CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguo- no, la descrizione del pacchetto turistico contenu- ta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscri- vere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazio- nale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”)
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed ese- cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile agli articoli 1703 e seguenti C. C. (e con particolare riferimento all’art. 1720 C.C.) in tema di contratto di mandato e dalle previsioni di cui agli agli articoli 1678 e seguenti C. C. (e con particolare riferimen- to all’art. 1686 C.C.) in tema di contratto di tra- sporto, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzato- re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacan- za, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fal- limento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle paro- le “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre pa- role e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbli- ga in nome proprio e verso corrispettivo forfe- tario, a procurare a terzi pacchetti turistici, re- alizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distan- za, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non pro- fessionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realiz- zati ai sensi del seguente art. 4 verso un corri- spettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pac- chetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pac- chetto turistico.
d) La quota individuale di gestione pratica deve essere distinta dalla “quota di partecipazione” e va ad essa aggiunta, in quanto comprende i costi generali della gestione della pratica fin dalla sua apertura a fronte della prenotazione di servizi da parte del Turista, anche tramite l’intermediario (a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi amministrativi, i costi di comu- nicazione con i fornitori di tali servizi, quali com- pagnie aeree, compagnie assicurative, broker,
hotel, compagnie di bus etc.).
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun- que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) tra- sporto di cui gli artt. 1678 c.c. e seguenti; b) allog- gio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del tu- rista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turisti- co (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art.
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguen- ti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo ope- rativo, ove non nota al momento della prenota- zione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opere- ranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vet- tori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sot- toposto il Tour Operator: SETTEMARI S.r.l.
Sede legale: Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX. Sede Operativa: Xxx Xxxxxxxx, 00 - XX- XXXX. Capitale sociale versato: € 100.000 - Iscr. Registro Imprese Milano - R.E.A (MI) n.2117099
- X. XXX x X.X 00000000000 XXXX Xxxxxx xx
Xxxxxx n. 16079 del 7/4/2017.
ASSICURAZIONE - Polizza Responsabilità Ci- vile Organizzatori e Intermediari di Viaggio nr. 370665460 di Generali Italia S.p.A.
FONDO DI GARANZIA - Settemari S.r.l. ha aderi- to al Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. ed è pertanto socio ordinario del Fondo con numero di iscrizione 1109 del 2017.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto tu- ristico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in- termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto tu- ristico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunica- zione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. pri- ma dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, com- presa la necessità di ausilio in aeroporto per per- sone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe- ciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazio- ne e risultare oggetto di specifico accordo tra Turi- sta ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è esclu- so il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett.g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Or- ganizzatore. Tale importo viene versato a xxxx- lo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della even- tuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabil- mente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effet- tuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui so- pra, alle date stabilite, alla pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme ver- sate dal Turista all’intermediario – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la riso- luzione di diritto da operarsi con semplice co- municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diret- tamente dal turista o per il tramite dell’inter- mediario dal medesimo turista scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter- venuti o nel sito web dell’operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguen- za alle variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questio- ne.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubbli- cazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data ri- portata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la par- tenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. La quota individuale di gestione della pratica è sem- pre dovuta per ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi, eccetto per i bambini fino a 2 anni non compiuti.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’inter- mediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i ri- schi di annullamento;
d) costo eventuali polizze assicurative per spese mediche o altri servizi richiesti;
e) oneri e tasse areoportuali e/o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHET- TO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà imme- diato avviso in forma scritta al turista diretta- mente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza paga- mento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organiz- zatore o all’intermediario entro due giorni la-
vorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tran- ne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pa- gato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di se- guito indicati:
4.A. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quan- do la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
4.B. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di parteci- panti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effet- tivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.
6. In caso di annullamento del contratto per causa di forza maggiore o per cause terze e nel caso SETTEMARI S.r.l. sospenda i voli e l’operatività sulla destinazione (come – a mero titolo esem- plificativo - in caso di “sconsiglio” pubblicato da parte del Ministero degli Esteri ed avente ad oggetto una destinazione turistica determina- ta) o per annullamento del viaggio per cause ascrivibili unicamente al Tour Operator, la resti- tuzione del prezzo sarà comprensiva delle quote individuali di gestione pratica e delle eventuali assicurazioni sanitarie facoltative, trattenendo unicamente la somma relativa alla quota di as- sicurazione annullamento viaggio in quanto già attivata
7. Qualora il Tour Operator invece continui ad operare i voli/viaggi sulla destinazione turistica, nessun risarcimento e/o rimborso sarà dovuto al turista.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto sen- za pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele- menti del contratto oggettivamente configura- bili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente consi- derato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa- mente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alterna- tivo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organiz- zatore deve rimborsare al consumatore la dif- ferenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al pri- mo comma, o di quelle previste dall’art. 9, com- ma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com- ma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicura- tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme ver- ranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che inclu- dono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
386 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
5. In caso di recesso da parte del Turista per im- possibilità sopravvenuta a ricevere la presta- zione (ad esempio per malattia sopravvenuta) lo stesso sarà tenuto a rimborsare in ogni caso al Tour Operator i costi dallo stesso sostenuti (e documentalmente comprovati) per il pacchetto turistico e/o viaggio non usufruito.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemen- to di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pat- tuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto al- meno 4 giorni lavorativi prima della data fissa- ta per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostitu- zione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantifi- cata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente re- sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del pre- sente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la varia- zione di un elemento relativo ad una pratica già confermata e purchè la richiesta non co- stituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € come specificato nella scheda tecnica, al paragrafo modifica delle prenotazioni.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un do- cumento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguar- da l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx. it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corri- spondenti informazioni attraverso le loro rap- presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ov- vero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti po- trà essere imputata all’intermediario o all’orga- nizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’in- termediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre- notazione del pacchetto turistico o servizio tu- ristico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indi- viduale e di ogni altro documento valido per tut- ti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicu- rezza socio–politica, sanitaria e ogni altra infor- mazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di caratte- re generale presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui sopra non sono conte- nute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei
- poiché essi contengono informazioni descrit- tive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non infor- mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse do- vranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazio- ne prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invo- care, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osser- vanza delle regole di normale prudenza e dili- genza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego- lamenti, alle disposizioni amministrative o le- gislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovesse- ro subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al dirit- to di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’or- ganizzatore, all’atto della proposta di compra- vendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le partico- lari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attua- zione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alber- ghiere viene fornita in catalogo od in altro mate- riale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle compe- tenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’or- ganizzatore si riserva la facoltà di fornire in cata- logo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valu- tazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turi- sta a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal- mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assun- te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estra- nee alla fornitura delle prestazioni previste in con- tratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragio- nevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazio- ne del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazio- ne ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art.50E salvo l’esonero di cui all’art. 46 cod. tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono discipli- nati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazio- nali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli ar- ticoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite pre- fissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contrat- to sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Con- dizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve- dibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rap- presentante locale o l’accompagnatore vi ponga- no tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di rice- vimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rien- tro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI AN- NULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al mo- mento della prenotazione presso gli uffici dell’or- ganizzatore o del venditore speciali polizze assicu- rative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che co- prano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascen- ti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di poliz- za pubblicate sui cataloghi o esposte negli opu- scoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. REGOLAMENTO CE N° 261/2004
La Settemari S.r.l. non è un vettore aereo nè un vettore operativo, secondo le definizioni contenu- te nel Regolamento CE n° 261/2004 (in seguito Regolamento). Gli obblighi previsti dal Regola- mento in materia di compensazione sono limitati esclusivamente ai vettori aerei e/o vettori ope- rativi; pertanto tutte le richieste di risarcimento concernenti la cancellazione, il ritardo o il nega- to imbarco con riferimento al trasporto aereo dovranno essere presentate al relativo Vettore Aereo. La Settemari S.r.l. non assume alcuna re- sponsabilità ai sensi del Regolamento, ricadendo quest’ultima esclusivamente al Vettore Aereo, che è l’unico al cui il Xxxxxxxxxx dovrà rivolgersi in caso di richieste di risarcimento di questo tipo. Nell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, il Passeggero sarà tenuto ad attenersi al Contrat- to e a non ledere i diritti attribuiti alla Settemari
S.r.l. dalle Condizioni generali di Xxxxxxx e/o dalla Legge”.
21. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O IN- SOLVENZA (Art.50 Cod.Tur.)
Il soggetto giuridico proponente dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art.50 D.Lgs. 79/2011
- Codice del Turismo - e successive modifiche in
quanto socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede legale: Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, P. IVA: 09566380961 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) socie- tà costituita al preciso scopo di permettere ai pro- pri soci di ottemperare alla suddetta normativa. i Clienti potranno godere delle tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dal- la normativa citata.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui ven- gono pubblicati i cataloghi che riportano le in- formazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire va- riazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere con- ferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDI- TA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo ser- vizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turi- stico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguen- ti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contrat- to di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema- tica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il ser- vizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina as- solutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La termi- nologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispon- denti figure del contratto di vendita di singoli ser- vizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 E SS.MM.II
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimen- to è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trat- tamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLU- SIONE I REATI CONCERNENTI LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COM- MESSI ALL’ESTERO.
APPROVATO DA:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO