COMUNE DI COSENZA SETTORE 5° EDUCAZIONE
COMUNE DI COSENZA SETTORE 5° EDUCAZIONE
Capitolato speciale d’appalto
per la gestione dei servizi educativi territoriali per l’infanzia - 2017: Ludoteche comunali.
C.I.G. 7207813B71
ARTICOLO 1
Oggetto
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della gestione delle seguenti Ludoteche comunali presso le strutture
poste a disposizione del Comune così ubicate:
- “Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx”, Xxx Xxxxxxx;
- “Centro sociale Serra Spiga“, Rione Serra Spiga;
- “Centro Storico“, Casa delle Culture.
ARTICOLO 2
Obiettivi generali e specifici
Il servizio di gestione dovrà garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) garantire la possibilità di utilizzare la struttura ludica dotata di giochi e di partecipare alle attività mediante progetti educativi che liberino la creatività e la voglia di conoscenza dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni;
2) seguire il percorso scolastico dei bambini e delle bambine attraverso l’attività di doposcuola, di verifica
della frequenza e di controllo sul rischio della dispersione scolastica;
3) stimolare la creatività, la manualità e la fantasia dei bambini attraverso attività di laboratori poliespressivi;
4) sollecitare l’interesse dei bambini, sviluppare le loro potenzialità ed arricchire il loro patrimonio di
conoscenze attraverso la promozione di attività culturali.
ARTICOLO 3
Organizzazione e funzionamento
La struttura dovrà essere aperta per un minimo di 5 (cinque) giorni alla settimana e per un minimo di 5 (cinque) ore giornaliere, secondo programmazioni differenziate che tengano in considerazione i periodi di apertura o di chiusura delle scuole.
L’orario e i giorni di apertura del servizio possono variare, previo accordo con l’ufficio comunale di pertinenza, in base alla programmazione annuale delle attività, al numero dei laboratori, alle esigenze degli utenti e per l’effettuazione di laboratori, corsi ed altre iniziative di carattere straordinario.
ARTICOLO 4
Attività
Le attività dovranno essere articolate, in coerenza con gli obiettivi individuati, con i progetti educativi, secondo tipologie diversificate anche nella loro periodicità.
Le stesse comprendono:
⮚ attività di socializzazione e gioco in ludoteca;
⮚ attività didattico - culturali e sostegno scolastico;
⮚ sviluppo motorio - sport;
⮚ attività manuali e di laboratorio;
⮚ attività musicali e canto.
I materiali sono scelti con particolare attenzione al loro valore formativo e alla loro qualità sia materiale che estetica.
ARTICOLO 5
Orario dei servizi
Gli orari di apertura minimi dei servizi di cui al presente capitolato d’appalto sono quelli stabiliti nel precedente articolo di organizzazione in funzione delle necessità dell’utenza e possono essere modificati ed ampliati previa verifica della rispondenza alle eventuali nuove esigenze riscontrate.
ARTICOLO 6
Rapporti con l’Ente
L’aggiudicatario è tenuto ad indicare, al suo interno, un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi.
L’aggiudicatario è tenuto altresì a collaborare con il Settore comunale competente, tramite incontri con il responsabile del servizio, per la programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte. L’aggiudicatario inoltre, tramite gli operatori, è tenuto ad effettuare le seguenti operazioni:
1) registrare giornalmente le presenze degli utenti;
2) redigere trimestralmente una documentazione riepilogativa sul numero degli utenti ( per fasce di età, indicandone la media mensile) e sull’attività svolta.
ARTICOLO 7
Importo e durata dell’appalto
L’importo a base d’asta è di euro 234.239,42 (duecentotrentaquattromiladuecentotrentanove/42) oltre
I.V.A. al 5% (per un totale di euro 245.951,39) di cui:
- euro 233.239,42 (duecentotrentatremiladuecetotrentanove/42) oltre I.V.A. al 5%, per costo ore operatori socio assistenziali - non soggetto a ribasso;
- euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. al 5%, per spese di gestione - soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’assunzione dell’impegno di spesa dei fondi gravanti sul
bilancio comunale.
L’appalto ha durata annuale dalla data di stipulazione del relativo contratto, alla fine di tale periodo esso
scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.
Il Comune corrisponderà mensilmente all’aggiudicatario il corrispettivo delle prestazioni rese in relazione al servizio effettuato, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere attestata dal Settore competente. Detta somma sarà liquidata secondo le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 136/2010.
Qualora l’aggiudicatario, per giustificato motivo, decida di sospendere la propria attività darà avviso a questa
Amministrazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della cessazione del servizio.
In caso di accertata inadempienza dell’aggiudicatario, è facoltà dell’Amministrazione di procedere, dopo due
diffide, alla risoluzione immediata del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di proroga o rinnovo espresso del rapporto contrattuale, qualora la normativa in vigore a quel tempo lo preveda.
ARTICOLO 8
Gestione dei servizi
Per i servizi di cui al presente appalto il Comune provvederà:
⮚ alla consegna dei locali di cui all’art.1;
⮚ alla pulizia dei locali;
⮚ alle spese telefoniche, riscaldamento, erogazione energia elettrica e acqua;
⮚ a mettere a disposizione, previo accordo, strutture comunali esterne per attività sportive, ludiche e culturali.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto si impegnerà a gestire con piena responsabilità le strutture, in particolare provvederà:
⮚ alle spese per il personale richiesto per la gestione del servizio;
⮚ all’acquisto del materiale di consumo per la gestione delle attività del servizio appaltato;
⮚ all’apertura e chiusura dei locali;
⮚ ogni eventuale necessità che dovesse verificarsi per la gestione del servizio appaltato non
compresa nei compiti dell’Ente sopra riportati.
Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, potrà affidare le stesse, con formale autorizzazione, purché per il servizio aggiuntivo l’Amministrazione riconosca al soggetto aggiudicatario un compenso rapportato al corrispettivo economico del presente appalto.
ARTICOLO 9
Divieto di subappalto e cessione del contratto
Dato il carattere socio-culturale del servizio appaltato, è assolutamente vietato il subappalto e la cessione del
contratto pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
ARTICOLO 10
Verifica qualitativa dei servizi
Il gestore dovrà trasmettere trimestralmente al Settore Educazione, una dettagliata relazione in ordine
all’andamento dei servizi, con particolare riferimento alle attività svolte.
Il Comune, tramite i Servizi competenti, può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza alcuna informazione preventiva, accertamenti volti a verificare l’andamento dei servizi e la rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali.
Il soggetto gestore, è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresa l’indicazione degli utenti ai quali vengono erogate le prestazioni ed i nominativi che a qualsiasi titolo stanno operando nella struttura.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare trimestralmente dall’avvio dei servizi, il monitoraggio dell’andamento dello stesso sulla base degli indicatori di qualità del servizio anche rispetto alla qualità percepita dall’utenza.
ARTICOLO 11
Garanzie di qualità del servizio
La qualità dei servizi potrà essere accertata dal Dirigente del Settore Educazione o da un suo incaricato in
contraddittorio con l’impresa aggiudicataria o con il rappresentante della stessa.
Se i servizi risultassero di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a modificare quanto contestato, salvo il risarcimento di eventuali danni.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare ad altra ditta il servizio rifiutato in danno all’aggiudicatario, salvo l’esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 12
Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale
L’importo risultante dall’esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l’aggiudicatario deve sostenere per l’esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che l’aggiudicatario deve corrispondere ai propri operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all’assicurazione obbligatoria per l’assistenza, previdenza, ed infortunistica, come per ogni onere inerente l’aggiornamento professionale.
L’aggiudicatario si obbliga contrattualmente all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.
L’aggiudicatario è tenuto altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolge l’appalto, per tutto il personale dipendente anche per i rapporti con i soci.
L’appaltatore dovrà trasmettere al Comune, nei mesi di gennaio e luglio, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuati per il proprio personale, dichiarando che tale versamento riguarda anche il personale adibito al presente appalto.
Al Comune resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Qualora da comunicazioni dell’Ispettorato del Lavoro risulti che l’aggiudicatario non ha ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’aggiudicatario riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli oneri della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l’Ispettorato del lavoro non avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l’aggiudicatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.
ARTICOLO 13
Penali
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il Comune ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.
In casi meno gravi, il Comune si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte al soggetto gestore, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.
In caso di negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) il Comune procederà all’immediata constatazione formale dei fatti rilevati, invitando il soggetto gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.
Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 15% della somma prevista.
La suddetta penale è, pertanto, da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi.
Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, il Comune, per garantirne la continuità,
potrà farli effettuare da altri, ponendo le spese relative a carico del soggetto gestore.
ARTICOLO 14
Assicurazioni
L’aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare una specifica assicurazione infortuni per gli utenti e per gli infortuni derivanti da danni cagionati dai soggetti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi (per tutta la durata della gestione).
Inoltre, l’aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà del Comune di Cosenza e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio.
ARTICOLO 15
Adempimenti per cambio di gestione
L’aggiudicatario, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale attualmente impegnato nel servizio, è obbligato al rispetto integrale delle norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili relativamente all’eventuale cambio di gestione del servizio e, in particolare, al rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo.
ARTICOLO 16
Responsabilità
Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito fra l’aggiudicatario ed i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato fra i dipendenti dell’aggiudicatario e il Comune di Cosenza.
ARTICOLO 17
Spese di stipula e di registrazione del contratto
Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
ARTICOLO 18
Variazione della ragione sociale
L’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o
ragione sociale indicando il motivo della variazione.
ARTICOLO 19
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla “privacy”), in ordine al procedimento instaurato
da questo capitolato si informa che:
⮚ le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale;
⮚ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta del Comune in base alla vigente normativa;
⮚ la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
⮚ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Ente implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
⮚ i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
⮚ soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Cosenza.
ARTICOLO 20
Rispetto normativa sulla sicurezza, privacy e sull’assunzione dei disabili
L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio:
• nel rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;
• nel rispetto delle disposizioni previste dal X.Xxx. 196/2003 e s.m.i. (tutela della privacy), gli operatori dell’aggiudicatario e l’aggiudicatario medesimo garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio oggetto dell’appalto;
• nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.
ARTICOLO 21
Controversie
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Cosenza.
ARTICOLO 22
Rinvio a leggi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento al D.L.vo 163/2006, alla normativa vigente in materia nonché alle norme del Codice civile.
Il Dirigente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx