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CAPITOLATO D’ONERI PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI XXXXXXXXXXXX
XX 0000
INDICE
1. INFORMAZIONI GENERALI 4
1.1 Premessa 4
1.2 Reperibilità della documentazione 4
1.3 Responsabile del procedimento 5
1.4 Comunicazioni e informazioni all’ANAC 5
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA 5
AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE della pubblica amministrazione 5
2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 5
2.2 Categorie merceologiche 6
Il presente SDAPA ha ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici 6
2.3 Durata 6
2.4 Valore stimato 6
2.5 Criterio di scelta del contraente 6
2.6 Sicurezza 7
2.7 Richiesta d’informazioni 7
2.8 Lingua della documentazione da produrre 7
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE 7
3.1 Attività propedeutiche all’ammissione: Registrazione 7
3.2 Condizioni per l’ammissione: Domanda di ammissione 8
3.3 Soggetti ammessi a presentare “Domanda di ammissione” 8
3.4 Idoneità professionale 8
4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI INVIO 8
4.1 Procedura di richiesta di ammissione 8
4.2 Contenuto della Domanda di ammissione 10
4.3 Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica 13
4.4 Sottoscrizione della Domanda di Ammissione 14
4.5 Procura 15
4.6 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica 16
4.7 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma 16
4.8 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all’X.X.XX. 16
5. AMMISSIONE Allo sdapa e aggiornamento delle dichiarazioni 16
5.1 Valutazione delle domande di ammissione 16
5.2 Conclusione dell’attività della Consip: ammissione o diniego 19
5.3 Efficacia e durata dell’ammissione allo SDAPA 19
5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ammissione 19
5.5 Accesso 20
6. gli appalti specifici 20
6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico 20
6.2 L’invio della lettera di invito 20
6.3 Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento 21
6.4 L’invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione
dell’appalto 21
7. il sistema informatico di negoziazione e gli strumenti informatici utilizzati
22
7.1 Il Sistema informatico di e-procurement 22
7.2 Gestore del Sistema 23
7.3 Area comunicazioni 23
9. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 27
10. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 27
ALLEGATI 28
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/03/2017 e pubblicato sul “profilo del committente” xxx.xxxxxx.xx (di seguito, per brevità anche solo “Sito”), sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxx.xxx.xx.
Il presente SDAPA può essere utilizzato da tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e dalle Pubbliche Amministrazioni/Enti che possono acquistare in maniera diretta i medicinali beneficiando della scontistica prevista dalla normativa vigente (fatti salvi ulteriori provvedimenti normativi, vedasi D.L. 8 luglio 1974, n. 264 – convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, L.
28/12/1995, n. 549 – e Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme alle prescrizioni dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 82/2005, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 7, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di ammissione allo SDAPA, d’analisi e valutazione delle stesse e di ammissione degli operatori, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Capitolato d’Oneri.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
• la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1;
• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
• il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata;
• la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
1.2 Reperibilità della documentazione
La documentazione ufficiale della procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dai siti xxx.xxx.xxx.xx., xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx.
Sul profilo del committente e sui siti Internet sopra indicati è disponibile la versione elettronica
della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente. Eventuali rettifiche al Bando verranno pubblicate secondo le modalità di legge, nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando.
1.3 Responsabile del procedimento
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx.
Resta ferma la competenza di ciascuna Amministrazione e Stazione Appaltante in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, relativamente a ciascuna procedura di Appalto Specifico (d’ora in poi anche AS) svolta nell’ambito del presente SDAPA e al relativo contratto di appalto eventualmente concluso.
1.4 Comunicazioni e informazioni all’ANAC
La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Le singole stazioni appaltanti eseguiranno le medesime comunicazioni per le procedure di Appalto Specifico e per la fase di esecuzione dei singoli contratti.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA:
AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
La presente procedura ha ad oggetto l’ammissione degli operatori economici allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici, alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d’Oneri e nella relativa documentazione allegata. Per l'aggiudicazione nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta, secondo le modalità successivamente descritte.
Il presente SDAPA è volto alla costituzione di un elenco di operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti.
Tali operatori ammessi saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l’aggiudicazione di specifici contratti di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria
Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b), c), f) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ossia le Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica, con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.3.
La partecipazione agli appalti specifici dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e dei Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete privi di personalità giuridica, tra operatori ammessi e invitati, sarà consentita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste al successivo paragrafo 6 e nella lettera di invito e nella documentazione ad essa
allegata.
2.2 Categorie merceologiche
Il presente SDAPA ha ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici.
I prodotti farmaceutici dovranno essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio, tra cui in particolare il D. lgs 219/2006. Il confezionamento e l’etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. Non potranno essere offerti e consegnati medicinali non aventi la registrazione AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio). Non potranno costituire oggetto del presente SDAPA farmaci per i quali vige l’obbligo di ricorrere all’Accordo Quadro ai sensi del comma 11-quater dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come introdotto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità per il 2017).
2.3 Durata
Il presente SDAPA ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la pubblicazione.
Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDAPA anteriormente alla data di cessazione dell’efficacia.
Per tutta la durata dello SDAPA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dalla documentazione ad esso allegata potranno inviare la loro “Domanda di ammissione”.
Per tutta la durata dello SDAPA le Stazioni Appaltanti potranno avviare Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi a presentare offerta, sulla base delle modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.
2.4 Valore stimato
Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 10.000.000.000,00 00, oltre IVA.
Si precisa che il surrichiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti che utilizzeranno lo SDAPA nel suo arco temporale di durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Stazioni Appaltanti e per la Consip S.p.A. nei confronti dei soggetti ammessi allo SDAPA.
2.5 Criterio di scelta del contraente
I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del criterio di scelta del contraente offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in virtù della circostanza che i beni oggetto del presente SDAPA e degli Appalti Specifici hanno caratteristiche standardizzate e definite dal mercato come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.
2.6 Sicurezza
In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDAPA, che non comporta l’affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete alle singole Amministrazioni/Stazioni appaltanti.
2.7 Richiesta d’informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando, del presente Capitolato d’Oneri, e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A., per tutta la durata del presente SDAPA.
Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx. Nel corso della durata del presente SDAPA il documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà tempestivamente aggiornato.
2.8 Lingua della documentazione da produrre
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
3.1 Attività propedeutiche all’ammissione: Registrazione
Per presentare domanda di ammissione al presente SDAPA, l’operatore economico deve registrarsi al Sistema ai sensi delle “Regole del Sistema di eProcurement” (di seguito “Regole”), la cui consultazione è disponibile nella sezione del Sito dedicata al modello di funzionamento del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o da soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle “Regole”.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione della “Domanda di ammissione”, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati (tra cui in particolare le “Regole” e le istruzioni presenti nel Sito), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’ammissione di quest’ultimo sarà revocata.
3.2 Condizioni per l’ammissione: Domanda di ammissione
Ai fini dell’ammissione allo SDA, a pena di inammissibilità, l’operatore deve presentare esclusivamente tramite il Sistema apposita “Domanda di ammissione”, redatta attraverso la procedura guidata disponibile nel Sistema, sottoscritta digitalmente.
3.3 Soggetti ammessi a presentare “Domanda di ammissione”
Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b), c), f) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.3. La partecipazione ai singoli AS dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica, tra operatori ammessi e invitati, sarà consentita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste al successivo paragrafo 6 e nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.
3.4 Idoneità professionale
Sempre ai fini dell’ammissione, l’operatore economico registrato al Sistema dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti nel Bando, e segnatamente dei requisiti richiesti al punto III.1.1. lett. a), lett. b) del Bando Istitutivo.
4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI INVIO
4.1 Procedura di richiesta di ammissione
La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA di cui al successivo paragrafo.
L’ammissione al presente SDAPA non comporta l’aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell’operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni appaltanti ad
aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all’operatore economico ammesso allo SDAPA.
L’ammissione allo SDA consente all’operatore economico di ricevere le lettere di invito nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Capitolato d’oneri e nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 6.
***
La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, che consentono di predisporre ed inviare la “Domanda di ammissione”, il cui contenuto viene descritto al successivo paragrafo 4.2.
Il Sistema provvede a generare automaticamente la “Domanda di Ammissione” in formato .pdf a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell’operatore economico attraverso una sequenza procedurale guidata.
Ove necessario, l’operatore economico dovrà altresì presentare a Sistema i seguenti documenti:
• procura (di cui al successivo paragrafo 4.5);
• documentazione relativa a Consorzio stabile/consorziate, Aggregazioni con soggettività giuridica/imprese retiste (di cui al successivo paragrafo 4.6).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono la “Domanda di ammissione”, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di ammissione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso.
La presentazione della “Domanda di ammissione” e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio”.
La procedura di preparazione ed invio della “Domanda di ammissione” può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio della “Domanda di ammissione” deve necessariamente avvenire entro il termine di durata dello SDAPA. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima
attenzione alla procedura di preparazione della “Domanda di ammissione” guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità dell’operatore economico aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della “Domanda di ammissione”.
L’invio della “Domanda di ammissione”, in ogni caso, avviene solo con la funzionalità “conferma e invio”.
La presentazione della “Domanda di ammissione” mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la “Domanda di ammissione” non pervenga entro il previsto termine di durata dello SDAPA.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
L’operatore economico è consapevole, ed accetta con la presentazione della “Domanda di ammissione”, che il Sistema può rinominare i file che il medesimo operatore economico presenta attraverso il Sistema; detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il nome del file e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della “Domanda di ammissione”.
Il Sistema e gli strumenti informatici utilizzati da Consip S.p.A. garantiscono il rispetto della massima segretezza e riservatezza della “Domanda di ammissione” e dei documenti che la compongono, garantiscono la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della domanda medesima, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 82/2005 (cfr. successivo paragrafo 7).
La “Domanda di ammissione”, così come tutti i dati e le informazioni inviate dall’operatore economico a Consip S.p.A. ai fini dell’ammissione o del mantenimento dell’ammissione allo SDAPA, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A. ai fini della presente procedura, saranno rese disponibili e trattate dalle Stazioni Appaltanti in occasione dell’appalto specifico.
I contenuti delle “Domande di ammissione”, o parte di essi, saranno messi a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al successivo paragrafo ai fini dello svolgimento delle attività di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
4.2 Contenuto della Domanda di ammissione
La “Domanda di ammissione” contiene attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000 relative a:
• i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all’operatore economico;
• dichiarazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla Idoneità professionale di cui al punto III.1.1 lettera a) del Bando istitutivo;
• l’assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1 lett. b);
• l’accettazione delle modalità della procedura.
La “Domanda di ammissione” deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le informazioni ivi indicate.
In particolare, il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della domanda, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due
soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data in cui viene sottoscritta la domanda di ammissione, le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati - compresi i cessati - che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le
società fusesi, nell’anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.
***
Nella Domanda di ammissione dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sopra individuati.
***
Si precisa che in sede di Appalto Specifico saranno sottoposti ai controlli di cui all’art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, in carica nonché quelli cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito (ivi inclusi quelli che si considerano tali in ragione di operazioni societarie intercorse nell’anno antecedente l’invio dell’invito).
***
Nella “Domanda di ammissione” devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dall’operatore economico richiedente l’ammissione. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alle stazioni appaltanti;
- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto- legge 14.12. 2018, n. 135 come convertito con l. n. 12/2019. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di
condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di Appalto Specifico ogni opportuna valutazione.
La valutazione delle Stazioni appaltanti avverrà sulla base delle regole che saranno definite dalle singole stazioni appaltanti nel Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico.
***
Resta fermo quanto previsto all’art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 110, commi 4 e 5, del d. Lgs n. 50/2016 (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, chi richiede l’ammissione dovrà produrre nell’apposito spazio del Sistema denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva” i documenti e i provvedimenti indicati al sopra richiamato art. 110, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016.
In particolare, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, dovrà:
1. indicare, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
2. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b)il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, dall’altro, costituiscono causa d’inammissibilità al presente SDAPA.
4.3 Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica
I Consorzi fra società cooperative di cui all’art. 45, lett. b) del Codice, i Consorzi stabili di cui all’art. 45, lett. c), del Codice e le Aggregazioni con soggettività giuridica, potranno presentare domanda di ammissione:
i) con la “propria struttura di impresa” oppure
ii) “con le consorziate esecutrici/retiste”.
Nel caso in cui decidano di partecipare allo SDA con le consorziate esecutrici/retiste, la “Domanda di ammissione” deve contenere l’indicazione delle imprese consorziate
esecutrici/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del presente SDAPA. In detta ipotesi, seguendo l’apposita procedura presente sul Sito, sia il Consorzio/Organo Comune, sia le imprese consorziate esecutrici/retiste indicate devono presentare apposita “Domanda di ammissione” sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate o soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1 del Bando.
Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 3.4 deve essere posseduto dal Consorzio/Aggregazione che intenda partecipare con la propria struttura di impresa ovvero, nel caso in cui il Consorzio/Aggregazione partecipi per conto delle imprese indicate come consorziate esecutrici/retiste, da queste ultime e dal Consorzio/Aggregazione.
***
Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs n. 50/2016.
***
Nel caso in cui i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA
- “con la propria struttura di impresa”, non sarà possibile presentare offerta per il singolo AS indicando come Consorziate esecutrici imprese singole autonomamente ammesse;
- “con le proprie consorziate esecutrici”, potranno, in fase di partecipazione all’Appalto specifico per tali categorie, scegliere di presentare offerta:
i) con la propria struttura di impresa;
ii) con alcune delle consorziate esecutrici, ammesse al momento dell’invio della lettera di xxxxxx;
iii) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell’invio della lettera di invito.
Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.
***
È facoltà del Consorzio/Organo comune in ogni momento:
- eliminare le consorziate esecutrici/retiste ammesse al presente SDAPA mediante la funzione di “modifica/Rinnovo dati” disponibile a sistema;
- indicare nuove consorziate esecutrici/retiste per l’ammissione al presente SDAPA, inviando apposita richiesta mediante l’”Area comunicazioni” disponibile a Sistema.
4.4 Sottoscrizione della Domanda di Ammissione
La “Domanda di ammissione” dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come
nel seguito meglio indicato)
Il soggetto che sottoscrive la “Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell’operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività necessarie per l’ammissione allo SDAPA e per il conseguente invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti. Resta fermo che tale soggetto, ferma la possibilità di ricorrere ad altro soggetto avente i poteri necessari dovrà essere in possesso dei poteri necessari per la sottoscrizione dell’offerta in sede di Appalto Specifico, in ragione del valore del contratto da affidare.
Si ricorda che il legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.
Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la “Domanda di Ammissione” dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i su richiamati soggetti.
Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l’ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1, ed ottenere in questo modo l’account che gli consente di operare nel sistema e chiedere l’ammissione.
***
4.5 Procura
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla “Domanda di ammissione” e alla dichiarazione di “ulteriore legale rappresentante” siano sottoscritte da un soggetto i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l’operatore economico dovrà produrre, a pena di non ammissione allo SDAPA, copia della procura (generale o speciale) o comunque dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore. Tale copia dovrà essere inviata attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’operatore economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica della procura/documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
***
Nel caso in cui l’operatore economico già ammesso allo SDAPA voglia nominare un nuovo procuratore speciale o debba comunicare la nomina di un nuovo legale rappresentante, questi dovrà registrarsi e presentare la propria dichiarazione di “ulteriore legale rappresentante”.
A questo fine, il nuovo procuratore/legale rappresentante dovrà provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1 del presente Capitolato d’Oneri ed ottenere l’account che gli consente di operare nel Sistema e chiedere l’ammissione.
La richiesta sarà esaminata da Consip sulla base della tempistica di cui al successivo paragrafo 5.1.2
Solo al termine della valutazione da parte di Consip tale soggetto riceverà le lettere di invito successivamente inoltrate dalle stazioni appaltanti.
Sino all’ammissione del nuovo procuratore/legale rappresentante le lettere di invito saranno inoltrate al/ai legale/i rappresentante/i già ammesso dell’operatore economico.
4.6 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica
In caso di partecipazione nella forma di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative e il Consorzio stabile non iscritti alla CCIAA, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
In caso di partecipazione nella forma dell’Aggregazione con soggettività giuridica l’operatore
economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” copia del Contratto di rete.
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico, la consegna di una copia autentica della documentazione sopra indicata.Con riferimento all’ammissione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 4.3.
4.7 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma
Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, pena la non ammissione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.
4.8 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all’X.X.XX.
Per l’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione non è prevista la costituzione né la produzione di alcuna garanzia provvisoria, né sono dovute le contribuzioni di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tali adempimenti a carico degli operatori economici saranno disciplinati dalle Stazioni appaltanti nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.
5. AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
5.1 Valutazione delle domande di ammissione
L’esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da Consip S.p.A..
Consip S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell’istruttoria potrà avvalersi di strutture di supporto all’uopo nominate, nonché, per quanto possibile, di procedure automatiche di verifica.
Consip S.p.A. durante la valutazione delle domande di ammissione applicherà l’art. 83, comma 9,
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di ammissione, sarà assegnato all’operatore un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la domanda di ammissione sarà diniegata. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso la Consip S.p.A., in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, potrà comunque richiedere agli operatori chiarimenti, con riserva di fissare se del caso a tal fine un termine perentorio.
In entrambi i casi la Consip S.p.A. procederà alla “riassegnazione” della domanda di ammissione all’operatore economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla “Domanda di ammissione” oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato.
La Consip S.p.A. ha adottato una “Direttiva sui tempi e le modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati”, che è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci Consip S.p.A. procederà alla non ammissione o alla revoca dell’ammissione dell’operatore economico dallo SDAPA.
L’esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da Consip S.p.A. in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005. L’individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell’ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.
5.1.1 Procedimento di ammissione nella prima applicazione del Capitolato d’Oneri
Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di trenta giorni solari per la presentazione delle domande di ammissione.
Come stabilito dell’art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, Consip S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.
Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).
Consip si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo AS nel Sistema
dinamico di acquisizione non sia stato inviato.
5.1.2 Procedimento di ammissione a regime
Durante l’intera durata del Sistema dinamico, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell’art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.
Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).
***
Si fa presente che l’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell’invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l’operatore abbia inoltrato la “Domanda di ammissione” successivamente all’invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l’esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.
In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA al momento dell’invio della lettera di Xxxxxx e quindi invitato.
Questa regola si applica:
- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente;
- agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;
- ai Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all’Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.
La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).
Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell’invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ecc.) con i quali essi partecipano.
Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.
5.1.3 Fase transitoria
Gli operatori economici già ammessi al presente Sistema dinamico di acquisizione alla data di spedizione del Bando alla GUUE, non dovranno presentare una nuova “Domanda di ammissione”, ma manterranno intatte le loro ammissioni. Essi potranno tuttavia manifestare la volontà di
In occasione del primo aggiornamento dati, gli stessi operatori dovranno rendere le dichiarazioni prescritte in coerenza con le “Domande di ammissione” presenti sul Sistema.
5.2 Conclusione dell’attività della Consip: ammissione o diniego
All’esito dell’attività di esame, Consip S.p.A.:
i) comunicherà all’operatore economico, attraverso l’invio di apposita comunicazione mediante il Sistema, gli estremi del provvedimento di ammissione;
oppure
ii) invierà il provvedimento di xxxxxxx.
In caso di diniego dell’ammissione l’operatore economico può presentare una nuova Domanda di Ammissione successivamente all’acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.
5.3 Efficacia e durata dell’ammissione allo SDAPA
L’ammissione dell’operatore economico allo SDAPA sarà efficace per l’intero periodo di validità dello stesso, indicato dal punto 2.3, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 delle Regole.
L’ammissione impegna in ogni caso l’operatore economico al pieno ed integrale rispetto del Bando, delle Regole e, in generale, di tutti gli altri documenti dello SDAPA.
Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell’ammissione allo SDAPA, nonché l’eventuale richiesta di disabilitazione sono disciplinati dal presente Capitolato d’Oneri, dal Bando, dagli allegati e dalle Regole.
In particolare, ai fini della permanenza nello SDAPA, l’operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente Capitolato d’Oneri.
La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di Consip S.p.A. attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell’attuale possesso dei medesimi.
5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ammissione
L’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella “Domanda di ammissione”, l’eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente Capitolato d’Oneri e l’eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la “Domanda di ammissione”.
Ai sensi dell’art. 19 delle Regole, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate
nei termini e con le modalità previste dal suddetto Art. 19 ogni dodici mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.
Nel caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà partecipare agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo indetti dalle Stazioni Appaltanti.
Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento della medesima, l’operatore economico è tenuto senza indugio ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA, utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema.
In caso di Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al rinnovo delle dichiarazioni deve essere compiuta da tutte le imprese componenti il Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni.
Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all’X.X.XX. L’esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l’annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l’operatore economico di partecipare alle relative procedure di Appalto specifico.
5.5 Accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.
6. GLI APPALTI SPECIFICI
6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico
L’Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui all’Allegato 1 “Elenco Prodotti”. Tale elenco, esemplificativo e non esaustivo, potrà, per tutta la durata del SDAPA, essere integrato da Consip S.p.A. a seguito di segnalazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale documento potrà, durante la vigenza del presente Sistema dinamico, essere integrato dalla Consip S.p.A. su indicazione delle stazioni appaltanti e/o della stessa Consip S.p.A.
6.2 L’invio della lettera di invito
Per avviare un Appalto Specifico le Stazioni appaltanti dovranno inviare una Lettera di invito (generata automaticamente dal Sistema).
La lettera di invito contiene: denominazione dell’Appalto Specifico, termine di presentazione dell’offerta, termine per la ricezione dei chiarimenti, eventualmente giorno e ora in cui si terrà la seduta pubblica in via telematica, criterio di aggiudicazione.
In apposita sezione del Sistema saranno pubblicati i documenti allegati alla lettera di invito (in particolare il Capitolato d’oneri dell’AS e Documentazione tecnica) che:
• definiscono i beni oggetto della procedura di acquisto;
• individuano le quantità, gli eventuali lotti e le basi d’asta;
• indicano il CIG;
• disciplinano il ricorso al subappalto e le modalità di applicazione dell’istituto;
• definiscono il valore della garanzia provvisoria e le modalità della produzione;
• definiscono le modalità di aggiudicazione;
• chiariscono i controlli che saranno eseguiti;
• precisano le clausole contrattuali;
• disciplinano il rilascio della garanzia definitiva;
• prevedono eventuali coperture assicurative.
***
Per il singolo Appalto Specifico la Stazione Appaltante potrà invitare tutti gli operatori ammessi
al Bando Istitutivo.
Vale in ogni caso la regola prevista al paragrafo 5.1.2, pertanto solo le imprese invitate, sulla base della suddetta modalità, potranno partecipare all’Appalto Specifico e presentare offerta.
***
Nella documentazione relativa all’Appalto Specifico saranno definite le modalità di affidamento, la possibilità di presentare offerta per più Lotti, le condizioni per la partecipazione a più Lotti e il numero dei Lotti aggiudicabili.
6.3 Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento
Sarà ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate /raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività), con l’osservanza della disciplina di cui al Capitolato d’oneri della lettera di invito;
Resta in ogni caso fermo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1.2.
6.4 L’invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto
Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell’invio della stessa lettera.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.1.2, pertanto, potrà, ove interessato, presentare offerta solo un operatore invitato.
Gli operatori economici ammessi allo SDAPA e invitati a partecipare all’Appalto Specifico, ove siano interessati a parteciparvi, inviano entro il termine indicato nell’invito la propria offerta attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.
7. IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE E GLI STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
7.1 Il Sistema informatico di e-procurement
Il Sistema informatico è costituito da una piattaforma informatica ed un software applicativo nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP, che garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal Sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito delle fasi in cui è suddiviso il presente SDAPA, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.
Ove possibile Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura e per gli Appalti Specifici potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Ogni eventuale richiesta, anche di carattere tecnico, inerente l’utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione, dovranno essere rivolte al Call Center dedicato presso i recapiti
indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Eventuali contestazioni in ordine al malfunzionamento o all’utilizzo del Sistema dovranno, invece, essere rivolte a Consip S.p.A. Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema sono stabilite dalle “Regole”, dal presente paragrafo 7 nonché dal successivo paragrafo 10 del presente Capitolato d’Oneri.
7.2 Gestore del Sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Consip S.p.A. la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
7.3 Area comunicazioni
L’operatore economico con la presentazione della “Domanda di ammissione” elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata il numero di fax e l’indirizzo, che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione della “Domanda di ammissione”.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip S.p.A. lo riterrà opportuno, Consip S.p.A. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, o a mezzo fax presso i recapiti indicati dall’operatore economico in sede di Registrazione ovvero al momento di presentazione della “Domanda di ammissione”.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all’espletamento della procedura di ammissione allo SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:
- l’effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all’operatore economico dal Bando per l’ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell’ammissione al presente SDAPA, nonché per la partecipazione agli Appalti Specifici e per l’aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- la gestione della partecipazione e dell’utilizzo dello SDAPA da parte dell’operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell’ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciati vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun appalto specifico, della successiva stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l’effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Xxxxxx
S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore economico allo SDAPA o la revoca dell’ammissione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di ammissione, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedimento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale di Xxxxxx S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati alle Amministrazioni e alle Stazioni appaltanti ai fini degli Appalti Specifici;
− comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo Appalto Specifico;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell’ambito degli Appalti Specifici;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente SDAPA. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Consip S.p.A.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque
momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE la Consip S.p.A. potrà essere contattata al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Titolari del trattamento sono altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, le Stazioni appaltanti e le Amministrazioni che trattano i dati in occasione degli Appalti Specifici da queste indetti.
Consenso del concorrente/interessato
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, l’operatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, come sopra definito.
L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità sopra descritte.
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Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il sottoscrittore è consapevole che il riferimento ivi contenuto al D. Lgs. n. 196/2003 deve intendersi riferito alla normativa italiana e comunitaria attualmente vigente, che i diritti che spettano agli interessati sono quelli di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa italiana vigente e si assume gli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito del presente SDAPA.
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I dati dell’operatore possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, divulgazione di servizi, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, per l’esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.
9. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Nello svolgimento delle attività oggetto dello SDAPA, l’operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed a quanto previsto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Società.
10. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni segnaleranno il fatto all’autorità giudiziaria, all’X.X.XX., all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, gli operatori economici e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni e/o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, da Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal Sito e dal Sistema.
Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli operatori economici e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione della domanda di ammissione, gli operatori economici manlevano e tengono indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole
contenute nel presente Capitolato d’oneri, nel Bando, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d’oneri, il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: Allegato 1 - Elenco prodotti
Consip S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
(L’Amministratore Delegato)