Assicurazione Viaggio
Assicurazione Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Giugno 2019_ultima versione disponibile
Prodotto: “SWISS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, spese di riprotezione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio.
Che cosa è assicurato? Annullamento viaggio Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione in conseguenza di: malattia infortunio o decesso patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione; intolleranza alle vaccinazioni; dell’Assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio). In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l’Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa. Tra le principali prestazioni si segnalano: consulenza medica telefonica ed invio di un medico trasporto – rientro sanitario rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati rientro dell’Assicurato convalescente rientro della salma rientro anticipato Spese mediche E’ previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa. Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata. Bagaglio Indennizzo in caso di furto, incendio, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio personale Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio | Che cosa non è assicurato? Non sono coperti dall’assicurazione: persone non domiciliate o non residenti in Italia viaggi superiori ai 62 giorni viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza Ci sono limiti di copertura? Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sottolimiti per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione copre la destinazione prescelta dall’Assicurato ed identificata in polizza.
Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
L’elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrive il contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
In caso di sinistro:
Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento per la Garanzia Annullamento e 30 giorni dal rientro per le restanti garanzie.
L’Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione ed emettere la polizza contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio.
Il premio può essere pagato tramite carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per le garanzie Bagaglio - Assistenza in Viaggio e spese mediche:
la copertura ha validità dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno ed in base al premio assicurativo pagato;
relativamente alla garanzia “Bagaglio - acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo alla fine del volo di andata, con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto.
Per la garanzia Annullamento/Rinuncia al Viaggio - Spese di riprotezione viaggio:
la copertura ha validità dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo indicato nel sito web sul quale è stata acquistata la polizza.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Giugno 2019_ultima versione disponibile
Prodotto: “SWISS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Xxxx Xxxxxx 0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria: AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I |
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 453.964.000. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000. Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 370.699.410 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 166.814.730. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 154,1% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 335,1%. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx a far data dal 31 maggio di ogni anno. |
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. |
L’assicurazione copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, spese di riprotezione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio. | |
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni: ASSISTENZA IN VIAGGIO consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni; invio di un medico dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi , solo per viaggi in Italia; segnalazione di un medico specialista, solo per viaggi all’Estero; trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni: • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; |
• dal centro medico alla residenza dell’Assicurato; rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati per i quali è fissato il massimale di €1.000 per tutte le destinazioni; rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati; per tutte le destinazioni; invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo solo per viaggi all’Estero; interprete a disposizione per favorire il contatto con i medici curanti sul posto fino a €700 solo per viaggi all’Estero; spese di viaggio e pernottamento di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se minorenne o portatore di handicap, fino a € 50 per giorno e per max. 7 gg. per tutte le destinazioni; spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio. L’impresa rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio fino € 100 a persona e € 1.000,00 per evento, per tutte le destinazioni; rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, da tutte le destinazioni; rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, e spese funerarie fino a € 750, per tutte le destinazioni. rientro anticipato dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, purché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell’Assicurato, fino a € 500 per viaggi in Italia; fino a € 1.300 per viaggi all’Estero; invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia, da tutte le destinazioni; protezione carte di credito libretti di assegni, traveller’s chèques intestati all’Assicurato, smarriti o rubati solo avviando le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti, per viaggi all’Estero; reperimento di un legale per gestire in loco le controversie fino a € 1.500 solo per viaggi all’Estero e, relativamente alla cauzione penale e all’eventuale cauzione civile fino a € 8.000, solo per viaggi all’Estero; rimborso spese telefoniche per contattare la Centrale Operativa fino a € 250, solo per viaggi all’Estero. spese di soccorso, salvataggio e recupero, comprese solo a seguito di infortunio ed a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale; fino a €750 per tutte le destinazioni. SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in Italia fino a € 1.500; all’Estero fino a € 150.000. Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo pari a € 1.250 per tutte le destinazioni, fino ad un massimo di € 100 al giorno per tutte le destinazioni. SPESE MEDICHE A RIMBORSO rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 1.500 per viaggi in Italia; per viaggi all’Estero fino a € 5.000; rimborso delle spese farmaceutiche e/o per visite mediche a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), fino a € 1.250 per tutte le destinazioni; rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio, fino a € 300 per tutte le destinazioni. Per tale prestazione non è prevista alcuna franchigia. | |
La garanzia prevede: il rimborso della penale per la rinuncia o la modifica della prenotazione applicata contrattualmente da SWISS, in conseguenza di: • malattia, infortunio o decesso; • patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione; • intolleranza alle vaccinazioni; dell’Assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell’azienda dell’Assicurato o del compagno di viaggio. • danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’Assicurato; • licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione; • presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge • convocazione a servizio militare/civile; • convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori; • nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; • furto dei documenti indispensabili all’espatrio nel caso in cui sia provata l’impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista; |
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto; - avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza. Il rimborso è effettuato fino al costo totale del biglietto aereo, entro il massimale di € 6.500 per persona e € 32.000 per evento, per tutti i casi previsti nel Contratto di Assicurazione ad eccezione dell’impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio dovuta ad incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o ad avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza. Per le rinunce avvenute a seguito di tale causa, il rimborso avverrà con un limite massimo di € 5.000 per passeggero e di € 32.000 complessivamente per evento che colpisca più passeggeri assicurati. La penale o le spese di modifica addebitate sono rimborsate all’Assicurato, a tutti i suoi familiari, ad un compagno di viaggio. | |
La garanzia prevede: rimborso degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio per ritardato arrivo sul luogo di partenza a seguito di incidente del mezzo di trasporto durante il tragitto; blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità; blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. | |
La garanzia prevede: in caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo del bagaglio personale (anche borse da viaggio e valigie utilizzate come contenitori), sono previste le seguenti prestazioni: indennizzo dell’Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui nel limite di € 800 per persona e per periodo assicurativo. In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto: rimborso per gli acquisti di prima necessità, fino € 200 per persona e periodo assicurativo. | |
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE | Oltre a quanto indicato nel DIP: non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato; l’impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; per la prestazione invio di un medico l’impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio; la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati non è effettuata per familiari e compagni di viaggio che non siano assicurati; per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei farmaci; per la prestazione protezione carte di credito non sono prese in carico le spese di perfezionamento della procedura; relativamente alle spese mediche con pagamento diretto, nel caso in cui l’impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le stesse non saranno rimborsate in mancanza di autorizzazione da parte della Centrale Operativa o, comunque, oltre la data di dimissioni dell’Assicurato; relativamente alle spese mediche a rimborso, le stesse non saranno rimborsate qualora la Centrale Operativa non venisse contattata. per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; per la prestazione rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti per quanto riguarda la spese per cure sostenute al rientro, non vengono prese in carico le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro. |
Oltre a quanto indicato nel DIP: la garanzia non è operativa per familiari e compagni di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica; la garanzia non è operante per più di una domanda di risarcimento; non è previsto il rimborso dell’ eventuale maggior penale nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente alla data in cui si è verificato l’evento. | |
Oltre a quanto indicato nel DIP: non è coperto il rimborso per l’acquisto di un nuovo biglietto: • utilizzato oltre le 24 ore successive all’evento; |
• utilizzato per raggiungere una destinazione non originariamente prenotata; • che superi l’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire. | |
Oltre a quanto indicato nel DIP: non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro; non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato; l’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, con il limite massimo per oggetto di € 150 e per oggetti di valore del 50% del capitale assicurato; l’impresa non corrisponde l’indennizzo successivamente a quello del Vettore Aereo o dell’Albergatore responsabili dell’evento, oltre il limite del capitale assicurato, al lordo di quanto già indennizzato e qualora il risarcimento copra l’intero ammontare del danno. |
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione: per la prestazione trasporto – rientro sanitario non sono coperte: ! le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; ! le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche; ! le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; ! le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. Inoltre non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di (esclusioni mediche): ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! ricovero ospedaliero e ricovero in regime di Day Hospital in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: ! nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; ! per le spese mediche a seguito di infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato. Per la garanzia spese mediche i rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della franchigia fissa di € 30 a carico dell’Assicurato. |
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l’impresa non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: ! infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione; |
! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione. ! Il rimborso della penale di annullamento è previsto con lo scoperto del 15% (con un minimo di € 50) per tutti i casi ad eccezione del caso di impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio dovuta ad incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o ad avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza, per cui è previsto uno scoperto del 25% (con un minimo di € 30 ed un massimo di € 150). | |
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO | Non ci sono ulteriori esclusioni ad integrazione delle esclusioni generali dettagliate nel Contratto di Assicurazione. |
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono indennizzati i danni: ! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! verificatisi quando: • il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; • il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! verificatisi durante il soggiorno in campeggio; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. ! sono, inoltre, esclusi i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | Denuncia di sinistro VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione. In caso di richieste di rimborso, l’Assicurato deve inoltrare la richiesta ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con SWISS, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO/ BAGAGLIO L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro inviando la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro inviando la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all’impresa con una delle seguenti modalità: • via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia di sinistro”); • via posta (all’indirizzo qui sotto indicato). Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale possono essere inoltrati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all’assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l’impresa su incarico di quest’ultima. |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. | |
L’impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. |
PREMIO | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Non è previsto per questo contratto. |
DURATA | RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE/ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO La copertura decorre dal momento della prenotazione e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. XXXXXXXX/ VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE La copertura decorre dal momento dell’inizio dei servizi prenotati presso SWISS e fino al termine degli stessi, con un massimo di 31 giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia “Bagaglio - acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo la fine del volo di andata, con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto. |
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE | Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP. |
Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari. |
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 40% del premio assicurativo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE | I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx • Fax: x00 00 00 00 0000 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un’azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione. |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria. |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/ |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
La polizza copre tutta la durata del servizio prenotato con SWISS.
L’assicurazione può essere acquistata per servizi di durata massima di 62 giorni.
L’assicurazione è valida solo se acquistata contestualmente all’acquisto di servizi con SWISS.
Nessun limite di età per l’acquisto della polizza.
La polizza è riservata alle persone residenti o domiciliate in Italia.
Copertura fino a € 6.500 in caso di Annullamento.
Assistenza Sanitaria 24h.
Spese Mediche fino a € 150.000.
Fino a € 800 per persona in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del Bagaglio.
Si intende valida la normativa del solo prodotto acquistato e regolarmente pagato.
SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)
Garanzie | Massimali (fino a) | Franchigia |
Rinuncia al viaggio – Rimborso penale | € 6.500,00 | Fino al 25% |
Spese di riprotezione del viaggio | Vedi dettaglio | NO |
Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
Pagamento diretto spese ospedaliere | fino a € 150.000,00 | NO |
Rimborso spese mediche e farmaceutiche | fino a € 1.250,00 | € 30,00 |
Bagaglio ed effetti personali | € 800,00 | NO |
Bagaglio - Massimale per oggetto | € 150,00 | NO |
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio | € 200,00 | NO |
(*)I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Per consultare la documentazione integrale, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate.
FEATURES OF THE INSURANCE PRODUCT
The policy covers the whole duration of the service booked with SWISS.
The insurance can be purchased for services lasting a maximum of 62 days.
The insurance is only valid if purchased at the same time as the services with SWISS.
There is no age limit for the purchase of the policy.
The policy is only for people resident or domiciled in Italy.
Cover up to € 6,500 in the event of Cancellation.
Medical assistance 24/24 hrs.
Medical expenses up to € 150,000.
Up to € 800 per person in the event of theft, loss or damage of the baggage.
Only the regulations of the product purchased and duly paid are understood to be valid.
SUMMARY OF THE COVERS AND LIABILITY LIMITS (*)
Covers | Liability limits (up to) | Excess |
Cancellation of trip – Reimbursement penalty | € 6,500.00 | Up to 25% |
Costs of reinsuring the trip | See details | NO |
Viaggio sicuro – Assistance while travelling and medical expenses | See details | See details |
Direct payment of hospital fees | Up to € 150,000.00 | NO |
Refund of medical and pharmaceutical expenses | Up to € 1,250.00 | € 30.00 |
Baggage and personal effects | € 800.00 | NO |
Baggage - Liability limit per item | € 150.00 | NO |
Advances of expenses in the event of delay in the return of baggage | € 200.00 | NO |
(*)The liability limits indicated are understood to be for each person insured.
Send an e-mail to xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx for any request for clarification on the covers.
See the Insurance Conditons for the detailed conditions of the policy.
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963
- Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE XXXX XXXXX
“SWISS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”
Edizione Giugno 2019
Il prodotto è conforme alle Linee Xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Chiari”
Indice
DEFINIZIONI 1
NORMATIVA COMUNE 2
1. Decorrenza, scadenza, operatività 2
2. Persone assicurabili 2
3. Criteri di adesione – stipulazione - validità 2
4. Diritto di recesso 2
5. Limisti di sottoscrizione 3
6. Esclusioni comuni a tutte le Garanzie 3
7. Forma delle Comunicazioni 3
8. Oneri fiscali 3
9. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro 4
10. In caso di sinistro 4
11. Rinvio alle norme di legge 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
1. Assistenza in viaggio – Spese mediche 4
1.1 Oggetto 4
1.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 7
1.3 Disposizioni e Limitazioni 8
2. Rinuncia al viaggio – Rimborso penale 8
2.1 Oggetto 8
2.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 9
2.3 Criteri di Liquidazione e Scoperto 9
2.4 Validità 10
3. Spese di riprotezione del viaggio 10
3.1 Oggetto 10
3.2. Criteri di Liquidazione e Validità 10
4. Bagaglio 10
4.1 Oggetto 10
4.3. Disposizioni e Limitazioni 11
5. In caso di sinistro 11
5.1 Viaggio Sicuro 11
RIFERIMENTI IMPORTANTI 11
5.2 Rinuncia al viaggio – Rimborso penale 11
5.3 Spese di riprotezione viaggio 12
5.4 Bagaglio 12
RIFERIMENTI IMPORTANTI 12
Indice – SWISS COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO_INT - Pagina 1 di 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
XXXXXXXX: l’insieme dei capi di vestiario, la valigeria (valige, borse, portafogli) e le apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con se durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
EUROPA: i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della Garanzia.
MONDO: i Paesi non compresi nelle definizioni di Italia ed Europa
RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
VIAGGIO: i servizi prenotati per il tramite di SWISS.
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative:
a) sono valide:
- per viaggi nel Mondo intero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/
b) decorrono e sono operative per
Rinuncia al viaggio - Rimborso penale; Spese di riprotezione viaggio
- dal momento della prenotazione e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale decade;
Bagaglio; Assistenza in Viaggio e spese mediche;
- dal momento dell’inizio dei servizi prenotati presso SWISS e fino al termine degli stessi, con un massimo di 62 giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia “Bagaglio-Acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo la fine del volo di andata, con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto;
- per l’ Assistenza e le Spese Mediche non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
2. Persone assicurabili
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone
- domiciliate o residenti in Italia;
- residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità
La polizza deve essere stipulata:
- contestualmente alla prenotazione ed acquisto di servizi tramite SWISS;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto sul sito Internet di SWISS con il pagamento del premio assicurativo relativo al pacchetto prescelto;
La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
4. Diritto di recesso
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo indicato nel sito web sul quale è stata acquistata la polizza.
5. Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AWP P&C S.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 62 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
7. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
9. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Rinuncia al viaggio- rimborso penale biglietteria aerea” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
10. In caso di sinistro
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.
- In caso di rinuncia al viaggio, dare avviso ad SWISS prima di contattare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
11. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio – rimborso penale /Spese di riprotezione del viaggio / Bagaglio
1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
1.1 Oggetto
1.1.1 Assistenza in Viaggio
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN | ||
ITALIA | ESTERO | |
a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato; | SI | SI |
b) invio gratuito di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; | SI | NO |
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; | NO | SI |
d) trasporto – rientro sanitario dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio |
attrezzato; dal centro medico alla residenza dell’Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo: - “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; | SI | SI |
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell’Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; | SI fino a | SI fino a |
dei compagni di viaggio. | €1.000,00 | €1.000,00 |
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e/o i compagni di viaggio siano assicurati; | ||
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; | SI | SI |
g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua l’invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell’Assicurato; | NO | SI |
h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’Assicurato degente in ospedale. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; | NO | SI, fino a €700,00 |
i) viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. | SI | SI |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di pernottamento; | SI Fino a € 50 per giorno e per max. 7 gg. | SI Fino a € 50 per giorno e per max. 7 gg. |
k) spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); | SI SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento | SI SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento |
l) rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso |
da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; | SI | SI |
m) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto. | SI | SI |
e le spese funerarie. | Fino a e 750,00 | Fino a € 750,00 |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN | ||
PRESTAZIONE | ITALIA | ESTERO |
n) rientro anticipato dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell’Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; | SI, fino a € 500,00 | SI, fino a € 1.300,00 |
o) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; | SI | SI |
p) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller’s chèques intestati all’Assicurato, smarriti o rubati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; | NO | SI |
q) reperimento di un legale ed anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. | NO | SI fino a €1.500,00 |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; | NO | SI fino a €8.000,00 |
r) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa le telefonate ricevute dall’Assicurato all’estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile; | NO | SI fino a € 250,00 |
s) spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio ed a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale. | SI, fino a € 750,00 | SI, fino a € 750,00 |
1.1.2 Spese Mediche
PER VIAGGI IN | ||
PRESTAZIONE | ITALIA | ESTERO |
CON PAGAMENTO DIRETTO ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede: | ||
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. | fino a € 1.500,00 | fino a € 150.000,00 |
Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a: | € 100 al giorno (max. € 1.250) | € 100 al giorno (max. € 1.250) |
A RIMBORSO Fermo restando il massimale complessivo assicurato previsto al precedente punto 1, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione: | ||
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; | fino a € 1.500,00 | fino a € 5.000,00 |
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). | fino a € 1.250,00 | fino a € 1.250,00 |
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 30,00 a carico dell’Assicurato. | ||
4) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. | SI fino a € 300,00 | SI fino a € 300,00 |
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. |
1.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art. 6 della “Normativa Comune”)
1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”)
Sono escluse dall’assicurazione:
a) le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
b) le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
c) le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato;
d) le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.
1.2.2 Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art. 6 della “Normativa Comune”) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.
In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro;
m) le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato;
1.3 Disposizioni e limitazioni
1.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
aereo di linea (classe economica);
treno prima classe;
traghetto.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
f) L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
1.3.2 Spese mediche
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche”:
a) anche più volte nel corso del viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.
2. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE
2.1 OGGETTO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale per la rinuncia o la modifica della prenotazione applicata contrattualmente da SWISS, inclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, in conseguenza di:
a) malattia, infortunio o decesso;
b) patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
c) intolleranza alle vaccinazioni;
dell’assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell’azienda dell’assicurato o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);
d) danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’assicurato;
e) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
f) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge;
g) convocazione a servizio militare/civile;
h) convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;
i) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Xxxxxxxxxxx;
j) furto dei documenti indispensabili all’espatrio nel caso in cui sia provata l’impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
k) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:
all’Assicurato
a tutti i suoi familiari
ad un compagno di viaggio
purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
2.2
ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art. 6 della “Normativa Comune”)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/e.
2.3
CRITERI DI LIQUIDAZIONE E SCOPERTO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento (comprese le tasse aeroportuali) o di modifica applicata da SWISS:
a) fino al costo totale del biglietto aereo, entro il massimale di € 6.500 per persona e €32.000 per evento, per tutti i casi previsti al precedente art. 2.1, ad eccezione di quelli indicati al par. 2.1-k;
b) per le rinunce a seguito di motivi indicati al par. 2.1-k il rimborso avverrà con un limite massimo di € 5.000,00 per passeggero e di € 32.000 complessivamente per evento che colpisca più passeggeri assicurati.
c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
d) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
e) senza scoperto per le rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari o del contitolare dell’azienda/studio associato;
f) con lo scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 in tutti gli altri casi previsti dal precedente art. 2.1, ad eccezione di quelli previsti al punto 2.1-k;
g) con lo scoperto del 25% con un minimo di € 30,00 ed un massimo di € 150,00 per persona, per le rinunce a seguito di un motivo indicato al punto 2.1-k.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.
2.4 VALIDITÀ
2.4.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla conferma di prenotazione sul sito di SWISS.
2.4.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale decade.
3. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
3.1 OGGETTO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:
a) incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche.
3.2
CRITERI DI LIQUIDAZIONE E VALIDITA’
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo biglietto, purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore successive all’evento, e sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la destinazione originariamente prenotata. Il rimborso è limitato all’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire.
4. BAGAGLIO
4.1 OGGETTO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 800,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:
x xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxx riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo
del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
4.2
ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art. 6 della “Normativa Comune”)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) verificatisi quando:
il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono, inoltre, esclusi:
e) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori);
f) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s cheques, carte di credito), i biglietti di viaggio, i
documenti.
4.3
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di € 800,00 per persona. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
per oggetto di € 150,00;
per oggetti di valore del 50% del capitale assicurato;
c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 VIAGGIO SICURO
5.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ
L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero del certificato assicurativo SWISS;
c) recapito temporaneo;
d) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
e) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
f) tipo di intervento richiesto.
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l’anno
Tel. + 00 00 000 00 000
Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX – Fax 0000000000
5.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO
Per il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, l’assicurato deve inoltrare la richiesta ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero del certificato assicurativo SWISS;
c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione;
d) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche in originale;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
5.2 RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE
L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con SWISS, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero del certificato assicurativo SWISS;
c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
d) e, anche successivamente:
e) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
f) conferma di prenotazione di SWISS;
g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
5.3 SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato assicurativo SWISS;
c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in copia;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
e) conferma del mancato utilizzo dei biglietti di viaggio originari, emessa da SWISS
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006.
5.4 BAGAGLIO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero del certificato assicurativo SWISS
c) rapporto di irregolarità bagaglio ( Property Irregularity Report ), in copia;
d) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza.
e) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;
f) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
g) denuncia in originale presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
h) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
i) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
j) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
SWISS VIAGGIO SICURO (INSERIRE ALL INCL 62
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:
AWP P&C S. A .
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Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• Cognome, nome
• Data di nascita
• Numero di Telefono
• Nazionalità
• Codice fiscale
• Indirizzo
• Paese di residenza
• Dati del viaggio
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Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
Per gestire le somme dovute
Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela
Per le finalità sopra indicate specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società,nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.
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4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:
Autorità pubbliche, strutture sanitarie
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Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie società di autonoleggio, società di trasporti, , consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxx-xxxxxxxx---xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-.xxxx. Xxxxxxx non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.
6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
Xxxxxxxx i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e- mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell’art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall’eventuale richiesta di valutazione all’Interessato.
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
AWP P&C S.A.
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10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 23.05.2019.
COURTESY TRANSLATION
La versione Inglese è da considerarsi esclusivamente con finalità informative anche se tradotta letteralmente.
Le “Condizioni di Assicurazione” ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente documento.
In caso non parliate italiano vi informiamo che la gestione dei sinistri e le richieste di assistenza saranno gestite in lingua inglese.
Per ogni ulteriore informazione: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
The English version has to be considered exclusively for information even if literally translated.
In case of claim, the official “Conditions of Insurance” is the Italian Version included in this document.
In case you are not Italian speaking please be informed that the claims handling and any assistance request will be managed in English language
+For any further information: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
GENERAL CONDITIONS OF INSURANCE
DEFINITIONS
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: the registered commercial brand of AGA International S.A., General Agent for Italy, identifying the company.
INSURED: the person whose interest is protected by the insurance.
INSURANCE: the insurance contract.
BAGGAGE: all the clothing, luggage (suitcases, bags and purses/wallets) and photo-cine-optical equipment owned by the Insured which they are wearing or carrying with them during the trip.
OPERATIONAL CENTRE: the organisational structure of AWP P&C S.A., General Agent for Italy, which arranges for telephone contact with the Insured 24/24 all year round, organises and provides the assistance services set out in the policy.
CONTRACTING PARTY: the person who stipulates the insurance.
DOMICILE: the place in which the Insured has established the principal place of their affairs and interests.
EUROPE: the countries of geographical Europe and the Mediterranean basin, Algeria, the Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx and Turkey.
EVENT: the occurrence which directly or indirectly generated one or more claims.
FAMILY MEMBER: the spouse, children, father, mother, brothers, sisters, grandparents, parents-in-law, sons- and daughters-in-law of the Insured.
EXCESS: the part of the damage paid by the Insured, calculated as a fixed or percentage measure.
ACCIDENT: the event due to fortuitous, violent and external reasons which produced objectively ascertained bodily injuries resulting in death, permanent invalidity or temporary inability.
ITALY: the area of the Republic of Italy, the Vatican City and the Republic of San Marino.
ILLNESS: the alteration of the state of health ascertained by a competent medical authority and not dependent on an accident.
ACUTE ILLNESS: functional or organic disease process, rapidly evolving with very quick onset of symptoms and violent signs.
CHRONIC ILLNESS: any functional or organic disease process which, after its onset, continues in the individual for an indeterminate period of time without ever healing.
PRE-EXISTING ILLNESS: acute or chronic illness diagnosed for the patient prior to the effectiveness of the warranty.
WORLD: the countries not included in the definitions of Italy and Europe.
RESIDENCE: the place where the Insured has their habitual home.
CLAIM: the occurrence of the damaging event for which the insurance is given. THIRD PARTIES: any person not falling within the definition of ‘family member’. TRIP: the services booked through SWISS.
1. Effective date, Expiry and Operation
The services and insurance covers:
a) are valid for:
- trips anywhere in the world;
- trips made for tourism, study and business;
- up to the maximum limits of capital set out in the specific covers;
- for the chosen destination. However, the countries which, although falling within the sphere of validity of the policy, are subject to embargo (total or partial) or sanctions by the WHO and/or the EU when the trip is booked, are in any case excluded. The list of these countries is also available at www.allianz-global- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/.
b) are effective and operative for:
Cancellation of trip - Reimbursement of penalty; Cost of re-insuring the trip
- from the time of booking and expire with the enjoyment of the first service set out contractually. The cover is operative for a single request for compensation irrespective of the outcome, and at which time it expires;
Baggage; Assistance while Travelling and Medical Expenses
- from the start of the services booked at SWISS and until they terminate, with a maximum of 62 consecutive days. In relation to the cover ‘Baggage - Essential purchases’, this is effective from and operational from the first check-in and terminates after the end of the outward journey on leaving the Customs area of the airport;
- for the Assistance and Medical Expenses, the events occurring within a range of 50 km from the municipality of residence of the Insured.
The insurance is not operative if the covers set out contractually have to be provided in conditions breaching any law that may lead to sanctions pursuant to the laws and regulations issued by the United Nations, European Union or any other applicable regulation.
2. People who can be insured
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will ensure people
- domiciled or resident in Italy;
- resident abroad by temporarily domiciled in Italy, limited to trips undertaken abroad. In this case, the assistance services due to the residence are given to the domicile in Italy;
- with legal capacity at the time of signing the policy.
3. Adhesion criteria, signature and validity
The policy must be signed:
- at the same time as the purchase of the services through SWISS;
- by accepting the insurance package offered on the SWISS website with the payment of the insurance premium relating to the package chosen.
The policy is not valid if the above criteria are not respected.
4. Cancellation right
The Contractor has a period of 14 days from the date of purchase of the policy to request the withdrawal, without the application of penalties and without the need to explain the reasons.
The Company will not grant the withdrawal in cases where:
- the travel departure date is expected within 14 days of booking;
- a claim has already occurred on the same policy.
To request the withdrawal, the Contractor may send an e-mail to the address shown in the web site where the policy has been purchased.
5. Underwriting limits
More than one policy with AGA International S.A. specifications cannot be taken out to cover the same risk for the purpose of:
- raising the capitals insured by the specific covers of the products;
- extending the period of cover beyond 62 continuous days for the same trip.
6. Exclusions common to all covers
Any indemnity, service, consequence and/or event arising directly or indirectly from the following are excluded
from the insurance:
a) damage caused by, occurring through or as a result of wars, incidents due to war devices, invasions, actions of foreign enemies, hostilities (whether war is declared or not), civil war, situations of armed conflict, rebellions, revolutions, insurrections, mutinies, martial law, military or usurped power or attempt to usurp power;
b) strikes, uprisings and riots;
c) curfew, frontier block, embargo, reprisals and sabotage;
d) confiscation, nationalisation, seizure, restrictive provisions, detention, appropriation and requisition for its possession or use by or on the orders of any government (whether civil, military or ‘de facto’) or another national or local authority;
e) acts of terrorism, meaning for act of terrorism any act which includes but is not limited to the use of force or violence and/or threat by any person or group/s of people acting alone or in connection with any organiser or government committed for political, religious, ideological or similar reasons including the intention to influence any government and/or cause alarm to public opinion and/or the community or part of it;
f) journey undertaken to an area where a ban or limitation (also temporary ones) issued by a relevant public authority is operative, extreme trips in remote areas which can only be reached using special means of rescue;
g) tornadoes, hurricanes, earthquakes, volcanic eruptions, inundations, floods and other upheavals of nature;
h) nuclear explosions and, even only partially, ionising radiation or radioactive contamination developed by nuclear fuels, nuclear waste or nuclear weapons or arising from phenomena of transmutation of the atomic nucleus or radioactive, toxic and explosive properties or from other dangerous features of nuclear equipment or its components;
i) materials, substances, biological and/or chemical compounds used for the purpose of causing damage to human life or spreading panic;
j) pollution of any kind, infiltrations, contamination of the air, water, soil and subsoil or any environmental damage;
k) bankruptcy of the airline or any supplier;
l) wilful misconduct or gross negligence of the Insured or people for whom they are answerable;
m) illegal acts performed by the Insured or his/her contravention of laws or prohibitions of any government;
n) errors or omissions at the booking stage or the impossibility of obtaining a visa or passport;
o) abuse of alcohol and psycho-active drugs, non-therapeutic use of drugs of abuse or hallucinogens;
p) mental illnesses;
q) suicide or attempted suicide;
r) Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) and sexually transmissible diseases;
s) driving vehicles for which a category of licence higher than B is required and motor vessels for non-private use;
t) epidemics with pandemic features (declared by the WHO), of a gravity and virulence resulting in a high level of mortality or requiring restrictive measures to reduce the risk of transmission to the civilian population. Merely by way of example but not limited to: closure of schools and public areas, limitation of public transport in towns, and limitation of air transport;
u) quarantine.
7. Form of communication
All the Insured’s communications, with the exception of the prior call to the Operational Centre, must be made in writing.
8. Legislative charges
The legislative charges relating to the insurance package are the responsibility of the Insured.
9. Reduction of the sums insured if there is an accident
If there is a claim, the sums insured with the individual covers of the policy and the relative indemnity limits are understood to be reduced by an amount equal to that of the damage that can respectively be indemnified, net of any excess without the corresponding return of the premium, with immediate effect and up to the end of the current insurance period. This provision does not apply to the cover ‘Cancellation of trip - reimbursement of air ticket penalty’ as this is understood to operate for a single damaging event and the resulting request for compensation, after which it ceases, irrespective of the outcome of the request.
10. If there is an accident
The Insured, or the person acting for him, must:
- advise Allianz GLOBAL ASSISTANCE in accordance with the provisions of the individual covers. Failure to comply with this requirement may lead to the whole or partial loss of the right to indemnity (Art. 0000, Xxxxx Xxxx);
- advise all other insurers, if more than one policy has been signed covering the same risk, giving each one the name of the others (Art. 1910, Civil Code);
- make all the documentation useful for the checks and inquiries necessary available to ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE even if not specifically indicated in the individual guarantees.
- if the trip is cancelled, advise SWISS before contacting ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will make reimbursements in Euros. Expenses sustained outside Eurozone countries will be converted at the official exchange rate of the day on which they occurred.
11. Reference to the Law
The regulations of Italian law apply to anything not specifically regulated by this contract.
Viaggio Sicuro - assistance while travelling and medical expenses/Cancellation of trip – reimbursement penalty/Costs of re-insuring the trip/Baggage
1. VIAGGIO SICURO - ASSISTANCE WHILE TRAVELLING AND MEDICAL EXPENSES
1.1 Scope
1.1.1 Assistance while Travelling
If the Insured is ill or has an accident while travelling, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise and supply the following services, 24 hours a day, through the Operational Centre:
FOR TRIPS TO | ||
ITALY | ABROAD | |
a) Telephone medical consultation, service of medical assistance is the Insured needs information and/or medical advice. Note that this service does not give diagnoses and is based on the information supplied remotely by the Insured; | YES | YES |
b) Sending a doctor free of charge, in Italy between 8.00 pm and 8.00 am and on Sundays and public holidays. If one of the partner doctors is not immediately available, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise the transfer of the Insured by ambulance to the nearest A&E centre, accepting responsibility for the relative costs. WARNING: In an emergency, the Insured must contact the official rescue bodies (Public service 118). Allianz Global Assistance cannot under any circumstances replace or offer an alternative to the public emergency health service; | YES | NO |
c) Indication of a specialist doctor as close as possible to the place where the Insured is and subject to local availability; | NO | YES |
d) Transport - patient transfer from the Accident and Emergency centre or place of first admission to a better equipped medical centre; from the medical centre to the Insured’s home. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will carry out the Patient Transfer Transport, subject to acquisition of the indications of the doctors responsible, accepting responsibility for all the expenses, using the means considered most suitable and, if necessary, with the use of a/an: ‘air ambulance’ in Europe and for local movements; ‘suitably equipped scheduled flight’ for all other cases. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will not arrange Patient Transfer Transport for infirmities or injuries which can be treated locally or during the trip or which, however, do not prevent its continuation; | YES | YES |
e) Return of insured family members or travelling companions following a Patient Transfer Transport of the Insured to his residence organised by ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise the transfer directly and accept responsibility for the costs for: family members; | YES Up to | YES Up to |
travelling companions. | €1,000.00 | €1,000.00 |
The service is provided on condition that the family members and/or travelling companions are insured; | ||
f) Accompanied return of minors if the Insured is unable to take care of the insured minors travelling with him (following illness, accident or an Act of God). ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will make a return ticket available to the person designated by the Insured or a family member to join the minors and accompany them to the domicile in Italy. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will also reimburse any new ticket for the return of the minors; | YES | YES |
g) Sending urgent medicines not found locally and only after the Operational Centre has, in agreement with the doctor responsible, ascertained that the local pharmaceutical specialities are not equivalent. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will arrange for the despatch respecting local regulations on the transport and import of the medicines requested. The cost of the drugs remains the responsibility of the Insured; | NO | YES |
h) Availability of interpreters to promote contact between the local doctors responsible and the Insured in hospital. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise the service at its own expense; | NO | YES, up to €700.00 |
i) Journey of a family member to go to the Insured in hospital with an expected admission of more than 5 days or 48 hours for a minor or handicapped person. | YES | YES |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will make a return ticket available to the family member and refund the costs of the overnight stay; | YES Up to € 50 per day and for a max. 7 days | YES Up to € 50 per day and for a max. 7 days |
j) Expenses of an extended stay if the Insured is not able to return because of illness or accident, or following theft or loss of the documents necessary to return on the established date (as long as regularly reported to the local authorities). | YES YES, € | YES YES, € |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse the overnight expenses in a hotel sustained by the Insured and his family members or a travelling companion (as long as insured); | 100.00 per person and € 1,000.00 per event | 100.00 per person and € 1,000.00 per event |
k) Return of the convalescent Insured to his home, on the date but with a different means of transport from that initially planned. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise and take responsibility for the expenses of the return; | YES | YES |
l) Return of the body to the place of burial in Italy. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will be responsible for the transport costs, | YES | YES |
and funeral expenses. | Up to € 750.00 | Up to € 750.00 |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will also organise and provide the following services through the Operational Centre 24 hours a day if necessary for the Insured while travelling:
FOR TRIPS TO | ||
SERVICE | ITALY | ABROAD |
m) Early return of the Insured and a travelling companion, as long as insured, due to the interruption of a trip caused by the death or admission to hospital with prognosis of more than 7 days of one of the family members at the home of the Insured. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will organise the return and be responsible for the relative expenses; | YES, up to € 500.00 | YES, up to € 1.300.00 |
n) Sending urgent messages to people resident in Italy. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will arrange to send on such messages at its own expense; | YES | YES |
o) Protection for credit cards, cheque books and traveller’s cheques, lost or stolen, in the name of the Insured. At the specific request and subject to communication of the necessary details, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will contact the issuing institutes to start the necessary procedures to block the above-mentioned documents. The Insured is responsible for completing the procedure, according to the requirements of the individual debt instruments; | NO | YES |
p) Legal assistance while travelling and advance of caution money ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will find a lawyer locally to manage the disputes directly involving the Insured, accepting responsibility for the costs. | NO | YES up to €1,500.00 |
In addition, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will pay the following, in the name and on behalf of the Insured and only for acts of a negligent nature: the bail required to allow his release; any civil security, in order to guarantee payment for the Insured’s civil liability in the generation of the claim. Subject to bank guarantee, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will advance the caution money which the Insured undertakes to return in all cases within 30 days; | NO | YES up to €8,000.00 |
q) Reimbursement of telephone expenses documented and sustained by the Insured to contact the Operational Centre. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will not reimburse the costs of telephone calls received by the Insured abroad on equipment connected to the mobile network; | NO | YES up to € 250.00 |
r) Costs of search and rescue The costs of search and rescue are only included following accident and on condition that the research is carried out by an official body. | YES, up to € 750.00 | YES, up to € 750.00 |
1.1.2 Medical Expenses
FOR TRIPS TO | ||
SERVICE | ITALY | ABROAD |
WITH DIRECT PAYMENT If contacted before, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will arrange for: 1) Direct payment of hospital and surgical expenses If ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE cannot make direct payment, the expenses will be reimbursed as long as authorised by the Operational Centre contacted in advance or, however, not after the date of release of the Insured. The costs of the stay will be paid directly, subject to the overall liability limit indicated up to: | Up to € 1,500.00 € 100 a day (max. € 1,250) | Up to € 150,000.00 € 100 a day (max. € 1,250) |
REIMBURSEMENT Subject to the overall liability limit insured set out in Point 1 above, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will also provide the following, also without prior authorisation: 2) reimbursement of transport expenses from the place of the event to the first aid medical centre or place of first admission; 3) reimbursement of the expenses for medical and/or pharmaceutical checks as long as sustained following a medical prescription, outpatient treatment and/or first admission (including day hospital). | Up to € 1,500.00 Up to € 1.250.00 | Up to € 5,000.00 Up to € 1.250.00 |
A fixed excess of € 30.00, to be paid by the Insured, is applied to every reimbursement. 4) reimbursement of the costs for urgent dental care or that undergone on return (within 30 days) as a direct consequence of an accident occurring while travelling. No refund will be made without any contact with the Operational Centre. | YES Up to € 300.00 | YES Up to € 300.00 |
1.2 Exclusions (supplementing the Common Exclusions as per Art.6 of the ‘Standard Regulations’)
1.2.1 - Transport - patient transfer (supplementing the Common Exclusions as per Art. 6 of the ‘Standard Regulations’)
The following are excluded from the insurance:
a) infirmities or injuries which can be treated locally or which, however, do not prevent the Insured from continuing the trip or stay;
b) chronic, neuropsychiatric, nervous, mental or psychosomatic diseases:
c) infirmities arising from pathological situations pre-existing at the Insured’s departure;
d) infectious diseases if the transport breaches international health regulations.
1.2.2 Medical exclusions (supplementing the Common Exclusions as per Art. 6 of the ‘Standard Regulations’) The covers are not operational for events and/or expenses arising or resulting from:
a) direct organisation of all the assistance services set out or, however, without the prior authorisation of the Operational Centre.
For the Expenses cover, contact with the Operational Centre is only obligatory for admission to hospital, including Day Hospital. In this case, the Operational Centre will not reimburse the expenses borne by the Insured unless contacted during admission;
b) a trip taken against medical advice or, however, with diseases at an acute stage or with the aim of undergoing medical/surgical treatment;
c) voluntary interruption of pregnancy, non-premature birth and medically assisted reproduction and their complications;
d) rehabilitative therapy;
e) the purchase, application, maintenance and repair of glasses, contact lenses, orthopaedic and physiotherapy equipment in general and any type of prosthetic and therapeutic devices;
f) nursing, physiotherapy, slimming or spa services and for the elimination of physical defects of an aesthetic nature or congenital malformations;
g) check-ups made after the return to the domicile for situations resulting from illnesses which started while travelling;
h) organ removal and/or transplant;
i) participation in sports competitions and the relative trials, unless they are of a recreational nature;
j) carrying out aerial sports and those of the air in general, extreme sports if done outside sports organisations and without the planned safety criteria, acts of daring and any sport done professionally or which, however, leads to direct or indirect remuneration.
Similarly, all the services are not due:
k) if the Insured ignores the indications of the Operational Centre, i.e., the Insured leaves hospital on a voluntary basis, against the opinion of the doctors in the structure where he is admitted;
l) newborn babies, if the pregnancy terminated during the trip, even if the birth is premature;
m) medical expenses for infirmities arising from pathological situations pre-existing at the Insured’s departure.
1.3
1.3.1 Assistance while travelling
a) the services of assistance are supplied per event within the limits of the capital insured and any sub-limits;
b) the services of assistance are performed using the means and structures that ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE and the Operational Centre consider, in their unquestionable judgement, most appropriate for the state of health of the Insured and the state of need;
c) making a travel ticket available is understood to be made with:
a scheduled airline (economy class);
first class train;
ferry.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE has the right to ask the people for whom it has arranged return at its own expense for the return of unused travel tickets, also as a preventive measure;
d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE cannot be held responsible for:
a. delays or impediments in the performance of the services agreed resulting from Acts of God or the provisions of the local authorities;
b. errors arising from inexact communications received from the Insured;
c. prejudice arising from the block on debt securities;
e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE is not required to pay an indemnity to replace the guarantees of assistance due.
f) The Insured releases the doctors attending him and the people involved by the conditions of this policy from professional secrecy, exclusively for the events which are the subject of this insurance and exclusively for ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE and/or any magistrates invested with examining the event, if necessary.
1.3.2 Medical expenses
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will sustain directly or reimburse ‘Medical Expenses’:
a) more than once during the trip;
b) up to the exhaustion of the capital insured per person and per insurance period.
2. CANCELLATION OF THE TRIP – REIMBURSEMENT PENALTY
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse the penalty applied contractually by SWISS for the cancellation or amendment to the booking, including the administrative charges and airport taxes, arising from:
a) sudden illness (or unexpected setback) certified by a doctor;
b) pathologies of pregnancy, if ascertained after booking;
c) intolerance to vaccinations;
d) accident or death
of the Insured, a family member, business partner or joint-owner of the Insured’s company or a person who is not a family member but indicated in the policy (travelling companion);
e) material damage to the dwelling following natural catastrophes or theft which require the presence of the Insured;
f) dismissal or suspension from work (temporary lay-off or job mobility) of the Insured or his new employment;
g) presentation of the request for divorce by the spouse;
h) convocation for military/civilian service;
i) convocation before the competent authorities for the adoption of minors;
j) appointment of the Insured to jury service or give evidence to the judicial authorities;
k) theft of the documents essential for travel abroad if it is impossible for them to be redone before the planned departure date;
l) impossibility of reaching the place of departure of the trip following:
an accident to the means of transport during the journey;
adverse weather conditions occurring in the place of residence.
Please note that adverse weather conditions mean natural phenomena which do not have the catastrophic consequences typical of those specifically set out in Article 6. Exclusions Common to all covers (g).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse the penalty or the costs of amendment debited:
to the Insured;
all his family members;
a travelling companion,
as long as insured and registered in the same file.
2.2
EXCLUSIONS (supplementing the Common Exclusions as per Art. 6 of the ‘Standard Regulations’)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will not reimburse the penalty relating to cancellations caused by:
a) injuries and diseases pre-existing the registration on the trip. In any case, the insurance includes chronic diseases that involve an admission exceeding 3 (three) continuous days during the warranty validity period;
b) diseases of a pregnancy which had started and was known before booking;
c) professional reasons, except for the provisions of Art. 2.1/f above.
2.3
LIQUIDATION CRITERIA AND EXCESS
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse the penalty for cancellation (including airport taxes) or change applied by SWISS:
a) up to the total cost of the air ticket, within the maximum limit of € 6.500 per person and €32,000 per event, for all cases set out in Art. 2.1 above, except for those indicated in para 2.1 (k);
b) reimbursement will have a maximum limit of € 5,000.00 per passenger and € 32,000 overall per event involving more than one insured passenger for cancellations following the reasons indicated in para 2.1 (k);
c) in the percentage existing on the date on which the event occurred (Art. 1914 Italian Civil Code). As a result, if the Insured cancels the trip after the event, any greater penalty will remain his responsibility;
d) reserving the right to reduce the indemnity by an amount equal to what the Insured recuperates. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE has the right to acquire possession of the unused tickets;
e) without excess if cancellation follows the death or admission to hospital (Day Hospital and Accident and Emergency excluded) of the Insured, a family member and the joint owner of the company/group practice;
f) with the excess of 15% with a minimum of € 50.00 in all other cases set out by Art. 2.1 above, except for those set out by point 2.1 (k);
g) with the excess of 25% and a minimum of € 30.00 and maximum of € 150.00 per person, for cancellations following a reason indicated at point 2.1 (k).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE doctors have the right to make a check if there is illness or accident.
2.4.1 The cover is only valid if the policy was taken out at the same time as the confirmation of booking on the SWISS web site.
2.4.2 The cover operates for a single request for compensation irrespective of the outcome and ceases on its occurrence.
3. COSTS OF RE-INSURING THE TRIP
3.1 SCOPE
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse any higher costs borne to purchase new travel tickets (air or railway tickets) to replace those that cannot be used because of the late arrival of the Insured at the place of departure of the outward flight arising from the following unforeseen, independently documented, circumstances:
a) accident to the means of transport during the journey;
b) block on circulation imposed by the relevant authorities;
c) block of or slowing of road circulation due to adverse weather conditions.
3.2
LIQUIDATION AND VALIDITY CRITERIA
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will reimburse the costs borne for the purchase of a new ticket as long as it is used within the 24 hours following the event, and as long as the travel ticket purchased is used to arrive at the destination originally booked. Reimbursement is limited to the amount originally paid for the purchase of the ticket which it was not possible to use.
4. BAGGAGE
4.1 SCOPE
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will indemnify the Insured, within the limit of the capital insured of € 800.00 per person, for direct, material damage to him arising from:
theft;
fire;
robbery;
bag-snatch;
failure to return and damage by the airline company
of personal baggage. The cover is also operative for travel bags and suitcases used as containers.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will also reimburse, within the limit of the capital insured and with a maximum of €
200.00 per person and insurance period, ‘essential purchases’ made following a delay (with respect to the expected time of arrival at one of the destinations) in the return of checked baggage of more than 12 hours.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will not reimburse purchases made in the place of return.
4.2
EXCLUSIONS (supplementing the Common Exclusions as per Art. 6 of the ‘Standard Regulations’)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will not indemnify damage:
a) facilitated by the wilful misconduct or gross negligence of the Insured or people for whom he is responsible;
b) occurring when:
an unattended vehicle is not locked and the baggage has not been put in the locked boot, for the car;
the vehicle was not parked in a public attended paid car park during the night, from 8.00 pm to 7.00 am;
the baggage is on board motor vehicles although in the appropriate locked boot;
c) occurring during a stay on a camp site;
d) for which an authentic copy of the report stamped by the authorities of the place where the event occurred is not produced.
The following are also excluded:
e) photo-cine-optical equipment entrusted to third parties (hoteliers and airlines);
f) money in any form (bank notes, cheques, traveller’s cheques, credit cards), travel tickets and documents.
4.3
PROVISIONS AND LIMITATIONS
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will pay the indemnity:
a) within the limit of the insured capital of € 800.00 per person. The insurance is given as ‘absolute first risk’;
b) with the maximum limit:
of € 150.00 per item;
of 50% of the insured capital for items of value;
c) considering all the photo-cine-optical material as a single item;
d) based on the commercial value of the items stolen at the time of the incident. Reimbursement will be made at the purchase value for clothes purchased during the trip, as long as duly proven by appropriate documentation;
e) after the indemnities paid by the airline or hotelier responsible for the event, up to the limit of the capital insured, net of the amount already indemnified and only if the compensation does not cover the whole amount of the damage.
5. IF THERE IS AN ACCIDENT
5.1 VIAGGIO SICURO
5.1.1 IF NECESSARY
The Insured or the person acting for him must immediately contact the Operational Centre giving:
a) personal data;
b) number of the SWISS insurance certificate;
c) temporary address;
d) address of any family members/companions travelling with the Insured;
e) details of the hospital (name and telephone number, xxxx where admitted, name of the doctor responsible for the patient) if admitted;
f) type of operation requested.
IMPORTANT REFERENCES
Contact the following immediately for any eventuality concerning the assistance services:
OPERATIONAL CENTRE
Functional 24/24, 365 days a year
Tel. + 00 00 00000000
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 XXXXX, XXXXX; Fax x00 00 00000000
5.1.2 IF A REQUEST FOR REIMBURSEMENT IS MADE
For the reimbursement of the previously authorised expenses, the Insured must forward the request to Allianz GLOBAL ASSISTANCE within 30 days of return giving:
a. personal data and address;
b. number of the SWISS insurance certificate;
c. dossier number advised by the Operational Centre issuing the authorisation;
d. original medical documentation drafted in situ and the relative medical receipts;
e. name and address of the bank, IBAN code, SWIFT code, for an overseas account, and the name of the current account holder if different from the name on the file;
f. tax code of the recipient of the payment, pursuant to Law 248 of 4 August 2006.
Alternatively, the claim can be reported through the ‘Report your claim’ (Denuncia il tuo sinistro) section of the web site
xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
5.2 CANCELLATION OF TRIP – REIMBURSEMENT PENALTY
After cancelling the trip with SWISS, the Insured, or the person acting for him, must advise Allianz GLOBAL ASSISTANCE in writing within 5 days of that on which the event occurred giving:
a. personal data and address;
b. number of the SWISS insurance certificate;
c. original documentation objectively certifying the reason for the cancellation. If medical, the certificate must show the illness and the address where the sick or injured person can be found;
d. and subsequently:
e. documentation certifying the link between the Insured and any other person causing the cancellation;
f. SWISS booking confirmation;
g. name and address of the bank, IBAN code, SWIFT code, for an overseas account, and the name of the current account holder if different from the name on the file;
x. tax code of the recipient of the payment, pursuant to Law 248 of 4 August 2006.
Alternatively, the claim can be reported through the ‘Report your claim’ (Denuncia il tuo sinistro) section of the web site
xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
5.3 COSTS OF RE-INSURING THE TRIP
The Insured must advise Allianz GLOBAL ASSISTANCE in writing within 30 days of return, giving:
a. personal data and address;
b. number of the SWISS insurance certificate
c. copy of the documentation objectively proving the cause of the delay;
d. originals of the new travel documents purchased to arrive at the destination set out by the travel contract;
e. confirmation that the original tickets issued by SWISS were not used;
f. name and address of the bank, IBAN code, SWIFT code, for an overseas account, and the name of the current account holder if different from the name on the file;
g. tax code of the recipient of the payment, pursuant to Law 248 of 4 August 2006.
5.4 BAGGAGE
The Insured must advise Allianz GLOBAL ASSISTANCE in writing within 30 days of return, giving:
a. personal data and address;
b. number of the SWISS insurance certificate;
c. copy of the Property Irregularity Report;
d. response of the airline certifying the date and time of the delayed delivery, tampering/damage or the definitive failure to find and also the amount paid for which it is responsible;
e. detailed list of the items not returned or removed and documentation certifying their value;
f. original receipts for the purchase of the emergency personal effects;
g. original of the report made to the relevant authority of the place where the event occurred with the detailed list of the items removed or burnt and documentation certifying their value;
h. in the event of theft, also the copy of the complaint sent to the hotelier or airline to whom the baggage was entrusted;
i. name and address of the bank, IBAN code, SWIFT code, for an overseas account, and the name of the current account holder if different from the name on the file;
j. tax code of the recipient of the payment, pursuant to Law 248 of 4 August 2006.
Alternatively, the claim can be reported through the ‘Report your claim’ (Denuncia il tuo sinistro) section of the web site
xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
IMPORTANT REFERENCES
SWISS VIAGGIO SICURO (INSERIRE ALL INCL 62
Use the ‘Report your claim’ (Denuncia il tuo sinistro) section of the web site xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx or send the originals of all communications and documentation only in writing to:
AGA INTERNATIONAL S. A . GENERAL AGENT FOR ITALY
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXX, Xxxxx
Privacy Policy
We take care of your personal data
AWP P&C S.A., General Agent for Italy (“AWP”) with registered office in Xxxxx Xxxxxx, 00, 00000 XXXXX, is an insurance company authorised to carry out insurance activities in Italy under the right of establishment which provides insurance products and services.
Protecting your privacy is one of our priorities. This privacy policy illustrates which types of personal data will be collected, the methods of and the reason for collection and the persons/entities with whom data will be shared or to whom they will be disclosed. Please read this policy carefully.
If, when taking out a policy, you provide us with the personal data of other persons who will be covered by the same policy, you are responsible for making all interested persons aware of the contents of this document.
1. Who is the data controller?
A data controller is the physical or legal person who controls and is responsible for the storage and use of personal data in paper or electronic format. AWP is the data controller, in accordance with what is defined by personal data legislation and regulatory provisions.
2. Which personal data do we collect?
We collect and process different types of personal data:
• Surname, name
• date of birth:
• Phone number
• Nationality
• Tax code
• Address
• Country of residence
• E-mail:
• Travel information
3. How do we obtain and use your personal data?
We will collect and use your personal data we obtain from SWISS AIR for different needs, except in cases in which applicable laws and regulations relieves us of our obligations to request Your consent, as indicated below:
To manage the insurance contract, with specific reference to administering the policy.
To manage the insurance contracts, with specific reference to managing claims (e.g. provision of assistance, settling any claims)
To manage sums owed
To prevent and identify fraud and to prevent crimes relating to terrorism
To fulfil legal obligations (e.g. tax, accounting and administrative fraud)
To check the quality of services provided and customer satisfaction.
For the above reasons, your personal data will be processed on the basis of the necessity to fulfil the contract (in particular, managing the policy, claims and sums owed) or legal obligations, as well as to pursue the Company’s legitimate interests, specifically, to prevent and identify fraud and to prevent crimes relating to terrorism and to check the quality of service.
If you do not wish to provide us with your personal data, we cannot provide you with the products and services you requested or may be interested in.
4. Who can access your personal data?
We will guarantee that your personal data will be processed in a manner compatible with the purposes indicated above.
For these purposes, your personal data may be disclosed to the following entities which operate as data controllers:
Public authorites, healthcare providers
For these purposes, your personal data may be disclosed to the following entities which operate as data processors for our institutions:
Other Allianz Group companies, our insurance service suppliers (e.g. healthcare providers, car rental
companies, transport companies, technical consultants, loss assessors, lawyers, repair companies), management services companies (claims, IT, post, document management);
Finally, we may share your personal data, in the event of forecasted or actual reorganisation, merger, sale, joint venture, transfer of ownership or other transfer of all or part of our business, assets or shares (including as part of insolvency prodecures or similar).
5. Where will your personal data be processed?
Your personal data may be processed within or outside the European Economic Area (EEA) by entities indicated in Section 4, always within the contractual limits of confidentiality and security in line with the laws and regulations which apply to data protection. We will not disclose your personal data to entities which are are not authorised to carry out processing.
Where we transfer your personal data outside the EEA for processing by another Allianz Group company, we will do this in accordance with the corporate rules which are binding upon Allianz approved by Garante [the Italian Data Protection Authority] and noted as the Allianz Privacy Standard (Binding Corporate Rules, BCR), which define the appropriate personal data protection measures and are legally binding upon all Allianz Group companies. Allianz’s BCRs and the list of Group companies which follow them can be found on the Allianz Partners website, at xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxx-xxxxxxxx---xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-.xxxx. Where Allianz’s BCRs do not apply, we will, instead, strive to ensure that the processing of your personal data outside the EEA is appropriately protected as it would be within the EEA. For further information on the protection measure we use to transfer data (e.g. standard contractual clauses), you can contact us using the details in Section 9.
6. What are your rights with regard to personal data?
In accordance with the methods provided by applicable law or regulations, you have the right to:
Access your personal data and to know the origin, purposes and scope of processing, the details of the data controller(s), data processor(s) and the entities to which personal data may be disclosed;
Withdraw your consent at any time, where consent forms the basis for processing;
Amend or rectify your personal data to ensure they are accurate;
Request the erasure of your personal data from our archives where they are no longer needed for the purposes indicated above;
Limit the processing of your personal data in some circumstances, for example, where you have disputed their accuracy, for the period necessary to perform appropriate checks;
Obtain your personal data in electronic format, for you or your new insurer;
Lodge a complaint with us and/or the competent authority responsible for data protection.
You can exercise the above rights by contacting us as indicated in detail in Section 9, providing your name, e-mail address, policy number and the purpose of your request.
7. How can you object to the processing of your personal data?
If permitted by applicable law or regulations, you have the right to object to the processing of your personal data or to ask us to stop processing.
Following your request, we can no longer process your personal data except where the law or the regulations permit it. It is possible to exercise this right using the same methods indicated for all other rights contained in Section 6.
8. How long will we keep your personal data?
We will store your personal data specifically as detailed below:
Data relating to the policy - 10 [ten] years from the date the insurance relationship ceases, pursuant to the provisions of the Italian Civil Code.
Data relating to claims, including for the purposes of preventing fraud - 10 [ten] years from the closure date of any claim, pursuant to the provisions of the Italian Civil Code.
Data necessary for accounting entries - 10 [ten] years, pursuant to Article 2220, Italian Civil Code.
Data relating to complaints - 5 [five] years from the processing of the complaint, pursuant to Article 9, paragraph 6 of IVASS [Italian Institute for the Supervision of Insurance] Regulation no. 24/2008
Data relating to checks on the quality of service - 1 [one] year from any assessment request issued to the data subject.
We will not store your data for longer than is necessary, and in any case solely for the purposes for which we obtained them.
9. How can you contact us?
For questions regarding the methods of using your personal data, you can contact us via e-mail or post:
AWP P&C S.A.
General Agent for Italy Data Protection Officer Xxxxx Xxxxxx, 00
00000 XXXXX
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
10. How often is this privacy policy updated?
This privacy policy will be updated regularly. We will inform you directly of any significant amendments which you may be interested in. This privacy policy was updated on 23.05.2019.