Assicurazione per la copertura di fabbricati oggetto di finanziamento
Assicurazione per la copertura di fabbricati oggetto di finanziamento
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: Leasing Immobiliare Edizione: 01.11.2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e €. 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx;
Requisito patrimoniale di solvibilità: €. 8.217.950.961,75, Requisito patrimoniale minimo: €. 3.180.739.318,67 Fondi propri ammissibili: €. 00.000.000.000,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
XXXXX XXXXXXX
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato? | |
XXXXX XXXXXXX | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
FENOMENO ELETTRICO:
- scoperto del 10% del danno con il minimo di € 154,94 e il massimo di € 516,46;
- limite massimo del 5% della somma assicurata per singola applicazione;
- limite massimo di € 15.490,71 per sinistro e per anno.
ACQUA CONDOTTA:
- franchigia di € 51,68;
GARANZIE, SCOPERTI E LIMIITI DI RISACIMENTO:
- limite massimo di € 2.582,23 per applicazione e per anno. SOVRACCARICO NEVE:
- franchigia di € 258,23;
- limite massimo del 70% somma assicurata per singola applicazione. TEMPESTE, URAGANI, BUFERE, TROMBE D’ARIA, GRANDINE:
- franchigia di € 258,23;
- limite massimo del 80% somma assicurata per singola applicazione. DEMOLIZIONE E SGOMBERO:
- limite massimo del 10% del sinistro. FURTO FISSI ED INFISSI:
- franchigia di € 103,29;
- limite massimo del 0,50% della somma assicurata per singola applicazione;
- limite massimo di € 1.032,91 per sinistro. INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO:
- scoperto del 5% della somma assicurata con il minimo di € 1.032,91 ed il massimo di € 2.582,28;
- limite massimo del 70% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 2.582.280,00 per sinistro ed € 10.329.914,00 per anno.
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO:
- franchigia di € 516,46;
- limite massimo del 80% somma assicurata per singola applicazione;
- limite massimo di € 10.000.000,00 per le garanzie terrorismo e sabotaggio per sinistro e per anno;
- limite massimo di € 10.000.000,00 per l’intera convenzione.. TERREMOTO:
- scoperto del 5% della Somma assicurata con il minimo di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57i;
- limite massimo del 60% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 2.582.280,00 per sinistro ed € 10.329.914,00 per anno.
CEDIMENTO, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO:
- scoperto del 5% della somma assicurata per singola applicazione, con il minimo di € 1.032,91 ed il massimo di € 2.582,28;
- limite massimo del 60% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 1.032.910,00 per sinistro ed € 2.582.280,00 per anno.
LASTRE:
- scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00;
- limite massimo di € 2.000,00 per singola lastra ed € 10.000,00 per sinistro.
Limiti di risarcimento per convenzione e annualità assicurativa:
MASSIMALE R.C. TERZI IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA’:
- € 3.000.000,00 per sinistro e per anno, con i sottolimiti:
- € 3.000.000,00 per singolo immobile;
- € 516.000,00 per i danni da acqua.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro ? | Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a: a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (ai sensi dell’Art. 1914 c.c.); b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell’Art. 1913 c.c.). c) farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia e/o all’agenzia; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell’Art. 1915 c.c.). Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l’Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. |
Gestione da parte di altre imprese: non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie | |
Prescrizione: | |
Dichiarazioni inesatte o reticenze | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato: - paga l’indennizzo; - comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia; - con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione, il Conduttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nei termini previsti dalle condizioni di polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario degli immobili asssicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione finanziaria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Fraer Leasing, per l’attività di intermediazione svolta, pone a carico degli aderenti un compenso che sarà esplicitato nel Modulo di Adesione da fornire all’aderente alle Polizze Collettive.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • Con lettera inviata all’indirizzo “Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx” • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx/ • Via e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli [intermediari bancari e dei broker], compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; |
e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: | |
Mediazione | Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia |
Negoziazione assistita | In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). |
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell’ambito delle garanzie di cui alle | |
Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle | |
condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia | |
contrattuale dovrà essere indirizzata a: | |
Altri sistemi alternativi | Generali Xxxxxx X.x.X. - Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: |
di risoluzione delle | |
controversie | Per la Sezione Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all’opportunità di |
ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestone della vertenza, la decisione su richiesta di una | |
delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l’istanza di attivazione della procedura nei confronti | |
di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a: | |
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona - Fax (000) 0000000 – | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
NEI CASI DI RISOLUZIONE, ESTINZIONE O CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER QUALSIASI MOTIVO, COMPRESO IL CASO DI INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE, IL CONTRAENTE PUO’ DISDIRE LA COPERTURA DEL BENE ASSICURATO.
NEI SUDDETTI CASI, GENERALI ITALIA RIMBORSA LA PARTE DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, AL NETTO DELLE IMPOSTE.
Generali Italia S.p.A.
CONVENZIONE LEASING
Contratto di assicurazione per la copertura dei danni ad immobili oggetto di locazione finanziaria
Il presente set informativo contenente:
- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni
deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE AD ADESIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI IMMOBILI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
ASSICURAZIONE LEASING IMMOBILIARE DI FRAER LEASING S.P.A. POLIZZA N. 400443008
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING IMMOBILIARE DI FRAER LEASING S.P.A.
Premesso che:
1. FRAER LEASING S.P.A. intende proporre ai clienti con i quali stipuli un contratto di locazione una copertura assicurativa a tutela degli immobili oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Collettiva ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero FRAER LEASING SPA e il Conduttore/Aderente quest’ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all’azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Conduttore/Aderente
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di locazione finanziaria con FRAER LEASING SPA e che aderisce a questa convenzione.
Contraente/Locatore
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva ovvero FRAER LEASING SPA.
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore
Fabbricati
Nel caso di locazione dell’intero stabile: l’intera costruzione edile compresa recinzione e dipendenze (centrale termica, box, e simili) costruita negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi,infissi, opere di fondazione interrate, compresi altresì gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di allarme, di condizionamento, riscaldamento, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese: tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro.
Nel caso di locazione limitata a frazione dello stabile: l’intera parte della costruzione edile, come sopra definita, di proprietà del Locatore come risultante dal relativo atto d’acquisto, comprese le relative quote delle parti costituenti proprietà comune o condominiale.
Cose Assicurate:
S’intende il fabbricato descritto e di proprietà del Contraente, oggetto del relativo contratto di locazione stipulato fra il Locatore ed il Conduttore.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche o integrazioni.
Infiammabili
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V, nonché successive modifiche o integrazioni.
Franchigia
L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che Generali Italia non indennizza.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Merci Speciali
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato a Generali Italia.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Generali Italia non indennizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione2.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso3.
Art. 4 - Buona Fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere a Generali Italia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore la comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 7 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.8 - Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.
1 ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
3 ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile
Il Contraente è tenuto a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 9 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.
Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.
Art. 11 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente4 di cui al 1° comma
Art. 12 - Sanction Clause
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
Art. 14 - Clausola di esclusione territoriale
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Cuba, Russa, Venezuela, Iran, Siria, Libia, Xxxxx del Nord, Crimea Region.
4 artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA
Art. 15 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente il set informativo contenente il DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive di glossario.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto:
- dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente;
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione;
e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 16 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
Si prende altresì atto che Generali Italia o il Contraente hanno facoltà di recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata.
In qualsiasi caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza.
Il Contraente comunica a Generali Italia nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 6 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 17 - Scadenza della garanzia
Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del Conduttore, il Contraente può disdire la copertura del bene assicurato. Nel suddetti casi, Generali Italia rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.
Art. 18 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. Generali Italia o il singolo aderente possono recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata;
2. Generali Italia o il Locatore possono recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza.
Trascorsi quindici giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dal contratto.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 19 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia
Entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni annualità il Contraente dovrà fornire a Generali Italia un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso dell’anno appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con Generali Italia.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. del Conduttore/Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale del Conduttore/Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente il fabbricato.
- Somma assicurata del fabbricato oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. del Conduttore/Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale del Conduttore/Aderente
Art. 20 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Aderenti alle posizioni assicurative sottoscritte
Il Contraente si obbliga a consegnare ai Conduttori/Aderenti, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione.
Ai Conduttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet di Generali Italia, entrare nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire a Generali Italia nome, cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale/X.Xxx dei Conduttori/Aderenti al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 21 - Beni assicurabili
Generali Italia si impegna a rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti per gli immobili e/o porzioni di immobili che il Contraente concede in locazione ai propri Conduttori.
Sono assicurabili con la presente Polizza convenzione la cui tipologia di attività svolta all’interno del fabbricato rientra nelle categorie di seguito indicate:
1) fabbricato ad uso civile (abitazioni, uffici, studi professionali, negozi, box, autorimesse, magazzini, laboratori situati in locali facenti parte di stabili prevalentemente destinati ad uso civile)
2) fabbricato ad uso commerciale;
3) fabbricato ad uso industriale.
Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa gli immobili adibiti a deposito e/o produzione di:
a) Infiammabili;
b) Esplosivi;
c) merci speciali.
Il valore massimo assicurabile per i fabbricati adibiti ad attività commerciali e/o industriali è pari ad € 7.500.000,00 mentre per i fabbricati ad uso civile il valore massimo assicurabile è pari ad € 15.000.000,00
Per quanto riguarda le attività escluse ed eventuali immobili di valore superiore a quanto sopra indicato potranno essere messe in copertura previo accordo scritto fra Contraente e Generali Italia.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Art. 22 - Validità territoriale
Le garanzie della presente polizza Collettiva sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 23 - Rischi assicurati
Generali Italia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e mediante il corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) incendio,
b) implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
c) fulmine;
d) caduta di aeromobili o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti;
e) sviluppo di fumi di gas, di vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m.20 dalle stesse;
f) urto di veicoli stradali purché non di proprietà o in uso all’Assicurato/Contraente o Conduttore, in transito sulla pubblica via;
g) rovina di ascensori o di montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti;
h) rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato;
i) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, degli impianti idrici o igienico di riscaldamento esistenti nelle cose assicurate;
j) uragano, xxxxxx, xxxxxxxx, tromba d'aria, tempeste, valanghe, gelo, ghiaccio;
k) guasti e furto di fissi ed infissi causati alle cose assicurate in occasione di furto consumato o tentato;
l) colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o Conduttore che determini un evento garantito;
m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
n) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato locato o abitato dall’Assicurato o dal Conduttore rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato e/o Conduttore vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa;
o) rigurgiti o trabocco dei sistemi di scarico e fognature.
Sono equiparati ai danni di incendio quelli causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
Art. 24 - Esclusioni
Generali Italia non è comunque obbligata per i danni:
a) di vizi e/o difetti noti al Contraente delle cose assicurate;
b) di deperimento logoramento o usura che siano una conseguenza normale dell'uso e/o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, muffa, e simili;
c) di bagnamento che si verificassero all'interno delle cose assicurate, a meno che siano arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
d) causati ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
e) dovuti a normale assestamento o contrazioni o dilatazioni termiche e simili delle cose assicurate;
f) da smarrimento o saccheggio ed ammanchi di qualsiasi genere;
g) causati con dolo del Conduttore e/o dell’Assicurato (Art. 1900 c.c.).
Art. 25 - Delimitazioni generali dei rischi assicurati
Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Generali Italia non risponde inoltre:
- per i danni causati da o anche solo indirettamente connessi a contaminazione chimica, biologica e/o batteriologica;
- relativamente alla la garanzia terremoto, ai danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, mancato pagamento dei canoni di leasing;
- relativamente alla garanzia terremoto, ai danni da mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- il dolo dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata del Contraente/Assicurato;
- maremoto, eruzioni vulcaniche;
- apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione dovuto ad usura corrosione o difetti del materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- da gelo e da rigurgito di fogna;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Art. 26 - Somme assicurate
La somma assicurata deve corrispondere alla spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area, all’atto della stipula del relativo contratto di locazione finanziaria e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Si precisa che la presente polizza si intende indicizzata.
Premesso che:
1. con l’espressione “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT;
2. con l’espressione “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al III mese che precede quello in cui scade la rata annuale di premio;
Si conviene quanto segue:
a) nel corso dell’annualità assicurativa le somme ed i massimali assicurati e gli altri importi monetari, ad eccezione del premio, si intendono adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l’indice di quel mese e l’ultimo “indice di riferimento annuale”, si precisa che per la liquidazione del danno l’entità dei valori assicurati è quella in vigore nel giorno in cui si è verificato il sinistro;
b) il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità al rapporto tra il relativo “indice di riferimento annuale” e quello immediatamente precedente;
c) le parti possono recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata o Pec da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, sempreché:
- si siano verificati almeno cinque adeguamenti di premio in base alla presente clausola, oppure
- le somme e/o i massimali assicurati alla stipulazione della polizza si siano almeno raddoppiati a seguito dell’applicazione della presente clausola.
In tal caso la clausola cessa di avere vigore e le somme, i massimali assicurati e tutti gli altri importi monetari di cui al precedente punto a) non subiranno alcun ulteriore adeguamento dopo quello previsto alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso.
Art. 27 - Conservazione delle cose assicurate – Obblighi del Contraente e del Conduttore
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta di Generali Italia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, gli immobili cui l’aggravamento si riferisce.
Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge5;
5 art. 1914 C.C
b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza6.
c) farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia e/o all’agenzia;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo7.
Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato e/o il Conduttore che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 30 - Nomina dei periti Liquidatori
Ottenute le dichiarazioni di cui all’art. 28 si procederà alla liquidazione mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quanto una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato, con apposito atto.
Per il caso in cui i Periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti.
Ciascun Xxxxxx ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare le altre persone, le quali potranno all'uopo intervenire alle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Il terzo Xxxxxx, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti e i loro delegati. A richiesta di una delle Parti, il Terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo fa carico per metà all’Assicurato che conferisce a Generali Italia la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.
Art. 31 - Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, causa, natura e dinamica del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se l’Assicurato/Conduttore ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.28;
3) stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l’intero fabbricato;
4) stimare il valore del fabbricato al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 3 un deprezzamento in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, all’ubicazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni contrattuali.
Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza del caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
6 art. 1913 X.X.
0 xxx. 0000 X.X
Xx xxxxxxx collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 32 - Determinazione dell’ammontare del danno
1) La determinazione del danno indennizzabile viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro, per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato, escludendo il solo valore dell’area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;
c) stimando il valore ricavabile dei residui;
L'ammontare del danno viene determinato in base alla stima di cui al punto b), diminuita del valore dei residui di cui al punto c), con il massimo per ogni singolo fabbricato del valore assicurato del fabbricato stesso al momento del sinistro.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo in caso di riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
La riparazione o ricostruzione debbono avvenire entro due anni, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.
2) Per i danni di rottura delle lastre si stimano il costo del rimpiazzo ed il valore degli eventuali recuperi; l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo delle lastre ed il valore dei recuperi. Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi, va detratta la franchigia fissata in polizza. I costi di eventuali ricostruzioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico di Generali Italia sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definite e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.
Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare massimo dell'indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa non può mai eccedere la relativa somma assicurata.
3) Per i danni derivanti da perdita delle pigioni, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiato.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante la clausola relativa al successivo articolo 33.
Art. 33 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte ai sensi dell’art precedente risulta che i valori di ricostruzione del fabbricato escluso il valore dell’area o di rimpiazzo delle lastre, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, Generali Italia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.
In caso di polizza indicizzata, se dalle stime fatte con le norme di cui all’articolo 32 risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, Generali Italia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
Art. 34 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della
presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorra il caso previsto dall’art. 24 comma g) della presente Polizza.
Nel caso di danno parziale la liquidazione potrà essere effettuata da Generali Italia direttamente al Conduttore previo il consenso scritto del Contraente.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Premessa: per questa sezione si intende per Assicurato esclusivamente FRAER LEASING S.P.A., soggetto proprietario dei fabbricati assicurati.
Art. 36 - Oggetto della garanzia
Generali Italia si obbliga, sino alla concorrenza dei massimali di garanzia indicati al successivo Art. 42 a tenere indenne l’assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati.
L'assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato assicurato, anche se tenuti a giardino a parco e relative strade private, comprese attrezzature per giochi con esclusione di: giostre azionate a motore, attrezzature sportive, capannoni pressostatici e simili.
La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all’esistenza di piante nel parco annesso con l’esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia copre anche l'eventuale responsabilità civile derivante all’Assicurato per le somme che questi sia tenuto a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di caduta di neve dai fabbricati.
La responsabilità civile derivante all'Assicurato da spargimento di acqua è disciplinato al successivo Art.38.
Art. 37 - Delimitazione dell’assicurazione
1) Non sono considerati terzi:
a) le persone conviventi con l’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati, compresi i prestatori di lavoro temporaneo, dell’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro e di servizio inerente alla proprietà del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
E' altresì esclusa la responsabilità per i danni:
- i danni a persone e a cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- da furto;
- da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- i danni da inquinamento in genere;
- comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
Sono esclusi inoltre dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.
Art. 38 - Responsabilità civile per danni a terzi da spargimento d’acqua
Generali Italia si obbliga, sino alla concorrenza di € 516.000,00 a tenere indenne l’assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento installati nel fabbricato assicurato.
Art. 39 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l’Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 40 - Procedura per la valutazione del danno – Spese Legali
Generali Italia assume, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Generali Italia non risponde di multe e ammende né di spese di giustizia penale.
Art. 41 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 42 - Massimale di garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente Polizza - Responsabilità Civile verso Terzi - Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno con i seguenti sottolimiti:
- € 3.000.000,00 per immobile assicurato;
- € 516.000,00 per i danni da spargimento d’acqua.
-
Art. 43 - Ricorso Terzi
(operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata)
Generali Italia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o Conduttore.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che il Contraente/Assicurato e/o il Conduttore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato e/o Conduttore ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini del Contraente/Assicurato se Conduttore e/o il Conduttore;
b) quando il Contraente/Assicurato se Conduttore e/o Conduttore non sano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
c) le Società le quali rispetto al Contraente/Assicurato se Conduttore e/o il Conduttore, che non siano una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
Il Contraente/Assicurato e/o Conduttore deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 44 - Tassi
I tassi applicati sono quelli concordati tra il Contraente e Generali Italia.
Art. 45 - Fabbricato unifamiliare
Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia guasti a fissi ed infissi in occasione di furto o tentato furto e quella rottura lastre - se prestata - riguarda soltanto i fissi e gli infissi nonché le lastre poste a protezione degli accessi esterni.
Art. 46 - Fumo
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 47 - Acqua Condotta
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime.
A parziale deroga dell’articolo 25, Generali Italia risponde inoltre dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento esclusi quelli di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.
Art. 48 - Spese di ricerca e riparazione del guasto
A parziale deroga dell’articolo 25, Generali Italia in caso di danno da acqua condotta indennizzabile in base alla presente polizza si obbliga a risarcire:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Art. 49 - Rigurgito di fogne
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati da rigurgito di fogna, solo se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato assicurato.
Art. 50 - Sovraccarico Neve
Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
Generali Italia non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.
(*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 16/02/1982): aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
Art. 51 - Onda Sonica
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Art. 00 - Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
Art. 53 - Fenomeno Elettrico
A parziale deroga dell’art. 25, Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi negli impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Generali Italia non risponde dei danni:
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, tubi catodici e alle resistenze elettriche. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova applicazione l’articolo 1907 c.c..
Art. 54 - Eventi atmosferici
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
Generali Italia non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
c) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Art. 55 - Grandine su fragili
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “eventi atmosferici” di cui al precedente articolo e ad integrazione della stessa, Generali Italia risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Art. 56 - Spese di Demolizione e Sgombero Detriti
Generali Italia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e trattare alla più vicina discarica i residui del sinistro.
In tali spese sono comunque compresi anche quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al
D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni.
Art. 00 - Xxxxx xx xxxxx ed infissi
Generali Italia risponde dei guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto anche solo tentato, ai fissi e agli infissi del fabbricato.
Art. 58 - Riepilogo Scoperti e Franchigie / Limiti di risarcimento
GARANZIE | SCOPERTI E FRANCHIGIE | LIMITI MASSIMI DI RISARCIMENTO PER APPLICAZIONE |
FENOMENO ELETTRICO | 10% del danno con il minimo di € 154,94 e il massimo di € 516,46. | 5% della somma assicurata per singola applicazione; limite massimo di € 15.490,71 per sinistro e per anno. |
ACQUA CONDOTTA | € 51,68. | limite massimo di € 2.582,23 per applicazione e per anno. |
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE | Rientra nell’acqua condotta. | |
SOVRACCARICO NEVE | € 258,23. | 70% somma assicurata per singola applicazione. |
TEMPESTE, URAGANI, BUFERE, TROMBE D’ARIA, GRANDINE | € 258,23. | 80% somma assicurata per singola applicazione. |
DEMOLIZIONE E SGOMBERO | 10% del sinistro. | |
FURTO FISSI ED INFISSI | € 103,29. | 0,50% della somma assicurata per singola applicazione; € 1.032,91 per sinistro. |
INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, | 5% della somma assicurata con il minimo di 1.032,91 ed il massimo di € 2.582,28. | 70% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 2.582.280,00 per sinistro ed € 10.329.914,00 per anno. |
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO | € 516,46. | 80% somma assicurata per singola applicazione; € 10.000.000,00 per le garanzie terrorismo e sabotaggio per sinistro e per anno; € 10.000.000,00 per l’intera convenzione. |
TERREMOTO | 5% della Somma assicurata con il minimo di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57. | 60% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 2.582.280,00 per sinistro ed € 10.329.914,00 per anno. |
CEDIMENTO, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO | 5% della somma assicurata per singola applicazione, con il minimo di € 1.032,91 ed il massimo di € 2.582,28. | 60% somma assicurata per singola applicazione con il massimo di € 1.032.910,00 per sinistro ed € 2.582.280,00 per anno. |
LASTRE | 10% del danno con il minimo di € 500,00. | € 2.000,00 per singola lastra ed € 10.000,00 per sinistro. |
MASSIMALE R.C. TERZI IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA’ | € 3.000.000,00 per sinistro e per anno, con i sottolimiti: € 3.000.000,00 per singolo immobile; |
€ 516.000,00 acqua. | per | i | danni | da |
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 59 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio
A parziale deroga dell’articolo 25 comma a), Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
Generali Italia non risponde dei danni:
- di inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o emissione di controlli o manovre;
- verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- dovuti a imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
- a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni sette da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di Generali Italia, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 60 - Terremoto
Generali Italia si obbliga, nei limiti, con le modalità e alle condizioni tutte di polizza, a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti ed accidentali (compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio) subiti dalle cose assicurate in conseguenza di terremoto. Generali Italia non è obbligata per i danni di cui sopra, benché avvenuti in occasione di terremoto ma determinati da:
a) esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) furto, rapina, smarrimenti, saccheggio od ammanchi di qualsiasi genere;
c) mancata o anomale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
d) eruzione vulcanica, inondazione, maremoto.
Agli effetti della presente garanzia si intende per singolo sinistro il complesso di tutti i danni cagionati nelle 72 ore immediatamente successive al momento in cui si è verificato un danno indennizzabile.
Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di Generali Italia, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 61 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Generali Italia non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto.
Art. 62 - Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno
Generali Italia risponde dei danni subiti dagli enti assicurati a seguito di:
1) Smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo il versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.
2) Franamento, intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua.
3) Cedimento del terreno.
Generali Italia non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:
a) eruzioni vulcaniche;
b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
c) errata valutazione dei carichi statici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche dal terreno stesso.
Art. 00 - Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx si obbliga a indennizzare i costi necessari per rimpiazzare le lastre, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.
Fermo quanto previsto dagli articoli 24 e 25, sono inoltre esclusi i danni:
1) da fenomeni atmosferici;
2) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Art. 64 - Cyber Clause
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
Art. 65 - Malattie Trasmissibili
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.