SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI VIDIGULFO
(SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
L’anno duemilaquattordici, addì del mese di in Vidigulfo, nella casa Comunale, avanti a me
………..........., Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:
1) ............................... nato a ……....... il , Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Vidigulfo, giusto decreto sindacale di nomina …………………., domiciliato per effetto della sua carica in Vidigulfo, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune di Vidigulfo, codice fiscale/P.IVA ;
2) ............................................... con sede in .................... nella persona di .............. nato a il
…………
...... residente a ...... codice fiscale/partita IVA ................. che interviene nel presente atto quale
……………
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
Premesso che:
1) la Regione Lombardia, con comunicazione della propria Direzione Generale Sanità del 30/04/2013 ha istituito la xxxx xxxxxxxxxxxx x. 0 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX);
2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Vidigulfo ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 9, comma 1, della Legge n.475/1968 relativamente all’apertura della sede unica farmaceutica di nuova istituzione;
3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/03/2014 e con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 45 del 04/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Vidigulfo ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
4) con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 45 del 04/04/2014 si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
5) a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ………………..…
e si è dunque provveduto ad individuare il soggetto cui affidare la gestione della farmacia comunale;
6) che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del Concessionario, della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Vidigulfo e il Concessionario medesimo;
7) che il Comune rimane titolare della Farmacia di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1. Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.
2. Definizioni
2. 1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di Vidiguilfo titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;
b) “Concessionario”, l’affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data. ;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel Comune di Vidigulfo);
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
f) “Ricavo d’esercizio" ricavo di esercizio con riferimento alla voce A 1 del conto economico di cui all’art. 2425 comma 1 del codice Civile o alla voce A 1 dell’art. 85 del D.P.R. 917/1986 dell’anno precedente.
3. Oggetto del Contratto
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
b) l’effettuazione di test diagnostici;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
4. Corrispettivo del Contratto
4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.
4.2.
a) un importo fisso una tantum pari ad euro ………………. (=…………./00). Il suddetto importo viene corrisposto al Comune come segue : alla stipula del contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale, dovrà essere presentata polizza a garanzia del versamento delle due rate da pari al 50% dell’importo complessivo ciascuna, da corrispondersi la prima entro un anno dalla sottoscrizione e la seconda entro un anno dalla data di scadenza della prima rata;
b) un canone annuo pari a ……….. (………………per cento) oltre IVA come per legge. Tale canone sarà soggetto ad incremento annuo in base alla variazione dell’indice ISTAT e dovrà essere corrisposto all’atto della stipula del contratto per quanto riguarda la prima annualità ed entro il corrispondente giorno e mese di ciascun anno per le annualità successive;
5. Obblighi del Concessionario e Standard di erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività nella sede sita nel Comune di Vidigulfo, nella zona della città individuata nell’autorizzazione regionale, e specificatamente presso l’apposita struttura di via Xxxx Xxxx condotta a propria cura e spese entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto.
5.3. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata ed in particolare:
………………………..…… (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)
5.4. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.5. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a …………………………..……………………………(inserire i requisiti dell’offerta tecnica)
5.6. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato al bando di gara, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
5.7. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’avvio dell’attività, essere approvata dal Comune e pubblicato sul sito del Comune di Vidigulfo con oneri a carico del Concessionario.
5.8. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
5.9. Ai fini dell’emanazione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:
1. verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell’Amministrazione Comunale circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
2. sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
5.10. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra
ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
5.11. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
6. Responsabilità del Concessionario
6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale, per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.
7. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:
a) erogare i servizi minimi:
1) obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;
2) obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali;
3) obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
4) obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
5) obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza.
b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e/o un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.
7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
8. Interruzione del Servizio
8.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
8.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASL territorialmente competente.
8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
9. Esecuzione d’Ufficio
9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
10. Obblighi del Comune
10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
11. Divieto di cessione del Contratto
11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.
12. Durata del Contratto
12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.
12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. Il Comune si riserva comunque la facoltà di cedere la titolarità della Farmacia previa valutazione dell’offerta economica. Qualora il Comune intendesse cedere la titolarità della Farmacia in periodo anteriore alla naturale scadenza contrattuale, verrà riconosciuta un’indennità per rescissione anticipata rispetto ai trenta anni di contratto commisurata alla somma versata anticipatamente quale importo fisso una tantum per la concessione.
12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:
a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:
1. previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
2. previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
12.5 In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo per volontà del concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all’esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al 4° comma.
13. Penali e Risarcimento del maggior danno
13.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto (n.b. le penali previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara si applicheranno ovviamente solo nel caso e nella misura in cui l’aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle):
1. per il mancato avvio dell’attività entro i termini previsti dall’articolo 5.2 del presente Contratto: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
2. per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00;
3. per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: euro 60,00 al giorno;
4. per la mancata presenza di unità operativa non abilitata all’esercizio di farmacista: euro 30,00 al giorno;
5. per la mancata rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel Comune di Vidigulfo: per ogni episodio euro 10,00;
6. per la mancata rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Vidigulfo: per ogni episodio euro 10,00;
7. per il mancato svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente: per ogni episodio euro 10,00;
8. per la mancata divulgazione presso la clientela, con cadenza trimestrali per tutta la durata della concessione, di informazioni (depliant, giornaletti, ecc.) che diffondano l’educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici): euro 500,00;
13.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva; in tal caso, il concessionario sarà obbligato a ricostituire la garanzia.
13.3. Il Comune, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
14. Clausola risolutiva espressa
14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 120 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo
5.2 del presente Contratto;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente Contratto;
m) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
15. Cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario
15.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà
rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
16. Cauzione definitiva
16.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva pari al 10% della somma del contributo iniziale e dell’ammontare dei canoni per la durata trentennale della concessione come offerti in sede di partecipazione alla gara, secondo le modalità previste dall’art. 113 D.Lgs 163/2006, per quanto compatibili, con la stessa validità del contratto.
16.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
17. Foro competente
17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pavia. E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.
18. Norme finali
18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
19. Elezione di domicilio
19.1. Con riferimento all’esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio in Vidigulfo, Xxxxxx X Xxxxxx 0.
20. Spese
20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.
21. Valore del Contratto
21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro al netto di IVA.