COMUNE DI VILLALBA
COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 145 DEL 29-12-2017
OGGETTO: PROROGA DI N. 16 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | SINDACO | P |
2 | XXXXXXX XXXXXXXX | VICE SINDACO | P |
3 | XXXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | P |
4 | LA MONACA CALOGERINA | ASSESSORE | P |
5 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | P |
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Presiede il Sig. XXXXXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di SINDACO. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXX.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
AREA II - AREA FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE N. 148 DEL 29-12-2017
OGGETTO: PROROGA DI N. 16 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
L'ASSESSORE LA MONACA CALOGERINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.148 DEL 29-12- 2017
PREDISPOSTA DALL’ AREA FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO: PROROGA DI N. 16 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
PREMESSO che attualmente risultano in servizio presso il Comune di Villalba, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore emanate, n. 16 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ed in particolare:
- n. 14 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle leggi regionalinn. 21/2003 e/o n. 27/2007;
- n. 2 lavoratori con contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato ai sensi delle leggi regionali nn. 85/1995 e/o 16/2006;
ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della l.r. 5/2014;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2017 con la quale si è autorizzata la prosecuzione dal 1 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017, dei contratti di lavoro a tempo determinato con i citati soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma degli artt. 4, comma 9-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e 30, comma 4, della L.R. n. 5/2014;
PRESO ATTO che, con l’art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l’esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);
CONSIDERATO che il precitato art. 4, comma 9, del citato D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali Amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno del personale l’avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla medesima norma, di guisa che si introducano “proroghe finalizzate”, individuate quali discipline speciali che scaturiscono “dal percorso che il Legislatore ha predisposto per il superamento del precariato” (cfr. Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica);
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha
spostato, per effetto delle procedure di ricollocamento del personale delle Province, le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31/12/2018, differendo, per tale fine, i termini di cui all'art. 4 commi 6, 8 e 9 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e ss.mm.ii. e, quindi, la possibilità di disporre la proroga dei rapporti entro tale data, beninteso, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale e dei limiti, vincoli e divieti prescritti dalla legislazione vigente;
VISTO l’art. 3, comma 9, della L.R. n. 27 del 29/12/2016 (pubblicata sulla GURS n. 58 del 31/12/2016) che, in armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, differisce al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre
2016 previsto dall’articolo 30, comma 3 e dall’ articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato;
VISTO l’art. 20 del d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all’art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;
VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l’applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;
CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 cit., tra i quali non rientrano i lavoratori socialmente utili (cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 327/2017);
DATO ATTO, in particolare, che l’art. 20, comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale mediante riconversione del contratto a tempo determinato, purché in possesso di tutti i requisiti a seguire:
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione;
DATO ATTO, altresì, che l’art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio
2018- 2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015,di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
ATTESO che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico dell’amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;
CONSIDERATO che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, “la programmazione presuppone la ricognizione dell’effettivo fabbisogno di personale dell’ente, in relazione (fra l’altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatorio viene compiuto sulla base dell’analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [..] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l’analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell’ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale” precario in atto utilizzato dal Comune;
PRESO ATTO che in base alla richiamata circolare ministeriale “nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all’attuazione delle misure previste dall’articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;
RICHIAMATA la L.R. 29.12.2016, n. 27, contenente “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, il cui art. 3 dispone:
– al comma 1, che i comuni ''al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall'art 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui al comma 6“;
– al comma 6, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni “a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti”;
– al comma 8 che ''la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma”
RITENUTO, pertanto, di poter avviare le procedure di stabilizzazione a partire dal primo gennaio 2018, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio ove ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall’art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;
CONSIDERATO che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune - nelle more dell’adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al novellato art. 6 del d.lgs. 165/2001 - provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, “ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell’articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza”;
DATO ATTO che - secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- “è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all’anno, al modo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità” con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20, comma 2”;
RITENUTO, pertanto, che tale atto interno deve essere coerente ed accessivo alla programmazione del fabbisogno di personale che deve confluire nel Documento unico di programmazione 2018/2020, in quanto il piano di reclutamento straordinario di cui al richiamato art. 20 deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione ai risparmi da cessazione, le modalità di calcolo dell’ammontare delle risorse riconducibili alle facoltà ordinarie di assunzione, il 50% delle quali può essere destinato negli atti di programmazione alle speciali procedure di reclutamento a regime previste dall’art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 (concorsi con riserva del 40% dei posti banditi o valorizzazione con punteggio dell’esperienza maturata da soggetti titolari di contratti flessibili di durata almeno triennale) oppure –per il solo anno 2018- alle procedure di stabilizzazione di cui all’art.4, comma 6 del d.l. 101/2013;
RITENUTO, pertanto, necessario impartire puntuali direttive politiche al Responsabile dell’Area Amministrativa competente in materia di personale, finalizzate all’avvio delle procedure per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time in servizio presso il comune di Villalba a nel triennio 2018/2020, avviando una puntuale attività ricognitoria, di concerto con il Segretario Comunale e gli altri Responsabili di Area anche ai fini dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che – tenendo conto dell’attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati - indichi:
1) la sussistenza in capo al Comune di VIllalba dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
2) l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
3) l’individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l’indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all’attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all’art. 4, comma 6 del
d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
4) l’indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1, della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l’indicazione di eventuale regime orario part-time che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
6) le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell’ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti;
PRESO ATTO che:
l’art. 3, comma 10, della L.R. n. 27/2016, introduce il principio per cui la Regione
garantisce la copertura del fabbisogno degli enti per la spesa dei contratti prorogati, nei limiti della spesa 2015 mentre l’onere a carico dei comuni è finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali;
- in relazione a tale ultima disposizione, la spesa per i contratti prorogati è assunta interamente a carico della Regione e, dunque, acquista il carattere della neutralità per i Comuni e che, in relazione al disposto di cui al comma 11, la proroga dei contratti contenuta al comma 8, per tale effetto, viene estesa anche ai Comuni in dissesto e in c.d. pre-dissesto;
- il comma 13, del medesimo art. 3, della L.R. n. 27/2016, prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai Comuni, abrogando al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali” e aggiungendo il seguente periodo: “I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati”, mentre il successivo comma 14 introduce una semplificazione gestionale a favore dei Comuni stessi, modificando le modalità di trasferimento ai comuni delle assegnazioni a valere sul fondo ex art. 30 L.R. n. 5/2014, prevedendo un’erogazione trimestrale sulla base di un riparto annuale e la possibilità di un’anticipazione pari al 60% di una trimestralità dell’anno precedente nel caso in cui allo scadere del termine non sia ancora stato definito il riparto;
VISTO il Decreto n. 426 del 20.12.2017 adottato dall’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con il quale si è proceduto ad approvare il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio 2018, relative al “Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell’art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili” per l’importo di € 181.900 migliaia di euro secondo quanto indicato nell’allegato quadro prospettico “All. A”;
RITENUTO, in altri termini, che in relazione alle prescrizioni delle leggi anzi citate, le previsioni risultano ora supportate da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse e che viene evitata la possibilità di alimentare spese non sostenibili e foriere di significativi squilibri di parte corrente e disavanzi di gestione non rimediabili;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover assicurare la continuità dei rapporti de quibus sino al 31 dicembre 2018, tenuto conto del contributo nei limiti dell’importo erogato a questo Ente nell’anno 2015 per la spese sostenuta al riguardo, fermo restando che gli effetti della presente decisione verranno meno nell’ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale 2018 o in un altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all’art. 30, commi 7 e segg., della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., compromettendo l’equilibrio del bilancio dell’ente locale;
DATO ATTO che questo Ente risulta aver rispettato il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s. m. i.;
RILEVATO che la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2018, nelle more dell’espletamento e della definizione delle procedure di stabilizzazione, può essere disposta per la constatazione che permane il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e, quindi, la necessità di usufruire delle prestazioni dei lavoratori anzi indicati;
VISTI:
- il vigente O.R.EE.LL. ;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono trascritte, lette ed approvate:
PROPONE
1. Di autorizzare, senza soluzione di continuità, la proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente con n. 16 soggetti aventi titolo per il periodo che va dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di attestare che per questo Ente permangono i presupposti indispensabili onde potere confermare la prosecuzione dei relativi contratti di lavoro, con riferimento pertanto sia al fabbisogno organizzativo che alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;
3. Di dare atto che il costo complessivo annuale del personale contrattista ammonta a € 211.467,92 di cui € 148.433,83 per trattamento economico, € 40.025,02 a titolo di oneri previdenziali, € 12.751,59 a titolo di IRAP ed € 10.257,48 a titolo di assegni familiari;
4. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. n. 27/2016 in premessa citata, il costo complessivo è garantito dalla Regione Sicilia per
€ 125.199,57 nei limiti della spesa sostenuta nell’anno 2015, mentre l’onere a carico del Comune ammontante ad € 86.268,35 verrà finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali;
5. Di dare atto che gli effetti della presente decisione verranno meno nell’ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale 2018 o in un altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all’art. 30, commi 7 e segg., della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii., compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale;
6. Di differire al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale con i soggetti interessati individuati in allegato;
7. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di adottare gli atti necessari per dare completa e puntuale esecuzione al contenuto della presente proposta, nonché eventuali modifiche ed integrazioni in virtù di successive normative regionali e nazionali al riguardo;
8. Di autorizzare il Responsabile dell’Area II Finanziaria e Personale :
a) ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Villalba tramite l’istruttoria di un atto interno da sottoporre alla Giunta Comunale, per l’avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare – in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020- secondo la speciale disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all’art. 3 della l.r. 27/2016;
b) a procedere alla stesura del documento di cui al superiore punto 1, il cui contenuto debba tenere conto ed evidenziare:
1) la sussistenza in capo al Comune di Villalba dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
2) l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
3) l’individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l’indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35, comma 3-bis del d.lgs.165/2001 e/o all’attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all’art. 4, comma 6 del
d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
4) l’indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2); 5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l’indicazione di eventuale regime orario part-time che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
9. Di comunicare l’adozione della delibera approvativa della presente proposta alla R.S.U. e, per loro tramite, alle OO. SS. territoriali.
10. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L. R. n. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere in merito;
11. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villalba.
La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: PROROGA DI N. 16 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 ed è stata
predisposta dall' AREA FINANZIARIA .
Il Responsabile del procedimento X.xx XXXXX XXXXXXXX
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:
X FAVOREVOLE CONTRARIO
Villalba, 29-12-2017
Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA X.xx RAG. XXXXXXXX XXXXXXX
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON E’ NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE
Villalba, 29-12-2017
Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA X.xx RAG. XXXXXXXX XXXXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROROGA DI
N. 16 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della
L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
VISTO il T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 267/2000; VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;
RAVVISATA la propria competenza in materia;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 29-12-2017
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
X.xx Sig. XXXXXXXXXX XXXXXXX
L' Assessore Xxxxxxx
X.xx Sig. XXXXXXX XXXXXXXX
Il Segretario Comunale
X.xx Dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal al . Villalba, Il Responsabile dell’Albo On-line Il Segretario Comunale |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Xxxxxxxx, 29/12/2017 Il Segretario Comunale X.xx Dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXX |
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. Villalba, Il Segretario Comunale |