Nuovi Orizzonti
Nuovi Orizzonti
Prodotto d’investimento assicurativo
Contratto multiramo: unit linked, rivalutabile e di puro rischio
Set informativo Edizione luglio 2022
Tariffa 88M 03
Il presente Set informativo che, oltre ai Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) delle opzioni di investimento che si intende selezionare, è composto da:
a) DIP aggiuntivo IBIP;
b) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
c) proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx - Direzione Generale e uffici Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e Registro Imprese di Milano - n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
Servizio Clienti
Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto
Retro di copertina
Assicurazione sulla vita unit linked e con partecipazione agli utili
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: Allianz S.p.A.
Data di aggiornamento: 29/07/2022
Prodotto: Nuovi Orizzonti
Contratto multiramo (Ramo I e Xxxx XXX)
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del Prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione è: - Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania) - Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Recapito telefonico: 000.00.00.00 - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n° 1.00152. |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.017 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro. Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.804 milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 225%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Quali sono le prestazioni? |
Nuovi Orizzonti è un contratto di assicurazione sulla vita derivante dalla combinazione di tre componenti: la prima componente è di investimento assicurativo di tipo unit linked, la seconda componente è di investimento assicurativo con partecipazione agli utili e la terza componente è di copertura assicurativa di puro rischio. La prestazione assicurativa è determinata in ragione della percentuale di premio destinata in ciascuna delle singole componenti. Per la parte investita nei fondi interni/OICR il contratto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento di una prestazione di capitale che potrebbe essere inferiore ai premi investiti. L’investimento nella Gestione separata è possibile solo attivando un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti: solo i premi del piano di accumulo del capitale (detti anche premi PAC) possono essere investiti nella Gestione separata. PRESTAZIONE PRINCIPALE PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento ai Beneficiari di un capitale che: • per la parte investita nei fondi interni/OICR è pari al controvalore delle quote dei fondi scelti dal Contraente assegnate al contatto. Il suddetto capitale, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto (periodo di Carenza), viene maggiorato del 10% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 45 anni, del 5% se ha un’età compresa tra 45 e 54 anni, del 2% se ha un’età compresa tra 55 e 64 anni, del 1% se ha un’età compresa tra 65 e 74 anni, dello 0,5% se ha un’età compresa tra 75 e 80 anni ed infine dello 0,1% se ha più di 80 anni, con un tetto massimo di maggiorazione di 50.000,00 euro. In tutti i casi è considerata l’età dell’Assicurato in anni interi; • per la parte investita nella Gestione separata, è pari al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso e agli eventuali premi PAC investiti successivamente, il tutto rivalutato fino alla data del decesso in base all’ultima misura annua di rivalutazione attribuita al contratto; |
• per la parte destinata alla copertura caso morte (facoltativa), sempreché il decesso dell’Assicurato avvenga durante il periodo di copertura, è pari al capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella proposta di appendice di polizza e nell’appendice stessa. L’emissione della copertura caso morte (facoltativa) avviene sempre tramite appendice di polizza in quanto viene sempre emessa per prima la polizza d’investimento assicurativo. PRESTAZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE RADDOPPIO O TRIPLICAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO O INCIDENTE STRADALE Per la parte destinata alla copertura caso morte è possibile abbinare una garanzia complementare che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di copertura dovuto a infortunio o incidente stradale, il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella proposta di appendice di polizza. OPZIONI CONTRATTUALI DEFENDER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Defender che prevede che, nel caso venga registrata una perdita del Capitale investito nei fondi interni o del controvalore delle quote dei fondi interni rilevato al momento dell’attivazione pari o superiore al 10%, 15% o 20% (a seconda della scelta fatta dal Contraente), il controvalore delle quote dei fondi interni verrà automaticamente trasferito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente il primo giovedì successivo alla data di rilevazione della perdita, senza applicazione di alcun costo. L’opzione Defender rimane attiva anche successivamente allo Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente. A seguito dello Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, si attiva automaticamente l’Investimento programmato di cui al paragrafo successivo. In particolare, a partire dal secondo mese successivo a quello in cui si è verificato lo Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, l’8%, il 6% o il 4% (8% se non era già attivo l’Investimento programmato, la percentuale scelta dal Contraente per l’Investimento programmato se lo stesso era già attivo) del controvalore delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente verrà nuovamente trasferito nei fondi interni. INVESTIMENTO PROGRAMMATO L’Investimento programmato si attiva automaticamente non appena il Contraente versa un premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente (premio unico, premio aggiuntivo o premio PAC) oppure, se ha attivato l’opzione Defender di cui al precedente paragrafo, nel momento in cui scatta lo Switch automatico dai fondi interni all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente. L’Investimento programmato prevede che l’8%, il 6% o il 4% (a seconda della scelta fatta dal Contraente) del controvalore delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente venga trasferito il primo giovedì di ogni mese nei fondi interni scelti dal Contraente per l’Investimento programmato. L’Impresa trattiene un costo percentuale dello 0,50% su ogni importo trasferito con l’Investimento programmato. OPZIONE DI RENDITA Xxxxx restando i termini previsti per l’esercizio del diritto di riscatto, dalla 5° ricorrenza annuale del contratto il Contraente può chiedere all’Impresa la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita, in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita, ed infine in una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell’Assicurato e quella di un altro soggetto assicurato, pagabile fino al decesso dell’Assicurato e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l’altro soggetto. OPZIONE CEDOLA In qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, il Contraente può richiedere che la rivalutazione del Capitale investito nella Gestione separata VITARIV venga liquidata sotto forma di cedola. L’opzione avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all’Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza di rivalutazione. In caso contrario, l’opzione avrà effetto dal secondo 1° gennaio successivo alla data di richiesta. La tempistica sopra indicata verrà osservata anche per la richiesta di disattivazione dell’opzione. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il Regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi interni. L’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente è un comparto di PIMCO Select Funds plc, il cui Prospetto è pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx.xx. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non sono assicurabili i soggetti, che alla Decorrenza del contratto, abbiano un’Età computabile inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni. In caso di attivazione della copertura caso morte, l’Età computabile dell’Assicurato all’inizio della copertura deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza della copertura, non superiore a 80 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
In caso di attivazione della copertura caso morte, qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti all’Impresa, non viene applicato il periodo di Carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. |
Qualora l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari, è previsto un periodo di Carenza di 6 mesi, che decorrono dalla data di attivazione della copertura caso morte, durante il quale l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita, al verificarsi dell’evento assicurato, a restituire il premio versato.
Il periodo di Carenza si estende a 5 anni dalla data di attivazione della copertura caso morte qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). Nello specifico, qualora l’Assicurato non si sia sottoposto a visita medica ed il decesso avvenga entro i primi 5 anni dalla data di attivazione della copertura caso morte e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato della copertura caso morte non sarà corrisposto. In suo luogo, qualora la copertura caso morte risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari ai premi annui versati al netto delle eventuali imposte relative alla copertura complementare.
Per i contratti con capitale assicurato superiore a 300.000,00 euro, l’Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura caso morte è immediatamente operante.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: per l’erogazione della prestazione dovrai preventivamente inviare all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e a permetterci di individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione contenente gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto unitamente alla copia fronte/retro di un valido documento di identità, e alla documentazione attestante i poteri di firma e di rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale, deve sempre pervenire in originale e dev’essere sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale. La richiesta di liquidazione potrà essere presentata presso l’Agenzia che gestisce il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo riferimento alla polizza. È, altresì, consentito l’invio della documentazione a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In caso di esercizio dell’opzione cedola, puoi modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In questo caso, il pagamento della cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuato a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della comunicazione, a condizione che la stessa pervenga con un preavviso di almeno 30 giorni. La documentazione da consegnare in caso di decesso dell’Assicurato è: • copia del certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attivata la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. In caso di Riscatto, totale o parziale, o di esercizio dell’opzione cedola, l’Impresa si riserva di richiedere: • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso) sia minore di età o incapace, sarà necessario l’invio della copia del Decreto del Giudice Tutelare. |
Prescrizione: ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso di fonda. Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, facendo riferimento anche a quanto previsto dalla normativa in materia di rapporti dormienti, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (quali obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). |
Erogazione della prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’impresa, per quanto riguarda il pagamento in caso di decesso dell’Assicurato, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore). Per quanto riguarda il pagamento delle cedole annue, il termine di 30 giorni decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Nuovi Orizzonti è un contratto di assicurazione sulla vita che può essere perfezionato sia con il pagamento di un premio unico che con l’attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti. Successivamente hai la possibilità di versare premi aggiuntivi, di attivare un piano di accumulo del capitale a premi ricorrenti o di attivare la copertura caso morte a premio annuo. Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi sono destinati ad essere investiti nei fondi interni/OICR, il piano di accumulo del capitale (PAC) è destinato ad essere investito sia nei fondi interni/OICR che nella Gestione separata mentre il premio annuo è destinato alla copertura caso morte. L’importo minimo del premio unico iniziale è di 1.200,00 euro mentre quello massimo è di 500.000,00 euro. L’importo minimo del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrente è di 100,00 euro al mese (1.200,00 euro all’anno) mentre quello massimo è di 2.000,00 euro al mese. Gli eventuali premi ricorrenti versati successivamente al decesso dell’Assicurato saranno restituiti al Contraente, il piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti è disattivabile e modificabile in qualsiasi momento. Puoi versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, a condizione che l’importo di ogni singolo premio aggiuntivo sia almeno pari a 500,00 euro e l’importo complessivo dei premi aggiuntivi versati nello stesso anno solare non sia superiore a 500.000,00. Puoi attivare la copertura caso morte a premio annuo in qualsiasi momento, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, a condizione che il capitale assicurato della copertura caso morte non sia inferiore a 25.000,00 euro. Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte ed alle sue abitudini di vita. Il premio annuo della copertura caso morte può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali, da pagarsi rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di decorrenza della copertura caso morte. Potrai pagare il premio con le seguenti: • assegno bancario non trasferibile, intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.; • bonifico bancario intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.; • bollettino postale; • carta di debito/credito; • SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti o di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo della copertura caso morte; • reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette. |
Rimborso | In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che in caso di recesso, per la parte investita nei fondi interni/OICR, sarà al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento. |
Sconti | L’intermediario può applicare sconti sui caricamenti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto è a vita intera. In caso di attivazione della copertura caso morte, la durata della stessa non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 30 anni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate ti verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente: • per la parte investita nei fondi interni/OICR, il controvalore delle quote attribuite al contratto, aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo e dell’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, l’Impresa rimborsa al Contraente il premio versato nei fondi interni/OICR, pari al premio investito aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo; • per la parte investita nella Gestione separata, il premio versato nella Gestione separata. |
Risoluzione | Nel caso di attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) e successiva sospensione del pagamento dei premio ricorrenti, il contratto non si risolve in quanto le prestazioni assicurate continuano ad essere collegate al valore delle quote dei fondi interni/OICR scelti dal Contraente. In caso di attivazione della copertura caso morte e successiva sospensione del pagamento del premio annuo, la copertura caso morte si risolve trascorsi 30 giorni dalla data pattuita per il pagamento del premio annuo o della rata di premio annuo con perdita dei premi annui già versati. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto riconosce al Contraente la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere sia il riscatto totale che parziale. Infatti, il Contraente, per la parte investita nei fondi interni/OICR, può esercitare il diritto di riscatto già a partire dalla scadenza del periodo di 30 giorni, successivo alla conclusione del contratto, concesso per l’esercizio del diritto di ripensamento, con applicazione di un costo per riscatto di 50 euro. Per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata, può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata, con applicazione di un costo per riscatto pari al 3%, 2%, 1% o 0% e un costo aggiuntivo per riscatto pari all’1% o 0%, a seconda del numero di anni trascorsi dalla data di versamento del premio. Non è invece prevista alcun costo per riscatto o costo aggiuntivo per riscatto in caso di riscatto al 10° anno dal versamento del primo premio PAC nella Gestione separata e successivamente ogni 5 anni. Per la parte destinata alla copertura caso morte, invece, il diritto di riscatto non può essere esercitato. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei fondi scelti (per la parte investita nei fondi interni/OICR) e al capitale rivalutato (per la parte investita nella Gestione separata) al netto del costo per riscatto e del costo aggiuntivo del riscatto sopra riportato e delle imposte. Il riscatto parziale dai fondi interni/OICR o dalla Gestione separata può essere esercitato con le stesse modalità del riscatto totale. Il Contraente dovrà soltanto specificare l’ammontare del capitale che intende riscattare dai fondi interni/OICR e quello che intende riscattare dalla Gestione separata. È possibile riscattare parzialmente il capitale solo dai fondi interni/OICR oppure solo dalla Gestione separata. Per la parte investita nei fondi interni/OICR, il riscatto parziale è possibile a condizione che le quote riscattate complessivamente abbiano un controvalore minimo di 500,00 euro e le quote residue del singolo Fondo interno abbiano un controvalore minimo di 3.000,00 euro. Per la parte investita nella Gestione separata, il riscatto parziale è possibile a condizione che l’importo loro riscattato non sia inferiore a 500,00 euro e il capitale maturato residuo, a riscatto parziale avvenuto, non sia inferiore a 3.000,00 euro. In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi investiti nei fondi interni/OICR (pari ai premi versati al netto dei caricamenti) e agli switch investiti nei fondi interni (pari agli switch effettuati dalla Gestione separata al netto degli eventuali costi per switch). Per la parte investita nella Gestione separata, il valore di riscatto di ciascun PAC potrà essere inferiore al premio PAC investito nella Gestione separata, pari al premio PAC versato al netto dei caricamenti, qualora il riscatto venga esercitato in un periodo che non coincide con il 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC. |
In caso di attivazione della copertura caso morte e successiva sospensione del pagamento del premio annuo, non è riconosciuto alcun valore di riduzione. il Contraente ha la facoltà di riattivare la copertura caso morte. | |
Richiesta di informazioni | Puoi richiedere informazioni sul tuo contratto all’Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A. Pronto Allianz – Servizio Clienti Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Numero Verde: 000.00.00.00 Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx |
Questo prodotto prevede diverse opzioni di investimento. Le opzioni possono essere combinate tra di loro allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi di diverse tipologie di investitori e rendere il prodotto più idoneo rispetto alle loro esigenze. In funzione di tali diverse opzioni, il prodotto è destinato ad investitori che ricercano rendimenti da medio/bassi a medio/alti e che prevedono di tenere l’investimento per un periodo che può variare da 4 a 10 anni.
In base alle combinazioni prescelte, il prodotto è destinato a investitori con una propensione al rischio da bassa a medio/bassa, una capacità di sostenere eventuali perdite da bassa a moderata e una conoscenza ed esperienza finanziaria da modesta a adeguata.
Il prodotto è idoneo a soddisfare le esigenze di Clienti che abbiano espresso preferenze in materia di sostenibilità qualora venga selezionata una combinazione di opzioni di investimento che consentono di realizzare obiettivi di sostenibilità.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dettagliata sui costi devi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID sono presenti i seguenti costi.
COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE
Costi gravanti sul premio
I costi che gravano su ciascun premio versato sono:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR o nella Gestione separata
spese di emissione (per il premio unico iniziale) | Non previste |
spese di quietanza (per i premi aggiuntivi e i premi ricorrenti del PAC) | Non previste |
premio unico iniziale | 3,0% del premio unico iniziale |
premi aggiuntivi | 3,0% del premio unico aggiuntivo |
premi ricorrenti del PAC | 3,0% de premio ricorrente del PAC |
• per la parte destinata alla copertura caso morte
spese di emissione | Non previste (se la copertura caso morte è assunta senza visita medica) 50,00 euro (se la copertura caso morte è assunta con visita medica obbligatoria) |
spese di quietanza | Non previste |
costo fisso | 30,00 euro |
costo variabile | 9,8% del premio annuo al netto del costo fisso |
addizionale di frazionamento | 2,3% se frazionamento mensile 1,8% se frazionamento trimestrale 1,2% se frazionamento semestrale |
In caso di frazionamento del premio annuo della copertura caso morte, le rate in cui viene suddiviso il premio sono maggiorate dell’addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento) indicata sopra.
Indipendentemente dalla durata e dall'età dell'Assicurato il premio al netto delle imposte che il Contraente deve versare per la copertura complementare infortuni facoltativa è pari all’1,25 per mille del capitale caso morte della garanzia principale.
Costi per riscatto
A. Parte investita nei fondi interni/OICR
È possibile esercitare il diritto di riscatto a partire dalla scadenza del periodo di 30 giorni, successivo alla conclusione del contratto, concesso per l’esercizio del diritto di ripensamento.
In caso di esercizio del diritto di riscatto, l’operazione di riscatto è gravata da un costo fisso di 50,00 euro (costi per riscatto).
anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | costi per riscatto |
qualsiasi | 50,00 euro |
B. Parte investita nella Gestione separata Per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata è possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata. In caso di esercizio del diritto di riscatto, l’operazione di riscatto è gravata da un costo percentuale (costi per riscatto) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata, come indicato nella seguente tabella: In aggiunta, per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata, qualora il riscatto venga esercitato prima che sia trascorso il 10° anno dalla data di versamento del premio PAC nella Gestione separata, al riscatto della relativa porzione di capitale è applicato un costo aggiuntivo pari all’1,0%, come indicato nella seguente tabella: Non è invece prevista l’applicazione di alcun costo in caso di riscatto al 10° anno dal versamento del primo premio PAC nella Gestione separata e successivamente ogni 5 anni. C. Parte destinata alla copertura caso morte Non è possibile esercitare il diritto di riscatto. Costi per switch A. Switch tra fondi interni/OICR È possibile effettuare operazioni di switch tra i fondi interni o dall’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente ai fondi interni in qualsiasi momento. Non è possibile effettuare operazioni di switch dai fondi interni all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente. Per ogni anno di contratto, la prima operazione di switch volontario è gratuita. Ogni switch volontario successivo al primo effettuato nel corso della stessa annualità contrattuale, prevede il pagamento di un costo fisso pari a 25,00 euro, che viene detratto dal controvalore delle quote trasferite. Lo switch automatico mensile previsto in caso di attivazione dell’opzione Investimento programmato avviene con applicazione di un costo percentuale pari allo 0,50% su ogni importo trasferito mensilmente. Lo switch automatico previsto il 02\03\2028 dal Fondo interno AllianzGI Automatic 40 al Fondo interno AllianzGI Profilo Prudente avviene senza applicazione di alcun costo. B. Switch dai fondi interni/OICR alla Gestione separata Non è possibile effettuare operazioni di switch dai fondi interni/OICR alla Gestione separata. C. Switch dalla Gestione separata ai fondi interni Per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata è possibile effettuare operazioni di switch verso i fondi interni a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata. Non è possibile effettuare operazioni di switch dalla Gestione separata all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente. In caso di effettuazione dell’operazione di switch, il capitale trasferito viene diminuito di una percentuale (costi per switch) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata, come indicato nella seguente tabella: In aggiunta, per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata, qualora lo switch venga esercitato prima che sia trascorso il 10° anno dalla data di versamento del premio PAC nella Gestione separata, allo switch della relativa porzione di capitale è applicato un costo aggiuntivo pari all’1,0%, come indicato nella seguente tabella: | |||
anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | costo aggiuntivo per switch | ||
da 1 a 9 | 1,0% | ||
da 10 in poi | 0,0% |
anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | costi per riscatto |
1 | 3,0% |
2 | 2,0% |
3 | 1,0% |
da 4 in poi | 0,0% |
anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | costo aggiuntivo per riscatto |
da 1 a 9 | 1,0% |
da 10 in poi | 0,0% |
switch volontari effettuati nel corso della stessa annualità contrattuale | costi per switch |
1° switch | gratuito |
ogni switch successivo | 25,00 euro |
anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | costi per switch |
1 | 3,0% |
2 | 2,0% |
3 | 1,0% |
da 4 in poi | 0,0% |
Non è invece prevista l’applicazione di alcun costo in caso di Switch al 10° anno dal versamento del primo premio PAC nella Gestione separata e successivamente ogni 5 anni.
D. Switch dai fondi interni/OICR/Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa
Non è possibile effettuare operazioni di switch dai fondi interni/OICR o dalla Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa.
Costi per l’erogazione della rendita
In caso di esercizio dell’opzione da capitale in rendita, i costi relativi alle spese di pagamento della rendita sono pari a:
rateazione rendita | costi per l’erogazione della rendita |
annuale | 1,8% |
semestrale | 2,0% |
quadrimestrale | 2,1% |
trimestrale | 2,2% |
mensile | 3,3% |
Tali costi sono già incorporati nei coefficienti di conversione in rendita riportati in calce al Set informativo “Opzione contrattuale di rendita” che sarà consegnato al Contraente prima dell’esercizio dell’opzione da capitale in rendita.
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO/OICR
Per ciascun Fondo interno la commissione annua di gestione è fissata nella seguente misura:
Fondo interno | commissione di gestione |
AllianzGI Obbligazionario | 1,25% |
AllianzGI ESG 20 Cl. D | 1,50% |
AllianzGI Profilo Prudente | 1,50% |
AllianzGI Profilo Moderato | 1,80% |
AllianzGI Profilo Dinamico | 2,00% |
AllianzGI Automatic40 | 1,20% fino al 28/02/2022 1,50% dal 01/03/2022 fino al 31/12/2022 1,70% dal 01/01/2023 fino al 02/03/2028 |
AllianzGI Investimenti Sostenibili | 2,00% |
AllianzGI ESG Bilanciato Cl. E | 1,80% |
AllianzGI ESG Azionario Cl. E | 2,00% |
AllianzGI Pet & Animals | 2,00% |
AllianzGI Best Equity | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx XXX | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx XxxxxXxxx | 2,00% |
AZ Squadra Vincente Fidelity | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 2,00% |
AZ Squadra Vincente JP Morgan | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx | 2,00% |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxx | 2,00% |
AZ Best in Class | 2,00% |
Soluzione Multi Stars | 1,80% |
PIMCO Obbligazionario Strategico | 1,50% |
OICR | commissione di gestione |
PIMCO Obbligazionario Prudente | 0,46% |
Per i fondi interni è presente una commissione di performance che viene applicata ad ogni giorno di valorizzazione delle quote solo quando il valore della quota del Fondo interno raggiunge il suo valore storico massimo, ed è pari al 10,00% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. “High Watermark”) moltiplicato per il numero delle quote in circolazione:
Fondo interno | commissione di performance |
Qualsiasi | 10,00% secondo il meccanismo H.W. |
Per l’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente non è presente alcuna commissione di performance.
Per i fondi interni che investono in misura prevalente in quote di OICR (tutti tranne AllianzGI ESG 20 e AllianzGI Pet & Animals), le commissioni di gestione applicate dagli OICR sottostanti (al netto di quanto retrocesso al Fondo interno dall’OICR stesso) sono al massimo pari – su base annua – a:
• 0,96% per gli OICR monetari dei fondi AllianzGI ESG Bilanciato e AllianzGI ESG Azionario;
• 1,20% per gli OICR obbligazionari dei fondi AllianzGI ESG Bilanciato e AllianzGI ESG Azionario; • 1,50% per gli OICR bilanciati e azionari dei fondi AllianzGI ESG Bilanciato e AllianzGI ESG Azionario; • 2,50% per gli OICR di qualsiasi tipologia degli altri fondi interni. Su ciascun Fondo interno gravano inoltre i seguenti costi: • gli oneri dovuti alla banca depositaria per l’incarico svolto (spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo); • i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari); • le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; • le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo; • gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Per la parte del contratto investita nella Gestione separata, l’Impresa trattiene - dal rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dall’Impresa, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione separata è pari a: rendimento trattenuto 1,50% Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla Gestione separata, come indicato nella seguente tabella: COSTI DI INTERMEDIAZIONE La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari: • al 32,4% per la parte destinata ai fondi interni o alla Gestione separata; • al 52,4% per la parte destinata alla copertura caso morte. | ||||
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? | ||||
RISCHI A CARICO DEL CONTRAENTE L’Impresa non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. Pertanto, il Contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento effettuato nei fondi interni/OICR, che sono riconducibili all’andamento delle quote dei fondi scelti. I rischi finanziari a carico del Contraente sono: • ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi investiti nei fondi interni/OICR e agli switch investiti nei fondi interni; • ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi investiti nei fondi interni/OICR e agli switch investiti nei fondi interni. Il Benchmark del fondo o, nel caso non sia possibile individuarne uno, la volatilità media annua attesa del fondo e il profilo di rischio a cui è esposto il fondo sono: | ||||
Fondo interno | Benchmark del fondo / Volatilità media annua attesa | Profilo di rischio | ||
AllianzGI Obbligazionario | 2,00% | Basso | ||
AllianzGI ESG 20 | 80% ML EMU Direct Government Index + 20% MSCI EMU ESG Leaders Index | Basso | ||
AllianzGI Profilo Prudente | 4,00% | Basso | ||
AllianzGI Profilo Moderato | 7,00% | Medio-basso | ||
AllianzGI Profilo Dinamico | 10,00% | Medio-basso | ||
AllianzGI Automatic 40 | 5,00-10,00% | Medio-basso | ||
AllianzGI Investimenti Sostenibili | 8,00% | Medio-basso | ||
AllianzGI ESG Bilanciato | 50% ML EMU Direct Government Index + 50% MSCI World ESG Leaders Index | Medio-basso | ||
AllianzGI ESG Azionario | 15% ML Italy Government Bill index + 85% MSCI World ESG Leaders Index | Medio | ||
AllianzGI Pet & Animals | 15,00% | Medio | ||
AllianzGI Best Equity | 15,00-25,00% | Medio-alto |
rendimento realizzato dalla Gestione separata | rendimento trattenuto |
fino a 5,09% | 1,50% |
da 5,10 % a 5,19% | 1,51% |
da 5,20 % a 5,29% | 1,52% |
da 5,30 % a 5,39% | 1,53% |
ecc. | ……. |
Fondo interno | Benchmark del fondo / Volatilità media annua attesa | Profilo di rischio | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx XXX | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx XxxxxXxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Vincente Fidelity | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx XX Xxxxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxx | 7,00% | Medio-basso | ||
AZ Best in Class | 7,00% | Medio-basso | ||
Soluzione Multi Stars | 4,00-10,00% | Medio-basso | ||
PIMCO Obbligazionario Strategico | 6,00% | Medio-basso | ||
Il Fondo interno AllianzGI ESG 20 è un fondo obbligazionario misto area euro che investe in misura principale in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi e in misura contenuta (in media del 20%) nel mercato azionario europeo delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza. Il Fondo interno AllianzGI ESG Bilanciato è un fondo bilanciato che investe in misura equilibrata (in media del 50%) in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi e nel mercato azionario mondiale delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza. Il Fondo interno AllianzGI ESG Azionario è un fondo azionario globale che investe in misura principale nei maggiori mercati azionari internazionali delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza e in misura contenuta (in media del 15%) in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi. Gli altri fondi interni sono fondi flessibili che non hanno vincoli sulla composizione degli investimenti nei limiti dell’esposizione massima all’investimento azionario indicata al punto 5 del Regolamento dei fondi interni e della volatilità media annua attesa del fondo sopra indicata. L’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente è un fondo che punta a conseguire rendimenti superiori agli strumenti del mercato monetario, con un’enfasi sulla liquidità e sulla protezione del capitale. La volatilità media annua attesa del fondo è del 0%-1%. Non appena il Contraente versa un premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente si attiva automaticamente l’Investimento programmato che prevede che l’8% o il 6% del controvalore delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente venga trasferito mensilmente nei fondi interni di destinazione dell’Investimento programmato. Nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall’eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale). Il contratto, con riferimento al Capitale investito nella Gestione separata, riconosce una rivalutazione annuale sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine l’Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata VITARIV, attività d’importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE Ai fini della rivalutazione del capitale, l’Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV. La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore al 1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall’Impresa pari a 1,5 punti percentuali. Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della Gestione separata, la garanzia di un tasso di interesse minimo garantito, che viene riconosciuto solamente al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC o in caso di decesso dell’Assicurato. Il contratto non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo. Per gli anni di permanenza di ciascun premio PAC nella Gestione separata successivi al 10° anno, il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale. |
La misura del tasso di interesse minimo garantito è stabilita all’atto del versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata. Il tasso di interesse minimo garantito riportato in proposta o sul modulo di richiesta di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC) si applica a tutti i premi PAC versati nella Gestione separata dall’attivazione fino a nuova comunicazione da parte dell’Impresa. L’Impresa comunicherà al Contraente il nuovo tasso di interesse minimo garantito da applicare ai premi PAC versati nella Gestione separata e la data di effetto del medesimo almeno 30 giorni prima della data di modifica del tasso. Il nuovo tasso si applicherà esclusivamente ai premi PAC versati nella Gestione separata successivamente alla data di modifica fino a nuova comunicazione. Per effetto del tasso di rendimento minimo garantito, il capitale rivalutato al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC, non potrà essere inferiore a quello risultante rivalutando la relativa porzione di Capitale investito – costituita a fronte del versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata – sulla base del tasso di rendimento minimo garantito stabilito all’atto del versamento del premio. Modalità di rivalutazione del capitale Il Capitale investito nella Gestione separata, pari alla somma dei premi PAC versati nella Gestione separata (al netto dei costi di caricamento), si rivaluta ad ogni 1° gennaio nei termini seguenti: • il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi di quanto indicato sopra; • le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio PAC versato nella Gestione separata nei dodici mesi precedenti tale data – sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di Capitale investito in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi di quanto indicato sopra e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e il 1° gennaio immediatamente successivo. La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali o switch effettuati dalla Gestione separata ai fondi interni. Decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato il Capitale investito nella Gestione separata, pari alla somma dei premi PAC versati nella Gestione separata (al netto dei costi di caricamento), si rivaluta nei termini seguenti: • il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data del decesso; • le porzioni di Capitale investito, costituite a fronte di ogni premio PAC versato nella Gestione separata nel periodo di tempo compreso tra la data del decesso e il 1° gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di capitale in base all’ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e la data del decesso. La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali o switch effettuati dalla Gestione separata ai fondi interni. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato ad Allianz S.p.A. abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
Alla CONSOB | Qualora l'esponente, per questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID), non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa al seguente indirizzo: CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx telefono 00.00000 fax: 00.0000000 o 00.0000000 |
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx telefono 00.000000 fax: 00.00000000 Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxx.xx (alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; |
• se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Informativa sulla sostenibilità Data ultimo aggiornamento: 01/01/2022
PREMESSA
Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.
In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation
- SFDR).
Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti.
Con la presente informativa Allianz S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo.
Poiché il presente prodotto di investimento assicurativo multi-ramo denominato “Nuovi Orizzonti” contiene, tra le possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi.
Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità.
Nell’ambito del successivo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione ai Fondi Interni “AllianzGI Investimenti Sostenibili”, “AllianzGI ESG 20”, “AllianzGI ESG Bilanciato” e “AllianzGI ESG Azionario” che promuovono caratteristiche di sostenibilità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Si applica a tutti i fondi ad eccezione dei Fondi Interni “AllianzGI Investimenti Sostenibili”, “AllianzGI ESG 20”, “AllianzGI ESG Bilanciato” e “AllianzGI ESG Azionario”
Nell’ambito del gruppo Allianz SE (di seguito “Gruppo”) il “rischio di sostenibilità” è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in seguito “ESG”) che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.
In tale contesto, il Gruppo considera i rischi ESG nell’intero processo di investimento ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degli asset manager delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell’attività di gestione dei rischi.
Allianz S.p.A. (di seguito, anche, “Compagnia”) ha demandato l’attuazione delle scelte di investimento alla funzione Investment Management, che svolge la sua attività nel rispetto delle strategie di investimento e delle politiche di rischio determinate dall’organo amministrativo.
La funzione Investment Management esegue l’attività di investimento direttamente o per il tramite di gestori terzi, appartenenti e non al Gruppo, sulla base di specifici mandati di gestione conferiti dalla Compagnia.
La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento: Gestione Separata o Fondo Interno Assicurativo collegato a prodotti unit- linked o portafogli collegati ai prodotti di tipo previdenziale.
L’integrazione dei rischi ESG nelle scelte di investimento relative alle Gestioni Separate avviene attraverso un approccio olistico che comprende i seguenti elementi:
Informativa sulla sostenibilità
- Esclusioni
- Selezione e monitoraggio degli asset manager
- Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG
- Partecipazione attiva (engagement)
- Azioni di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2
La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi (“FIA”) o nei portafogli collegati a prodotti di tipo previdenziale è guidata dalla politica di investimento rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo. La gestione è delegata ad asset manager, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo. Allianz S.p.A. xxxxxxxxx esclusivamente asset manager che sono firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile (di seguito “PRI”) promossi dalla Nazioni Unite (ed hanno ricevuto una valutazione PRI minima pari a "B") o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell’analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi decisionali di investimento.
Il processo di investimento di Allianz S.p.A. prevede una sistematica e strutturale integrazione di valutazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio attivi, che si applicano sia in fase di selezione di nuovi investimenti e/o asset manager che durante la loro detenzione in portafoglio.
L’integrazione di valutazioni relative ai rischi ESG avviene attraverso l’individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità derivanti dagli investimenti, il loro monitoraggio, nonché la loro mitigazione, con modalità diverse in funzione della tipologia di prodotto di investimento, ad es. attraverso esclusioni o individuazione di rating ESG minimi.
I presidi ancorati nel processo di investimento con riferimento all’individuazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di sostenibilità sono funzionali ad una riduzione dei rischi idiosincratici nel portafoglio attivi e supportano nel tempo un profilo di rischio-redditività più efficiente e, quindi, più attrattivo.
Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del sito web.
Gli investimenti sottostanti i FIA oggetto del presente paragrafo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Si applica ai Fondi Interni “AllianzGI Investimenti Sostenibili”, “AllianzGI ESG 20”, “AllianzGI ESG Bilanciato” e “AllianzGI ESG Azionario”
Come accennato, il prodotto d’investimento assicurativo di tipo multiramo denominato “Nuovi Orizzonti” contiene, tra le possibili opzioni di investimento, il Fondo Interno Assicurativo "AllianzGI Investimenti Sostenibili" (con stile di gestione di tipo flessibile) e i Fondi Interni “AllianzGI ESG 20”, “AllianzGI ESG Bilanciato” e “AllianzGI ESG Azionario” (con stile di gestione a benchmark) che promuovono caratteristiche di sostenibilità in conformità a quanto di seguito illustrato.
Quali sono le caratteristiche ESG promosse dai Fondi?
La gestione del portafoglio dei Fondi Interni è conferita in delega ad AIlianz Global Investors GmbH (di seguito, anche, “AllianzGI”). Nei processi decisionali in materia di investimento, AllianzGI valuta i rischi e le opportunità di investimento prendendo in considerazione, oltre a criteri di natura economica e finanziaria, anche aspetti ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG”), ivi inclusi i fattori di sostenibilità e i rischi di sostenibilità.
L’integrazione della valutazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento avviene, coerentemente con gli indirizzi di politica di investimento dei Fondi, mediante la valutazione delle caratteristiche dei singoli emittenti in
prospettiva ESG nonché attraverso l’applicazione di criteri di esclusione, previsti dalla Politica di esclusione per gli investimenti sostenibili di Allianz Global Investors.
Quale strategia di investimento seguono i Fondi? Il prodotto tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?
Nella gestione dei Fondi, coerentemente con gli indirizzi ESG della politica di investimento dei Fondi, AllianzGI integra la valutazione dei rischi di sostenibilità e dei criteri di sostenibilità nelle scelte di investimento sia mediante l’adozione di una strategia di investimento “Multi-Asset Sustainability” sia attraverso l’applicazione di criteri di esclusione.
Mediante l’adozione della strategia “Multi Asset Sustainability”, i Fondi possono selezionare:
nel rispetto delle regole ISR (Investimento Sostenibile e Responsabile), titoli di emittenti che nell’ambito delle proprie attività aziendali e politiche interne, tengono adeguatamente conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance; a tal fine, AllianzGI seleziona gli emittenti privilegiando gli emittenti ESG qualificati come “best in class” a scapito degli emittenti con il peggior rating ESG;
titoli di emittenti che si impegnano – anche attraverso l’interlocuzione con il gestore delegato AllianzGI
– a promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio anche tramite il raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 diversamente articolati in ragione del relativo settore di appartenenza;
titoli di emittenti che contribuiscono a uno o più dei “Sustainable Developement Goals” (SDG) stabiliti dell’ONU o ad altri obiettivi d’investimento sostenibile eventualmente stabiliti dal gestore delegato, senza danneggiare in modo significativo altri obiettivi di investimento sostenibile;
titoli di debito (c.d. green bond) che finanziano progetti di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici o altri progetti di sostenibilità ambientale, in particolare nei campi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, delle materie prime, dell’acqua e dei terreni, della gestione dei rifiuti, della riduzione delle emissioni di gas serra, della conservazione della biodiversità o dell’economia circolare.
Nel perseguire la strategia di investimento, coerentemente con gli indirizzi ESG della politica di investimento dei Fondi, AllianzGI integra la valutazione dei rischi di sostenibilità e dei criteri di sostenibilità nelle scelte di investimento anche attraverso l’applicazione di criteri di esclusione.
La definizione dell’universo investibile è infatti subordinata all’adozione dei criteri di esclusione definiti dalla Politica di esclusione di AllianzGI che riguarda, in particolare:
titoli emessi da società coinvolte in armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche, armi biologiche, uranio impoverito, fosforo bianco e armi nucleari);
titoli emessi da società che generano più del 10% dei propri ricavi dal coinvolgimento in equipaggiamenti e servizi in ambito militare;
titoli emessi da società che generano oltre il 10% dei propri ricavi dall'estrazione di carbone termico;
titoli emessi da società di servizi di pubblica utilità che generano oltre il 20% dei propri ricavi dal carbone;
titoli emessi da società coinvolte nella produzione di tabacco;
titoli emessi da società coinvolte nella distribuzione di tabacco per un importo superiore al 5% dei loro ricavi.
Inoltre, i fondi d'investimento sostenibile di AllianzGI non investono in titoli emessi da società coinvolte in gravi controversie riconducibili ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Nel caso in cui una società inclusa nei nostri fondi d'investimento sostenibile e responsabile venga coinvolta in una grave controversia riconducibile ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite, viene avviato con l’emittente un processo finalizzato all’assunzione di impegni (c.d. engagement) che può durare anche per alcuni anni. Qualora tale processo non fosse in grado di generare alcun cambiamento, i nostri fondi d'investimento sostenibile e responsabile cederanno le posizioni detenute negli emittenti coinvolti.
AllianzGI utilizza diversi fornitori dei dati di ricerca ambientali, sociali e di governance (ESG) utilizzati per le esclusioni di cui sopra.
Più in generale, per quanto concerne la valutazione del profilo ESG degli strumenti finanziari oggetto di investimento, AllianzGI si attiene ai seguenti principi:
per le asset class quotate in borsa (diverse dagli OICR), le caratteristiche ambientali, sociali e di rispetto dei diritti umani sono valutate utilizzando dati di ricerca sulla sostenibilità esterni (ad es. di MSCI, Sustainalytics, Vigeo e ISS ESG) e/o interni ovvero mediante metodologie elaborate dalla Compagnia e/o dal Gruppo.
per gli OICR, viene effettuata un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata a individuare strumenti che, al tempo stesso, siano idonei alla realizzazione della strategia gestionale dei Fondi e tali da garantire il rispetto dell’approccio ESG perseguito negli investimenti dei Fondi medesimi
Come gestore attivo, inoltre, AllianzGI si impegna nella produzione di ricerca di alta qualità e nell'acquisizione di una profonda comprensione delle aziende in cui investe.
Una parte significativa della ricerca si concentra sulla comprensione dei rischi associati agli investimenti, compresi quelli legati ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). I gestori di portafoglio, analisti fondamentali e analisti ESG di AllianzGI tengono migliaia di incontri con emittenti quotati ogni anno, funzionali all’adozione delle decisioni d'investimento.
Qual è l’asset allocation pianificata per questo prodotto rispetto ai fattori ESG?
Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento di gestione, gli investimenti dei Fondi sono destinati:
Fondo Interno “AllianzGI Investimenti Sostenibili”
non ha vincoli sulla composizione degli investimenti nei limiti dell’esposizione massima all’investimento azionario del 80% e della volatilità media annua attesa del fondo del 8%.
Fondo Interno “AllianzGI ESG 20”
in misura principale (i.e. in misura pari o superiore al 70% del totale dell’attivo) a titoli governativi emessi da paesi dell’Area Euro che siano firmatari dell’Accordo di Parigi relativo al cambiamento climatico;
in misura contenuta (in media pari al 20% del totale dell’attivo e, in ogni caso, non superiore al 30%) a titoli del mercato azionario europeo emessi da società che, all’esito delle valutazioni condotte da AllianzGI presentano idonee caratteristiche ESG e sono in linea con le caratteristiche del benchmark ESG designato.
Fondo Interno “AllianzGI ESG Bilanciato”
in misura equilibrata (in media pari al 50% del totale dell’attivo e, in ogni caso, non superiore al 70%) a titoli governativi emessi da paesi dell’Area Euro che siano firmatari dell’Accordo di Parigi relativo al cambiamento climatico;
in misura equivalente (in media pari al 50% del totale dell’attivo e, in ogni caso, non superiore al 70%) a titoli del mercato azionario mondiale emessi da società che, all’esito delle valutazioni condotte da AllianzGI presentano idonee caratteristiche ESG e sono in linea con le caratteristiche del benchmark ESG designato.
Fondo Interno “AllianzGI ESG Azionario”
in misura principale (i.e. in misura pari o superiore al 70% del totale dell’attivo) a titoli del mercato azionario globale emessi da società che, all’esito delle valutazioni condotte da AllianzGI presentano idonee caratteristiche ESG e sono in linea con le caratteristiche del benchmark ESG designato;
in misura contenuta (in media pari al 15% del totale dell’attivo e, in ogni caso, non superiore al 30%) in titoli governativi emessi da paesi dell’Area Euro che siano firmatari dell’Accordo di Parigi relativo al cambiamento climatico.
Tutti gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono comunque selezionati nel rispetto dei criteri di esclusione descritti nel paragrafo precedente.
Gli investimenti sottostanti al prodotto contribuiscono agli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Taxonomy Regulation) e si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili?
L’Unione Europea, nel contesto del Regolamento (UE) 2020/852 Tassonomia (Taxonomy Regulation - TR) ha fornito una definizione e una tassonomia delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale (c.d. attività ecosostenibili), chiarendo anche il principio per cui un’attività economica, per essere considerata ecosostenibile, non deve arrecare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali stabiliti nel Regolamento medesimo.
Contestualmente, anche allo scopo di facilitare la canalizzazione degli investimenti in imprese e attività ecosostenibili da parte dei soggetti che emettono e gestiscono prodotti finanziari, il legislatore europeo ha richiesto agli operatori economici – potenziali destinatari di tali investimenti – di rendere pubbliche informazioni in merito a come e in che misura la relativa operatività sia associata ad attività ecosostenibili. Tuttavia, tali informazioni non sono ad oggi pienamente consolidate e disponibili (si prevede che potranno esserlo a partire dal 2023).
La valutazione circa la contribuzione degli investimenti sottostanti a ciascun Fondo agli obiettivi ambientali individuati dalla Taxonomy Regulation così come l’individuazione della misura in cui essi si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili è strettamente dipendente da tali informazioni.
Attualmente, in conseguenza della mancanza di informazioni complete e consolidate, non risulta pertanto possibile determinare la misura in cui ciascun Fondo contribuisce a obiettivi ambientali e investe in attività economiche considerate ecosostenibili.
Si evidenza che il summenzionato principio di “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti ciascun Fondo che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di ciascun Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
È possibile trovare ulteriori informazioni sul prodotto?
Per maggiori informazioni in merito al prodotto si rinvia al relativo Regolamento di gestione consultabile nel Set Informativo del prodotto “Nuovi Orizzonti” all’interno del sito internet xxx.xxxxxxx.xx (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx- soluzioni-per-te/investimento/investimento/nuovi-orizzonti.html#) e al sito internet di Allianz Global Investors (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-XX/X0X/Xxxxx-XX/xxxxx/xxxxxx-xxxxx).
Per maggiori informazioni in merito alla Politica di esclusione per gli investimenti sostenibili di AllianzGI, si rinvia a quanto rappresentato all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: 29/07/2022
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO: UNIT LINKED, CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DI PURO RISCHIO (TARIFFA 88M 03)
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Pagina
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Quali sono le prestazioni?
Art. 1 Prestazione in caso di decesso 3
Art. 2 Opzioni di contratto 3
Che cosa non è assicurato
Art. 3 Rischi esclusi 5
Ci sono limiti di copertura?
Art. 4 Limitazioni della copertura caso morte 5
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 5 Denuncia 7
Art. 6 Pagamenti dell’Impresa 8
Art. 7 Prescrizione 8
Art. 8 Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato 8
Art. 9 Cambiamenti di professione dell’Assicurato 8
Quando e come devo pagare?
Art. 10 Premio 8
Art. 11 Attribuzione delle quote 10
Art. 12 Data di riferimento 10
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 13 Conclusione del contratto e della copertura caso morte – Entrata in vigore del contratto e della copertura caso morte 11
Art. 14 Durata 11
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 15 Revoca della Proposta 11
Art. 16 Diritto di Recesso 12
Art. 17 Risoluzione della copertura caso morte per sospensione del pagamento del premio annuo 12
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Art. 18 Fondi interni/OICR 12
Art. 19 Istituzione di nuovi fondi/fusione di fondi/modifiche del Regolamento 15
Art. 20 Valore unitario delle quote dei fondi interni/OICR 15
Art. 21 Rivalutazione delle prestazioni 15
Art. 22 Chiusura della permanenza nella Gestione separata VITARIV 17
Art. 23 Fusione tra gestioni separate 17
Art. 24 Operazioni di Switch 17
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 25 Riscatto e riduzione 18
Art. 26 Riattivazione della copertura caso morte 20
Altre informazioni
Art. 27 Beneficiari 20
Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità 21
Art. 29 Cessione, pegno e vincolo 21
Art. 30 Prestito 21
Art. 31 Tasse e imposte 21
Art. 32 Foro competente 21
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI (valida solo se espressamente richiamata nella Proposta di appendice di polizza)
Art. 33 Legge applicabile al contratto 21
Quali sono le prestazioni?
Art. 34 Prestazione della copertura caso morte in caso di decesso per infortunio 22
Art. 35 Definizione di infortunio 22
Ci sono limiti di copertura?
Art. 36 Esclusioni della copertura complementare infortuni 22
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 37 Denuncia dell’Infortunio e obblighi conseguenti 23
Quando e come devo pagare?
Art. 38 Premio della copertura complementare infortuni 23
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 39 Estinzione della copertura complementare 23
GLOSSARIO
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del Prodotto.
Nuovi Orizzonti è un prodotto di investimento assicurativo multipremio, multiramo e multifondo:
• multipremio in quanto è possibile versare un Premio unico, premi aggiuntivi e attivare un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti;
• multiramo perché i premi possono essere destinati sia alla Gestione separata che ai fondi interni/OICR;
• multifondo perché i premi possono essere ripartiti liberamente tra più fondi interni/OICR e tra i fondi interni/OICR e la Gestione separata.
L’investimento nella Gestione separata è possibile solo attivando un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti: solo i premi del piano di accumulo del capitale (detti anche premi PAC) possono essere investiti nella Gestione separata.
Per la parte di investimento nella Gestione separata, il contratto prevede una garanzia di rendimento minimo riconosciuta al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC, o in caso di decesso dell’Assicurato. La misura del tasso di interesse minimo garantito è stabilita all’atto del versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata e, alla data di redazione delle presenti Condizioni di assicurazione, è pari allo 0%.
Per gli anni di permanenza di ciascun premio PAC nella Gestione separata successivi al 10° anno, il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale.
Il contratto è a vita intera. In caso di attivazione della copertura caso morte (facoltativa), la durata della copertura caso morte non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 30 anni.
In caso di attivazione della copertura caso di morte (facoltativa) e decesso dell’Assicurato durante il periodo di copertura, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella Proposta di appendice di polizza e nell’Appendice stessa. L’emissione della copertura caso morte (facoltativa) avviene sempre tramite Appendice di polizza in quanto viene sempre emessa per prima la polizza d’investimento assicurativo.
Il Contraente:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR, puoi chiedere il rimborso del capitale a condizione che siano trascorsi 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ovvero una volta terminato il periodo per esercitare il diritto di Recesso;
• per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata, puoi chiedere il rimborso del capitale a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata;
• per la parte destinata alla copertura caso morte (facoltativa), non puoi chiedere il rimborso del capitale. L’importo minimo del Premio unico iniziale è di 1.200,00 euro mentre quello massimo è di 500.000,00 euro.
L’importo minimo del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrente è di 100,00 euro al mese (1.200,00 euro all’anno) mentre quello massimo è di 2.000,00 euro al mese. Puoi versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, a condizione che l’importo di ogni singolo Premio aggiuntivo sia almeno pari a 500,00 euro e l’importo complessivo dei premi aggiuntivi versati nello stesso anno solare non sia superiore a 500.000,00 euro.
Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi indicati in maiuscolo.
Per chiarimenti o per una consulenza qualificata sulle tue esigenze assicurative e d’investimento assicurativo, puoi contare su un Agente di Allianz S.p.A.
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Quali sono le prestazioni?
Art. 1 Prestazione in caso di decesso
Nuovi Orizzonti è un contratto di assicurazione sulla vita derivante dalla combinazione di tre componenti:
• la prima componente è d’investimento assicurativo di tipo unit linked;
• la seconda componente è d’investimento assicurativo con partecipazione agli utili;
• la terza componente è di copertura assicurativa di puro rischio.
La prestazione assicurativa è determinata in ragione della percentuale di premio destinata in ciascuna delle singole componenti.
Per la parte investita nei fondi interni/OICR il contratto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento di una prestazione di capitale che potrebbe essere inferiore ai premi investiti.
L’investimento nella Gestione separata è possibile solo attivando un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti: solo i premi del piano di accumulo del capitale (detti anche premi PAC) possono essere investiti nella Gestione separata.
Il contratto prevede la seguente prestazione:
Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale che:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR, è pari al Controvalore delle quote assegnate al contratto. Il suddetto capitale, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto (periodo di Carenza), viene maggiorato della seguente percentuale:
Età dell’Assicurato al momento del decesso Percentuale di maggiorazione
da 18 a 44 anni | 10,0% |
da 45 a 54 anni | 5,0% |
da 55 a 64 anni | 2,0% |
da 65 a 74 anni | 1,0% |
da 75 a 80 anni | 0,5% |
da 81 anni in poi | 0,1% |
con un tetto massimo di maggiorazione di 50.000,00 euro. In tutti i casi è considerata l’Età dell’Assicurato in anni interi.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Per questa parte del contratto in cui le prestazioni sono espresse in quote dei fondi interni/OICR e sono pertanto collegate all’andamento del Valore delle quote stesse, il contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di Rendimento minimo;
• per la parte investita nella Gestione separata, è determinato secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett. C delle presenti Condizioni di assicurazione;
• per la parte destinata alla copertura caso morte (facoltativa), sempre che il decesso dell’Assicurato avvenga durante il periodo di copertura, è pari al capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella Proposta di appendice di polizza e nell’Appendice stessa. L’emissione della copertura caso morte (facoltativa) avviene sempre tramite Appendice di polizza in quanto emessa in un secondo momento rispetto alla polizza d’investimento assicurativo. Si segnala che in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della copertura caso morte, non verrà corrisposto alcun capitale.
Il decesso dell’Assicurato:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR o nella Gestione separata, è coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo il periodo di Carenza di 1 anno dalla Decorrenza per la maggiorazione caso morte;
• per la parte destinata alla copertura caso morte, è coperto salvo i casi di esclusione e i periodi di Carenza indicati agli articoli 4 e 36 e tenendo conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato di cui all’articolo 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 2 Opzioni di contratto Defender
In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Defender che prevede, nel caso venga registrata una perdita del Capitale investito nei fondi interni (se attivato alla Decorrenza) o del Controvalore delle quote dei fondi interni rilevato al momento dell’attivazione di tale opzione (se successiva alla Decorrenza) pari o superiore al 10%, 15% o 20% (a
seconda della scelta fatta dal Contraente), che il Controvalore delle quote dei fondi interni venga automaticamente trasferito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente il primo giovedì successivo alla data di rilevazione della perdita, senza applicazione di alcun costo. L’opzione Defender rimane attiva anche successivamente allo Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
A seguito dello Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, si attiva automaticamente l’Investimento programmato di cui al paragrafo successivo. In particolare, a partire dal secondo mese successivo a quello in cui si è verificato lo Switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, l’8%, il 6% o il 4% (8% se non era già attivo l’Investimento programmato, la percentuale scelta dal Contraente per l’Investimento programmato se lo stesso era già attivo) del Controvalore delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente rilevato al momento dell’ultima operazione in ingresso o in uscita nell’OICR stesso, verrà nuovamente trasferito, il primo giovedì di ogni mese:
• nei fondi interni in cui il contratto era investito prima dello Switch automatico, se non era già attivo l’Investimento programmato;
• nei fondi interni di destinazione dell’Investimento programmato, se lo stesso era già attivo.
Gli importi trasferiti nei fondi interni con l’Investimento programmato, i versamenti aggiuntivi nei fondi interni, gli Switch volontari dalla Gestione separata ai fondi interni e i riscatti parziali dai fondi interni, aggiornano automaticamente, in aumento o in diminuzione, il Capitale investito nei fondi interni (se l’opzione Defender è stata attivata alla Decorrenza) o il Controvalore delle quote dei fondi interni al momento dell’attivazione (se l’opzione Defender è stata attivato successivamente) ai fini dell’applicazione dello Switch automatico.
Nel caso si verifichi lo Switch automatico previsto dall’opzione Defender, l’Impresa invierà apposita comunicazione al Contraente.
L’opzione Defender è disattivabile in qualsiasi momento. L’attivazione/disattivazione dell’opzione Defender ha effetto a partire dal primo giovedì successivo alla data della relativa richiesta.
Il Contraente può modificare la percentuale di perdita (10%, 15% o 20%) che fa scattare lo Switch automatico, disattivando la precedente opzione Defender e attivandone una nuova.
Investimento programmato
L’Investimento programmato si attiva automaticamente non appena il Contraente versa un premio o una parte del premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente (Premio unico, Premio aggiuntivo o premio PAC) oppure, se ha attivato l’opzione Defender di cui al precedente paragrafo, nel momento in cui scatta lo Switch automatico dai fondi interni all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
L’Investimento programmato prevede che l’8%, il 6% o il 4% (a seconda della scelta fatta dal Contraente) del Controvalore delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente rilevato al momento dell’ultima operazione in ingresso o in uscita nell’OICR stesso, venga trasferito il primo giovedì di ogni mese nei fondi interni scelti per l’Investimento programmato. In questo modo, nell’arco temporale di circa 12 mesi (8%), 18 mesi (6%) o 24 mesi (4%), l’intero capitale iniziale investito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente viene trasferito nei fondi interni di destinazione.
Le operazioni in ingresso o in uscita nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente sono: investimento del premio (Premio unico iniziale, Premio aggiuntivo o Premio ricorrente), Switch automatico in ingresso (Defender), Switch volontario in uscita e Riscatto parziale.
Nel caso sia attivo l’Investimento programmato e il Contraente versi un Premio aggiuntivo nei fondi interni/OICR nella settimana in cui cade il primo giovedì del mese (da lunedì a giovedì, escluso il venerdì), l’importo mensile dell’Investimento programmato sarà trasferito il secondo giovedì del mese anziché il primo giovedì del mese.
È possibile, in qualsiasi momento, cambiare i fondi interni di destinazione dell’Investimento Programmato così come la percentuale di trasferimento dell’Investimento programmato, ad esempio dall’8% al 6% o viceversa. Nel caso venga modificata la percentuale di trasferimento, il nuovo importo trasferito mensilmente sarà determinato proporzionalmente in base al rapporto tra la nuova e la vecchia percentuale di trasferimento.
Esempio di calcolo del nuovo importo trasferito:
Importo trasferito mensilmente = 600 euro
Percentuale di trasferimento dell’Investimento programmato: 6%
Nuova percentuale di trasferimento dell’Investimento programmato: 8% Nuovo importo trasferito mensilmente = 600 x 8%/6% = 800 euro
L’Impresa trattiene un costo percentuale dello 0,50% su ogni importo trasferito con l’Investimento programmato.
Per ogni importo trasferito con l’Investimento programmato l’Impresa invierà apposita comunicazione al Contraente, riservandosi la possibilità di inviare una lettera di conferma cumulativa alla fine di ogni semestre.
Opzione di rendita
Xxxxx restando i termini di cui all’articolo 25 delle presenti Condizioni di assicurazione previsti per l’esercizio del diritto di Riscatto, dalla 5a Ricorrenza annuale del contratto il Contraente può chiedere all’Impresa la conversione del valore di riscatto
totale, al netto delle imposte, in una delle seguenti forme di rendita:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita, oppure;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita, oppure;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell’Assicurato (prima testa) e quella di un secondo soggetto assicurato (seconda testa) - da corrispondersi fino al decesso dell’Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).
In ogni caso la conversione del valore di riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
• l’Assicurato, all’epoca della conversione, non superi gli 85 anni di Età computabile.
I coefficienti applicati dall’Impresa per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all’epoca di conversione del valore di riscatto totale in rendita.
La rendita non può essere riscattata durante il periodo di godimento.
La richiesta di conversione in rendita deve essere effettuata mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell’Impresa o inviare ad Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Prima della sottoscrizione il Contraente riceverà il Set informativo “Opzione contrattuale di rendita” contenente le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione.
La conversione del valore di Riscatto totale, o del capitale a Scadenza, in rendita avverrà solo a seguito di conferma del Contraente, trascorsi almeno 7 giorni dalla sottoscrizione della richiesta di conversione in rendita.
Opzione cedola
In qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, il Contraente può richiedere che la rivalutazione del Capitale investito nella Gestione separata VITARIV venga liquidata sotto forma di cedola.
L’opzione avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all’Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza di rivalutazione. In caso contrario, l’opzione avrà effetto dal secondo 1° gennaio successivo alla data di richiesta.
La tempistica sopra indicata verrà osservata anche per la richiesta di disattivazione dell’opzione.
Il pagamento della Cedola annua avverrà tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della richiesta e comporterà una diminuzione del capitale rivalutato al 1° gennaio e del capitale minimo che sarà garantito al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC.
Che cosa non è assicurato?
Art. 3 Rischi esclusi
Il presente Prodotto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla Decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni.
In caso di attivazione della copertura caso morte, l’Età computabile dell’Assicurato all’inizio della copertura deve essere almeno pari a 18 anni e, alla Scadenza della copertura, non superiore a 80 anni.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 4 Limitazioni della copertura caso morte
4.1 Esclusioni
In caso di attivazione della copertura caso morte, è esclusa dalla copertura soltanto la morte causata:
a) da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
d) dall'uso, anche come passeggero:
• di aeromobili in genere, fatta eccezione per il decesso dell'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
• di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
• di aeromobili di aeroclubs;
• di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
e) da suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
f) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
g) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
i) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a) per il quale non è prevista alcuna prestazione legata alla copertura caso morte, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei premi pagati per la copertura caso morte al netto di eventuali imposte e diritti.
4.2 Carenza
In caso di attivazione della copertura caso morte, qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti all’Impresa, non viene applicato il periodo di Carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di Carenza di 6 mesi dalla data di attivazione della copertura caso morte, durante il quale l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi annui versati al netto delle imposte relative all’eventuale copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.
L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte;
c) di Infortunio avvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte, intendendo per Infortunio (fermo quanto disposto al punto 4.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Il periodo di Carenza si estende a 5 anni dalla data di attivazione della copertura caso morte qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). In particolare, nel caso in cui l’Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (ed agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari ad accertare l’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività) ed il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di attivazione della copertura caso morte e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato della copertura caso morte non sarà corrisposto. In suo luogo, qualora la copertura caso morte risulti al
corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari ai premi annui versati al netto delle eventuali
imposte relative alla copertura complementare.
Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di cinque anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.
Per i contratti con capitale assicurato superiore a 300.000,00 euro (somma del capitale assicurato della presente Polizza e di
quello delle altre polizze caso morte e miste, collettive comprese, di Allianz S.p.A. aventi il medesimo assicurato, assunte senza visita medica ed ancora in vigore), l’Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura caso morte è immediatamente operante (assenza del periodo di Carenza).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 5 Denuncia
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.
Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa.
In caso di esercizio dell’opzione cedola, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di decesso dell’Assicurato, i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i seguenti:
• copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
• qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire.
Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
In caso di Riscatto, totale o parziale, o di esercizio dell’opzione cedola, l’Impresa si riserva di richiedere:
• copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente.
Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.
L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 6 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto:
• entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di Riscatto o decesso dell’Assicurato;
• entro 30 giorni dal 1° gennaio di ogni anno per quanto riguarda il pagamento delle cedole annue. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari, salvo il caso di pagamenti effettuato ai legali rappresentanti di minori o incapaci.
Art. 7 Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora il Contraente o i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione, la liquidazione della prestazione, l’importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte dell’Impresa:
• nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave:
- il rifiuto, in caso di Sinistro, del pagamento del capitale assicurato della copertura caso morte;
- la contestazione della validità della copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di Sinistro, del capitale assicurato della copertura caso morte in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dalla copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della copertura caso morte o dalla sua riattivazione, la copertura caso morte non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato della copertura caso morte in base alla data corretta, oltre che della maggiorazione del Controvalore delle quote dei fondi interni/OICR in base alla data corretta.
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione di altri contratti di assicurazione sulla vita e/o infortuni e/o malattia stipulati con l’Impresa, o con società del gruppo di appartenenza, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire all’Impresa dichiarazioni esatte, complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
Art. 9 Cambiamento di professione dell'Assicurato
In caso di attivazione della copertura caso morte, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato devono essere comunicati all’Impresa con lettera raccomandata A./R. L’Impresa fatte le dovute valutazioni si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1926 del codice civile.
La mancata comunicazione del cambiamento di professione o di attività dell'Assicurato, comporta la facoltà da parte dell’Impresa di procedere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, come previsto all’articolo 8 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Art. 10 Premio
Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, prevede il pagamento di un Premio unico o l’attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti. Successivamente il Contraente ha la possibilità di versare premi aggiuntivi, di attivare un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti (se non attivato in emissione) o di attivare la copertura caso morte a premio annuo.
Il premio di perfezionamento del contratto - Premio unico iniziale o primo premio del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti - deve essere pagato all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.
L’importo minimo del Premio unico iniziale è di 1.200,00 euro mentre quello massimo è di 500.000,00 euro.
L’importo minimo del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti è di 100,00 euro al mese (1.200,00 euro all’anno) mentre quello massimo è di 2.000,00 euro al mese (24.000,00 euro all’anno).
Il piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti può essere attivato anche in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
I premi ricorrenti del piano di accumulo del capitale (PAC), ad eccezione del premio di perfezionamento del contratto, devono essere pagati tramite SDD (Sepa Direct Debit).
Gli eventuali premi ricorrenti versati successivamente al decesso dell’Assicurato saranno restituiti al Contraente. Il piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti è disattivabile e modificabile in qualsiasi momento.
Il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, a condizione che:
• l’importo di ogni singolo Premio aggiuntivo sia almeno pari a 500,00 euro;
• l’importo complessivo dei premi aggiuntivi versati nello stesso anno solare non sia superiore a 500.000,00 euro. L’Impresa si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi o ricorrenti con riferimento a tutti i contratti relativi al Prodotto Nuovi Orizzonti.
Il Premio unico iniziale e i premi aggiuntivi possono essere ripartiti dal Contraente tra tutti i fondi interni/OICR messi a disposizione dall’Impresa mentre il piano di accumulo del capitale (PAC) può essere ripartito dal Contraente sia tra tutti i fondi interni/OICR messi a disposizione dall’Impresa che nella Gestione separata.
Il Contraente dovrà indicare al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione le percentuali del Premio unico iniziale che intende investire in ciascun Fondo interno/OICR. Tale indicazione dovrà essere data anche in occasione del versamento di ogni eventuale Premio aggiuntivo. Al momento dell’attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC) il Contraente dovrà indicare le percentuali del Premio ricorrente che intende investire in ciascun Fondo interno/OICR e/o nella Gestione separata.
In ogni caso è concesso l’investimento contemporaneo fino ad un massimo di 10 fondi interni/OICR.
In caso di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC), la ripartizione del Premio ricorrente tra i diversi fondi interni/OICR e/o Gestione separata può essere modificata in qualsiasi momento ed avrà effetto dal primo Premio ricorrente successivo alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all’Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza di versamento del premio. In caso contrario, la modifica della ripartizione del premio avrà effetto dal primo Premio ricorrente successivo in cui l’Impresa riuscirà a recepire tale modifica e, comunque, entro la ricorrenza di versamento del premio successiva ai 60 giorni dalla data di richiesta.
La tempistica sopra indicata verrà osservata anche per le altre operazioni relative al piano di accumulo del capitale (PAC): attivazione, disattivazione, modifica dell’importo o della periodicità di versamento.
Su ogni Premio unico, aggiuntivo o ricorrente pagato l’Impresa applica un costo (Caricamento) del 3,00%.
L’Impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio.
Il Caricamento applicato è riportato nella Proposta di assicurazione e nella Polizza per il Premio unico iniziale e sul modulo di richiesta per i versamenti aggiuntivi. Il Caricamento applicato riportato sul modulo di richiesta di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti si applica a tutti i premi PAC versati dall’attivazione fino alla disattivazione del PAC stesso.
Di conseguenza il Capitale investito nei fondi interni/OICR e/o nella Gestione separata è pari alla somma del Premio unico iniziale, dei premi aggiuntivi e dei premi ricorrenti al netto dei caricamenti. Il costo della copertura assicurativa per il rischio demografico (copertura caso morte) è posto a carico dell’Impresa, pertanto tale costo non riduce il Capitale investito.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di attivare la copertura caso morte a premio annuo in qualsiasi momento, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, a condizione che il capitale assicurato della copertura caso morte non sia inferiore a 25.000,00 euro.
Il premio annuo della copertura caso morte è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle sue abitudini di vita.
Il Contraente deve effettuare il pagamento del premio annuo della copertura caso morte (comprensivo del premio annuo della copertura complementare, se prevista) in via anticipata al momento dell’attivazione della copertura stessa ed alle scadenze pattuite indicate nella Proposta di appendice di polizza.
Il premio annuo della copertura caso morte può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali, da pagarsi rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della Data di decorrenza della copertura caso morte. Le rate di premio sono maggiorate dell’addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento) indicata nella Proposta di appendice di polizza formulata dal Contraente al momento della richiesta di attivazione della copertura caso morte. Nella Proposta di appendice di polizza in versione fac-simile sono riportati i costi in vigore al momento della redazione del presente Set informativo.
I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:
• assegno bancario non trasferibile, intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;
• bonifico bancario intestato all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
• bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall’ufficio postale);
• carta di debito/credito;
• SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti o di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo della copertura caso morte. L’obbligatorietà dell’SDD si applica ai pagamenti successivi a quello di perfezionamento del contratto o della copertura caso morte e, relativamente a quest’ultima, potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. L’SDD è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato;
• reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
Art. 11 Attribuzione delle quote
Il premio versato dal Contraente nei fondi interni/OICR al netto dei Costi di caricamento (o lo Switch effettuato dalla Gestione separata ai fondi interni/OICR al netto dei costi di Switch), ripartito tra i fondi scelti dal Contraente al momento del versamento del premio (o dell’effettuazione dell’operazione di Switch), diviso per il valore unitario delle quote del relativo fondo, dà luogo al numero di quote di ciascun fondo assegnate al contratto.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’Impresa dà comunicazione al Contraente dell’avvenuta conversione in quote del Premio unico iniziale entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote di cui sopra, mediante lettera riportante: l’ammontare del premio versato nei fondi interni/OICR e di quello investito, la Data di decorrenza del contratto, la data di pagamento del premio, il numero delle quote assegnate al contratto, il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione.
È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, in occasione del versamento di ogni Premio aggiuntivo o ricorrente e dell’effettuazione di ogni operazione di Switch dalla Gestione separata ai fondi interni, con l’indicazione della data di pagamento del premio o di effettuazione dell’operazione di Switch.
In caso di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC), l’Impresa si riserva di inviare una lettera di conferma cumulativa alla fine di ogni semestre.
Art. 12 Data di riferimento
La data di riferimento è il Giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito.
Per la determinazione del numero di quote attribuite al contratto in relazione ai premi versati dal Contraente nei fondi interni/OICR, la data di riferimento è:
• per il Premio unico iniziale: il giovedì della settimana successiva alla Data di decorrenza (o alla data di pagamento del premio, se successiva);
• per i premi ricorrenti versati tramite SDD: il primo giovedì a partire dalla data di addebito sul conto corrente del Contraente dell’SDD;
• per i premi ricorrenti o aggiuntivi versati tramite assegno, bonifico o carta di debito/credito: il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento del premio.
Per la determinazione, invece, del Controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per le operazioni di Switch di cui all’articolo 24 delle presenti Condizioni di assicurazione, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte dell’Impresa, della relativa richiesta (corredata, in caso di Riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione).
In caso di liquidazione della prestazione a più beneficiari, il disinvestimento delle quote del contratto avviene successivamente al ricevimento della prima richiesta sottoscritta da uno dei beneficiari, corredata della relativa documentazione.
Per lo Switch automatico previsto dall’opzione Defender e per gli importi trasferiti mensilmente previsti dall’opzione Investimento programmato, la data di riferimento è quella definita all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dall’Impresa il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora la richiesta di un’operazione di polizza pervenga all’Impresa in presenza di un’operazione precedente non ancora conclusa, la data di ricevimento della stessa (corredata della relativa documentazione) sarà considerata pari al giorno in cui è avvenuto il completamento dell’operazione pendente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 13 Conclusione del contratto e della copertura caso morte - Entrata in vigore del contratto e della copertura caso morte
Contratto
Il Contraente prende atto che l’Impresa è libera di accettare o meno la Proposta di assicurazione, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della Proposta, l’Impresa potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta quale Data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di Carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
L’Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione
e rilasciando altresì copia della Polizza.
Il contratto sarà costituito dalla Proposta di assicurazione, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla Polizza.
In caso di mancata accettazione della Proposta di assicurazione, l’Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.
Copertura caso morte
Il Contraente prende atto che l’Impresa è libera di accettare o meno la Proposta di copertura caso morte, formulata come Appendice di polizza, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della Proposta di copertura caso morte, l’Impresa potrà dare inizio all’esecuzione della copertura stessa. La copertura caso morte si intenderà pertanto conclusa e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta di appendice di polizza quale Data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di Carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
L’Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione della copertura caso morte, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia dell’Appendice di polizza.
La copertura caso morte sarà costituita dalla Proposta di appendice di polizza, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte, nonché dall’Appendice di Xxxxxxx.
In caso di mancata accettazione della Proposta di copertura caso morte, l’Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.
Art. 14 Durata
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato e le prestazioni ad esso collegate possono essere erogate soltanto alla morte dell’Assicurato.
In caso di attivazione della copertura caso morte, la durata della copertura non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a
30 anni.
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 15 Revoca della Proposta
Proposta di contratto
La Proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’articolo 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
La Revoca della Proposta di contratto comporta anche la Revoca della Proposta di copertura caso morte.
Proposta di copertura caso morte
La Proposta di copertura caso morte (emessa sempre come Appendice di polizza in quanto viene sempre emessa per prima la polizza d’investimento assicurativo) potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’articolo 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte, mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
La Revoca della Proposta di copertura caso morte non comporta la Revoca della Proposta di contratto.
Art. 16 Diritto di Recesso
Recesso dal contratto
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto.
Per l’esercizio del Recesso dal contratto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta all’Impresa, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa rimborsa al Contraente:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR, il Controvalore delle quote assegnate al contratto aggiunti i caricamenti. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote indicato all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione, l’Impresa rimborsa al Contraente il premio versato nei fondi interni/OICR (pari al Premio investito aggiunti i caricamenti);
• per la parte investita nella Gestione separata, il premio versato nella Gestione separata;
• per la parte destinata alla copertura caso morte, il premio versato nella copertura caso morte (al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare) trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale la copertura caso morte ha avuto effetto, nonché le spese di emissione effettivamente sostenute e quantificate nella Proposta di appendice di polizza e nell’Appendice stessa.
Il Recesso dal contratto comporta anche il Recesso dalla copertura caso morte.
Recesso dalla copertura caso morte
In caso di attivazione della copertura caso morte, il Contraente può esercitare il diritto di Recesso dalla copertura entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte.
Per l'esercizio del Recesso dalla copertura caso morte, il Contraente deve inviare comunicazione scritta all’Impresa, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi dell’Appendice di polizza e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso. Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dalla copertura caso morte con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso dalla copertura caso morte l’Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto (al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare) trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto, nonché le spese di emissione effettivamente sostenute e quantificate nella Proposta di appendice di polizza e nell’Appendice stessa. Il Recesso dalla copertura caso morte non comporta il Recesso dal contratto.
Art. 17 Risoluzione della copertura caso morte per sospensione del pagamento del premio annuo
In caso di attivazione della copertura caso morte, il mancato pagamento del premio annuo o anche di una sola rata di premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione della copertura caso morte. In tale caso i premi pagati per la copertura caso morte restano definitivamente acquisiti dall’Impresa. A giustificazione del mancato pagamento del premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che l’Impresa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Art. 18 Fondi interni/OICR
I rischi connessi a ciascun Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.
Il Benchmark del fondo o, nel caso non sia possibile individuarne uno, la volatilità media annua attesa del fondo e il profilo di rischio a cui è esposto il fondo sono:
Fondo interno
Benchmark del fondo / Volatilità media annua attesa
Profilo di rischio
AllianzGI Obbligazionario 2,00% Basso
AllianzGI ESG 20 80% ML EMU Direct Government Index
+ 20% MSCI EMU ESG Leaders Index
Basso
AllianzGI Profilo Prudente 4,00% Basso
AllianzGI Profilo Moderato 7,00% Medio-basso
Fondo interno | Benchmark del fondo / Volatilità media annua attesa | Profilo di rischio |
AllianzGI Profilo Dinamico | 10,00% | Medio-basso |
AllianzGI Automatic 40 | 5,00-10,00% | Medio-basso |
AllianzGI Investimenti Sostenibili | 8,00% | Medio-basso |
AllianzGI ESG Bilanciato 50% ML EMU Direct Government Index
+ 50% MSCI World ESG Leaders Index
+ 85% MSCI World ESG Leaders Index | ||
AllianzGI Pet & Animals | 15,00% | Medio |
AllianzGI Best Equity | 15,00-25,00% | Medio-alto |
AZ Squadra Xxxxxxxx XXX | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx XxxxxXxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Vincente Fidelity | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx XX Xxxxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxx | 7,00% | Medio-basso |
AZ Best in Class | 7,00% | Medio-basso |
Soluzione Multi Stars | 4,00-10,00% | Medio-basso |
PIMCO Obbligazionario Strategico | 6,00% | Medio-basso |
AllianzGI ESG Azionario 15% ML Italy Government Bill index
Medio-basso Medio
Il profilo di rischio del Fondo interno è stato assegnato in base alla seguente tabella prevista dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs):
Volatilità annualizzata
Profilo di rischio
< 0,5% Più basso
0,5% - 5,0% Basso
5,0% - 12% Medio-basso
12% - 20% Medio
20% - 30% Medio-alto
30% - 80% Secondo più alto
> 80% Più alto
I fondi interni AllianzGI ESG 20, AllianzGI ESG Bilanciato, AllianzGI Investimenti Sostenibili e AllianzGI ESG Azionario adottano un approccio di tipo ESG nella selezione degli investimenti. In particolare:
◾ gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono selezionati sulla base di un’analisi quantitativa e qualitativa che prevede l’applicazione di regole ISR (Investimento Sostenibile e Responsabile) al fine di tenere conto di specifici criteri extra-finanziari alla base del comportamento di ciascuna società emittente in ogni settore dell’universo investibile;
◾ al fine di ricercare rendimento da fonti sostenibili attinenti fattori ambientali, sociali e di governo societario, gli strumenti finanziari oggetto di investimento saranno individuati attraverso un processo di selezione e di esclusione secondo specifici requisiti e rigorosi principi di rating ESG, e, in particolare, privilegiando gli emittenti ESG qualificati come “best in class” a scapito degli emittenti con il peggior rating ESG;
◾ le scelte d’investimento, quando indirizzate verso OICR, avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata a selezionare gli strumenti finanziari più adatti alla realizzazione della strategia gestionale e tali da consentire la realizzazione di un investimento nel rispetto dell’approccio ESG applicato dal Fondo interno.
I seguenti fondi interni presentano vincoli sulla composizione degli investimenti.
La gestione è attiva: la composizione dei fondi interni può quindi differire da quella del rispettivo benchmark con l’obiettivo di massimizzare il rendimento dei fondi stessi rispetto a quello del relativo parametro di riferimento.
Il Fondo interno AllianzGI ESG 20 è un fondo obbligazionario misto area euro che investe in misura principale in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi e in misura contenuta (in media del 20%) nel mercato azionario europeo delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza.
Il Fondo interno AllianzGI ESG Bilanciato è un fondo bilanciato che investe in misura equilibrata (in media del 50%) in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi e nel mercato azionario mondiale delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza.
Il Fondo interno AllianzGI ESG Azionario è un fondo azionario globale che investe in misura principale nei maggiori mercati azionari internazionali delle società con il profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) migliore nell’ambito del settore di appartenenza e in misura contenuta (in media del 15%) in titoli governativi dei paesi dell’area euro firmatari dell’accordo di Parigi.
I seguenti fondi interni sono fondi flessibili che non hanno vincoli sulla composizione degli investimenti nei limiti dell’esposizione massima all’investimento azionario indicata al punto 5 del Regolamento dei fondi interni e della volatilità media annua attesa del fondo sopra indicata.
Il Fondo interno AllianzGI Obbligazionario è caratterizzato da un investimento obbligazionario.
I fondi interni AllianzGI Profilo Prudente, AllianzGI Profilo Moderato e AllianzGI Profilo Dinamico sono fondi caratterizzati da una gestione volta a rispondere alle diverse esigenze di investimento, con una esposizione al mercato azionario globale massima e minima che varia in funzione del profilo di investitore (prudente, moderato e dinamico) volta ad ottenere una volatilità media annua attesa in linea con quanto indicato nella tabella sopra riportata.
Il Fondo interno AllianzGI Automatic 40 si caratterizza per il funzionamento della sua asset allocation, che da una situazione iniziale a peso prevalente monetario e obbligazionario si sposta mensilmente verso la situazione target, aumentando il peso azionario, che una volta raggiunta viene mantenuta fino alla scadenza del fondo (02/03/2028).
Il Fondo interno AllianzGI Pet & Animals investe nei mercati azionari globali, concentrandosi su società fondamentalmente impegnate nel settore del benessere degli animali e delle forniture per gli animali domestici.
Il Fondo interno AllianzGI Best Equity investe in misura prevalente in OICR azionari selezionati tra le migliori soluzioni disponibili all’interno della gamma fondi di Allianz Global Investors. Il fondo ricerca un’importante diversificazione sia in termini di esposizione geografica, che settoriale e tematica investendo sia in OICR azionari tradizionali che in OICR azionari legati ai megatrend del futuro.
I fondi interni della gamma “SQUADRA VINCENTE” hanno le medesime caratteristiche differenziandosi principalmente per il gestore a cui è stata conferita la delega:
Fondo interno Gestore
AZ Squadra Vincente AGI Allianz Global Investors GmbH
AZ Squadra Xxxxxxxx XxxxxXxxx BlackRock Investment Management (UK) Limited AZ Squadra Vincente Fidelity FIL (Luxembourg) S.A.
AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. AZ Squadra Vincente JP Morgan JP Morgan Asset Management (UK) Limited AZ Squadra Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Investment Management Limited AZ Squadra Vincente Pictet Pictet & Cie (Europe) S.A.
AZ Squadra Vincente Pimco Pimco Europe Ltd
Il Fondo interno AZ BEST IN CLASS è caratterizzato da una gestione attiva, finalizzata a trarre beneficio sia dalle capacità gestorie di alcuni dei migliori gestori al mondo quali Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Investitori Sgr, JP Morgan, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx e Pimco, sia dal momentum associato ai singoli OICR in cui il fondo investe. Il Fondo interno Soluzione Multi Stars è caratterizzato da un investimento dinamico in OICR bilanciati, multi-asset e flessibili opportunamente selezionati e combinati tra loro, senza limitazioni geografiche, tematiche o settoriali e con dei ribilanciamenti periodici del portafoglio in funzione degli andamenti di mercato e delle performance realizzate dalle diverse componenti.
Il Fondo interno PIMCO Obbligazionario Strategico investe in OICR PIMCO obbligazionari con diverse strategie d’investimento, per usufruire al meglio delle competenze di PIMCO nei mercati obbligazionari.
L’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente è un fondo che punta a conseguire rendimenti superiori agli strumenti del mercato monetario, con un’enfasi sulla liquidità e sulla protezione del capitale. La volatilità media annua attesa del fondo è del 0%-1%. Non appena il Contraente versa un premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente si attiva automaticamente l’Investimento programmato descritto all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Condizioni di assicurazione
In ogni caso il Contraente ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni su ciascun Fondo interno/OICR e sul singolo gestore.
Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nel Regolamento dei fondi pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
L’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, codice ISIN IE00BJ4SNL44, è un comparto di PIMCO Select Funds plc, il cui Prospetto è pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx.xx.
Art. 19 Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento
L’Impresa ha la facoltà di:
• istituire nuovi fondi interni;
• determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mento, stessa finalità e Xxxxx di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni;
• modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 del Regolamento dei fondi interni.
In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato:
• dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch. Il nuovo Fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento;
• dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni;
• dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.
L’Impresa ha inoltre la facoltà di:
• introdurre nuovi OICR;
• sostituire gli OICR a disposizione del Prodotto con nuovi OICR aventi analoghe caratteristiche e omogene politiche di investimento.
In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato:
• dell’intervenuta introduzione di un nuovo OICR, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch;
• dell’intervenuta sostituzione di un OICR a disposizione del Prodotto con un nuovo OICR, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch;
• dell’intervenuta eliminazione della possibilità di accedere a un OICR a disposizione del Prodotto con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch.
Art. 20 Valore unitario delle quote dei fondi interni/OICR
Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il Fondo interno stesso.
Per le attività e passività di pertinenza del Fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, l’Impresa considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del Fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.
Il valore unitario delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, codice XXXX XX00XX0XXX00, è determinato giornalmente da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sui siti internet e su xxx.xxxxxxx.xx. Nell’ipotesi in cui si verificasse un blocco operativo nell'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, l’Impresa considera come valore unitario delle stesse quello risultante il primo giorno lavorativo utile successivo.
Art. 21 Rivalutazione delle prestazioni
Il presente contratto, con riferimento al Capitale investito nella Gestione separata, riconosce una rivalutazione annuale sulla base delle condizioni sottoindicate. A tal fine l’Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata VITARIV, attività d’importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
X. Xxxxxx annua di rivalutazione
L’Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.
Ai fini della rivalutazione del capitale, l’Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali.
Condizioni di assicurazione
Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV, come indicato nella seguente tabella:
Rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV Rendimento trattenuto
fino a 5,09% 1,50%
da 5,10% a 5,19% 1,51%
da 5,20% a 5,29% 1,52%
ecc. ……
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore al 1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall’Impresa pari a 1,5 punti percentuali.
Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della Gestione separata, la garanzia di un tasso di interesse minimo garantito, che viene riconosciuto solamente al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC o in caso di decesso dell’Assicurato.
Il contratto non prevede il Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
Per gli anni di permanenza di ciascun premio PAC nella Gestione separata successivi al 10° anno, il contratto non prevede alcuna garanzia di Rendimento minimo o restituzione del capitale.
La misura del tasso di interesse minimo garantito è stabilita all’atto del versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata. Il tasso di interesse minimo garantito riportato in Proposta o sul modulo di richiesta di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC) si applica a tutti i premi PAC versati nella Gestione separata dall’attivazione fino a nuova comunicazione da parte dell’Impresa. L’Impresa comunicherà al Contraente il nuovo tasso di interesse minimo garantito da applicare ai premi PAC versati nella Gestione separata e la data di effetto del medesimo almeno 30 giorni prima della data di modifica del tasso. Il nuovo tasso si applicherà esclusivamente ai premi PAC versati nella Gestione separata successivamente alla data di modifica fino a nuova comunicazione.
Per effetto del tasso di Rendimento minimo garantito, il capitale rivalutato al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC, non potrà essere inferiore a quello risultante rivalutando la relativa porzione di Capitale investito – costituita a fronte del versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata – sulla base del tasso di Rendimento minimo garantito stabilito all’atto del versamento del premio.
B. Modalità di rivalutazione del capitale
Il Capitale investito nella Gestione separata, pari alla somma dei premi PAC versati nella Gestione separata (al netto dei Costi di caricamento), si rivaluta ad ogni 1° gennaio nei termini seguenti:
• il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.;
• le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio PAC versato nella Gestione separata nei dodici mesi precedenti tale data – sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di Capitale investito in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e il 1° gennaio immediatamente successivo.
La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali o Switch effettuati dalla Gestione separata ai fondi interni.
C. Decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato il Capitale investito nella Gestione separata, pari alla somma dei premi PAC versati nella Gestione separata (al netto dei Costi di caricamento), si rivaluta nei termini seguenti:
• il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data del decesso;
• le porzioni di Capitale investito – costituite a fronte di ogni premio PAC versato nella Gestione separata nel periodo di tempo compreso tra la data del decesso e il 1° gennaio immediatamente precedente – sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di capitale in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di pagamento del premio e la data del decesso.
La suddetta rivalutazione si applica al Capitale investito nella Gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali o Switch effettuati dalla Gestione separata ai fondi interni.
Art. 22 Chiusura della permanenza nella Gestione separata VITARIV
L’Impresa si riserva il diritto di chiudere la permanenza nella Gestione separata VITARIV per gli anni successivi al 10° su tutti i contratti relativi al Prodotto Nuovi Orizzonti.
In tal caso i capitali maturati al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata VITARIV (e quelli già presenti nella Gestione separata VITARIV oltre il 10° anno) confluiranno in una nuova Gestione separata avente caratteristiche similari alla Gestione separata VITARIV.
Art. 23 Fusione tra gestioni separate
Ferme le prestazioni assicurate di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, l’Impresa, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della Gestione separata, al fine di perseguire l’interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione della Gestione separata VITARIV con una o più gestioni separate istituite dall’Impresa aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per il Contraente. In tale eventualità, l’Impresa invierà al Contraente una tempestiva comunicazione unitamente al Regolamento della nuova Gestione separata.
L’Impresa si riserva inoltre la facoltà di effettuare gli eventuali ulteriori interventi sulla Gestione separata VITARIV o sulle sue caratteristiche che siano consentiti dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 24 Operazioni di Switch
A. Switch tra fondi interni/OICR
Il Contraente può chiedere all’Impresa di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote di uno o più fondi interni/OICR assegnate al contratto per reinvestirle contestualmente in un altro o più fondi interni collegati al presente Prodotto Nuovi Orizzonti.
In ogni caso è concesso l’investimento contemporaneo fino ad un massimo di 10 fondi interni/OICR.
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dai fondi interni all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il disinvestimento parziale è possibile a condizione che:
• le quote disinvestite complessivamente abbiano un controvalore minimo di 500,00 euro;
• le quote residue del singolo Fondo interno abbiano un controvalore minimo di 3.000,00 euro.
Entrambi i controvalori sono calcolati in base all’ultima valorizzazione disponibile al momento della richiesta dell’operazione di Switch.
Per ogni anno di contratto, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni Switch successivo al primo effettuato nel corso della stessa annualità contrattuale, prevede il pagamento di un costo fisso pari a 25,00 euro, che viene detratto dal Controvalore delle quote trasferite.
Il Fondo interno AllianzGI Automatic 40 scade il 02\03\2028. A tale data sarà effettuato uno Switch automatico, senza alcun costo, dal Fondo interno AllianzGI Automatic 40 al Fondo interno AllianzGI Profilo Prudente.
B. Switch dai fondi interni/OICR alla Gestione separata
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dai fondi interni/OICR alla Gestione separata.
C. Switch dalla Gestione separata ai fondi interni
Per questa tipologia di Switch valgono le stesse regole previste per il Riscatto dalla Gestione separata. In ogni caso è concesso l’investimento contemporaneo fino ad un massimo di 10 fondi interni/OICR.
Il Contraente può esercitare lo Switch in uscita dalla Gestione separata a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata.
Lo Switch in uscita dalla Gestione separata è contestualmente reinvestito in uno o più fondi interni collegati al presente Prodotto Nuovi Orizzonti. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dalla Gestione separata all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
Switch totale
Lo Switch totale è possibile a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dall’ultimo premio PAC versato nella Gestione separata.
Il valore dello Switch totale in uscita dalla Gestione separata è pari al capitale maturato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Switch, diminuito di un importo che si ottiene:
• moltiplicando il capitale generato da ogni premio PAC versato nella Gestione separata per una percentuale (costi per Switch) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC
nella Gestione separata, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | Costi per Switch | |
1 | 3,0% | |
2 | 2,0% | |
3 | 1,0% | |
da 4 in poi | 0,0% |
In aggiunta, qualora lo Switch venga esercitato prima che sia trascorso il 10° anno dalla data di versamento del premio PAC nella Gestione separata, al capitale generato dal premio PAC versato nella Gestione separata è applicato un costo aggiuntivo per Switch pari all’1,0%, come indicato nella seguente tabella:
Anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata
Costo aggiuntivo per Switch
da 1 a 9 1,0%
da 10 in poi 0,0%
• sommando gli importi così ottenuti.
Non è invece prevista l’applicazione di alcun costo in caso di Switch al 10° anno dal versamento del primo premio PAC nella Gestione separata e successivamente ogni 5 anni.
Switch parziale
È consentito lo Switch parziale in uscita dalla Gestione separata a condizione che:
• l’importo lordo disinvestito non risulti inferiore a 500,00 euro;
• il capitale maturato residuo nella Gestione separata, a Switch parziale avvenuto, non risulti inferiore a 3.000,00 euro. Il valore dello Switch parziale in uscita dalla Gestione separata si ottiene con le stesse modalità dello Switch totale.
Lo Switch parziale in uscita dalla Gestione separata è possibile soltanto con riferimento alla porzione del capitale (maturato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Switch) generata dai premi PAC versati nella Gestione separata per i quali sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento del premio.
Lo Switch parziale in uscita dalla Gestione separata prevede lo smobilizzo dei capitali generati dai premi PAC versati nella Gestione separata di più vecchia data. In questo modo allo Switch parziale in uscita dalla Gestione separata viene applicato il minore costo per Switch.
A seguito di ogni Switch parziale in uscita dalla Gestione separata, il contratto resta in vigore per il capitale maturato residuo che deve intendersi come nuovo capitale maturato nella Gestione separata. Conseguentemente la rivalutazione del capitale al 1° gennaio successivo alla data di richiesta di Switch parziale in uscita dalla Gestione separata sarà calcolata secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett. B delle presenti Condizioni di assicurazione, considerando il capitale maturato residuo quale capitale maturato al 1° gennaio precedente.
D. Switch dai fondi interni/OICR/Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa
Non è possibile effettuare operazioni di Switch dai fondi interni/OICR o dalla Gestione separata alla copertura caso morte e viceversa.
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 25 Riscatto e riduzione
Il Contraente:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR, può esercitare il diritto di Riscatto già a partire dalla scadenza del periodo di 30 giorni, successivo alla conclusione del contratto, concesso per l’esercizio del diritto di ripensamento;
• per ciascuna porzione di capitale investita nella Gestione separata, può esercitare il diritto di Riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata.
Pertanto, il disinvestimento totale dalla Gestione separata sarà possibile a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dall’ultimo premio PAC versato nella Gestione separata;
• per la parte destinata alla copertura caso morte, non può esercitare il diritto di Riscatto.
L’esercizio del diritto di Riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell’Impresa o inviare a Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Riscatto totale
Il valore di riscatto totale è pari:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR, al Controvalore delle quote dei fondi scelti dal Contraente assegnate al contratto. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione. Il valore così determinato viene diminuito di un costo fisso di 50,00 euro
(costo per riscatto);
• per la parte investita nella Gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Xxxxxxxx (corredata della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione) diminuito di un importo che si ottiene:
− moltiplicando il capitale generato da ogni premio PAC versato nella Gestione separata per una percentuale (costi per riscatto) che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata | Costi per riscatto | |
1 | 3,0% | |
2 | 2,0% | |
3 | 1,0% | |
da 4 in poi | 0,0% |
In aggiunta, qualora il Riscatto venga esercitato prima che sia trascorso il 10° anno dalla data di versamento del premio PAC nella Gestione separata, al capitale generato dal premio PAC versato nella Gestione separata è applicato un costo aggiuntivo per riscatto pari all’1,0%, come indicato nella seguente tabella:
Anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio PAC nella Gestione separata
Costo aggiuntivo per riscatto
da 1 a 9 1,0%
da 10 in poi 0,0%
− sommando gli importi così ottenuti.
Non è invece prevista l’applicazione di alcun costo in caso di Riscatto al 10° anno dal versamento del primo premio PAC nella Gestione separata e successivamente ogni 5 anni.
Esempio di applicazione dei costi per riscatto:
Data di attivazione del piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti: 15 settembre 2021 Premio mensile: 100 euro
Caricamento: 3%
Destinazione del premio versato: 100% Gestione separata VITARIV
Premio mensile investito nella Gestione separata VITARIV: 97 euro
Data di richiesta del Riscatto: 15 settembre 2030 (9° anno dal versamento del primo premio PAC)
Capitale maturato al 1° gennaio 2030 (ipotizzando non ci siano rivalutazioni) = [(12 mesi x 8 anni) + 4 mesi] x 97 euro = (96 mesi + 4 mesi) x 97 euro = 100 mesi x 97 euro = 9.700 euro
Valore di riscatto al 15 settembre 2030 = 9.700 euro - 3 mesi x 97 euro (mensilità non riscattabili*) - 12 mesi x 97 euro x 3% (mensilità con costo per riscatto del 3%) - 12 mesi x 97 euro x 2% (mensilità con costo per riscatto del 2%) - 12 mesi x 97 euro x 1% (mensilità con costo per riscatto del 1%) - 97 mesi x 97 euro x 1% (mensilità con costo aggiuntivo per riscatto del 1%) = 9.700 euro - 291 euro - 34,92 euro - 23,28 euro - 11,64 euro - 94,09 euro = 9.245,07 euro
Data di richiesta del Riscatto: 15 settembre 2031 (10° anno dal versamento del primo premio PAC)
Capitale maturato al 1° gennaio 2031 (ipotizzando non ci siano rivalutazioni) = [(12 mesi x 9 anni) + 4 mesi] x 97 euro = (108 mesi + 4 mesi) x 97 euro = 112 mesi x 97 euro = 10.864 euro
Valore di riscatto al 15 settembre 2031 = 10.864 euro - 3 mesi x 97 euro (mensilità non riscattabili*) = 10.864 euro - 291 euro = 10.573 euro
Data di richiesta del Riscatto: 15 settembre 2032 (11° anno dal versamento del primo premio PAC)
Capitale maturato al 1° gennaio 2032 (ipotizzando non ci siano rivalutazioni) = [(12 mesi x 10 anni) + 4 mesi] x 97 euro = (120 mesi + 4 mesi) x 97 euro = 124 mesi x 97 euro = 12.028 euro
Valore di riscatto al 15 settembre 2031 = 12.028 euro - 3 mesi x 97 euro (mensilità non riscattabili*) - 12 mesi x 97 euro x 3% (mensilità con costo per riscatto del 3%) - 12 mesi x 97 euro x 2% (mensilità con costo per riscatto del 2%) - 12 mesi x 97 euro x 1% (mensilità con costo per riscatto del 1%) - 108 mesi x 97 euro x 1% (mensilità con costo aggiuntivo per riscatto del 1%) = 12.028 euro - 291 euro - 34,92 euro - 23,28 euro - 11,64 euro - 104,76 euro = 11.562,40 euro
* Le mensilità non riscattabili potranno essere riscattate trascorso un anno dalla data di versamento del premio.
Il Riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto a condizione che la copertura caso morte non sia stata attivata, altrimenti il contratto rimane in vigore per la copertura caso morte.
Riscatto parziale
Il Contraente può esercitare il Riscatto parziale con le modalità suddette, specificando l’ammontare del capitale che intende riscattare dai fondi interni/OICR e quello che intende riscattare dalla Gestione separata. È possibile riscattare parzialmente il capitale solo dai fondi interni/OICR oppure solo dalla Gestione separata.
Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, a condizione che:
• per la parte investita nei fondi interni/OICR:
− le quote riscattate complessivamente abbiano un controvalore minimo di 500,00 euro;
− le quote residue del singolo Fondo interno abbiano un controvalore minimo di 3.000,00 euro.
Entrambi i controvalori sono calcolati in base all’ultima valorizzazione disponibile al momento della richiesta di Riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Il Contraente deve specificare da quali fondi interni/OICR intende riscattare le quote. In caso di mancata indicazione dei fondi dai quali disinvestire, si procederà al disinvestimento da tutti i fondi attivi, mantenendo la stessa proporzione sottostante il contratto al momento della richiesta di Riscatto parziale;
• per la parte investita nella Gestione separata:
− l’importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro;
− il capitale maturato residuo nella Gestione separata, a Riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 3.000,00 euro. Il Riscatto parziale dalla Gestione separata è possibile soltanto con riferimento alla porzione del capitale (maturato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Riscatto) generata dai premi PAC versati nella Gestione separata per i quali sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento del premio.
Il Riscatto parziale dalla Gestione separata prevede lo smobilizzo dei capitali generati dai premi PAC versati nella Gestione separata di più vecchia data. In questo modo al Riscatto parziale dalla Gestione separata viene applicato il minore costo per riscatto.
A seguito di ogni Riscatto parziale dalla Gestione separata, il contratto resta in vigore per il capitale maturato residuo che deve intendersi come nuovo capitale maturato nella Gestione separata. Conseguentemente la rivalutazione del capitale al 1° gennaio successivo alla data di richiesta del Riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione) sarà calcolata secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett. B delle presenti Condizioni di assicurazione, considerando il capitale maturato residuo quale capitale maturato al 1° gennaio precedente.
Riduzione
In caso di attivazione della copertura caso morte e successiva sospensione del pagamento del premio annuo, il presente contratto non riconosce alcun valore di riduzione. Il Contraente ha la facoltà di riattivare la copertura caso morte secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 26 Riattivazione della copertura caso morte
In caso di attivazione della copertura caso morte e successiva sospensione del pagamento del premio annuo, entro 6 mesi dalla data di sospensione del pagamento del premio annuo, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare la copertura caso morte. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali calcolati in funzione del periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento dei premi e la data di ripresa del pagamento del premio annuo della copertura.
Qualora siano trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione del pagamento del premio annuo, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione.
La riattivazione della copertura caso morte, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell’importo dovuto, la copertura caso morte con il capitale assicurato della copertura indicato nella Proposta di appendice di polizza.
La facoltà di riattivazione della copertura caso morte non è in ogni caso esercitabile trascorsi 24 mesi dalla scadenza del premio annuo o della prima rata di premio annuo non pagata.
Altre informazioni
Art. 27 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’articolo 1921 del Codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi
(articolo 1921 del Codice civile):
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di Xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice civile le somme dovute dall’Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del Codice civile).
Art. 29 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione sul documento di Polizza o su apposita Appendice, che diviene parte integrante del contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art. 30 Prestito
L’Impresa non prevede la concessione di prestiti sul contratto.
Art. 31 Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 32 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 33 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
(valida solo se espressamente richiamata nella Proposta di appendice di xxxxxxx)
Quali sono le prestazioni?
Art. 34 Prestazione della copertura caso morte in caso di decesso per Infortunio
In caso di decesso dell’Assicurato per Infortunio durante il periodo di copertura indicato nella Proposta di appendice di polizza, l’Impresa garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un capitale pari al doppio o al triplo (qualora l’Infortunio mortale sia conseguente ad incidente stradale) del capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella Proposta di appendice di polizza. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della copertura caso morte, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed i premi pagati restano acquisiti da quest’ultima.
Art, 35 Definizione di Infortunio
Agli effetti dell’assicurazione complementare, s’intende per
• Infortunio: un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte e purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro 12 mesi dall’Infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;
• Infortunio conseguente ad incidente stradale: quell’Infortunio cagionato da veicoli mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade d’uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private in cui l’Assicurato rimane vittima, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro 12 mesi dall’Infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente.
Sono compresi nella copertura complementare:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da inalazione, ingestione e assorbimento, per errore, di sostanze venefiche;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
• l’annegamento, l’assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
• le infezioni che siano diretta conseguenza di un Infortunio;
• gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso - sempreché involontariamente coinvolto - in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 36 Esclusioni della copertura complementare infortuni
La copertura complementare non è operante quando l’Infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:
• stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
• atti illeciti commessi dolosamente dall’Assicurato;
• movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
• da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
• esposizione a forme di radioattività artificiale;
• operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da Infortunio;
• imprese inusuali o temerarie;
• pratica delle professioni di: titolare o dipendente con lavoro manuale in cantiere edile o di sistemazione idraulica; vigile del fuoco;
• pratica dei seguenti sport: alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci/snowboard alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela con traversate oceaniche, sport estremi (base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill, tuffi da scogliere/cliff diving);
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• uso, anche come passeggero:
- di aeromobili in genere, fatta eccezione per gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
- di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- di aeromobili di aeroclubs;
- di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
• insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa);
• eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Art. 37 Denuncia dell’Infortunio e obblighi conseguenti
Al verificarsi del decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso all’Impresa mediante richiesta scritta (raccomandata) indirizzata a Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’Infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell’Infortunio stesso. Se è intervenuto un medico, un suo certificato deve essere aggiunto alla denuncia.
Gli aventi diritto dovranno inoltre consentire all’Impresa lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l’Infortunio, a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste.
Quando e come devo pagare?
Art. 38 Premio della copertura complementare infortuni
La prestazione assicurativa di cui all’articolo 34 delle presenti Condizioni di assicurazione è garantita previo pagamento all’Impresa, da parte del Contraente, del premio annuo della copertura caso morte comprensivo del premio della copertura complementare infortuni, secondo quanto indicato all’articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 39 Estinzione della copertura complementare
La copertura complementare infortuni si estingue:
• in caso di mancato versamento del premio annuo della copertura caso morte, per qualsiasi motivo;
• alla scadenza della copertura caso morte;
• alla scadenza dell’annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
GLOSSARIO
I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il seguente significato.
Appendice
Documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso.
Capitale investito
Vedi definizione di Premio investito.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Il periodo di Carenza intercorre dalla decorrenza del contratto e può essere di 12 mesi o di 5 anni. Qualora l'evento assicurato si verifichi in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una prestazione inferiore.
Cedola annua
La rivalutazione annuale del Capitale investito nella Gestione separata VITARIV che il 1° gennaio di ogni anno, se è attivata l’opzione, viene liquidata al Contraente.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita dal contratto stesso (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contraente e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Il presente contratto non prevede il Consolidamento dei rendimenti attribuiti allo stesso.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all’Impresa. Può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario.
Contratto con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una Gestione separata di attivi.
Contratto unit linked
Contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo interno detenuto dall’Impresa di assicurazione oppure al Valore delle quote di OICR.
Controvalore delle quote
L’importo in euro ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote dei fondi interni/OICR per il numero delle quote attribuite al contratto ad una determinata data.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa.
Costi di caricamento (o Caricamento)
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
Data di decorrenza (o Decorrenza)
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del Premio. La data di decorrenza è indicata nella Proposta di assicurazione e nella Polizza.
Documento di polizza (o Polizza)
Documento cartaceo che disciplina e prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa.
Età computabile
Età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Età in anni interi
Età in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d’anno.
Fondo interno
Il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa di assicurazione ed espresso in quote.
Gestione separata
Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati.
Giorno di valorizzazione
Giorno in cui si calcola il valore unitario delle quote del fondo. La valorizzazione delle quote dei fondi interni sottostanti il contratto è settimanale. La valorizzazione delle quote dell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente è giornaliera.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del Fondo interno/OICR in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto.
Impresa
Allianz S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione a fronte delle prestazioni assicurate.
Premio aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare all’Impresa successivamente alla conclusione del contratto.
Premio ricorrente
Importo che il Contraente ha facoltà di versare all’Impresa, mediante piano di accumulo (PAC), successivamente alla conclusione del contratto.
Premio investito
Premio, al netto del Caricamento e del premio della copertura caso morte, investito nei fondi interni/OICR e/o nella Gestione separata. Eventuali riscatti parziali diminuiscono l’importo del Capitale investito.
Prodotto
Nuovi Orizzonti, caratterizzato dalla combinazione di tre componenti: una componente d’investimento assicurativo di tipo unit linked; una componente d’investimento assicurativo con partecipazione agli utili ed infine una componente di copertura assicurativa di puro rischio.
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota
Unità di misura del Fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota” parte in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno/OICR. Quando si investe in un Fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi il medesimo valore unitario) ad un determinato prezzo.
Ramo
Un insieme omogeneo di rischi o operazioni che descrive l’attività che l’Impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo, e che include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo ed altre caratteristiche relative al fondo.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto
Giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla Data di decorrenza del contratto.
Riscatto
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione totale o parziale del capitale maturato nella Gestione separata VITARIV o del Controvalore delle quote dei fondi interni/OICR assegnate al contratto.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto. Per il presente Prodotto, che è a vita intera, la scadenza del contratto coincide con il decesso dell’Assicurato.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell’Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Switch
Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento del premio dalla Gestione separata e/o delle quote dei fondi interni/OICR e il contestuale reinvestimento di quanto ricevuto nella Gestione separata e/o in quote di altri fondi interni/OICR.
Tasso di interesse legale
Tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Tasso di interesse (o di rendimento) minimo garantito
Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che l’Impresa riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.
Valore delle quote
Il valore unitario della Quota di un Fondo interno/OICR, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno/OICR per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato e sulle sue condizioni sanitarie pregresse
Si prega di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare l’inizio e il decorso di malattie gravi o comunque significative eventualmente sofferte dall’assicurato, anche se le stesse non sono da porsi in relazione con la causa del decesso e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.
Assicurato: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cognome e Nome Codice Fiscale Età (anni)
/ / / /
Data di nascita Luogo in cui si è verificato il decesso Data del decesso Ora del decesso
Professione Stato civile
Evento che ha causato il decesso dell’assicurato
Diagnosi iniziale: Successione morbosa: Accidente terminale:
1.
NO ☐ Lei è stato medico abituale dell’assicurato?
SI ☐ Da quale epoca?
2.
NO ☐ Oltre a lei o precedentemente a lei, l’assicurato è stato curato da altri medici?
SI ☐ Quali? (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche l’attuale domicilio)
3. a) Quale è stata l’anamnesi patologica remota? (indicare la data di insorgenza delle malattie)
b) Nel caso vi siano stati ricoveri, precisare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
c) Quale è stata l’anamnesi patologica prossima? (indicare con precisione la data di insorgenza delle malattie e loro sintomatologia)
4. NO ☐ Sono state eseguite indagini diagnostiche?
SI ☐ Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi
5. NO ☐ Vi sono stati ricoveri?
SI ☐ Indicare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
6. NO ☐ Si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici?
SI ☐ Specificare il tipo di intervento e le cure effettuate
7. Da quando ha cominciato a curare l’assicurato per la malattia che è stata poi la causa del decesso?
8. NO ☐ L’assicurato è mai stato ricoverato per l’evento che ha poi causato il suo decesso?
SI ☐ Indicare dove e in quale epoca
9. NO ☐ L’assicurato conosceva la natura della malattia per la quale poi è deceduto?
SI ☐ Da quando?
10. NO ☐ E’ stata effettuata autopsia?
SI ☐ Allegare referto
11. Nell’ipotesi che la causa di morte non sia ascrivibile a malattia, indicare quali lesioni hanno provocato l’esito e allegare la relativa documentazione
12. NO ☐ L’assicurato ha mai fatto uso di alcolici?
SI ☐ In quale misura e da quando?
13. NO ☐ L’assicurato ha mai fumato?
SI ☐ In quale misura e da quando?
14. NO ☐ Per una migliore illustrazione del caso clinico può aggiungere ulteriori notizie e informazioni?
SI ☐ Indicare quali
Dichiarazioni
Io sottoscritto
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) N. civico CAP Comune Provincia
telefono Indirizzo e-mail
attesto di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato, sulle sue condizioni sanitarie pregresse, nonché sulle sue abitudini di vita e di non aver omesso o alterato alcuna circostanza
Firma del medico curante ►
Luogo e data
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La tua proposta
Numero: [numero]
Contraente: [contraente]
La tua Agenzia
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Telefono: [numero] Fax: [numero] Email: [mail]
Area Personale
Per consultare le informazioni relative alla tua posizione, alle scadenze e ai sinistri
Servizio Clienti
Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto
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solo per la copia per la Direzione
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Elenco documenti
Si consegnano al cliente i seguenti documenti
◾ Set informativo (KID, DIP aggiuntivo IBIP, Condizioni di assicurazione e Proposta)
◾ Informativa sul distributore (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
◾ Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo (allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018)
◾ Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, da consegnare a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente <se presenti>
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stampata in data: gg/mm/aaaa
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Proposta n. [numero] Tariffa: 88M 03
Agenzia: [cod_ag] [descr. ag.] / Sub-Agenzia: [cod_sub]
[NOME_AGENZIA]
Proposta
Data ultimo aggiornamento: 29/07/2022
Il sottoscritto Contraente formula la seguente proposta di assicurazione sulla vita multiramo (unit linked, con partecipazione agli utili e di puro rischio).
Lo scopo prevalente del rapporto è di investimento.
Contraente
Nome Cognome: [Contraente] oppure Ragione Sociale: [Contraente] Codice fiscale o Partita IVA: [CF_contr_PI]
Residenza: [ind_res] oppure Sede legale: [sede_leg]
C.A.P.: [cap_res] Città: [citta_res] ([Prov_res]) Recapito di corrispondenza:
◾ l’indirizzo di residenza
Assicurato
Nome Cognome: [Assicurato]
Codice fiscale: [CF_ass] Data di nascita: gg/mm/aaaa Età computabile: __
Durata
Decorrenza: dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa * Durata: vita intera
* L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato a condizione che sia stato corrisposto il premio e la Società accetti la presente proposta, come disciplinato nella sezione “Conclusione del contratto” della presente proposta.
La presente proposta è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo del prodotto Nuovi Orizzonti Edizione luglio 2022.
Premio
Premio unico: __._ ,__ euro. Spese di emissione: 0,00 euro.
Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): __._ _, euro. Il caricamento applicato al premio è pari al __._ _,%.
[o]
Premio mensile: _ ,__ euro.
Periodicità del pagamento: MENSILE Prossima data di pagamento: gg/mm/aaaa Spese di emissione: 0,00 euro.
Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): __ , euro.
Modalità dei pagamenti successivi al primo: SDD (Sepa Direct Debit) Il caricamento applicato al premio è pari al __ ,%.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell’impresa di assicurazione;
2. bonifici, addebiti diretti, bollettini postali e strumenti di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione o l’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell’impresa di assicurazione;
3. reinvestimenti di capitali provenienti da contratti Vita preesistenti;
fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario, o sistema di pagamento elettronico, su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione.
L’SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione è obbligatorio in caso di attivazione di un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti.
Proposta
Destinazione del premio versato
__,__% Fondo: _______________________________
__,__% Fondo: _______________________________
__,__% Gestione separata: XXXXXXX 🡪 solo se è stato perfezionato il contratto con un PAC
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la liquidazione di un capitale pari:
◾ per la parte investita nei fondi interni/OICR, al controvalore delle quote dei fondi scelti dal Contraente, maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, del 10%, 5%, 2%, 1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, con un tetto massimo di maggiorazione di 50.000,00 euro, senza alcuna garanzia di capitale;
◾ per la parte investita nella gestione separata, al capitale rivalutato fino alla data del decesso, con una garanzia di rendimento minimo stabilita all’atto del versamento di ciascun premio PAC nella gestione separata; [. Fino a diversa comunicazione da parte della Società, il tasso di interesse minimo garantito al termine del 10° anno di permanenza nella gestione separata di ciascun premio PAC è pari al [_,_]%;] 🡪 se è stato perfezionato il contratto con un PAC nella gestione separata
◾ per la parte destinata alla copertura caso morte, sempre che il decesso dell’Assicurato avvenga durante il periodo di copertura e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati agli artt. 4 e 36 delle Condizioni di assicurazione, al capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella proposta di appendice di xxxxxxx e nell’appendice stessa.
Beneficiari
Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato
Il Contraente 🡪 solo se diverso dall’Assicurato
[Nome Cognome] / [Ragione Sociale]: [ ]
__,__%
__,__%
Codice fiscale: _____________________ Partita IVA: ________________________ Data di nascita: gg/mm/aaaa
Sesso: [__] Luogo di nascita: [ ]
[Residenza] / [Sede legale]: [ind_res_] C.A.P.: [cap_res] Città: [citta_res_] ([Prov_res_]) Xxxxxxx: [ ]
Tipologia societaria: [___ __ _] Descrizione attività: [ ]
Indirizzo e-mail: [ ]
Il Beneficiario [non è] / [è] Persona Politicamente Esposta1 in quanto {il titolare effettivo [Nome Cognome] 🡪 se Persona giuridica}
[variabile per raccogliere “relazione” e “tipologia PEP”].
La relazione che lega il Beneficiario al Contraente è: [descrizione o spazio per scrivere in caso di “altro”].
<se relazione tra Contraente e Beneficiario PF è fidanzato/a, rapporti professionali o altro>
La motivazione dell’operazione è: [donazione] [assenza di eredi legittimi] [adempimento di obbligazione a mezzo dazione in pagamento] [descrizione o spazio per scrivere in caso di “altro”].
[Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali]
[I figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti]
[I genitori dell'Assicurato in parti uguali con diritto di accrescimento al superstite o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali]
[Il coniuge vivente dell'Assicurato all’atto del di lui decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali]
[Gli eredi testamentari dell’Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali]
__,__%
__,__%
__,__%
__,__%
__,__%
<se è stato nominato un referente terzo>
Il Contraente ha manifestato esigenze specifiche di riservatezza e ha nominato il seguente referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui la Società può far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato:
[Nome Cognome] / [Ragione Sociale]: [ReferenteTerzo]
[Codice fiscale] / [Partita IVA]: [CF_ReferT] / [PI_ReferT] [Data di nascita]: [ gg/mm/aaaa] 🡪 se Persona fisica
[Residenza] / [Sede legale]: [ind_res_referT] C.A.P.: [cap_res_referT] Città: [ citta_res_referT] ([Prov_res_referT]) Indirizzo e-mail: [email_referT]
Proposta
<in aggiunta oppure in alternativa> se in aggiunta, inserire [anche] nella frase sotto riportata
Il Contraente ha espresso [anche] la volontà di designare i beneficiari in modo generico, pur essendo stato informato che la Società potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari:
<se è stato designato un beneficiario nominativo>
Il Contraente [ esclude] / [consente] l’invio di comunicazioni ai beneficiari designati nominativamente prima dell’evento.
<sempre>
Avvertenza: la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata all’impresa di assicurazione.
Altri estremi contrattuali
Proposta: nuova Prodotto: Nuovi Orizzonti
Opzioni: Opzione Cedola [attiva]/ [non attiva]
[se attiva] Il Contraente chiede che la rivalutazione del capitale investito nella gestione separata VITARIV venga liquidata sotto forma di cedola, a mezzo bonifico bancario sulla base degli estremi di seguito indicati:
Banca: [Nome Banca]
Codice IBAN: [Codice IBAN] Intestatario conto: [Intestatario]
N.B.: la Società si riserva di effettuare la verifica dell'IBAN tramite sistema interbancario.
Investimento programmato [attivo] 🡪 in caso di investimento del premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente [attivo] Il Contraente chiede che [8%] / [6%] / [4%] del capitale investito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente venga trasferito, il
primo giovedì di ogni mese, nei seguenti fondi interni:
__,__% Fondo: __
__,__% Fondo: __
L’Investimento programmato si attiva automaticamente non appena il Contraente versa un premio nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente (premio unico, premio aggiuntivo o premio PAC) oppure, se ha attivato il Defender, quando scatta lo switch automatico dai fondi interni all’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
Il Contraente può decidere, in qualsiasi momento, di cambiare i fondi interni di destinazione dell’Investimento Programmato così come l’ammontare mensile dell’Investimento programmato, ad esempio dall’8% al 6% o viceversa.
La Società trattiene un costo percentuale dello 0,50% su ogni importo trasferito con l’Investimento programmato.
Defender [attivo]/[non attivo]
[se attivo] Nel caso venga registrata una perdita del capitale investito nei fondi interni pari o superiore al [10%] / [15%] / [20%], il controvalore delle quote dei fondi interni verrà automaticamente trasferito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente il primo giovedì successivo alla data di rilevazione della perdita, senza applicazione di alcun costo. Il Defender rimane attivo anche successivamente allo switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente.
A seguito dello switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, si attiva automaticamente l’Investimento programmato. In particolare, a partire dal secondo mese successivo a quello in cui si è verificato lo switch automatico nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente, l’[8%] / il [6%] / il [4%] del capitale investito nell’OICR PIMCO Obbligazionario Prudente verrà nuovamente trasferito, il primo giovedì di ogni mese:
▪ nei fondi interni in cui la polizza era investita prima dello switch automatico, se non era già attivo l’Investimento programmato;
▪ nei fondi interni di destinazione dell’Investimento programmato, se lo stesso era già attivo.
Gli importi trasferiti nei fondi interni con l’Investimento programmato, i versamenti aggiuntivi nei fondi interni, gli switch volontari dalla gestione separata ai fondi interni e i riscatti parziali dai fondi interni, aggiornano automaticamente il capitale investito nei fondi interni ai fini dell’applicazione del Defender.
Nel caso si verifichino gli switch automatici dei meccanismi sopra descritti, riceverà apposita comunicazione al Recapito di Corrispondenza da lei indicato.
Conclusione del contratto
Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la presente proposta, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della presente proposta, la Società potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella presente proposta quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Proposta
La Società darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia della polizza.
Il contratto sarà costituito dalla presente proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.
In caso di mancata accettazione della presente proposta, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente.
Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, la polizza oppure la comunicazione di mancata accettazione entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, potrà contattare Pronto Allianz - Servizio Clienti - al Numero Verde 000.00.00.00.
Revocabilità della proposta
La presente proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 209/ 2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/ Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Somme versate dal Contraente
Le somme versate dal Contraente contestualmente alla presentazione della presente proposta verranno trattenute dalla Società a titolo di deposito gratuito e non produttivo di interessi sino a:
i) la conclusione del contratto ai sensi di quanto riportato nella sezione “Conclusione del contratto” della presente proposta, nel qual caso esse verranno imputate a premio di polizza; ovvero
ii) la revoca, la mancata accettazione della presente proposta di assicurazione, nel qual caso esse verranno restituite dalla Società al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca e/ o dalla comunicazione di mancata accettazione da parte della Società.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell’art. 177 D. Lgs. 209/ 2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz
S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente:
◾ per la parte investita nei fondi interni/OICR, il controvalore delle quote assegnate al contratto aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo; (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente il premio versato nei fondi interni/OICR, pari al premio investito aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo;
◾ per la parte investita nella gestione separata, il premio versato nella gestione separata;
◾ per la parte destinata alla copertura caso morte, il premio versato nella copertura caso morte al netto de (i) la parte di premio relativa al periodo per il quale la copertura caso morte ha avuto effetto; (ii) l’imposta sulla garanzia complementare, se prevista; (iii) le spese sostenute per l’emissione della copertura caso morte, nella misura indicata nella proposta di appendice di polizza e nell’appendice stessa.
Il recesso dal contratto comporta anche il recesso dalla copertura caso morte.
Sintesi della raccomandazione proposta
[Gentile Signor[a] / Spettabile] [COGNOME / RAGIONE SOCIALE Contraente]
con la compilazione de la “Sintesi della raccomandazione proposta” l’Impresa e l'Intermediario hanno raccolto informazioni utili a valutare, in particolare, il suo livello di conoscenza dei mercati finanziari, dei prodotti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, l'esperienza da lei maturata in relazione a tali prodotti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.
Tali informazioni sono funzionali a definire il suo "profilo cliente" e a consentire così all'Intermediario di raccomandarle investimenti adeguati rispetto a tale profilo.
Al fine di garantire la piena conformità alla normativa applicabile, l’Impresa ha sviluppato un modello multivariato di valutazione dell’adeguatezza, vale a dire un modello che prevede l’esecuzione di distinti controlli volti a verificare la coerenza di ciascun investimento propostole dall'Intermediario rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e assicurativa, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite, ai suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.
In esito ai predetti controlli, le comunichiamo che il prodotto Nuovi Orizzonti risulta adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative da lei manifestate.
In particolare, le confermiamo che il prodotto risulta coerente con il bisogno da lei espresso di pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio-lungo periodo, con forme di protezione contenute in caso di decesso dell'assicurato.
Il prodotto è stato, altresì, individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei espressa per una modalità di investimento flessibile, che le consenta di gestire i propri accontamenti in modo dinamico in funzione delle sue esigenze di liquidità e aspettative.
<Esito positivo al check ESG>
In aggiunta a quanto precede, Le segnaliamo che il prodotto risulta coerente con le Sue preferenze in materia di sostenibilità, in quanto integra, per un valore almeno pari al < 5%> < 20%> < 50%>, soluzioni di investimento che tengono conto delle tematiche di sostenibilità.
<Esito positivo al check ESG ma nessun prodotto disponibile per profilo di rischio>
Le segnaliamo che il prodotto, benché non allineato alle preferenze in materia di sostenibilità che ci ha rappresentato in sede di profilatura, Le viene comunque raccomandato in quanto non è stato possibile individuare un prodotto, tra quelli disponibili, idoneo a soddisfare al contempo le Sue preferenze di sostenibilità e le Sue esigenze assicurative e tenuto conto della volontà da Lei espressa di privilegiare, in tale particolare situazione, la realizzazione di queste ultime.
Xxxx na lasciata intenzi onalmente bianca
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n. 05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n. 01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco Cod. 01
Proposta n. [numero] Tariffa: 88M 03
Agenzia: [cod_ag] [descr. ag.] / Sub-Agenzia: [cod_sub]
[NOME_AGENZIA]
Proposta
Sottoscrizioni
Il sottoscritto Contraente dichiara:
◾ di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente proposta:
◾ il Set informativo del prodotto d’investimento assicurativo Nuovi Orizzonti Edizione luglio 2022 composto:
◾ dal Documento contenente le informazioni chiave (KID) [del Fondo interno] / [dell’OICR] / [della Gestione separata] [Nome fondo] del gg/mm/aaaa;
<ripetere per tutte le opzioni di investimento scelte>
◾ dal Documento contenente le informazioni chiave (KID) [del Fondo interno] / [dell’OICR] / [della Gestione separata] [Nome fondo] del gg/mm/aaaa;
◾ dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP), dalle Condizioni di assicurazione
comprensive del glossario e dalla Proposta;
e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti dei documenti che compongono il Set informativo;
◾ copia del documento “Informativa sul distributore” conforme all’allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
◾ copia del documento “Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo” conforme all’allegato 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018;
◾ <se almeno un beneficiario/referente terzo è nominativo> l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza che si impegna a fornire a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente;
◾ di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l’efficacia della presente proposta e che l’Impresa presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che la presente proposta non contiene cancellature o rettifiche;
◾ di prendere atto che gli importi di premio si intenderanno incassati salvo buon fine del mezzo di pagamento e dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui ai D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs 109/2007, nonché delle verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale;
◾ che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo.
Sottoscritto il ____________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:
◾ Art. 1. Prestazione in caso di decesso, per la parte statuente il periodo di carenza
◾ Art. 10. Premio, per la parte in cui la Società si riserva di non consentire il versamento di premi aggiuntivi o ricorrenti
◾ Art. 22. Chiusura della permanenza nella gestione separata VITARIV
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di essere stato informato dall’Intermediario che il presente prodotto è adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità si sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative manifestate
Firma dell’Intermediario ▶ ___________________________________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
Proposta n. [numero]
Proposta
Il sottoscritto Assicurato: 🡪 se Assicurato ≠ Contraente
◾ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’art. 1919 del codice civile.
Firma dell’Assicurato ▶ ___________________________________
Xxxxxx riservato al soggetto incaricato dell’Adeguata Verifica
Ai sensi della normativa Antiriciclaggio e regolamenti attuativi vigenti, l’identificazione dei dati firmatari della presente proposta sono state effettuate da [COGNOME_NOME_INTERMEDIARIO].
Questo documento è stato emesso dall’Agenzia: [NOME_AGENZIA] elaborato il: [data_conferma]
1 Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2) Sono familiari di persone politicamente esposte s’intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche che detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Copertura caso morte
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Elenco documenti
Si consegnano al cliente i seguenti documenti
◾ Informativa sul distributore (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
◾ Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP (allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
◾ Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, da consegnare a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente < se presenti>
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Proposta appendice [numero] Tariffa: 16__09
Agenzia: [cod_ag] [descr. ag.] / Sub-Agenzia: [cod_sub]
[NOME_AGENZIA]
Proposta di appendice di polizza
Data ultimo aggiornamento: 29/07/2022
Il sottoscritto Contraente formula la seguente proposta di assicurazione sulla vita di puro rischio Proposta di appendice n. [numero] della polizza “Orizzonti” o “Nuovi Orizzonti” n. [numero]
Lo scopo prevalente del rapporto è di protezione.
Contraente
Nome Cognome: [Contraente] oppure Ragione Sociale: [Contraente] Codice fiscale o Partita IVA: [CF_contr_PI]
Residenza: [ind_res] oppure Sede legale: [sede_leg]
C.A.P.: [cap_res] Città: [citta_res] ([Prov_res]) Recapito di corrispondenza:
◾ l’indirizzo di residenza
Assicurato da innescare se la regola 59 (n° teste) restituisce un valore > 0 Nome Cognome: [Assicurato]
Codice fiscale: [CF_ass] Data di nascita: gg/ mm/aaaa Età computabile: __
Durata
Decorrenza: dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa * Scadenza: gg/mm/aaaa Durata: anni __ / mesi __ / giorni __
Durata pagamento premi: anni __ / mesi __ / giorni __ Data termine pagamento premi: gg/mm/aaaa
* L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato a condizione che sia stato corrisposto il premio e la Società accetti la presente proposta, come disciplinato nella sezione “ Conclusione della copertura caso morte” e nel relativo articolo delle Condizioni di assicurazione.
La presente proposta è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo del prodotto “Orizzonti” o “Nuovi Orizzonti”.
Dettaglio premi (importi espressi in euro)
Scomposizione premio
Premio annuo
Morte __. ,
Sovrappremio sanitario 🡪 eventuale __. ,
Sovrappremio professionale 🡪 eventuale __. ,
Sovrappremio sportivo 🡪 eventuale __. ,
Complementare infortuni 🡪 eventuale __. ,
Complementare esonero pagamento premi (da I.P.) 🡪 eventuale __. ,
Interessi di frazionamento 🡪 se il premio è pagato in rate sub-annuali __. ,
Imposte 🡪 se c’è complementare __. ,
Totale ,__
Premio annuo
Premio annuo: __._ _,__ euro[, di cui imposte _ ,__ euro]
Periodicità del pagamento: [Periodicità] Prossima data di pagamento: gg/mm/aaaa Spese di emissione: __.__ ,__ euro
Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): __ , euro
[Modalità dei pagamenti successivi al primo: SDD (Sepa Direct Debit)] 🡪 se attivato l’SDD
Proposta di appendice di polizza
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell’impresa di assicurazione;
2. bonifici, addebiti diretti, bollettini postali e strumenti di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione o l’agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell’impresa di assicurazione;
3. reinvestimenti di capitali provenienti da contratti Vita preesistenti;
fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario, o sistema di pagamento elettronico, su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione.
L’SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato all’Impresa di assicurazione è obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale del premio annuo. L’obbligatorietà dell’SDD si applica ai pagamenti successivi al primo e potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita.
Detraibilità del premio dall’IRPEF ai sensi della normativa fiscale vigente
La Società invierà annualmente al Contraente una certificazione dei premi pagati nell’anno solare rilevanti ai fini della detraibilità fiscale IRPEF, fermo restando l’importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore (per maggiori dettagli consultare il Set informativo).
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Capitale assicurato in caso di decesso Euro ,__
Capitale assicurato in caso di decesso per infortunio Euro __.____,__ 🡪 eventuale (il doppio)
Capitale assicurato in caso di decesso per infortunio da incidente stradale Euro __.____,__ 🡪 eventuale (il triplo)
Beneficiari
Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato
[Beneficiario]
__,__%
Altri estremi contrattuali
Proposta: nuova Prodotto: Copertura caso morte
Condizioni particolari di proposta:
Vale la CARENZA iniziale, in quanto l’assicurazione è stata assunta senza visita medica. oppure
Copertura immediata, in quanto l'Assicurato si è sottoposto o si sta sottoponendo agli accertamenti sanitari richiesti.
Condizioni delle assicurazioni complementari valide:
Nessuna oppure
Condizioni della Garanzia Complementare Infortuni.
Costi della copertura caso morte (in vigore al 15/ 04/ 2014)
Costi gravanti sul premio
I costi che gravano sul premio annuo della copertura caso morte sono:
spese di emissione Non previste (se la copertura caso morte è assunta senza visita medica)
50,00 euro (se la copertura caso morte è assunta con visita medica obbligatoria)
spese di quietanza Non previste
Costo per la visita medica
Per capitali assicurati della copertura caso morte fino a 300.000,00 euro, è sufficiente la compilazione del questionario sanitario da parte dell’Assicurato e pertanto non è prevista alcuna visita medica.
Per capitali assicurati della copertura caso morte superiori a 300.000,00 euro, è necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica. Ciò comporta la compilazione del rapporto di visita medica e l’effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l’assunzione del rischio, che variano a seconda dell’ammontare del capitale assicurato della copertura caso morte e dell’età dell’Assicurato. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto per ottenere l’eliminazione del periodo di carenza.
Proposta di appendice di polizza
Caricamento
Costo fisso 30 euro annui
Costo variabile 9,8% del premio annuo della copertura caso morte al netto delle spese di emissione e del costo fisso
Copertura complementare infortuni facoltativa
1,25‰ del capitale assicurato della copertura caso morte
Addizionale di frazionamento
Rateazione semestrale 1,2% del premio annuo della copertura caso morte (compresa complementare) Rateazione trimestrale 1,8% del premio annuo della copertura caso morte (compresa complementare) Rateazione mensile 2,3% del premio annuo della copertura caso morte (compresa complementare)
Avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione della copertura caso morte possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione della proposta, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni relative al suo stato di salute ed alle sue abitudini di vita riportate nella presente proposta all'interno delle sezioni "profilo sanitario", "profilo professionale" e "profilo sportivo";
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Profilo sanitario
L’Assicurato dichiara che:
[inserire le domande e le risposte al Questionario sanitario] Oppure
La Società prende atto di quanto dichiarato dall’Assicurato e dalle risultanze derivanti dagli accertamenti sanitari a cui lo stesso si è sottoposto.
Per malattie gravi o significative s'intendono:
1. Neoplasie maligne, comprese le emolinfopatie (neoplasie del sangue e/o del midollo osseo e/o degli organi linfatici).
2. Malattie della pelle o causate da miceti: pemfigo, micosi degli apparati interni.
3. Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliarterite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti.
4. Malattie delle ossa e delle articolazioni: morbo di Xxxxxx, osteomielite, TBC ossea, coxartrosi, gonartrosi.
5. Malattie dismetaboliche: diabete tipo I, diabete tipo II, emocromatosi, ridotta tolleranza glucidica, terapia con antipertensivi, terapia ipolipemizzante.
6. Malattie dell'apparato respiratorio: broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, enfisema, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare, asbestosi, silicosi, interstiziopatie polmonari.
7. Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori costantemente superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sinistra, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o ipertensiva, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza anche se di grado lieve, embolia polmonare, trombosi e/o tromboflebiti, arteriopatie sistemiche infiammatorie e/o aterosclerotiche, aneurismi.
8. Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, esofago di Barret, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica.
9. Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica, anche di grado lieve, rene policistico, ipertrofia prostatica.
10. Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, altre malattie degenerative e/o infiammatorie, disturbi mentali (psicosi in genere e nevrosi), meningioma.
11. Malattie degli organi di senso: cecità completa, residuo di vista di grado inferiore a 1/20 nella somma di entrambi gli occhi, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie qualunque sia la causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o non protesizzabile, neurinoma.
12. Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche, altre disendocrinie.
13. Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, trombocitemia essenziale, trombocitopenia idiopatica, mielodisplasia, mielofibrosi, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie.
14. Malattie rare e genetiche: tutte.
15. Malaria e infezioni croniche: tutte.
16. Malformazioni e difetti fisici: idrocefalo, pneumopatia fibrocistica, cardiopatie congenite, spina bifida, atresie di organi addominali, trisomie, ipospadie, agenesie renali, polisindattilie, malformazioni vascolari endocraniche, malformazioni dell’apparato urinario, malformazioni dei grossi vasi.
Profilo professionale
Prendendo come riferimento le attività professionali considerate a rischio sotto riportate, l’Assicurato dichiara di esercitare la seguente professione: [Professione]
Oppure
Prendendo come riferimento le attività professionali considerate a rischio sotto riportate, l’Assicurato dichiara di non esercitare alcuna delle attività professionali sotto riportate.
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
Acrobata o artista circense, Aereonautica militare - personale anche con mansioni operative, Alpinismo - istruttore/allenatore/guida alpina, Artificiere, Attivita' subacquee - istruttore/allenatore, Attore/comparsa/controfigura/tecnico cinematografico/ teatrale/televisivo esposto a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Autotrasportatore/autista di autocarro/autotreno/motocarro compreso trasporto di esplosivi/merci pericolose, Carabiniere, Cava e miniera - personale con lavoro manuale anche con uso di esplosivi, Collaudatore di veicoli/motoveicoli, Driver (corse al trotto)/fantino, Esercito – personale anche con mansioni operative, Forze armate (sommozzatore/reparti speciali), Guardia del corpo, Guardia di finanza, Guardia giurata/notturna/metronotte, Guida sportiva – istruttore, Hydrospeed - istruttore/allenatore, Xxxxxx subacquei (addetto)/sub professionista/palombaro, Marina militare - personale anche con mansioni operative (non sommozzatore), Paracadutismo/ parapendio/deltaplano - istruttore/allenatore, Personale di bordo (steward, hostess di volo), Pilota aereo non di linea, Pilota di linea aerea, Polizia di stato anche con mansioni operative, Rafting - istruttore/allenatore, Roccia – istruttore/allenatore, Sci/snowboard alpinismo
- maestro/istruttore/allenatore, Xxxxxxxx con lavoro manuale che tratta sostanze asfissianti/corrosive/infettanti/ tossiche/esplosive/radioattive, Speleologia - istruttore/speleologo professionista, Sportivo professionista/semiprofessionista, Vigile del fuoco.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione delle eventuali garanzie complementari.
Profilo sportivo
Prendendo come riferimento le attività sportive considerate a rischio sotto riportate, l’Assicurato dichiara di esercitare la seguente attività sportiva: [ Attività]
Oppure
Prendendo come riferimento le attività sportive considerate a rischio sotto riportate, l’Assicurato dichiara di non esercitare alcuna delle attività sportive sotto riportate.
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, Arrampicata libera (free climbing), Arti marziali nelle sue varie forme, Atletica pesante, Bungee jumping, Canoa fluviale, Football americano, Guidoslitta (bob), Hockey, Hydrospeed, Immersioni con autorespiratore, Kayak, Kitesurf, Lotta nelle sue varie forme, Paracadutismo, Pilota o passeggero di veicoli/ natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, Pugilato, Qualsiasi sport esercitato professionalmente, Rafting, Rugby, Salto dal trampolino con sci o idrosci, Sci/ Snowboard acrobatico, Sci/ Snowboard alpinismo, Sci/ Snowboard estremo, Skeleton, Sollevamento pesi, Speedriding, Speleologia, Sport aerei in genere, Torrentismo, Tuffi da scogliere (cliff diving), Vela con traversate oceaniche.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione delle eventuali garanzie complementari.
Conclusione della copertura caso morte
Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la presente proposta, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della presente proposta, la Società potrà dare inizio all’esecuzione della copertura caso morte. La copertura caso morte si intenderà pertanto conclusa e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella
presente proposta quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti dalle Condizioni di assicurazione.
La Società darà prontamente avviso al Contraente dell’ avvenuta conclusione della copertura caso morte, inviando
apposita comunicazione e rilasciando altresì copia dell’appendice di polizza.
La copertura caso morte sarà costituita dalla presente proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte, nonché dall’appendice di polizza.
In caso di mancata accettazione della presente proposta, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente.
Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, l’appendice di polizza oppure la comunicazione di mancata accettazione entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, potrà contattare Pronto Allianz - Servizio Clienti - al Numero Verde 000.00.00.00.
Revocabilità della proposta
La presente proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della presente proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/ Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Somme versate dal Contraente
Le somme versate dal Contraente contestualmente alla presentazione della presente proposta verranno trattenute dalla Società a titolo di deposito gratuito e non produttivo di interessi sino a:
i) la conclusione della copertura caso morte ai sensi di quanto riportato nella sezione “Conclusione della copertura caso morte” della presente proposta, nel qual caso esse verranno imputate a premio di polizza; ovvero
ii) la revoca, la mancata accettazione della presente proposta di assicurazione, nel qual caso esse verranno restituite dalla Società al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca e/ o dalla comunicazione di mancata accettazione da parte della Società.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione della copertura caso morte, il Contraente potrà recedere dalla copertura medesima (ai sensi dell’art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi dell’appendice di polizza e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla copertura caso morte con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso dalla copertura caso morte la Società rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto de (i) la parte di premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto; (ii) l’imposta sulla garanzia complementare, se prevista; (iii) le spese sostenute per l’emissione della copertura caso morte, nella misura indicata nella presente proposta e nell’appendice di polizza.
Il recesso dalla copertura caso morte non comporta il recesso dal contratto.
Proposta di appendice di polizza
Riepilogo dei bisogni e delle esigenze del cliente
Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché l’Impresa e i suoi distributori possano individuare il prodotto che meglio soddisfa le sue necessità.
Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente report, confermando i dati da lei già forniti nel corso del flusso assuntivo e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.
Il Personale qualificato dell’Impresa di assicurazione è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
È’ importante che le informazioni e i dati di seguito riepilogati siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporle.
Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C.
BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE
Il Contraente dichiara di voler garantire a uno o più soggetti (quali parenti o altre persone care) una tutela economica in forma di indennizzo in caso di decesso dell’Assicurato.
BISOGNO ASSICURATIVO ULTERIORE 🡪 eventuale
Il Contraente dichiara altresì di voler garantire a uno o più soggetti (quali parenti o altre persone care) un indennizzo duplicato in caso di decesso in conseguenza di infortunio (vale a dire causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni fisiche oggettivamente constatabili) e triplicato in caso di decesso in conseguenza di un incidente stradale (vale a dire un infortuno cagionato da mezzi meccanici – esclusi quelli ferroviari – che avvenga su strade d’uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private).
Le rammentiamo che la proposta che le sarà formulata si baserà sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n. 05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n. 01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco Cod. 01
Proposta appendice [numero] Tariffa: 16__09
Agenzia: [cod_ag] [descr. ag.] / Sub-Agenzia: [cod_sub]
[NOME_AGENZIA]
Proposta di appendice di polizza
Sottoscrizioni
Il sottoscritto Contraente dichiara:
◾ di conoscere e di accettare, quale parte integrante della presente proposta, il Set informativo del prodotto “Orizzonti” o “Nuovi Orizzonti” consegnato a sue mani prima della sottoscrizione della polizza “Orizzonti” o “Nuovi Orizzonti” n. [numero];
◾ <se almeno un beneficiario/referente terzo è nominativo> di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza che si impegna a fornire a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente;
◾ di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l’efficacia della presente proposta e che l’Impresa presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che la presente proposta non contiene cancellature o rettifiche;
◾ <se Contraente = Assicurato> di prosciogliere dal segreto professionale e da ogni obbligo legale di riservatezza i medici che lo hanno o lo avranno curato o visitato, nonché gli enti ed ogni altro soggetto ai quali il beneficiario caso morte si rivolgesse, anche dopo il verificarsi dell’evento, per acquisire informazioni e documentazione, riconoscendo che tali informazioni e documentazione sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante;
◾ di prendere atto che gli importi di premio si intenderanno incassati salvo buon fine del mezzo di pagamento e dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui ai D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs 109/2007, nonché delle verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale.
Sottoscritto il____________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:
◾ Art. 4. Limitazioni della copertura caso morte
se il Contraente ha attivato anche la garanzia complementare infortuni
◾ Art. 36. Esclusioni della copertura complementare infortuni
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
◾ di essere stato informato dall’Intermediario che il presente prodotto è adeguato rispetto alle esigenze assicurative manifestate.
Firma dell’Intermediario ▶ ___________________________________
Firma del Contraente/Rappresentante legale ▶ ___________________________________
Il sottoscritto Assicurato: 🡪 se Assicurato ≠ Contraente
◾ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’art. 1919 del codice civile;
◾ proscioglie dal segreto professionale e da ogni obbligo legale di riservatezza i medici che lo hanno o lo avranno curato o visitato, nonché gli enti ed ogni altro soggetto ai quali il beneficiario caso morte si rivolgesse, anche dopo il verificarsi dell’evento, per acquisire informazioni e documentazione, riconoscendo che tali informazioni e documentazione sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.
Firma dell’Assicurato ▶ ___________________________________
Proposta appendice [numero]
Proposta di appendice di polizza
Xxxxxx riservato al soggetto incaricato dell’Adeguata Verifica
Ai sensi della normativa Antiriciclaggio e regolamenti attuativi vigenti, l’identificazione dei dati firmatari della presente proposta sono state effettuate da [COGNOME_NOME_INTERMEDIARIO].
Questo documento è stato emesso dall’ Agenzia: [NOME_AGENZIA] elaborato il: [data_conferma]
1 Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2) Sono familiari di persone politicamente esposte s’intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche che detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.