Scrittura privata tra
tra
Società Italiana per le Imprese all’Estero SIMEST S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il numero 04102891001, codice fiscale e partita IVA 04102891001, quale società di gestione delle risorse finanziarie del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, in persona di [*], nella sua qualità di [*], munita dei necessari poteri (per brevità, “SIMEST”),
e
[*] con sede legale in [*], iscritta al Registro delle imprese di [*], codice fiscale e partita IVA [*], in persona di [*], nella sua qualità di [*], munita dei necessari poteri (per brevità, l’“Istituto Scontante”)
di seguito congiuntamente le “Parti” o disgiuntamente la “Parte”
Premesso che
In data [*] l’impresa [*] (per brevità, l’”Esportatore”) e l’impresa [*] (di seguito, l’“Importatore” e/o il “Debitore”) hanno stipulato un contratto per la fornitura di [*] (per brevità, l’“Contratto Commerciale”) con pagamento dilazionato e tramite il rilascio di titoli di credito [Promissory Notes - individuare nel dettaglio con relativa scadenza] (di seguito, i “Titoli di Credito”);
in data [*] l’Esportatore ha ceduto pro soluto all’Istituto Scontante i Titoli di credito nell’ambito di un’operazione di sconto e l’Istituto Scontante, ad oggi, dichiara di esserne possessore;
in data [*] l’Istituto Scontante, anche al fine di ridurre il costo complessivo dell’operazione di sconto per l’Esportatore, ha richiesto a SIMEST – in nome e per conto dell’Esportatore medesimo - il contributo agli interessi ai sensi del Capo II, articoli 14 e seguenti, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, delle Delibere CIPE 6 agosto 1999, n. 160 e n. 161, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2000, n. 199 (di seguito, il “Contributo”);
XXXXXX intende procedere alla concessione del Contributo solo sul presupposto che, in caso di cessione, il nuovo cessionario non sia in qualche modo riconducibile all’Esportatore e/o all’Importatore, né direttamente né tramite entità controllanti e/o dagli stessi controllate o collegate. A tal fine, l’Istituto Scontante dovrà (i) garantire la custodia dei Titoli di Credito, (ii) richiedere il preventivo consenso di SIMEST prima di effettuare una eventuale ulteriore cessione dei Titoli di Credito e dopo aver effettuato le verifiche come meglio definite nel successivo Articolo 3.4 nonché, a seguito di una eventuale cessione autorizzata da SIMEST, (iii) informare e a far in modo che il nuovo istituto scontante eventualmente cessionario assuma i medesimi obblighi verso SIMEST assunti con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) dall’Istituto Scontante come da Allegato A.
Quanto sopra premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Premesse
1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Oggetto del Contratto
2.1 Costituisce oggetto del Contratto la custodia dei Titoli di Credito e la loro eventuale cessione da parte dell’Istituto Scontante alle condizioni quivi disciplinate.
3. Obblighi dell’Istituto Scontante
3.1. L’Istituto Scontante si impegna a trasmettere a SIMEST idonea comunicazione con cadenza [*], e, in ogni caso, successivamente a seguito di richiesta espressa di SIMEST, in cui dichiari di essere in possesso dei Titoli di credito e che gli stessi, pertanto, non sono stati oggetto di cessione, neppure parziale.
3.2 La comunicazione di cui al paragrafo 3.1 dovrà essere trasmessa a SIMEST entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di riferimento o della data di ricevimento della richiesta di SIMEST.
3.3 L’Istituto Scontante si impegna a non servirsi in alcun modo dei Titoli di Credito e a non cederli a terzi [per tutta la durata del Contratto/fino alla scadenza degli stessi], salvo preventivo accordo con XXXXXX.
3.4 In caso di volontà a procedere con una ulteriore cessione, l’Istituto Scontante si impegna a richiedere il consenso di SIMEST, previa verifica che il nuovo cessionario abbia superato i controlli in materia di KYC e che non sia in qualche modo, né direttamente né tramite entità controllanti e/o dallo stesso controllate o collegate, riconducibile all’Esportatore e/o all’Importatore.
3.5 Fermo quanto previsto dal precedente punto 3.4, qualora SIMEST decida, a proprio insindacabile giudizio, di concedere il proprio consenso ad una cessione a favore dell’Importatore, XXXXXX dovrà comunque ricevere dall’Importatore medesimo il Contributo sino a quel momento erogato sui Xxxxxx di Credito non ancora scaduti alla data della concessione del consenso alla cessione in favore dell’Importatore.
3.6 In caso di cessione autorizzata da XXXXXX, l’Istituto Scontante dovrà comunque informare il nuovo cessionario degli impegni del Contratto e fare in modo che pervenga a SIMEST il documento di cui all’Allegato A “Dichiarazione del nuovo Istituto Scontante” debitamente sottoscritto dalla nuova banca cessionaria. Qualora la cessione avvenga ai sensi del precedente punto 3.5, la Banca dovrà informare l’Importatore che in nessun caso potrà farsi manlevare dall’Esportatore per il Contributo restituito o da restituire a SIMEST.
3.7 L’Istituto Scontante si obbliga a cooperare in buona fede con SIMEST al fine di consentire il rispetto delle previsioni indicate nel Contratto.
3.8 L’Istituto Scontante si impegna a comunicare tempestivamente a SIMEST ogni fatto, anche alla Banca non imputabile, in forza del quale sia venuto meno il possesso dei Titoli di credito.
3.9 In caso di cessione non autorizzata da XXXXXX o perdita di possesso, anche parziale, dei Titoli di credito, e quindi del venir meno dell’obbligo di custodia degli stessi, o nel caso in cui una delle dichiarazioni di cui al Contratto si riveli anche parzialmente falsa, non corretta o non veritiera, XXXXXX avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 (Xxxxxxxx risolutiva espressa) del codice civile con conseguente diritto al risarcimento del danno;
3.10 In caso di cessione autorizzata dei Titoli di Credito, XXXXXX avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 (Clausola risolutiva espressa) del codice civile con conseguente diritto al risarcimento del danno, qualora la Banca non fornisca a SIMEST l’Allegato A “Dichiarazione del nuovo Istituto Scontante” debitamente compilato e sottoscritto dalla nuova banca cessionaria ovvero, in caso di cessione autorizzata ai sensi dell’articolo 3.5, qualora l’Istituto Scontante richieda all’Esportatore una manleva per la restituzione del Contributo ovvero non informi l’Importatore che in nessun modo potrà farsi manlevare dall’Esportatore per i contributi restituiti a SIMEST.
3.11 Nei casi di cui al paragrafo 3.9 e 3.10, l’Istituto Scontante si impegna a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne SIMEST per ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto che non si sarebbe verificato ove gli impegni previsti nel Contratto fossero stati adempiuti e le dichiarazioni del Contratto fossero state veritiere, complete e corrette.
4. Durata
4.1 Il Contratto ha efficacia immediata tra le Parti con la sottoscrizione e durata fino a [*].
5. Costi e spese
5.1 Il Contratto, strumentale all’operazione di sconto di cui alle Premesse e alla concessione del Contributo, è a titolo gratuito e nessun costo, spesa, indennità o onere di qualsiasi natura, ivi compresi premi, interessi o commissioni, potrà essere richiesto dall’Istituto Scontante a SIMEST.
6. Riservatezza
6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni relative al Contratto, ai Titoli di credito, al Contributo e all’Accordo commerciale, nonché ad altre operazioni eventualmente richiamate (le “Informazioni riservate”), hanno natura riservata e strettamente confidenziale e pertanto verranno trattate con assoluta riservatezza dalla Banca e dai suoi collaboratori e/o dipendenti.
6.2 L’Istituto Scontante, salvo espressi obblighi di legge, regolamentari o di vigilanza, si impegna a non divulgare a terzi, con l’eccezione dell’Esportatore, le Informazioni riservate.
7. Impegni 231
7.1 L’Istituto Scontante ha adottato un proprio Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e il Codice Etico, e si impegna a rispettarne i contenuti.
8. Modifiche, rinunce e divieto di cessione
8.1 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto o a sue clausole non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
8.2 Il Contratto non può essere oggetto di cessione.
9. Comunicazioni
9.1 Le comunicazioni e i report a SIMEST dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC xxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure via fax 0000000000 o corriere a X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 – 00000 Xxxx, salvo successiva variazione da rendere nota con comunicazione scritta.
9.2 Le comunicazioni all’Istituto Scontante dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC [*] oppure via fax [*] o corriere a [*], salvo successiva variazione da rendere nota con comunicazione scritta.
10. Legge applicabile e foro competente
10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
10.2 Foro esclusivamente competente per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto e degli obblighi che da questo discendono è quello di Roma.
[luogo] [data]
SIMEST S.p.A. Istituto Scontante
[*] [*]
X.xx_________________ X.xx_________________
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCONTANTE
Spettabile SIMEST S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di …
Premesso che
In data [*] l’Istituto Scontante originario ha stipulato un contratto di sconto pro soluto con l’Impresa [*] (di seguito, l’”Esportatore”) con la consegna di titoli di credito [Promissory Notes - individuare nel dettaglio con relativa scadenza] (per brevità, i “Titoli di Credito”);
in data [*] l’Istituto Scontante originario, anche al fine di ridurre il costo complessivo dell’operazione di sconto per l’Esportatore, ha ottenuto da SIMEST – in nome e per conto dell’Esportatore - il contributo agli interessi ai sensi del Capo II, articoli 14 e seguenti, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, delle Delibere CIPE 6 agosto 1999, n. 160 e n. 161, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2000, n. 199 (per brevità, il “Contributo”);
XXXXXX procede alla concessione del Contributo solo sul presupposto che, in caso di cessione, il nuovo cessionario non sia in qualche modo, né direttamente né tramite entità controllanti e/o dallo stesso controllate o collegate, riconducibile all’Esportatore e/o all’Importatore e al tal fine ha richiesto l’impegno dell’Istituto Scontante (i) a garantire la custodia dei Titoli di Credito e/o (ii) a non cedere i Titoli di Credito salvo il preventivo consenso di SIMEST;
SIMEST e l’Istituto Scontante originario hanno sottoscritto un contratto allegato al presente sub Allegato A per costituirne parte integrante e sostanziale, per regolare i reciproci rapporti in relazione al contratto di sconto (di seguito il “Contratto”);
l’Istituto Scontante originario e il sottoscritto nuovo Istituto Scontante cessionario intendono procedere ad un nuovo contratto di sconto, considerato che l’Istituto Scontante originario ha richiesto ed ottenuto il preventivo consenso di SIMEST;
il nuovo Istituto Scontante cessionario si impegna a trasmettere a SIMEST idonea comunicazione con cadenza [*] e, in ogni caso, a seguito di richiesta espressa di SIMEST, in cui dichiari di essere in possesso dei Titoli di credito e che gli stessi, pertanto, non sono stati oggetto di cessione, neppure parziale. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa a SIMEST entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di riferimento o della data di ricevimento della richiesta di SIMEST.
il nuovo Istituto Scontante cessionario si dichiara disponibile (i) a garantire la custodia dei Titoli di credito fino a [*], (ii) ad effettuare, in caso di ulteriore cessione, la verifica che il nuovo cessionario abbia superato i controlli in materia di KYC e che non sia in qualche modo riconducibile all’Esportatore e/o all’Importatore né direttamente né tramite entità controllanti e/o dagli stessi controllate o collegate, (iii) a richiedere preventivamente il consenso di SIMEST prima di effettuare una eventuale ulteriore cessione dei Titoli di Credito, (iv) in caso di cessione dei Titoli di Credito autorizzata da SIMEST a favore dell’Importatore, ad informare l’Importare che in nessun caso potrà farsi manlevare dall’Esportatore per il Contributo restituito a SIMEST, nonché (v) ad informare e a far in modo che la nuova banca eventualmente cessionaria assuma i medesimi obblighi verso SIMEST assunti con il Contratto, collaborando in buona fede al fine di garantire il rispetto di quanto indicato nelle presenti premesse.
Tutto quanto premesso, il nuovo Istituto Scontante cessionario, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, conferma a SIMEST tutti gli obblighi già presi dall’Istituto Scontante originaria con riferimento al Contratto che qui viene allegato per costituire parte integrante e sostanziale.
[luogo] [data]
Banca
[*]
X.xx_________________
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