CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER REGOLARE I RAPPORTI TRA COMUNE DI MESAGNE E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI. Art. 52 R. Reg. 04/07 (All. B)
L'anno_____ addì _________ del mese di _________ nella sede della Casa Comunale
SI SONO COSTITUITI
dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a _________ il _______ responsabile area sociale e culturale del Comune di Mesagne, nominata con Decreto del Sindaco nr. ______, che interviene nel presente atto, in rappresentanza del Comune di Mesagne, a norma dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/00 e s.m.i.,
E
dr. ___________, nato a ______ il _____ e residente a ______ codice fiscale _____che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della SOCIETA’ COOPERATIVA ______ con sede legale in _____ alla via _____, gerente il centro socio-educativo diurno denominato ___________ sita in Mesagne alla via _________, in possesso della autorizzazione al funzionamento di: comunità educativa per minori rilasciata con determinazione dirigenziale del Comune di _______ (__) n. __ del ________ ed iscritta al relativo albo regionale con provvedimento n. _____ del_____,
C. F. _______, giusta delega del Consiglio di Amministrazione nr. ______del _____ che si allega al presente atto sotto la lettera “A”
PREMESSO CHE
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 8, comma 3 lettera “f”, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 della medesima legge;
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e s.m.i che pone tra gli obiettivi dell’assistenza sociale quello di assicurare servizi ed interventi che privilegino il mantenimento, l’inserimento e il reinserimento dei soggetti nell’ambito famigliare e sociale di appartenenza o provvedano, se necessario, al loro inserimento in ambienti comunitari idonei;
- il Regolamento Regionale n. 4/07 di attuazione della L.R. n. 19/2006, approva, tra l’altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e socio-sanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n.4/2007 ha ridefinito e qualificato le diverse tipologie di “strutture educative” per minori, nello specifico Centri socio-educativo diurno ai sensi dell’art. 52 R.R. 4/2007;
i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali devono adottare la Carta dei Servizi secondo le modalità previste dall’art. 58 della L R 19/06
- che con determinazione dirigenziale n. ____del _________, esecutiva, si approvava il presente schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Mesagne e le strutture residenziali e semi-residenziali per minori designando al Responsabile dell’area sociale e culturale dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx per il procedimento della stipula delle convenzioni con le strutture ospitanti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le costituite parti, prendendo atto di quanto espresso nel presente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si addiviene alla stipula del presente atto, in virtù del quale si conviene quanto appresso:
ART.1 (Tipologia e finalità del servizio)
Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente abili.
ART. 2 (Descrizione del servizio)
Il centro socio-educativo diurno rivolge la propria attività alla totalità dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente abili al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale.
L’ accoglienza di carattere diurna, è garantita a minori compresi tra i sei e i diciotto anni.
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ART. 3 (Funzionamento del servizio)
La struttura affidataria deve assicurare attività ed interventi che prevedano lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento e l'orientamento.
L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire la collaborazione continuativa e coordinata con le Istituzioni Pubbliche (Servizio Sociale Professionale del Comune, Tribunale dei Minorenni, S.erT, NIAT e qualunque altra struttura che in base ai problemi emergenti sarà opportuno consultare e coinvolgere).
La struttura affidataria si impegna ad elaborare e realizzare per ciascun minore ospitante, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune, d'intesa con la magistratura xxxxxxxx ,xx xxxxxxxxx ,x con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato (P. E. I.).
Il P. E. I. Deve essere condiviso dal minore e deve tener conto delle esigenze di formazione e crescita evolutiva dello stesso e tendere alla rimozione delle cause che hanno determinato l'affidamento e ad osservare le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante.
ART.5 (Garanzie dell'ente affidatario)
La struttura affidataria si impegna a garantire ai minori ospiti:
il diritto ad essere ascoltato, sostenuto, accompagnato ed orientato nella crescita;
i supporti educativi necessari nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in relazione all'età di ogni minore, alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni;
lo stimolo allo sviluppo di comportamenti sani e rispettosi di sé e degli altri;
le sollecitazioni all'autostima e alla consapevolezza di poter essere protagonista positivo nel gruppo, nella famiglia, nella comunità sociale e scolastica;
la fruizione delle offerte formative di agenzie sportive, ricreative, culturali e presenti sul territorio;
l’ orientamento formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e all'avviamento al lavoro: integrazione e collaborazione con la rete territoriale dei servizi e del privato sociale, in particolare per favorire i percorsi formativi e di rilevanza lavorativa;
la prosecuzione della presa in carico del minore nei momenti in cui altre agenzie sono assenti come nei periodi di vacanze estive ed invernali;
a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
al pieno rispetto delle prestazioni previste dall'art.52 del Reg. Reg. n. 4/2007,
a rispettare scrupolosamente l'art.36 del Reg. Reg. n. 4/2007, in particolare, per quanto attiene al PEI (progetto educativo individualizzato) da redigere per ogni minore utente del servizio.
La struttura affidataria, inoltre assicura:
sostegno alle famiglie nel gestire il processo educativo:
supporto alla famiglia perché al minore sia garantita, tramite il servizio sanitario della competente ASL, una assistenza sanitaria atta a favorire il normale e armonico sviluppo psico-fisico.
La struttura affidataria organizza le seguenti attività:
attività sportive;
attività ludico-ricreative;
attività culturali;
attività di sostegno scolastico;
momenti di informazione;
somministrazione pasti;
servizio trasporto (se previsto);
Le attività devono essere pianificate in relazione agli interessi dei minori e svolte per gruppi di minori aggregati per classi di età.
ART. 6 (Adempimenti ente affidatario)
La struttura affidataria deve:
pianificare le attività in seguito ad una ricognizione dei bisogni di ciascun minore, effettuata mediante analisi del contesto quotidiano in cui lo stesso vive attraverso continui confronti con i servizi sociali, la famiglia, la scuola e altre agenzie formative del territorio;
elaborare e realizzare, dopo un periodo di osservazione, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Mesagne, d'intesa con la magistratura minorile se coinvolta e con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato che preveda momenti di ascolto e confronto, aggregazione e operatività, sia all'interno che all'esterno della struttura stessa;
programmare le attività tenendo presente le opportunità offerte dal territorio;
promuovere occasioni di incontro fra gli operatori, famiglie e scuola per attivare momenti di reciproco aiuto e di riflessione tese a modificare, in positivo, le relazioni genitoriali, fra famiglia ed educatori, e quelle fra operatori e istituzione scolastica;
servirsi del contributo e delle competenze psico-pedagogiche di professionisti per meglio operare;
garantire la continua visibilità dei percorsi educativi e delle attività e mettere a punto attività di monitoraggio e forme di valutazione degli interventi resi, anche con l'ausilio di esperti, attraverso cui utenti e famiglie controllano e partecipano al processo formativo.
Le attività previste:
mireranno a sviluppare tutte le dimensioni della personalità del minore, da quella relazionale e affettiva a quella espressiva - comunicativa;.
saranno di tipo operativo per favorire il massimo coinvolgimento del minore e avranno caratteristiche formative anche attraverso attività ludico-ricreative e sportivo;
saranno stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure sanitarie, cura dell'abitazione, cure affettive e relazionali, ecc...);
garantiranno il sostegno post scolastico per i minori;
incentiveranno l'utilizzo delle risorse sociali, sanitarie, culturali e ricreative presenti sul territorio;
effettueranno il monitoraggio periodico e la verifica dei risultati raggiunti con la ridefinizione, se necessario, degli obiettivi.
La struttura affidataria deve tenere:
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti e curare gli adempimenti previsti dalla vigente in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
la cartella personale di ogni utente che deve contenere la seguente documentazione:
a) amministrativa (anagrafica, atti del Comune affidante e/o dell'autorità giudiziaria concernenti l'affidamento);
b) sociale e psicologica (relazioni del servizio sociale comunale e/o di altri Enti che hanno proposto l'ammissione);
c) scolastica (documentazione relativa alla situazione scolastica e al raccordo con la scuola frequentata dal minore);
d) educativa (studio della situazione del minore e valutazione dei bisogni, progetto educativo individualizzato, evoluzione del minore e della situazione familiare e ambientale – scolastica o lavorativa – verifiche del progetto e sue variazioni, motivazioni delle dimissioni);
e) sanitaria (situazione sanitaria del minore ed esiti di eventuali accertamenti).
La struttura affidataria si impegna a:
comunicare tempestivamente le ammissioni e le dimissioni dei minori;
inviare al Settore Servizi Sociali trimestralmente una relazione sugli interventi effettuati nei confronti di ogni soggetto affidato e sui rapporti del medesimo con la famiglia e con la struttura stessa.
inviare al Settore Servizi Sociali, al termine del primo anno di frequenza del minore, una relazione tecnica che fornisca indicatori utili alla formulazione di una futura progettualità futura,
ART.7 (Autorizzazione al funzionamento)
La struttura affidataria è regolarmente iscritta nel registro regionale delle strutture autorizzate all’esercizio delle attività socio‐assistenziali destinate ai minori con atto n. __________del ___________ e rimane impegnata a conseguire conferma/convalida annuale al permanere dei requisiti per il funzionamento (art. 52 del LR 19/06);
ART. 8 (Professionalità degli operatori)
La struttura affidataria svolge la propria attività in favore di tutti i minori avvalendosi di personale educativo qualificato, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. E alla normativa nazionale in vigore, in grado di assicurare rapporti affettivi, educativi, continuativi, al fine di consentire la loro presenza con appositi turni, per tutto l'orario definito nel programma delle attività.
L'Affidatario è tenuto a fornire, prima dell'inizio delle attività:
l'elenco del personale impiegato per l'espletamento del servizio, specificando le attività che gli stessi svolgeranno e la relativa qualifica professionale; lo stesso deve essere rispondente, per quanto concerne il numero e i relativi profili ed esperienza professionale; l'elenco, con i documenti di cui ai successivi punti 2) e 3), dovrà essere ripresentato a seguito di ogni sostituzione degli operatori;
i contratti di lavoro stipulati dallo stesso, inclusi i rapporti di collaborazione a progetto, o, in alternativa, la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente affidatario del numero identificante la posizione nel libro matricola INAIL del personale inserito nel Servizio o la Comunicazione Unica UNI LAV;
i curricula degli operatori impiegati attestanti l'esperienza professionale acquisita nel settore oggetto della presente convenzione e il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s. m. i..
La struttura affidataria deve fornire inoltre il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio.
Inoltre, deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, avere la massima attenzione nel rapporto del servizio, con le loro famiglie ed osservare il segreto professionale. Inoltre, deve attuare i programmi e gli indirizzi concordati, rendere chiari e leggibili gli obiettivi che il progetto educativo individuale si propone di conseguire e rispettare gli orari di lavoro.
La struttura affidataria deve, altresì, impegnarsi a sostituire personale che in base a valutazione motivata del responsabile dei servizi abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.
La struttura affidataria dovrà preventivamente comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali sostituzioni con operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire.
La struttura affidataria si impegna, inoltre, ad avvalersi di personale qualificato in possesso di titolo di studio specifico, il cui trattamento deve essere regolato dal Contratto Nazionale del lavoro vigente e dagli accordi con le OO. SS. Confederali, Provinciali ed aziendali più rappresentative, oltre che dalle norme in materia di previdenza e di assistenza.
Per la migliore attuazione dei progetti, la struttura educativa può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e figure professionali esterni e si impegna a favorire la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale.
ART. 9 (Inserimento e dimissione dei minori)
L'inserimento del minore è disposto, su proposta del Servizio Sociale Professionale del Comune di Mesagne e/o dal Tribunale dei Minori, con relativo provvedimento, allorchè ogni altra forma di intervento socio-assistenziale sia ritenuta impossibile, e per un periodo di tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto educativo individuale.
La struttura affidataria si impegna a collaborare con i genitori al fine di garantire, tramite i presidi sanitari esistenti sul territorio in favore di ciascun minore, tutte quelle cure che si rendessero necessarie per favorire il normale ed armonico sviluppo psico-fisico, e di accertare la presenza o l'assenza di malattie contagiose o diffusibili.
La dimissione del minore è disposta dall'Ente affidante; di norma è attuata d'intesa tra il servizio sociale dell'Ente affidante, la struttura educativa, e se necessario l'Autorità giudiziaria, sempre sentito con la collaborazione del minore e della famiglia interessata.
ART. 10 (Verifiche e Controlli)
La struttura affidataria prevede modi e forme di controllo del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti.
Attraverso il servizio sociale professionale, saranno effettuate verifiche di efficacia-efficienza da parte dell'Amministrazione Comunale per il controllo di “regolare esecuzione del servizio”.
In ogni caso tale azione di controllo, ad opera dell’ente, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, sin dall'inizio del servizio e senza dover dare alcun preavviso alla La struttura affidataria.
ART. 11 (Risoluzione della convenzione)
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione scritta all'Ente affidatario e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nel seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore
d) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
e) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
f) in osservanza del divieto di subappalto,
g) violazione dei diritti degli utenti ( art. 5 della presente convenzione);
h) mancata corresponsione al personale utilizzato per il servizio della retribuzione e dei relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
i) diniego da parte dell'affidatario ai referenti della Ripartizione Solidarietà Sociale ad effettuare i sopralluoghi di cui all'art. 10 della presente convenzione;
k) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificato dalla Legge n. 217/2010.
l'Amministrazione comunale inoltre, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione scritta all'affidatario, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:
1.utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della presente convenzione;
2.perdita dei requisiti prescritti e necessari al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento secondo la normativa regionale;
3) mancato avvio delle attività entro quindici giorni dal giorno di sottoscrizione della presente convenzione, salvo congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica;
4)mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
5)non conformità del servizio a quanto previsto dalla presente convenzione, rilevata dalle verifiche
In tutti i casi di risoluzione della convenzione l'Ente affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.
Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nonché alla restituzione degli acconti ricevuti o parte di essi corrispondente al periodo in cui il servizio non è stato erogato correttamente.
L'Amministrazione può inoltre recedere dalla presente convenzione negli ulteriori seguenti casi:
per motivi di interesse pubblico;
in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
La struttura affidataria può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c. c. ).
nei casi di irregolarità grave, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall'Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.
ART. 12 (Copertura assicurativa)
La struttura affidataria sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione del servizio e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, domanda ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.
La struttura affidataria si impegna a contrarre in favore dei minori assistiti un'assicurazione idonea a coprire gli infortuni di cui i minori siano vittime sia all’interno che all'esterno della struttura educativa, qualunque ne sia la causa, salvo i casi la cui copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria mediante la stipula di polizza di assicurazione contro gli infortuni con massimale di copertura non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) pro-capite.
Si impegna, inoltre a garantire la copertura assicurativa per i danni arrecati o prodotti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura educativa mediante la stipula di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a €1.500.000,00 (euro unmilionecinquecento/00).
La struttura affidataria dichiara, inoltre, di essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed a mantenerla per tutta la durata della presente convenzione.
ART.13 (Divieto di subappalto)
Alla struttura affidataria è assolutamente vietato cedere o subappaltare il servizio assunto.
L'eventuale inosservanza di tale divieto comporterà, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento dei danni.
ART. 14 (Pagamenti)
L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni soggetto affidato alla struttura educativa un compenso di seguito riportato:
retta giornaliera comunità educativa per ciascun ospite pari a €____________ - esclusa IVA per ogni giorno di presenza, considerando tale il giorno di inserimento e non anche il giorno della dimissione.
Le presenze dovranno essere attestate dal legale rappresentante dell'ente affidatario a mezzo di atto di notorietà.
La retta giornaliera sopra stabilita sarà decurtata del 60% per le assenze superiori a giorni cinque dalla struttura educativa, fatta eccezione per i ricoveri ospedalieri in struttura pubbliche o convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano.
Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà con pagamento bimestrale posticipato, previa presentazione di fatture.
L'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare le relative istanze di pagamento, entro 60 gg. dalla presentazione delle stessa, da parte dell'ente affidatario.
Le richieste di pagamento devono essere corredate dalla fattura e dalla documentazione contabile (copia autentica dai registri di presenza dei minori per il periodo di riferimento, prospetto contabile degli stessi e dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s. m. i., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità oltre che l'osservanza delle normative vigenti, nonché l'attestazione della regolarità contributiva e l'applicazione del C.C.N.L. Dei relativi dipendenti).
Le liquidazioni, in favore dell'Ente esecutore del servizio, affluiranno sul c/c bancario o postale acceso da quest'ultimo c/o Banche o la Società Poste Italiane S.p.A. (dedicato alle Commesse Pubbliche) sul quale dovranno, altresì, essere effettuati tutti i pagamenti afferenti il servizio al fine di consentire la cosiddetta “tracciabilità dei fondi” (art. 13 L.136/2010).
ART. 15 (Clausola risolutiva espressa)
Nei casi di inadempimento relativo a irregolarità contributiva e all’applicazione dei contratti e agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art,3 della Legge 13/08/2010 n. 136, la presente convenzione dovrà ritenersi risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c..
ART. 16 (Certificazione antimafia)
I contraenti concordano e dichiarano che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva, ex art. 11 del D.P.R. n. 252/98.
ART. 17 (Spese contrattuali)
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 460/97. Inoltre, le spese di registrazione sono a carico dell' struttura affidataria.
ART. 18 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)
Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 987/2002 e salvo diverse disposizioni della P.A., verrà conferita al rappresentante legale dell'Ente affidatario la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito di servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che la legge n. 196/03 pone a carico di questa figura, per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge n. 196/03 e delle modalità precisate nella presente delle operazioni di trattamento di dati personali.
L'ente affidatario del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previsti dalla citata legge n. 196/2003 e s. m. i. E necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norma di cui all'art. 26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:
a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
b) individuerà i soggetti “incaricati”, definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;
c) trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione Comunale di Brindisi la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;
d) collaborerà con il Responsabile specificatamente designato a fornire ad ogni interessato dal trattamento, o da questi delegato, le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi degli artt. 7, 8, 9, della suddetta legge;
e) avrà cura di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale anche di ogni richiesta, provvedimento, accertamento, controllo da parte del Garante o dell'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 157 e succ. della suddetta legge;
f) dovrà ottemperare, oltre che alle disposizioni di legge in materia ed ai provvedimenti delle competenti Autorità, alle istruzioni che il Comune di Brindisi vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile.
Sarà cura della struttura affidataria tenere apposita rubrica con i nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedere periodicamente ad annotarvi le variazioni, e trasmettendo copia aggiornata all'Amministrazione Comunale.
L'ente affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione , ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 196/2003 e s. m. i..
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative della legge n.196 del 2003, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
Inoltre, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
Si precisa, altresì, che Affidatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente informativa.
ART.19 (Durata)
La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà effetti solo in caso di presenza di minori ospiti a carico dell’amministrazione comunale di Mesagne.
ART. 20(Norme generali)
Agli effetti della presente convenzione e ai sensi del D.P.R. n. 784/76 e successive modifiche ed integrazioni le costituite parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere iscritte all'Anagrafe Tributaria come segue:
AFFIDANTE al nr. _del ______________.
AFFIDATARIO al nr. _del ______________.
ART. 21 (Domicilio delle controversie)
Agli effetti della presente convenzione, la struttura affidataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale del ..............................................................................................
ART. 23 (Sede della struttura)
ART.24(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore; In particolare, la struttura educativa, si impegna a conservare i requisiti richiesti per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, e ad adeguarsi a quanto previsto dalla legislazione statale vigente, dalla Legge Regionale n.19/2006 e s. m. i. e dai regolamenti regionali che disciplinano la materia.
Il presente atto si compone di n.____ articoli e n....... fogli coperti fino al..........rigo della...................... facciata oltre la chiusa ed è stato redatto dal personale del Settore Servizi Sociali e dopo la sottoscrizione delle parti verrà consegnata al Settore Contratti ed Appalti con carico della relativa ripartizione
PER IL COMUNE DI MESAGNE
Il Responsabile area sociale e culturale
Dr. ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
PER le strutture contraenti
Il Presidente
Dr.
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