CAPITOLATO TECNICO
AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000 XXXXX XXXXXXX – Xxx X. Xx Xxxxxxx, 0
xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - xxx. 0000/000000 fax 0331/699411 Codice fiscale – Partita IVA: 03510190121
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA E CVT OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI MESI 36.
S.C. Gestione Acquisti | R.U.P.: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx |
Per informazioni: Xxxxxx Xxxxxxx 🕿. 0331/751611 |
Effetto: dalle ore 24.00 del 30/09/2021
Scadenza: alle ore 24.00 del 30/09/2021
Scadenza Anniversaria: al di ogni anno 30/09
DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente: | ASST Valle Olona |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Legge: | D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni. |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni. |
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – Massimali Oggetto dell’Assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l’Assicurazione non è obbligatoria.
L’Assicurazione comprende pertanto:
a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
b) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
c) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,
d) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
e) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
f) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private, nonché per i sinistri che avvenissero all’interno delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso alla Contraente, il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi; per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti della Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto,
g) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Massimali
Massimale
Categoria veicolo complessivo / persone / cose
Tutte le categorie €15.000.000,00
Fermo restando che per i danni a persone sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e per i danni a cose o animali sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Si intendono comunque operanti i massimali previsti dalla legge per le diverse categorie di veicoli assicurati così come disciplinati dal DDL concorrenza 02/08/2017 anche se superiori a quanto riportata nella Sezione sopra indicata.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede; (a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza)
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4 - Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi devono essere pagate entro 60 (sessanta giorni) giorni successivi dalle relative decorrenze.
La Società si impegna a consegnare al Contraente gli appositi certificati di assicurazione, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della Polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive per le rate seguenti anche se non è stato ancora corrisposto il relativo premio, entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell’Assicurazione e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o la scadenza delle rate annuali e/o successive, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione.
Su scelta del Contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la compagnia di Assicurazione s’impegna all’emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Il termine di mora di cui sopra vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 6.1 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
d) La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
e) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza (valido anche per eventuali rinnovi).
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:
- la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo di XX mesi;
- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto). Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria
Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a)tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni dei veicoli dalla copertura assicurativa, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o fine noleggio o per sospensione temporanea, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi (certificato, carta verde) se rilasciati in originale (si applicano le eventuali modifiche in tema di “Dematerializzazione del contrassegno” di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).
Per le inclusioni e/o le esclusioni dalla copertura assicurativa, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal tabulato cartaceo e/o dal supporto magnetico trasmesso dalla Contraente, resta fermo che l’inclusione non potrà essere antecedente alla data della comunicazione del Contraente.
Se espressamente richiesto, la copertura assicurativa può decorrere da un orario antecedente alle ore 24 a condizione, in ogni caso, che la comunicazione pervenga prima l’ora e alla data richiesta.
Il premio contrattualmente previsto per ciascun veicolo s’intende riferito ad un’annualità pertanto, per le inclusioni ed esclusioni di veicoli avvenute in corso di contratto il relativo premio è conteggiato in ragione d’ogni giornata di garanzia per 1/360 del premio unitario di ciascun veicolo.
La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere comunicata dall’Assicuratore per ogni annualità (o periodo diverso per la prima rata) assicurativa entro 90 giorni dalla data di scadenza, anche se il pagamento di tale regolazione potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 90 (novanta)
Art. 10 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915
x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 14 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiati/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo
assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio
L’assicuratore deve rilasciare gli Attestati di rischio nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Art.15.1 – Informazioni sui sinistri
Oltre a quanto previsto dall’Attestato di rischio, ogni 6 mesi a far tempo dalla decorrenza fino a 36 mesi successivi al termine della polizza, la Società s’impegna a fornire, a mezzo supporto informatico (.xls), al Contraente per il tramite del broker i dati riguardanti i sinistri relativi a tutte le Sezioni, indicando almeno i seguenti dati: Numero sinistro - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Garanzia interessata - Tipologia sinistro - Tipologia danno (cose e/o persone )- Stato (aperto, chiuso, senza seguito) – Danneggiato – Compagnia di controparte - Importo / forfait liquidato e/o riservato (lordo eventuale recupero tecnico) - Recupero tecnico definito e/o riservato (a titolo esemplificativo: forfait, franchigia, rivalse).
Art. 15.2 – Rendiconto libro matricola
La Società si impegna a fornire ogni 6 mesi, un mese prima della scadenza contrattuale e in sede di regolazione, in formato.xls alla Contraente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, caratteristiche tecniche del veicolo, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell’assicurazione, numero giorni di assicurazione, garanzie assicurate, premio annuale per ogni garanzia, premio di competenza in relazione ai giorni assicurati per ogni garanzia.
Art. 16 - Sostituzione del certificato assicurativo
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato in originale la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire, mentre la relativa differenza attiva o passiva verrà regolata in sede di regolazione premio.
Nel caso in cui i certificati si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato in originale sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Clausola Broker
Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n 33.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4% sul premio imponibile.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 21 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, e-mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
SEZIONE II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:
1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
3. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
4. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
D - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente, ad uso pubblico o su autobus
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
E - Responsabilità Civile dei trasportati
L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
F - Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
G - Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
H - Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
I - Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.
SEZIONE III - CONDIZIONI SPECIALI
FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
◻Ciclomotori,
◻Motoveicoli,
◻Autovetture,
◻Auto promiscue (se tariffabile da parte della Compagnia),
◻Veicoli Speciali (se tariffabile da parte della Compagnia),
◻Autocarri (se tariffabile da parte della Compagnia),
◻Macchine Agricole (se tariffabile da parte della Compagnia).
Se non applicabile la Tariffa a Bonus Malus utilizzare la S.A.S (Sconto in assenza di sinistri) per i seguenti mezzi:
◻Ciclomotori,
◻Motoveicoli.
L’Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.
Il contratto è assegnato alla 14° classe se relativo a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
Il contratto è assegnato alla 13° classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria ”Franchigia fissa ed assoluta”.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Forma "Bonus/Malus": il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.
In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contralto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.
La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri
nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contralto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" | |||||
Classe di Merito | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 17 18 18 18 18 |
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.
Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
◻motoveicoli adibiti al trasporto di cose, (se non applicabile la Tariffa a Bonus Malus).
◻autoveicoli adibiti al trasporto di cose, (se non applicabile la Tariffa a Bonus Malus).
◻autoveicoli adibiti Ad uso speciale, (se non applicabile la tariffa Bonus Malus).
◻Macchine Agricole (se non applicabile la tariffa a Bonus Malus).
◻Altri mezzi (dove non è applicabile la tariffa a Bonus Malus).
L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia
consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
SEZIONE IV - GARANZIE ACCESSORIE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
Sempre operanti – “GA”
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 775,00 per sinistro);
b) Rimborso Spese di immatricolazione (massimo risarcimento € 1.000,00 per sinistro);
c) Rimborso Tassa di Proprietà;
d) Soccorso Vittime della strada con rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali, anche nel caso si tratti di animali (massimo risarcimento € 520,00 per sinistro);
e) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 600,00 per sinistro);
f) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
g) Ripristino Airbag (massimo risarcimento € 520,00 per sinistro);
h) Rimborso dei danni ai bagagli e cose di terzi trasportati portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 1.500,00 per sinistro);
i) Caduta Aerei e Corpi celesti;
j) Rottura cristalli - Sono indennizzabili i danni di rottura cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale ed a fatti di terzi. Le rigature o le segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Si precisa che sono compresi nel valore del veicolo assicurato (e quindi senza le limitazioni di cui al comma seguente) le rotture causate da terzi per compiere o tentare il furto. Per ogni evento, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00; (in polizza 1.040,00 euro per sinistro ma valida solo se espressamente richiamata e 520,00 euro per danni da furto)
k) Xxxxxx a seguito di guasto o incidente (massimo risarcimento € 800,00 per sinistro);
l) Traino / recupero del veicolo (massimo risarcimento € 800,00 per sinistro);
m) Rientro passeggeri (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 300,00 per sinistro);
n) Spese Xxxxxxx Xxxxxx (massimo risarcimento € 2.500,00 per sinistro);
o) La Società rimborserà fino alla concorrenza di euro 350,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura;
p) La Società rimborserà fino alla concorrenza di euro 775,00 per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposto dall’Autorità, nonché per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio, furto e rapina.
SEZIONE V - RISCHI ACCESSORI
Limitatamente agli artt. 9, 10, 11, 12, 13
Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati
Art. 1 Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, del presente capo.
Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art. 11 Eventi Speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all’art.13 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art.6 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi. Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 Clausola arbitrale
Le controversie relative all’ ‘an’ e al quantum dell’indennizzo/rimborso e comunque ogni eventuale controversia tra Contraente e Società possono essere devolute ad un collegio di tre arbitri solo su concorde volontà di entrambe le parti le quali provvederanno a nominare un arbitro ciascuna. Il terzo arbitro, qualora non nominato di comune accordo dagli arbitri indicati dalle parti, verrà nominato dal Presidente del Tribunale. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
E’ sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.
Art. 8 Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 9 Incendio (Valida solo se espressamente richiamata sul veicolo con la lettera) - “I”
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
▪ Danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 10 Furto (Valida solo se espressamente richiamata sul veicolo con la lettera) – “F”
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 11 Eventi Speciali (Valida solo se espressamente richiamata sul veicolo con le lettere) - “ES”
Oggetto della garanzia:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.
Art. 12 Tutela Legale (Valida solo se espressamente richiamata sul veicolo con le lettere) - “TL”
Massimale di 15.000,00 euro per veicolo.
Art. 13 Xxxxx accidentali – XXXXX (Xxxxxx solo se espressamente richiamata sul veicolo con lettera) - “K”
Oggetto della copertura:
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.
Esclusioni
La garanzia non opera:
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
▪ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
▪ Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
▪ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Art.14 Assistenza Stradale (Sempre operante) Soccorso Stradale e Depannage per guasto -
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da non renderlo marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurazione qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre i 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia do € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00.
A) Soccorso Stradale e Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
- (valida per autovetture, Camper e Autocarri).
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e
per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E’ data facoltà all’Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se è presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettono al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurazione qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre i 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00.
Per le sole autovetture colpite da sinistro che blocchi il veicolo per più di un giorno lavorativo, è prevista la possibilità di utilizzare un’auto sostitutiva con spese a carico dell’impresa per un periodo massimo di 3 giorni.
B) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo in classe economica / biglietto ferroviario in prima classe / passaggio in nave in classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’Estero è di € 500,00 per evento.
C) Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti e per effetto di gare automobilistiche e relative alle prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali, nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- L’impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di Assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
- L’impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
- Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
D) Modalità per richiesta di assistenza
In caso di sinistro l’Assicurato per poter usufruire del pagamento diretto attraverso l’uso del network ha l’obbligo di contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, telefonando al numero verde
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
comunicando:
- Nome e Cognome.
- Indirizzo e recapito telefonico.
- Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
- Tipo, modello, e targa veicolo.
Il mancato uso della Centrale operativa non inficia la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute ai sensi e nei termini Sezione 4, lett. K
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, viene fornito in allegato l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati i corrispondenti dati tecnici mentre per le classi di merito occorre far riferimento a quanto risultante alla banca dati telematica. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l’indicazione del premio annuo lordo.
Bonus/Malus: Per gli autoveicoli assoggettati alla classe di merito si richiede la quotazione, relativamente alla copertura di Responsabilità Civile, con l’indicazione della classe riportata nell’allegato elenco; il contratto verrà poi stipulato in base alle effettive classi alla data di decorrenza come risulterà dalle attestazioni di rischio fornite dagli assicuratori.
Furto /incendio/kasko: Per gli autoveicoli dove è esplicitamente riportato il valore, si richiede la quotazione in base a quanto riportato nell’allegato elenco per le garanzie dove è barrata la rispettiva casella; al momento dell’emissione del contratto si dovrà poi fare riferimento ai valori commerciali come risultano da EUROTAX giallo.
FORMA TARIFFARIA
• Bonus/Malus: per tutti i Veicoli ove applicabile;
• Bonus/Malus o “Sconto in assenza di sinistri”: ciclomotori, motocicli;
• Tariffa fissa: per tutti gli altri veicoli ove non applicabile la Tariffa a Bonus Malus.