ALLEGATO 4 ALLA LETTERA DI INVITO
ALLEGATO 4 ALLA LETTERA DI XXXXXX
FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL’ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
FAC SIMILE CAUZIONE DEFINITIVA
Spett.le
Via
, lì
Premesso che:
a) in data l’Amministrazione Contraente ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla fornitura del Servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nella sede di servizio della Casa Circondariale di Verona.
b) ai sensi dell’art. 4 della Lettera di invito il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti dell’Amministrazione Contraente l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal contratto concluso;
c) il Fornitore si impegna a stipulare in favore dell’Amministrazione Contraente una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro , =
( / );
d) il sottoscritto Istituto di credito ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in , Via , n. si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito (ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione) (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in , Via , n. , iscritto/a nel registro delle imprese di al n. iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia), nella persona dei suoi procuratori Sig. , nato a , il e Sig. nato a il , in forza di procura speciale del , con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della (Fornitore) in favore della Amministrazione Contraente che ha stipulato il contratto di fornitura in oggetto e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del contratto per la fornitura del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria, il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro , = ( / ). La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto (ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore) si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro
, = ( / ), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte dell’Amministrazione Contraente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto (ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore), anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Quale presupposto di esecutibilità della garanzia si prevede che la richiesta di cui al punto 1 che precede sia accompagnata da una copia del contratto, anche per estratto
inviato per via telematica da parte dell’Amministrazione - in relazione al quale si è verificato l’inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.
4. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, accompagnata, in quest’ultimo caso, dall’evidenza informatica del contratto di cui al punto 1 che precede, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
5. L’Istituto (ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore) rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
6. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del contratto per la fornitura del servizio di ristorazione collettivo anche eventualmente prorogato e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione contraente verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
7. L’Istituto (ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore) sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione contraente.
8. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa.
9. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
10. In caso di controversia tra l’Istituto (ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore) e l’Amministrazione contraente è competente in via esclusiva il Foro di VERONA
Il Fornitore L’Istituto
(ovvero: La Società) (ovvero: L’Assicuratore)