ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
Concessione in uso temporaneo di spazi pubblici all’aperto nell’ambito del Centro Storico del Comune di Vicenza per manifestazioni e eventi. Semplificazione delle procedure autorizzative ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all’art. 10, c. 4, lett. g) e agli artt. 20, 21, 49 e 106, c. 2bis del D.Lgs. 42/2004.
TRA
Il Comune di Vicenza, con sede in Corso Palladio 98 – Vicenza, rappresentato dal Sindaco Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx
E
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxx, rappresentata dal Soprintendente xxxx. Xxxxxxxx Xxxx,
nel seguito anche denominate Parti.
CONSIDERATO
- CHE costituisce obiettivo significativo e preminente dell'Amministrazione Comunale di Vicenza la realizzazione di eventi temporanei di breve durata con natura culturale, sociale, sportiva ed enogastronomica, mediante occupazione di suolo pubblico, rganizzati direttamente o su proposta di enti organizzatori terzi, assicurando l’adeguata tutela delle aree di interesse culturale;
- CHE gli allestimenti degli eventi in oggetto insistono su aree e beni pubblici di interesse culturale e come tali assoggettati alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in particolare alle previsioni degli artt. 10, c. 4, lett g), 20 e 21 del medesimo Codice;
- CHE l’eventuale concessione in uso a terzi anche a carattere temporaneo di detti beni deve essere autorizzata dalla Soprintendenza anche ai sensi dell’art. 106 c. 2-bis del medesimo decreto, su istanza dell'ente pubblico proprietario;
- CHE l'art 4 c.1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. prevede che le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno competenza territoriale per la tutela e, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per la valorizzazione dei beni culturali del territorio di competenza;
- CHE l'art 112 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. riporta: "Lo Stato, (...) e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica (...)";
- CHE gli eventi ed iniziative oggetto del presente accordo rientrano tra le attività d'interesse istituzionale e collettivo per la valorizzazione culturale, turistica e delle relazioni del territorio;
- CHE il Comune di Vicenza, Area Servizi al Territorio - Servizio SUAP Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni gestisce i procedimenti istruttori ed il rilascio del provvedimento concessorio/autorizzatorio finale, relativi alle richieste di realizzazione degli eventi in premessa meglio specificati, proposti da organizzatori terzi, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- CHE le iniziative di promozione delle attività delle realtà sociali- culturali, sportive ed economiche del territorio hanno come unico scopo di contribuire in maniera significativa all'interesse pubblico e al conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Vicenza;
- CHE gli enti sottoscrittori del presente accordo, nel rispetto delle competenze e prerogative di ciascuno, sono orientati a collaborare per la valorizzazione ed adeguata tutela del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Vicenza;
VISTI
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 art. 41;
- la Legge 241/90;
- la Legge Regionale Veneto n. 17 del 6 maggio 2019;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169;
- il X.X. 00 giugno 1931 n. 773 e X.X. 0 maggio 1940 n. 635 – Reg. esec. TULPS;
- il D.L. 08.08.2013 n. 91 convertito in L. 2 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo);
- il Regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 settembre 2010);
- il Regolamento per l'uso degli spazi aperti del centro storico di Vicenza (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.68/94225 del 18.12.2012);
- il Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/99013 del 20/07/2017 in vigore dal 24/08/2017);
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
al fine di pervenire alla definizione di un accordo quadro, in coerenza con le funzioni di tutela e valorizza- zione dei beni culturali della città di Vicenza, le Parti sottoscrivono il presente
ACCORDO
Art. 1
Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti le tipologie di occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante installazione di attrezzature e arredi a carattere provvisorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni da parte del Comune o di enti terzi riportate nel Documento Tecnico unito al presente Accordo, del quale fa parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Del presente Accordo fa parte integrante anche l’allegato Documento tecnico di cui all’articolo 1.
Art. 3
Il presente accordo ha carattere sperimentale e efficacia di 24 mesi dalla data della sottoscrizione, con possibilità di proroga previo espresso consenso di entrambe le parti.
Art. 4
Il Comune e la Soprintendenza procederanno ad attuare un monitoraggio annuale sull’applicazione del presente accordo.
Art. 5
Le Parti si impegnano a divulgare il presente Accordo attraverso la pubblicazione sui propri siti informatici istituzionali e a promuovere attività volte all’illustrazione del medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
Il Soprintendente Xxxxxxxx Xxxx
(firmato digitalmente ex X.Xxx. 82/2005)
Comune di Vicenza
Il Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente ex X.Xxx. 82/2005)
DOCUMENTO TECNICO
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Documento Tecnico disciplina le caratteristiche tipologiche e planimetriche delle attrezzature e degli arredi da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio individuate dal medesimo Accordo.
2. Il presente documento tecnico costituisce parte integrante dell’Accordo tra il Comune di Vicenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dal titolo: “Concessione in uso temporaneo di spazi pubblici all’aperto. Semplificazione delle procedure autorizzative nell’ambito del Centro Storico del Comune di Vicenza per manifestazioni e eventi ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all’art. 10, c. 4, lett. g) e agli artt. 20, 21 e 106, c. 2bis del D.Lgs. 42/2004”.
3. Il presente Documento Tecnico si conforma alla vigente disciplina statale e regionale ai fini della tutela e della valorizzazione del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.
Art. 2
Procedimento di autorizzazione semplificato
1. Le concessioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per eventi e manifestazioni in aree di importante interesse culturale sono rilasciate di norma dal Comune previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 106, c. 2 bis del D.lgs. n. 42/2004. Il Comune ai fini del rilascio dell’atto di concessione si avvale dell’Area Servizi al Territorio - Ser - vizio SUAP Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni.
2. Tutte le istanze di occupazione temporanea del suolo pubblico o del suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio per eventi e manifestazioni sono presentate al Comune, che ne verifica la compatibilità con i criteri e le prescrizioni di cui ai successivi articoli.
3. Al fine di consentire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di rilascio delle concessioni, si considerano autorizzate dalla Soprintendenza tramite la sottoscrizione del presente Accordo le concessioni rispetto alle quali il Comune abbia verificato la conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
4. Il Comune una volta acquisite le richieste e le istanze degli organizzatori e comunque non oltre i 20 gg precedenti l’evento, le invierà preliminarmente alla Soprintendenza per consentire alla stessa di segnalare eventuali difformità rispetto alle previsioni del presente documento tecnico o altre criticità specifiche con obbligo del Comune di adottare tutti gli atti conseguenti alle specifiche prescrizioni della Soprintendenza, ingiungendo al Concessionario le eventuali misure correttive. Laddove la Soprintendenza non ritenga di segnalare entro i 10 gg lavorativi dall’evento, il medesimo si intende autorizzato nelle forme previste dalla richiesta acquisita agli atti del Comune di Vicenza.
4-bis. Resta inteso che si esonera il Comune di Vicenza da quanto previsto al presente art. 4. per tutti gli eventi autorizzati dalla Soprintendenza o per i quali non sono state rilevate criticità da parte della medesima qualora essi rivestano carattere ripetitivo negli anni e presentino lo stesso allestimento e la medesima durata.
5. Tutti gli eventi che prevedano allestimenti e spazi diversi da quelli contemplati nei successivi articoli e nell’allegato planimetrico dovranno seguire la procedura ordinaria di autorizzazione con inoltro alla
Soprintendenza della relativa documentazione da parte del Comune come da indicazioni contenute nella nota della Soprintendenza prot. 0007447-P del 21.03.2022.
Art. 3
Tipologia degli allestimenti
Gli elementi costituenti gli allestimenti per eventi e manifestazioni sono classificati come di seguito riporta- to:
◦ Casette in legno
◦ Gazebo tessili di colore chiaro e uniforme
◦ Food-trucks
◦ Ombrelloni
◦ Coperture tipo “americane”
◦ Tavoli
◦ Sedie e poltrone
◦ Pedane in legno
◦ Palchi per concerti e spettacoli
◦ Bagni chimici
Ogni altra tipologia peculiare di struttura, funzionale ad eventi di particolare impatto e rilevanza, deve esse - re assentita specificamente dalla Soprintendenza nelle forme ordinarie.
Le fasi di trasporto, allestimento e disallestimento dovranno prevedere opportune cautele e protezioni degli apparati monumentali.
Non è consentito in nessun caso affiggere manifesti o altro materiale sui muri e sulle cancellate degli edifici monumentali.
Le eventuali manifestazioni concomitanti nella stessa area dovranno prevedere allestimenti uniformi.
Art.4
Criteri spaziali
Tutti gli elementi strutturali delle tipologie sopra descritte dovranno trovare collocazione esclusivamente nelle aree individuate nell’allegato planimetrico.
Art.5
Criteri generali
Tutti gli eventi e manifestazioni previste nelle aree individuate dall’Accordo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
• Piazza dei Signori, Piazza Biade
◦ Eventi, manifestazioni e mostre mercato saranno allestiti su un’unica doppia fila di gazebo posizionata centralmente, al fine di lasciare libera la facciata della Basilica Palladiana e degli altri edifici monumentali che si affacciano sulla Piazza per favorirne la corretta fruizione e non saturare lo spazio delle piazze. I gazebo saranno di dimensione e colore uniforme.
◦ Eventuali palchi, pedane con strutture “americane” saranno collocati al capo ovest della Piazza, così come per i concerti.
◦ Tutti gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 2,5 m di distanza dagli edifici e dagli elementi monumentali, in particolare dalla Torre Bissara e dall’Edicola Cinquecentesca.
◦ Non sono consentite strutture accessorie agli eventi che limitino la visuale sugli edifici monumentali, impattando sulla percezione dello spazio urbano (es. gru per le riprese televisive, torri layer, strutture di regia mobile su gomma, ecc.).
◦ Non sono consentite di norma proiezioni video sui monumenti tutelati, che dovranno essere eventualmente autorizzate dalla Soprintendenza.
◦ In caso di allestimento di gazebo i plateatici dovranno essere opportunamente rimodulati o, qualora incompatibili, rimossi durante il periodo della durata della manifestazione, salvo deroghe specificatamente autorizzate.
• Piazzetta Palladio
◦ Nessun elemento strutturale potrà essere posizionato in Piazzetta Palladio.
• Corte dei Bissari e sottoportico fra Xxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx
◦ Gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 2,5 m di distanza dalla facciata ovest della Basilica palladiana e dovranno essere lasciate libere le uscite di emergenza dalla Basilica Palladiana e dall’area Archeologica.
◦ L’ingresso ai servizi igienici dell’area archeologica dovrà essere presidiato da addetti alla vigilanza.
◦ Eventuali servizi igienici temporanei (cd. bagni chimici) saranno posizionati nel sottoportico fra Piazza dei Signori e Corte dei Bissari, addossati al muro lato Torre Bissara, debitamente schermati e sorvegliati dagli organizzatori.
◦ Nel sottoportico fra Piazza dei Signori e Corte dei Bissari potrà essere impegnata ad uso deposito (opportunamente schermato) o espositivo la prima arcata lato Torre Bissara, mentre saranno lasciate libere le altre due.
• Loggia del Capitaniato
◦ Ogni elemento dovrà essere posizionato in modo tale che sia garantito l’accesso alla Sala consiliare e alla zona retrostante la Loggia.
◦ In caso di installazioni artistiche temporanee sarà mantenuta una distanza di almeno 1,5 m tra loro e dette installazioni saranno opportunamente cordonate.
◦ In caso sia ritenuto necessario verrà predisposto tappeto o moquette a protezione della pavimentazione.
◦ La Loggia sarà presidiata con servizio di vigilanza continuativa per tutta la durata dell'evento.
• Piazza Duomo
◦ Eventi e manifestazioni saranno allestiti su un’unica fila di gazebo distribuita attorno all’aiuola centrale al fine di lasciare libere le facciate dei palazzi che prospettano sulla piazza. I gazebo saranno di dimensione e colore uniforme.
◦ Non sono ammessi palchi ma solo pedane, prive di qualsiasi elemento di copertura.
◦ È ammessa la somministrazione di cibi e bevande solo dopo attento esame dell’Amministrazione Comunale e previa autorizzazione puntuale della Soprintendenza.
• Corso Fogazzaro
o La prima struttura posizionata a partire dall'intersezione di Corso Palladio dovrà mantenere la distanza dallo stesso di almeno 5,00 m; di fronte al civico 90 i banchi/gazebo dovranno essere posizionati ad almeno 1,2 m l'uno dall'altro per consentire l'accesso al plateatico del pubblico esercizio; di fronte al carraio c.n. 100 non dovranno essere installate strutture, in ogni caso dovrà essere mantenuto libero uno spazio di almeno 6 m per le manovre di accesso ai mezzi dei residenti.
• Piazza San Xxxxxxx
◦ Le strutture potranno essere collocate nella parte centrale della piazza delimitata dal disegno della pavimentazione.
◦ Non sono consentite strutture e/o manufatti di altezza tale da interferire con il monumento dedicato a Xxxxxxx Xxxxxxx e con le pregevoli facciate dei monumenti che prospettano la piazza.
• Piazza Castello
◦ Dovrà essere lasciato un congruo spazio libero per consentire il passaggio di auto da e per Contrà Castello.
• Piazzale De Gasperi
◦ Il posizionamento delle strutture, qualora l’esposizione sia verso la strada stessa, dovrà lasciare sgombero il marciapiede e l’accesso agli edifici retrostanti, nonché mantenere debita distanza dal plateatico del pubblico esercizio ivi presente.
• Parco Querini
◦ I Viale delle Statue dovrà rimanere completamente libero da qualsiasi tipo di installazione compresa una fascia di rispetto di almeno 7,5 m.
◦ Al fine di salvaguardare il decoro, l'integrità e la corretta visibilità della Peschiera con il Tempietto e del viale alberato fiancheggiato da statue, eventuali servizi igienici dovranno essere allestiti nell’area prossima all’accesso indicato come di servizio. Il numero dei bagni chimici dovrà essere ridotto allo stretto necessario e gli stessi dovranno essere opportunamente mitigati.
◦ Tutti gli allestimenti previsti per lo svolgimento delle manifestazioni dovranno debitamente distanziarsi dalle strutture monumentali e dagli apparati decorativi presenti nell’area del giardino al fine di garantire sufficienti livelli di protezione e conservazione degli stessi.
• Giardino Valmarana Salvi
◦ È consentita la collocazione degli allestimenti nella parte del giardino prossima al muro di cinta che prospetta su corso dei SS. Xxxxxx e Fortunato. Gli allestimenti potranno essere collocati nel vialetto posto a destra dell’ingresso ivi comprese le due diramazioni che intercettano il vialetto che conduce alla fontana. Il posizionamento dovrà comunque avvenire a opportuna distanza dagli elementi monumentali che contraddistinguono il pregevole giardino.
◦ Possono essere posizionati solo gazebo leggeri, senza pavimentazione e non ancorati al suolo, in adiacenza ai vialetti, di cui occuperanno solo un lato al fine di consentire la percorribilità degli stessi.
◦ Strutture temporanee quali gazebo, pedane e similari, ivi comprese le cd. “casette” per il solo periodo delle festività natalizie con termine all’Epifania o al primo fine settimana successivo, e comunque di dimensioni massime di 3 x 4 m, saranno da posizionare solo sulle parti a ghiaino non sul manto erboso.
◦ Non è consentito il posizionamento di locandine su cancelli e cancellate del Giardino; è consentito collocare n° 1 espositore pubblicitario a piantana di dimensioni contenute e dal design sobrio ed elegante, posto in posizione defilata e adeguatamente distanziato dal portale di ingresso.
• Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (xxxx ex-edicola)
◦ Dovrà esser garantita, con il posizionamento dei gazebo, la permanenza e il transito pedonale sul marciapiede; in prossimità dell'intersezione con Corso Palladio saranno possibili 2 posizionamenti (di max 3 x 3 m) ad una distanza sufficiente a garantire le manovre di svolta dei veicoli in sicurezza.
• Piazza Garibaldi/delle Poste
◦ Nessun banco commerciale, installazione, ecc. potrà trovare alcuna collocazione di fronte alla “Fontana dei Bambini” con l’opera del Maestro Xxxxx Xxxxxxxxx. La suddetta dovrà essere lasciata libera e visibile, non occupata nelle sue superfici e ambiti delimitati da dissuasori in pietra, a protezione dei passaggi pedonali, veicolari e di emergenza.
Art. 6
Allestimenti straordinari e in altre aree del centro storico o comunque tutelate
Il Comune di Vicenza richiederà specifica autorizzazione alla competente Soprintendenza nei casi in cui gli allestimenti proposti nelle aree di cui sopra esulino dai parametri previsti dal presente accordo e in tutti gli altri casi di allestimento in altre aree del centro storico o comunque tutelate.
Art. 7
Modalità di presentazione delle istanze e degli allegati tecnici
Gli organizzatori di manifestazioni/eventi faranno pervenire agli uffici preposti adeguata documentazione tecnica così come prescritto dalla competente Soprintendenza con comunicazione pervenuta con nota pgn nr. 0046696/2022 del 22/03/2022 (rif. nota SABAP-VRVIRO prot. n. 007447-P del 21-03-2022), redatta a firma di Architetto iscritto all’Ordine, comprendente quanto segue:
◦ planimetria della piazza/spazio urbano interessata dall’evento con inserimento in scala di tutti gli allestimenti che si intendono posizionare per lo svolgimento della manifestazione/evento;
◦ rendering e/o simulazioni fotografiche degli allestimenti previsti al fine di valutare le eventuali interferenze che tali strutture potrebbero creare negli ambiti interessati dalle manifestazioni e/o eventi;
◦ esauriente documentazione fotografica di tutti gli spazi urbani e aree oggetto della concessione. Le foto dovranno essere collegate ai coni ottici segnati sulla relativa planimetria;
◦ elaborati grafici illustrativi degli allestimenti/strutture con indicazione delle loro dimensioni, materiali e cromie al fine di valutare le eventuali interferenze che tali allestimenti potrebbero creare negli ambiti monumentali interessati dagli eventi e dalle manifestazioni;
◦ qualora gli eventi e/o le manifestazioni richiedessero la collocazione, seppur temporanea, di loghi o altri mezzi pubblicitari, comprese autovetture e altri manufatti pubblicitari e/o promozionali, gli stessi dovranno essere dettagliatamente illustrati su idonea documentazione grafica con indicazione delle loro caratteristiche cromatiche, dimensionali accompagnati da fotosimulazioni;
◦ la documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune in tempi congrui per l’istruttoria di competenza e per il suo invio alla Soprintendenza.
Art. 8
Sopralluoghi ispettivi
Al termine dell'evento dovrà essere prontamente ripristinato lo stato dei luoghi. A tal fine il Comune proce- derà al sopralluogo di verifica degli eventuali danni monumentali.
Xxxxx restando i poteri di xxxxxxxxx e controllo previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza si riserva di effettuare, nel periodo di validità del presente protocollo, sopralluoghi atti a verificare lo stato di concreta attuazione delle previsioni di cui di cui all'art. 3 del presente Allegato tecnico all’Accordo.
Il Comune di Vicenza si impegna a dar seguito a quanto, a seguito di sopralluogo, fosse eventualmente rilevato e prescritto da parte della Soprintendenza ai fini della tutela dei siti in argomento.
Art. 9
Cartelli e mezzi pubblicitari
Cartelli e mezzi pubblicitari, comprese autovetture e altri manufatti pubblicitari e/o promozionali, potranno essere ammessi solo se espressamente previsti nell’istanza e specificamente autorizzati dal Comune. Dovranno essere di modeste dimensioni, senza agganci a superfici murarie e nessuna interferenza con la visibilità dei complessi monumentali del centro storico di Vicenza. Dovranno inoltre essere cromaticamente e contenutisticamente compatibili col decoro urbano e col rispetto dei monumenti di pregio storico architettonico presenti.
Non sono ammesse insegne luminose, led-walls e proiezioni di qualunque genere, il cui utilizzo dovrà prevedere l’espressa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Art. 10
Norme finali
Tutto quanto non previsto dal presente Allegato Tecnico e concernente la materia della tutela e valorizzazione dei Beni Culturali sarà trattato secondo la normativa vigente in materia.