DETERMINA N. 23 IN DATA 14.07.2022
Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNITA' PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA
DETERMINA N. 23 IN DATA 14.07.2022
VISTA la dichiarazione con cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l’art. 1, comma 1, del D.L. 14
gennaio 2021, n. 2, l’art. 1, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, l’art. 1 del D.L. 23
luglio 2021, n. 105, nonché l’art. 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;
VISTO l’art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l’altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;
VISTO D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», in corso di conversione e, in particolare, l'art. 2, rubricato
«Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell’Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell’Unità...»;
VISTO il D.P.C.M. del 29 marzo 2022 registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 2022 con il Maggior Generale Xxxxxxx XXXXXXX è stato nominato Direttore dell’Unità e esercita le proprie funzioni direttoriali in base ai poteri di cui all'art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 ed all’art. 122 del
D.L. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Direttore dell’Unità di adottare provvedimenti «in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea»;
CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall’emergenza sanitaria, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;
VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell’azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, anche ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che il generale principio dell’economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 13 aprile 2022 con la quale il Direttore dell’Unità, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l’articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;
VISTO il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il X.X. 00 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all’introduzione del “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO delle condizioni di somma urgenza dell’esecuzione della fornitura in parola che rendono opportuno procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, come autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta ivi incluse le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del menzionato decreto;
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;
CONSIDERATO quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020., la quale ha evidenziato quanto segue:
- “… gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli procedurali”;
- “come risulta dalla giurisprudenza della Corte (Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), il richiamo all’urgenza eccezionale implica che la necessità dell’appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile”;
- “per rispondere alle esigenze immediate … delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19”;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell’ambito dell’iniziativa volta ad un approccio comune alla lotta anti COVID-19 in data 7 ottobre 2020, ha finalizzato un accordo per l’acquisto del farmaco Veklury (remdesivir) con l’azienda produttrice Gilead Sciences sottoscrivendo, in nome e per conto degli Stati Membri, il Framework Contract n. SANTE/2020/C3/048 (FWC - Accordo Quadro), la cui efficacia è terminata in data 7 marzo 2022;
TENUTO CONTO che è tuttora in corso la negoziazione di un nuovo Framework Contract (FWC - Accordo Quadro) da parte della Commissione Europea per l’acquisizione del medesimo farmaco;
PRESO ATTO della richiesta del Ministero della Salute, acquisita da questa Unità con n. prot. CSEC19RM AECA3DA REG2022 1000546 del 12 aprile 2022, nella quale viene segnalata la necessità di provvedere all’acquisto di ulteriori 20.000 fiale di farmaco Veklury (remdesivir) e, successivamente, ad ulteriori 100.000 fiale;
VISTO il contratto stipulato tra l’Unità di Completamento della Campagna Vaccinale e Gilead Sciences S.r.l. in data 17 maggio 2022 per la fornitura di 21.024 fiale di Veklury (remdesivir), con la possibilità dell’opzione di forniture di ulteriori partite di Prodotto, fermo restando il prezzo di acquisto unitario pari a euro 345,00 (trecentoquarantacinque/00) oltre IVA per singola fiala, da esercitare per iscritto, mediante invio di apposita ulteriore Lettera di commessa specificando anche le modalità e i luoghi di consegna (art. 1.2. e 2.3. del Contratto);
ACCERTATO che il farmaco Veklury (remdesivir) è risultato necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, conseguentemente, un’interruzione della fornitura comporterebbe un grave danno alla salute pubblica;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle ulteriori 100.000 fiale di Veklury (remdesivir) da acquistare, già indicate nella citata richiesta del Ministero della Salute del 12 aprile 2022, è emersa la necessità di acquistare circa 29.000 fiale, prima, e circa 61.000 fiale poi, per far fronte ai consumi raddoppiati su tutto il territorio nazionale nelle ultime settimane, e che hanno provocato la riduzione drastica dell’autonomia delle regioni;
VISTA la determina n. 18 del 04.07.2022 con la quale è stato disposto l’approvvigionamento di
29.472 fiale, a cui è seguita la lettera di commessa del 05.07.2022, debitamente accettata da Gilead Sciences, con la quale si è provveduto al suddetto primo approvvigionamento;
CONSIDERATO che, successivamente, l’Azienda ha reso disponibili n. 61.824 fiale in ragione del confezionamento in “bulk” da 48 unità di farmaco, da consegnare, rispettivamente, n.
29.472 a luglio e 32.352 fiale ad agosto;
DATO ATTO che la spesa derivante dall’approvvigionamento richiesto è finanziata con le risorse disponibili attestate al Bilancio dell’Unità;
il Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia Maggior Generale Xxxxxxx XXXXXXX, ai sensi delle richiamate disposizioni
DETERMINA
per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:
− di provvedere all’approvvigionamento di n. 61.824 fiale di farmaco Veklury (remdesivir) attraverso Lettera di commessa a favore di Gilead Sciences S.r.l., produttrice del farmaco richiesto, per un importo complessivo pari ad € 21.329.280,00 (ventunomilionitrecentoventinovemiladuecentottanta/00) + IVA al 10%;
− di nominare quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX dell’Unità di completamento della campagna vaccinale - Area Amministrativa – Unità contratti e acquisti;
− di nominare quale Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Ten. sa. Xxxxxx XXXXXXXXXXX dell’Unità di completamento della campagna vaccinale - Area Logistico- operativa - Unità Specialisti;
− di provvedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
− di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
− di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che il CIG attribuito risulta essere 9321423998;
− di dare atto che l’unità responsabile dell’esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice, del
D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, è l’Area Logistica Operativa di questa Struttura;
− di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
− di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.
IL DIRETTORE DELL'UNITÀ
(Maggior Generale Xxxxxxx XXXXXXX)