SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV L EGISLATURA
N. 1096
D I S E G N O D I L E G G E
d’iniziativa del senatore XXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002
Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)
Onorevoli
Senatori.
– Non si puo` conti-
Il riconoscimento di tale diritto sia pur con
nuare ad ignorare la delicata situazione di quei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, vedono riconosciuto lo stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.
A riguardo va ricordato che la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, ha stabilito che «le parti con- traenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponi- bilita` di escludere dai miglioramenti i sog- getti in servizio alla data iniziale dell'ac- cordo e collocati in quiescenza nel triennio di validita`».
Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ha esplicitamente riconosciuto tale diritto ad alcune categorie. Nello stesso tempo, pero`, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la omogeneizzazione della posi- zione degli stessi.
Tale principio veniva immediatamente ap- plicato dal Tribunale amministrativo regio- nale (TAR) del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio 1985, n. 622, cos`ı dispo- neva: «(...) destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validita` dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglio- namento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».
decorrenze diverse e` arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, re- lativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato: in pratica quasi tutto il settore pubblico.
I dipendenti dell'allora ente Ferrovie dello Stato sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava piu` di una azienda di Stato; cio` anche se l'ar- ticolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previden- ziale ed assistenziale del personale dipen- dente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora ente Ferrovie dello Stato, ma senza alcun ri- ferimento al periodo pregresso. Per cui i la- voratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei contratti triennali 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989,
sono stati ingiustamente penalizzati.
Il fatto e` che questo diritto alla unicita` del contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il con- tratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di la- voro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non piu` soggetto alla legge ma ad una intesa fra le parti, essendo stato nel frat- tempo l'ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato spa. Al riguardo la
Corte dei conti, III sezione giurisdizionale, in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, ricono- sceva che si era inciso negativamente sul di- ritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere:
«(...) atteso che gli accordi sindacali non co- stituiscono fonte di disciplina diretta della materia la quale invece e` regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica e` defi- nita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988». Nella stessa sentenza si legge ancora:
«(...) la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro ora xxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx 00 xxx xx- xxxxx legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affi- dava alla contrattazione collettiva la disci- plina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di quiescenza. Le sue norme essendo di origine pattizia vengono messe in rilievo per indivi- duare il trattamento economico di servizio e non gia` la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad og- getto il trattamento di quiescenza ed in parti- colare dal decreto del Presidente della Re- pubblica n. 1092 del 1973 (...) parametro della pensione e` l'intero stipendio ed in par- ticolare quello che era gia` entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo, che se poi il pa- gamento di una frazione di tale stipendio e` stato differito nel tempo per motivi di bilan- cio non costituisce motivo per adottare ana- loga e parallela dilazione anche per quella quota di pensione correlata all'anzidetto mi- glioramento stipendiale, ma non gia` per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumenti».
Malgrado il lungo contendere – al ri- guardo in particolare vanno ricordate la con- tinua azione dell'Associazione nazionale la- voratori anziani ferrovieri (ANLAFER) come l'azione del Coordinamento associa- zioni sindacati del cittadino europeo (CA- SCE) – e la fondatezza giuridica, i risultati
parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche, si vanificavano subito quando il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, con i suoi provvedimenti auto- nomi, diramati con circolari, di fatto annulla queste conquiste o per lo meno le rende inef- ficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 feb- braio 1987 diramata a tutte le amministra- zioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare norme sulla perequa- zione automatica per le pensioni pubbliche a norma dell'articolo 21 della legge 27 di- cembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «at fini corretta applicazione provvedimenti ri- guardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985- 1987 et avente titolo at riliquidazione tratta- mento di quiescenza importi pensione decor- renti dal 1º gennaio 1987 e dal 1º gennaio 1988 in quanto commisurati at nuove e piu` elevate basi pensionabili, dovranno essere at- tribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi au- menti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».
Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il settore pubblico compresi i ferro- vieri nel solo periodo di riconoscimento del- l'unicita` contrattuale cioe` nel contratto 1990- 1992. Risulta pertanto manifesto che gli ef- fetti di una legge fatta allo scopo di ricono- scere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto an- nulla le finalita` della legge stessa. Si af- ferma, infatti, senza nessuna spiegazione di merito che debba valere o tutto il contratto o la perequazione. Il proponente del presente disegno di legge ritiene che il lavoratore ab- bia diritto all'uno e all'altro beneficio poi- che`, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una pura esigenza di bilancio.
Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per pere- quazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983.
Non solo ma i suddetti diritti quando rico- nosciuti hanno sub`ıto una nuova interpreta- zione limitativa da parte del Ministero del te- soro sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennita` di buonuscita. Infatti sempre con circolare del Ministero del tesoro
n. 12954 del 7 luglio 1989 si e` autonoma- mente stabilito che la unicita` dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limi- tata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una affermazione che e` stata subito contestata sul piano giuri- dico e che a tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.
Tutto cio` considerato, gli obiettivi del di- segno di legge, che peraltro ne ricalca altri gia` presentati in questa legislatura e nelle le- gislature precedenti, sono quelli di ricono- scere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed il 31 dicembre 1999; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pen- denze giudiziarie sempre piu` numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come e` gia` avvenuto per tutti gli altri pubblici dipen- denti. A tale proposito si puo` segnalare che
continuano le pronunce favorevoli anche del tribunale amministrativo regionale; ex plurimis il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, sentenza 2111/00 del 22 marzo 2000, in causa Xxxxxxx Xxxxxx ed altri contro il Ministero del tesoro, che esplicita in diritto «alla luce di un orienta- mento giurisprudenziale ormai diffuso in senso favorevole ai ricorrenti, il Collegio, che non ignora talune proprie oscillazioni sull'argomento, ritiene di riprendere l'indi- xxxxx precedentemente affermato (tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III- bis, 26 novembre 1992, n. 1557, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, 19 ottobre 1995, n. 1177) che riconosce al personale collocato a riposo successivamente alla data di decorrenza economica dell'accordo inte- gralmente i miglioramenti economici spet- tanti alla data di riferimento dell'accordo stesso (nella specie 1º gennaio 1983), sca- glionati nel tempo per meri fini di conteni- mento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica... Sulla base delle anzidette conside- razioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti, previo accertamento da parte dell'Ammini- strazione del possesso dei necessari requisiti soggettivi in capo ai medesimi, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennita` di buonuscita, con i migliora- menti economici complessivi con interessi legali e rivalutazione monetaria».
In relazione a tutte le considerazioni
svolte, si auspica un urgente approvazione del presente disegno di legge che permettera` di garantire la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini-lavora- tori, come previsto dalla nostra Carta costitu- zionale all'articolo 3, comma 2.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale gia` dipendente dell'A- zienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dell'ente Ferrovie dello Stato nonche` delle Ferrovie dello Stato spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 e il 31 di- cembre 1999, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente Fer- rovie dello Stato e dai contratti collettivi na- zionali e accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, 1996- 1999 hanno effetto sul trattamento di quie- scenza normale e privilegiato e sulla buonu- scita o trattamento di fine esercizio, comun- que denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il di- pendente avrebbe percepito al termine di vi- genza del contratto comprensivo di benefici economici stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
Art. 2.
1. I benefici economici stabiliti dai con- tratti e derivanti dall'applicazione dell'arti- colo 1 si sommano agli incrementi perequa- tivi degli importi della pensione di cui all'ar- ticolo 21 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 si applica anche ai ferro- vieri cessati dal servizio entro il 1º novembre 1992 (contratto collettivo nazionale del la- voro 1990-1992), i quali hanno diritto al ri- calcolo della pensione con le modalita` di cui al comma 1 con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilita` dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denomi- nati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; i ri- correnti hanno priorita` nell'applicazione della presente legge.
2. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita` previsionale di base di parte cor- rente «Fondo speciale» dello stato di previ- sione del Ministero dell'economia e delle fi- nanze, allo scopo utilizzando l'accantona- mento relativo al Ministero delle infrastrut- ture e dei trasporti.
Art 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.