OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art.1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato disciplina la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN EDIFICI DI
COMPETENZA DELL’ERSU DI SASSARI e meglio indicati nella scheda A allegata al presente Capitolato, con obbligo di installazione, rifornimento e manutenzione di distributori di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack dolci e salati).
La concessione prevede le seguenti principali prestazioni:
• installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori;
• gestione dei distributori comprensiva del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti);
• sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti nel rispetto delle indicazioni previste nel presente Capitolato;
• trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell’ERSU;
• nuova installazione e/o rimozione di distributori in considerazione delle esigenze sopravvenute dell’ERSU;
• collocazione e gestione di raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
I siti e le superfici su cui installare i distributori di alimenti e bevande nonché le tipologie e le quantità di distributori sono indicati nella Scheda A allegata al presente Capitolato.
Le apparecchiature non potranno essere collocate in altri sedi, salva diversa indicazione dell’ERSU .
Le apparecchiature dovranno essere collocate in modo da consentire la loro fruibilità anche da parte delle persone diversamente abili.
I siti indicati potranno subire delle variazioni (in aumento e/o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente. Le nuove installazioni, il trasferimento o la rimozione dovranno essere sempre autorizzate espressamente dall’ERSU.
ART. 2 DURATA
La concessione ha durata di 1 (uno) anno con decorrenza presunta dal 01.06.2013 al 31.05.2014, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.
Alla scadenza della concessione non sarà necessario procedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti.
E’ consentito il rinnovo espresso fino ad un periodo massimo di 1 (uno) anno subordinato alla manifestazione conforme e concorde di entrambe le parti contraenti da rendersi nota mediante lettera raccomandata A/R da trasmettere almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale.
Qualora non si proceda al rinnovo, il concessionario è tenuto comunque a espletare il servizio per il tempo strettamente necessario dopo la scadenza contrattuale a reperite nuovo operatore economico, ove l’ERSU manifesti la volontà prima della scadenza. Il concessionario sarà obbligato a garantire le prestazioni fino alla consegna dei distributori da parte del nuovo concessionario.
ART. 3
CANONE DI CONCESSIONE
Per l’intero periodo contrattuale il concessionario dovrà versare il canone di concessione annuo a titolo di corrispettivo per la concessione del servizio di cui all’art. 1 negli spazi di pertinenza Ersu( dove collocare i distributori) comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica e acqua potabile, pari a quello indicato nell’offerta economica di gara.
ll canone annuo da corrispondere è determinato dalla sommatoria dei canoni annui di concessione offerti in sede di gara, per ciascun distributore indicati nella Scheda A allegata al presente Capitolato, che dovranno essere in rialzo rispetto a quelli posti a base di gara.
In caso di variazioni (in aumento e/o decremento) dei distributori nel corso della concessione il canone potrà subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero e tipologia di distributore.
L’esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e quindi ricompresi nel canone complessivo offerto in sede di gara.
Il canone potrà essere rivalutato, nell’ipotesi di rinnovo espresso per un ulteriore anno, in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerando il valore medio di rivalutazione riferito all'annualità precedente. L’ERSU comunicherà l’aumento del canone a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale.
ART.4
PREZZI DEI PRODOTTI
I prezzi indicati dal concessionario in sede di gara relativi alle bevande e alimenti erogati dai distributori dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza e suddivisi per tipologia di prodotto .
Gli stessi non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. L’eventuale adeguamento dei prezzi suddetti potrà avvenire solo a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.
In tal caso il concessionario sarà tenuto, senza aggravio per l’ente, ad aggiornare i prezzi segnalati sui distributori.
ART. 5 CONTRATTO DI CONCESSIONE
Sarà stipulato apposito contratto le cui spese inerenti e consequenziali, comprese quelle di registrazione saranno a completo carico del concessionario.
Qualora il soggetto non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dall’ERSU, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
E’ facoltà dell’ERSU procedere alla consegna delle aree nelle more della stipula del contratto.
L’ERSU ha quantificato nel DUVRI l’importo relativo ai costi per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza , ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Pari ad € 80,78. Potranno essere apportate variazioni in funzione delle modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali informazioni e osservazioni presentate dall’aggiudicatario.
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa definitiva di importo pari al 10% dell’importo totale pagabile indicato a pagina 2 dell’Avviso di gara informale per la durata contrattuale(un anno) che dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2° Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta dell’ERSU. L’eventuale rinnovo espresso per un ulteriore anno sarà subordinato alla stipula di cauzione definitiva di importo commisurato ai consumi comunicati secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente capitolato.
La garanzia dovrà essere prestata a pena di revoca della concessione e dovrà avere validità temporale pari alla concessione fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno.
La stessa dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria del concedente, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e comunque finché non siano definite eventuali controversie .
Tale fideiussione costituisce garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti dal concessionario e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno. La fideiussione sarà svincolata e restituita al termine della concessione, salvo incameramento parziale o totale nei casi previsti. In tal caso il gestore dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa.
ART. 7 VERBALE DI CONSEGNA
Prima dell’inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna stilato in contraddittorio tra l’ERSU ed il concessionario delle aree fino alla riconsegna al termine della concessione.
E’ facoltà dell’ERSU procedere alla consegna delle aree anche nelle more della stipulazione del contratto .
ART. 8
RESPONSABILE DITTA E REFERENTE DELL’ERSU
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico dell’ERSU per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la verifica . Tale soggetto rappresenterà il concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte dall’Amministrazione s’intenderanno effettuate direttamente al concessionario.
Il Concedente potrà designare uno o più referenti quale interlocutore/i del concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, individuati all’interno dei singoli uffici e/o servizi utilizzatori dei distributori, con il compito di controllare, coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della concessione.
ART . 9
PERIODO DI PROVA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Per i primi tre mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire all’ERSU di valutare l’esecuzione delle prestazioni .
Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, l’ERSU si riserva di recedere dal contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata AR ed ad aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria sempre che l’offerta dello stesso sia ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell’ERSU.
Il concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste fino alla data comunicata dall’ ERSU senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.
In tal caso o in caso di revoca dell’aggiudicazione, della concessione o nei casi di risoluzione del relativo contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che segue in graduatoria redatta a seguito della gara, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.
ART. 10 PAGAMENTO CANONE E ONERI
Il canone di concessione dovuto dovrà essere versato in quattro rate anticipate di pari importo (IVA compresa) rispettivamente entro:
· 1° rata alla data di stipula del contratto;
· 2° rata entro il 10° giorno del quarto mese dell’anno di riferimento;
· 3° rata entro il 10° giorno del settimo mese dell’ anno di riferimento
· 4° rata entro il 10° giorno del decimo mese dell’anno di riferimento mediante una delle sotto elencate modalità:
1. tramite il c/c bancario IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato ad Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli interessi legali vigenti.
ART. 11
TEMPI DI INSTALLAZIONE, REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE
I distributori dovranno essere installati a seguito della conclusione del contratto o nelle more della stipula dello stesso e dovranno essere altresì installati e disinstallati nel corso del contratto entro il termine di giorni 7(sette) decorrente dalla ricezione della comunicazione dell’ERSU.
I distributori dovranno :
• essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, alle disposizione della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs. n. 17/2010 e smi, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia;
• rispettare la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” e smi;
• limitatamente ai distributori di bevande fredde e alimenti, contenere gas refrigeranti in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra.
Di ogni distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine :
• Dichiarazione di conformità CE per macchine,
• Manuale di istruzione per l’uso.
I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l’erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:
Bevande calde |
· caffè, |
· caffè macchiato, |
· caffè decaffeinato, |
· caffè decaffeinato macchiato, |
· orzo, |
· cappuccino, |
· cappuccino al cioccolato, |
· cioccolata, |
· latte, |
· tè; |
Acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET |
· acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica), |
· bevande analcoliche, |
· succhi di frutta, |
· tè, |
· yogurt o probiotico, |
Alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo |
patatine, salatini, cracker e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, cioccolata. |
Le quantità, le tipologie e l’ubicazione della macchine sono indicate nella scheda A allegata.
TIPOLOGIA DISTRIBUTORE NUMERO |
Distributori automatico di Bevande calde 6 |
Distributori automatico di Bevande fredde e snack 6 |
Inoltre i distributori dovranno :
-essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione, essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
-essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
-riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti;
-essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
-essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 10 centesimi di euro (€ 0,10) e in grado di erogare il resto;
-essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” ( es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.) uguali per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori su richiesta espressa e dietro cauzione con rilascio di ricevuta di versamento da restituire al momento della riconsegna della chiave;
-essere corredati di contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico;
-nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini e/o palette biodegradabili e compostabili.
ART. 12 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI
I prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).
In applicazione della. L.R. 19/01/2010 n.1 (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 “ai fini dell’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge (promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell’ambito della ristorazione collettiva, dell’attività agrituristica e del turismo rurale, in un’ottica di riduzione degli impatti ambientali; promuovere l’incremento dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell’ambito del territorio regionale ) e del D.M. 25/07/2011 del Ministro per l’ambiente relativo ai criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara per l’acquisto di prodotti e servizi nel settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, si dovrà indicare in sede di offerta la percentuale di prodotti rispondenti ai requisiti di cui alle citate normative.
Costituisce causa di applicazione di penali la mancata applicazione della previsione di cui sopra in sede di esecuzione del contratto.
I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:
BEVANDE CALDE Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati: |
1) bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè. |
2) bevande a base di tè: gr 14 di tè. |
3) bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao . |
4) cappuccino: 7 gr di latte in polvere . |
-BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET : che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati : |
1) acqua naturale in bottigliette Pet da lt 05 |
2) acqua frizzante in bottigliette Pet da lt 05 |
3) bibite in bottigliette di Pet da lt 0,5 |
4) bibite in lattina da cl 33 |
5) bibite in lattina da cl 25 |
6) bibite e succhi di frutta in tetrabrik da cl 20 |
7) yogurt da bere in bottiglia da ml 200 o probiotico ml 100 |
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI : dovranno essere prodotti da primarie compagnie o provenienti dal mercato equosolidale e preconfezionati adeguatamente e perfettamente sigillati e conservati. |
Ogni prodotto dovrà essere di prima qualità a lunga conservazione, e proveniente da primarie ditte produttrici nazionali o, ove previsto anche dal mercato equosolidale e dovrà riportare la composizione e data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.
Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità .
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non richiesto dall’amministrazione concedente .
ART. 13 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ll concessionario ha l’obbligo di installare e gestire dei distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo, nonchè collocare e gestire gli appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, il tutto utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità ed assumendosi a proprio carico tutte le relative spese.
Il concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni previste nella Scheda A nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione ed ad eseguire a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.
A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori.
Durante gli interventi il concessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia, indicando le caratteristiche e potenza assorbita.
L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono collocati i distributori. Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante.
L’ERSU garantirà la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici con oneri a proprio carico e la fornitura di energia elettrica e acqua potabile necessarie per il funzionamento delle apparecchiature computate all’interno del canone di concessione.
Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per l’intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.
Il concessionario si impegna:
_ a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese;
_ sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto, cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto);
_ per ogni apparecchiatura ad inviare con frequenza mensile la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.
Nei casi di difformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli, e il pagamento della relativa penale non ché il risarcimento di eventuali danni.
Ai fini del monitoraggio dell’attività, il concessionario si impegna a comunicare il magazzino di riferimento dei prodotti e a trasmettere con cadenza bimestrale e su supporto informatico il resoconto /report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari che dovrà indicare per ciascun distributore:
1) tipologia modello di macchina e ubicazione (sede ufficio e/o servizio – sede),
2) data di installazione,
3) erogazioni effettuate,
4) totale consumi.
Al termine del contratto il concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.
Il Concessionario altresì dovrà garantire, a propria completa cura e spese:
• il perfetto stato di conservazione dei distributori sotto il profilo statico, funzionale, estetico e della sicurezza;
• la pulizia rigorosa interna ed esterna delle apparecchiature per garantire l’ottimale condizione igienica delle stesse con obbligo di effettuare interventi di pulizia ed igienizzazione contestualmente con il rifornimento dei prodotti e materie prime;
• tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli a carattere straordinario provvedendo a proprie spese alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e fuori uso, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore o della sostituzione integrale ove necessario.
Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature dovessero risultare obsolete, vetuste, danneggiate, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con altre rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali di quelli già esistenti.
Il concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e permessi nonché a presentare le denunce che dovessero occorrere per la nuova installazione. Nel caso di sostituzione il concessionario dovrà prendere preventivamente accordi con i tecnici e le operazioni saranno effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli utenti.
Una volta ottenuti nulla osta, pareri e concessioni previsti dalla vigente normativa ed eseguite la posa, gli allacciamenti relativi dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro i tempi strettamente necessari.
E' facoltà dell'Amministrazione chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei distributori nonché nuove installazioni. In tal caso il concessionario è tenuto a provvedere previo accordo con l’ERSU circa modalità e tempi di trasferimento.
Oltre agli obblighi sopra indicati il Concessionario si impegna altresì:
-rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, le direttive macchine vigenti, nonché tutte le leggi, i regolamenti di Polizia urbana, di pubblica sicurezza, e le norme in materia di igiene e sanità;
-rispettare la normativa vigente in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande;
-rispettare la Direttiva macchine in vigore, la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchia automatici per la vendita” e smi;
-impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge, ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e che goda sempre della fiducia dell’amministrazione;
-addestrare, formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
-verificare che il personale utilizzato indossi il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il nominativo ed eventuale codice identificativo e fotografia;
- garantire costantemente il controllo delle materie prime utilizzate, la pulizia durante il trasporto e la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP) ;
- gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione.
ART. 14
CONTROLLO DELLA QUALITA’
L’ERSU si riserva la facoltà di effettuare controlli di qualità senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, al fine di accertare l’esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi previsti in termini qualitativi e quantitativi e l’osservanza degli obblighi assunti dal concessionario.
L’Ente si riserva di procedere a controlli qualitativi anche sui prodotti distribuiti al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e minime prevista dalla legge.
L'Amministrazione Concedente o chi per Essa ha facoltà di:
-provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata delle apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente,
-di richiedere la sostituzione, integrazione, o la non distribuzione di prodotti di cui, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione stessa.
-di richiedere la sostituzione del personale incaricato di rifornire i distributori, se non gradito o ritenuto inidoneo.
ART. 15
ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente, con il presente atto, s’impegna e si obbliga a:
-rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario in base alla presente convenzione;
- indicare al concessionario i siti o le sedi di installazione delle apparecchiature;
-garantire la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici con oneri a proprio carico;
-garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile per i distributori di bevande calde ;
-esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo attraverso i propri uffici o propri incaricati.
ART. 16
OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO
ll concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. In particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza protezione nei luoghi di lavoro.
Il concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro scadenza e in pendenza di nuovo contratto .
In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze all’Ispettorato del lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta.
ART. 17 RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è direttamente responsabile :
- dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda;
- della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori ;
- per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente dal Capitolato;
- per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione.
Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dall’ERSU arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a
seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione e al personale preposto alle verifiche.
ART. 18 COPERTURA ASSICURATIVA
L’Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti.
Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’ERSU.
Il concessionario a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale con un massimale pari a euro € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) per ogni sinistro con un limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per ogni persona ed € 1.000.000,00 (un milione) per danni a cose.
La copertura deve essere esente da franchigia . La polizza dovrà avere durata pari alla concessione, dovrà essere consegnata in copia all’ERSU prima della stipula del contratto, il quale dovrà comunque giudicarla idonea.
L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’aggiudicatario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. L’amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.
ART. 19
SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E ‘ fatto divieto di procedere a subconcessione, anche parziale.
E ‘ fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di subentro.
ART. 20 CESSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione parziale o totale d’azienda da parte del concessionario, l’ERSU si riserva la facoltà di concedere alla ditta subentrante l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E’ fatta salva, per l’ERSU, la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 21 PENALI
L’Amministrazione può comminare le seguenti penali con riguardo alle seguenti fattispecie:
_ € 500,00 -per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
_ € 300,00 - per ogni accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo;
_ € 500,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori,
_ € 500,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato,
_ € 500,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato ivi compresa la mancata fornitura della percentuale indicata in sede di offerta di prodotti rispondenti ai requisiti di cui alla L.R. Sarda 19/01/2010 n.1 e del D.M. 25/07/2011 del Ministro per l’ambiente relativo ai criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara per l’acquisto di prodotti e servizi nel settore della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;
_ € 200,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento,
- € 100,00 – per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei report dei consumi come indicati all’art. 13 del contratto,
Ogni infrazione sarà contestata a mezzo di raccomandata AR ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato dall’amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informando l’amministrazione in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente.
Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l’ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale.
La penale/le penali dovrà/nno essere versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’amministrazione o rivalendosi direttamente sulla cauzione.
In ogni caso l’ente si riserva:
_ la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni.
_ la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed inderogabile ed integra di diritto il contratto di concessione stipulato tra l’ente e il concessionario.
Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità di applicare le penali previste, potrà contestare l’addebito e intimare l’adempimento al concessionario con obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con raccomandata AR, con diritto di risolvere il contratto di concessione.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’ERSU il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del concessionario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.
ART. 23
RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto l’ERSU ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R., dal contratto nei casi:
· frode nell’esecuzione dell’attività;
· grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
· grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
· vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle normative in materie di igiene e sanità fatte salve le sanzioni di legge;
· perdita del concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
· inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
· subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
· mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica.
Resta salva la facoltà da parte dell’ERSU di revocare la concessione per ragioni di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.
ART. 24 RICONSEGNA
Alla scadenza contrattuale le aree concesse dovranno essere sgomberate mediante rimozione dei distributori e degli erogatori, riconsegnate e restituite all’ERSU senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra ERSU ed Appaltatore, con verbale attestante lo stato degli stessi.
Nel caso in cui il concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, l’ERSU , trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente Capitolato.
ART. 25 TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dal, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e smi, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale ed in assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell’ERSU ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella quantità strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
ART .26
FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il concessionario e l’ERSU inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Sassari. Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L’eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione. E sarà ritenuta come non apposta.
Per Il Direttore del Servizio Utenze Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Allegato A
Struttura | Bevande calde | Bevande fredde e snack | Utenza a Regime |
Casa dello studente “X.Xxxxxxx” Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 0 | 1 | 240 |
Casa dello Studente Xxx Xxxxxx Xxxxxxx | 0 | 1 | 140 |
Casa dello Studente di Via Xxxxxxxx e mensa universitaria di Via dei Mille. | 2 | 2 | 100 Casa dello Studente di Via Xxxxxxxx e 600/700 Mensa(tale dato è medio ed è soggetto ad oscillazioni) |
Casa dello studente “Domo de Carrera Longa” di Via al Rosello | 1 | 1 | 41 |
Uffici Amministrativi di Via Coppino | 1 | 1 | 21 |