Contract
CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L’ENTE ECO-RAD DIAGNOSTICA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE – ANNO 2017
PREMESSO
1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL (ora ATS) e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 1) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. 3275 del 16.3.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. che con la Deliberazione n. 5954 del 5.12.2016 la Giunta Regionale ha stabilito che l’attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori sia integrato con l’indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
6. che ai sensi dell’art. 21, comma 5 della legge regionale n.33/2009, così come modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS)
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CRS-SISS;
7. che in data 30.04.2015, tra l’ASL di Mantova (ora ATS Val Padana) e la Struttura Ambulatoriale “Eco-Rad Diagnostica SrL” di Asola, si è stipulato un contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale;
8. che, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 23/2015 e della DGR n. X/4470 del 10.12.2015, l’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana subentra, relativamente ai rapporti giuridici ed economici da presente contratto, alle cessate ASL di Cremona e Mantova.
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell’ Allegato alla DGR X/5954/2016, nonché della successiva DGR X/6505/2017 e DGR X/6592/2017, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale 23/2015;
Tutto ciò premesso
tra
l’AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx, 0 – C.F.02481970206, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
e
l’Ente ECO-RAD DIAGNOSTICA Srl con sede legale in Asola Xxx Xxxxxxxx x. 00/X, per la struttura sanitaria denominata “Eco-Rad Diagnostica” sita in Asola Via Carducci n. 21/C – C.F. 02456700208, nella persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante, si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 30/04/2015, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:
Art. 1 - Oggetto
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.8, integrano il contratto già stipulato tra l’ASL di Mantova (ora ATS Val Padana) e l’Ente Eco-Rad Diagnostica SrL in data
30.04.2015;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito che per le strutture di diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica a bassa complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo a livello regionale per il 2017 pari a
€ 129.000.000,00 e che, al superamento di predetta soglia venga applicata una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo di suddetto limite. Tali prestazioni devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.17.
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica
Per le attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e segnatamente per le
prestazioni di prestazioni di ecografia e di eco (color) dopplergrafia, la quota di risorse corrisponde al valore calcolato secondo il disposto delle DGR X/5954/2016, il tutto portato al 92% (€ 67.985,00), a cui sono da aggiungersi (€ 3.695,00) che corrispondono ad un’ulteriore quota pari a 5 punti percentuali, attribuita dalla
ATS secondo i progetti di cui all’art.4. La quota totale ammonta a € 71.680,00, valore da considerarsi quale 97%. Tra il 97% e il 103% delle risorse, sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% e il 106% fino al 60%.
Art. 4 - Progetti per il miglioramento della qualità dei servizi
Alla Struttura è destinata una quota di risorse di € 3.695,00 (5%) relativa alle attività di specialistica ambulatoriale, vincolata all’attuazione di specifici progetti sviluppati con la finalità di migliorare la qualità dei servizi erogati. La predetta quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto di cui all'allegato 1) del presente contratto.
Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L’erogatore, si impegna a programmare l’erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l’arco dell’anno con le risorse economiche negoziate, al fine di evitare cali di offerta nell’ultimo trimestre dell’anno.
Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto
Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all’allegato 2C del DPCM LEA e le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.
Art. 7 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale
I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con la DGR 9581/09 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali il cui pieno rispetto rappresenta un’obbligazione contrattualmente rilevante.
Art.8 - Validità e durata
Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 47508/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall’accreditamento. Ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015, l’erogatore dichiara la piena accettazione delle regole di sistema e segnatamente del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e dell’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause.
(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Direttore Generale | Il Legale Rappresentante |
ATS della Val Padana Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Ente Eco – Rad Diagnostica Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx |
All. 1)
Erogatore: Eco - Rad
Alla Struttura viene assegnata una quota di risorse corrispondenti a cinque punti percentuali dell’importo complessivo del contratto per prestazioni ambulatoriali, con l’impegno a rispettare i sottoelencati obiettivi specifici.
Obiettivi Specifici
Argomento | Ulteriori obiettivi | Indicatori | Peso |
TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E QUALITÀ DEL DEBITO INFORMATIVO | Tempestività del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori | 100% delle trasmissioni mensili entro la scadenza prevista | 20 |
Completezza del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori | < 1% di record 28/SAN in ritardo di due mesi oltre la scadenza prevista | 20 | |
CRS – SISS | Corretta gestione del ciclo prescrittivo DEM da parte degli EE | 1) % Prescrizioni DEM in stato Bloccato/Erogato, associate alla prestazioni rendicontate in 28- SAN, pari al 95% 2) % Prescrizioni DEM in stato Erogato, associate alle prestazioni rendicontate in 28- SAN, pari al 60% | 10 |
Servizi Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) | 1) Incremento del numero dei referti pubblicati su FSE (tutte le tipologie) 2) Tempestività di pubblicazione: - LIS-PS 95% entro 24h - Altra tipologia 90% entro 48h | 10 | |
URP | Partecipazione alle iniziative promosse dall’URP dell'ATS della Val Padana, al fine di valorizzare la Customer Satisfaction, con condivisione di alcune modalità di trattamento delle segnalazioni, anche attraverso la costruzione di una struttura di FORUM degli URP. | Partecipazione ≥ 80% agli incontri che verranno organizzati | 20 |
AMBULATORI APERTI | Garantire la prosecuzione del progetto “Ambulatori aperti” | Verifica del mantenimento della maggiore apertura degli ambulatori | 20 |