Contract
Il Segretario Generale
5 Novembre 2020 - Aggiornamento 05.11.2020 – 00.35
A tutti gli associati di CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA e LOMBARDIA ORIENTALE
DISPOSIZIONI per le PERSONE
e per le ATTIVITÀ PRODUTTIVE e di SERVIZIO
per il CONTENIMENTO della DIFFUSIONE
del CONTAGIO dal VIRUS SARS-COV-2 (CoViD-19)
Valide a partire dal 6 Novembre 2020 1
PREMESSA
Recentemente è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza del paese e sono stati adottati i provvedimenti, elencati in nota a fine circolarei, e oggi in vigore, che descrivono le misure per il contenimento della trasmissione del virus Sars-Cov-2 in vigore dal 6 novembre 2020. I provvedimenti sono validi almeno fino alla data del 3 Dicembre 2020, e sono mirati ad affrontare la seconda ondata della pandemia CoViD-19.
Oltre all’obbligo di applicazione delle normative nazionali, ricordiamo che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre anche misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti (misure eventualmente meno restrittive devono essere, invece, sempre concordate col Ministro della Salute).
Ricordiamo che, in questa circolare, le frasi e/o i paragrafi evidenziati in colore giallo sono quelli relativi a norme specifiche applicabili sul territorio della regione Lombardia (che si colloca in uno “scenario di tipo 4” - massima gravità, e con un livello di rischio “alto”) e definite dalle ordinanze regionali,
I Sindaci possono disporre (anche in concerto con i Prefetti e le Autorità regionali) la chiusura al pubblico, in qualunque orario, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Possono, inoltre, adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure adottate.
1 Le norme nazionali sono, al momento, efficaci fino alla data del 3 Dicembre 2020 (salvo ulteriori modifiche). Le norme definite nelle ordinanze di Regione Lombardia rimangono, al momento, in vigore fino al 13 novembre 2020 (salvo ulteriori modifiche). Si applicano fino al 20 Novembre incluso, invece, le norme restrittive derivanti dalla collocazione del territorio di regione Lombardia nello scenario 4.
UTILIZZO di PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO e MISURE IGIENICO SANITARIE
DISPOSITIVI di PROTEZIONE delle VIE RESPIRATORIE.
È fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande).
Sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività SPORTIVA (ma sono obbligati coloro che effettuano solo attività MOTORIA), che devono mantenere comunque una distanza obbligatoria di 2 metri, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette “di comunità”, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
In regione Lombardia anche il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali è sempre soggetto all’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.
DISTANZIAMENTO e ASSEMBRAMENTO.
È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, ed è vietato qualunque assembramento. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e la disinfezione costante e accurata delle mani,
che restano prioritarie. Tutta la popolazione, infatti, deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (allegato 19 al DPCM 3 novembre 2020):
1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) Evitare abbracci e strette di mano;
4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
SPOSTAMENTI IN ITALIA e in REGIONE LOMBARDIA
SPOSTAMENTI all’INTERNO dell’ITALIA
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, in tutto il territorio nazionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In tutto il territorio nazionale, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e i soggetti sottoposti alle misure della quarantena o della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10 o 14 giorni (si veda capitolo più avanti), ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono rimanere presso il proprio domicilio, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, o fino alla fine del periodo di isolamento o quarantena.
SPOSTAMENTI sul TERRITORIO della REGIONE LOMBARDIA
Valgono anche in Lombardia le norme sopra indicate. È vietato, in aggiunta, ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione Lombardia, nonché all’interno del medesimo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori della regione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non sog- getti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dalle norme in vigore.
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La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), allegata in appendice alla presente circolare, scaricabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/0000-00/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxx_0000.xxx
Il mancato rispetto delle misure sopra indicate è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto- legge n. 19/2020 (si veda il capitolo “Sanzioni per i Cittadini”).
REGOLE GENERALI per ALCUNE ATTIVITÀ GENERALI
ATTIVITÀ SPORTIVA e ATTIVITÀ MOTORIA
in regione Lombardia
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché co- munque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.
EVENTI SPORTIVI
SPORT da CONTATTO a CARATTERE AMATORIALE, DILETTANTISTICO e RICONOSCIUTO
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Sono, altresì, sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – CERIMONIE PUBBLICHE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
FUNZIONI RELIGIOSE con la PARTECIPAZIONE DI PERSONE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli (allegati 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al DPCM 3 novembre 2020) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Lo spostamento per recarsi a una cerimonia religiosa è sempre possibile.
RIUNIONI
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
FESTE nei LUOGHI al CHIUSO e all’APERTO RICEVIMENTO di PERSONE nelle CASE PRIVATE
CONSUMO di BEVANDE ALCOLICHE in LUOGHI PUBBLICI
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico
È, invece, sempre vietato il consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi
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ACCESSO a PRONTO SOCCORSO e RSA
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso , salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE e UNIVERSITARIE.
Si svolgono in presenza le attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le altre attività scolastiche e didattiche.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza (possono proseguire in presenza solo specifici corsi per i medici specialisti, quelli specifici in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari ivi comprese, per quanto compatibili, anche quelle delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. .
ATTIVITÀ d’IMPRESA CONSENTITE e NON
ATTIVITÀ d’IMPRESA CONSENTITE e/o con LIMITAZIONI
ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE CONSENTITE
Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle indicate nel capitolo successivo. Esse potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell’8 ottobre 2020 (Allegato 9, DPCM 3 novembre 2020), che riguardano le attività che seguono (ovviamente quando non è disposta la sospensione fino al 20 novembre 2020).
- Ristorazione
- Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
- Attività ricettive
- Servizi alla persona (acconciatori, xxxxxxxxx e tatuatori)
- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Parchi tematici e di divertimento
- Sagre e fiere locali
- Strutture termali e centri benessere
- Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e Guide turistiche
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
- Discoteche
Le linee guida citate sono scaricabili dal seguente link:
xxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/000/xx/00/xx/xxx
Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).
ATTIVITÀ dei SERVIZI di RISTORAZIONE CONSENTITE
Sono consentite:
• le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
• la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
• fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
• senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La misurazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di ali- menti e bevande, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO CONSENTITE
Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sotto elencate, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi delle medie e grandi strutture commerciali (nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4).
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio.
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
• Commercio al dettaglio di biancheria personale.
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
- Restano pertanto aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono consentiti i mercati, esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte (si veda il capitolo apposito).
È fatto in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
STRUTTURE RICETTIVE (HOTEL, PENSIONI, ECC.)
Le attività delle strutture ricettive sono consentite e devono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla propria Regione, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive, in particolare in relazione a:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
Negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
SERVIZI alla PERSONA CONSENTITI
Sono consentite solo le seguenti attività inerenti ai servizi alla persone:
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
• Attività delle lavanderie industriali;
• Altre lavanderie, tintorie;
• Servizi di pompe funebri e attività connesse;
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dei protocolli o le linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, ATTIVITA’ AGRICOLE, ZOOTECNICO e AGRO ALIMENTARE
Restano garantiti e consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
ATTIVITÀ d’IMPRESA SOSPESE o PARZIALMENTE SOSPESE
ATTIVITÀ dei SERVIZI di RISTORAZIONE SOSPESE
Fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) a esclusione di quelle indicate nel capitolo precedente.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO e MERCATI, SOSPESI
Fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (non quelle all’ingrosso), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel capitolo precedente.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari).
SERVIZI alla PERSONA SOSPESI
Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nel capitolo prece- dente (ivi compresi i saloni di estetica).
SALE da BALLO, DISCOTECHE, e LOCALI ASSIMILATI
Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si evidenzia che il Ministro dell’Interno ha chiarito che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.
SALE TEATRALI, da CONCERTO e CINEMATOGRAFICHE, MUSEI
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Sono sospesi mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI CENTRI SOCIALI, CULTURALI e RICREATIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono egualmente sospese.
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Sono però consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso.
Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
PARCHI TEMATICI e di DIVERTIMENTO
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
SAGRE e FIERE DI COMUNITÀ
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE o CONGRESSUALI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
IMPIANTI nei COMPRENSORI SCIISTICI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SLOT MACHINES e SALE BINGO
tipo slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di
n regione Lombardia è parimenti sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. I
rivendita di monopoli.
GRANDI STRUTTURE di VENDITA e
ESERCIZI COMMERCIALI al DETTAGLIO PRESENTI all'INTERNO dei CENTRI COMMERCIALI
In tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
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È comunque sempre consentito l’accesso ai locali delle attività sospese per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
FORMAZIONE PROFESSIONALE, TIROCINI e ORIENTAMENTO
Segnaliamo che sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IePF).
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
E’ consentita, nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti, la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, nonché le attività formative professionali, ivi comprese le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio, e dei protocolli specifici previsti nelle ordinanze regionali, nonché, per la formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato sul sito ufficiale dall’INAIL:
xxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxx/xxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxx00-xxxxxxxxx-xxxxxx.xxx
I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in “diritto dovere” (cioè i cicli scolastici obbligatori per legge), (es. Istituti di Formazione Tecnica Superiore, Istituti Tecnici Superiori, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica a quanto previsto dalle norme di Regione Lombardia. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.
PROCEDURE di SICUREZZA
da RISPETTARE nelle ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
NORME di SICUREZZA e PROTOCOLLI APPLICABILI
In regione Lombardia è sempre soggetto all’obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.
È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. Si dovranno applicare, inoltre, le seguenti norme:
Per TUTTE le IMPRESE
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di
lavoro (Allegato 12 al DPCM 3 novembre 2020).
Per le IMPRESE EDILI
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili
(Allegato 13 al DPCM 3 novembre 2020).
Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del
trasporto e logistica (Allegato 14 al DPCM 3 novembre 2020).
Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA
Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID 19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 15 al DPCM 3 novembre 2020).
Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 al DPCM 3 novembre 2020).
Per le IMPRESE (non sospese) di Ristorazione, Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), Attività ricettive, Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), Commercio al dettaglio, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Informatori scientifici del farmaco, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Cinema e spettacoli dal vivo, Parchi tematici e di divertimento, Sagre e fiere locali, Strutture termali e centri benessere, Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e Guide turistiche, Congressi e grandi eventi fieristici, Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche.
Si applicano Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell’8 ottobre 2020 (Allegato 9 al DPCM 3 novembre 2020).
Tutti gli Allegati al DPCM citati sono rinvenibili al seguente link:
xxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/000/xx/00/xx/xxx
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS- CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
GUANTI MONOUSO, PULIZIA E DISINFEZIONE
Relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile):
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/XxxxxxxxxXXXxXXXXX-00xx.x00_0000xXxx.xxx/000000x0-0000-000x-00xx- c544fda6033c?t=1594651444216;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/XxxxxxxxxXXXxXXXXX-00xx.x0xXXXx0x%000%00.xxx/00000x00-00x0-0x00-000x- 7962df52fc35?t=159050075107
- Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/XxxxxxxxxXXXxXXXXX-00xx0_0000xXxx0.xxx/0xxxx0x0-000x-xx00-0xxx- 03e5d3d155b3?t=1591277298239
- Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19". xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/XxxxxxxxxXXXxXXXXX-00x00_0000.xxx/00000000-0x00-00x0-x00x- f37d9aafd186?t=1588953957255
SPECIFICA per le ATTIVITÀ COMMERICALI al DETTAGLIO
E’ fatto obbligo, in regione Lombardia, per gli esercenti di esercizi commerciali al dettaglio di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Oltre all’applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Per tali attività è altresì obbligatoria l’applicazione delle seguenti misure (Allegato 11 al DPCM 3 novembre 2020):
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell’orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) Per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Si raccomanda che:
- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
MISURAZIONE della TEMPERATURA
In tutte le attività collocate in regione Lombardia i datori di lavoro osservano le prescrizioni che seguono.
Deve essere rilevata, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità.
1. Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. Inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE sui LAVORATORI FRAGILI
(Articolo 83, D.L. 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020)
Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (Testo U- nico Sicurezza sul Lavoro), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (oggi fissata al 31 gennaio 2021), i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sani- taria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti “fragili” (in ragione dell’età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate, anche in termini di co-morbilità).
Per i datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il dirit- to del lavoratore con patologie documentate di chiedere al Datore di lavoro l’attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la nomina di un medico competente a hoc o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell’INAIL, ASL, Università – Dipartimenti di medicina Legale che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L’inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle presenti disposizioni, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
SPOSTAMENTI DA e VERSO L’ESTERO
PERSONE che FANNO l’INGRESSO in ITALIA dall’ESTERO PERSONE che SI RECANO all’ESTERO dall’ITALIA
La normativa in vigore è in costante evoluzione: la riassumiamo in base a gruppi di Stati e territori.
A - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Fær Øer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Xxx Xxxxx), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti ad alcuna limitazione e obbligo, salvo eventuali
provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall’Italia.
B - Belgio, Francia (inclusi Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse Isole del Canale, Gibilterra, isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro), Spagna (inclusi territori nel continente africano), esclusi in territori di questi paesi fuori dal continente europeo.
Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti ad alcuna limitazione (salvo eventuali provvedimenti
restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall’Italia) ma le persone che, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato:
- Sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Devono sottoporsi a test molecolare o antigenico (effettuato attraverso tampone) all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’ASL di territorio, o attestare di averne effettuato uno negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso;
- Sono soggette a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell’esito del tampone.
C - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Xxxxx del Sud, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazioni (salvo eventuali provvedimenti restrittivi
emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall’Italia) ma le persone che, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato:
- Sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Sono sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata.
D - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
Sono vietati gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in questi Stati. Fanno eccezione (presentando obbligatoriamente un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato non oltre 72 ore antecedenti l’ingresso stesso):
- Ingressi di cittadini (e loro familiari) dell’UE e degli Stati aderenti all’accordo di Schengen (Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Islanda) e cittadini del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano con residenza anagrafica in Italia;
- Ingressi di cittadini di Stati terzi (e loro familiari) soggiornanti di lungo periodo in Italia.
- Equipaggi dei mezzi di trasporto, personale viaggiante e funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.
- Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalle autorità sanitarie;
- Ingressi per ragioni non differibili (previa autorizzazione del Ministero della Salute);
In caso di ingresso eccezionale comunque le persone:
- sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- sono sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata.
Sono invece vietati tutti gli spostamenti verso questi Stati salvo i casi di assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E - Stati o territori esteri diversi da quelli sopra indicati (tutti gli altri). Sono permessi gli spostamenti da e verso questi Stati, esclusivamente per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio. Coloro che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia:
- Sono obbligati a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Sono sempre sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell’imbarco o dell’ingresso.
Questi obblighi di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per 14 giorni non si applicano (a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19) ai seguenti soggetti:
- Equipaggi dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
- Persone che, provenendo, da questi paesi sono dirette nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalle autorità sanitarie;
- Ingressi per ragioni non differibili (previa autorizzazione del Ministero della Salute) e presentando tampone molecolare o antigenico negativo effettuato non oltre 72 ore prima dall’ingresso stesso;
Nonché (a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, e che non abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana) ai seguenti soggetti:
- Cittadini e residenti, che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, di uno dei seguenti Stati e territori: Stati membri dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, isole del Canale, Gibilterra, isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Repubblica di San Marino, Svizzera, Islanda, Norvegia, isole Svalbard e Xxx Xxxxx, Liechtenstein, isole Fær Øer, Groenlandia, isole Azzorre e Madeira, Guadalupa, Martinica, Guyana, Mayotte, territori spagnoli in Africa, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Xxxxx (del Sud), Tailandia, Tunisia e Uruguay;
- Personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- Personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- Chiunque fa ingresso in Italia per compravate esigenze lavorative, salute o assoluta urgenza per un periodo non superiore a 120 ore (con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni);
- Chiunque transiti nel territorio italiano con mezzo privato per un periodo non superiore a 36 ore (con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni);
- Alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.
INDICAZIONI per LA DURATA e il TERMINE
dell’ISOLAMENTO e della QUARANTENA (Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020)
L’isolamento riguarda solo i casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (tampone) con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) accompagnato da un test molecolare (tampone) con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare (tampone) negativo effettuato il decimo giorno.
IL MINISTERO RACCOMANDA:
- Di eseguire il test molecolare (tampone) a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- Di prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- Di non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.
Se sono un CONTATTO del CONTATTO (ho avuto un contatto stretto con una persona che ha avuto contatto stretto con un positivo). Non dovrò fare nulla a meno che la persona con cui ho avuto contatto non diventi, durante la sua quarantena, un positivo.
SANZIONI
SANZIONI per i CITTADINI (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate).
Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale sulla inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro).
La violazione semplice delle norme di permanenza in quarantena è punita con l’ammenda da 500 a
5.000 euro e con l’arresto fino 3 mesi (si applica quando dalla violazione non deriva alcun danno per terzi).
Se il fatto costituisce violazione dell’articolo 452 del codice penale sui delitti colposi contro la salute pub- blica, o comunque più grave reato, si applica la sanzione ivi indicata: “chiunque commette, per colpa, il reato di diffu- sione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni”.
Se la diffusione di epidemia è commessa con dolo (volontariamente), la pena che si applica è l’ergastolo.
SANZIONI per le IMPRESE (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate, Asl, INL).
Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, anche per gli imprenditori, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale sulla inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro).
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina in ogni caso la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il Segretario Generale
(Xxxxx Xxxxxxxxx)
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a , nato/a il ,
a ( ), residente in ( ), via , e domiciliato/a in ( ), via , identificato/a mezzo
nr. , rilasciato da in data ,
utenza telefonica , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 cp),
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
¬ di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;
¬ di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
¬ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
➢ che lo spostamento è determinato da:
comprovate esigenze lavorative;
motivi di salute;
altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; (specificare il motivo che determina lo spostamento):
;
¬ Che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
;
¬ Con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
;
¬ In merito allo spostamento, dichiara inoltre che:
.
Data, ora e luogo del controllo
/ / , / ,
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
NOTE
i NORME NAZIONALI attualmente in vigore
• Ordinanza del Ministro della Salute 4 Novembre 2020, (valida fino al 20 novembre 2020 incluso): definizione di
Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Calabria quali regioni a rischio alto e scenario di massima gravità, e di Puglia e Sicilia quali regioni a rischio altro e scenario di elevata gravità;
• Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 3 Novembre 2020 (efficace fino al 3 dicembre 2020);
• Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 (durata e termine dell’isolamento e dalla quarantena);
• Ordinanze del Ministro della Salute 26 e 21 e 7 Ottobre, 21 e 25 Settembre, 12 e 16 Agosto 2020 (valide fino al 13 novembre 2020);
• Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 ottobre 2020, sulla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza;
• Decreto Legge 125 del 7 Ottobre 2020 (in vigore dall’8 Ottobre 2020);
• Comunicazione Ministeri Xxxxxx e della Salute 8 Settembre 2020, sul lavoro fragile;
• Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104, approvato con modificazioni dal Senato e all’esame della Camera per la conversione in Legge definitiva (fiducia ottenuta il 12 ottobre 2020);
• Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77;
• Decreto Legge 33 del 16 Maggio 2020, convertito con Xxxxx 14 Luglio 2020, n. 74;
• Decreto Legge 19 del 25 Marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni;
NORME REGIONALI attualmente in vigore
• Ordinanze di Regione Lombardia (tutte efficaci fino al 6 novembre 2020):
- 624 del 27 Ottobre 2020;
- 620 del 16 Ottobre 2020, Paragrafi 1.5 (rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro e ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 1.6 (rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per
la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia);
- 609 del 17 Settembre 2020, (voli covid-free);
- 573 del 29 Giugno 2020, limitatamente al paragrafo 1.4 (tirocini).