DIS/MAT/NO/DTR-LOM/VEM
GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Distribuzione Territoriale Rete Lombardia
Enel-DIS-08/07/2013-0870492
DIS/MAT/NO/DTR-LOM/VEM
Spett.le
Nova Green Power XXX XXXXX, 0/00 00000 XXXXXX XX
Codice di rintracciabilità: T0641421
Oggetto: Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione in regime di Cessione per l’impianto di produzione da fonte Biomasse per una potenza in immissione richiesta di 200 kW sito in XXX Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,xxx - XXXX
Con riferimento alla Sua richiesta di connessione del 05/06/2013 si trasmette, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle introdotte dalla deliberazione n. 328/2012/R/EEL, di seguito denominata “TICA”, il preventivo di connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:
• Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 200 kW;
• Potenza nominale dell’impianto di produzione 190 kW;
• Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 200 kW.
1. DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTO
I seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 15000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta T0641421.
indirizzo: XXX Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,xxx - XXXX comune: XXXX 00000 (LO)
codice POD: IT001E176639849(Art. 37, c.1 Delibera 111/06) codice presa: 1588708200001
Id.15626851
codice fornitura: 176639849 DTR: Lombardia
Zona: Lodi
1/14
Enel Distribuzione SpA – Società con unico socio - Xxxx xxxxxx 00000 Xxxx, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
2. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo da corrispondere per la richiesta di connessione in immissione, nel caso in cui l’impianto per la connessione venga realizzato da Enel Distribuzione, come da soluzione tecnica minima individuata, è pari a 9.680,00 € IVA compresa, come meglio specificato nel seguito:
- valore 8.000,00 € determinato come minimo tra:
A = 35 · 200 + 90 · 2 · 200 · 0,14+100 | 12.140,00 € |
B = 4 · 200 + 7,5 · 2 · 200 · 0,4+6000 | 8.000,00 € |
cui andrà aggiunta l’ IVA pari a 1.680,00 €.
Pertanto il corrispettivo per la connessione è pari a 9.680,00 €, IVA compresa.
Con l’accettazione del preventivo dovrà corrispondere l’importo di 2.904,00 € IVA compresa (pari al 30% dell’importo totale sopraddetto).
L’importo a saldo, pari a 6.776,00 € (70% dell’importo totale iva compresa), dovrà essere corrisposto contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, previste nella Specifica Tecnica allegata al presente preventivo.
Nel caso in cui si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, il pagamento della quota a saldo, pari al 70% del corrispettivo, non dovrà invece essere effettuato. Inoltre, Le facciamo presente che la quota, pari al 30%, da versare all’accettazione del preventivo, Le sarà restituita, maggiorata degli interessi legali, successivamente all’esito positivo del collaudo dell’impianto di rete per la connessione da Lei realizzato e comunque non prima della stipulazione dell’atto notarile di cessione dell’impianto di rete stesso.
Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:
• bonifico bancario XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 riportando come dicitura:
Corrispettivo pratica n° T0641421;
Qualora Lei intenda avvalersi della facoltà di realizzare in proprio le opere di rete (impianto di rete e interventi sulla rete esistente), Le comunichiamo che i costi medi della soluzione tecnica individuata sono pari a:
7.975,00 €+IVA come di seguito specificato:
o costi impianto di rete di nuova costruzione: 7.975,00 €+IVA
Pertanto, qualora si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, di seguito sono specificati , tenuto conto di quanto indicherà all’accettazione del presente preventivo, gli importi che Lei deve ad Enel Distribuzione o che Enel Distribuzione deve versare a Lei con la stipulazione dell’atto di cessione delle opere realizzate. Gli importi citati sono stati calcolati tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 12 e 16.6 del TICA.
• Realizzazione a cura del produttore dell’intera soluzione tecnica di connessione, che prevede la costruzione di un nuovo impianto di rete.
IMPORTO DOVUTO AD ENEL DISTRIBUZIONE: 25,00 € + IVA
Per la realizzazione degli impianti dovrà sottoscrivere il contratto per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione come da fac-simile pubblicato sul portale di Enel Distribuzione e sottoporci il relativo progetto esecutivo per l’acquisizione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici.
Gli impianti di rete per la connessione, una volta completati, dovranno essere resi disponibili ad Enel Distribuzione per il collaudo e la conseguente accettazione.
Per il collaudo è tenuto a corrispondere ad Enel Distribuzione, dopo la sottoscrizione del contratto di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e contestualmente alla presentazione ad Enel Distribuzione del relativo progetto esecutivo, i relativi oneri.
Di seguito si riportano gli oneri di collaudo che Lei dovrà versare, come verrà stabilito nel contratto di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, a seconda dell’opzione da Lei indicata con l’accettazione del presente preventivo:
- collaudo relativo all’impianto di rete di nuova costruzione: 5.548,00 € +IVA
Tale importo potrà subire maggiorazioni qualora il collaudo eseguito non si concluda favorevolmente e siano quindi necessarie ulteriori attività di verifica per accertare l'eliminazione dei vizi e difformità riscontrate.
Le specifichiamo altresì che l’impianto di rete da Lei realizzato dovrà essere oggetto di cessione mediante sottoscrizione, a Sua cura e spesa, di specifico atto notarile.
Le evidenziamo che, dopo il collaudo positivo dell’impianto di rete da Lei realizzato e la redazione del verbale di consegna dello stesso ai fini della successiva messa in servizio, Enel Distribuzione sarà immessa nel possesso gratuito dell’impianto. Pertanto, sino a quando non si procederà alla stipulazione dell’atto di cessione dell’impianto di rete, i costi per la manutenzione dello stesso e per l’eliminazione degli eventuali vizi e difetti dello stesso sono a Suo esclusivo carico.
3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE
Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo Complesso (art. 10.1 TICA).
Qualora Lei non intenda avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione (art.16 Allegato A del TICA) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura Enel Distribuzione è di 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da Enel Distribuzione, atti autorizzativi, ecc.).
Enel Distribuzione non risponde di eventuali danni per ritardi nell’esecuzione dei lavori di competenza per cause non imputabili alla stessa.
Si ricorda che l’esecuzione delle opere di nostra competenza è subordinata al ricevimento della Sua comunicazione di realizzazione a sua cura e spese delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione comunicate mediante la specifica tecnica allegata al presente preventivo e, qualora non abbia esercitato la facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete, al pagamento della restante quota del corrispettivo di connessione.
4. SOLUZIONE TECNICA
Le evidenziamo che l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo.
Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "TANGENZIALE", uscente dalla cabina primaria AT/MT "LODI".
Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo (esclusi costi delle servitù): 10 m
- Allestimento cabina di consegna entra-esce (escluso manufatto cabina)
I parametri di rete (corrente di guasto a terra e tempo di eliminazione del guasto nel punto di connessione, valori di regolazione delle protezioni, ecc.) Le verranno comunicati a seguito dell’accettazione del presente preventivo.
In allegato viene trasmessa una planimetria riportante il tracciato di massima, il punto dove sarà realizzata la cabina di consegna e il punto di innesto dell’impianto di rete per la connessione alla rete esistente.
Evidenziamo inoltre che, qualora la soluzione tecnica di connessione alla rete del Suo impianto di produzione dovesse risultare, in tutto o in parte, comune ad altri impianti di produzione, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i vari richiedenti interessati. Sarà nostra cura trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento, che potrà auspicabilmente riguardare la fase autorizzativa mentre dovrà necessariamente attuarsi per la fase realizzativa.
Per quanto riguarda la fase autorizzativa, in mancanza del suddetto coordinamento, La informiamo che, dopo l’approvazione del progetto dell’impianto di rete da Lei eventualmente predisposto per la gestione in proprio dell’iter autorizzativo, procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla porzione che dovesse risultare comune, anche agli altri richiedenti interessati che abbiano scelto di seguire in proprio l’iter autorizzativo, affinché gli stessi ne tengano conto. Pertanto con l’accettazione del presente preventivo, Xxx autorizza la consegna e la divulgazione a terzi del suddetto progetto.
Per quanto riguarda poi la fase realizzativa e qualora non sia stato ancora sottoscritto il contratto di cui all’art. 16.2 del TICA, i richiedenti che hanno in comune l’impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, secondo quanto previsto nell’art. 16.7 TICA, sono tenuti ad accordarsi individuando, entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete, un referente che costituirà l’unico riferimento per Enel Distribuzione per la costruzione dell’impianto di rete comune. Tale referente dovrà sottoscrivere, unitamente a tutti gli altri richiedenti interessati, un contratto per la realizzazione di tale opera in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. Nel caso in cui le clausole contrattuali non siano rispettate, Enel Distribuzione prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente e di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione verrà realizzata da Enel Distribuzione.
Per la realizzazione in proprio delle parti non comuni dell’impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione del contratto per l’esecuzione delle opere menzionato nel presente preventivo.
5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI
Le facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici, e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella “Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente” allegata.
Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall’art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l’esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l’impiego di specifici mezzi d’opera.
Eventuali Sue esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici da sostenere.
6. ITER AUTORIZZATIVO
La gestione dell’iter autorizzativo è finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di adeguamento e/o sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l’acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della “cantierabilità” delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina.
Tale gestione comporta quindi l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e/o dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia per l’ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione.
Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l’ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate:
Legge Regionale 52/1982 e s.m.i.
Nel caso di interventi sulla RTN, per l’iter autorizzativo relativo a tali interventi si dovrà tener conto di quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata al presente preventivo.
Se il tracciato dell'impianto di rete di distribuzione interessa aree private, è necessaria la costituzione delle relative servitù di elettrodotto, la cui consistenza dovrà essere conforme alla tabella allegata al presente preventivo. Tale servitù, in caso di acquisizione consensuale, dovrà essere costituita secondo il testo fac-simile da richiedere ad Enel Distribuzione, altrimenti dovrà essere ottenuta in via coattiva nel rispetto delle indicazioni del DPR n. 327/01 e della relativa legislazione regionale. Per quanto riguarda gli interventi sulla RTN dovrà richiedere a Terna l’ampiezza delle fasce di rispetto dei loro impianti in modo da tenerne conto nell’ambito della progettazione autorizzativa degli stessi.
Qualora la localizzazione dell’impianto interessi aree pubbliche o interferisca con opere infrastrutturali e viarie, dovrà essere acquisito il relativo provvedimento per l’occupazione dell’area, nel rispetto delle convenzioni Enel Distribuzione/Enti eventualmente esistenti. Sarà a Sua cura verificare con Enel Distribuzione l’esistenza di tali accordi.
Per quanto concerne l’obbligo di informativa da parte del gestore di rete di cui agli artt. 7.3-e; 9.2; 9.4; 9.9 del TICA, si segnala che nella redazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione si dovrà tener conto:
• della normativa di settore sopra richiamata;
• della normativa disciplinante gli specifici vincoli (beni ambientali, ZPS, beni archeologici ecc..) eventualmente presenti nelle aree interessate dalla localizzazione del tracciato per l'impianto di rete;
• delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate da ogni singolo Ente competente alla gestione dei vincoli;
• delle convenzioni Enel Distribuzione/Enti interessati.
Si segnala altresì che nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo degli impianti elettrici è necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
In particolare si richiamano:
• la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n° 36 del 22/02/2001;
• la disciplina di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi
elettromagnetici generati dagli elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell’obiettivo di qualità e l’elencazione dei luoghi soggetti a tutela;
• le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 concernente l’approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per elettrodotti;
• il documento Enel Distribuzione “Linee Guida per l’applicazione del DM 29.05.08 - Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche” pubblicata sul sito internet di Enel Distribuzione all'indirizzo:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx/
Nell’istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opere di rete necessarie alla connessione si dovrà:
• esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle suddette opere, propedeutica all’avvio dell’eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;
• richiedere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nel caso di opere elettriche inamovibili;
• precisare che le opere di rete necessarie alla connessione, se realizzate dal produttore, saranno cedute al gestore competente prima della messa in esercizio.
Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.
Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1 octies della L. n.129/2010.
Qualora per la realizzazione dell’impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all’art. 6 Dleg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l’avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell’impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità delle aree sopraddette deve consentire la realizzazione e l’esercizio delle suddette opere.
Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione sopraddette.
Si sottolinea che l’istanza di autorizzazione unica di cui all’art.12 Dlgs n. 387/03 ovvero la richiesta di PAS di cui all’art. 6 del Dlgs 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di tali opere non potrà che essere del concessionario del servizio di distribuzione (Enel Distribuzione e/o altro gestore di tale servizio) e, limitatamente alle opere RTN, Terna.
Inoltre, sempre nell’ambito del procedimento autorizzativo o della PAS, dovrà essere fatto presente che, relativamente alle opere di rete per la connessione, non dovrà essere inserito, per il caso di dismissione dell’impianto di produzione, l’obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.
Con l’occasione rendiamo noto che le ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la progettazione ai fini autorizzativi dell’impianto di rete di distribuzione per la connessione potranno essere acquisite attraverso la consultazione del sito:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx/
e del documento “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione” sez. G e J.
Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrà chiedere, all’atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso dovrà versare l’importo di 6.000,00 € + IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione. Tale importo è comprensivo del corrispettivo relativo alla predisposizione del piano particellare delle servitù.
Qualora l’impianto di produzione ricada nell’attività ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. c, D.Lgs. n. 28/2011), Enel Distribuzione potrà, se Lei dovesse farne richiesta con l’accettazione del preventivo, gestire il solo iter autorizzativo relativo alla porzione di impianto di rete di propria competenza. Per la gestione di tale iter dovrà corrispondere con l’accettazione del presente preventivo l’importo di 9.000,00 € + IVA; tale importo è comprensivo del corrispettivo per predisposizione piano particellare e del corrispettivo relativo alla costituzione delle servitù di elettrodotto.
Si ribadisce che, per quanto attiene invece l’acquisizione dell’autorizzazione alla costruzione della rete di trasmissione nazionale, qualora il relativo iter autorizzativo non sia da Lei gestito, sarà nostra cura darne informativa a Terna per la gestione dello stesso.
Nel caso in cui Lei scelga di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all’istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovrà essere sottoposta ad Enel Distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all’art. 9 del TICA. La documentazione progettuale relativa agli eventuali interventi sulla RTN sarà da noi sottoposta alla validazione ed approvazione di Terna SpA.
Qualora prima del rilascio del benestare tecnico sopraddetto, dovessero pervenirci altre richieste di connessione a fronte delle quali dovesse risultare necessaria la realizzazione di impianti di rete comuni, ci riserviamo di convocare tutti i soggetti interessati per raggiungere, ove possibile, un accordo in ordine alla localizzazione dei suddetti impianti.
In ogni caso, una volta rilasciato il benestare tecnico ad una soluzione progettuale, tutti i progetti autorizzativi relativi alla connessione degli impianti di produzione interessati, in tutto o in parte, dalla medesima soluzione tecnica, dovranno essere adeguati in modo da garantire la compatibilità degli stessi al progetto approvato. Sarà quindi cura di Enel Distribuzione, una volta rilasciato il suddetto benestare tecnico, inviare informativa a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione.
Evidenziamo poi che, con la consegna della documentazione progettuale relativa all’impianto di rete per la connessione per il benestare tecnico sopraddetto, Enel Distribuzione viene autorizzata, con l’accettazione del presente preventivo, a riprodurre e divulgare tale progetto per le proprie attività di connessione e sviluppo della rete, nonché a trasmetterlo a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione di connessione.
Le facciamo presente che dovrà presentare, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 9 del TICA, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo di cui al suddetto articolo. I suddetti termini decorrono dalla data di accettazione del presente preventivo e sono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione della validazione della documentazione progettuale delle opere per la connessione da portare in autorizzazione. Contestualmente dovrà inviarci un’idonea informativa per attestare il rispetto di quanto sopra riportato. A tal fine potrà utilizzare il fac- simile pubblicato sul sito:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx000/
Inoltre Lei è tenuto ad aggiornare Enel Distribuzione, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo di cui all’art. 9 del TICA ed informarla tempestivamente dell’ottenimento o meno delle autorizzazioni, allegando, nel caso di ottenimento delle suddette autorizzazioni, l’avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, rilasciata da Terna ai sensi dell’art. 36 del TICA.
Il riferimento Enel Distribuzione ai fini della convocazione nell’ambito del Procedimento Unico di cui all’art.12 del decreto legislativo n. 387/03 è:
Enel Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Lombardia - Unità Sviluppo Rete - Casella Postale 17010 - xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
La scelta tra le possibili opzioni riconosciute relativamente all’iter autorizzativo di cui all’art. 9 del TICA dovrà essere indicata all’atto di accettazione del presente preventivo.
Gli eventuali pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente all’accettazione del preventivo.
7. MISURA DELL’ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE
L’installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell’energia sul punto di connessione, secondo quanto da Lei indicato nella richiesta di connessione, verrà effettuata da Enel Distribuzione, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato, che riportano anche i corrispettivi e le modalità di fatturazione.
La raccolta, validazione e registrazione delle letture è a carico di Enel Distribuzione, che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
8. INDENNIZZI
Qualora il presente preventivo venisse messo a sua disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.1.
Qualora il preventivo eventualmente rielaborato in base a prescrizioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni venisse messo a sua disposizione oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.1.
Qualora la connessione venga realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.2.
Gli indennizzi relativi a ritardo nella presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo ad Enel Distribuzione o ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo saranno regolati secondo quanto disposto dall’art. 14.3.
Saranno poi corrisposti gli altri indennizzi previsti dall’art. 14.3. del TICA.
Qualora gli indennizzi automatici dovuti Le venissero corrisposti in ritardo, si applicano le maggiorazioni previste al comma 40.5 del TICA.
9. ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI
1. Il terreno su cui insiste l’impianto di consegna ed i fabbricati da Lei realizzati rimarranno di Sua proprietà.
2. Il terreno ed i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno gratuitamente messi a disposizione di Enel Distribuzione, finché la connessione alla rete elettrica dei Suoi impianti di utenza e/o produzione resterà in essere.
3. Per l’utilizzo del terreno o dei locali destinati al complesso di misura o all’alloggiamento della cabina elettrica MT/BT dovrà essere stipulata con la nostra società specifica servitù di elettrodotto e/o di cabina elettrica. La parte impiantistica MT e BT del locale di consegna (apparecchiature, carpenteria, conduttori, ecc.) sarà di proprietà esclusiva di Enel Distribuzione.
4. Nel caso in cui debba essere realizzata una cabina primaria, dovrà essere trasferita ad Enel Distribuzione la proprietà dell’intera area su cui insiste la cabina in questione .
In relazione a quanto previsto ai precedenti punti, qualora il terreno o i locali in argomento non siano di Sua proprietà, si impegna ad acquisire prima dell’attivazione della connessione il consenso della proprietà alla stipulazione degli atti necessari a regolare, secondo i criteri sopra indicati, l’utilizzazione dei beni da parte della nostra società.
Gli spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, eventualmente indicati nella specifica tecnica allegata e correlabili ad esigenze di successivi sviluppi del Suo impianto elettrico, saranno messi gratuitamente a ns. disposizione.
10. VALIDITA’ DEL PREVENTIVO
Il periodo di validità del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7.2 del TICA, è di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.
11. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO
Qualora sia Sua intenzione accettare il presente preventivo è necessario inviare al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, accedendo alla Sua area riservata, ed utilizzando il servizio apposito:
• Il modulo di accettazione, contenente altresì l’accettazione delle condizioni generali del contratto di connessione e delle condizioni generali del servizio di misura, compilato e firmato.
• Documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione come precedentemente indicato.
• Eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l’impianto di connessione, ovvero
• la richiesta ad Enel Distribuzione di curare il procedimento autorizzativo compresa la predisposizione della documentazione necessaria, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato precedentemente, ovvero
• la richiesta ad Enel Distribuzione di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l’iter autorizzativo allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato in precedenza.
Qualora desideri avvalersi della facoltà prevista al comma 16.1 del TICA (realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione) è necessario che lo indichi all’accettazione del
presente preventivo.
La informiamo inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’informativa prevista dall’art.16.2 lettera b del TICA, il link:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx/.
contiene tutti gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo i nostri standard realizzativi.
Inoltre, sia in sede progettuale che in sede realizzativa dell’impianto per la connessione, Lei dovrà far riferimento al documento “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”, in particolare alle Sezioni:
• G “Standard tecnici realizzativi degli impianti di rete per la connessione AT e MT”
• J “Impianti di connessione realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi”.
12. CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE OPERE PER LA CONNESSIONE
Per consentirci di avviare la realizzazione delle opere di connessione di ns. competenza è necessario che, dopo l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste nel presente preventivo, Lei ci invii all’indirizzo sopraindicato:
• comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella già citata Specifica Tecnica
• documentazione attestante il pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione se non intende realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione
Qualora abbia esercitato la facoltà prevista all’articolo 16 del TICA (realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione),per poter dare corso alla realizzazione dell’impianto di rete, è necessario che Lei provveda:
• a sottoscrivere il contratto per l’esecuzione in proprio delle opere, come da fac-simile pubblicato sul portale di Enel Distribuzione, contenente le tempistiche, i corrispettivi, le responsabilità inerenti tale realizzazione, ivi comprese quelle conseguenti a vizi e difetti dello stesso, e le indicazioni in merito alla polizza bancaria fideiussoria a prima richiesta da presentare ad Enel Distribuzione al momento della stipulazione dell’atto di cessione dell’impianto di rete realizzato;
• ad inviare il progetto esecutivo delle opere da realizzare a Sua cura per il rilascio del ns. parere di rispondenza agli standard tecnici.
13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
Richiamiamo la Sua attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. n. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni.
14. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO
Una volta terminati i lavori di realizzazione della connessione, l’attivazione dell’impianto è subordinata al ricevimento della seguente documentazione:
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione nelle tempistiche previste dal provvedimento autorizzativo
• Nel caso di pratiche non gestite tramite procedura online, comunicazione di un recapito di posta elettronica certificata (PEC) o fax per consentire ad Enel Distribuzione l’invio della comunicazione di disponibilità all’attivazione secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento, come disposto dal TICA
• Versamento del corrispettivo per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete ai sensi della Delibera ARG/elt n.149/11 ed invio della
certificazione attestante il pagamento dell’importo in questione (documentazione richiesta solo per i soggetti titolari di un impianto di produzione iscritto al registro di cui all’art. 8 del decreto interministeriale 5 maggio 2011)
• Esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo, da inviare a cura del venditore di energia elettrica da Lei scelto, secondo le consuete modalità di scambio di comunicazioni con Enel Distribuzione (in assenza di tale documentazione e nel caso in cui la fornitura in prelievo sia destinata unicamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, vale quanto specificato all’articolo 10.11 art. b del TICA)
• Regolamento di Esercizio, che Le sarà messo a disposizione da Enel Distribuzione, da Lei compilato e sottoscritto, da allegare al Portale Produttori, utilizzando l’apposito servizio, e da inviare in originale all’indirizzo:
Enel Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Lombardia - Unità Esercizio Rete - Casella Postale 17010 - xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
oppure, solo se firmato con firma digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC:
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
secondo le modalità di utilizzo della PEC descritte al link:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxx/
• Documentazione di cui alla Sezione I, par. I.2.4 e I.2.5 della “Guida per le connessioni alle reti elettriche di Enel Distribuzione”
• Accettazione delle “Condizioni generali di contratto di connessione” e, se il servizio di misura è stato richiesto ad Enel Distribuzione, delle “Condizioni generali per il contratto di misura”, allegate al presente preventivo, sottoscritte da parte del richiedente
• Comunicazione di completamento dei lavori strettamente necessari per l’attivazione dell’impianto di produzione previsti nella “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”
• Attestazione rilasciata da Terna riportante l’abilitazione in GAUDÌ (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/Xxxx/XXXXXXX_XXXXXXXXX/xxxxx.xxxx) delle informazioni relative all’impianto di produzione, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt n. 124/10
• Nel caso di impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30 aprile 2012, comunicazione ad Enel Distribuzione, da parte di Terna, di Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ.
Nel caso di impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 aprile 2012, ai fini dell’attivazione è comunque necessario che Enel Distribuzione validi i dati presenti nella copia cartacea dell’attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, che Lei dovrà provvedere ad inviarci
Le ricordiamo inoltre che, successivamente all’attivazione della connessione, dovrà comunicare ad Enel Distribuzione il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Per tutto l’iter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a Unità Connessione Produttori n° telefonico 000 0000000 e-mail: xxxx_xxx_xxx@xxxx.xxx.
Con l’occasione comunichiamo di seguito il link del nostro sito internet sul quale potrete trovare informazioni utili ad ogni Vostra esigenza:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX-xxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/.
15. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL RICHIEDENTE
Riteniamo opportuno farLe presente che, dopo l’accettazione del preventivo e per evitare la decadenza dello stesso, dovrà inviarci, come previsto dall’art. 31 del TICA, l’informativa sullo stato dell’iter autorizzativo ovvero sull’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione precisando, per il caso di ritardo nell’avvio, se questo sia dovuto alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o a cause di forza maggiore ovvero ad altre cause a Lei non imputabili. Tale informativa dovrà pervenirci entro la tempistica indicata nel TICA mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui facsimile è disponibile sul sito:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx000/
Le rammentiamo, inoltre, che dovrà esserci inviata, pena la decadenza del preventivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dell’iter autorizzativo, nelle tempistiche previste dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del TICA. Con riferimento a quanto disposto agli art. 9.3 e 9.5 del TICA, come modificati dalla deliberazione n. 328, la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo da inviare al gestore di rete deve contenere “il tipo di iter auttorizzativo seguito, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo”. Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx000/
Le comunichiamo altresì che, in base all’art. 10.6 del TICA, se il suo impianto di produzione non venisse realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, il preventivo verrà a decadere. E’ quindi necessario che, al termine dei lavori di costruzione dell’impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta. Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx000/
Le evidenziamo inoltre che, come previsto dall’art. 10.5 del TICA, è Suo onere provvedere ad inviarci un crono-programma relativo alla realizzazione dell’impianto di produzione ed al relativo aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.
Le ricordiamo che, come previsto dall’art. 36 del TICA, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione, dovrà registrare il medesimo impianto all’interno di GAUDÌ, accedendo al link:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/Xxxx/XXXXXXX_XXXXXXXXX/xxxxx.xxxx
Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell’impianto in GAUDÌ e sui successivi obblighi a Suo carico, necessari ai fini dell’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ, previsti dal TICA, può consultare i manuali pubblicati sul sito internet di Terna, e la “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”.
Ci è infine gradita l’occasione di invitarLa a registrarsi presso il nostro sito internet al link: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxx/
al fine di poter usufruire dei nostri servizi gratuiti di verifica dello stato dell’iter di connessione relativo alla Sua richiesta.
16. ALTRE INFORMAZIONI
La informiamo che, qualora dovessero pervenirci, anche successivamente all’accettazione del presente preventivo, altre richieste di connessione insistenti nell’area oggetto del Suo intervento e la soluzione tecnica a Lei trasmessa dovesse diventare comune, anche soltanto in
parte, a tali richieste di connessione, valuteremo l’opportunità di aggiornare le condizioni del presente preventivo con particolare riguardo a quelle relative alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione ed alla realizzazione dell’impianto medesimo.
Qualora durante l’esercizio dell’impianto di produzione, Enel Distribuzione dovesse rilevare sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, Enel Distribuzione, ove tecnicamente possibile, modificherà il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcolerà il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Enel Distribuzione applicherà in tal caso al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione, come stabilito nell’articolo 10.15 del TICA. Si considera come “sistematico” il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
17. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
In allegato al presente preventivo si trasmettono:
◻ Condizioni generali del contratto di connessione
◻ Condizioni generali per il contratto di misura
◻ Modulo per la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo
◻ Planimetria riportante il tracciato di massima dell’impianto di rete per la connessione
◻ Tabella riferimenti normativi iter autorizzativi
◻ Tabella “Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente”
Con i migliori saluti.
XXXX XXXXX XXXXXXXXX
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.
Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente1
Tipo di linea | Natura conduttore | Sezione o diametro | Palificazio ne | Armamento | Lunghezza campata ricorrente (1) | Larghezza fascia (2) |
BT | Cavo interrato | qualsiasi | 3 m | |||
MT | cavo aereo | qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | 4 m |
Cavo interrato | qualsiasi | 4 m | ||||
rame nudo | 25/35 mm2 | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 11 m | |
rame nudo | 70 mm2 | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 13 m | |
Al- Acc. Lega di Al | Qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 13 m | |
Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | 250 m | 19 m | |
AT fino a 150 kV | All-Acc | Φ = 22,8 mm | tralicci semplice terna | sospeso | 400 m | 27 m |
tralicci doppia terna | sospeso | 400 m | 28 m | |||
All-Acc | Φ = 31,5 mm | tralicci semplice terna | sospeso | 350 m | 29 m | |
tralicci doppia terna | sospeso | 350 m | 30 m | |||
Cavo interrato | qualsiasi | 5 m |
1 Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella seguente. Eventuali maggiori larghezze sono consentite per tener conto di soluzioni impiantistiche specifiche o di normative applicabili.
(1) Per campate di lunghezze superiori la larghezza Ha delle fasce da asservire va calcolata con riferimento alle posizioni impraticabili di cui all’art. 2.1.06 lettera h) del D.M. 21.03.1988 n. 449.
(2) La larghezza della fascia può essere aumentata qualora si presentino circostanze che lo consiglino.
da inviare a cura del venditore di energia elettrica
Spett.le Enel Distribuzione S.p.A
Oggetto: Richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo. Codice univoco Pratica: T0641421
La sottoscritta società in qualità di
🞎 Esercente MMT
🞎 Esercente salvaguardia
🞎 Esercente la Vendita sul Mercato Libero
Con la presente comunica di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con il cliente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale 🞎🞎🞎 🞎🞎🞎 🞎🞎🞎🞎🞎 🞎🞎🞎🞎🞎
partita IVA 🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎recapito telefonico n ,
codice POD 🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎 🞎
N°presa 🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎🞎 / 🞎
tensione di alimentazione (Volt) ……………………, potenza disponibile (kW) ,
Indirizzo Punto di prelievo …………………………………………………………………………………………………………
sito nel Comune di …………………………………………………………………, provincia (sigla) ……………
RICHIEDE
l’attivazione della fornitura in prelievo a decorrere dalla data di attivazione della connessione alla rete di Enel Distribuzione dell’impianto di produzione correlato al POD sopracitato, sempre sul medesimo punto di connessione.
Data Timbro e firma
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
(Opere a cura ENEL)
PREMESSA
a) l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, d’ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione” pubblicata sul sito internet xxx.xxxx.xx/xx-XX/,(xx seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell’erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto XXXX ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.
DEFINIZIONI
AEEG: è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Cabina di consegna: è l’impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE in MT. Codice di Rete: è il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente .
Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.
Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione. GAUDI’: è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.
Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.
Impianto di produzione: è l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.
Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE, di gestire l’iter autorizzativo e la realizzazione.
Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti : è l’impianto di rete
necessario, in tutto o in parte per la
connessione di più impianti di produzione. Iter autorizzativo: è l’insieme dei procedimenti autorizzativi volti all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all’acquisizione delle relative servitù.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.
Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il PRODUTTORE può immettere in rete.
PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica.
Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.
Punto di Prelievo: è il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.
Regolamento di esercizio: documento contenete le condizioni anche tecniche per l’esercizio dell’impianto di produzione e l’interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.
Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall’esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
Terna: è Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell’attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.
UP :sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l’impianto di produzione.
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.
1.1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali;
1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali;
1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.
Art.2 Oggetto.
2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.
TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 3 Obblighi del PRODUTTORE.
3.1. Il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, si impegna a:
a) rispettare le previsioni contenute nelle
GUIDA ed a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell’attivazione della connessione;
b) predisporre ed inviare ad ENEL il programma cronologico riguardante la costruzione dell’impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;
c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI’ ed ai successivi aggiornamenti;
d) realizzare l’impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;
e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo e a darne comunicazione scritta di completamento a ENEL;
f) stipulare, prima che ENEL avvii i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, il contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto/di cabina qualora l’impianto di rete interessi aree che siano nell’esclusiva disponibilità del PRODUTTORE
g) qualora opti di seguire l’iter autorizzativo relativo all’impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad ENEL la relativa documentazione, anche tecnica;
h) eliminare le difformità riscontrate da ENEL in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad ENEL stessa;
i) rimborsare, nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l’iter autorizzativo per l’impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete, ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l’impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete, per responsabilità del PRODUTTORE non siano assistiti da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
l) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell’annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative agli impianti di rete per la connessione.
Art. 4 Obblighi di ENEL.
4.1. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l’acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto delle tempistica prevista dall’AEEG ;
4.2 ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:
a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il PRODUTTORE deve presentare per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione ed esercizio sia dell’impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;
b) predisporre, se richiesta dal PRODUTTORE, la documentazione per l’acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui alla precedente lett. a;
4.3. ENEL, una volta ottenute le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto della tempistica prevista dall’AEEG, a realizzare tale impianto, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad ENEL. Realizzato l’impianto di rete per la connessione, ENEL ne dà comunicazione al PRODUTTORE.
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.
5.1. In esito alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
5.2. L’attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell’impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura dell’energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell’AEEG) abbia optato per l’installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e teleleggibili da ENEL;
c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora, nei casi previsti dall’AEEG, abbia chiesto ad ENEL l’attivazione del servizio;
d) che all’impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto di produzione e consumo che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;
e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l’abilitazione delle UP in GAUDI’;
f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.
Art. 6 Servizio di connessione.
6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di
produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:
a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio ;
b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG;
c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;
d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).
6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;
b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.
i) il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.
6.3 L’ENEL si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.
Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.
7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.
Art. 8 Limitazioni all’esercizio.
8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all’impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonchè nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall’atto di concessione di cui ENEL è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE.
d) per l’espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL
8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.
8.3. Qualora ENEL, per ordine dell’autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell’AEEG (quale ad ad es. la delibera AEEG ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell’Impianto di produzione.
Art..9 Cessazione del servizio di connessione.
9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell’AEEG.
9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.
Art.10 Responsabilità.
10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell’erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di ENEL, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
10.2 ENEL sarà eventualmente responsabile nei confronti del PRODUTTORE per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.
Art. 11 Efficacia.
11.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell’accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.
11.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell’impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d’azienda di cui all’art.6.2 lett.d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.
Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.
12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.
12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA.
12.4. Il PRODUTTORE , ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.
13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell’ AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.
13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell’AEEG non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;
13.4 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.
Art. 14 Cessione del contratto.
14.1 ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell’energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.
Art. 15 Foro competente 15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d’intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di MILANO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
(Opere a cura PRODUTTORE)
PREMESSA
a) l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, d’ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione” pubblicata sul sito internet xxx.xxxx.xx/xx-XX/,(xx seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell’erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, XXXX ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.
DEFINIZIONI
AEEG: è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Cabina di consegna: è l’impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE in MT. Codice di Rete: è il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente .
Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.
Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione. Garanzia fideiussoria: contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito a favore di ENEL a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL stessa per l’eliminazione dei vizi e difetti dell’impianto di rete realizzato da parte del PRODUTTORE. La garanzia avrà durata triennale e sarà d’importo pari al 30% del valore dell’impianto di rete realizzato dal PRODUTTORE.
GAUDI’: è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.
Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.
Impianto di produzione: è l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari
e degli eventuali carichi per la generazione
di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.
Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE di gestire l’iter autorizzativo e la realizzazione.
Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti : è l’impianto di rete necessario, in tutto o in parte, per la connessione di più impianti di produzione.
Iter autorizzativo: è l’insieme dei procedimenti autorizzativi volta all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all’acquisizione delle relative servitù.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.
Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il PRODUTTORE può immettere in rete.
PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica.
Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.
Punto di Prelievo: è il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.
Regolamento di esercizio: documento contenete le condizioni anche tecniche per l’esercizio dell’impianto di produzione e l’interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.
Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall’esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
Terna: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell’attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.
UP :sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l’impianto di produzione.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.
1.1 Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.
1.2 Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.
1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.
Art. 2 Oggetto.
2.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla
connessione in media tensione alla rete
elettrica degli impianti di produzione.
TITOLO IV – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 3 Obblighi del Produttore
3.1. Il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, si impegna a:
a) rispettare le previsioni contenute nelle GUIDA e sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell’attivazione della connessione;
b) predisporre ed inviare ad ENEL il programma cronologico riguardante la costruzione dell’impianto, aggiornandolo semestralmente;
c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI’ ed ai successivi aggiornamenti;
d) realizzare l’impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo o eventi comunque allo stesso non imputabili;
e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, nonché a darne comunicazione scritta di completamento a ENEL;
f) sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione, qualora opti di gestire in proprio l’iter autorizzativo relativo all’impianto di rete per la connessione e/o quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad ENEL la relativa documentazione, anche tecnica;
g) sottoscrivere, qualora opti per la realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione e/o degli interventi sulla rete esistente, un contratto con cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali vizi e difetti che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere da parte di ENEL;
h) inviare ad ENEL, dopo l’ottenimento delle autorizzazioni e servitù relative all’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, il progetto esecutivo dello stesso per il rilascio da parte di quest’ultima del parere di rispondenza ai requisiti tecnici; unitamente al suddetto progetto il PRODUTTORE deve inviare anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo;
i) provvedere ad eseguire i lavori che ENEL dovesse richiedere, in sede di collaudo degli impianti realizzati, per conformare gli interventi realizzati alle prescrizioni ed agli standard tecnici ENEL, dandone comunicazione ad ENEL stessa per il successivo collaudo e corrispondendo i relativi oneri;
l) eliminare le difformità riscontrate da ENEL in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad ENEL stessa ;
m) nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l’iter autorizzativo per l’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete, rimborsare ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l’impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete non siano assistiti, per responsabilità del PRODUTTORE, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
n) stipulare con ENEL, sempre che il collaudo dell’impianto di rete realizzato abbia avuto esito positivo, il relativo atto di cessione costituendo le necessarie servitù di elettrodotto o cabina. Contestualmente alla suddetta stipulazione il PRODUTTORE emetterà una fattura per un importo corrispondente al valore dell’impianto secondo i costi standard di ENEL presentando la garanzia fideiussoria;
o) emettere, nel caso che per la connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete elettrica esistente, una fattura per il valore degli interventi realizzati a costi standard di ENEL nonché rilasciare a favore di ENEL la garanzia fideiussoria a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL per l’eliminazione dei vizi e difetti degli interventi realizzati dal PRODUTTORE;
p) garantire l’assenza di vizi e/o difetti degli impianti e/o degli interventi realizzati dal PRODUTTORE per la durata di 10 anni e risarcire ad ENEL tutti i danni, diretti ed indiretti, connessi e conseguenti, manlevandola da ogni richiesta risarcitoria di terzi;
q) nel caso di collaudo positivo e sino alla data di stipulazione dell’atto di cessione degli impianti di cui alla lett. n) oppure sino al rilascio della garanzia di cui alla lett. o) riconoscere ad ENEL la facoltà di trattenere le somme spettanti, in base alle disposizioni dell’AEEG, per la realizzazione in proprio degli impianti e di utilizzare le stesse per il rimborso degli oneri conseguenti all’eliminazione dei vizi e difetti dell’impianto di rete e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Qualora al PRODUTTORE non spetti alcuna somma per la suddetta realizzazione in proprio, quest’ultimo si impegna, sino a quando non provvederà al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all’art.3 lettere n) e o), a rimborsare tempestivamente ad ENEL gli importi di cui sopra;
r) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia connessa o conseguente a vizi e/o difetti dell’impianto di rete per la connessione realizzato dal PRODUTTORE e/o degli eventuali interventi eseguiti sulla rete ovvero determinata dall’annullamento di provvedimenti amministrativi e/o dal venir meno o dalla inopponibilità a terzi delle servitù relative all’impianto di rete;
s) acquisire e consegnare ad ENEL le garanzie del costruttore per la parte di impianto di rete e per gli interventi sulla rete stessa, qualora realizzati da terzi.
Art. 4 Obblighi di ENEL.
4.1. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l’acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell’impianto di rete per la connessione e /o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto della tempistica prevista dall’AEEG;
4.2 ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell’impianto di rete
per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:
a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il PRODUTTORE deve presentare per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione e all’esercizio sia dell’impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;
b) predisporre, se richiesta dal PRODUTTORE, la documentazione per l’acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui alla precedente lett. a;
4.3. ENEL si impegna ad effettuare, salvo casi di forza maggiore o eventi comunque alla stessa non imputabili, e dietro pagamento dei relativi oneri, il collaudo degli impianti di rete per la connessione nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’AEEG ed in caso di esito positivo dello stesso ad attivare la connessione;
4.4. ENEL, nel caso il collaudo di cui al precedente punto abbia esito favorevole e sempre che il PRODUTTORE abbia consegnato la garanzia fideiussoria di cui all’art. 3.1 lett. n), si impegna a pagare il corrispettivo previsto dalle disposizioni dell’AEEG per la realizzazione in proprio degli impianti nei termini previsti nell’atto di cessione degli impianti;
4.5. ENEL, qualora per l’attivazione della connessione sia stato necessario realizzare solo interventi sulla rete esistente, si impegna a pagare, se previsto dalle disposizioni dell’AEEG, il corrispettivo per la realizzazione in proprio degli interventi sulla rete esistente nei termini indicati nel preventivo sempre che il PRODUTTORE abbia rilasciato la garanzia fideiussoria;
4.6. ENEL, nel caso accerti vizi e/o difetti inerenti l’impianto di rete per la connessione o gli interventi sulla rete esistente, si impegna a darne comunicazione al PRODUTTORE, mediante raccomandata r.r., entro 30 giorni dalla scoperta;
4.7. ENEL, prima di escutere la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 3.1 lett.
n) e o), provvederà ad inviare al PRODUTTORE la specifica dei costi da sostenere per l’eliminazione dei vizi e/o difetti dell’impianto di rete per la connessione e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Detta specifica evidenzierà i costi dei materiali, della manodopera, dell’eventuali prestazioni di terzi nonché delle spese generali assunte pari al 20% della somma delle voci sopradette;in caso di inadempimento da parte del PRODUTTORE, ENEL procederà all’escussione della garanzia fideiussoria;
4.8. Enel deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze risarcitorie pervenute da terzi connesse e conseguenti a vizi e difetti dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente;
4.9. ENEL, dopo essere stata immessa, a seguito del collaudo positivo, nel possesso gratuito dell’impianto di rete per la connessione, si impegna, sino alla stipula dell’atto di cessione, ad effettuare, se necessaria, la relativa manutenzione, provvedendo altresì ad eliminare gli eventuali vizi e difetti dell’impianto sopraddetto, previa comunicazione da inviare entro 30 giorni mediante raccomandata r.r. al PRODUTTORE, contestualmente al preventivo di spesa per il successivo rimborso.
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.
5.1. In esito alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo degli impianti, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
5.2. L’attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell’impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura dell’energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizione dell’AEEG) abbia optato per l’installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e siano teleleggibili da ENEL;
c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora nei casi previsti dall’AEEG, abbia chiesto ad ENEL l’attivazione del servizio;
d) che all’impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;
e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l’abilitazione delle UP in GAUDI’;
f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.
Art. 6 Servizio di connessione.
6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:
a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;
b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG;
c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete
d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).
6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;
b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo
rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misura
i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.
6.3. L’ENEL si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.
Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.
7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.
Art. 8 Limitazioni all’esercizio.
8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all’impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall’atto di concessione di cui ENEL è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
d) per l’espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL.
8.2. Nei casi di cui al comma precedente, nei casi di guasti o difetti dell’impianto di rete realizzato dal PRODUTTORE e
comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento;
8.3. Qualora ENEL, per ordine di autorità o in base alla normativa vigente ovvero in attuazione di provvedimenti dell’AEEG (quale ad ad es. la delibera AEEG ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell’impianto di produzione.
Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.
9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell’AEEG;
9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli 4, 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.
Art. 10 Responsabilità.
10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell’erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di ENEL, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi;
10.2 ENEL sarà eventualmente responsabile nei confronti del PRODUTTORE per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.
Art. 11 Efficacia.
11.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell’accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione;
11.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell’impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d’azienda di cui all’art.6.2 lett.d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.
Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.
12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni
riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE;
12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali;
12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA;
12.4. Il PRODUTTORE , ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.
13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell’ AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti;
13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma;
13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell’AEEG non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;
13.4 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.
Art. 14 Cessione del contratto
14.1 ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell’energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.
Art. 15 Foro competente
15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d’intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di MILANO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
PREMESSA
Il Richiedente e’ responsabile, in base alle vigenti disposizioni dell’AEEG, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione.
Il Richiedente intende affidare ad Enel Distribuzione l’espletamento di tale servizio. Enel Distribuzione, al fine di semplificare la contrattualizzazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto anche pubblicate sul proprio sito internet.
DEFINIZIONI
AEEG: è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Servizio di misura: E’ il servizio composto dalle attività di:
a)installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta
b)rilevazione e registrazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta acquisiti con cadenza non inferiore a quella mensile e con segregazione dei dati alla fine mese precedente.
c) la messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta al GSE. Apparecchiatura di misura: E’ l’insieme del misuratore e di tutti gli altri dispositivi necessari alla rilevazione e registrazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto del Richiedente
Guida: è il documento adottato da Enel Distribuzione in attuazione della deliberazione ARG/elt n. 99/08 e pubblicato sul sito internet.
Impianto: e’ l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione dell’energia elettrica.
Parti: sono il Richiedente ed Enel Distribuzione.
Punto di consegna: e’ il punto di confine tra l’impianto di rete di competenza del gestore di rete per la connessione e l’impianto di utenza di competenza del Richiedente.
Punto di produzione è il punto in cui vengono installate le apparecchiature di misura dell’energia prodotta oggetto del presente contratto.
Richiedente: e’ il Produttore, cioè la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e/o che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.
1.1. Le premesse e gli eventuali allegati nonché le definizioni formano parte integrante delle presenti condizioni generali.
1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella Guida e nelle delibere dell’AEEG relative al servizio di misura disciplinato dalle presenti condizioni generali.
Art.2 Oggetto.
2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano l’espletamento dell’intero servizio di misura oppure della sola attività di fornitura, manutenzione ed installazione dei misuratori dell’energia prodotta dall’Impianto del Richiedente. In relazione all’attività richiesta verrà commisurato il corrispettivo dovuto dal Richiedente.
2.2. Le apparecchiature di misura installate sono e rimarranno di proprietà di Enel Distribuzione, che ne curerà’ la manutenzione mentre la custodia di queste ultime, con ogni connessa responsabilità, è a carico del Richiedente.
TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURA DI MISURA
Art. 3 Obblighi di Enel Distribuzione
3.1. Enel Distribuzione si impegna ad installare l’apparecchiatura di misura, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alle disposizioni normative e dell’AEEG, nonché a manutenerla. Il misuratore da installare sarà di tipo bidirezionale idoneo a rilevare l’energia elettrica immessa e prelevata dalla rete.
3.2. Enel Distribuzione procederà inoltre ad installare, ove necessario per la misurazione dell’energia, i riduttori di tensione e di corrente
3.3. Enel Distribuzione, qualora sia stato richiesto il servizio di misura completo, procederà a rilevare e registrare i dati di misura dell’energia elettrica prodotta ed a mettere a disposizione del GSE le misure dell’energia elettrica registrati
3.4 L’espletamento di ogni altra attività che venisse richiesta dal Richiedente relativamente al servizio di misura non prevista nel presente contratto, quali attività di certificazioni di componenti delle apparecchiature richieste dall’Agenzie delle Dogane o richieste di lettura a scadenze non previste, se accettata da Enel Distribuzione, verrà svolta diligentemente previo rimborso delle voci di costo (materiale, manodopera, prestazione di terzi e spese generali pari al 20% delle somma delle voci sopraddette) sostenute.
3.5 Le attività di cui al precedente comma
3.4 richieste dall’Agenzia delle Dogane sono a carico di Enel Distribuzione per i soli casi di sostituzione di componenti di apparecchiature di misura per progresso tecnologico.
Art .4 Obblighi del Richiedente
4.1. Il Richiedente deve mettere a disposizione di Enel Distribuzione, a propria cura e spese e nel rispetto delle indicazioni fornite da Enel Distribuzione, locali o siti idonei per la collocazione dell’apparecchiatura di misura dell’energia elettrica prodotta.
4.2. Il Richiedente autorizza l’accesso ai siti o ai locali di cui al precedente punto 4.1. al personale di Enel Distribuzione o di terzi dalla stessa incaricati per l’espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura. L’accesso è consentito anche per la rimozione dell’apparecchiatura in questione in caso di cessazione o risoluzione del contratto. Tale accesso avverrà, di norma, durante il normale orario di lavoro. Il personale di Enel Distribuzione o dei terzi sopraddetti, il giorno precedente a quello stabilito per l’accesso, ne darà, se possibile, comunicazione al Richiedente.
4.3. Il Richiedente provvede al pagamento dei corrispettivi come di seguito specificati all’art. 7 nonché a versare, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato di cui al successivo art. 5.2., gli importi previsti nello stesso art. 5.2..
4.4. Nel caso si renda necessario l’installazione di riduttori di tensione e di corrente, il richiedente e’ tenuto alla
corresponsione degli importi “una tantum” così come specificati al successivo art.7.
4.5. Il Richiedente, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell’Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’Impianto stesso, si obbliga a trasferire il contratto di cui alle presenti condizioni generali al nuovo titolare che si assumerà a suo carico ogni relativa obbligazione, inviando contestuale informativa ad Enel Distribuzione. In caso di violazione della presente obbligazione, il Richiedente rimane obbligato nei confronti di Enel Distribuzione per l’adempimento di tutte le obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali, rispondendo altresì di ogni danno diretto ed indiretto, sino a che il nuovo titolare dell’Impianto non proceda a sottoscrivere con Enel Distribuzione il contratto del servizio di misura ovvero dichiari di assumere in prima persona, nei casi previsti dal’AEEG, la responsabilità del servizio di misura.
4.6. Il Richiedente e’ tenuto a custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature di misura ed a non danneggiarle o manometterle; deve altresì impedire la manomissione ed il danneggiamento dell’apparecchiatura stessa da parte di terzi.
4.7. Per tutte le attività che richiedono l’intervento sull’Impianto, per l’espletamento del servizio di misura, il Richiedente, su comunicazione di Enel Distribuzione, deve provvedere, dandone riscontro ad Enel Distribuzione stessa, alla messa in sicurezza dell’Impianto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da parte del personale di Enel Distribuzione o di Società da questa autorizzata.
4.8. Sono a carico del Richiedente gli eventuali oneri fiscali connessi all’esecuzione delle attività oggetto delle presenti condizioni generali e le eventuali spese, comprese quelle di registrazione del contratto di cui alle presenti condizioni generali.
Art. 5 Durata del contratto
5.1 Il contratto di cui alle presenti condizioni generali ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di installazione dell’apparecchiatura di misura; in mancanza di disdetta, da comunicarsi con raccomandata con RR e con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno.
5.2 E’ consentito al Richiedente di recedere dal contratto di cui alle presenti condizioni generali. Tale recesso, dovrà essere comunicato, nel rispetto delle disposizioni dell’AEEG, ad Enel Distribuzione mediante raccomandata R.R. Il recesso ha efficacia 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte di Enel Distribuzione della comunicazione di recesso. Nel caso la facoltà di recesso venga esercitata entro i primi tre anni di durata del presente contratto, il Richiedente è tenuto a versare il corrispettivo previsto per l’intera durata triennale del contratto.
Art..6 - Risoluzione del contratto
6.1. E' riconosciuta ad Enel Distribuzione la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte del Richiedente, di uno degli obblighi previsti all’articolo 4.
6.2. E’ riconosciuta al Richiedente la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte di Enel Distribuzione, di uno degli obblighi previsti all’articolo 3.
Art. 7 – Corrispettivi
7.1 Il corrispettivo annuale dovuto dal Richiedente ad Enel Distribuzione per il servizio di installazione e manutenzione della apparecchiatura di misura, è determinato moltiplicando il numero dei misuratori e delle eventuali altre apparecchiature installate presso il punto di produzione per il corrispettivo unitario, relativo al periodo di vigenza del contratto di cui alla presenti condizioni generali, pubblicato sul sito internet di ENEL e relativo ad ogni apparecchiatura installata. Tali corrispettivi sono determinati in riferimento al livello di tensione del primario dei trasformatori di misura eventualmente installati o in loro mancanza al livello di tensione a cui è connesso l’impianto di produzione.
Tale corrispettivo è automaticamente aggiornato all’inizio di ciascun anno solare da Enel Distribuzione sulla base della variazione annuale, intervenuta nell’anno precedente, dell’indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
7.2 Il corrispettivo “una tantum” previsto per l’installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente è pubblicato sul sito internet di Enel Distribuzione e viene corrisposto in un’unica soluzione ad Enel Distribuzione .
7.3 Le parti si danno atto che le attività oggetto delle presenti condizioni generali, non sono remunerate in componenti tariffarie stabilite da norme di legge o disposizioni della AEEG
Art. 8 - Fatturazione e Pagamento
8.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura.
La fatturazione del corrispettivo di cui all’art. 7 avverrà immediatamente dopo l’installazione del gruppo di misura, come risultante dal verbale redatto, e, successivamente, con cadenza periodica annuale o infrannuale.
La fatturazione del corrispettivo “una tantum” previsto per l’installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente, verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di installazione di tali apparecchiature .
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Richiedente comunicherà ad Enel Distribuzione gli estremi del pagamento effettuato.
8.2. In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito nei termini previsti al precedente comma, il Richiedente è tenuto a corrispondere a Enel Distribuzione interessi di mora pari al TUR maggiorato di 3,5 punti, calcolato per ogni giorno di ritardo del pagamento.
8.3. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni è facoltà di Enel Distribuzione di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 6.2.
Nel caso la risoluzione del contratto per inadempimento si verifichi anteriormente alla prima scadenza contrattuale, il Richiedente è tenuto comunque a versare ad Enel Distribuzione, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l’installazione e rimozione delle apparecchiature di misura, i
corrispettivi dovuti fino alla prima scadenza contrattuale. Rimane comunque salvo il diritto di Enel Distribuzione al risarcimento del maggior danno subito.
Art. 9 - Affidamento a Terzi
9.1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Xxxxxxxxx, il Richiedente autorizza Enel Distribuzione ad avvalersi dell’opera di terzi, restando comunque quest’ultima unica responsabile nei confronti del Richiedente stesso dell’adempimento delle obbligazioni assunte.
Art.10 Obblighi e Responsabilità delle parti
10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali).
10.2 Le parti convengono che Enel Distribuzione sarà eventualmente responsabile dei soli danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante. Nel caso Enel Distribuzione risulti inadempiente agli obblighi di cui al precedente art. 3 verserà ex art.1382 c.c. pari al 10% del corrispettivo annuo come determinato dal successivo art. 7 .
10.3. Il Richiedente è responsabile della conservazione ed integrità delle apparecchiatura di misura e dovrà adottare ogni precauzione necessaria per evitare ogni danneggiamento all’apparecchiatura in xxxxxxxxx.Xx Richiedente sarà tenuto quindi, salvo i caso di forza maggiore o comprovato fatto del terzo, a rimborsare ad Enel Distribuzione tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dal danneggiamento dell’apparecchiatura in questione
Art. 11 Efficacia.
11.1. Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature di misura e conservano la loro efficacia per tutta la durata del contratto.
11.2. In caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell’Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’Impianto stesso, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 4.5.
Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.
12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Richiedente a Enel Distribuzione e il cui conferimento è richiesto per l’espletamento del servizio di cui alle presenti condizioni generali, sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da Enel Distribuzione se non per l’esecuzione del presente contratto nonché in funzione di attività previste dalla legge o dalla GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. Enel Distribuzione garantirà al Richiedente il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Richiedente.
12.2. Il Richiedente consente che Enel Distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
12.3. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di Enel Distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla GUIDA.
12.4. Il Richiedente , ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.
13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, da provvedimenti dell’ AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.
13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell’AEEG non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, Enel Distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Richiedente ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.
Art. 14 Cessione del contratto.
14.1. Il Richiedente non potrà cedere il presente Contratto senza l’autorizzazione scritta di Enel Distribuzione.
14.2 Il Richiedente autorizza sin d'ora Enel Distribuzione a cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli art. 1407 e segg. c.c., il presente Contratto a proprie società controllate, ovvero ad ad altra impresa distributrice dell’energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.
Art. 15 Foro competente
15.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o
esecuzione del presente Contratto, le Parti, d’intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di MILANO
DTR- LOM ELENCO PARERI PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MT
Parere da acquisire | Riferimento Normativo | Amministrazione, Ente o soggetto competente | |
Autorizzazione provinciale alla costruzione e all'esercizio ex LR 52/82 | Comune | LR 52/1982 art.7 | Amministrazione Comunale |
Nulla osta alla costruzione ed esercizio provvisorio | D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 (artt. 95- 98) | Ministero delle Sviluppo Economico Comunicazioni -Ispettorato Territoriale Milano | |
Nulla osta Idrocarburi | Circ. applicativa LR 52/82 | Min. Svil Economico - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi -Bologna | |
Concessione alla manomissione ed occupazione | Concessione comunale | D . Lgs 295/92 e s.m. D-Lgs 507/93 | Amministrazione Comunale |
Nulla Osta | Interferenza con altri gestori servizi rete | LR 52/82 ART.12 | Società distribuzione metano, elettriche, acqua potabile, fognature,telecom, ecc. |
Servitù | servitù industriale ( cabina) e di elettrodotto | C.civile art.1056; TU 327/01 ( coattivo) | proprietari aree interessate |