PROTOCOLLO OPERATIVO
REGIONE
ABRUZZO
PROTOCOLLO OPERATIVO
TRA
REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI
E
A.C.I.A.M. S.p.A.
PER LA CERTIFICAZIONE DEL COMPOST DI QUALITA’ PRODOTTO PRESSO FABBRICANTE DI AMMENDANTE COMPOSTATO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO
A cura di
REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI/ORR CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI - CIC
L’anno 2008 , il giorno 19 del mese di Dicembre, presso la sede del Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme n.22
TRA
REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC), con sede in xxx X. Xxxxx x. 00 Xxxx che interviene nel presente atto a mezzo del Direttore Tecnico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx o suo delegato ;
E
A.C.I.A.M. S.p.A. con sede in xxx Xxxxxx x. 00 , Xxxxxxxx (XX), che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente Xxxxx Xxxxxxx o suo delegato;
PREMESSO che la Regione Abruzzo intende sempre più valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° programma per l’ambiente, politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare incentivando le attività di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate ed in modo particolare delle frazioni organiche (umido e verde), da destinare alla produzione di ammendanti per la tutela della fertilità dei suoli;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
VISTO il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTO che l’articolo 181, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 consente alle Amministrazioni Pubbliche di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l’utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; tutto ciò al fine dell’attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti dalle disposizioni della parte IV del decreto medesimo;
VISTO il Decreto Legislativo 29.04.2006, n. 217 avente per oggetto: “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n.748 sulle produzioni e commercializzazione dei
fertilizzanti che indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione dei rifiuti”, che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede:
• all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
• all’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare delle frazioni organiche (umido e rifiuti verdi), da utenze domiciliari e non; l’utilizzo degli ammendanti per attività agronomiche e tutela dei suoli;
• all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, che stabilisce disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti;
• all’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R.
n. 45/07, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e favorire il riutilizzo delle materie ottenute, in particolare del compost di qualità;
CONSIDERATO che con DGR n. 1149 del 16.10.2006, pubblicata sul BURA n. 97 Speciale Ambiente del 8.11.2006, si è provveduto ad approvare e sottoscrivere in data 09.11.2006 un Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.), denominato: “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti”, che viene interamente richiamato nel presente atto;
VISTO il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.”), che prevede l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “compost” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;
VISTA la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”, con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n.37 del 7.07.2006 che stabilisce le azioni da attuare, su base regionale e di ATO, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.36/03;
PRESO ATTO che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), gestisce un Marchio di Qualità del compost a livello nazionale che a tutt’oggi interessa circa n. 30 aziende ubicate nel territorio nazionale;
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 297 del 5.11 2008 il Servizio Gestione Rifiuti ha approvato il Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori ed lo Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che A.C.I.A.M. S.p.A ha ottenuto l’autorizzazione alla gestione dell’impianto di compostaggio ubicato nel Comune di Aielli , con Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA) N. 73 /145 del 1.12.2008.;
CONSIDERATO che A.C.I.A.M. S.p.A è in procinto di iscriversi al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti;
CONSIDERATO A.C.I.A.M. S.p.A che produce, presso l’impianto di compostaggio di Aielli, un Ammendante Compostato Misto, derivato da ROS provenienti da raccolta differenziata;
PRESO ATTO che A.C.I.A.M. S.p.A è soxcia aderente Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
PRECISATO che, ai fini del presente protocollo operativo, si intende per “compost di qualita” il prodotto ottenuto attraverso un processo biologico aerobico dei materiali organici previsti per la tipologia dell’ammendante compostato come indicato nell’Allegato 2 del D.Lgs. 29/04/06, n. 217;
RIBADITO che alcuni progetti scientifici e dimostrativi hanno evidenziato, sulla base delle prove effettuate sulle diverse colture orticole, frutticole ed erbacee, che i risultati dell'utilizzo del compost di qualità su terreno agricolo sono stati spesso superiori rispetto a quelli raggiunti tramite l'impiego di altri fertilizzanti organici convenzionali;
VISTA la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Premessa)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo operativo (di seguito denominato: “Accordo”).
Art. 2
(Finalità dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere la qualità garantita dei prodotti del recupero con particolare riferimento al Compost di Qualità
2. Nello specifico le parti riconoscono l’importanza del rapporto tra il ciclo della sostanza organica e la qualità dei suoli e che solo l’impiego di Ammendante di Qualità garantita può soddisfare le esigenze di un recupero efficace e duraturo.
Art. 3
(Impegni della Regione)
1. La Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, riconosce il percorso di certificazione di prodotto che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha sviluppato nel xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
0. La Regione provvede ad elaborare ed adottare un logo del Marchio “Compost Qualità Abruzzo”, per il compost certificato, con apposito provvedimento amministrativo.
Art. 4
(Impegni del CIC)
1. Il CIC mette a disposizione le proprie competenze e la propria struttura per giungere alla certificazione del compost di qualità così come previsto dal Regolamento del Marchio Compost CIC.
2. Alle aziende abruzzesi che hanno ottenuto la certificazione CIC, quest’ultimo garantisce il mutuo riconoscimento del Marchio “Compost Qualità Abruzzo”, consentendo l’utilizzo del logo.
1. L’Azienda si impegna a:
Art. 5
(Impegni dell’Azienda)
a. assoggettarsi al Programma di certificazione come stabilito dal Regolamento del Marchio Compost CIC;
b. sottoscrivere la Licenza d’uso del Marchio;
c. utilizzare il logo (del CIC e della Regione Abruzzo);
d. sottoporsi ad ulteriori verifiche e controlli per la fase di implementazione del Marchio.
2. Le parti si riservano di concordare, volta per volta, gli oneri relativi ad ogni singolo punto.
Art. 6
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla sottoscrizione.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Le parti si impegnano a monitorare lo stato d’attuazione del presente Accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano, ogni qualvolta sarà necessario e/o richiesto e almeno ogni dodici mesi, di verificare l’esecuzione di quanto stipulato, valutando eventuali difficoltà insorte, integrazioni e/o modifiche da apportare.
2. Per quanto non espressamente precisato dal presente Accordo si fa riferimento alle norme legislative di settore vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
REGIONE ABRUZZO ……………………………………………….
CIC ……………………………………………….
A. C. I. A. M. S. p. A. ……….………………………….