Farmacisti
Farmacisti
Contratto di Assicurazione a copertura dell’attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale, Assistenza.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Nota Informativa A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. pag. pag. pag. | 1 di 6 1 di 6 1 di 6 4 di 6 |
Glossario | pag. | 1 di 3 |
Glossario generale | pag. | 1 di 3 |
Glossario giuridico | pag. | 3 di 3 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 23 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 23 |
Sezione Incendio | pag. | 2 di 23 |
• Cosa e Come assicuriamo | pag. | 2 di 23 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 5 di 23 |
• Garanzie Aggiuntive | pag. | 6 di 23 |
Sezione Furto | pag. | 7 di 23 |
• Cosa e Come assicuriamo | pag. | 7 di 23 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 9 di 23 |
• Garanzie Aggiuntive | pag. | 10 di 23 |
In caso di Sinistro Incendio/Furto | pag. | 11 di 23 |
Sezione Responsabilità Civile | pag. | 13 di 23 |
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro | pag. | 13 di 23 |
• Cosa e Come assicuriamo | pag. | 13 di 23 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 15 di 23 |
• Garanzie Aggiuntive | pag. | 15 di 23 |
Garanzia Responsabilità Civile Professionale | pag. | 15 di 23 |
• Cosa e Come assicuriamo | pag. | 15 di 23 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 16 di 23 |
In caso di Sinistro Responsabilità Civile | pag. | 17 di 23 |
Sezione Tutela legale pag. 17 di 23
• Premessa pag. 17 di 23
• Cosa e Come assicuriamo pag. 17 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 19 di 23
• Garanzia Aggiuntiva pag. 19 di 23
• In caso di Sinistro pag. 19 di 23
Sezione Assistenza pag. 21 di 23
• Premessa pag. 21 di 23
• Cosa e Come assicuriamo pag. 21 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 23 di 23
• In caso di Sinistro pag. 23 di 23
Allegati: Moduli di denuncia Sinistro pag. 1 di 1
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni nor- mative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sot- toposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla rego- lamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elen- co I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il
rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito rinnovo. La durata è indicata in Polizza.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione” delle Condi- zioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Incendio;
• Furto;
• Responsabilità civile;
• Tutela legale;
• Assistenza.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni con- tenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- mitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della ga- ranzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle norme di seguito richiamate.
CONDIZIONI GENERALI
• Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
• Articolo 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della ga- ranzia;
• Articolo 4 – Variazione dell’ubicazione dell’attività;
• Articolo 5 – Aggravamento del Rischio;
• Articolo 11 – Altre Assicurazioni.
SEZIONE INCENDIO
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Eventi coperti”, “Altri eventi coperti”, “Rischio locativo”, “Ri- corso terzi e/o locatari”, “Elettronica”, “Merci ed attrez- zature presso terzi”, “Spese di demolizione e sgombero”, “Spese di ricerca e ripristino”, “Indennità aggiuntiva”, “Danni indiretti” e “Anticipo Indennizzi”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci in re- frigerazione”, “Rottura lastre” “Elettronica”, “Allagamen- to” e “Terrorismo”.
SEZIONE FURTO
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Conte- nuto”, “Eventi coperti” e “Indennità aggiuntiva”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” ai paragrafi “Mezzi di chiusura” e “Esclusioni”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci e at- trezzature trasportate”, “Portavalori” e “Distributore auto- matico esterno”.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
• Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Altri rischi coperti”, “Committenza”, “Numero addetti”;
• Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Re- sponsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” e “Danni da interruzione o sospensione di attività”;
• Garanzia Responsabilità Civile Professionale, Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
• Garanzia Responsabilità Civile Professionale, Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni” e “Validità della garanzia”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Persone assicurate”, “Eventi coperti” e “Validità territoriale”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni”;
• Capitolo “Garanzia aggiuntiva” al paragrafo “Vertenze contrattuali con i clienti”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” ai paragrafi “Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa”, “De- nuncia di Sinistro”, “Scelta del legale”, “Gestione del Sini- stro”, “Disaccordo sulla gestione del Sinistro” e “Recupero delle somme”.
SEZIONE ASSISTENZA
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” ai paragrafi “Esclu- sioni” e “Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” al paragrafo “Istruzioni per la richiesta di Assistenza”.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza della somma assicurata e/o del Massimale prescel- ti dall’Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di Inden- nizzo/Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti indicati in Po- lizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Fatto salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun altro titolo la Compagnia
è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole ga- ranzie.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle norme di seguito richiamate.
SEZIONE INCENDIO
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Conte- nuto”, “Eventi coperti”, “Altri eventi coperti”, “Ricorso terzi e/o locatari”, “Elettronica”, “Merci ed attrezzature presso terzi”, “Spese di demolizione e sgombero”, “Spese di ricerca e ripristino”, “Indennità aggiuntiva” e “Danni indiretti”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Fenomeno elettrico”, “Merci in refrigerazione”, “Rottura lastre”, “Elettronica”, “Allagamento” , “Terrorismo”, “Spese di ri- cerca e ripristino” e “Danni indiretti”.
SEZIONE FURTO
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Conte- nuto”, “Eventi coperti” e “Indennità aggiuntiva”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci e at- trezzature trasportate”, “Portavalori” e “Distributore auto- matico esterno”.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
• Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Altri rischi coperti” e “Committenza”;
• Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Re- sponsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” e “Danni da interruzione o sospensione di attività”;
• Garanzia Responsabilità Civile professionale, Capitolo “Cosa e come assicuriamo”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” al paragrafo “Eventi coperti”;
• Capitolo “Garanzia aggiuntiva” al paragrafo “Vertenze contrattuali con i clienti”.
SEZIONE ASSISTENZA
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo”.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoper- ti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Inden- nizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 8.500 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di In- dennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 150.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 100.000 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Inden- nizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 2.500 euro
Indennizzo: 7.500 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 1.500 euro
Indennizzo: 8.000 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto per- centuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in ca- so di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 25.000 euro
Indennizzo: 95.000 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 15.000 euro
Indennizzo: 96.000 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle pre- stazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicura- zione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1 “Dichiara- zioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica- zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
A puro titolo esemplificativo, può costituire aggravamento di Rischio il cambiamento di turno, da diurno ad esclusiva- mente notturno, in quanto potrebbe aggravare la probabilità di Rapine.
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rimanda agli articoli 5 “Aggrava- mento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale, senza al- cun onere aggiuntivo.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazio- ne oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecni- ca all'utilizzo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui per ciascun contratto.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
Il contratto può prevedere che il Premio sia collegato all’”Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi)” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 10 “Indicizza- zione - Adeguamento automatico” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Com- pagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per ef- fetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonoma- mente.
In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata con- trattuale.
Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pa-
ri a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eserci- tare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello scon- to concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.
7. Rivalse
L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha pagato l’Indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’eser- cizio del succitato diritto di surrogazione se il danno è cau- sato da persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.
Si rinvia allo specifico articolo “Rinuncia al diritto di surro- gazione” delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA:
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione dopo ogni
denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo, con preavviso di trenta giorni.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 7 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali delle Condi- zioni di Assicurazione.
Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi di cui all’art. 1898 del Codice Civile.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 5 “Aggrava- mento del Rischio”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:
Incendio: | 22,25% |
Furto: | 22,25% |
Responsabilità civile: | 22,25% |
Tutela legale: | 21,25% |
Assistenza: | 10,00% |
AVVERTENZA:
Esenzione dalle imposte
Le Polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicati nel- la Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” si precisa che, in caso di Sinistro, il Con- traente o l’Assicurato deve fare quanto possibile per limita- re i danni.
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l’Assicuratore in caso di Sinistro”, si precisa che il Contraen- te o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegna- to il contratto nei termini e nei modi indicati nelle Condi- zioni di Assicurazione alle voci seguenti:
• “In caso di Sinistro Incendio/Furto” alla voce “Obblighi”
• “In caso di Sinistro Responsabilità Civile” alla voce “Ob- blighi”
• Sezione Tutela Legale “In caso di Sinistro” alla voce “De- nuncia di Sinistro”
Sezione Assistenza “In caso di Sinistro” alla voce “Istruzio- ni per la richiesta di Assistenza”
In caso di Sinistro Tutela legale, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S. o alla Compagnia.
In caso di Sinistro Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi a Mapfre Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx S.A..
AVVERTENZA:
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale de- riva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di Assi- curazione”.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquida- tive, si rimanda ai capitoli “In caso di Sinistro” delle singole sezioni.
AVVERTENZA:
In caso di Incendio, Furto, atto doloso e negli altri casi previsti dalla legge, il Contraente o l’Assicurato deve pre- sentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria nei ter- mini indicati ai paragrafi “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro” e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia.
AVVERTENZA:
Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato a un fiducia- rio o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi,
con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo riten- ga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico.
La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all’Assicurato.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattual- mente previsti mentre nel caso di inoperatività del contrat- to la Compagnia provvederà a darne comunicazione all’Assicurato.
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia an- che la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Uni- co degli Intermediari assicurativi) di cui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurati- va, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui so- pra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione re- lativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax numero: 00.00000000
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.
m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in
giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veico- li e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qual- siasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligato- ria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la garanzia Tutela legale è previsto l’Arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio.
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevo- le all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da for- mularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro designato di comune intesa delle parti.
Se l’intesa non si realizza, l’arbitro è designato dal Presi- dente del Tribunale competente.
L’arbitro decide secondo equità e le spese di Arbitrato sa- ranno a carico della parte soccombente.
Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Au- torità giudiziaria.
15. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario xxxxxx- dere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella se- zione dedicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’in- dirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Glossario
Glossario generale
Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il si- gnificato qui precisato:
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione. Relativamente alla sezione Assistenza si intendono il titolare della Farmacia e suoi collaboratori.
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.
Atto di terrorismo: L’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della vio- lenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o gover- ni, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare pa- nico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Asistencia Com- pañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Strada Trossi 66 – Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sotto- scritta con la Compagnia provvede per incarico di quest’ul- tima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazio- ni di cui alla Sezione Assistenza Farmacisti.
Centro commerciale: Il complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianifica- to e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, inte- grato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie de- terminanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.
Committente: Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insuran- ce Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Cose: Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno indennizzabile: L’importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell’applicazione della regola proporzio- nale ove applicabile.
Esplodenti: Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Franchigia: L’importo, espresso in valore assoluto o in per- centuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Dan- no indennizzabile e che l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto: L’impossessamento di Cosa mobile altrui, sottraen- dola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).
I.N.A.I.L: L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
I.N.P.S.: L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Incendio: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incombustibilità: Le sostanze e i prodotti che alla tempera- tura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adotta- to dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Infiammabili: Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle so- luzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen- tesimali non classificabili “Esplodenti”, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umi- da, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti os- sigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.
Infortunio: L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente consta- tabili.
Intermediario assicurativo: La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli Intermediari as- sicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs.
7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’atti- vità di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Massimale: L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è te- nuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.
Merci:
• Merci - materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di con- sumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
• Infiammabili;
• Merci speciali (come da successiva definizione);
Merci speciali:
• celluloide (grezza ed oggetti di);
• espansite;
• schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
• materie plastiche espanse o alveolari;
• imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Partita: L’insieme dei beni appartenenti ad una o più cate- gorie assicurati con un unico capitale.
Periodo di Assicurazione: Il periodo di validità dell’Assicu- razione.
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Assicurazione a): Forma di Assicu- razione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui, nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di rapporto o pre- stazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività assicurata, incluse quelle:
a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella assicurata;
b) per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal- l’Assicurato (a titolo esemplificativo somministrazione di lavoro);
c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al paragrafo “Persone considerate terze”.
Preziosi: Oggetti d’oro o di platino, pietre preziose, perle na- turali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.
Rapina: Sottrazione di Cosa mobile mediante violenza o mi- naccia alla persona che la detiene o ad altri.
Reclamante: Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicu- razione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficia- rio e il danneggiato.
Reclamo: Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richie- ste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci- mento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento: La somma dovuta dalla Compagnia per i dan- ni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scippo: Xxxxx commesso strappando la Cosa mobile di ma- no o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: Percentuale del Danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio/implosione: Il repentino dirompersi o il cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono consi- derati Scoppio/implosione.
Serramento: Il manufatto per la chiusura dei vani di transi- to, illuminazione e areazione delle costruzioni.
Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Limitatamente alla garan- zia Responsabilità Civile Professionale si intende quale Si- nistro la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione. Si considera richiesta di Xxxxxci- mento l’atto di citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale chiunque manifesti all’Assicurato l’in- tenzione di ritenerlo responsabile di eventuali danni subiti. È parificata alla richiesta di Risarcimento la formale notifi- ca dell’avvio di inchiesta penale da parte delle Autorità competenti.
Società di assistenza: Mapfre Asistencia S.A.
Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la sepa- razione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavi- mentazioni e soffittature.
Territorio Italiano: Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto: Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Trasporto sanitario: Il trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.
Tubazioni: L’insieme di tubi e/o condutture per il convo- gliamento e trasporto di fluidi in genere.
Vetro antisfondamento: Il vetro stratificato costituito da al- meno due lastre con interposto uno strato di materiale pla- stico di spessore complessivo non inferiore a 6 mm., oppure sostituito da un unico strato o da più lastre di materiale sin- tetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Valore totale (Assicurazione a): Forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola pro- porzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dal- l’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalla stima che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sini- stro, eccede la somma assicurata.
Glossario giuridico
Arbitrato: La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizio- ne civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.
Assistenza stragiudiziale: L’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.
Contravvenzione: Il Reato punito con l’arresto e/o l’am- menda. Nelle Contravvenzioni si considera sufficiente la col- pa dell’agente, anche se non c’è il dolo e cioè l’intenzione di commettere il Reato.
Danno extracontrattuale: Il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto con- trattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto colposo: È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leg- gi, ma senza volontà nè intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso (o secondo l’intenzione): È qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale (o oltre l’intenzione): Si ha quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Fatto illecito: È il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto. È diverso dall’inadempimento, ossia dalla violazione di un ob- bligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui si assume avvenuta la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di con- tratto. Tale momento deve essere successivo a quello di de- correnza della Polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
- nel Diritto Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultimo;
- nel Diritto Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dal- la data di richiesta del Risarcimento;
- nel Diritto Contrattuale (carenza di 90 giorni): momen- to in cui una delle Parti ha posto in essere il primo com- portamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
Procedimento penale: Si inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – dolo- so – preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Xxxxxxx è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudi- zio vero e proprio).
Reato: È la violazione di norme penali. I Reati si distinguo- no in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, ammenda). Nei delitti l’agente risponde normalmente a titolo di dolo, salvi i casi di Delitti preterintenzionali e colposi previsti dalla legge, mentre nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa.
Sanzione amministrativa: È la misura per punire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una som- ma di denaro oppure nella sospensione o privazione di fa- coltà derivanti da provvedimenti amministrativi (ad es. licenze, concessioni, etc.) o nella confisca di beni.
Spese di giustizia: Sono le spese del processo che, in un Pro- cedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono paga- te dalle Parti, in occasione dello svolgimento degli atti pro- cessuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifonderle in tutto od in parte.
Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde la causa civile può essere condannata a pagare alla parte vit- toriosa.
Spese peritali: Sono le spese relative all’opera del perito no- minato dal Giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: L’accordo con il quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro in- sorta o la prevengono.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/As- sicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione come previsto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio suc- cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del tren- tesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate.
I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Variazione dell’ubicazione e dell’attività
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubica- zione identificate in Polizza.
In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’eserci- zio Xxxxxxxxxx, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quan- do il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.
Articolo 5
Aggravamento del Rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione del- l’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 6
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 7
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al sessantesimo gior- no dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Compagnia può recedere dall’Assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata.
In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 8
Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’Assi- curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10
Indicizzazione - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e Limiti di Indennizzo, se espressi in cifra assoluta, sono collegati all’”Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi)” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giu- gno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
È facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamen- to della Polizza qualora l’indice superi del 100% quello ini- zialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed il Premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Articolo 11
Altre Assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicu- razioni per lo stesso Xxxxxxx, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Inden- nizzo.
Articolo 12
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 13
Cambio dei fornitori dei servizi nell’ambito delle garanzie Tutela Legale e Assistenza
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i soggetti fornitori le garanzie Tutela Legale e As- sistenza con altri fornitori che saranno comunicati con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione dei fornitori avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
Sezione Incendio
Cosa e Come Assicuriamo
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli “Eventi Coperti”.
Fabbricato
Per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato destinati all’esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l’intero fab- bricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, videocitofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’a- ria (anche autonomi), di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubica- zione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- Merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed ar- redamento in genere anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l’attività dichiarata (esclusi veicoli a mo- tore) anche se all’aperto nell’area di pertinenza della Far- macia, compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario, anche se
rientranti nella voce “Fabbricato”, tra cui insegne, im- pianti elettrici o di condizionamento, impianti di allar- me e impianti di videosorveglianza;
- valori (denaro, titoli di credito) inerenti all’attività sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro;
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di la- voro;
- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 2.500 euro e fino a un massimo di 10.000 euro.
Sono escluse dalla presente voce le “Ricette farmaceutiche”.
Ricette farmaceutiche
Per “Ricette farmaceutiche” si intendono quelle “Spedite” a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette me- diche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l’Assicurato detiene nell’ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all’Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.
Eventi coperti:
• Incendio;
• Xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivan- ti da ordigni esplosivi);
• Fenomeno elettrico, ovverosia azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del Fabbricato e del macchinario (escluso quanto previsto alle voci “Elettronica” dei capitoli “Cosa e Come Assicuriamo” e “Garanzie Aggiuntive”), sino alla concor- renza di 1.500 euro per ogni anno assicurativo (salvo quan- to previsto nella scheda di Polizza) con esclusione:
- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100 euro per Sinistro;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure svi- luppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
• danni materiali diretti da spargimento di acqua o altri fluidi provocato da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici di pertinenza del Fabbricato compresi impianti automatici di estinzione, con esclusione:
- dei danni alle Merci poste in locali interrati e seminter- rati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, trabocca- mento, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
- delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura;
- dei primi 150 euro per Sinistro;
• guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
Altri eventi coperti
• atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i Presta- tori di lavoro), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di sabotaggio. La presen- te garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova- no le Cose assicurate, con avvertenza che, qualora l’occu- pazione si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia indennizza esclusivamente i danni di Incen- dio, Esplosione e Scoppio.
Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confi- sca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessa- mento per ordine di qualsiasi Autorità;
- derivanti da Atti di terrorismo;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i danni ad inse- gne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini-
stro, più del 70% della somma assicurata;
• sovraccarico di neve con un limite di 26.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro;
• uragani, bufere, tempeste, nubifragi, grandine, vento e trombe d’aria e Cose da essi trasportate, compresi i danni di bagna- mento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmosfe- rico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dal- l’urto di Cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
- dei danni provocati dall’acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata at- traverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aper- ture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse ri- posto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei primi 250 euro per Sinistro.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, più del 70% della somma assicurata;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Validità territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamen- te nel Territorio Italiano.
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’art. 1907 del Co- dice Civile.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massima- le convenuto e senza l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispon- dere per capitale, interessi e spese - quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a ter- mini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette opera- zioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli ammini- stratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della cau- sa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consen-
so della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Elettronica
Qualora sia assicurato il Contenuto, la Compagnia risponde sino alla concorrenza di 1.500 euro per annualità assicura- tiva dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cas- sa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, strumenti elettronici, computers ed apparecchia- ture relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di preven- zione e di allarme, e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all’attività da:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione;
• xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx- taico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automa- tismi di regolazione o di segnalazione;
• sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
• traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovescia- mento di liquidi in genere;
• alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio .
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, cor- rosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per con- tratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assi- curati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 150 euro per Sinistro.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Merci ed attrezzature presso terzi
Qualora sia assicurato il Contenuto, la Compagnia risponde, dei danni arrecati alle Merci ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio Italiano, sino alla con- correnza del 10% della Partita Contenuto ed in aggiunta alla stessa, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Po- lizza ed il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratte- ristiche evidenziate nel capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla voce “Caratteristiche del Fabbricato”.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino al- la concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termi- ni di Polizza.
Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso
delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura di con- dutture, impianti idrici, igienici, tecnici che abbia provocato la fuoriuscita di acqua o altri fluidi, si rimborsano le spese so- stenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa non- ché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:
- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irri- gazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato viene inoltre riconosciuta, in aggiunta alla somma assicurata, una somma forfettaria sino al 10% del- l’Indennizzo liquidato per le Partite Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Li- mite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sini- stro Incendio/Furto”, per le seguenti spese in quanto complessivamente sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, compreso quello scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti (escluse “Ricette farmaceutiche” e “Supporti di dati”), attestati, titoli di cre- dito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Danni indiretti
Nel caso di forzata inattività della Farmacia assicurata, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Inden- nizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, ri- conosce all’Assicurato l’importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi dalla data di accadi- mento e sino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardas- se solo parte dell’esercizio assicurato, l’importo forfettario giornaliero suindicato viene ridotto della metà.
Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad inden- nizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000 euro.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu- mibile Danno indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto alla voce
“Obblighi” di cui al capitolo “In caso di Sinistro Incen- dio/Furto”;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della de- nuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedu- ra giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato stes- so;
- non ricorrano le condizioni previste alla voce “Esagerazio- ne dolosa del danno” di cui al capitolo “In Caso di Sini- stro Incendio/Furto”;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della som- ma assicurata o superiore a 52.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti- pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Inden- nizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e dure- voli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni causati dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati:
- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi, degli Amministratori o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
- da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e colle- gate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, purché l’Assi- curato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più re- parti dell’attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Assicurazione per conto di chi spetta
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome pro-
prio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di Xxxxxxxx però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azio- ne alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddit- torio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla li- quidazione separata per ciascun avente diritto.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo” esclusiva- mente per la forma di Assicurazione a Valore totale.
Per “Valore a nuovo” si intende:
- per il Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle Cose assicura- te con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le Merci e le “Ricette farmaceutiche”).
Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
Qualora la garanzia venga prestata nella forma di Assicura- zione a Primo Rischio Assoluto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile non sarà operante.
Delimitazioni ed esclusioni
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con Solai e strutture portanti del Tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% del- le rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.
Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operati- va a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero
L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati da atti di guerra e insurrezioni, Atti di terrorismo, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radia- zioni provocate artificialmente dall’accelerazione di par- ticelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, non- ché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”);
- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infil-
trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuria- mo”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione (salvo quanto previsto alla voce “Merci in refrigerazione” del ca- pitolo “Garanzie Aggiuntive”);
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicu- rate (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e Come Assi- curiamo”);
- di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, av- venuti in occasione degli “Eventi coperti”.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica” dei capitoli “Cosa e Come Assicuriamo” e “Garanzie Aggiun- tive”.
Leasing
Limitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono ope- ranti per gli enti detenuti in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione salvo esplicita pattuizione.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Fenomeno elettrico
A integrazione di quanto indicato alla voce “Eventi coperti”, quarto punto, del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, il li- mite previsto per l’azione di correnti, scariche od altri feno- meni elettrici si intende elevato dell’importo indicato in Polizza.
Merci in refrigerazione
L’Assicurazione vale per i danni subiti dalle Merci in refrige- razione a causa di:
• mancata od anormale erogazione del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
- ad eventi previsti dalla presente sezione;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurez- za, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica della Farmacia;
- black-out a seguito dell’accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza della Farmacia as- sicurata.
Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con l’applicazione di una Fran- chigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia, con il limite di 750 euro.
Rottura lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a se- guito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, marmo e/o simili pietre dure, insegne di cristallo e non, di pertinenza della Farmacia e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche nel caso in cui il Fabbricato non risulti assi- curato nel presente capitolo.
Sono esclusi i danni:
- determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capito- lo “Cosa e Come Assicuriamo”);
- a lastre di marmo e/o simili e pietre dure costituenti pa- vimentazioni e/o rivestimenti murali.
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di sur- rogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il re- sponsabile del danno purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Elettronica
A integrazione di quanto indicato alla voce “Elettronica” del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, il limite previsto per tale garanzia si intende elevato dell’importo indicato in Po- lizza.
Sono inoltre compresi:
• Supporti di dati - Maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o CD, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata ed in aggiunta alla stessa, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzio- ne, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneg- giati comprensive del valore dei supporti stessi ed i mag- giori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per er- rore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che so- no compresi in garanzia i programmi operativi.
Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.
• Contratto di assistenza tecnica
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di as- sistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno dell’apparec- chiatura assicurata.
• Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funziona- lità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 250 euro per Sinistro, comprensivi del- la Franchigia prevista alla voce “Elettronica” del capito- lo “Cosa e Come Assicuriamo”.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Allagamento
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da allagamento verificatosi all’in- terno del Fabbricato a seguito di:
1) formazione di ruscelli od accumulo esterno d’acqua;
2) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali.
La Compagnia non risponde dei danni:
- causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa traspor- tato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla gran- dine;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infil- trazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza, per Xxxxxxxx ed anno assicurativo, della somma indicata in Po- lizza, con l’applicazione di una Franchigia pari a 300 euro per Sinistro.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni mo- mento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di rice- vimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rim- borsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso im- ponibile indicato in Polizza.
Terrorismo
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Co- se assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verifica- tisi in occasione di Atti di terrorismo.
Restano comunque esclusi:
a) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indi- rettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessio- ne con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
b) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
c) i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
d) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da man- cata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da altera- zione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoper-
to del 10% e del limite di Indennizzo indicato in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni mo- mento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunica- zione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rim- borsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso im- ponibile indicato in Polizza.
Spese di ricerca e ripristino
A integrazione di quanto indicato alla voce “Spese di ricerca e ripristino” del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, il limite previsto per tale garanzia si intende elevato a 3.000 euro.
Danni indiretti
A integrazione di quanto indicato alla voce “Danni indiret- ti” del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, l’importo for- fettario riconosciuto all’Assicurato per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività si intende elevato a 300 euro.
Sezione Furto
Cosa e Come Assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del Contenuto, dei Valori e delle Ricette farmaceutiche, posti nei locali della Farmacia indicati in Polizza, in conseguenza degli “Eventi Coperti”.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- Merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed ar-
redamento in genere, anche se di proprietà di terzi e quant’altro inerente all’attività (esclusi veicoli a motore);
- impianti di allarme, Contenitori di sicurezza (escluso il lo- ro contenuto);
- Valori (inerenti l’attività), ovunque riposti nei locali della Farmacia e sue dipendenze, sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di 6.000 euro per anno assicurativo;
- Valori (inerenti l’attività) trasportati all’esterno della Farma- cia sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di
6.000 euro per anno assicurativo, alle condizioni di cui alla voce “Portavalori” del capitolo “Garanzie Aggiuntive”. Sino al suddetto limite, in caso di Sinistro lo Scoperto in-
dicato si intende abrogato;
- effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi Prestatori di lavoro (esclusi Preziosi e valori);
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- quadri ed oggetti d’arte con il Limite di Indennizzo di
2.500 euro per singolo pezzo.
Valori
Per “Valori” si intendono denaro e titoli di credito inerenti all’attività.
Ricette farmaceutiche
Per “Ricette Farmaceutiche” si intendono quelle “Spedite” a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette me- diche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l’Assicurato detiene nell’ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all’ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.
Eventi coperti:
• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o ar- nesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del ca- pitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta- zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• Furto dei “Valori” e delle “Ricette farmaceutiche”. Qualo- ra siano operanti le relative Partite, in aggiunta alla voce “Contenuto”, l’Assicurazione è operante esclusivamente alla condizione che tali beni siano riposti in cassetti, mo- bili, Contenitori di sicurezza tutti chiusi a chiave e che l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato i suddetti con- tenitori mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Rela- tivamente ai “Valori” e alle “Ricette farmaceutiche”, la ga- ranzia Rapina è operante quand’anche tali beni non siano custoditi nei Contenitori di sicurezza;
• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx:
- alle Cose assicurate (escluso “Valori” e “Ricette farma- ceutiche”) sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
- ai locali ed ai relativi Serramenti sino alla concorrenza di
5.000 euro per Sinistro e di 10.000 euro per anno assi- curativo, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”.
Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forze dell’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da so- lo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nella Farmacia;
• Furto commesso dai Prestatori di lavoro della Farmacia fuori dall’orario di lavoro, a condizione che:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei Contenitori di sicurezza;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adem- pie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi;
• Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, at- testati, titoli di credito (procedura di ammortamento), re- gistri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concor- renza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Fran- chigia e/o Scoperto;
• Furto, Rapina di Merci ed attrezzature presso terzi cui sia- no state affidate in custodia, in lavorazione, per confezio- namento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Con- tenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle ser- rature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamen- te nel Territorio Italiano.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfetta- ria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Po- lizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:
- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg- giati, con il massimo di 2.000 euro;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Forma di Assicurazione
L’Assicurazione viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l’applicazione della rego- la proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le Merci e le “Ricette farmaceutiche”).
Delimitazioni ed esclusioni
Mezzi di chiusura
Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce “Eventi coperti”, la garanzia è operante a condizione che:
• le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura; esclusivamente nel caso in cui i locali della Farmacia siano posti all’interno di un Centro commerciale, è ammesso che le sole pareti in- terne possano avere diversa tipologia costruttiva;
• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Ve- tro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusiva- mente dall’interno) oppure chiuso con serrature o luc- chetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei Serramenti. Sono esclusi i danni di Xxxxx avvenuti quando non esista- no i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi at- traverso le luci di Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni
di chiusura.
Resta espressamente convenuto fra le parti che:
1) se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelli sopra descritti, la Compagnia corri- sponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il ri- manente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’In- dennizzo, farlo assicurare da altri;
2) L’Indennizzo verrà liquidato integralmente qualora l’au- tore del Reato si sia introdotto nei locali attraverso aper- ture difese da mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti, anche in presenza di al- tre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
3) Nel caso in cui i locali che contengono le Cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto collegato alle Forze dell’Ordine o ad Istituto di Vigilanza e l’intro- duzione dei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi, lo Sco- perto di cui al punto 1) verrà applicato soltanto in caso di mancato funzionamento dell’impianto stesso per mo- tivi diversi da:
• manomissione da parte degli autori del Furto;
• evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’im- pianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella in- dicata in Polizza;
b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nu- cleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uraga- ni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o sen- za dichiarazione di guerra), Atti di terrorismo o sabotag- gio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confi- sche, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per or- dine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupa- no i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assi- curato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vin- coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio- ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimi- tata dell’Assicurato, se questi è una società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi Coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro;
d) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) di Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi conti- nuativamente per più di 8 giorni per i “Valori” e “Ricet- te farmaceutiche” e per più di 45 giorni per il “Contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godi- mento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
Riduzione - Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia supe- riore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assi- curazione in corso, di un importo uguale a quello indenniz- zabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.
Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato e previa conferma della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Merci ed attrezzature trasportate
La garanzia è estesa a Furto, Rapina di Merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla Farmacia, su autoveicoli in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o Pre- statori di lavoro.
L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i tra- sporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiu- si e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito pur- ché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, l’ammontare dell’In- dennizzo viene stabilito tenendo conto di uno Scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’In- dennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicurato- ri, l’Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto” e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo co-
sì calcolato. Questa garanzia viene prestata nella forma di As- sicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Portavalori
È assicurato l’Indennizzo di “Valori” e “Ricette farmaceuti- che” contro:
• il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano;
• il Furto strappandoli di mano o di dosso all’incaricato stesso;
• la Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari, dei Prestatori di lavoro o dei prestatori d’opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle fun- zioni di “Portavalori”:
- all’esterno dei locali della Farmacia;
- entro i confini del Territorio Italiano;
- durante l’orario compreso fra le ore 5 e le ore 21.
La garanzia opera a condizione che:
- la persona che effettua il trasporto e quelle che l’accom- pagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 75 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all’effettua- zione del trasporto;
- per trasporti eccedenti 26.000 euro e sino a 52.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompa- gnata da almeno un altro incaricato dell’Assicurato;
- per trasporti eccedenti 52.000 euro e sino a 160.000 eu- ro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accom- pagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- i trasporti eccedenti 160.000 euro siano effettuati me- diante furgone blindato con equipaggio armato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la per- dita del diritto all’Indennizzo.
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicura- to il 90% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, re- stando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni dirit- to all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Distributore automatico esterno
L’Assicurazione è estesa ai danni da Furto del distributore au- tomatico di prodotti parafarmaceutici e del relativo contenu- to, ivi compresi i valori, posto all’esterno del Fabbricato, a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura.
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicu- rato l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, re- stando il 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indenniz- zo, farlo assicurare da altri.
Questa garanzia è prestata nella forma di Assicurazione a Pri- mo Rischio Assoluto, entro i limiti di Indennizzo indicato in Polizza.
Rapina effetti personali
A parziale deroga di quanto indicato alla voce “Eventi co- perti”, quinto punto, del capitolo “Cosa e Come assicuria- mo”, e limitatamente alla Rapina avvenuta nei locali, si intendono assicurati anche gli effetti personali (compresi Preziosi e valori) dell’Assicurato, dei suoi familiari, dei suoi Prestatori di lavoro, dei clienti e dei fornitori, sino alla con- correnza per Sinistro e anno assicurativo della somma indi- cata in Polizza.
In caso di Sinistro Incendio/Furto
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro di sospet- ta origine dolosa denunciare il fatto all’Autorità giudizia- ria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può (art. 1910 del Codice Ci- vile) richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secon- do il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’am- montare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calco- lato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni ob- bligazione solidale con gli altri assicuratori.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata oppu- re, a richiesta delle parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da al- tre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio pe- rito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono de- mandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini- stro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi- care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” di cui al presente capitolo;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose as- sicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione previsti alla voce “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettua- ta ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del dan- no” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violen- za o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’inden- nizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere at- testato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giu- diziaria.
Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita o sezione di Polizza, secondo i se- guenti criteri:
• Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, al- l’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostan- za concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza-
mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei re- sidui.
• Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
• Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispon- denti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
• Ricette farmaceutiche
Premesso che il valore delle “Ricette farmaceutiche” è rap- presentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun pro- dotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galeni- ci officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell’even- tuale valore del ticket a carico dell’acquirente), resta convenuto fra le parti che, ove al momento del Sinistro, l’Assicurato non fosse in grado di produrre la documenta- zione specifica atta a provare il valore delle ricette danneg- giate o sottratte, la liquidazione dell’Indennizzo avviene come segue:
“Si rileva l’ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce “Importo Netto Ri- cette” presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pa- gamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al Sinistro.
Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati) divi- so i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in con- siderazione costituisce il valore medio convenzionale.
Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni a cui si riferiscono gli enti oggetto del Sinistro, costituisce il valore dell’Indennizzo”.
Quanto sopra non vale per le ricette per l’acquisto di pro- dotti protesici e dietetici.
• Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” “Macchinario - Attrezzature - Arredamento” dà l’ammon- tare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”.
Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore to- tale, tale supplemento di indennità, qualora la somma as- sicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al “Valore al momento del Sini- stro” (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in pro- porzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “Valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 18 mesi dalla da- ta dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale defi- nitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e pur- ché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di pe- rizia.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
• Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Assicurazione parziale - Tolleranza (forma di Assicurazione a Valore totale)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sini- stro la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativa- mente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni com- pensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza sti- mati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indi- cata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola pro- porzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del dan- no, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men-
zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi- zi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi con- seguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle ri- spettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Com- pagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati so- no vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudica- to.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Si- nistro, il pagamento viene eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” dei capitoli “Delimitazioni ed esclusioni”.
Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella as- sicurata.
Trasloco delle Cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto al- l’Art. 4 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa co- municazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Recupero delle Cose asportate
Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta sco- perta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Sezione Responsabilità Civile
Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro
Cosa e Come Assicuriamo
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterio- ramento di Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’esercizio della Farmacia assicurata.
La garanzia vale anche per i danni derivanti da attività acces- sorie svolte dalla Farmacia nel rispetto della normativa vigen- te, nonché dalle attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:
• partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati com- preso il Rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stands;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
• detenzione di cani;
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
• uso di velocipedi;
• servizio antincendio interno o intervento diretto di Presta- tori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• limitatamente ai lavori presso terzi, i danni a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui de- tenute entro il limite del Massimale assicurato e sino a concorrenza di 52.000 euro per Sinistro e per anno assi- curativo, con l’applicazione di una Franchigia di 100 eu- ro per ogni Sinistro;
• il Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di Merci, nonché dall’installazione presso terzi delle Cose vendute, ferma l’esclusione dei Rischi de- rivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
• i danni derivanti dallo smercio dei prodotti venduti o som- ministrati, compresi medicinali, prodotti galenici e magi- strali, prodotti omeopatici, di erboristeria, generi
alimentari e prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all’utente dall’Assicurato, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi, e comunque durante il periodo di validità del contratto, esclusi comunque i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;
• il Rischio derivante dalla proprietà degli apparecchi medi- cali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle Cose stesse, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;
• il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fab- bricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e mon- tacarichi.
L’Assicurazione comprende i Rischi derivanti dalle anten- ne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade pri- vate e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di so- stegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.), nonché da cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargi- mento di acqua purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con l’applicazione di una Franchigia di 100 eu- ro per Sinistro. Qualora detta estensione sia coperta an- che da altra Assicurazione, la presente garanzia opera a secondo Xxxxxxx e cioè per l’eccedenza rispetto ai Massi- mali dell’altra Assicurazione;
• il Rischio derivante dalla committenza di lavori di ordina- ria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività;
• il Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle atti- vità svolgentisi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei Prestatori di lavoro, in sosta nei par- cheggi di pertinenza della Farmacia stessa, con l’applica- zione di una Franchigia di 100 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi;
• la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato, compreso quanto possa derivare dall’appli- cazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed inte- grazioni in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A questi ef- fetti sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell’Assicurato sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime;
• per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’Assicurato;
• i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico con l’applicazione di una Franchigia di 100 euro per ogni mezzo danneggiato.
Validità territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
Persone considerate terzi
Sono considerati “terzi”, fermo quanto previsto al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” e limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):
• i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i titolari e Prestatori di lavoro di altre ditte non consociate o collegate all’Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli comple- mentari all’attività oggetto dell’Assicurazione;
• le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Farmacia assicurata;
• le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
Committenza
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di Committente:
a) dei suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di au- tovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazio- ne di una Franchigia fissa di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio Italiano ;
b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manuten- zione nell’esercizio Assicurato.
Numero addetti
Nel numero degli addetti dichiarato in Polizza sono compre- si, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i familiari, i Prestatori di lavoro che prestano la loro opera nella Farmacia assicurata e i prestatori d’opera liberi professionisti.
Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l’Assicurato deve darne immediata co- municazione alla Compagnia che adegua il Premio alla pri- ma scadenza annuale di rata.
Si conviene che, ove nel corso del contratto l’Assicurato do- vesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvede a risarcire il danno in pro- porzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il numero degli addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile - ultimo comma). La Compagnia rinuncia all’applicazione della re- gola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli ad- detti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Delimitazioni ed esclusioni
Persone non considerate terzi Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui alla lettera a);
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natu- ra del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto pre- visto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” sotto la vo- ce “Qualifica di terzi”.
Esclusioni
Salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuria- mo” sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
- conseguenti a violazione dei doveri professionali da parte dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba ri- spondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da Furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimor- chiate, sollevate, caricate o scaricate;
- dovuti a vizio originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- cagionati dalle Cose vendute e installate presso terzi, do- po l’esecuzione dei lavori;
- da detenzione di esplosivi;
- derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A. e Canada;
- conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suo- lo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgen- ti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto
trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il tratta- mento e la tutela dei dati personali.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesio- ni personali in conseguenza di Infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quale è prestata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124. Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i fa- miliari coadiuvanti, sono equiparati ai Prestatori di lavoro. L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi del- l’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vi- genti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità. L’Assicurazione non vale:
- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell’Assicurato;
- per le malattie professionali.
Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massima- le per Sinistro e del limite per ogni singolo Prestatore di la- voro indicati in Polizza.
Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o so- spensione, totale o parziale, di attività industriali, commercia- li, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa garan- zia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro e con il massimo Risarcimento di 150.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Responsabilità Civile profes- sionale
Cosa e Come Assicuriamo
La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Titolare di far- macia o parafarmacia di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Xx- xxxxxxxxxx (capitali, interessi e spese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali – nei modi e nei termini pre- visti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sa- nitarie n.1265 del 27.07.1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009 e loro successive modifiche o in- tegrazioni e dei doveri professionali relativi alla vendita di prodotti farmaceutici/parafarmaceutici anche di produzione propria, compresi quelli per i quali non ci sia obbligo di pre- scrizione medica, da parte del Titolare stesso e dei suoi Pre- statori di lavoro, compresi i prestatori d’opera a rapporto libero professionale, i familiari e le persone del cui operato il Titolare debba rispondere a norma di legge, compreso il Di- rettore della farmacia ove previsto.
La garanzia opera anche per le Cose vendute o consegnate, an- che a domicilio, compresi medicinali, generi alimentari, pro- dotti omeopatici, di erboristeria, prodotti galenici e magistrali, venduti e/o somministrati nella farmacia, nonché per i danni derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento
C.I.P. N. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all’utente dall’Assicurato. L’Assicurazione comprende i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o sommi- nistrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della presente Polizza. Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l’Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.
È compresa inoltre la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico chi- rurgici dati in uso a Terzi, purché utilizzati nel rispetto delle norme d’uso.
Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata di- sponibilità.
È altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al perso- nale medico sanitario segnalato o messo a disposizione dal- la farmacia.
Delimitazione ed esclusioni
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
c) limitatamente ai danni a Cose, tutti coloro che, indipen- dentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
- derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs
n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV e seguenti del D.Lgs
n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mo- bili e di salute);
- derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e di salute) e dall’articolo 32 del D.Lgs n. 81/2008 e successive mo- difiche (già contemplate dal D.Lgs n. 626/94);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sor- genti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di fal- de acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni imputabili esclusivamente ad assenza, insufficien- za o inidoneità del consenso informato.
Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmcia, sono esclusi i danni:
- causati da prodotti direttamente esportati in U.S.A. e Canada;
- provocati dagli inibitori selettivi della Xxx-2, da composti chimici facenti parte della classe dei retinoidi, nonché dalle seguenti sostanze: 8-idrossichinolina alogenata, aristolo- chia, astemizolo, benfluorex, bromfenac, cantaxantina, ca- xxxx, catha edulis, cerivastatina, cisapride, clobenzorex, danthron, dexfenfluramina, dietilstilbestrolo, efedra, en- cainide, fenfluramina, flosequinan, garcinia, kava kava, le- flunomide, mefenorex, mibefradil, nefazodone, fenilpropanolamina, rocuronio, remoxipride, remoxipride, rimonabant, sida cordifolia, temafloxacina, terfenadina, talidomide, thimerosal/thiomersal, troglitazone, usnea;
- provocati dal germanio, se utilizzato quale ingrediente di integratori alimentari o prodotti dietetici.
Validità della garanzia
L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presen- tate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all’Assicu- rato stesso prima della stipulazione della Polizza e posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’As- sicurazione.
Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento per- venute all’Assicurato successivamente alla cessazione del
contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di effica- cia della Polizza.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato/Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.
In caso di Xxxxxxxx in serie, intendendosi per tale una plu- ralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, an- che se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successiva- mente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione stessa.
Validità territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
Polizze preesistenti
L’Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra Polizza precedentemente stipulata con la Compagnia per il medesimo Rischio.
In caso di Sinistro Responsabilità Civile
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve fare denuncia per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indi- cazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dan- neggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denuncia- re soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità com- petenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarci- mento.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’o- missione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice civile e può comportare la deca- denza del diritto alla prestazione assicurativa.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia- le, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
Sezione Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le op- zioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Com- pagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xxx.xx.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno per- tanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni al- tra comunicazione relativa ai sinistri.
Cosa e Come assicuriamo
La Compagnia assicura il Rischio dell’Assistenza stragiudi- ziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei di- ritti dell’Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle Condizioni di Assicurazione. Sono comprese le spese:
- di Assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla contro- parte.
Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o Procedimento pe- nale all’estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedi- mento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità compe- tente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’impor- to della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restitu- zione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a
D.A.S. entro sessanta giorni dalla sua erogazione, tra- scorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso lega- le corrente.
Persone Assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente e di:
Per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività;
Per le società di persone: i Soci, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del ti- tolare d’impresa che collaborano nell’attività;
Per le Società di Capitali: il legale rappresentante, gli ammi- nistratori, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro; le altre persone fisiche cui la legge attri- buisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte.
Eventi coperti
(valgono quelli indicati in Polizza) FORMA BASE
Procedimenti Penali
La garanzia riguarda la tutela del Contraente e dell’Assicura- to qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza, siano sottoposti a Procedi- mento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi
La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e del- l’Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con deci- sione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’As-
sicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha ini- zio il Procedimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o prosciogli- mento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l’As- sicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Opposizione alle Sanzioni Amministrative
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell’Assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchi- co e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una Sanzione amministrativa commina- ta dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allor- ché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o su- periore a 500 euro.
FORMA COMPLETA
Procedimenti Civili e Penali
La garanzia riguarda la tutela del Contraente e dell’Assicura- to qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività
• in ambito Civile Extracontrattuale
a) subiscano Xxxxx extracontrattuali dovuti a Fatto illeci- to di terzi;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di Xx- xxxxxxxxxx di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento il- lecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’As- sicurato abbia in corso un’Assicurazione di Responsabilità civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esauri- mento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esi- stente, non possa essere attivata in quanto non ope- rante, la presente garanzia opera in primo Xxxxxxx. Ne consegue il diritto per la Società di richiedere in qual- siasi momento l’esibizione della Polizza di Responsa- bilità civile; in caso di mancata esibizione, la presente garanzia non sarà operante.
• in ambito Civile Contrattuale
c) debbano sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il va- lore in lite sia superiore a 250 euro, relative a:
- contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui com- missionati e/o ricevuti.
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al di- ritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli im- mobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
- vertenze con agenti e rappresentanti;
- contratti individuali di lavoro con propri Prestatori di lavoro e collaboratori identificati nel libro unico del lavoro.
Procedimenti penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgi- mento dell’attività assicurata, siano sottoposti a Procedimen- to penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
Procedimenti penali per Delitti dolosi
La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e dell’Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi cau- sa.
La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscio- glimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Opposizione alle Sanzioni Amministrative
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell’Assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchi- co e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa commina- ta dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allor- ché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o su- periore a 500 euro.
Validità territoriale
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i Sinistri che in- sorgano e debbano essere processualmente trattati ed esegui- ti in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
La garanzia non vale per:
- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di vei- coli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressa- mente previsto in Polizza;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in Polizza;
- controversie relative all’acquisto o alla costruzione di be- ni immobili;
- controversie relative all’acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Pre- videnziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclu- siva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministra- tori;
- controversie relative a trasformazione, fusione, partecipa- zione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di ser- vizi che l’Assicurato effettui.
Garanzia Aggiuntiva
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Vertenze contrattuali con i clienti
La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forni- ture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti. In deroga a quanto previsto al paragrafo “Validità territoriale” del capitolo “Cosa e Co- me assicuriamo”, la garanzia è operante per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed ese- guiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Ma- rino, entro il limite massimo di denunce previsto in Polizza. Tale limite non potrà superare il numero di due per anno assicurativo.
Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in li- te previsto alla sezione “Procedimenti Civili e Penali.”
In Caso di Sinistro
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicu- rativa
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel mo- mento in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo si as- sumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una pre- visione di contratto.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a Sanzioni amministrative;
- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodo con- trattuale, ma manifestatasi entro due anni dalla cessazione della Polizza.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’Insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non viene prestata per i Sinistri relativi a con- tratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della Polizza, fos- se già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui re- scissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chie- ste da una delle parti.
Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti in presenza di:
- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesi- mo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più per- sone assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell’Assicurato Contraente.
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva co- municazione alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese se- condo le norme fiscali di bollo e di registro. La denuncia, corredata dai relativi documenti, può essere inviata diretta- mente a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X 00000 – Tel. 0000000000– Fax 0000000000, utilizzando lo specifico modulo.
I Xxxxxxxx denunciati oltre due anni dal momento in cui po- teva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporte- ranno per l’Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C..
L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudi- ziario con la massima tempestività.
Scelta del legale
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicura- to ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di proce- dimenti/vertenze assicurati, ad eccezione dell’eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da D.A.S nei termini indicati al successivo articolo Gestione del Si- nistro.
Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l’Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmen- te la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domi- ciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale
somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assi- curativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria defini- zione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni ca- so quando sia necessaria una difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce “Scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incari- chi a legali e/o a periti devono essere preventivamente con- cordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla ste- sura e al deposito della domanda di ammissione al credito.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamen- te concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato ri- sponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti. L’IVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell’Assicura- to, quando non costituisce un costo fiscale per l’Assicurato stesso.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Su- periore, la questione, a richiesta di una delle parti da formu- xxxxx con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato sa- ranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicu- rato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero delle somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capita- le ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche del-
lo stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.
Sezione Assistenza
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia As- sistenza a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Segu- ros y Reaseguros S.A. (di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx 00
oppure + 39 015-255.9790.
Cosa e Come assicuriamo
Sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei servizi di assi- stenza sottoindicate.
L’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Orga- nizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzati- va decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un inter- vento d’emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un artigiano e la Com- pagnia terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la mano- dopera fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
• Impianto idraulico
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) allagamento nei locali della Farmacia provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse del- l’impianto idraulico del Fabbricato;
b) mancanza d’acqua nei locali della Farmacia provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del Fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari presenti nei locali della Farmacia provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del Fabbricato.
La prestazione non è dovuta:
1. per i casi di cui alle lettere a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a:
- guasti e/o otturazioni di xxxxxxxxx e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- negligenza dell’Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
2. per il caso di cui alla lettera c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o de- gli elettrodomestici.
• Impianto di riscaldamento
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscalda- mento nei locali della Farmacia;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tu- bi dell’impianto di riscaldamento della Farmacia.
La prestazione non è dovuta – per il caso di cui alla lettera a)- per Xxxxxxxx dovuti a guasti o cattivo funzionamento del- la caldaia e del bruciatore.
2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della Farmacia, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per i seguenti casi:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente ero- gatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali della Farmacia a monte del contatore.
3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Or- ganizzativa provvederà all’invio di un fabbro e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fi- no ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali della Farmacia che ne rendano impossibile l’accesso;
• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali della Farmacia, in modo tale da non ga- rantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
4. Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso i lo- cali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà al-
l’invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’ac- cesso;
• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali della Farmacia, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Fur- to o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, alla- gamento.
5. Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali della Farmacia, a seguito di Furto o tentato Furto regolar- mente denunciati alle Autorità giudiziaria o di Polizia, non- ché Incendio, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
La prestazione è operante esclusivamente quando la sicu- rezza dei locali della Farmacia non sia garantita.
6. Interventi d’emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salva- taggio o il risanamento dei locali della Farmacia e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e la Com- pagnia terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei lo- cali della Farmacia, provocato da una rottura, un’ottura- zione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari dei locali della Farmacia, provocato da otturazio- ne delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
1. per il caso di cui alla lettera a), relativamente a Sinistri dovuti a:
- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
- negligenza dell’Assicurato.
2. per il caso di cui alla lettera b), relativamente a Sinistri dovuti a tracimazione causata da rigurgito di fogna o ot- turazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sani- tari.
7. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che abbiano colpito i locali della Farmacia, la sicurezza degli stes- si sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona
per poter garantire la sicurezza della Farmacia.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
8. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero (distanza minima 50 km dal comune di residenza dell’Assi- curato) e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti paragrafi, oppure in conseguenza di Xxxxx, tentato Furto, at- ti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Farmacia, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organiz- zativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per re- cuperare successivamente il veicolo stesso, la cui relativa spesa sarà a carico della Compagnia.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
9. Recupero dati
A seguito di perdita di dati conservati su supporto magneti- co, l’Assicurato potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere suppor- tato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.
In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefoni- ca, la Struttura Organizzativa provvederà al ritiro del suppor- to presso l’Assicurato per effettuare l’analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.
I tecnici informatici provvederanno a:
- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell’eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.
L’Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi ne- cessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dall’Assicu- rato.
I costi relativi a preventivo, recupero e riconsegna del suppor- to magnetico danneggiato e/o nuovo saranno a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi so- pra preventivati in relazione al recupero dei dati stessi.
10. Consulenza medica
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in iti- nere, nonché incorso all’interno delle pertinenze della Far- macia, o nello svolgimento di una prestazione resa all’esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di una consulen- za medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Orga- nizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più oppor- tuna da effettuare in suo favore.
11. Invio di un medico
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in iti- nere, nonché incorso all’interno delle pertinenze della Far- macia, o nello svolgimento di una prestazione resa all’esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a repe- rirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Compagnia, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire perso- nalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via so- stitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 200 euro per Sinistro.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri- stiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo;
• dolo dell’Assicurato.
Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
2. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più presta- zioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di com- pensazione.
3. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
4. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Struttura Organiz- zativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con la Struttura Organizzativa stessa al verificarsi del Sinistro.
5. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del locale della Farmacia interessate dall’intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune del Fabbricato sa- ranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzati- va avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione e/o dell’autorità
comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, la Compagnia avrà diritto di rivalsa diretta verso i respon- sabili per l’intero importo della prestazione.
6. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarci- mento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Com- pagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assi- curatrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra copertura, le presenti prestazioni di assistenza sa- ranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli even- tuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia as- sicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
7. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le contro- versie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
In caso di Sinistro
Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515
oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURF
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore do- cumentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assi- stenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustifica- tivi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autoriz- zare esplicitamente l’effettuazione.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Allegati:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarli, personalmente o via fax, nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Incendio, Furto o Sinistro presumibilmente doloso, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata nei termini e nei modi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Farmacisti
Denuncia di Sinistro Incendio /Furto/Responsabilità civile Polizza N°
✃
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.
SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
ASSICURATO - CONTRAENTE
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
Tipo Sinistro
❑ Incendio
❑ Altra tipologia
❑ Furto
❑ Responsabilità Civile
Descrizione delle modalità dell’evento
Descrizione dei danni alla proprietà o dei beni rubati (con specifica di quantità, qualità e valore dei beni danneggiati o rubati)
Descrizione dei danni a terzi ed eventuale quantificazione
SINISTRO
Esistono altre assicurazioni di Xxxxxxx per il danno denunciato? ❑si ❑no
COMPAGNIA NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
COASSICURAZIONE
❑ Eventuale richiesta danneggiato
❑ Elenco descrittivo dei beni danneggiati o rubati
❑ Altro (specificare)
❑ Copia denuncia alle Autorità
❑ Richiesta dati da soggetti terzi coinvolti
❑ Copia denuncia all'INAIL
❑ Documentazione medica
Totale pagine allegate inclusa la presente ..................................
ALLEGATI
FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
DATA COMPILAZIONE DEL MODULO
DATA E FIRMA
Farmacisti
✃
Denuncia di Sinistro Tutela legale Polizza N°
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
IMPORTANTE
37135 VERONA - Fax 045/00.00.000
SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
ASSICURATO - CONTRAENTE
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
AVVERSARIO
RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA CONTROPARTE
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
SINISTRO
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI, LUOGHI, CIRCOSTANZE, ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE, INDIRIZZO, PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.
❑ Copia sanzioni amministrative ❑ Copia documentazione contrattuale ❑ Copia libro matricola
❑ Altro (specificare)
Totale pagine allegate inclusa la presente ..................................
ALLEGATI
FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
DATA COMPILAZIONE DEL MODULO
DATA E FIRMA
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
01.2015 - X.0000 - X. 00.0000