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;
6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Per «datore di lavoro» si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
Per «protocollo» si intende l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa, che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.
Per «formazione interna» e «formazione esterna» si intendono i periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.
3. Requisiti del datore di lavoro
Ai fini della stipula del contratto di apprendistato per la prima e la terza tipologia il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti descritti al punto 6 seguente.
4. Durata dei contratti di apprendistato
La durata dei contratti di apprendistato della prima tipologia non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
La durata del contratto di apprendistato della prima tipologia può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:
1) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui alle lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
2) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), l'apprendista non abbia conseguito la qualifica e/o il diploma professionale di istruzione e formazione professionale, il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di istruzione professionale a seguito del corso annuale per l’esame di stato.
La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
5. Diritti e doveri degli apprendisti
L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
6. Tutor aziendale e tutor formativo
Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.
Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.
Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui allo schema 2 seguente, che risulta coerente all’allegato n. 2 del DM 12 ottobre 2015, che costituisce parte integrante del presente allegato, e garantiscono l'attestazione delle attività
svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza provinciale e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Valutazione e certificazione delle competenze
Sulla base dei risultati di apprendimento, in termini di competenze abilità e conoscenze della formazione interna ed esterna definiti nel piano formativo individuale dell’apprendista, dei criteri e delle modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
Xxxx apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.
La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. MONITORAGGIO
I percorsi di apprendistato della prima e terza tipologia di apprendistato sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte della singola istituzione formativa con le imprese coinvolte e da parte della struttura provinciale competente mediante il coinvolgimento di IPRASE. Il monitoraggio e valutazione dei percorsi di apprendistato farà riferimento anche agli indicatori individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, per consentire l’eventuale sviluppo e miglioramento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente allegato.
L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente allegato.
Schema 1
Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
Il presente schema definisce gli elementi minimi del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello provinciale e nazionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
Protocollo tra
[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]
e
[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015
Visti gli standard formativi dell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio formali in coerenza all’articolo 5 e degli standard e dei criteri generali nazionali per la realizzazione dei percorsi di cui al DM 12 ottobre 2015 adottati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.( ) del ( ) di seguito nominati standard formativi provinciali e gli standard e criteri generali per la realizzazione dell’apprendistato formativo assunti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.(
) del ( ); che definisce lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato, di seguito nominati standard e criteri provinciali;
Premesso che
[Denominazione istituzione formativa]
risponde ai requisiti soggettivi indicati al punto 2 degli standard e criteri provinciali in quanto [precisare la tipologia di cui punto 2 Definizione dell’istituzione formativa numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
[Denominazione datore di lavoro]
risponde ai requisiti soggettivi definiti al punto 2 degli standard e criteri provinciali nella definizione del datore di lavoro in quanto
[precisare la natura giuridica]
e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;
contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti al punto 3 degli standard e criteri provinciali e nello specifico:
[requisiti di cui alla lettera a. del punto 3] [requisiti di cui alla lettera b. del punto. 3] [requisiti di cui alla lettera c. del punto3]
Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue
Art. 1 Oggetto
1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di
[specificare:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015
ovvero
apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015]
attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi: [specificare:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per il corso annuale per l'esame di Stato
apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240
apprendistato finalizzato al conseguimento al conseguimento di un diploma di tecnico superiore a conclusione di un percorso di alta formazione professionale, equiparato all’istruzione tecnica superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti al punto 4 degli standard e criteri provinciali e dagli standard formativi provinciali.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui art. 4 seguente, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
Art. 3 Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
[specificare in base alla tipologia di apprendistato: i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio “status” di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. unità.
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di [specificare:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81
ovvero
apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]
e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.
Art. 4 Piano formativo individuale
1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui al punto 4 degli standard provinciali sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui allo schema 1a) degli standard e criteri provinciali, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) l livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) a durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
Art. 5 Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi del punto 6 degli standard e criteri generali provinciali.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze
1. In conformità a quanto definito dal punto 7 degli Standard e criteri generali provinciali, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Xxxx apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.
Art. 7 Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio di cui al punto 8 degli standard e criteri generali provinciali, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.
Art. 8 Decorrenza e durata
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia agli standard formativi provinciali e ai criteri generali per la realizzazione dell’apprendistato formativo adottati dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. del , nonché alle normative vigenti.
[Luogo e data]
Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa Firma del datore di lavoro
ALLEGATI
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
Schema 1a – Format di Piano formativo individuale
Il presente schema definisce gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e provinciale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di
SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO
Ragione sociale | |
Sede legale | |
Sede operativa interessata | |
Codice fiscale | |
Partita IVA | |
Telefono | |
E-mail o PEC | |
Fax | |
Codici ATECO attività | |
CCNL utilizzato |
Rappresentante legale
Cognome e Nome | |
Codice fiscale |
Tutor aziendale
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
Telefono | |
Tipologia contratto | dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: / / )1 lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: / / )1 dipendente a tempo indeterminato titolare/socio/familiare coadiuvante |
Livello di inquadramento o oggetto dell’incarico | |
Anni di esperienza |
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell’apprendista
SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA
Ragione sociale | |
Sede legale | |
Sede operativa di frequenza | |
Codice fiscale | |
Partita IVA | |
Telefono | |
Fax | |
Rete di appartenenza (eventuale) |
Rappresentante legale
Cognome e Nome | |
Codice fiscale |
Tutor formativo (redigente il PFI)
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
Telefono | |
Tipologia contratto | dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: / / )1 lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: / / )1 dipendente a tempo indeterminato titolare/socio/familiare coadiuvante |
Livello di inquadramento o qualifica | |
Anni di esperienza |
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell’apprendista
SEZIONE 3 – APPRENDISTA2
Dati Anagrafici
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
Cittadinanza | |
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) | |
Luogo e data di nascita | |
Residenza | Indirizzo e CAP Comune e Provincia |
Domicilio (se differente dalla residenza) | Indirizzo e CAP Comune e Provincia |
Telefono e Cellulare | |
Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale
Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico) | |
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico) | |
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico) | |
Titoli di studio universitari, dell’AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario) | |
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante)3 | |
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi | |
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza |
2 In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale
3 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010
Ulteriori esperienze
Alternanza/Tirocini/Stage | dal / / al / / presso descrizione |
Apprendistato | dal / / al / / presso inquadramento e mansioni |
Lavoro | dal / / al / / presso inquadramento e mansioni |
Altro | specificare |
Validazione di competenze in ingresso3
Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione | |
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte | |
Descrizione delle competenze validate | |
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell’ambito dell’inquadramento contrattuale |
3 Per “individuazione e validazione delle competenze” in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.
Aspetti contrattuali | |
Data di assunzione | |
Tipologia del percorso | apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare ) apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare ) apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare ) apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare ) apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta formazione professionale regionale (specificare ) apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare ) apprendistato per attività di ricerca (specificare ) apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (specificare ) |
Durata del contratto (in mesi)3 | |
CCNL applicato | |
Inquadramento contrattuale | In ingresso A conclusione dl contratto |
Mansioni | |
Tipologia del contratto | Tempo pieno Tempo parziale (specificare ) |
3 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire
SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna
La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso [PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal / / al / /
4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna
Unità di apprendimento4 | Descrizione5 | Modalità di erogazione | Ore di formazione o Crediti formativi |
in aula on the job action learning e-learning/fad esercitazione individuale esercitazione di gruppo visite aziendali altro (specificare) | |||
in aula on the job action learning e-learning/fad esercitazione individuale esercitazione di gruppo visite aziendali altro (specificare) |
Totale formazione interna (A) | |
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B) | |
Percentuale formazione interna (B/A*100) |
4 In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
5 In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all’unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.
4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna
Unità di apprendimento4 | Descrizione5 | Modalità di erogazione | Ore di formazione o Crediti formativi |
in aula on the job action learning e-learning/fad esercitazione individuale esercitazione di gruppo visite aziendali altro (specificare) | |||
in aula on the job action learning e-learning/fad esercitazione individuale esercitazione di gruppo visite aziendali altro (specificare) |
Totale formazione esterna (C) | |
Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B) | |
Percentuale formazione esterna (B/C*100) |
4.3 Durata e articolazione dell’orario di lavoro
Mansioni di cui al CCNL applicato | Competenze correlate | Ore di lavoro |
Totale (D) | |
Monte ore lavoro annuo (E) |
Durata oraria giornaliera media6 | |
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all’anno lavorativo. |
6 Al netto delle pause meridiane
RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA…] ANNUALITA’ | |
Totale formazione interna (A) | |
Totale formazione esterna (C) | |
Totale formazione formale (A + C) | |
Monte ore (B) = (A + C) | |
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D)7 |
7 Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti
SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti
apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio
della iniziale,
degli
valutazione
intermedia e finale
Criteri e modalità
[Luogo e data]
Firma dell’apprendista8
Firma del legale rappresentante dell’istituzione formativa
Firma del datore di lavoro
8 In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale
Schema 2 – Format dossier individuale
Il presente schema definisce gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e provinciale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
DOSSIER INDIVIDUALE
relativo all’apprendista
a) Documenti generali dell’apprendista
i Contratto di assunzione
ii. Piano formativo individuale
iii. Curriculum vitae
iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)
b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti
i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
ii. Evidenze:
Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall’apprendista e comprovante le competenze acquisite
Prodotti/servizi realizzati dall’apprendista e comprovanti le competenze acquisite
c) Attestazioni
i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell’anno formativo (ove previsto)
iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell’esame finale.
DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO
SEZIONE 1 - APPRENDISTA
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
Telefono | |
Cellulare | |
SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE
Cognome e Nome | |
Codice fiscale | |
SEZIONE 4 - Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti
La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso
[PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal / / al / /___ Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%):
4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna
Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI) | Evidenze a supporto/Modalità di accertamento | Scala di valutazione (Valutazioni intermedie) | Scala di valutazione (Valutazione sommativa) | |||
colloquio tecnico osservazione on the job prova prestazionale/simulata individuale prova prestazionale/simulata di gruppo project work peer review altro (specificare) | A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero | A | B | C | D | |
colloquio tecnico osservazione on the job prova prestazionale/simulata individuale prova prestazionale/simulata di gruppo project work peer review altro (specificare) | A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero | A | B | C | D |
1 A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto
4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna
Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI) | Evidenze a supporto/Modalità di accertamento | Scala di valutazione (Valutazioni intermedie) | Scala di valutazione (Valutazione sommativa) | |||
colloquio tecnico osservazione on the job prova prestazionale/simulata individuale prova prestazionale/simulata di gruppo project work peer review altro (specificare) | A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero | A | B | C | D | |
colloquio tecnico osservazione on the job prova prestazionale/simulata individuale prova prestazionale/simulata di gruppo project work peer review altro (specificare) | A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero | A | B | C | D | |
4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale
Competenze (definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI) | Scala di valutazione (Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all’esame finale) | |||
A | B | C | D | |
A | B | C | D |
SEZIONE 5 Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti
(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)
La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso [PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal / / al / /___
5.1 Valutazione del comportamento
Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI) | Evidenze a supporto | Scala di valutazione (Valutazioni intermedie) | Scala di valutazione (Valutazione sommativa) |
note disciplinari ritardi formazione interna | . 5 6 7 8 9 10 | ||
ritardi formazione esterna | 5 6 7 8 9 10 | 5 6 7 8 9 10 | |
provvedimenti disciplinari | |||
altro (specificare) |
Allegato C: Tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e gli anni di corsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale
Anno del contratto di apprendistato | % retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | Anno scolastico formativo di riferimento |
Primo | non inferiore al 50% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1) |
Secondo | non inferiore al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Terzo | non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Quarto | non inferiore al 75% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 Secondo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4,comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015 |
(1) Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione
Allegato D: Tabella riepilogativa della formazione esterna ed interna per l'istruzione e formazione professionale in Provincia di Trento
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(qualifica –durata triennale- e diploma professionale –durata quadriennale o quarto anno dopo la qualifica)
Durata del percorso 1066 per ogni anno di corso
Anno | Anno formativo di | Retribuzion | Anno formativo di | Retribuzione | Orario lavoro |
contratto di | riferimento | e formazione | riferimento | formazione | |
apprendistato | % Formazione esterna | esterna | durata massima | interna | |
durata massima | formazione interna | ||||
formazione esterna | |||||
Primo | Primo anno (se attivato al 1°anno*) e Secondo anno non superiore al 60% di 1066 ore massimo 640 ore | Durata percorso | Orario annuale contratto | ||
ordinamentale – | – durata percorso | ||||
formazione esterna | ordinamentale | ||||
1066-640 = | Es 1900-1066 | ||||
0% | 426 ore | 10% | 834 ore | ||
Secondo | Secondo anno (se attivato a partire dal 1°anno*) non superiore al 60% di 1066 ore massimo 640 ore Terzo anno di corso non superiore al 50% di 1066 ore massimo 533 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1066-640 = 426 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
0% | 1066-533 = 533 ore | 10% | 834 ore | ||
Terzo | Terzo anno (se attivato a partire dal 1°anno*) non superiore al 50% di 1066 ore massimo 533 ore Quarto anno di corso non superiore al 50% di 1066 ore massimo 533 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1066-533 = 533 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
0% | 1066-533 = 533 ore | 10% | 834 ore | ||
Quarto | Quarto anno (se attivato a partire dal 1°anno*) non superiore al 50% di 1066 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1066-533 = | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 1900-1066 |
massimo 533 ore | 533 ore | 834 ore |
(*) Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione
Allegato D1: Tabella riepilogativa della formazione esterna ed interna per tutti gli indirizzi di istruzione tecnica e professionale e per il corso annuale per l’esame di stato in Provincia di Trento e
ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
Anno contratto di apprendistato | Anno formativo di riferimento % Formazione esterna durata massima formazione esterna | Retribuzione formazione esterna | Anno formativo di riferimento durata massima formazione interna | Retribuzione formazione interna | Orario lavoro |
Primo | Secondo anno di corso non superiore al 70% di 1041 ore massimo 729 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1041-729= 312 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
Secondo | Terzo anno di corso non superiore al 65% di 1041 ore massimo 676 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1041-676 = 365 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
Terzo | Quarto anno di corso non superiore al 65% di 1041 ore massimo 676 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1041-676 = 365 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
Quarto | Quinto anno di corso non superiore al 65% di 1041 ore massimo 676 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 1041-676 = 365 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-0000 000 ore |
(Istruzione superiore di secondo grado durata quinquennale con esame di stato) Durata del percorso 1041 per ogni anno di corso
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (corso annuale per l’esame di stato) Durata del percorso 990 ore
Anno contratto di apprendistato | Anno formativo di riferimento % Formazione esterna durata massima formazione esterna | Retribuzione formazione esterna | Anno formativo di riferimento durata massima formazione interna | Retribuzione formazione interna | Orario lavoro |
Terzo | Corso annuale non superiore al 65% di 990 ore massimo 644 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 990-644 = 346 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-000 000 ore |
Quarto | Corso annuale non superiore al 65% di 990 ore massimo 644 ore | 0% | Durata percorso ordinamentale – formazione esterna 990-644 = 346 ore | 10% | Orario annuale contratto – durata percorso ordinamentale Es 0000-000 000 ore |