CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA
LAVORO
SET INFORMATIVO
AGRISTART
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• DIP - Documento informativo precontrattuale
• DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 250225C - Ed. 07/2022
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni dell’azienda agricola
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Agristart
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? SETTORE INCENDIO:
✓ indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni dell’azienda agricola (Fabbricati, Contenuto, Macchine Agricole e Foraggio) da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro).
Garanzie facoltative
Rischio locativo – Ricorso terzi – Fenomeno elettrico
– Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto – eventi atmosferici – eventi sociopolitici o atti vandalici – indennità aggiuntiva a percentuale.
SETTORE FURTO:
✓ indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione e/o dal danneggiamento alle cose assicurate (Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole) in occasione di furto, rapina o estorsione perpetrate all’interno dei locali; sono coperti, inoltre, i danni da atti vandalici connessi ai reati garantiti e i guasti eventualmente cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato contenete le cose assicurate.
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE:
✓ tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali) e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx, in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
Garanzie facoltative
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – Responsabilità civile del capo famiglia – Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola – Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli – Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame – Responsabilità civile dell’agriturismo.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
Che cosa non è assicurato? SETTORE INCENDIO
i danni:
🗶 causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
SETTORI INCENDIO E FURTO
i danni:
🗶 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
TUTTI I SETTORI
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Contratto di assicurazione contro i danni dell’azienda agricola
Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione prevedono all’interno di ogni settore, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
Mod. 250225D ed. 07/2022 1 di 2
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano salvo:
- la garanzia Responsabilità civile, che è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l’applicazione di un aumento rispettivamente del 3% e 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Relativamente al Settore “Responsabilità Civile” le garanzie operano per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Mod. 250225D ed. 07/2022 2 di 2
Assicurazione Danni dell’azienda agricola
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Agristart
Ed. 07/2022
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati, contenuto, bestiame, macchine agricole e foraggio in conseguenza di: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate; e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto; f) caduta corpi celesti; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) implosione; i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, causati ai fabbricati e contenuto. |
Mod. 250225DA ed. 07/2022
1 di 17
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: l) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; n) rottura di lastre; o) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica autorizzata, i residui del sinistro; p) i danni causati alle merci in refrigerazione subiti dai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell’Azienda Agricola assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da: - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell’installazione; - fughe accidentali di gas o liquidi frigorigeni; - mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell’Ente fornitore di energia elettrica. La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa maggiore di 6 ore. q) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al contenuto limitatamente all’attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale situato all’aperto purché nelle aree cortilive dell’Azienda Agricola in un raggio massimo di 200 metri dall’edificio principale. | |
SETTORE FURTO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a dimora abituale permanente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di contenuto, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e macchine agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili; 3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite (tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo); - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, - in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa; d) furto, rapina, estorsione e scippo ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, preziosi e valori, portati indosso dagli stessi. La garanzia è inoltre estesa: |
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte; f) atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati. La garanzia è estesa al furto di: macchine agricole, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e contenuto limitatamente all’attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a dimora abituale permanente, a condizione che l’Azienda Agricola assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura. | |
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danni a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx in qualità di proprietario, conduttore o affittuario. Proprietà e conduzione dei beni immobili L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’Azienda Agricola, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all’irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro). Lavori di ordinaria manutenzione L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i lavori eseguiti in economia, nonché la responsabilità di committenza dell’Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e professionale specifica. Trattamenti chimici L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l’omologazione dagli organi competenti, effettuati nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola. Sono garantiti anche i danni materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi. Proprietà di animali L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile. Proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all’Azienda Agricola. Lavorazioni agricole L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di: - lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore, - impiego di attrezzature, macchine agricole semoventi e relativi motori, - lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola. Sono compresi inoltre i danni: - ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico; - a condutture ed impianti sotterranei in genere; - a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Proprietà, uso e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e simili |
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi. Esistenza di officine meccaniche L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell’Azienda Agricola. Responsabilità personale dei dipendenti L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa “R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi; - per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Committenza L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che: a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.; b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale. Smercio di generi di produzione dell’azienda agricola L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa. Allevamento zootecnico L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’allevamento non industriale di bestiame esercitato nell’ambito dell’Azienda Agricola, compresa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del bestiame nei pascoli. Scambio di prestazioni d’opera o di mezzi (art. 2139 C.C.) L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni a lui imputabili in qualità di: - beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, - prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo. Lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzature dell’azienda agricola L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni corporali causati a terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l’utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell’Azienda Agricola. Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione dell’Azienda Agricola. |
Veicoli utilizzati per l’azienda a) Condotti all’insaputa dell’Assicurato L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l’Assicurato non sia proprietario o locatario. Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti che assicura il veicolo. b) Veicolo personale dei dipendenti (committenza ex art. 2049 C.C.) L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell’Azienda Agricola. Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti che garantisce il veicolo. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida. Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e biocombustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti o di proprietà dell’Azienda Agricola. Incendio a cose di terzi L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni materiali da incendio derivanti da incendio di macchine agricole di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la garanzia facoltativa del Settore Incendio “Ricorso Terzi”. Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi verificatesi sia all’interno dell’Azienda Agricola che durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montaggio degli stands. | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
Non previste | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
SETTORE INCENDIO | RISCHIO LOCATIVO | La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi compresi in garanzia, anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato. |
RICORSO TERZI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. | |
FENOMENO ELETTRICO | La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i fabbricati, e contenuto limitatamente al mobilio ed arredamento domestico. | |
ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati e contenuto da: 1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; |
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le cose medesime; 3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; 4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei fabbricati. La Società indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. | ||
EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e contenuto causati da: 1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. | |
EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati, contenuto, foraggio e macchine agricole, causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi; 2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori. La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata. | |
INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15% | La Società riconosce, in caso di sinistro indennizzabile, un’indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell’attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai fabbricati e/o contenuto se sottoscritti e garantiti in polizza. L’Indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di sinistro. L’Indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro. Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro. | |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. |
L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso. | ||
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danneggiamenti a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere: - in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia; - in qualità di conduttore dell’immobile abitato; - per la pratica di sport a livello amatoriale; - in qualità di proprietario di animali domestici; - per l’uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili; - per l’uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALM. SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL’AZIENDA AGRICOLA | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali, e per i danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi. Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione della propria Azienda Agricola. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AFFITTUAR. O CONSEGNATARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i danni materiali e per i danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell’utilizzo di detti beni. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI E DEPOSITO DI BESTIAME | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall’Assicurato. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ AGRITURISMO | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge: 1) in qualità di esercente l’attività agrituristica nell’Azienda Agricola assicurata; 2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l’assicurazione, |
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro”. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | ||
INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI | La Società, se è stata sottoscritta la garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro”, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo. | |
ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI | L’Assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, sono esclusi i danni: - derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; - causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; |
- ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo; - al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale; - alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing; - ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; - da eventi occorsi fuori del luogo descritto in polizza, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla Società; - ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell’Azienda Agricola assicurata; - da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati; - da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata; - da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio; - agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp. | |
SETTORE FURTO | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato; - verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; - commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla alinea precedente o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; - avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; - da furto di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto; - commessi dopo l’evacuazione dei locali ordinata da un’Autorità competente; - in edifici in corso di costruzione; - ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo. |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, l’Assicurazione non comprende i danni: - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non si applica alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e “Veicolo personale dei dipendenti”; - causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente; - a persone trasportate sulle macchine agricole e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione; - ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati; - ai beni sui quali si eseguono lavori; - ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni; - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; - da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio, umidità ed in genere insalubrità dei locali; - da attività esercitate nei Fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; - da attività di apicoltura se l’Assicurato ha più di venti alveari; |
- causati dall’esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari; - conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell’Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della sua professione; - conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale; - danni immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale; danni immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto; - dovuti alla partecipazione dell’Assicurato a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipazione dell’Assicurato ad eventi socio-politici; dovuti all’impiego ed alla detenzione di esplosivi; - danni materiali e danni immateriali causati: dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell’influenza aviaria; - danni materiali e danni immateriali causati da: contaminazione di un organismo nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M); - subiti dagli animali affidati all’Assicurato, presi in prestito dall’Assicurato o ceduti in noleggio all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione; - danni materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il Contraente o l’Assicurato, mentre agiscano nell’ambito di detta dipendenza; - danni materiali e danni immateriali causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l’uso previste dalle norme in tema di: capacità d’assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d’isolamento e periodo minimo, quantità espansa; - da furto, da incendio, esplosione e scoppio verificatisi nei fabbricati o serre di cui l’Assicurato debba rispondere, in qualità di proprietario, conduttore, affittuario e proprietario non conduttore; - derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola; - alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; - a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; - cagionati a opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; - di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo; - accidentali all’ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura; - verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l’Assicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati; - agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall’Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione); - all’esercizio di un’installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio; - di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l’esercizio di un maneggio di cavalli o ponies; - di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio di uno specchio d’acqua per attività nautiche o di divertimento; - da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del sinistro; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del sinistro; da trattamenti effettuati con l’impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si |
eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del sinistro; - subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all’esecuzione dei lavori; ai beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a beneficio dell’Assicurato; - dall’impiego di macchine agricole immatricolate per l’uso conto terzi; dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea; - dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall’impiego di esplosivi; - le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei dipendenti; queste esclusioni si applicano solo alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e “Veicolo personale dei dipendenti”; - conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza. Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. |
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Rivalsa
La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti il Settore Incendio non causati con dolo e per i quali il Contraente o l’Assicurato non abbia esercitato a sua volta l’azione verso il responsabile del sinistro.
Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo dei vari settori.
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. m) | 3% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro | ||
Rottura di lastre (art. 11 lett. n) | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione |
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. o) | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro | ||||
limitatamente alle spese per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici/speciali/contenenti amianto: euro 2.000,00 | |||||
Merci in refrigerazione (art. 11 lett. p) | euro 200,00 | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Limiti specifici (art. 13) | Preziosi ed Oggetti pregiati | euro 15.000,00 con il sottolimite di euro 5.000,00 per singolo oggetto | |||
Denaro, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 | ||||
Contenuto - Mobilio | euro 10.000,00 per singolo oggetto | ||||
Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili | euro 3.000,00 | ||||
Foraggio riposto in cumuli sottotetto | 10% | ||||
Foraggio riposto in cumuli all'aperto | 30% | ||||
Macchine agricole | 10% per singola macchina agricola | ||||
Bestiame | 10% con il minimo di euro 250,00 (per bovini ed equini) e di euro 150,00 (per le altre specie) | euro 1.500,00 | |||
limitatament e ai casi di asfissia o intossicazione derivanti da fumo, gas e vapori | 20% con il minimo di euro 250,00 (per bovini ed equini) e di euro 150,00 (per le altre specie) | 70% del valore assicurato | |||
Garanzie facoltative | |||||
Rischio locativo (art. 14) | somma assicurata in Polizza | ||||
Ricorso terzi (art. 15) | per i soli danni da interruzione/sospension e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | euro 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |||
Fenomeno elettrico (art. 16) | 10% con il minimo di euro 200,00 | ||||
Eventi atmosferici (art. 18) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicurato | |||
limitatamente ai Porticati/Tettoie e ai Fabbricati aperti da uno o più lati | 20% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Eventi socio-politici o atti vandalici (art. 19) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicurato | |||
limitatamente alle Macchine agricole e solo per l'azienda agricola non adibita a Dimora abituale permanente | 20% con il minimo di euro 300,00 | 70% del valore assicurato |
Condizioni sempre operanti | |||
Anticipo indennizzi (art.21) | acconto pari al 50% dell'importo minimo dovuto non oltre la somma di euro 250.000,00 | ||
In caso di sinistro | |||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d'uso | ||
Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell'art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate | ||
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Difese esterne (art. 26) | **qualora dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle indicate dal comma 2 dell'art. 26: 20% | |||
Contenuto e Macchine Agricole | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 | |||
Bestiame | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di euro 1.500,00 per la specie Bovini | euro 1.500,00 per singolo capo | ||
Furto di beni posti all'aperto | 20% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 | |||
Preziosi ed Oggetti Pregiati | 4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione con il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo oggetto | |||
Denaro in contanti, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico | 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00 | |||
Guasti cagionati dai ladri | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Danni da atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
In caso di sinistro | ||||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d'uso |
Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell'art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate | ||
In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. (art. 36) | |||
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Trattamenti chimici (art. 42.3) | **per ogni sinistro con soli danni materiali: 10% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Proprietà di animali (art. 42.4) | per i soli danni a colture e terreni provocati da animali | 10% con il minimo di euro 500,00 | ||
Lavorazioni agricole (art. 42.6) | 10% con il minimo di euro 500,00 | danni a condutture ed impianti sotterranei: euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
danni da interruzioni/sospensioni di attività commerciali, industriali, agricole o di servizi: euro 50.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||||
Allevamento zootecnico (art. 42.12) | per i soli danni ad animali sottoposti a monta | 10% | ||
Produzione e cessione di bio-energia e bio- combustibili (art. 42.16) | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
incendio a cose di terzi (art. 42.17) | euro 1.000,00 | euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Partecipaizone a fiere, mostre, esposizioni o mercati (art. 42.18) | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Garanzie facoltative | ||||
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 45) | massimale | |||
Responsabilità civile del capo famiglia (art. 46) | massimale | |||
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell'azienda agricola (art. 47) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli (art. 48) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame (art. 49) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile dell'agriturismo (art. 50) | massimale stabilito in Polizza **limitatamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all'Assicurato: 10% del massimale previsto per Danni materiali |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Errato trattamento dati personali (art. 50.2) | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Xxxxx subiti da oggetti pregiati e preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato (art. 51) | euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato | ||
In caso di sinistro | |||
Spese legali (art. 53) | 1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell’art. 1913 c.c., entro 5 giorni (3 giorni per le garanzie di responsabilità civile, 24 ore per le garanzie furto) da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. |
Assistenza: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio e Furto, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - danni agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata. Anticipo indennizzo Limitatamente al Settore Incendio, il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi a cui deve ottemperare in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto Agristart è rivolto all’Azienda Agricola così definita:
- Azienda Agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PAGINA NON UTILIZZABILE
LAVORO
AGRISTART
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
CGA
.
Mod. 250225 - Ed. 07/2022
INDICE
PREMESSA 3
GLOSSARIO 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 2 Aggravamento del rischio 10
Art. 3 Diminuzione del rischio 10
Art. 4 Altre assicurazioni 10
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 10
Art. 6 Recesso in caso di sinistro 10
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione 10
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione 10
Art. 9 Oneri fiscali 11
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 11
SETTOREA - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 11 Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 12 Esclusioni 13
Art. 13 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie 14
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 14 Rischio locativo 15
Art. 15 Ricorso terzi 15
Art. 16 Fenomeno elettrico 15
Art. 17 Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto 16
Art. 18 Eventi atmosferici 16
Art. 19 Eventi sociopolitici o atti vandalici 17
Art. 20 Indennità aggiuntiva a percentuale nella misura del 15% 18
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 21 Anticipo indennizzo 19
Art. 22 Rinuncia alla rivalsa 19
Art. 23 Deroga alla regola proporzionale 19
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A 19
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE A 19
SETTORE B - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 24 Oggetto dell’assicurazione 22
Art. 25 Rischi esclusi 22
Art. 26 Difese esterne 23
Art. 27 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie 23
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B 24
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE B 24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
Art. 28 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 25
Art. 29 Ispezione delle cose assicurate 25
Art. 30 Obblighi in caso di sinistro 25
Art. 31 Esagerazione dolosa del danno 25
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno 25
Art. 33 Mandato dei periti 26
Art. 34 Operazioni peritali 26
Art. 35 Determinazione del danno 26
1 di 49
AGRISTART INDICE
Art. 36 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto 28
Art. 37 Recupero delle cose rubate 28
Art. 38 Assicurazione parziale 28
Art. 39 Assicurazione presso diversi assicuratori 28
Art. 40 Limite d’indennizzo 29
Art. 41 Pagamento dell’indennizzo 29
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 42 Oggetto dell’assicurazione 30
Art. 43 Qualifica di terzi 33
Art. 44 Esclusioni 33
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 45 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro 36
Art. 46 Responsabilità civile del capo famiglia 36
Art. 47 Responsabilità civile lavorazioni occasionalmente svolte 37
per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola
Art. 48 Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario 38
di attrezzature e macchinari agricoli
Art. 49 Responsabilità civile del depositario di attrezzature, 38
macchinari agricoli e depositario di bestiame
Art. 50 Responsabilità civile dell’agriturismo 39
Art. 51 Massimali e limiti di risarcimento 42
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 52 Obblighi in caso di sinistro 43
Art. 53 Gestione delle vertenze di danno – spese legali 43
Art. 54 Altre Assicurazioni 43
Art. 55 Dichiarazioni del Contraente 43
Art. 56 Pluralità di Assicurati 43
Art. 57 Inizio e termine delle garanzie 44
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 44
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE C 44
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 46
2 di 49
PREMESSA
AGRISTART
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220251 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle ga- ranzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione.
3 di 49
AGRISTART GLOSSARIO
GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elen- cati ed evidenziati con carattere corsivo, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
AGRITURISMO
Attività di ricezione ed ospitalità effettuata in conformità alla Legge n° 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, esercitata dall’Azienda Agricola e per la quale la stessa è in possesso della relativa autorizzazione, comprese le azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna, nonché organizzazione della caccia.
Sono comprese le attività relative all’organizzazione e l’accompagnamento di attività fisiche, sportive e culturali, la messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, la didattica finalizzata all’iniziazione e alla scoperta delle attività dell’agricoltore e le visite ai luoghi culturali o parchi d’attrazione.
ALLEVAMENTO ZOOTECNICO A CARATTERE NON INDUSTRIALE
Si considera non industriale l’allevamento effettuato con mangimi ottenuti almeno per un quarto dalla coltivazione dei poderi o appezzamenti dell’Azienda Agricola.
ANIMALI DOMESTICI
Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del Premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un Sinistro.
AZIENDA AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fab- bricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BESTIAME
Avicoli, cunicoli, bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell’Assicurato ed allevati per uso personale o per scopi commerciali entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per con- siderare l’Allevamento Zootecnico a carattere non industriale.
5. gli equini da corsa e/o da competizioni sportive.
4. gli animali la cui detenzione non sia consentita dalla normativa vigente in materia;
3. gli animali da pelliccia;
2. gli animali domestici, i cani da caccia;
1. gli animali da cortile;
Non sono compresi:
CUMULI
L’insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di Foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all’aperto nelle aree cortilive, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione
– contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’A- zienda Agricola assicurata; l’Assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato. L’insie-
4 di 49
GLOSSARIO
AGRISTART
me dei beni comprende:
- Mobilio ed arredamento domestico:
- mobili, arredamento, utensili domestici, attrezzi, vestiario, elettrodomestici, viveri e quant’altro di uso comune per la vita domestica e per l’attività di Agriturismo;
- gli Oggetti Pregiati, denaro in contanti, carte valori, titoli di credito, i Preziosi.
– Giacenze:
- prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall’Azienda Agri- cola assicurata in qualunque fase di lavorazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
- le materie prime, le sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari;
- carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto;
- gli alimenti destinati agli animali, imballaggi e scorte.
6. l’uva, i vini, i prodotti alcolici, le olive e l’olio, non per uso personale o domestico.
5. i fertilizzanti e carburanti contenuti nei serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
4. il tabacco;
3. il Foraggio;
gli alberi, i boschi;
2. tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole) a cielo aperto e non, i frutti pendenti,
1. i raccolti (se non dopo che gli stessi siano stati accumulati in luoghi appropriati);
Non sono compresi:
– Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale:
- i macchinari utilizzati per l’attività agricola compresi gli impianti produttivi automa- tizzati;
- gli attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame;
- le apparecchiature, le macchine e i motori elettrici ad uso professionale, i frigo/con- gelatori professionali, i contenitori refrigerati di conservazione del latte, compresi i loro accessori e componenti;
6. gli impianti di biogas ed energia rinnovabile
5. gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici utilizzati in “conto energia”;
4. i contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell’olio;
mente quando sono installate a copertura delle colture;
posito all’interno dei Fabbricati assicurati, gli impianti e le reti antigrandine esclusiva-
3. gli impianti ed apparecchiature per l’irrigazione, fissi e mobili, quando non sono in de-
2. i serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
1. quanto definito alla voce Macchine agricole;
Non sono compresi:
- il mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell’Azienda Agricola.
.
– Apparecchiature informatiche di gestione:
- le apparecchiature (personal computer, video, stampante, modem, scanner, telefax, fotocopiatrici ecc.) utilizzate per l’informatizzazione della gestione amministrativa dell’Azienda Agricola, nonché per uso privato;
- i supporti informatici destinati a dette attrezzature (nastri, dischi, dischetti, cd-rom).
3. regolazione ed alla protezione.
2. misurazione ed al controllo;
1. gestione dei processi produttivi;
Non sono comprese le apparecchiature informatiche destinate alla:
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.
COSE
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
DANNO MATERIALE
Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa.
DANNO IMMATERIALE
Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interru- zione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio.
5 di 49
AGRISTART GLOSSARIO
DIMORA ABITUALE PERMANENTE
Abitazione di proprietà dell’Assicurato o presa da questi in affitto, nella quale l’Assicurato stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l’abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa Polizza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATI
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato costituito da: Fabbricati principali e/o accessori pertinenti l’Azienda Agricola, comprese le opere di fon- dazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti vertica- li, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell’area com- plessiva coperta dei Fabbricati assicurati.
Sono compresi nella voce Fabbricati pertinenti l’Azienda Agricola:
- gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili), costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell’area complessiva dei Fabbricati assicurati e non;
- Porticato/Tettoia, Fabbricati aperti da uno o più lati;
- impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell’edificio in quanto tale; antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei Fabbricati assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in “conto energia”, insegne pubblicitarie fissate agli edifici;
- pavimentazioni all’aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
- opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essiccatoi, frantoi, cabine elettriche;
- imposte, persiane, finestre, vetri, Lastre, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura;
- recinzioni e mura di cinta.
Ai fini della classificazione del rischio, i Fabbricati sono ascrivibili alla tipologia di seguito indicata ed in funzione dell’uso cui sono destinati.
A tale effetto i Fabbricati si considerano distinti tra:
- Tipo “A”:
Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o Agriturismo, uffici e cantine, separati dai
Fabbricati di tipo “B” e “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
- Tipo “B”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di Foraggio (è tollerata la presenza di cumuli di Foraggio per il solo fabbisogno giornaliero), separati dai Fabbricati di tipo “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
Fabbricati di tipo “A” non separati da un fabbricato di tipo “B” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri”;
- Tipo “C”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo con rimessaggio di Foraggio, fienili, molini, frantoi, essic- catoi, cabine elettriche;
Fabbricati di tipo “A” e “B” non separati da un fabbricato di tipo “C” da Muro Pieno o da
3. i Fabbricati in stato di abbandono o comunque non utilizzati nell’esercizio dell’attività
2. i capannoni pressostatici e le tenso-strutture;
1. le serre di qualsiasi tipo ed i tunnel a copertura plastica;
Non sono compresi:
Spazio Vuoto superiore a 5 metri.
agricola.
6 di 49
GLOSSARIO
AGRISTART
FORAGGIO
Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, di proprietà dell’Assicurato quando si trovano nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata e destinati all’alimentazione del Bestiame o ad altri usi accessori (lettiere ecc.).
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’Indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato; se in Polizza sono previsti Limiti d’Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti Limiti d’Xxxxxxxxxx.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati, purché nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata, nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’Azienda Agricola e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’Azienda Agricola ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’Azienda Agricola.
LIMITE D’INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di Sinistro.
MACCHINE AGRICOLE
L’insieme delle Macchine Agricole “semoventi e non” di proprietà dell’Assicurato, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali:
- trattrici agricole a ruote o a cingoli,
- macchine raccoglitrici semoventi,
- moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe,
- macchine operatrici industriali semoventi utilizzate esclusivamente per lavori agricoli pertinenti l’Azienda Agricola,
- carrelli elevatori o caricatori,
- ogni altra macchina operatrice agricola semovente,
- presse/raccoglitrici,
- roto-presse,
- macchine per la lavorazione del terreno,
- seminatrici,
- macchine irroratrici,
- macchine per la distribuzione di fertilizzanti,
- rimorchi e attrezzature agricole,
- ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata, compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro
7 di 49
AGRISTART GLOSSARIO
installazione sia comprovata.
2. gli accessori non previsti dal costruttore;
1. le Macchine Agricole non omologate;
Non sono compresi:
Per Macchine Agricole “semoventi” si intende un macchinario omologato azionato da un motore proprio.
3. le Macchine Agricole in leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di Sinistro.
MURO PIENO
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
OGGETTI PREGIATI
Pellicce e pelletteria pregiata, quadri, sculture, oggetti d’arte o di valore storico non co- stituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insiemi, verranno considerati come un solo oggetto.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PORTICATO/TETTOIA
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PREZIOSI
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concor- renza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante vio- lenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’As- sicurato.
8 di 49
GLOSSARIO
AGRISTART
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fab- bricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scarica- re sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmo- sferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plasti- ca e simili.
VALORE A NUOVO
a) per i Fabbricati la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse carat- teristiche costruttive, escluso il valore dell’area;
b) per tutti gli altri beni: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VALORE COMMERCIALE
Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, al- levati o trasformati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti, se non superiori ai valori di mercato, per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle Cose assicurate e deve quindi corrispon- dere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di Sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VALORE DI RECUPERO
Valore al giorno del Sinistro dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.
VALORE NOMINALE
La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ot- tenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
9 di 49
AGRISTART NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
dell’aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la
ALTRE ASSICURAZIONI
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
ART. 5
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
ART. 6
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contra- ente o la Società può recedere dall’Assicurazione per iscritto mediante lettera raccoman- data, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 8
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
10 di 49
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE AGRISTART
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Con-
ONERI FISCALI
traente.
ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
11 di 49
AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
SETTORE A - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 11
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
b) fulmine;
a) incendio;
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, i Danni mate- riali e diretti causati ai Fabbricati, Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole e Foraggio in conseguenza di:
g) fumo
f) caduta corpi celesti;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
j) urto di veicoli e natanti
i) onda sonica
h) implosione;
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servi- zio, causati ai Fabbricati e Contenuto.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
danni consequenziali
l) i ovvero quelli causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas,
vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
rifacimento di archivi,
m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il
demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare
limite massimo di euro 1.500.00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
n) rottura di Lastre, questa garanzia è prestata con una Franchigia di euro 150,00 con il
limite massimo di euro 1.500,00 per Xxxxxxxx;
documenti, registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese ef- fettivamente sostenute entro il termine di un anno dal Sinistro con il limite del 3% della somma assicurata per il Contenuto con il
o) le spese sostenute per nella più
merci in refrigerazione
massimo di Indennizzo di euro 2.000,00;
tire rifiuti tossici, speciali e/o contenenti amianto, la garanzia è prestata con il limite
Nell’ambito dei limiti indicati e limitatamente le spese sostenute per trattare e smal-
di euro 10.000,00 per Sinistro, fermo quanto previsto dall’art. 40 – Limite d’indennizzo.
limite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il limite massimo
vicina ed idonea discarica autorizzata, i residui del Sinistro; questa garanzia è prestata con il
p) i danni causati alle subiti dai prodotti, trasformati o non, destina-
ti alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell’Azienda Agri- cola assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell’installazione;
- fughe accidentali di gas o liquidi frigorigeni;
- mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai mor- setti terminali di allaccio alla linea principale dell’Ente fornitore di energia elettrica.
La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribu-
Sinistro e Periodo di assicurazione.
una Franchigia di euro 200,00 con il limite massimo di euro 1.000,00 per
maggiore di 6 ore
zione del freddo abbia avuto durata continuativa prestata con
. Questa garanzia è
q) i guasti causati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al Contenuto limitatamente all’Attrezza- tura, impianti e mobilio ad uso professionale situato all’aperto purché nelle aree cortili- ve dell’Azienda Agricola in un raggio massimo di 200 metri dall’edificio principale.
12 di 49
SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, som-
Sono esclusi i danni:
ART. 12 ESCLUSIONI
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmuta-
sabotaggio;
mosse, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o
zioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioat- tività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare; o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che pre- cedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendente- mente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimen- to o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) di smarrimento, di Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
h) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è deter- minato da usura, corrosione o difetti di materiali;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o di- stribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lettera p);
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito com- merciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
k) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo;
l) al Foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
m) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;
n) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
o) da eventi occorsi fuori del luogo descritto nella Polizza, a meno che il cambio di ubica- zione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla Società;
p) ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell’Azienda Agricola assicurata;
q) da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati;
r) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;
s) da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio;
t) agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp.
13 di 49
AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liqui- dare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 13
FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il SETTORE A - Incendio la garanzia è prestata nella forma a Valore Intero, salvo quanto diversamente specificato.
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’In- dennizzo e scoperti:
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati il limite massimo di Indennizzo è pari a euro 15.000,00 con il limite per il singolo oggetto di euro 5.000,00;
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere, il limite massimo di
Indennizzo sarà pari a euro 1.000,00;
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico, il limite massimo di Indennizzo per singolo oggetto è di euro 10.000,00;
- per il Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, il limite massimo di Indennizzo sarà pari a euro 3.000,00;
- per il Foraggio riposto in Cumuli sotto tetto, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%;
- per il Foraggio riposto in Cumuli all’aperto, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 30%;
con uno Sco-
con uno Scoperto del 10%;
- per ogni singola Macchina Agricola la garanzia è prestata
- per il Bestiame, la garanzia è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto
con
perto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le altre specie con il limite massimo d’Indennizzo per singolo capo pari a euro 1.500,00. Limitatamente ai casi di asfissia o intossicazione direttamen- te derivanti da fumo, gas e vapori di cui all’art. 11 punti g) e l), la garanzia è prestata uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le altre specie ed il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e Periodo di assicurazione non potrà essere superiore al 70% del valore assicu- rato.
L’Indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrispo- sti all’Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.
14 di 49
SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unita- mente alla somma assicurata.
ART. 14
RISCHIO LOCATIVO
valore del fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto dell’art.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, i Danni materiali e diretti causati agli eventi in garanzia ai sensi dell’art. 11 - Oggetto dell’Assicu- razione anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
38 – Assicurazione parziale.
ART. 15 RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 11 lettera a) fino a j). L’Assicura- zione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. L’Assicurazione non comprende i danni:
1. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si
così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
cabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualifi-
nei rapporti di cui al punto precedente;
il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante,
affine se con lui convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o
Non sono comunque considerati terzi:
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali pro- mosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria re- sponsabilità senza il consenso della Società.
massimo di euro 100.000,00 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.
mente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite
Limitata-
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
ART. 16
FENOMENO ELETTRICO
tore o il locatore;
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il forni-
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza,
operazioni di collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
limitatamente al Mobilio ed arredamento domestico.
La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i Fabbricati, e Contenuto
15 di 49
AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
e) a linee ad alta tensione.
o non compatibili con il materiale assicurato;
d) aventi per origine l’utilizzazione di pezzi o di accessori non autorizzati dal costruttore
di euro 200,00.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
ART. 17
ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati e Contenuto da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le Cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le Cose medesime;
3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei Fabbricati.
La Società indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. fino a 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demoli- zione e il ripristino di parti del fabbricato.
pari ad euro 2.000,00 per singolo Sinistro e Periodo di assicurazione.
Limite d’indennizzo sarà
di euro 200,00.
detrazione, per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile
previa
salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore.
g) di mancata chiusura dell’afflusso di acqua in un edificio inoccupato per più di 30 giorni,
dentro i locali assicurati;
f) di svuotamento di serbatoi, vasche, cisterne, apparecchi di vaporizzazione installati
corsi d’acqua, sorgenti, fognature e altre canalizzazioni sotterranee;
e) di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti o inondazioni provenienti da estensioni d’acqua,
danni causati dal gelo a installazioni idrauliche interne);
di vetro, canalizzazioni, apparecchi ed installazioni (questa esclusione non riguarda i
denti il Sinistro e le spese necessarie alla riparazione dei tetti, terrazze, finestre, tetti
to oppure con impianto non funzionante da oltre quarantotto ore consecutive prece-
d) da gelo ad impianti fissi installati nel fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamen-
c) alle acque di ruscellamento di viali, giardini, vie pubbliche o private;
cedenti il Sinistro;
scaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive pre-
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di ri-
- da spargimento di acqua e dispersione di gas causati da tubazioni interrate;
b) relativamente ai punti 3. e 4. sopra indicati, sono altresì esclusi i danni:
a) causati da umidità e stillicidio;
non indennizza i danni:
La Società
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto, il
ART. 18
EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai Fabbricati e Contenuto causati da:
1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verifica- tosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
scarico;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
a) causati da:
non indennizza i danni
La Società
16 di 49
SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
500,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
zione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro
previa detra-
9. Foraggio.
rati o semi-interrati;
di appoggio sia ad un’altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali inter-
8. danni da bagnamento alle giacenze verificatisi all’interno dei Fabbricati la cui base
7. Lastre in fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
subite dal tetto o dalle pareti;
6. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni
legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
c) capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di
lastre di vibro-cemento;
in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in
b) fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e orizzontali
a) Porticati/Tettoie comunque costruiti, Fabbricati aperti da uno o più lati;
5. le seguenti strutture e loro contenuti:
esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
4. Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee
toi ed impianti fissi per natura e destinazione;
dell’evento atmosferico sotto tetto dei Fabbricati assicurati, ad eccezione dei serba-
stione, Bestiame, Macchine Agricole e Giacenze, che non si trovassero al momento
zatura impianti e mobilio ad uso professionale, Apparecchiature informatiche di ge-
3. enti all’aperto, cose e beni mobili, come Mobilio ed arredamento domestico, Attrez-
installazioni esterne;
fotovoltaici non installati e non ancorati sopra i tetti, insegne od antenne e consimili
2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, agli impianti
1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b) subiti da:
dei fenomeni di cui sopra;
7. cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito
6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
5. xxxx, neve;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
e Periodo di assicurazione.
non indennizzabile di Euro 1.000,00 e con il limite massimo di euro 15.000,00 per Sinistro
previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 20% con il minimo
A parziale deroga del precedente punto b) comma 5a), e 5b) la garanzia viene estesa ai Porticati/Tettoie, ai Fabbricati aperti da uno o più lati, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
ART. 19
EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI
A parziale deroga dell’art. 12 lettera a) la Società indennizza i Danni materiali e diretti ai
Fabbricati, Contenuto, Foraggio e Macchine Agricole, causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata.
i) avvelenamento di Foraggio e scorte in genere, ad avvelenamento del Bestiame;
granulari;
h) apertura o manomissione di chiusure di serbatoi, silos e contenitori di prodotti liquidi o
g) imbrattamento, pittura o danneggiamenti di carattere estetico;
sione delle loro confezioni;
f) inquinamento, avvelenamento, alterazione dei prodotti, trasformati e non, o manomis-
e) alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
buzione di energia elettrica;
c) interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distri-
b) Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
a) inondazioni, alluvioni, allagamento o frana;
Ferme restando l’esclusioni di cui all’art. 12 la Società non indennizza i danni causati da:
17 di 49
AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
j) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
k) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Relativamente al Foraggio la garanzia è prestata esclusivamente quando lo stesso è posto sotto tetto ai Fabbricati assicurati. Sono pertanto esclusi i Cumuli posti all’aperto.
sicurato.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore as-
Relativamente alle Macchine Agricole e solo per l’Azienda Xxxxxxxx non adibita a Dimora Abituale Permanente, la garanzia è prestata applicando, su ogni singola macchina, uno Scoperto del 20% con il minimo indennizzabile di euro 300,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
ART. 20
INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15%
La Società riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata, un’indennità per le spese aggiuntive, soste- nute e documentate per il proseguimento dell’attività. Si conviene che tale somma assi- curata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai Fabbricati e/o Contenuto se sottoscritti e garantiti in Polizza.
L’Indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.
L’Indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal Sinistro. Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro.
18 di 49
SETTORE A - INCENDIO AGRISTART
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 21
ANTICIPO INDENNIZZO
Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo com- plessivo sia prevedibile in almeno un importo di euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi pre- visti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro.
L’acconto non potrà comunque superare l’importo di euro 250.000,00, qualunque sia
l’ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sini- stro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avan- zamento dei lavori al momento della richiesta.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).
ART. 22
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 23
DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le Cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del Sinistro. Qualora inferiore, il disposto dell’Art. 38 – Assicurazione Parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GARANZIA | DOVE |
Incendio | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINI- STRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. m) | 3% della somma assi- curata sopra il Conte- nuto con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro | ||
Rottura di lastre (art. 11 lett. n) | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione |
19 di 49
AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
Spese per demolizione, sgombero, tra- sporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. o) | 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro | ||||
euro 2.000 limitatamente alle spese per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici/special/contenenti amianto | |||||
Xxxxx in refrigerazione (art. 11 lett. p) | euro 200,00 | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Limiti specifici (art. 13) | Preziosi ed Oggetti pregiati | euro 15.000,00 con il sottolimite di euro 5.000,00 per singolo oggetto | |||
Denaro, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 | ||||
Contenuto – Mobilio e arredamento dome- stico | euro 10.000,00 per singolo oggetto | ||||
Contenuto - Carburan- ti, lubrificanti, combu- stibili | euro 3.000,00 | ||||
Foraggio riposto in cumuli sottotetto | 10% | ||||
Foraggio riposto in cumuli all’aperto | 30% | ||||
Macchine agricole | 10% per singola macchina agricola | ||||
Bestiame | 10% con il minimo di: - euro 250,00 per bovini ed equini; - euro 150,00 per le altre specie. | euro 1.500,00 per singolo capo | |||
limitata- mente ai casi di asfissia o intossica- zione de- rivanti da fumo, gas e vapori | 20% con il minimo di: - euro 250,00 (per bovini ed equini - euro 150,00 (per le altre specie) | 70% del valore assicurato | |||
Garanzie facoltative | |||||
Rischio locativo (art. 14) | somma assicurata in Polizza | ||||
Ricorso terzi (art. 15) | per i soli danni da interruzione/sospen- sione di attività indu- striali, commerciali, agricole o di servizi | euro 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |||
Fenomeno elettrico (art. 16) | 10% con il minimo di euro 200,00 | ||||
Art. 17 | Acqua condotta e gas | 10% con il minimo di euro 200,00 | |||
Spese di ricerca e/o riparazione del guasto | Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
20 di 49
SETTORE A - INCENDIO AGRISTART
Eventi atmo- sferici (art. 18) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assi- curato | ||
limitatamente ai Porticati/Tettoie e ai Fabbricati aperti da uno o più lati | 20% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Eventi so- cio-politici o atti vandalici (art. 19) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assi- curato | ||
limitatamente alle Macchine agricole e solo per l’azienda agricola non adibita a Dimora abituale per- manente | 20% con il minimo di euro 300,00 | 70% del valore assi- curato | ||
Condizioni sempre operanti | ||||
Anticipo indennizzi (art.21) | acconto pari al 50% dell’importo minimo dovuto non oltre la somma di euro 250.000,00 | |||
In caso di sinistro | ||||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d’uso | |||
Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell’art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate | |||
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
21 di 49
AGRISTART SETTORE B - FURTO
SETTORE B – FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 24
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Entro i limiti stabiliti in Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a Dimora Abituale Permanente, la Società indennizzerà i Danni materiali e diretti subiti dall’As- sicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di Contenuto, Bestiame limita- tamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a:
a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’A- zienda Xxxxxxxx assicurata
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili;
3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari me- diante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
- in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
b) Furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro,
ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra;
c) Rapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa;
d) Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, Preziosi e valori, portati indosso dagli stessi.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte;
f) atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati.
a condizione che l’Azienda Xxxxxxxx assicurata sia effica-
La garanzia è estesa al Furto di: Macchine Agricole, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a Dimora Abituale Permanente,
cemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura.
ART. 25
RISCHI ESCLUSI
responsabilità illimitata;
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a
menti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
taminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgi-
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o con-
tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere,
purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
mosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione,
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, som-
Sono esclusi i danni:
22 di 49
SETTORE B - FURTO
AGRISTART
k) in edifici in corso di costruzione;
l) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli
j) commessi dopo l’evacuazione dei locali ordinata da un’Autorità competente;
i) da Furto di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto;
h) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro;
pregiudizi;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali
xxxxx decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
Relativamente a gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclu-
assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le Cose
anche se non coabitanti;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità,
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
accesso ai locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque,
e) commessi o agevolati con xxxx:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liqui- | |
dare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la | |
stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni | |
delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli | |
Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione | |
del terrorismo internazionale. |
irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo.
impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di
ART. 26
DIFESE ESTERNE
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le Cose assicurate siano posti nei Fabbricati conformi a quanto pre- visto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di par- ticolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’inter- no, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
previa detrazione, per singolo Si-
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di Furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2., il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
nistro, di uno Scoperto del 20%.
ART. 27
FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il Settore B – FURTO la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’in- dennizzo e scoperti:
con uno Scoperto del 20% con
specie Bovini con il limite massimo d’Indennizzo per singolo capo pari a euro 1.500,00;
indennizzabile di euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di euro 1.500,00 per la
con uno Scoperto del 10% con il minimo non
10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00;
con uno Scoperto del
- per il Contenuto e le Macchine Agricole la garanzia è prestata
- per il Bestiame, la garanzia è prestata
non potrà essere superiore a euro 1.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
il limite massimo di Indennizzo
con il limite massimo per singolo oggetto di euro 3.000,00;
limite massimo di Indennizzo di euro 15.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione
con il
il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00;
- per il Furto di beni posti all’aperto la garanzia è prestata
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati, il 4% della somma assicurata per il Contenuto
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito
23 di 49
AGRISTART SETTORE B - FURTO
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico - il 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00;
assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per
il limite del 10% del valore
- per i guasti cagionati dai ladri l’Indennizzo non potrà superare
Sinistro e Periodo di assicurazione;
- per i danni da atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione, l’Inden-
ne Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
nizzo non potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchi-
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - FURTO
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GARANZIA | DOVE |
Furto | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHI- GIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Difese esterne (art. 26) | 20% qualora dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiu- sura violati presentino caratteri- stiche inferiori a quelle indicate dal comma 2 dell’art. 26 | ||
Contenuto e Macchine Agricole (art. 27) | 10% con il minimo non indenniz- zabile di euro 500,00 | ||
Bestiame (art. 27) | 10% con il minimo non indenniz- zabile di: - euro 500,00 per la specie Suini ed Equini - euro 1.500,00 per la specie Bovini | euro 1.500,00 per singolo capo | |
Furto di beni posti all’a- perto (art. 27) | 20% con il minimo non indenniz- zabile di euro 1.500,00 | ||
Preziosi ed Oggetti Pregiati (art. 27) | 4% della somma assicu- rata per il Contenuto con il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione con il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo oggetto | ||
Denaro in contanti, carte valori e titoli di credito (art. 27) | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico (art. 27) | 40% della somma assi- curata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00 | ||
Guasti cagionati dai ladri (art. 27) | 10% del valore assicu- rato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Danni da atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estor- sione (art. 27) | 10% del valore assicu- rato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione |
24 di 49
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
AGRISTART
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SETTORI: A– INCENDIO, B – FURTO
ART. 28
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con- fronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 29
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 30
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
mentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo
In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la docu-
che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento
Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore,
obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre
occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli
tità e valore delle Cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese
Società entro 10 giorni dall’accadimento del Sinistro, con riferimento alla qualità, quan-
f) dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato, da fornire alla
alcuna;
del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità
e) conservare e custodire tanto le Cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui
la procedura di ammortamento;
anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese,
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito
dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale
Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del
ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità
c) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso e, comunque,
conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore B – FURTO) da quando ne ha avuto
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5
carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
ART. 31
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara | |
distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae, | |
danneggia o manomette Xxxx salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o | |
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi | |
materiali del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo. |
ART. 32
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o
25 di 49
AGRISTART COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
persona da lui designata; oppure a richiesta delle parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accorda- no sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono deman- date al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà,restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.
ART. 33
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrat- tuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggrava- to il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assi- curato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 30;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu- tazione stabiliti all’art. 35;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 32 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposi- to verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ecce- zione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 34
OPERAZIONI PERITALI
In caso di Sinistro che colpisca uno o più aree pertinenti l’Azienda Agricola, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
ART. 35
DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’at- tribuzione del valore che le Cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
FABBRICATI
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneg- giate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero Indennizzo avrà luogo solo dopo la rico- struzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assi- curatore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo compro- vata forza maggiore. Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’Indennizzo al valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro determi-
26 di 49
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO AGRISTART
nato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del Sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata per i Fabbricati come indicato al punto 1., il deprezzamento di cui al punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa ne- cessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
CONTENUTO
MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità e stato di conservazione deducendo da detti valori il Valore di Recupero.
Per quanto riguarda carte valori, titoli di credito in genere e denaro, in base al loro Valore Nominale.
ATTREZZATURA, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE
In caso di Sinistro totale si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circo- stanza concomitante.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
GIACENZE
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle Cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
BESTIAME
Si stima il valore degli animali in base alla specie, razza, fascia d’età e destinazione d’uso. L’ammontare del danno si determina in base al Valore Commerciale dell’animale al giorno del Sinistro deducendo da detto valore il costo di recupero della carcassa.
MACCHINE AGRICOLE
In caso di Sinistro totale si stima il valore delle Macchine Agricole “semoventi e non” :
- nuove o con meno di un anno di età in base al relativo Valore a Nuovo;
- con più di un anno di età in base al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento della macchina, calcolato ap- plicando al Valore a Nuovo un degrado per vetustà nella misura del 10% per Macchine Agricole semoventi, nella misura del 15% per Macchine Agricole non semoventi, per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell’80%.
Da detti valori verrà dedotto il Valore di Recupero del relitto.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate,
27 di 49
AGRISTART COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
Relativamente ai rimorchi ed attrezzatura si stima il valore in base al costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
FORAGGIO
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, maggiorato delle eventuali spese di trasporto.
ART. 36
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO
Relativamente al Settore B - FURTO, in caso di Sinistro le somme assicurate ed i rela- tivi Limiti d’Indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzio- ne di Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contrat- to, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
ART. 37
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente
deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato in- tegralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscos- so a titolo d’Indennizzo per le Cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recupera- te previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottra- endo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
ART. 38
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte a norma dell’ Art. 35 – Determinazione del danno, risulta che al momento del Sinistro il valore dei beni assicurati (per ciascuna partita considerata se- paratamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del Sinistro.
Questa norma non si applica alle garanzie prestate a Primo Rischio Assoluto.
ART. 39
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 4)
stipulati.
Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contra- ente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
28 di 49
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
AGRISTART
autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicu- ratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 40
LIMITE D’INDENNIZZO
per nessun titolo la Società potrà
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile,
essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 41
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determi- nato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera e), 25 lettera d).
29 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 42
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risar- cimento per danni corporali (morte e lesioni personali), Xxxxx materiali (danni a Cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verifi- catosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
ART. 42.1 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI BENI IMMOBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’Azienda Agricola, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all’irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro).
ART. 42.2 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i lavori ese- guiti in economia, nonché la responsabilità di committenza dell’Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e professionale specifica.
ART. 42.3 - TRATTAMENTI CHIMICI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ri- cevuto l’omologazione dagli Organi competenti, effettuati nell’ambito delle attività dell’A- zienda Agricola.
Per ogni Sinistro con soli Xxxxx materiali verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno
Sinistro e Periodo d’Assicurazione.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per
Sono garantiti anche i Xxxxx materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi.
risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00.
ART. 42.4 - PROPRIETÀ DI ANIMALI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile.
Per ogni Sinistro che riguardi danni a colture e terreni di terzi provocati da animali verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 500,00.
ART. 42.5 - PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO NON A MOTORE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all’Azienda Agricola.
ART. 42.6 - LAVORAZIONI AGRICOLE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di:
- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima mani- polazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore,
- impiego di attrezzature, Macchine Agricole semoventi e relativi motori,
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola.
Sono compresi inoltre i danni:
- ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commercia-
30 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
li, artigianali, agricole o di servizi.
per Sinistro e Periodo di assicurazione.
merciali, “artigianali”, agricole o di servizi un massimo risarcimento di euro 50.000,00
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, com-
25.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
- danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, un massimo risarcimento di euro
un minimo non indennizzabile di euro 500,00 con i seguenti limiti di risarcimento:
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con
ART. 42.7 - PROPRIETÀ, USO E MANUTENZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E SIMILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili in- stallati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
ART. 42.8 - ESISTENZA DI OFFICINE MECCANICHE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell’Azienda Agricola.
ART. 42.9 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicu- rato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi
- escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi: nei limiti del Massimale;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale: nei limiti del Massimale della garanzia Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO.
ART. 42.10 - COMMITTENZA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 44, comma 7;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizio- ne che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx.;
b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
ART. 42.11 - SMERCIO DI GENERI DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa.
ART. 42.12 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’Allevamento non Industriale di Bestiame esercitato nell’am- bito dell’Azienda Agricola, compresa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del Bestiame nei pascoli.
31 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Per ogni Sinistro che riguardi danni ad animali sottoposti a monta verrà applicato uno
Scoperto del 10% del danno risarcibile.
ART. 42.13 - SCAMBIO DI PRESTAZIONI D’OPERA O DI MEZZI (ART. 2139 C.C.)
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni a lui imputabili in qualità di:
- beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera,
- prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.
ART. 42.14 - LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni cor- porali causati a terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l’utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell’Azienda Agricola.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione dell’Azienda Agricola.
ART. 42.15 - VEICOLI UTILIZZATI PER L’AZIENDA
A) CONDOTTI ALL’INSAPUTA DELL’ASSICURATO
Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di ASSICURA- ZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che assicura il veicolo.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispon- dere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l’Assicurato non sia proprietario o locatario.
B) VEICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI (COMMITTENZA EX ART. 2049 C.C.)
L ’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che garantisce il veicolo.
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida.
ART. 42.16 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e bio- combustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti o di proprietà dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per Sini- | |
stro e Periodo d’Assicurazione. | |
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% del |
danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 250,00.
ART. 42.17 - INCENDIO A COSE DI TERZI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i Danni ma- teriali da Incendio derivanti da incendio di Macchine Agricole di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 25.000,00 per Sini- stro e Periodo d’Assicurazione, per ogni Sinistro verrà applicata una franchigia di euro 1.000,00.
Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la garanzia facoltativa del SETTORE A – Incendio Art. 15 - Ricorso Terzi.
ART. 42.18 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI O MERCATI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi verificatesi sia all’interno dell’Azienda Agricola che durante la partecipazio-
32 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
dell’importo di euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicurazione; per ogni Sinistro
Questa garanzia per i soli Xxxxx materiali è prestata fino a concorrenza
ne a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montag- gio degli stand.
verrà applicata una Franchigia di euro 500,00.
ART. 43
limitatamente alle lesioni corporali:
conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in
cui alla lettera a);
xxxx, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministra-
affine, con lui stabilmente convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od
Non sono considerati “terzi”:
QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati “terzi”,
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assi- curato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambi- to del loro incarico professionale.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
L’Assicurazione del SETTORE C – RESPONSABILITA’ CIVILE non comprende i danni:
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a
ART. 44 ESCLUSIONI
dieci ettari;
11) causati dall’esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a
10)da attività di apicoltura se l’Assicurato ha più di venti alveari;
sicurazione;
9) da attività esercitate nei Fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’as-
umidità ed in genere insalubrità dei locali;
accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio,
8) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura
7) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
6) ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni;
5) ai beni sui quali si eseguono lavori;
4) ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati;
avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione;
3) a persone trasportate sulle Macchine Agricole e relativi rimorchi se il trasporto non
2) causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente;
personale dei dipendenti prevista all’ Art. 42.15;
si applica alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e Veicolo
MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non
MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A
settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN
caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7
motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni
33 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
12) conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell’Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della sua professione;
13) conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale; 14)Danni immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e
materiale; Xxxxx immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto;
15) dovuti alla partecipazione dell’Assicurato a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipazione dell’Assicurato ad eventi socio-politici; dovuti all’impiego ed alla detenzione di esplosivi;
16)Xxxxx materiali e Danni immateriali causati: dalla trasmissione di una malattia conta- giosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell’influenza aviaria;
17) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: contaminazione di un Organismo Nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M);
18) subiti dagli animali affidati all’Assicurato, presi in prestito dall’Assicurato o ceduti in noleggio all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione;
19)Xxxxx materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, con- trattuale o meno, con il Contraente o l’Assicurato, mentre agiscano nell’ambito di detta dipendenza;
20)Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l’uso previste dalle norme in tema di:
capacità d’assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d’isola- mento e periodo minimo, quantità espansa;
21) da Furto, da Incendio Esplosione e scoppio verificatisi nei Fabbricati o serre di cui l’As- sicurato debba rispondere, in qualità di proprietario conduttore, affittuario e proprieta- rio non conduttore;
22) derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costitu- iscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola;
23)alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
24)da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall’art. 42.15 - Veicoli utilizzati per l’azienda;
25)a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
26)cagionati a opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
27)di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo;
28)accidentali all’ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed impre- vedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura;
29)verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l’As- sicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati;
30)agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall’Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione);
31) all’esercizio di un’installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio; 32)di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio di
cavalli, ponies, cavalli da traino o l’esercizio di un maneggio di cavalli o ponies;
33)di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio di uno specchio d’acqua per attività nautiche o di divertimento;
34)da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del Sinistro; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro; da trattamenti
34 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
35)subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all’esecuzione dei lavori; ai
to specifico in vigore al momento del Sinistro;
effettuati con l’impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamen-
beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, al presta- tore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura
39)conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza.
all’insaputa dell’Assicurato” e “veicolo personale dei dipendenti”;
dipendenti; queste esclusioni si applicano solo alla responsabilità per veicoli “condotti
38)le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei
esplosivi;
37)dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall’impiego di
apparecchi di navigazione aerea;
36)dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi; dall’utilizzo di
e macchinari effettuata a beneficio dell’Assicurato;
genere.
tura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchia-
sibili;
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono acces-
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
al fine di compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato
rio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionato-
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liqui- | |
dare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la | |
stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni | |
delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli | |
Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione | |
del terrorismo internazionale. |
35 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unita- mente al Massimale assicurato.
ART. 45
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invali- dità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del
D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.
L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.
a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in
L’Assicurazione è operante
regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro.
purché in regola con gli obblighi
Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assi- curato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole,
tanti legali dell’Assicurato.
dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresen-
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento
sentanti legali dell’Assicurato;
a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappre-
2. per le malattie professionali conseguenti:
professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia
La garanzia non vale:
stesso.
dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità
Il Massimale per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
ne della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazio-
d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
c) detenzione o impiego di esplosivi;
b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di
3. per le malattie professionali ed i danni derivanti da :
ART. 46
a tenere indenne l’Assicurato entro i limiti del Massimale
Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. La Società si obbliga
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni per- sonali), Xxxxx materiali (danneggiamenti a Cose o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere:
36 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
- in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia;
- in qualità di conduttore dell’immobile abitato;
- per la pratica di sport a livello amatoriale;
- in qualità di proprietario di animali domestici;
- per l’uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratte- ristiche simili;
La garanzia non vale per fatti:
- per l’uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi.
1. connessi alla pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei, 2. connessi alla pratica di caccia, così come il trasporto o utilizzo di armi;
rio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionato-
4. coperti dalla garanzia RCT/RCO.
dall’Assicurato o dal proprio nucleo familiare;
3. connessi con l’esercizio di attività professionali ed attività comunque retribuite svolte
ART. 47
entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza
Marino, Stato della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San
RESPONSABILITÀ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL’AZIENDA AGRICOLA
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicura-
to, , di quanto egli sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione della propria Azienda Agricola.
La garanzia non vale per:
1. i danni causati:
a) dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi;
b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del Sinistro;
c) dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
d) dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
e) dall’inefficacia dei prodotti utilizzati o mancato risultato dei lavori realizzati dall’As- sicurato;
f) dalla non esecuzione totale o parziale dei lavori qualunque ne sia il motivo;
g) dall’impiego di esplosivi;
h) dal mancato rispetto da parte dell’Assicurato dei preventivi per i quali si è impegna- to o per i ritardi di esecuzione dei lavori;
i) dall’obbligo per l’Assicurato:
- di rimpiazzare o di rimborsare i lavori mal eseguiti;
- di ridurre il prezzo per lavori mal eseguiti;
j) da un’attività di riproduzione, con eccezione della stazione di monta naturale;
2. le richieste di risarcimento avanzate dai beneficiari dei lavori quando sono fondate sul fatto che quei lavori:
a) non possedevano le qualità annunciate;
b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
3. i danni dovuti ad un fatto o ad un avvenimento del quale l’Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
4. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non diret- tamente derivategli dalla legge;
5. i danni conseguenti a diagnosi, trattamenti, interventi di medicina veterinaria;
6. i danni subiti dagli animali affidati in deposito all’Assicurato a gruppi o a lotti per l’alle- vamento, l’ingrasso o la riproduzione;
7. i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico quando l’Assicurato non è titolare del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro;
8. i danni causati dal mancato rispetto della normativa vigente in tema di spandimento di letame o di concimi agricoli.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00.
37 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 48
Marino, Stato della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AFFITTUARIO O CONSEGNATARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i Danni materiali, e per i Danni im- materiali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell’utilizzo di detti beni.
un minimo non indennizzabile di euro 500,00.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con
prima della riparazione definitiva.
8) dovuti al mantenimento o alla rimessa in funzionamento di attrezzature danneggiate
danni sono la conseguenza di un Sinistro che ha colpito l’attrezzatura nel suo insieme;
7) subiti dalle parti che necessitano di una sostituzione periodica, salvo il caso in cui questi
ossidazione;
6) dovuti ad usura, deterioramento progressivo, ruggine, corrosione, umidità, condensa o
5) conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanico;
4) verificatisi per atti di vandalismo o di sabotaggio;
3) dovuti a vizio proprio della cosa;
2) subiti da Xxxxx o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
1) subiti da veicoli terrestri a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria;
La garanzia non vale per i danni:
ART. 49
entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza
Marino, Stato della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRI- COLI E DEPOSITARIO DI BESTIAME
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
e) prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
8) le conseguenze del Furto, del tentativo di Furto o della scomparsa degli animali affidati;
d) a seguito di fenomeni atmosferici o di caduta del fulmine;
c) a seguito di maltrattamento fisico degli animali;
b) per i danni da produzione dei quali è destinata in tutto o in parte all’Assicurato
a) affidati all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, ingrasso e riproduzione;
7) subiti dagli animali:
c) da trasmissione della febbre aftosa;
contagiose;
b) da mancato rispetto del regolamento di polizia veterinaria relativo alle malattie ritenute
polizia veterinaria;
a) da trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalla vigente normativa di
xxxx la custodia;
6) subiti dalle attrezzature nel corso del loro trasporto e prima o dopo che sia stata trasfe-
5) concernenti animali o raccolti;
4) dovuti a vizio proprio del materiale;
3) da Furto o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
2) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, roulottes, caravans ed imbarcazioni;
1) dovuti a qualsiasi impegno contrattuale aggravante la responsabilità dell’Assicurato;
La garanzia non vale per i danni:
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al Bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall’Assicurato.
;
12) da Furto o tentativo di Furto dei prodotti conferiti;
11) causati ai prodotti conferiti durante il loro trasporto, comprese le fasi di carico e scarico;
10)subiti dai cavalli affidati al fine di allevamento, dressage, divertimento e competizione;
di un maneggio di cavalli o di ponies;
9) dovuti all’esercizio di un’attività di noleggio di cavalli, di ponies, di traino o all’esercizio
38 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
un minimo non indennizzabile di euro 500,00.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con
sicurato o di ogni altra persona convivente con l’Assicurato.
15) dovuti ad atti di vandalismo o di sabotaggio commessi da o con la complicità dell’As-
derivategli dalla legge;
14)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente
13) dovuti a vizi propri della cosa, a imballaggi o confezioni difettosi;
ART. 50
Polizza
Marino, Stato della Città del Vaticano.
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGRITURISMO
entro i limiti del Massimale stabilito in
La Società
, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
1) in qualità di esercente l’attività agrituristica nell’Azienda Agricola assicurata;
2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro:
- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l’assicurazione,
TÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO di cui al SETTORE C)
legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia RESPONSABILI-
al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di
la garanzia è operante a condizione che
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124,
1. nell’ambito dell’attività di affitta camere, ristorazione o di gestione di alloggi ammobi- liati, in qualità di depositario in base agli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile per i danni da Furto o danneggiamento di:
- vestiti, bagagli ed oggetti diversi appartenenti ai clienti o che si trovano nel com- plesso agrituristico,
sosta in un garage o parcheggio ad uso esclusivo del complesso agrituristico,
a condizione che i veicoli siano in
- veicoli appartenenti ai clienti e loro contenuto,
2. a seguito dei danni da intossicazione ed avvelenamento causati alla clientela e pro- vocati dall’assunzione di bevande o prodotti alimentari serviti dall’Assicurato durante i pasti, forniti da distributori automatici installati nei locali dell’azienda agrituristica o somministrati nel corso di degustazioni in azienda,
3. in conseguenza della vendita effettuata nell’ambito dell’attività agrituristica di prodotti, alimentari e non, e per i quali l’Assicurato riveste, secondo la legge vigente, la qualifica di “produttore”, per vizio o difettosità di prodotti venduti dovuti ad una omissione, errore o negligenza durante tutte le operazioni relative alla loro progettazione, esecu- zione, fabbricazione, confezione, immagazzinamento, distribuzione ed alle istruzioni d’impiego e precauzionali,
4. in conseguenza dello svolgimento di attività sportive e ricreative, effettuato nell’ambito delle attività agrituristiche,
5. in qualità di depositario, remunerato o non, di roulotte, autocaravan o imbarcazioni, soggetti o meno all’assicurazione obbligatoria, presi in deposito dall’Assicurato ai sensi dell’art. 1766 codice civile per i:
- Danni Corporali (morte e lesioni personali),
- Danni materiali (danneggiamenti a Cose o animali), involontariamente arrecati a terzi compresi i clienti e causati:
a) da un suo atto personale o di persone di cui l’Assicurato è civilmente responsabile,
b) da beni mobili o beni immobili di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia ed utilizzati per i bisogni dell’attività agrituristica,
c) da animali di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia.
ART. 50.1 - INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI
La Società, se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale
39 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo.
ART. 50.2 - ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto.
mento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le
sempre che il tratta-
L’Assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elabo- razione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03,
non indennizzabile di euro 1.000,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo di assicu- razione e previa applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo
Tale garanzia è prestata salvo quanto previsto dall’art. 44 – ESCLUSIONI punto 40.
ART. 50.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi per quanto riguarda la responsabilità legata all’attività agrituristica in genere: 1. i Xxxxx materiali dovuti ad Incendio, Esplosione, azione dell’acqua quando questi eventi hanno origine nell’edificio di cui l’Assicurato è proprietario, locatario od occupante a
qualsiasi titolo;
2. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia o la disponibilità d’uso;
3. le malattie professionali e quelle insorte a seguito di violazioni deliberate da parte dell’Assicurato delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
4. la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato;
5. i danni causati da ogni veicolo terrestre a motore soggetto all’assicurazione obbligatoria;
6. i danni dovuti a violazione deliberata di norme particolari riguardanti la sicurezza e l’igiene:
a) quando ciò costituisce un fatto grave derivante da un’azione o omissione volontaria, mal- grado fosse noto all’ autore il pericolo, senza che sussista alcuna causa giustificativa,
b) quando tale violazione era nota o non poteva essere ignorata dal rappresentante legale dell’azienda.
Per quanto riguarda la responsabilità legata ai danni all’ambiente:
7. i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine ancorché connessi all’inqui- namento di elementi naturali quali l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora, la cui dispo- nibilità è pubblica;
8. i pagamenti imposti all’Assicurato in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del Sinistro, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazio- ne conseguente a danni rientranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
9. i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell’Assicurato;
10. i danni che sono diretta conseguenza di un Incendio o Esplosione insorti all’interno dei beni dell’Assicurato;
11. i Danni materiali causati o aggravati dal cattivo stato, dalla insufficiente o errata ma- nutenzione delle installazioni nel caso in cui questa insufficienza, questo cattivo stato, questa errata manutenzione erano conosciuti o non potevano essere ignorati dall’Assi- curato o, se l’Assicurato non è una persona fisica, dalla direzione dell’azienda;
12. i danni legati ad operazione di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell’amianto;
13. i danni la cui eventualità non poteva essere prevista allo stato delle conoscenze scien- tifiche e tecniche in vigore al momento del Sinistro.
Per quanto riguarda l’attività di affitta camere, ristorazione, campeggio:
14. i danni da Furto o danneggiamento di oggetti di valore, denaro contante, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, titoli di credito, portati dai clienti quando non sono stati de- positati in cassaforte;
15. i danni da Furto o smarrimento di Animali domestici o d’attrazione che accompagnano i clienti;
16. i danni da Furto o danneggiamento di veicoli, caravan, tende, bagagli, vestiario ed oggetti vari appartenenti ai clienti alloggiati su un terreno adibito a campeggio o sosta di caravan;
17. i danni dovuti al mancato rispetto delle norme in vigore al momento del Sinistro in tema di localizzazione, densità ed attrezzature previste per l’esercizio di terreni adibiti a campeggio ed a sosta di caravan.
40 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
Per quanto riguarda la responsabilità legata alla vendita di prodotti:
18. i danni subiti dai prodotti stessi;
19. i danni manifestatisi prima della vendita del prodotto;
20.i danni dovuti ad un fatto o ad un evento di cui l’Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
21. i danni manifestatisi dopo la vendita di animali vivi;
22.i danni relativi all’obbligo per l’Assicurato:
a) di sostituire o rimborsare i prodotti venduti,
b) di ridurre il prezzo,
c) di sostenere spese per il ritiro e la distruzione,
d) di sostenere spese di riparazione, rettifica ed adattamento;
23.i danni causati dall’Assicurato con l’accettazione di una valida clausola di esonero di responsabilità o nel caso di rinuncia, anche se parziale, di rivalsa nei confronti dei forni- tori;
24.i danni dovuti al mancato rispetto da parte dell’Assicurato di preventivi per i quali si era impegnato o di termini di consegna in materia di vendita dei prodotti.
Per quanto riguarda la responsabilità legata alle attività sportive e ricreative: 00.xx pratica di ogni sport a titolo non amatoriale e delle relative prove;
00.xx pratica di uno sport quando la responsabilità dell’Assicurato è garantita da un con- tratto d’assicurazione legato ad una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Uf- ficiale;
27. la pratica della caccia, immersioni subacquee, speleologia, sport aerei e di combatti- mento;
28.i danni causati dall’inosservanza di leggi, regolamenti ed usi ai quali l’Assicurato si deve attenere nell’esercizio della sua attività per rispondere all’obbligo di sicurezza dei beni e delle persone come ad esempio:
a) fare ricorso a persone qualificate o diplomate in virtù di norme in vigore,
b) sorvegliare sulla qualità degli arnesi forniti, rispettare le norme di utilizzazione degli attrezzi e degli impianti,
c) sorvegliare sul rispetto delle condizioni organizzative e pratiche delle attività proposte,
d) imporre l’impiego dei sistemi di protezione obbligatori;
29.i danni dovuti alla partecipazione in qualità di concorrente o di organizzatore a compe- tizioni sportive che comportano l’impiego di veicoli a motore di ogni genere;
30.i danni dovuti a mancanza di manutenzione, a mancati interventi di riparazione indi- spensabili, a vetustà o ad usura del materiale o delle installazioni alle quali l’Assicurato non ha posto rimedio;
31. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia e la disponibilità d’uso.
Per quanto riguarda la responsabilità in qualità di depositario:
32.i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non diret- tamente derivatagli dalla legge;
33.le conseguenze del Furto o del tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità di persone assicurate;
34.i danni dovuti a vizio proprio del bene e del loro confezionamento;
35.i danni subiti dagli animali o dai raccolti;
36.i danni subiti dai beni durante il loro trasporto e prima o dopo che sia stata effettuata la consegna o la restituzione.
genere.
tura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchia-
sibili;
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono acces-
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
al fine di compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato
rio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionato-
stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni
dare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liqui-
41 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 51
MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
- per Danni materiali (danni a Cose o animali) ed immateriali anche se subiti da più
- per ogni persona che abbia subito danni corporali (morte o lesioni personali),
- per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato danni,
rispettivamente:
L’Assicurazione si intende prestata sino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza, che rappresentano l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese
persone. Eventuali limiti massimi di risarcimento previsti per determinate garanzie non si intendono in aggiunta ai suddetti Massimali ma rappresentano l’obbligazione massima della Società per la singola garanzia interessata e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.
Quando la garanzia è operante per una pluralità di assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta unico per ogni Sinistro, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati. In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti indicati in Polizza.
Limitatamente all’Art. 50 - Responsabilità Civile dell’Agriturismo per i danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all’Assicurato, il limite massimo di risarcimento per Sinistro e per cliente è pari al 10% del Massimale previsto per Danni materiali. Relativamente ai danni subiti da Oggetti Pregiati e Preziosi portati dai clienti, e non consegnati all’Assicurato, il risarcimento non potrà superare il limite di euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato.
42 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 52
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a trasmetterli alla Società.
in corso procedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed
quando sia
za
trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la verten-
o dall’INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge,
pendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai di-
dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro;
domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e
deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il
caduti ai dipendenti dell’Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia
mortale di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali ac-
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è
tie Professionali) l’Assicurato deve:
b) Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malat-
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Società lo richiede, per un componimento amichevole;
lativi al Sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari re-
all’assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale
deve:
a) Agli effetti dell’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’Assicurato
. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato o la malattia professionale insorta;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 53
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
il danno cui si riferisce la domanda.
entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non ricono- sce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 54
ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente Assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme.
ART. 55
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Nel caso in cui le dichiarazioni relative ai parametri di rischio per la garanzia di Respon- sabilità Civile dovessero variare nel corso del contratto, la Società non applicherà quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile a condizione che detta variazione non discosti della percentuale del 10%.
ART. 56
PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di Xxxxxxxx che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i Massimali previsti in
Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
43 di 49
AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 57
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
ART. 58
ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei, salvo quanto diver- samente specificato.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
R.C. del capofamiglia | Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi Europei |
In tutte le altre ipotesi | Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINI- STRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Trattamenti chimici (art. 42.3) | per ogni sini- stro con soli danni mate- riali: 10% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Proprietà di animali (art. 42.4) | per i soli danni a colture e terreni provocati da animali | 10% con il minimo di euro 500,00 | ||
Lavorazioni agricole (art. 42.6) | 10% con il minimo di euro 500,00 | danni da interru- zioni/sospensioni di attività com- merciali, indu- striali, agricole o di servizi: euro 50.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | danni a condutture ed impianti sotterranei: euro 25.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | |
Allevamento zootecnico (art. 42.12) | per i soli danni ad animali sotto- posti a monta | 10% | ||
Produzione e cessione di bio-e- nergia e bio-combustibili (art. 42.16) | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Incendio a cose di terzi (art. 42.17) | euro 1.000,00 | euro 25.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati (art. 42.18) | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Garanzie facoltative | ||||
Responsabilità civile verso presta- tori di lavoro (art. 45) | massimale | |||
Responsabilità civile del capo famiglia (art. 46) | massimale |
44 di 49
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE AGRISTART
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola (art. 47) | 10% con un minimo non indennizza- bile di euro 500,00 | massimo risarcimento indica- to in Polizza | |
Responsabilità civile dell’affittua- rio o consegnatario di attrezzatu- re e macchinari agricoli (art. 48) | 10% con un minimo non indennizza- bile di euro 500,00 | massimo risarcimento indica- to in Polizza | |
Responsabilità civile del deposi- tario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame (art. 49) | 10% con un minimo non indennizza- bile di euro 500,00 | massimo risarcimento indica- to in Polizza | |
Responsabilità civile dell’agrituri- smo (art. 50) | massimale stabilito in Polizza - limitatamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all’Assicurato: 10% del massimale previsto per Danni materiali | ||
Errato trattamento dati personali (art. 50.2) | 10% con il minimo non indennizza- bile di euro 1.000,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Xxxxx subiti da oggetti pregiati e preziosi portati dai clienti e non consegnati all’Assicurato (art. 51) | euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato |
45 di 49
AGRISTART ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
ART. 1341
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei con- fronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contrat- to o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente deca- denze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342
CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1882 NOZIONE
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
ART. 1888
PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’ori- ginale.
ART. 1891
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicura- to, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espres- so consenso dell’assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]
ART. 1892
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi- curatore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizio- ni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraen- te di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
46 di 49
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE AGRISTART
ART. 1893
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contrat- to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore,o prima che questi abbia dichiarato dì recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894
ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesat- tezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assi- curatore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
ART. 1896
CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento po- steriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
ART. 1897
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicu- rato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo cono- scenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’as- sicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
47 di 49
AGRISTART ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicu- ratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
ART. 1905
LIMITI DEL RISARCIMENTO
L’assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno soffer- to dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.
ART. 1907
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicura- tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamen- te riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1911 COASSICURAZIONE
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pa- gamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
ART. 1913
AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a conclu- dere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del con- tratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART 1914
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore. in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro am- montare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconside- ratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser-
48 di 49
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE AGRISTART
xxxxxxx non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie all’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’as- sicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione dei pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro- gazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2043
RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
ART. 2952
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione [c.c. 1917]. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del dan- neggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassi- curatore per il pagamento dell’indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].
49 di 49
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg