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Modulo di formazione internazionale | |
IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK CON I PAESI ESTERI aspetti contrattuali, fiscali, IVA e doganali R I M I N I , 0 9 M A G G I O 2 0 1 9 RELATORI AVV. XXXXXXX XXXXXXXXX, LL.M. AVV. XXXXXXX XXXXX, LL.M. 1 |
CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE
1. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DEPOSITI DI MERCE ALL’ESTERO UTILIZZATI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
2. LA REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE DEL CONSIGNMENT STOCK
3. LA REGOLAMENTAZIONE FISCALE E DOGANALE DEL CONSIGNMENT STOCK
A. Fiscalità diretta
B. Fiscalità indiretta
C. Novità in vista per i rapporti di consignment stock nella Unione Europea
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DEPOSITI DI MERCE ALL’ESTERO | |
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SUPPLY CHAIN ORDINARIA FORNITORE ITALIANO Supplier
CLIENTE ESTERO Client | |
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SUPPLY CHAIN CON UTILIZZO DI UN DEPOSITO FORNITORE ITALIANO Consignor PRELIEVO CLIENTE ESTERO Consignee WHITDRAWAL Warehouse Storage of the Products Stock in Stock out | |
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DEPOSITI ESTERI • I depositi all’estero possono assumere forme diverse in virtù delle loro caratteristiche operative e specificità giuridiche, nonché per i differenti riflessi in campo doganale e tributario, in materia di imposte dirette e IVA. • Le tipologie di depositi esteri maggiormente utilizzate sono così riassumibili: a) Depositi propri dell’impresa italiana gestiti direttamente o tramite il supporto di terzi (vettori internazionali o agenti o operatori di logistica), incaricati della custodia dei beni (e di determinati servizi accessori); b) Depositi IVA o doganali soggetti a specifiche regole di sospensione dall’applicazione dell’IVA e/o dei dazi; c) Depositi in base a rapporti di consignment stock (o call-off stock) costituiti (solitamente) presso clienti esteri o concessionari alla vendita esteri o distributori esteri. | |
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DEPOSITO
CONSIGNEMENT
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DEPOSITI «PROPRI» DELL’IMPRESA ITALIANA I depositi “propri” sono normalmente istituiti presso operatori di logistica e presuppongono la sottoscrizione di un contratto di deposito e di uno di servizi di logistica integrata in base al quale: L’impresa italiana costituirà il deposito presso la struttura detenuta e gestita dall’operatore di logistica, nominando lo stesso come depositario dei prodotti dell’impresa italiana; I prodotti immessi nel deposito rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’impresa italiana e verranno mantenuti all’interno del deposito al fine di perfezionare future vendite a favore di acquirenti non ancora identificati alla data di immissione dei prodotti all’interno del deposito: pertanto, i depositi “propri” possono essere utilizzati dall’impresa italiana per vendere i prodotti a favore di un numero indistinto di clienti ubicati nel paese estero; L’impresa italiana normalmente richiede all’operatore di logistica di fornire servizi di logistica integrata, inclusivi di deposito, custodia e consegna ai clienti dei prodotti; L’impresa italiana dovrà identificarsi nello stato membro dell’Unione ovvero dovrà nominare un rappresentante fiscale nel paese estero extracomunitario. | |
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DEPOSITI IVA E DEPOSITI DOGANALI L’impresa italiana potrà altresì optare per utilizzare all’estero un deposito IVA o un deposito doganale conseguendo i principali vantaggi di seguito riassunti: Stoccare e mantenere in custodia la merce all’estero, all’interno del deposito doganale, senza pagare dazi doganali ed IVA, connessi con la successiva immissione in libera pratica, applicabili nel paese estero, fino alla data di estrazione della merce; Sottoporre i Prodotti giacenti all’interno del deposito IVA ad operazioni di cessione intermedia, oltre che ad operazioni di lavorazione o trasformazione dei beni, senza che tali operazioni siano soggette alla applicazione dell’IVA. | |
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DEPOSITI IN CONSIGNMENT STOCK (O CALL-OFF STOCK) L’impresa italiana potrà gestire tale tipologia di deposito utilizzando il contratto di consignment stock (o call-off stock) in base al quale: L’impresa italiana mette a disposizione uno stock di propri prodotti presso la controparte contrattuale estera, nominando la stessa come depositaria; I prodotti saranno immessi nel deposito ad esclusivo beneficio della controparte estera e potranno essere prelevati unicamente dalla stessa; I prodotti non potranno essere utilizzati per la vendita a favore di un numero indistinto di clienti ubicati nel paese estero. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK O CALL-OFF STOCK - Profili contrattuali - | |
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PREMESSA ASPETTI DEFINITORI Dalla prospettiva italiana (e, in particolare, ai sensi delle pronunce della AF) i rapporti di consignment stock e call-off stock presentano le stesse caratteristiche e hanno lo stesso funzionamento e, pertanto, possono essere utilizzati come sinonimi; In alcuni Paesi UE invece (es. Francia, Germania, Austria), tali rapporti possono identificare due fattispecie contrattuali diverse: • Il call-off stock ha come destinataria dei beni una impresa industriale, che preleverà i beni per utilizzarli nel proprio processo produttivo; mentre • Il consignment stock ha come destinataria l’impresa commerciale, che preleverà i beni per rivenderli sul mercato. | |
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PREMESSA ASPETTI DEFINITORI (segue) In altri Paesi UE inoltre (es. Inghilterra), il call-off stock presuppone che il deposito di merce sia necessariamente posto a disposizione del cliente, mentre il consignment stock ricorre quando il deposito di merce in UK resta nella disponibilità del fornitore; Alla luce di tali differenze, è consigliabile porre attenzione alle finalità che si intende perseguire e alle modalità concrete di esecuzione del rapporto al fine di: • inquadrare correttamente l’operazione; e • descrivere appropriatamente la stessa nel contratto, anche per corroborare i relativi risvolti e formalità IVA; Ai fini della nostra presentazione, utilizzeremo i termini consignment stock e call-off stock come sinonimi considerato che, dalla prospettiva italiana, le caratteristiche e il funzionamento del rapporto contrattuale sono identici. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK NATURA DEL CONSIGNEE Il consignment stock è quindi utilizzabile: • sia nel caso in cui il CLIENTE ESTERO è il diretto utilizzatore della merce (es. il CLIENTE ESTERO trasforma materia prima o semilavorati in prodotti finiti); • sia nel caso in cui il CLIENTE ESTERO è un mero rivenditore (distributore). | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK NATURA DEL RAPPORTO • In termini legali, il consignment stock non è un contratto tipico disciplinato dal codice civile italiano; • La fattispecie legale del consignment stock è assimilata al contratto estimatorio, in cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo la facoltà di restituire le cose in un termine stabilito. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK
LA FUNZIONE DEL CONTRATTO
La particolarità dell'accordo di consignment stock è data dal fatto che:
l'effetto traslativo della proprietà si perfeziona al momento del prelievo dei beni da parte del CLIENTE ESTERO e non secondo le regole ordinarie.
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK
LE PRINCIPALI CLAUSOLE
Principalmente occorre regolamentare:
• L’identificazione delle parti;
• La costituzione dello stock di prodotti, da parte del FORNITORE, presso il magazzino del CLIENTE ESTERO ovvero presso un deposito gestito da un operatore logistico;
• La disponibilità di uno stock minimo di prodotti, l’eventuale previsione di uno stock massimo e le modalità di reintegrazione dello stock minimo;
• Gli obblighi di segregazione, identificazione e custodia dei Prodotti in capo al CLIENTE ESTERO;
• Le modalità e le tempistiche dei prelievi dei Prodotti ad opera del CLIENTE ESTERO;
• Il passaggio della proprietà;
• Il prezzo e il pagamento del prezzo;
• I rischi di perdita o danneggiamento dei Prodotti;
• La gestione dell’inventario dei Prodotti e il diritto di ispezione a favore di FORNITORE ITALIANO;
• La legge applicabile al contratto e la giurisdizione competente.
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TITOLO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Il presente contratto di consignment stock viene sottoscritto in data 200x TRA: FORNITORE ITALIANO SRL, società di diritto italiano la cui sede principale è sita in Via _, Italia, qui rappresentata da nella sua qualità di _ , (di seguito denominato "FORNITORE ITALIANO") E: CLIENTE ESTERO , società di diritto , la cui sede principale è sita in , qui rappresentata da _ nella sua qualità di _ , (di seguito denominato " CLIENTE ESTERO") | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK COSTITUZIONE DELLO STOCK PRESSO IL MAGAZZINO DEL CLIENTE ESTERO X.1) Con la stipula del presente Contratto, FORNITORE ITALIANO si obbliga a mettere a disposizione di CLIENTE ESTERO uno stock di prodotti - come indicati all’Allegato 1 - all’interno del magazzino sito in _ , di cui CLIENTE ESTERO è proprietario ed ha altresì la piena disponibilità (di seguito “Magazzino”); X.2) CLIENTE ESTERO avrà il diritto di approvvigionarsi dei Prodotti in via esclusiva, prelevando gli stessi dal Magazzino in conformità con quanto previsto dal presente Contratto. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK COSTITUZIONE DELLO STOCK PRESSO UN DEPOSITO OPERATO DA UN PROVIDER DI LOGISTICA X.1) Entro giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, FORNITORE ITALIANO costituirà uno stock di prodotti - come indicati all’Allegato 1 – all’interno del deposito sito in (‘Deposito’) ed operato dalla società ALFA SARL (‘Provider di Logistica’). X.2) Lo stock di prodotti sarà nella piena ed esclusiva disponibilità di CLIENTE ESTERO, che avrà il diritto di approvvigionarsi dei Prodotti in via esclusiva, prelevando gli stessi dal Deposito/ richiedendo a Provider di Logistica la consegna dei Prodotti. X.3) Il Deposito sarà gestito da Provider di Logistica in esecuzione del contratto di deposito sottoscritto con CLIENTE ESTERO/ FORNITORE ITALIANO e in conformità con il presente Contratto. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK STOCK MINIMO E MASSIMO DEI PRODOTTI - REINTEGRAZIONE DELLO STOCK MINIMO X.1) FORNITORE ITALIANO sarà tenuto a mantenere, presso il Magazzino, una quantità di Prodotti non inferiore alle quantità minime indicate nella colonna numero 1 dell’Allegato X (di seguito “Stock Minimo di Prodotti”). X.2) CLIENTE ESTERO non potrà mai richiedere a FORNITORE ITALIANO di consegnare e mantenere nel Magazzino una quantità di Prodotti superiore alle quantità massime indicate nella colonna numero 2 dell’Allegato X (di seguito “Stock Massimo di Prodotti”). X.3) Qualora la quantità di Prodotti giacenti nel Magazzino dovesse risultare, in qualsiasi momento, inferiore allo Stock Minimo di Prodotti, FORNITORE ITALIANO provvederà, su richiesta di CLIENTE ESTERO, a ricostituire lo Stock Minimo di Prodotti. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK SEGREGAZIONE, IDENTIFICAZIONE E CUSTODIA DEI PRODOTTI X.1)CLIENTE ESTERO terrà sempre i Prodotti separati da altri beni e li contrassegnerà con chiara indicazione della proprietà del FORNITORE ITALIANO attraverso…….. • • X.2)Ogni singolo collo (cartone, cassa, sacco, etc.) contenente la merce introdotta nel deposito sarà identificato tramite apposizione sullo stesso della seguente etichetta di colore : “CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT N. DEL ; Consignor: Consignee: ” | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK MODALITA’ E TEMPISTICA DEI PRELIEVI X.1) CLIENTE ESTERO avrà il diritto esclusivo di prelevare i Prodotti dal Magazzino in base alle proprie esigenze e necessità. FORNITORE ITALIANO non potrà pertanto riconoscere tale diritto a favore di terzi. X.2) Qualsiasi prelievo dovrà essere eseguito da CLIENTE ESTERO in base alla regola first in first out. X.3) Le Parti convengono che il prelievo dei Prodotti dal Magazzino ad opera di CLIENTE ESTERO avverrà su base giornaliera/settimanale/mensile. X.4) Entro il , CLIENTE ESTERO invierà a FORNITORE ITALIANO, a mezzo fax o email, una comunicazione scritta che dovrà contenere: X.4.1) L’indicazione della quantità e del tipo di Prodotti prelevati dal Magazzino; X.4.2) L’ordine di consegna dei Prodotti nelle quantità necessarie per ricostituire lo Stock Minimo di Prodotti, ovvero nelle quantità aggiuntive necessarie in relazione al fabbisogno di CLIENTE ESTERO, fermo restando il rispetto del limite relativo allo Stock Massimo di Prodotti. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK VENDITA DEI PRODOTTI - FATTURAZIONE X.1) I Prodotti si considereranno venduti ed il titolo di proprietà sugli stessi trasferito a favore di CLIENTE ESTERO: X.1.1) al momento del prelievo dei Prodotti dal Magazzino da parte di CLIENTE ESTERO, ai sensi del precedente articolo 6; e, in ogni caso X.1.2) decorso 1 (uno) anno di calendario dalla data di consegna dei Prodotti a CLIENTE ESTERO – ai sensi del precedente articolo X – qualora CLIENTE ESTERO non provveda a prelevare, ovvero a restituire a FORNITORE ITALIANO, i Prodotti entro la scadenza del suddetto termine. X.2) A fronte della intervenuta vendita dei Prodotti, FORNITORE ITALIANO emetterà, a carico di CLIENTE ESTERO, fattura di vendita per la quantità e il tipo di Prodotti venduti a favore di CLIENTE ESTERO. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK PREZZO DEI PRODOTTI E TERMINI DI PAGAMENTO X.1) Il prezzo dei Prodotti sarà quello che risulterà dal listino prezzi di FORNITORE ITALIANO in vigore al momento . X.2) FORNITORE ITALIANO ha la facoltà di variare il prezzo dei Prodotti concedendo a CLIENTE ESTERO un preavviso di ……. giorni prima dell’entrata in vigore della variazione di prezzo. X.3) CLIENTE ESTERO pagherà le fatture di vendita di FORNITORE ITALIANO entro ……………….. a mezzo …………….. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO, PERIMENTO O PERDITA DEI PRODOTTI - ASSICURAZIONE X.1) CLIENTE ESTERO sarà tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative per coprire i rischi derivanti dal danneggiamento, distruzione o perdita dei Prodotti giacenti nel Magazzino. X.2) Consegna della polizza. X.3) Consegna delle quietanze di pagamento dei premi. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK INVENTARIO PERIODICO DEI PRODOTTI GIACENTI NEL MAGAZZINO X.1) CLIENTE ESTERO effettuerà un inventario periodico dei Prodotti presenti nel Magazzino al …………... X.2) CLIENTE ESTERO trasmetterà a FORNITORE ITALIANO una copia di tale inventario periodico entro il di ogni anno. X.3) Il FORNITORE ITALIANO potrà esaminare il deposito e i relativi registri e/o eseguire un inventario dei Prodotti in qualsiasi momento, durante le normali ore lavorative di CLIENTE ESTERO, che fornirà adeguata assistenza durante le operazioni di ispezione. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK LA LEGGE APPLICABILE E LA GIURISDIZIONE COMPETENTE Sia il Regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, sia la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile ai contratti internazionali, sia, da ultimo, il Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), consentono alle parti di scegliere: • La legge regolatrice del contratto; • L’organo giurisdizionale al quale far decidere le controversie nascenti dal contratto. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK LA LEGGE APPLICABILE E LA GIURISDIZIONE COMPETENTE In assenza di scelta delle parti, operano le norme di conflitto di diritto internazionale privato che forniscono al giudice i criteri per l'individuazione della legge applicabile e della giurisdizione. | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK LA LEGGE APPLICABILE E LA GIURISDIZIONE COMPETENTE È quindi sempre preferibile indicare: la legge regolatrice del contratto di consignment stock; anche la legge regolatrice del contratto di compravendita dei Prodotti, che si perfeziona con l’estrazione degli stessi beni da parte del CLIENTE ESTERO; la giurisdizione (ordinaria o arbitrale) per la risoluzione delle controversie; | |
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IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK X) LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE X.1) II presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana. X.2) Tutte le vendite dei Prodotti eseguite mediante l’estrazione dei Prodotti dal Deposito saranno regolate dalla Convezione di Vienna del 1980 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. X.3) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e/o dalle vendite dei Prodotti eseguite mediante l’estrazione dei Prodotti dal Deposito o ad essi comunque collegate, comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise in via definitiva da un giudizio arbitrale emesso da 1 (un) arbitro e amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale………………. X.4) La sede dell’arbitrato sarà a …………….. X.5) La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà la lingua | |
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PROFILI E CRITICITA’ DI FISCALITA’ DIRETTA STABILE ORGANIZZAZIONE DA UTILIZZO IMPROPRIO DI DEPOSITI ALL’ESTERO | |
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ESCLUSIONI DA STABILE ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO Art. 5, para. 4, lettere (a) e (b) Modello OCSE Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se: a) L’impresa italiana fa uso di una installazione all’estero ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa italiana (Art. 5, para. 4, lettera (a) Modello OCSE); b) L’impresa italiana mantiene all’estero propri beni o merci, immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna (Art. 5, para. 4, lettera (b) Modello OCSE); Tuttavia, le suddette esclusioni operano purché non vengano svolte attività diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate alle precedenti lettere (a) e (b), che abbiano natura diversa da attività c.d. preparatorie ed ausiliarie. | |
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DEPOSITI IN CONSIGNMENT STOCK ALL’ESTERO – NO STABILE ORGANIZZAZIONE Art. 5, para. 4, lettere (a) e (b) Modello OCSE Un deposito di merci in consignment stock o call-off stock, che l’impresa italiana mantiene con un proprio cliente o concessionario/distributore estero, non integra una stabile organizzazione all’estero purché l’impresa italiana: • mantenga nello stato estero merci o prodotti ai soli fini di deposito, esposizione o consegna; • si assicuri che le merci o i prodotti siano e rimangano nella piena ed esclusiva disponibilità del cliente o concessionario/distributore estero; • non svolga altre attività industriali o commerciali all’interno dei locali del cliente o del concessionario/distributore estero, ad eccezione della mera messa a disposizione e del mero mantenimento delle merci presso i suddetti locali per una veloce e tempestiva consegna a favore del cliente o concessionario/distributore estero. | |
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SE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE – SI CRITICITA’ DI SO ALL’ESTERO Il deposito di merci mantenuto in consignment stock all’estero dalla impresa italiana può configurare una SO qualora: • il deposito di merci all’estero sia nella disponibilità e nella gestione diretta dell’impresa italiana: non rileva come l’impresa italiana disponga del deposito all’estero: in proprietà o in locazione o in comodato o ad altro titolo: deposito proprio dell’impresa italiana ovvero approntato presso agenti o commissionari esteri; • le attività aggiuntive esercitate all’interno del deposito estero comprendano attività di promozione, di raccolta ordini e/o attività di vendita e/o attività di riparazione e/o attività di manutenzione e/o altre attività costituenti servizio post-vendita riferibili ai beni dell’impresa italiana; • il deposito venga utilizzato per la consegna di parti di ricambio a clienti esteri congiuntamente con la prestazione dell’attività di manutenzione e riparazione dei macchinari venduti. | |
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PROFILI E CRITICITA’ DI FISCALITA’ INDIRETTA FORMALITA’ IVA E DOGANALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI DEPOSITI IN CONSIGNMENT STOCK ALL’ESTERO | |
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IL CONSIGNMENT STOCK: REQUISITI ED EFFETTI FISCALI | |
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REQUISITI FISCALI DEL CONSIGNMENT STOCK Affinché il rapporto possa configurarsi quale consignment stock sotto il profilo IVA, devono contemporaneamente ricorrere i seguenti requisiti: 1. Diritto esclusivo al prelievo / all’acquisto dei beni a favore di un solo cliente/depositario; 2. Piena disponibilità, a favore del cliente/depositario, dei beni stoccati nel deposito/magazzino: il deposito/magazzino potrà trovarsi all’interno dei locali del cliente/depositario ovvero all’interno di locali di soggetti terzi, purché il cliente / depositario mantenga la libera ed esclusiva disponibilità dei beni; 3. Previsione, nel contratto di consignment stock, secondo cui la vendita dei beni si perfeziona unicamente al momento del prelievo dei beni dal deposito. | |
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EFFETTI E VANTAGGI FISCALI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL CONSIGNMENT STOCK Differimento del momento di effettuazione ed impositivo della operazione ai fini IVA: l’obbligo di emettere la fattura nascerà a fronte del prelievo dei beni dal deposito; L’operazione viene considerata unitaria sin dal momento dell’invio dei beni verso il deposito/magazzino: la stessa verrà considerata, alternativamente, quale cessione intra-comunitaria ovvero quale cessione alla esportazione, in ragione del Paese estero di destinazione dei beni. | |
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TERMINE MASSIMO DI FATTURAZIONE DEI BENI IN STOCK La vendita dei beni introdotti nel deposito si considera in ogni caso effettuata - ai fini IVA italiana - dopo il decorso di un anno dalla data di consegna o spedizione dei beni medesimi al cliente/depositario; Le parti possono prevedere all’interno del contratto di consignment stock un termine inferiore all’anno, decorso il quale i beni si considerano come venduti a favore del cliente/depositario; Se il cliente/depositario non preleva ovvero non restituisce i beni entro il termine annuale o entro il minore termine pattuito tra le parti, il venditore/depositante sarà tenuto a fatturare i beni a carico del cliente/depositario; Il suddetto termine andrà coordinato con l’eventuale minore termine previsto dalla normativa IVA del Paese estero di destinazione dei beni (es. Francia, Austria). | |
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ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGNMENT STOCK CON CLIENTI ESTERI | |
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PRONUNCE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI CONSIGNMENT STOCK • Risoluzione Min. Finanze n. 235 del 18 ottobre 1996 – beni inviati in consignment stock da impresa italiana verso un cliente comunitario; • Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 05 maggio 2005 – beni inviati in consignment stock da impresa italiana verso un cliente extra-UE. | |
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CONSIGNMENT STOCK NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA | |
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ADEMPIMENTI E FORMALITA’ IVA Gli adempimenti e le formalità IVA da porre in essere dipendono dalla circostanza che la normativa IVA del Paese UE di destinazione dei beni: Non richieda l’apertura di una P.IVA del venditore / depositante (es. Francia per prelievi inferiori ai 3 mesi, Inghilterra, Olanda); ovvero Richieda la apertura di una P.IVA del venditore / depositante (es. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx). | |
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MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE FISCALE AI FINI IVA L’identificazione fiscale ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni potrà avvenire, alternativamente, attraverso: • l’identificazione diretta del venditore/depositante presso la competente autorità fiscale locale (acquisizione di un numero di Partita IVA); ovvero • la nomina di un rappresentante fiscale locale. L’identificazione diretta ai fini IVA è stata introdotta dalla Direttiva 2000/65/CE. E’ tuttavia opportuno verificare di volta in volta la modalità di identificazione richiesta dalla normativa IVA del Paese UE interessato. | |
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Paesi UE | P.IVA |
Austria | NO (PURCHE’ prelievi < 6 mesi) |
Belgio | NO |
Danimarca | SI |
Francia | NO (PURCHE’ prelievi < 3 mesi) |
Germania | SI (SALVO alcuni casi dal 01.01.18) |
Grecia | SI |
Irlanda | NO |
Lussemburgo | NO |
Olanda | NO |
Polonia | SI |
Portogallo | SI |
Spagna | SI |
Regno Unito | NO |
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MODALITA’DI GESTIONE DEL | |
CONSIGNMENT STOCK SENZA LA | |
POSIZIONE IVA LOCALE | |
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OBBLIGO DI APERTURA DI UNA POSIZIONE IVA
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OCCORRE GESTIRE TRE FASI DELL’OPERAZIONE • PRIMA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO • SECONDA FASE – PRELIEVO DEI BENI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE • TERZA FASE – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE/DEPOSITARIO | |
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INGHILTERRA NO IDENTIFICAZIONE Prelievo/Vendita < 15 gg del mese successivo all’arrivo dei prodotti in UK PER CALL-OFF STOCK (SI identificazione per consignment stock) Reverse charge in capo PRODOTTI CLIENTE al cliente P. IVA UK UK ITA Ddt Fattura Fattura non imponibile IVA Pro forma ex Art.41, co. 1, lett. a) D.L. 331/93 Invio Prodotti Fattura VENDITORE P. IVA ITA | |
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FRANCIA NO IDENTIFICAZIONE Prelievo < 3 mesi Reverse charge in capo al cliente PRODOTTI CLIENTE P. IVA FRA FRA ITA Ddt Fattura Fattura non imponibile IVA Pro forma ex Art.41, co. 1, lett. a) D.L. 331/93 Invio Prodotti Fattura VENDITORE P. IVA ITA | |
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XXXXXXXX’ DI GESTIONE DEL CONSIGNMENT STOCK CON LA POSIZIONE IVA LOCALE | |
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OCCORRE GESTIRE QUATTRO FASI DELL’OPERAZIONE • PRIMA FASE – IDENTIFICAZIONE FISCALE AI FINI IVA • SECONDA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO • TERZA FASE – RICEZIONE DEI BENI PRESSO IL DEPOSITO • QUARTA FASE – PRELIEVO DEI BENI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE | |
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SPAGNA – Reverse charge prelievo SI IDENTIFICAZIONE Reverse charge in capo al cliente PRODOTTI CLIENTE P. IVA SPA SPA ITA Ddt - Fattura non imponibile Fattura Fuori campo IVA Iva ex art. 41, Ex art. 7 bis D.P.R. 633/1972 co.2, lett.c), DL 331/93 Invio Prodotti VENDITORE Fattura P. IVA ITA | |
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POLONIA – Sistema della rivalsa SI IDENTIFICAZIONE prelievo PRODOTTI CLIENTE Fattura di P. IVA PL vendita con XXX xxxxxxx PL ITA Ddt - Fattura non imponibile Iva ex art. 41, co.2, lett.c), DL 331/93 Invio Prodotti Fattura VENDITORE P. IVA ITA | |
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GERMANIA CONDIZIONI PER L’ASSENZA DELL’OBBLIGO DI APERTURA P.IVA • A partire dal 1.01.2018, l’apertura della P.IVA tedesca non sembra più necessaria quando il rapporto di consignment stock soddisfa i seguenti due requisiti: 1) L’acquirente dei beni è predeterminato al momento dell’invio dei beni dall’Italia verso la Germania: vale a dire che i beni sono spediti ad un soggetto che, in base agli accordi contrattuali, li ha già pagati o li ha ordinati obbligandosi a pagarli (il fisco tedesco parla di un “ordine vincolante”); | |
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GERMANIA CONDIZIONI PER L’ASSENZA DELL’OBBLIGO DI APERTURA P.IVA (segue) 2) La permanenza della merce nel magazzino situato in Germania, prima del prelievo o della consegna, è di breve durata. • In presenza dei suddetti requisiti, sebbene il trasferimento della proprietà della merce avvenga dopo l’arrivo nel magazzino tedesco (al momento del prelievo o della consegna), l’operazione non richiede l’obbligo di apertura della P.IVA tedesca e la vendita al cliente tedesco costituisce una cessione intra-comunitaria non imponibile IVA italiana. | |
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GERMANIA CONDIZIONI PER L’ASSENZA DELL’OBBLIGO DI APERTURA P.IVA (segue) • I suddetti requisiti possono più facilmente ricorrere in quei rapporti di consignment stock/call-off stock in cui il fornitore italiano invia componenti specifici presso il magazzino del cliente tedesco, che ha necessità di impiegarli nel proprio processo produttivo; • I suddetti requisiti possono invece più difficilmente ricorrere in quei rapporti di consignment stock/call-off stock in cui il fornitore italiano invia prodotti finiti (ad esempio capi di abbigliamento, ecc.) presso il magazzino del cliente tedesco, che ha necessità di acquistarli per la successiva rivendita e, quindi, intende riservarsi il diritto di decidere quali prodotti acquistare e quali restituire al fornitore. | |
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GERMANIA CONDIZIONI PER L’ASSENZA DELL’OBBLIGO DI APERTURA P.IVA (segue) • Rimangono tuttavia ancora delle incertezze sulla definizione dei requisiti che non renderebbero più obbligatoria l’apertura della P.IVA tedesca, vale a dire: a) Che cosa si intende esattamente per permanenza nel magazzino di breve periodo (solo pochi giorni o alcune settimane o mesi?); b) Quando un ordine può considerarsi effettivamente vincolante al momento in cui le merci sono spedite; • In virtù delle suddette incertezze interpretative, è pertanto consigliabile esaminare, di volta in volta, le circostanze del caso concreto. | |
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SI IDENTIFICAZIONE (NO identificazione solo al ricorrere di determinate condizioni stabilite dall’AF tedesca) PRODOTTI GER ITA Ddt - Fattura non imponibile Iva ex art. 41, co.2, lett.c), DL 331/93 Invio Prodotti Fattura | GERMANIA prelievo Fattura di vendita con IVA tedesca VENDITORE P. IVA ITA | CLIENTE P. IVA GER | |
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FATTURAZIONE DEI SERVIZI RESI DALL’EVENTUALE OPERATORE DI LOGISTICA | |
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FATTURAZIONE DEI SERVIZI RESI DALL’OPERATORE DI LOGISTICA – CASO 1: SERVIZI DI DEPOSITO E LOGISTICA INTEGRATA ITA UE NO SO IVA VENDITORE ITA I servizi resi dall’operatore di logistica comprendono, oltre al VENDITORE Provider Logistico servizio di deposito P. IVA ITA della merce, anche servizi aggiuntivi quali la movimentazione, il Regola B2B – Servizio trasporto e la territorialmente rilevante in ITA consegna dei beni a Fattura fuori campo IVA SPA + favore dei clienti, e Reverse Charge Trasporto e consegna non è assegnato uno ad opera del committente ITA spazio, all’interno del magazzino, ad uso esclusivo del venditore italiano Invio Prodotti Fattura | |
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FATTURAZIONE DEI SERVIZI RESI DALL’OPERATORE DI LOGISTICA – CASO 2: SERVIZI DI MERO DEPOSITO
NO SO IVA VENDITORE ITA
ITA UE
VENDITORE P.IVA LOCALE
VENDITORE
P. IVA ITA
Reverse Charge
«interno»
Provider Logistico
•
I servizi resi
dall’operatore di logistica consistono nella mera messa a disposizione di uno spazio specifico ad uso deposito appositamente ed esclusivamente riservato a ITA
Invio Prodotti Fattura
Servizio relativo ad un
immobile e quindi territorialmente rilevante nel Paese UE;
• liquidazione IVA mediante Reverse Charge o Rivalsa in ragione del Paese UE
CONSIGNMENT STOCK IN PAESI EXTRA-UE
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OCCORRE GESTIRE TRE FASI DELL’OPERAZIONE • PRIMA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO E FORMALITA’ DI ESPORTAZIONE • SECONDA FASE – IMPORTAZIONE DEI BENI NEL PAESE EXTRA-UE DI DESTINAZIONE E FORMALITA’ DOGANALI • TERZA FASE – PRELIEVO DEI BENI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE | |
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PRIMA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO Nel caso di istituzione e gestione di un consignment stock in un Paese Extra-UE, il venditore/depositante dovrà procedere a: • Verificare preliminarmente se la normativa del Paese Extra-UE di destinazione dei beni riconosce il consignment stock; • Inviare periodicamente i beni verso il deposito costituito nel Paese Extra-UE e predisporre i seguenti documenti di accompagnamento dei beni: documento di trasporto; lista valorizzata o fattura pro-forma; | |
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PRIMA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO [segue] • Il documento di trasporto e la lista valorizzata o la fattura pro-forma dovranno riportare la causale del trasporto dei beni secondo la seguente dicitura: “Trasferimento di beni come da contratto di consignment stock stipulato fra le parti: Documento non valido ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/72”; • L’invio dei beni verso il deposito costituito nel Paese Extra-UE di destinazione costituisce esportazione solo ai fini doganali, non anche ai fini IVA. | |
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PRIMA FASE – INVIO DEI BENI VERSO IL DEPOSITO [segue] Il venditore/depositante dovrà altresì: • Annotare la spedizione dei beni in un registro di carico/scarico approntato, tenuto e conservato, senza obbligo di preventiva vidimazione, in conformità all’art. 39 D.P.R. n. 633/1972; • La predisposizione e la tenuta del registro di carico/scarico non sono obbligatorie ma consigliabili: la presunzione di cessione dei beni potrà essere vinta con la conservazione della bolla doganale di esportazione, nella quale venga annotato che i beni sono inviati all’estero in esecuzione di un contratto di consignment stock; • Le annotazioni sul registro di carico/scarico dovranno essere eseguite inserendo gli estremi della lista valorizzata o fattura pro- forma e della relativa bolla doganale di esportazione. | |
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SECONDA FASE – IMPORTAZIONE DEI BENI NEL PAESE EXTRA-UE DI DESTINAZIONE E FORMALITA’ DOGANALI I beni inviati dal venditore/depositante verso il Paese Extra-UE di destinazione possono, normalmente, essere assoggettati ai seguenti 2 regimi doganali alternativi: • Importazione definitiva (c.d. free circulation) con pagamento immediato del dazio doganale e dell’IVA (se e nella misura prevista dalla normativa del Paese Extra-UE di destinazione dei beni); ovvero • Introduzione in un deposito doganale con sospensione (per il periodo di tempo consentito) del dazio doganale e dell’IVA, che saranno dovuti e versati soltanto nel momento del prelievo dei beni dal deposito ad opera del cliente/depositario Extra-UE La scelta della modalità di gestione della fase dell’importazione dei beni nel Paese Extra-UE di destinazione - in connessione ad un rapporto di consignment stock – andrà valutata in ragione della normativa locale di volta in volta applicabile e della esistenza di eventuali regimi daziari preferenziali. | |
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SECONDA FASE – IMPORTAZIONE DEI BENI NEL PAESE EXTRA-UE DI DESTINAZIONE E FORMALITA’ [segue] DOGANALI • Optando per il regime di importazione definitiva, i beni, una volta usciti dagli spazi doganali, potranno essere liberamente gestiti dal venditore/depositante o dal cliente/depositario, potendo scegliere un qualsiasi luogo di deposito, purché nella piena disponibilità del cliente/depositario; • Optando per il regime del deposito doganale, i beni dovranno essere mantenuti all’interno degli appositi spazi doganali e saranno assoggettati ai vincoli previsti dal medesimo regime (es. periodo massimo di giacenza in sospensione da dazio, polizza fideiussoria o altro tipo di garanzia, eventuali costi aggiuntivi connessi allo stazionamento dei beni, etc.); | |
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SECONDA FASE – IMPORTAZIONE DEI BENI NEL PAESE EXTRA-UE DI DESTINAZIONE E FORMALITA’ DOGANALI [segue] • L’onere delle formalità di importazione dei beni nel Paese Extra-UE e del versamento del dazio doganale e/o dell’IVA potrà gravare in capo al venditore/depositante ovvero in capo al cliente/depositario, in ragione del termine di resa della merce Incoterms 2010® previsto nel contratto di consignment stock; | |
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TERZA FASE – PRELIEVO DEI BENI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE • Mano a mano che il cliente/depositario preleverà i beni dal deposito e comunicherà al venditore/depositante l’avvenuto prelievo dei beni, il venditore/depositante dovrà: emettere, a carico del cliente/depositario, fattura di vendita in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. (a) del D.P.R. n. 633/1972; annotare la fattura di vendita sul registro delle fatture emesse; scaricare il registro di carico/scarico dei beni in deposito. • Al termine di ogni esercizio fiscale il venditore/depositante dovrà annotare, all’interno della propria contabilità, le eventuali rimanenze dei beni giacenti nel deposito estero e non ancora prelevati/venduti. | |
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USA – CON DEPOSITO DOGANALE NO IDENTIFICAZIONE prelievo Pagamento Dazio CLIENTE USA DEPOSITO ITA DOGANALE Ddt - Fattura - Fattura non imponibile IVA Pro forma ex art. 8, co. 1, lett. (a) D.P.R. 633/1972 e formazione del Plafond - Scarico del registro Invio Prodotti Fattura VENDITORE | |
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USA – SENZA DEPOSITO DOGANALE NO IDENTIFICAZIONE prelievo MAGAZZINO CLIENTE CLIENTE Pagamento USA Dazio ITA Ddt - Fattura - Fattura non imponibile IVA Pro forma ex art. 8, co. 1, lett. (a) D.P.R. 633/1972 e formazione del Plafond - Scarico del registro Invio Prodotti Fattura VENDITORE | |
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CONSIGNMENT STOCK VERSO GLI USA – ALCUNE ATTENTIVAZIONI • Possibile integrazione di una stabile organizzazione statale – c.d. nexus; in tale caso, il reddito di impresa derivante dalle vendite eseguite a favore del cliente US sarà assoggettato a tassazione nello Stato USA in questione; • Verificare la possibile applicazione della Sales Tax (i.e. imposta sul consumo) in ragione dello Stato USA in cui è ubicato il consignee, della tipologia dei beni venduti e della natura del soggetto acquirente. | |
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Contratto di fornitura su specifica tecnica
VENDITORE
Invio Prodotti Fattura
- Fattura non imponibile IVA
ex art. 8, co. 1, lett. (a) DPR IVA e formazione del Plafond
- Scarico del registro
- DDT
- Fattura Pro forma
- Annotazione estremi bolletta doganale di esportazione in registro ex art. 39 DPR IVA
ITA
Pagamento
Dazio
USA
CLIENTE
DEPOSITO PROPRIO
Risoluzione AE 94/E del 13 dicembre 2013 – ESTENSIONE EFFETTI FISCALI DEL CONSIGNMENT STOCK AD ALCUNI DEPOSITI PROPRI ALL’ESTERO
NO IDENTIFICAZIONE
Consegna
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Risoluzione Agenzia Entrate 94/E del 13 dicembre 2013 L’AF ha riconosciuto ed esteso il regime di non imponibilità IVA – proprio del consignment stock - anche ad alcuni “depositi propri” aventi determinate caratteristiche; La vendita a favore del cliente estero, con consegna dei prodotti a partire dal deposito estero, si configura come cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, co. 1, lett. (a), DPR 633/72 quando: • I prodotti sono destinati e vincolati ad essere venduti a favore di un determinato cliente estero, sin dal loro trasferimento iniziale dall’Italia verso il deposito estero; e • L’impresa italiana sia in grado di provare che l’operazione è stata concepita, fin dall’origine, in vista della definitiva cessione dei prodotti a favore del cliente estero. | |
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ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGNMENT STOCK SUL TERRITORIO ITALIANO | |
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CONSIGNMENT STOCK SUL TERRITORIO ITALIANO • Le operazioni di consignment stock sul territorio italiano (i.e. cliente / depositario italiano) sono pienamente implementabili e presentano lo stesso schema, gli stessi effetti e vantaggi fiscali previsti per i consignment stock istituiti in Paesi esteri; • Tale possibilità è stata avvallata dalla Amm. Fin. con le seguenti Risoluzioni: 1) n. 44/E del 2000, relativamente ad operatori economici/venditori comunitari; 2) n. 346/E del 2008, ad operatori economici/venditori extra comunitari. | |
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CONSIGNMENT STOCK SUL TERRITORIO ITALIANO • Gli adempimenti e le formalità di fiscalità indiretta (doganali e IVA) nei rapporti di consignment stock sul territorio italiano si differenziano a seconda che: i beni provengano da operatore economico/venditore comunitario; ovvero i beni provengano da operatore economico/venditore extra comunitario. | |
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CONSIGNMENT STOCK ISTITUITO IN ITALIA DA VENDITORE / DEPOSITANTE COMUNITARIO | |
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BENI PROVENIENTI DA VENDITORE COMUNITARIO • No obbligo di identificazione fiscale ai fini IVA del venditore/depositante comunitario; • Le operazioni di vendita che derivano dai prelievi dei beni dal deposito costituiscono acquisti intracomunitari in capo al cliente/depositario italiano; • L’acquisto intracomunitario si considera effettuato (ex art. 39, co.1, D.L. 331/93): - al momento del prelievo; ovvero - alla scadenza del termine pattuito nel contratto e, in ogni caso, dopo un anno dal ricevimento (se non restituiti); • Il differimento del momento di effettuazione dell’acquisto opera a condizione che il cliente/depositario annoti i movimenti dei beni in deposito sul registro ex art. 50, co. 5, D.L. 331/93 | |
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BENI PROVENIENTI DA VENDITORE COMUNITARIO [segue] • Possibilità di istituire e gestire un rapporto di consignment stock attraverso l’utilizzo di un deposito fiscale IVA in conto proprio; • Tale possibilità è prevista dall’art. 50-bis, co.2, D.L. 331/93 ed è stata chiarita dall’Amm. Fin. con Ris. 44/E del 2000; • L’Amm. Fin. ha chiarito che, in caso di consignment stock istituito e gestito mediante Deposito IVA, il cliente / acquirente dei beni deve essere anche il titolare del deposito: in caso contrario, non si configurerà un rapporto di consignment stock ai fini fiscali; • In caso di consignment stock mediante Deposito IVA, non dovrebbe trovare applicazione il termine annuale decorso il quale i beni si considerano come venduti. | |
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CONSIGNMENT STOCK ISTITUITO IN ITALIA DA VENDITORE / DEPOSITANTE EXTRA-COMUNITARIO | |
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BENI PROVENIENTI DA VENDITORE EXTRA- COMUNITARIO • No obbligo di identificazione fiscale ai fini IVA del venditore / depositante extracomunitario; • Le operazioni di introduzione, nel territorio italiano, dei beni destinati al deposito costituiscono importazioni; • Per i beni importati, i dazi doganali e l’IVA sono accertati, liquidati e versati in dogana all’atto dell’importazione dei beni destinati al deposito; • Possibilità di introdurre i beni in un deposito fiscale (doganale e/o IVA); • La Risoluzione Ag. Entr. n. 346/E del 2008 introduce due importanti novità. | |
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Risoluzione Agenzia Entrate 346/E del 05 agosto 2008 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: • Il cliente/depositario italiano che importa i beni può detrarre immediatamente l’IVA versata in dogana, anche se non è il proprietario dei beni – nesso di inerenza tra i beni e l’attività di impresa del cliente/depositario; • L’eventuale restituzione dei beni al fornitore extracomunitario costituisce una cessione alla esportazione, con emissione di fattura non imponibile IVA ex art. 8, co. 1, DPR 633/72. | |
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CONSIGNMENT DA FORNITORE EXTRA-UE Ris. n. 346/E 2008 USA ITA Documento previsto dalle norme dello Stato estero ALFA BETA DDT BETA svolge formalità DEPOSITO di importazione e versa dazi e IVA in dogana + BETA emette Autofattura in cui indica: BETA può detrarre IVA, - corrispettivo pagato previa annotazione - importo IVA bolletta doganale nel - estremi bolletta doganale registro acquisti - estremi di registrazione BETA annota Autofattura: - sia nel registro fatture emesse - che nel registro fatture ricevute Merce Fattura | |
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NOVITA’ IN VISTA PER GLI ACCORDI DI CALL-OFF STOCK NELLA UNIONE EUROPEA | |
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NOVITA’ IN VISTA PER GLI ACCORDI DI CALL-OFF STOCK IN UE La direttiva 2018/1910/UE, emanata dal Consiglio Europeo in data 4.12.2018, ha introdotto una regolamentazione ad hoc in materia di consignment stock (call-off stock), con lo scopo di semplificare e di uniformare il trattamento IVA delle operazioni di vendita effettuate nell'ambito di tale schema negoziale. La suddetta regolamentazione trova unicamente applicazione nei rapporti di consignment stock (call-off stock) all’interno dell’Unione europea. | |
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NOVITA’ IN VISTA PER GLI ACCORDI DI CALL-OFF STOCK IN UE In particolare, la nuova normativa comunitaria prevede la possibilità di applicare le semplificazioni e i vantaggi propri dell’accordo di call-off stock (no identificazione IVA locale) a condizione che: • Il rapporto intercorra tra due soggetti passivi stabiliti in due SM diversi; il fornitore/cedente non deve essere stabilito nello SM di destinazione; • Il soggetto passivo destinatario/acquirente dei beni possegga un numero di P.IVA e che tale numero sia conosciuto dal fornitore/cedente prima dell’invio dei beni; • Il fornitore/cedente e il destinatario/acquirente approntino ciascuno un apposito registro di carico/scarico dei beni; • Il prelievo avvenga entro 12 mesi dalla data di arrivo dei beni, a meno che i beni non vengano restituiti. | |
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VALENZA SOSTANZIALE DEL NUMERO DI P.IVA E DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO La nuova normativa comunitaria in materia di call-off stock attribuisce pertanto valenza di requisiti sostanziali: a) al possesso di un numero di P.IVA da parte del destinatario/acquirente; e b) alla tenuta del registro di carico/scarico da parte del fornitore/cedente e del destinatario/acquirente; affinché gli operatori economici coinvolti possano beneficiare delle semplificazioni e dei vantaggi propri dell’accordo di call-off stock. | |
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NOVITA’ IN VISTA PER GLI ACCORDI DI CALL-OFF STOCK IN UE (segue) Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, al momento del prelievo dei beni si considera che: a) Il fornitore/cedente dei beni effettua una cessione intra- UE esente da IVA (i.e. non imponibile IVA ai sensi della normativa italiana); e b) Il destinatario/acquirente dei beni effettua un acquisto intra-UE nello SM in cui i beni si trovano al momento del prelievo. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal 1° Gennaio 2020. | |
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Il REGISTRO DI CARICO/SCARICO – CONTENUTO Il registro tenuto dal fornitore/cedente deve contenere le seguenti informazioni: a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni; b) il numero di P.IVA del destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati; c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati, e la data di arrivo dei beni presso il deposito; d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni stoccati presso il deposito; e) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione IVA dell'acquirente; f) il valore, la descrizione e la quantità dei beni eventualmente restituiti al fornitore/cedente, nonché la data in cui i beni sono restituiti. | |
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Il REGISTRO DI CARICO/SCARICO – CONTENUTO Il registro tenuto dal destinatario/acquirente deve contenere le seguenti informazioni: a) il numero di P.IVA del fornitore/cedente che trasferisce i beni in regime di call-off stock; b) la descrizione e la quantità dei beni ricevuti dal destinatario/acquirente; c) la data di arrivo dei beni presso il deposito; d) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito. e) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti al destinatario/acquirente, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario dei beni. | |
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Modulo di formazione internazionale | |
IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK CON I PAESI ESTERI aspetti contrattuali, fiscali, IVA e doganali GRAZIE PER L’ATTENZIONE CONTATTI AVV. XXXXXXX XXXXXXXXX, LL.X. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx AVV. XXXXXXX XXXXX, LL.M. xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 93 |