PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'EX ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
Comune di Arzignano Provincia di Vicenza SCHEMA DI ACCORDO
PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'EX ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
Tra:
Comune di Arzignano, con sede in Arzignano presso la casa Comunale, CF e PI
nella persona del dirigente nato a il
ed ivi domiciliato per la carica, in forza di , e
I Signori (Cognome/Nome/Azienda/Ente/Codice Fiscale - indirizzo, recapito telefonico, fax, e_mail)
nel seguito per brevità denominati anche "Promotori" Premesso:
- Che il Comune di Arzignano è dotato di Piano degli Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 28/04/2009;
- Che con l'approvazione in data 24.02.2011 del "Documento del Sindaco" è stata avviata la redazione della Variante 1 al Piano degli Interventi (P.I.) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 14/01/2012;
- Che i Promotori sono proprietari/oppure hanno la disponibilità degli immobili così censiti all'agenzia del Territorio del Comune di Arzignano, fog.
mappali della superficie di m2 ;
- Che la variante 1 al P.I. vigente prevede per gli immobili sopra descritti la/e seguente/i destinazione/i urbanistica/che: Z.T.O. ;
- Che obiettivo della presente proposta di accordo pubblico-privato è di dare attuazione concreta agli obiettivi strategici del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Arzignano, così come precisati nel “Documento del Sindaco” propedeutico alla redazione delle future varianti al l Piano degli Interventi;
- Che tale convenzione, da considerarsi ad ogni effetto accordo ai sensi dell’ex art. 6 della LRV n. 11/2004, si presenta in piena sintonia con i principi ispiratori del PAT del Comune di Arzignano, ed in specie del principio di convenzionamento delle scelte pianificatorie con i soggetti direttamente interessati, di perequazione e compensazione degli effetti delle scelte medesime;
- Che con la presente convenzione si intende appunto convenire tra i Promotori e l’Amministrazione Comunale per
; tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante del presente atto. Tale proposta Tale proposta ha il fine di individuare i presupposti ed i criteri di massima necessari per consentire all’amministrazione comunale lo svolgimento delle verifiche più adeguate in ordine alla fattibilità tecnica ed economica, sia con riferimento all’interesse privato che all’interesse pubblico, pregiudiziale alla sottoscrizione dell’accordo pubblico-privato da recepire nel P.I., ai sensi del 3°comma dell’art. 6 della L.R. 11/04.
ARTICOLO 2
Il sig. dichiara di avere la piena proprietà e disponibilità delle aree sopra accennate e comprese nell’ambito di intervento di cui al foglio
mapp. (allegato A).
ARTICOLO 3
Il presente accordo propone il recepimento, all’interno delle future varianti al
P.I. del Comune di Arzignano, di "
" si svilupperà secondo i seguenti criteri e parametri urbanistici di seguito descritti:
• superficie territoriale dell'ambito di intervento: m2
• superficie coperta dei fabbricati: m2
• volumi esistenti fuori terra: m2
• attuale destinazione di P.R.C.:
- "Z.T.O. " m2
- "Z.T.O. " m2
• previsioni strategiche del PT/PI:
• eventuali vincoli:
Previsioni della proposta
• superficie territoriale dell'ambito di intervento:
• superficie territoriale destinazioni d’uso pubblico -
“Z.T.O. ” da cedere gratuitamente al Comune m2
• realizzazione e cessione gratuita al Comune da parte del/i Promotore/i delle seguenti opere:
In particolare i Promotori si impegnano a realizzare un’opera di interesse pubblico e/o monetizzare l'importo dovuto prima del rilascio del Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo) per l'esecuzione dell'intervento prospettato.
ARTICOLO 4
L’Amministrazione Comunale di Arzignano, alla luce della proposta presentata ed in attuazione del conseguente accordo, visto il rilevante interesse pubblico in esso contenuto, con il presente atto si impegna a recepire all’interno del P.I. , in corso di redazione ed adozione, le variazioni richieste. Tale modifica al P.I. avverrà in conformità al dettato della Legge Regione Veneto n. 11/2004.
ARTICOLO 5
In cambio di tale modifica il Promotore si impegna a realizzare le opere pubbliche per conto del Comune di Arzignano per un valore pari ad EURO
(I.V.A.,ed oneri e spese tecniche comprese) consistenti in:
- ;
- ;
quale quota parte superiore al 40%, del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dalla variante in parola al Piano degli Interventi, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, per la realizzazione di opere pubbliche, quale contributo perequativo, come previsto dalla direttiva dell’art. 43 delle Norme Tecniche del P.A.T. disciplinante la perequazione urbanistica;
Il Promotore si impegna a realizzare, a titolo perequativo come sopra descritto, l’opera pubblica evidenziata nel rispetto dei seguenti tempi;
a) presentazione del progetto definitivo-esecutivo ex X.Xxx n. 163/2006 entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto preliminare;
b) realizzazione dell’opera pubblica con fine lavori, da realizzarsi con modalità previste da X.Xxx. n. 163/2006 , entro dodici mesi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della presentazione della richiesta di agibilità degli erigendi fabbricati.
ARTICOLO 6
Nell’ipotesi in cui il l'immobile e/o l'area in oggetto venga ceduto a terze persone e/o società si dovrà informare la parte acquirente del contenuto del presente accordo e trasferire alla stessa le obbligazioni relative. Tale evento comunque non esonera la responsabilità della società in caso di inadempienza.
ARTICOLO 7
Il Promotore dichiara di essere a conoscenza che il potere di pianificazione, come riconosciuto dalle disposizioni vigenti all’Amministrazione Comunale, è caratterizzato dalla discrezionalità; il promotore ed il Comune, pertanto, concordano che, qualora le previsioni urbanistiche di cui al presente accordo non siano integralmente recepite, nel P.I. entro due anni dalla sottoscrizione del presente atto, lo stesso debba ritenersi privo di efficacia e non più vincolante per tutte le parti disponendosi lo svincolo delle eventuali fideiussioni prestate, senza che tali circostanze possono fondare alcuna richiesta di risarcimento o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Arzignano e dei suoi
amministratori. Il promotore dichiara fin d’ora di rinunziare ad ogni eventuale richiesta di tale tipo.
ARTICOLO 8
Ai fini della trascrizione del presente atto, le parti tutte rinunziano sin d’ora all’ipoteca legale, con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 9
Tutte le imposte e le spese del presente atto si convengono a carico della ditta proprietaria.
Si considerano parti inscindibili del presente atto gli allegati A, B,C e D. Arzignano lì,
Il Promotore
Comune di Arzignano
Allegato A: Dimostrazione del vantaggio economico conseguito a seguito della trasformazione;
Allegato B: Planimetria catastale delle proprietà;
Allegato C: Stralcio PRC vigente (PAT e PI) con ambito di intervento; Allegato D: Planimetria degli interventi e previsioni proposte.