CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PREMESSO che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile, in esecuzione della delibera n. 34 del 08/07/2011, esecutiva, del Consiglio Regionale della Calabria;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°84 del 24 febbraio 2011 con la quale il Comune di Catanzaro ha aderito all’avviso pubblico della Regione Calabria per la contrattualizzazione dei giovani laureati della Calabria già impegnati nel “programma stage” di cui all’art.5 della legge regionale n°8 del 2007;
VISTA la nota dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, prot. 40.123 del 09/08/2011;
VISTA la nota del Settore Personale prot. n. 70.671 del 02/09/2011 con la quale il Comune di Catanzaro richiedeva il differimento dei termini per la contrattualizzazione degli stagisti di cui alla nota n. 40.123 del 09/08/2011 del Consiglio Regionale della Calabria;
VISTA la nota n. 42.193 del 05/09/2011 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria autorizzava il differimento della contrattualizzazione degli stagisti entro il 30.09.2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Catanzaro con la quale è stato autorizzato il Dirigente del Settore Personale alla stipula della presente convenzione.
TRA
il Comune di Catanzaro, con sede in Palazzo De Nobili, Via Jannoni n. 68,codice fiscale 00129520797, rappresentato dall’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Catanzaro il 04/11/1946, in qualità di Dirigente del Settore Personale del Comune di Catanzaro
E
il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Catanzaro il 21/11/1981 C.F. LRNNCL81S21C352T di seguito indicata come “collaboratore”, che ha concluso con esito positivo l’attività di formazione, nel “Programma Stage” presso la Regione Calabria.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Comune di Catanzaro affida l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà ad oggetto il progetto relativo al recupero dell’evasione delle entrate patrimoniali e/o tributarie del Comune di Catanzaro.
Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione
Il rapporto costitutivo tra il Comune di Catanzaro e il “collaboratore” esclude in qualsiasi modo una prestazione riconducibile al rapporto di pubblico impiego e, per la specifica natura di lavoro autonomo di xx.xx.xx., l’incarico è vincolato unicamente all’obbligo delle prestazioni richieste senza vincolo di subordinazione.
Il collaboratore, per lo svolgimento della prestazione, garantisce che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune di Catanzaro secondo le direttive del Dirigente del Settore Finanziario e le indicazioni programmatiche dell’ente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
Il Comune di Catanzaro si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta il Dirigente riterrà più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare in favore di terzi la propria attività, con la preventiva comunicazione al Comune, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Catanzaro.
Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui a seguito di una verifica da parte del Comune dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
Art. 3 – Obblighi di riservatezza
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, di notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi, a pena di risoluzione del rapporto di xx.xx.xx..
Le clausole del presente articolo hanno per il Comune di Catanzaro carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione dovrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 4 – Decorrenza e durata dell’incarico
L’incarico ha la durata di 12 (dodici) mesi e decorre dal 01.10.2011 e con scadenza il 30.09.2012.
Art. 5 – Compenso
A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Catanzaro corrisponderà al collaboratore un compenso minimo complessivo annuo di euro 12.000,00 (eurododicimila/00) comprensivo di ogni ritenuta di legge (e
non soggetto ad iva, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72). Detto importo verrà corrisposto al collaboratore in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, previa definizione di n° 3000 (tremila) pratiche assegnate dal responsabile dell’Ufficio Tributi.
Per pratica si intende l’esame della posizione di ogni singola unità ecografica (immobile o area fabbricabile) riferita ad ogni singola entrata tributaria e/o patrimoniale(ici, tarsu, canoni idrici, ecc.), l’individuazione del soggetto passivo e la registrazione nel sistema informativo comunale delle informazioni necessarie per l’emissione del relativo atto di accertamento (denuncia, accertamento, rettifica, ecc.).
il presente criterio sarà applicato a partire del secondo mese di collaborazione, mentre per il primo mese sarà comunque corrisposto un dodicesimo dell’importo previsto.
Inoltre è prevista la possibilità di corrispondere al collaboratore un compenso variabile, il cui fondo complessivo risulta determinato in € 80.000,00, che sarà liquidato alla fine dell’attività, alla definizione delle pratiche eccedenti a quelle assegnate secondo la seguente formula:
compenso variabile : n° pratiche totali definite = X : (n° pratiche totali definite dal collaboratore – n° pratiche assegnate)
La quantificazione del compenso variabile terrà comunque conto delle relazioni mensili rese dal responsabile dell’Ufficio Tributi al Dirigente, attestanti la qualità del servizi prestato.
La liquidazione e il pagamento di qualsiasi compenso è subordinata alla valutazione positiva del Dirigente del Settore al quale il collaboratore è stato assegnato, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti, dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile.
Art. 6 – Rimborso delle spese di trasferta
In caso di trasferte del collaboratore, per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, ecc..), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di autorizzazione e del documenti giustificativi, secondo le vigenti disposizioni che regolano la disciplina delle trasferte per i dipendenti del Comune di Catanzaro.
Art. 7 – Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio o maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
✓ Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l’istituzione di una apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
✓ D.lgs n. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità;
✓ Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
✓ Art. 5 d.lgs n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
Nel caso in cui sopravvengono eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio o maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
✓ in caso infortunio, fino a guarigione;
✓ in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
✓ in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva, ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva dello stesso. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta, le titolari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto al Comune di Catanzaro un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
✓ Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alternative.
✓ In caso di malattia o infortunio, il collaboratore, entro 24 ore deve fare pervenire al Dirigente del Settore al quale è stato assegnato, la relativa documentazione medico- sanitaria.
Art. 8 – Estinzione del contratto
Il contratto si risolve automaticamente, senza alcun preavviso il 30/09/2012, termine concordato, e si estingue allo spirare di detto termine. In nessun caso il contratto di xx.xx.xx. può trasformarsi in rapporto di lavoro determinato.
Il Comune di Catanzaro e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso il Comune di Catanzaro e il collaboratore saranno rispettivamente tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune di Catanzaro prima del termine quando si verifichino:
✓ Gravi inadempienze contrattuali;
✓ Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
✓ Commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
✓ Danneggiamento o furto di beni;
✓ Inosservanza da parte della collaboratrice degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
✓ Impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Art. 9 – Controversie
La risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni che ne regolano la materia.
Art. 10 – Norme finali
Il collaboratore, accettato l’incarico, contestualmente alla firma del presente atto, dichiara di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità non svolgendo alcuna attività connessa a quella affidata con il presente atto.
Art. 11 – Autorizzazione al trattamento dei dati
Il collaboratore, nato a Catanzaro il 21/11/1981 residente in Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
Autorizza
il Comune di Catanzaro al trattamento dei dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o Enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento del compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Il presente disciplinare si compone di n. 11 articoli e n. 5 pagine. Letto, approvato e sottoscritto
Il collaboratore
Il Comune di Catanzaro